TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 13/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1178/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1178 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. , elettivamente domiciliato a Nuoro, via Antonio
[...] C.F._2
Mereu n. 47, presso lo studio del difensore;
attrice-opponente
contro
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Paola ZAPPA (C.F.
), elettivamente domiciliata a Brescia, via Carlo Zima n. 2, presso C.F._3
lo studio del difensore;
convenuta-opposta
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse dell'opponente (rassegnate nell'atto di citazione e confermate all'udienza del
19.9.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata:
In via preliminare: rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, attesa l'insussistenza del credito azionato.
In via principale:
I.- accertare e dichiarare, sulla base di quanto sopra esposto, l'inesistenza del credito vantato dalla convenuta/opposta, nei confronti Controparte_3 dell'attore/opponente, , in forza della fattura oggetto del decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto indicata nel presente atto di opposizione;
II.- per l'effetto, in accoglimento ex art. 653 c.p.c. della presente opposizione, revocare e/o annullare, dichiarare nullo, infondato e/o illegittimo e, comunque, disattendere in toto il decreto ingiuntivo opposto indicato in epigrafe n. 241/2021 (RG. n. 909/2021) emesso, ad istanza di dal Tribunale Civile di Nuoro in persona del Controparte_3
Giudice dott. Federico Loche, in data 09.09.2021, notificato a mezzo posta alla sig.ra CP_1
in data 22.09.2021 - poiché infondato in fatto e in diritto per tutti motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a d.i.
In mero subordine e con espressa riserva di gravame:
-in accoglimento ex art. 653 c.p.c. della presente opposizione, revocare e/o annullare, dichiarare nullo, infondato e/o illegittimo e, comunque, disattendere in toto il decreto ingiuntivo opposto indicato in epigrafe n. 241/2021 (RG. n. 909/2021) emesso, ad istanza di dal Tribunale Civile di Nuoro in persona del Giudice dott. Controparte_3
Federico Loche, in data 09.09.2021, notificato a mezzo posta alla sig.ra in data CP_1
22.09.2021 - poiché infondato in fatto e in diritto per tutti motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a d.i.;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, rideterminare l'eventuale minor credito dell'opposta in conformità al disposto normativo, contrattuale e regolamentare, secondo quanto risulterà in corso di causa e per
l'effetto accertare e dichiarare dovuta la minor somma che risulterà in corso di causa.
In ogni caso:
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Nell'interesse dell'opposta (rassegnate nella comparsa di risposta e confermate all'udienza del 19.9.2024):
2 “in via principale e nel merito: rigettare l'avversa opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine: condannare l'opponente al pagamento a favore di Controparte_3
per i titoli per cui è causa, dell'importo di € 22.866,22 (o di quel diverso importo che
[...]
dovesse essere stabilito in corso di causa) oltre agli interessi di legge dalla scadenza della fattura al saldo effettivo.
Con vittoria di spese del presente giudizio, nonché della fase monitoria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c. depositato il 30.7.2021, la Controparte_3
ha chiesto decreto ingiuntivo a carico di ,
[...] Controparte_1
dell'importo di 22.866,22 euro – “oltre agli interessi di legge dalla scadenza della
fattura al saldo effettivo, alle spese, diritti ed onorari di cui al presente procedimento e
successive occorrende tutte” – a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica, in ragione dei prelievi irregolari effettuati dall'utente nell'immobile sito a Gavoi, via Roma n. 121, credito portato dalla fattura n. 91351003174763A del
6.5.2015 (relativa al periodo compreso tra l'1.5.2013 e il 12.12.2015), pagamento non effettuato dalla cliente, nonostante i numerosi solleciti ricevuti.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo n. 241/2021,
emesso il 9.9.2021 nel procedimento n. 909/2021 RAC, dell'importo di 22.866,22 euro,
“gli interessi come da domanda” e “le spese di procedura, che liquida in € 540,00 per
compensi, oltre alle spese vive, al 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA sugli importi
imponibili e le ulteriori spese necessarie”.
3. Con atto di citazione notificato via PEC il 18.10.2021, ha Controparte_1
formulato tempestiva opposizione con la quale, nel chiedere la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda monitoria (o, in subordine, l'accertamento della minor somma accertata in corso di causa), ha sostenuto quanto segue:
3 a. in seguito ad una verifica effettuata il 13.2.2015 (verbale n. DS1C000147Z) sul contatore elettrico di essa attrice (titolare di utenza per usi diversi), era stata accertata la manomissione a monte di quest'ultimo, con successiva contestazione nei suoi confronti di prelievi irregolari di energia elettrica;
b. la pretesa era illegittima, poiché il Gestore:
i. nella comunicazione Enel-Dis-04/03/2015-0175624 non aveva fornito alcuna spiegazione in ordine all'effettivo accertamento dei prelievi irregolari, al momento in cui quest'ultimi fossero iniziati, né tantomeno al motivo per cui era stato individuato il periodo compreso tra l'1.5.2013
e il 12.2.2015 per la ricostruzione dei consumi, né aveva fornito in seguito alcuna delucidazione, nonostante le richieste di chiarimenti da parte di essa utente;
ii. aveva effettuato la ricostruzione, individuando consumi “in alcun modo
compatibili né con l'effettivo uso dell'utenza né con la media dei consumi
registrata nei periodi precedenti”, in violazione della normativa di settore (delibera AEEGSI n. 200/1999 e T.I.M.E., allegato B, approvato con deliberazione del 27.12.2019);
iii. aveva infatti impiegato il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile
dal cavo alimentante la fornitura, pari a 10 mmq”, mentre, non essendo accertabile l'errore di misurazione, avrebbe infatti dovuto applicare il criterio dei consumi relativi ai due periodi precedenti il periodo da ricostruire;
iv. non aveva tenuto conto dei pagamenti intermedi effettuati da essa utente nel periodo in contestazione, pari a complessivi 7.942,16 euro, oltre ai
1.000,00 euro versati in via meramente transattiva a titolo di risarcimento
4 del danno (non costituendo riconoscimento del debito la proposta transattiva prodotta nella fase monitoria, a firma di altro legale).;
v. non ricorrevano, pertanto, i presupposti per concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 18.3.2022, la
[...]
ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_3
del decreto ingiuntivo (o, in subordine, la condanna dell'opponente a pagarle la minor somma accertata in corso di causa), sostenendo quanto segue:
a. dal 2008 essa opposta (già Controparte_4
era unicamente il soggetto venditore dell'energia elettrica nell'ambito del
[...]
servizio di maggior tutela, mentre la era Controparte_5
proprietaria dell'intera rete di distribuzione e dei misuratori posti a servizio delle singole utenze, oltre ad essere il soggetto responsabile del trasporto e della consegna dell'energia elettrica alla clientela, dell'installazione e della manutenzione dei medesimi misuratori, nonché della raccolta, validazione e registrazione delle misurazioni, all'esito delle quali comunicava i dati a essa convenuta, la quale provvedeva a emettere le fatture;
b. la domanda monitoria (a corredo della quale erano stati prodotti tutti i documenti necessari a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo) era fondata sia nell'an
che nel quantum, poiché:
i. il 13.2.2015, due tecnici della Controparte_5 Parte_1
e , avevano effettuato un sopralluogo
[...] Parte_2
nell'utenza di (n. POD IT001E99490424, n. presa Controparte_1
9135100317476, potenza impiegata 6,6 KW), accertando un collegamento abusivo alla rete oltre alla rottura dei sigilli CP_5
5 ii.
iii.
meccanici termosaldati ed all'allentamento della calotta, con conseguenti slaccio dell'utenza e rimozione del contatore (risposto in apposita busta,
repertata al n. G0719194), attività riportate nel verbale n. DS1C000147Z
– facente fede fino a querela di falso, siccome redatto da incaricati di pubblico servizio – sottoscritto dai suddetti tecnici e dalla cliente, la quale nell'occasione non aveva sollevato alcuna contestazione;
il prelievo irregolare di energia elettrica aveva avuto inizio l'1.5.2013 –
poiché da tale momento era stata registrata una drastica contrazione dei consumi effettuati nei periodi precedenti – ed era terminato il 12.2.2015
con la sostituzione del gruppo di misura manomesso;
la ricostruzione dei consumi (130.216 KWh complessivi, di fronte a quelli registrati, pari a 24.917 KWh) era stata correttamente effettuata in base al criterio della potenza tecnicamente prelevabile (normativa CEI
UNEL 35024, cavi unipolare in rame), “in considerazione della sezione
del cavo di alimentazione della fornitura (3x16 mmq) e sulla base dei
tempi medi di utilizzo degli apparecchi fruitori di energia stabiliti
dall'UTF, ora Agenzia (1800 ore annue)”, non essendo CP_6
applicabili i criteri invocati dall'opponente, in particolare:
o gli artt.
9-11 della Delibera Arera n. 200/1999, siccome riferiti ai soli casi di malfunzionamento o guasto accidentale del contatore,
non già alle ipotesi di alterazione dolosa, con allaccio abusivo diretto alla rete del distributore;
o il richiamo al Titolo IV della suddetta Delibera in caso di prelievi irregolari, contenuto nel Testo Integrato Misure Elettrice
(T.I.M.E.), implicava unicamente che la “ricostruzione dei
6 consumi sottratti alla registrazione deve essere effettuata (ove
possibile, come meglio si dirà nel prosieguo) utilizzando i criteri
stabiliti dall'art. 11 (errore percentuale rilevato in sede di
verifica, se determinabile;
riferimento ai consumi storici del
cliente)” e, in ogni caso, operava nell'ipotesi di manomissione del contatore, non già di allaccio diretto alla rete elettrica, non potendosi rinvenire alcun errore percentuale di misurazione proprio perché l'energia elettrica abusivamente sottratta non viene registrata dal gruppo di misura;
iv. la aveva comunicato gli esiti di tale Controparte_5
ricostruzione a essa opposta ed all'odierna opponente, in relazione alla cui condotta erano state inviate la denuncia ex art. 331 c.p.p. alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro e la comunicazione ex art. 53 bis, comma 4, D.Lgs. 504/1995 all'Agenzia delle Dogane di Cagliari;
v. in seguito alla comunicazione dell'accertamento e del conseguente ricalcolo – anch'esso facente pubblica fede fino a querela di falso) – era stata emessa la fattura per prelievi irregolari n. 91351003174763, fattura contestata dall'utente, la quale aveva offerto in via transattiva la minor somma di 5.000,00 euro, in seguito ridotta a 1.000,00 euro, proposta non accettata da essa convenuta, la quale aveva quindi agito in via monitoria per il pagamento dell'intera somma di 22.866,22 euro (IVA inclusa).
3. Nella prima udienza del 23.9.2022, svoltasi con la modalità cartolare, il giudice ha invitato le parti ad attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dagli artt. 2-
3 della delibera AEEGSI (oggi ARERA) n. 209/2016 (con la quale era stato approvato il
T.I.C.O., ossia il Testo Integrato Conciliazione), tentativo conclusosi con esito negativo.
7 4. In seguito all'assegnazione dei termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ed al deposito delle relative memorie, nell'udienza cartolare del 22.11.2022 il giudice ha rigettato le richieste istruttorie avanzate dall'opposta (prova per testimoni e istanza ex
art. 210 c.p.c.) e ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, avente ad oggetto il seguente incarico peritale:
“Letti gli atti e la documentazione prodotta, eseguito ogni opportuno accertamento,
sentite le parti ed i loro consulenti, accerti il CT la quantità di energia elettrica
abusivamente prelevata dall'utenza intestata ad (codice POD Controparte_1
IT001E99490424) nel lasso di tempo compreso tra l'1.5.2013 e il 12.2.2015, applicando
i criteri stabiliti dall'art. 16 dell'Allegato B del e dal Titolo IV della Delibera Pt_3
ARERA n. 200/1999. Quantifichi l'importo dovuto al Controparte_3
da , detraendo le somme (documentate) già
[...] Controparte_1
versate da quest'ultima”.
5. In seguito alla mancata accettazione da parte dell'ausiliare nominato (ing. Persona_1
) ed alla nomina dell'ing. , nonché alla sostituzione
[...] Persona_2
dell'udienza del 9.3.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 10.3.2023 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha conferito l'incarico peritale a quest'ultimo, riformulando i quesiti peritali nei termini che seguono:
“Letti gli atti e la documentazione prodotta, eseguito ogni opportuno accertamento,
sentite le parti ed i loro consulenti, accerti il CT la quantità di energia elettrica
abusivamente prelevata dall'utenza intestata ad (codice POD Controparte_1
IT001E99490424), in base ai seguenti criteri:
o applichi i parametri stabiliti dall'art. 16 dell'Allegato B del e dal Titolo IV Pt_3
della Delibera ARERA n. 200/1999;
o formuli due ipotesi di ricalcolo, rispettivamente:
8 ▪ la prima, tenendo conto del lasso di tempo compreso tra l'1.5.2013 e il 12.2.2015;
▪ la seconda, tenendo conto del lasso di tempo compreso tra il 12.2.2014 e il
12.2.2015;
o per entrambe le ipotesi, quantifichi l'importo dovuto al Controparte_3
da , detraendo le somme (documentate)
[...] Controparte_1
eventualmente già versate da quest'ultima”.
6. In seguito all'autorizzazione di una proroga, il 23.11.2023 l'ing. ha depositato la Per_2
relazione peritale, in riferimento alla quale, con decreto reso il 12.12.2023, il giudice ha liquidato al consulente complessivi 1.344,09 euro (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) – di cui 1.1310,53 euro a titolo di onorari e 33,56 euro per rimborso spese –
ponendo tale importo a carico delle parti, in solido tra loro nei rapporti con il consulente.
7. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 12.12.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 13.12.2023 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha rinviato all'udienza del 13.2.2024 precisazione delle conclusioni (udienza differita,
prima al 27.6.2024 e poi al 19.9.2024, in conseguenza dell'assegnazione continuativa del giudice titolare al Tribunale di Cagliari, disposta con decreto n. 36/2024, reso il
6.2.2024 dal Presidente della Corte d'Appello di Cagliari).
8. Nell'udienza del 19.9.2024 le parti hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, il giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
9. L'opposizione deve è fondata e deve essere accolta, per le ragioni che seguono.
9.1 È noto, in linea generale, che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un
ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della
9 pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre
l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di
contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a
fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto
(Cass. 03/02/2006, n. 2421). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta
al creditore opposto (Cass. 19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, può avvalersi di
tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass.
03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera
dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a
sostegno della pretesa azionata. É, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto
ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento
della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non
contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass.
16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia
esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su
circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003, n. 17371). La non
contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai
fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice,
che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato
acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli
accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. 23/03/2022, n. 9439; Cass. 17/06/2016, n.
12517; Cass, 09/03/2012, n. 3727; Cass. 05/03/2009, n. 5356)” (Cass. n. 20597/2022, n.
13240/2019).
9.2 Alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, deve anzitutto
10 osservarsi che l'opposta ha fornito prova idonea dei prelievi abusivi effettuati nell'immobile sito a Gavoi, via Roma n. 121 e della loro ascrivibilità alla titolare dell'utenza, (codice cliente n. 994904248), sui seguenti rilievi: CP_1 CP_1
a. occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di contratti di somministrazione, se è vero
che "la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera
presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul
somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento
negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente
funzionante" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 24 giugno 2021, n. 18195, Rv.
661676-01, Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02), il
principio opposto è stato affermato con riferimento a pretese di pagamento che
traggono fondamento, invece, dall'accertamento di prelievi abusivi”, poiché,
laddove il contatore risulti manomesso, “l'utente che intenda far accertare che
"la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi", e a sua insaputa,
così contestando, pertanto, “l'anomalia dei consumi registrati ritenuta
eccessiva”, è tenuto — sempre, beninteso, "in difetto di prova evidente della
alterazione dello strumento" (prova qui, invece, ritenuta sussistente) — "a
dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello
effettivamente sostenuto", dovendo altresì "provare l'attività illecita del terzo"
(Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata)” (Cass. n.
15771/2022), onere probatorio il cui assolvimento presuppone quindi la dimostrazione “non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi
(provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata
la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di
11 energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili
all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire,
mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore
deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era
installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della
utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono
furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso
dell'impianto elettrico)” (Cass. n. 297/2020);
b. nel verbale di verifica n. DS1C000147Z del 13.2.2012 (doc. 2 comparsa di risposta) si legge che “nel corso di un sopralluogo presso il cliente in epigrafe
individuato, i sottoscritti verificatori hanno proceduto ad una verifica dello stato
e del funzionamento dell'apparecchio di misura ivi installato per la
registrazione dei prelievi. Dall'esame condotto, risulta l'esistenza di un
impianto collegato abusivamente alla rete realizzato con conduttori di CP_5
sezione 3x16 mmq. Questo stato di fatto permette di prelevare energia senza che
la stessa venga misurata dal contatore del cliente, di prelevare anche in regime
continuativo il massimo della potenza tollerabile dalla sezione dei cavi
dell'impianto abusivo, risulta inoltre la rottura dei sigilli meccanici termosaldati
(tenoni), allentamento della calotta, ciò potrebbe permettere libero accesso ai
circuiti interni e quindi sotto misurare o non misurare l'energia e la potenza
prelevata dal contatore elettronico. Si specifica chi la realizzazione di questa
connessione abusiva, crea un potenziale pericolo a persone o cose, nonché un
rilevante danno agli impianti di Enel distribuzione. I verificatori hanno
proceduto al distacco della fornitura con dei colleghi dell'unità operativa
tramite la rimozione delle fasi e del neutro da una cassetta di derivazione.
12 Inoltre, i verificatori hanno proceduto alla rimozione dell'apparecchio di misura
riponendolo in apposito contenitore che il cliente ha controfirmato n.
G0719294”;
c. di fronte a tale perspicua descrizione dello stato dell'impianto e del contatore,
: Controparte_1
i. non ha sollevato alcuna contestazione dinanzi ai tecnici della
[...]
riguardo all'effettivo stato dell'impianto, nulla Controparte_5
dichiarando e sottoscrivendo il verbale, oltre che la busta numerata nella quale era stato riposto il gruppo di misura asportato;
ii. nel presente giudizio non ha allegato alcunché sull'eventuale imputabilità
a terzi dei prelievi abusivi, sul fatto che i medesimi siano stati effettuati
invito domino, né tantomeno sulla precedente adozione da parte sua di misure idonee volte ad impedire, con l'ordinaria diligenza, l'accesso di terzi al proprio impianto elettrico, tenuto peraltro conto che il gruppo di misura era collocato all'interno dell'immobile servito dall'utenza, come accertato dal CT (e visibile dalle fotografie allegate all'elaborato peritale), il quale ha riferito che “nei luoghi in cui era ubicato il
contatore di cui alla causa, era presente un bar (foto 3) costituito da
diversi ambienti, sala con bancone (foto 4, 5, 6) servizi igienici (foto 7, 8,
9) , cucina (foto 10, 11, 12), piccolo deposito bibite fronte bancone (foto
13). Il sig. riferisce di avere in gestione il locale dal CP_7
2018/19 circa ed in precedenza era in gestione della sig.ra CP_1
e non era presente il locale adibito a cucina, con modifica delle
[...]
utenze elettriche attuali rispetto ad allora” (pagina 4 relazione tecnica);
iii. si appalesa quindi superfluo analizzare l'efficacia probatoria del suddetto
13 verbale di verifica – ossia, se facente pubblica fede fino a querela di falso in ordine alle circostanze accertate direttamente dai tecnici di
[...]
come sostenuto dall'opposta – in quanto Controparte_5
incombeva sull'attrice l'onere di fornire la prova liberatoria menzionata nel punto che precede;
d. non vi è quindi dubbio che del prelievo abusivo di energia elettrica debba essere chiamata a rispondere l'opponente, titolare dell'utenza elettrica oggetto di causa.
9.3 Accertato l'an della pretesa creditoria azionata con la domanda monitoria, occorre ora determinare l'importo effettivamente dovuto dall'utente.
a. Occorre anzitutto premettere che, sul punto, sono individuabili due questioni controverse tra le parti, ossia:
i. il criterio da impiegare per la ricostruzione dei consumi, profilo dipendente in via diretta dalla disciplina applicabile al caso in esame;
ii. il momento a partire da quale hanno avuto inizio i prelievi abusivi.
b. Ai sensi dell'art. 16, comma 1 del T.I.M.E. (Testo Integrato Misura Elettrica),
"nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata
installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti
di misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della
deliberazione 200/99”.
Nel suddetto Titolo IV della deliberazione ARERA n. 200/99 sono stabiliti i criteri per la “Ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del
gruppo di misura”, (al quale, come si legge nell'art. 16 citato, è equiparata l'ipotesi di prelievo abusivo), in particolare:
- l'art. 10 prevede che “La ricostruzione dei consumi deve avere come
periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in
14 -
cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se
determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede
alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo” (art. 10.1). “Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del
gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con
riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei
consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti
la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può
comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di
effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del
gruppo di misura medesimo” (art. 10.2);
ai sensi dell'art. 11.1, infine, “Per il periodo di ricostruzione
individuato ai sensi del precedente articolo 10, i consumi devono
essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in
sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base
delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato
in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa
dell'esercente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di
rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a
riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi
corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura.
In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza
dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al
periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei
suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento
15 dall'esercente”.
c. Alla luce delle disposizioni sopra menzionate, può quindi osservarsi che si appalesa non condivisibile la tesi dell'opposta, secondo cui, in base al richiamo del T.I.M.E. alla Delibera ARERA n. 200/99, la “ricostruzione dei consumi
sottratti alla registrazione deve essere effettuata (ove possibile, come meglio si
dirà nel prosieguo) utilizzando i criteri stabiliti dall'art. 11 (errore percentuale
rilevato in sede di verifica, se determinabile;
riferimento ai consumi storici del
cliente)”, delibera a suo dire non applicabile poiché “i casi – come quello in
esame - di allaccio abusivo alla rete mediante by-pass a monte del contatore,
vanno tenuti distinti dai casi di manomissione del contatore medesimo”, laddove
“Qualora invece sia stato realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica,
questo si configura come una nuova fornitura, ulteriore rispetto a quella
contrattualizzata, alimentata tramite il contatore (che viene by-passato): tale
fornitura abusiva non è dotata di alcun contatore (per cui non è ipotizzabile il
rilevamento di un suo “errore percentuale di misurazione”). L'energia prelevata
non viene in alcun modo misurata, talché non è nemmeno possibile avere dei
“consumi storici” da prendere a riferimento per la ricostruzione” (comparsa di risposta, pag. 15).
Tale assunto è del tutto privo di fondamento, sia perché il estende in Pt_3
linea generale all'ipotesi dei prelievi abusivi la disciplina in materia di malfunzionamento del gruppo di misura – senza alcuna distinzione sulla tipologia di manomissione che abbia consentito il prelievo abusivo, in disparte la considerazione che tale fattispecie è integrata proprio in ipotesi di allaccio diretto alla rete del gestore, il quale è preordinato ad evitare che il contatore registri i consumi – sia perché, in ogni caso, nel sopra menzionato verbale di verifica,
16 redatto dai tecnici della si legge “PRELIEVO Controparte_5
A ”, descrizione successivamente arricchita con la Parte_4
precisazione “risulta inoltre rottura dei sigilli meccanici termosaldati (tenoni),
allentamento della calotta”, ossia di componenti del medesimo gruppo di misura.
Chiarito ciò, i consumi avrebbero dovuto essere ricostruiti in base, non già al criterio della potenza tecnicamente prelevabile, bensì ai parametri individuati dalla delibera ARERA n. 200/99.
d. Riguardo al periodo di ricostruzione dei consumi, si osserva quanto segue:
i. come disposto dal citato art. 10.1 della Delibera de qua, la durata di tale intervallo dipende dal fatto che sia o meno determinabile “con certezza”
il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura e, quindi, nel caso di specie (stante il richiamo da parte del il momento in cui ha avuto inizio il prelievo abusivo;
Pt_3
ii. l'opposta sostiene che detto dies a quo vada individuato nell'1.5.2013,
momento a partire dal quale a suo dire vi è stata una rilevante contrazione dei consumi elettrici rispetto al periodo precedente;
iii. tale argomento non trova invero conferma nella documentazione in atti,
poiché:
o occorre in primo luogo evidenziare che la contrazione sottolineata dagli agenti della si basa sul Controparte_5
criterio della potenza tecnicamente prelevabile (in ragione della sezione dei cavi di alimentazione) – non già dei consumi storici –
criterio come detto non utilizzabile nella presente fattispecie e,
quindi, del tutto irrilevante ai fini della presente verifica;
17 o alla luce della documentazione acquisita dal CT nel corso delle operazioni peritali, emerge invero un quadro che non consente di collocare cronologicamente, con certezza, la predisposizione dell'allaccio abusivo, poiché dal raffronto tra le fatture emesse durante il periodo in contestazione e quelle relative al triennio precedente non si rinviene la rilevante contrazione dei consumi allegata dall'opposta;
o in proposito, a titolo esemplificativo, quanto al bimestre aprile-
maggio i consumi totali del 2013 (3070 KWh) – periodo a metà
del quale è stato individuato l'inizio del prelievo abusivo – sono leggermente inferiori a quelli del 2012 (2932 KWh), mentre i consumi totali del 2014 (2430 KWh) corrispondono sostanzialmente a quelli del 2011 (2449 KWh);
o sebbene in riferimento al bimestre giugno-luglio possa ravvisarsi una diminuzione dei consumi nel 2013-2014 (rispettivamente,
3264 KWh nel 2011, 2753 KWh nel 2012, 2513 KWh nel 2013 e
2211 KWh nel 2014), in relazione bimestre ottobre-novembre i valori sono decisamente più vicini (rispettivamente, 2397 KWh
nel 2011, 2901 KWh nel 2012, 2345 KWh nel 2013 e 2238 KWh
nel 2014) e pressoché identici nel bimestre dicembre-gennaio
(rispettivamente, 2527 KWh nel 2010-2011, 2634 KWh nel 2011-
2012, 2477 KWh nel 2012-2013 e 2490 KWh nel 2013-2014);
o né, d'altra parte, possono trarsi elementi rilevanti dal grafico dei consumi e dalla tabella di ricostruzione elaborate dalla
[...]
(documenti 4-5 comparsa di risposta), Controparte_5
18 il primo perché disancorato da qualsivoglia indicazione numerica
– i consumi del 2014 appaiono peraltro non dissimili da quelli del
2012 – mentre la seconda è costituita da una tabella che a sinistra indica l'energia misurata nel periodo in contestazione, senza alcun raffronto con i periodi precedenti, in quanto, come detto, la comparazione è stata erroneamente effettuata rispetto in base al criterio della potenza tecnicamente prelevabile;
o l'impossibilità di determinare quanto abbia avuto inizio il prelievo abusivo comporta quindi che la ricostruzione dei consumi non possa superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura
(13.2.2015), contestualmente alla quale è stato anche asportato il contatore manomesso.
e. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve condividersi la seconda ipotesi di ricalcolo predisposta dal CT nella relazione peritale – svolta con metodo corretto ed esente da vizi logici, dalla quale il giudice non ha pertanto motivo di discostarsi, fatta eccezione per il profilo che trattato nel punto che segue – ossia la ricostruzione dei consumi (e, conseguentemente, delle somme dovute dall'utente) sul solo periodo di trecentosessantacinque giorni compreso tra il 12.2.2014 e il 12.2.2015, in relazione ai consumi storici medi dei periodi precedenti.
f. All'esito delle operazioni peritali, previa espunzione dei 3.517,45 euro versati dall'utente a titolo di corrispettivo delle fatture originariamente emesse dall'opposta nel periodo oggetto di causa (in disparte i 5.384,80 euro stornati dalla convenuta in corso di causa rispetto alla somma chiesta con la domanda
19 monitoria, con la fattura n. 91351003174763A, emessa il 14.6.2022, prodotta da entrambe le parti a corredo della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.),
è emerso che la somma residua dovuta da è pari a Controparte_1
(4.226,53-3.517,45=) 709,08 euro.
g. Tale ricalcolo è solo in parte condivisibile, non avendo il CT tenuto conto dei
1.000,00 euro (pagina 33 della relazione) che nell'atto di citazione CP_1
ha dichiarato di avere pagato all'opposta in data 25.7.2019 a titolo di
[...]
risarcimento del danno per la presente vicenda, producendo il relativo bollettino postale (doc. 7 atto di citazione), circostanza peraltro mai contestata dalla convenuta.
In considerazione dei suddetti 1.000,00 euro, in capo all'opposta non residua quindi alcun credito nei confronti dell'opponente in relazione ai prelievi irregolari di energia elettrica oggetto di causa, considerato anche come,
nonostante il prelievo abusivo di energia elettrici integri un fatto illecito e,
quindi, un debito di valore a carico del danneggiante, sull'importo di 709,08 euro
(già valutato all'attualità) non competano all'opposta gli interessi compensativi,
poiché, quand'anche si aderisse all'orientamento di legittimità secondo cui il riconoscimento di tale posta non presuppone la formulazione di una domanda ad
hoc (Cass. n. 39376/2021, insegnamento non condiviso dalla recente Cass. n.
4938/2023), nel caso in esame la medesima convenuta non ha allegato, né
tantomeno provato – neppure per presunzioni – di avere subito qualsivoglia danno da ritardo, richiamato l'insegnamento secondo cui “qualora la
liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per
equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato
all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari
20 che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione
definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno,
che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta
somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice
mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad
un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in
siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data
dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata,
mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi
in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma
equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti
indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (Cass. sez.
n. 1712 del 1995). In base a tale giurisprudenza, da tempo ormai consolidata, il
risarcimento del mancato guadagno deve essere allegato e provato, con tutti i
mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi ai sensi dell'art.
2056 comma 2 cod. civ. (da ultimo, in questo senso, Cass. n. 4938 del 2023)”
(Cass. n. 34536/2023).
10. L'accoglimento dell'opposizione e la conseguente insussistenza del credito preteso con la domanda monitoria comportano che le spese di lite del procedimento monitorio n.
909/2021 RAC anticipate dalla debbano Controparte_3
restare a suo carico.
11. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico della non ravvisandosi ragioni che Controparte_3
possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, sul rilievo che il
21 pagamento di 1.000,00 euro menzionato nel punto 9.5 che precede è stato effettuato dall'opponente il 25.7.2019 e, pertanto, l'opposta non era più titolare di alcun credito nei confronti dell'opponente ben prima della proposizione della domanda monitoria (il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato il 30.7.2021).
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.201,00 euro e 26.000,00
euro (ossia in base all'importo di 22.866,22 euro oggetto della domanda monitoria,
richiamato il consolidato insegnamento secondo cui “In caso di rigetto della domanda, nei
giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai
fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello
corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il
criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum”, onde il
valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore››
(Cass., 26/04/2021, n. 10984; Cass., 07/11/2018, n. 28417; Cass., 30/11/2011, n. 25553;
Cass., 11/03/2006, n. 5381; Cass., 15/07/2004, n. 13113)” (da ultimo, Cass. n.
30384/2024):
a. senza riduzioni o aumenti per i compensi delle fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, nella quale l'opponente ha prodotto tre documenti (a corredo della sua seconda memoria ex
art. 183, comma 6, c.p.c.) e non ha formulato istanze istruttorie, partecipando comunque attivamente alle operazioni peritali;
c. con riduzione della metà per i compensi della fase decisionale, considerato che nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica l'opponente si è limitata ad insistere nelle medesime istanze ed eccezioni sollevate nei suoi precedenti
22 scritti difensivi.
12. Nei rapporti interni tra le parti, le spese di CT – liquidate con decreto reso il 12.12.2023,
in complessivi 1.344,09 euro (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) a titolo di onorari e spese – debbono essere poste interamente a carico della convenuta, sul rilievo che l'accertamento peritale si è reso necessario al fine di ricostruire i consumi di energia elettrica nel periodo in contestazione, operazioni all'esito delle quali (tenuto conto dei pagamenti intermedi da parte dell'utente) è emersa l'infondatezza della domanda monitoria.
PER QUESTI MOTIVI
13. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 241/2021, emesso da questo Tribunale il 9.9.2021, nel procedimento n. 909/2021 RAC;
b. dispone che le spese del procedimento monitorio n. 909/2021 RAC anticipate dalla estino a suo carico;
Controparte_3
c. rigetta la domanda di pagamento formulata dalla Controparte_3
[...]
d. condanna la rimborsare ad Controparte_3 [...]
le spese processuali della presente fase di opposizione, così CP_1
liquidate:
€ 919,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 388,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 840,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 850,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 118,50 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione a ruolo;
€ 3.532,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
23 e. dispone che le spese di CT – liquidate con decreto reso il 12.12.2023, in complessivi 1.344,09 euro (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) a titolo di onorari e spese – siano poste interamente a carico della Controparte_3
[...]
Nuoro, 12.1.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1178 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. , elettivamente domiciliato a Nuoro, via Antonio
[...] C.F._2
Mereu n. 47, presso lo studio del difensore;
attrice-opponente
contro
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Paola ZAPPA (C.F.
), elettivamente domiciliata a Brescia, via Carlo Zima n. 2, presso C.F._3
lo studio del difensore;
convenuta-opposta
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse dell'opponente (rassegnate nell'atto di citazione e confermate all'udienza del
19.9.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata:
In via preliminare: rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, attesa l'insussistenza del credito azionato.
In via principale:
I.- accertare e dichiarare, sulla base di quanto sopra esposto, l'inesistenza del credito vantato dalla convenuta/opposta, nei confronti Controparte_3 dell'attore/opponente, , in forza della fattura oggetto del decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto indicata nel presente atto di opposizione;
II.- per l'effetto, in accoglimento ex art. 653 c.p.c. della presente opposizione, revocare e/o annullare, dichiarare nullo, infondato e/o illegittimo e, comunque, disattendere in toto il decreto ingiuntivo opposto indicato in epigrafe n. 241/2021 (RG. n. 909/2021) emesso, ad istanza di dal Tribunale Civile di Nuoro in persona del Controparte_3
Giudice dott. Federico Loche, in data 09.09.2021, notificato a mezzo posta alla sig.ra CP_1
in data 22.09.2021 - poiché infondato in fatto e in diritto per tutti motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a d.i.
In mero subordine e con espressa riserva di gravame:
-in accoglimento ex art. 653 c.p.c. della presente opposizione, revocare e/o annullare, dichiarare nullo, infondato e/o illegittimo e, comunque, disattendere in toto il decreto ingiuntivo opposto indicato in epigrafe n. 241/2021 (RG. n. 909/2021) emesso, ad istanza di dal Tribunale Civile di Nuoro in persona del Giudice dott. Controparte_3
Federico Loche, in data 09.09.2021, notificato a mezzo posta alla sig.ra in data CP_1
22.09.2021 - poiché infondato in fatto e in diritto per tutti motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a d.i.;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, rideterminare l'eventuale minor credito dell'opposta in conformità al disposto normativo, contrattuale e regolamentare, secondo quanto risulterà in corso di causa e per
l'effetto accertare e dichiarare dovuta la minor somma che risulterà in corso di causa.
In ogni caso:
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Nell'interesse dell'opposta (rassegnate nella comparsa di risposta e confermate all'udienza del 19.9.2024):
2 “in via principale e nel merito: rigettare l'avversa opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine: condannare l'opponente al pagamento a favore di Controparte_3
per i titoli per cui è causa, dell'importo di € 22.866,22 (o di quel diverso importo che
[...]
dovesse essere stabilito in corso di causa) oltre agli interessi di legge dalla scadenza della fattura al saldo effettivo.
Con vittoria di spese del presente giudizio, nonché della fase monitoria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c. depositato il 30.7.2021, la Controparte_3
ha chiesto decreto ingiuntivo a carico di ,
[...] Controparte_1
dell'importo di 22.866,22 euro – “oltre agli interessi di legge dalla scadenza della
fattura al saldo effettivo, alle spese, diritti ed onorari di cui al presente procedimento e
successive occorrende tutte” – a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica, in ragione dei prelievi irregolari effettuati dall'utente nell'immobile sito a Gavoi, via Roma n. 121, credito portato dalla fattura n. 91351003174763A del
6.5.2015 (relativa al periodo compreso tra l'1.5.2013 e il 12.12.2015), pagamento non effettuato dalla cliente, nonostante i numerosi solleciti ricevuti.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo n. 241/2021,
emesso il 9.9.2021 nel procedimento n. 909/2021 RAC, dell'importo di 22.866,22 euro,
“gli interessi come da domanda” e “le spese di procedura, che liquida in € 540,00 per
compensi, oltre alle spese vive, al 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA sugli importi
imponibili e le ulteriori spese necessarie”.
3. Con atto di citazione notificato via PEC il 18.10.2021, ha Controparte_1
formulato tempestiva opposizione con la quale, nel chiedere la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda monitoria (o, in subordine, l'accertamento della minor somma accertata in corso di causa), ha sostenuto quanto segue:
3 a. in seguito ad una verifica effettuata il 13.2.2015 (verbale n. DS1C000147Z) sul contatore elettrico di essa attrice (titolare di utenza per usi diversi), era stata accertata la manomissione a monte di quest'ultimo, con successiva contestazione nei suoi confronti di prelievi irregolari di energia elettrica;
b. la pretesa era illegittima, poiché il Gestore:
i. nella comunicazione Enel-Dis-04/03/2015-0175624 non aveva fornito alcuna spiegazione in ordine all'effettivo accertamento dei prelievi irregolari, al momento in cui quest'ultimi fossero iniziati, né tantomeno al motivo per cui era stato individuato il periodo compreso tra l'1.5.2013
e il 12.2.2015 per la ricostruzione dei consumi, né aveva fornito in seguito alcuna delucidazione, nonostante le richieste di chiarimenti da parte di essa utente;
ii. aveva effettuato la ricostruzione, individuando consumi “in alcun modo
compatibili né con l'effettivo uso dell'utenza né con la media dei consumi
registrata nei periodi precedenti”, in violazione della normativa di settore (delibera AEEGSI n. 200/1999 e T.I.M.E., allegato B, approvato con deliberazione del 27.12.2019);
iii. aveva infatti impiegato il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile
dal cavo alimentante la fornitura, pari a 10 mmq”, mentre, non essendo accertabile l'errore di misurazione, avrebbe infatti dovuto applicare il criterio dei consumi relativi ai due periodi precedenti il periodo da ricostruire;
iv. non aveva tenuto conto dei pagamenti intermedi effettuati da essa utente nel periodo in contestazione, pari a complessivi 7.942,16 euro, oltre ai
1.000,00 euro versati in via meramente transattiva a titolo di risarcimento
4 del danno (non costituendo riconoscimento del debito la proposta transattiva prodotta nella fase monitoria, a firma di altro legale).;
v. non ricorrevano, pertanto, i presupposti per concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 18.3.2022, la
[...]
ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_3
del decreto ingiuntivo (o, in subordine, la condanna dell'opponente a pagarle la minor somma accertata in corso di causa), sostenendo quanto segue:
a. dal 2008 essa opposta (già Controparte_4
era unicamente il soggetto venditore dell'energia elettrica nell'ambito del
[...]
servizio di maggior tutela, mentre la era Controparte_5
proprietaria dell'intera rete di distribuzione e dei misuratori posti a servizio delle singole utenze, oltre ad essere il soggetto responsabile del trasporto e della consegna dell'energia elettrica alla clientela, dell'installazione e della manutenzione dei medesimi misuratori, nonché della raccolta, validazione e registrazione delle misurazioni, all'esito delle quali comunicava i dati a essa convenuta, la quale provvedeva a emettere le fatture;
b. la domanda monitoria (a corredo della quale erano stati prodotti tutti i documenti necessari a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo) era fondata sia nell'an
che nel quantum, poiché:
i. il 13.2.2015, due tecnici della Controparte_5 Parte_1
e , avevano effettuato un sopralluogo
[...] Parte_2
nell'utenza di (n. POD IT001E99490424, n. presa Controparte_1
9135100317476, potenza impiegata 6,6 KW), accertando un collegamento abusivo alla rete oltre alla rottura dei sigilli CP_5
5 ii.
iii.
meccanici termosaldati ed all'allentamento della calotta, con conseguenti slaccio dell'utenza e rimozione del contatore (risposto in apposita busta,
repertata al n. G0719194), attività riportate nel verbale n. DS1C000147Z
– facente fede fino a querela di falso, siccome redatto da incaricati di pubblico servizio – sottoscritto dai suddetti tecnici e dalla cliente, la quale nell'occasione non aveva sollevato alcuna contestazione;
il prelievo irregolare di energia elettrica aveva avuto inizio l'1.5.2013 –
poiché da tale momento era stata registrata una drastica contrazione dei consumi effettuati nei periodi precedenti – ed era terminato il 12.2.2015
con la sostituzione del gruppo di misura manomesso;
la ricostruzione dei consumi (130.216 KWh complessivi, di fronte a quelli registrati, pari a 24.917 KWh) era stata correttamente effettuata in base al criterio della potenza tecnicamente prelevabile (normativa CEI
UNEL 35024, cavi unipolare in rame), “in considerazione della sezione
del cavo di alimentazione della fornitura (3x16 mmq) e sulla base dei
tempi medi di utilizzo degli apparecchi fruitori di energia stabiliti
dall'UTF, ora Agenzia (1800 ore annue)”, non essendo CP_6
applicabili i criteri invocati dall'opponente, in particolare:
o gli artt.
9-11 della Delibera Arera n. 200/1999, siccome riferiti ai soli casi di malfunzionamento o guasto accidentale del contatore,
non già alle ipotesi di alterazione dolosa, con allaccio abusivo diretto alla rete del distributore;
o il richiamo al Titolo IV della suddetta Delibera in caso di prelievi irregolari, contenuto nel Testo Integrato Misure Elettrice
(T.I.M.E.), implicava unicamente che la “ricostruzione dei
6 consumi sottratti alla registrazione deve essere effettuata (ove
possibile, come meglio si dirà nel prosieguo) utilizzando i criteri
stabiliti dall'art. 11 (errore percentuale rilevato in sede di
verifica, se determinabile;
riferimento ai consumi storici del
cliente)” e, in ogni caso, operava nell'ipotesi di manomissione del contatore, non già di allaccio diretto alla rete elettrica, non potendosi rinvenire alcun errore percentuale di misurazione proprio perché l'energia elettrica abusivamente sottratta non viene registrata dal gruppo di misura;
iv. la aveva comunicato gli esiti di tale Controparte_5
ricostruzione a essa opposta ed all'odierna opponente, in relazione alla cui condotta erano state inviate la denuncia ex art. 331 c.p.p. alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro e la comunicazione ex art. 53 bis, comma 4, D.Lgs. 504/1995 all'Agenzia delle Dogane di Cagliari;
v. in seguito alla comunicazione dell'accertamento e del conseguente ricalcolo – anch'esso facente pubblica fede fino a querela di falso) – era stata emessa la fattura per prelievi irregolari n. 91351003174763, fattura contestata dall'utente, la quale aveva offerto in via transattiva la minor somma di 5.000,00 euro, in seguito ridotta a 1.000,00 euro, proposta non accettata da essa convenuta, la quale aveva quindi agito in via monitoria per il pagamento dell'intera somma di 22.866,22 euro (IVA inclusa).
3. Nella prima udienza del 23.9.2022, svoltasi con la modalità cartolare, il giudice ha invitato le parti ad attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dagli artt. 2-
3 della delibera AEEGSI (oggi ARERA) n. 209/2016 (con la quale era stato approvato il
T.I.C.O., ossia il Testo Integrato Conciliazione), tentativo conclusosi con esito negativo.
7 4. In seguito all'assegnazione dei termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ed al deposito delle relative memorie, nell'udienza cartolare del 22.11.2022 il giudice ha rigettato le richieste istruttorie avanzate dall'opposta (prova per testimoni e istanza ex
art. 210 c.p.c.) e ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, avente ad oggetto il seguente incarico peritale:
“Letti gli atti e la documentazione prodotta, eseguito ogni opportuno accertamento,
sentite le parti ed i loro consulenti, accerti il CT la quantità di energia elettrica
abusivamente prelevata dall'utenza intestata ad (codice POD Controparte_1
IT001E99490424) nel lasso di tempo compreso tra l'1.5.2013 e il 12.2.2015, applicando
i criteri stabiliti dall'art. 16 dell'Allegato B del e dal Titolo IV della Delibera Pt_3
ARERA n. 200/1999. Quantifichi l'importo dovuto al Controparte_3
da , detraendo le somme (documentate) già
[...] Controparte_1
versate da quest'ultima”.
5. In seguito alla mancata accettazione da parte dell'ausiliare nominato (ing. Persona_1
) ed alla nomina dell'ing. , nonché alla sostituzione
[...] Persona_2
dell'udienza del 9.3.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 10.3.2023 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha conferito l'incarico peritale a quest'ultimo, riformulando i quesiti peritali nei termini che seguono:
“Letti gli atti e la documentazione prodotta, eseguito ogni opportuno accertamento,
sentite le parti ed i loro consulenti, accerti il CT la quantità di energia elettrica
abusivamente prelevata dall'utenza intestata ad (codice POD Controparte_1
IT001E99490424), in base ai seguenti criteri:
o applichi i parametri stabiliti dall'art. 16 dell'Allegato B del e dal Titolo IV Pt_3
della Delibera ARERA n. 200/1999;
o formuli due ipotesi di ricalcolo, rispettivamente:
8 ▪ la prima, tenendo conto del lasso di tempo compreso tra l'1.5.2013 e il 12.2.2015;
▪ la seconda, tenendo conto del lasso di tempo compreso tra il 12.2.2014 e il
12.2.2015;
o per entrambe le ipotesi, quantifichi l'importo dovuto al Controparte_3
da , detraendo le somme (documentate)
[...] Controparte_1
eventualmente già versate da quest'ultima”.
6. In seguito all'autorizzazione di una proroga, il 23.11.2023 l'ing. ha depositato la Per_2
relazione peritale, in riferimento alla quale, con decreto reso il 12.12.2023, il giudice ha liquidato al consulente complessivi 1.344,09 euro (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) – di cui 1.1310,53 euro a titolo di onorari e 33,56 euro per rimborso spese –
ponendo tale importo a carico delle parti, in solido tra loro nei rapporti con il consulente.
7. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 12.12.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 13.12.2023 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha rinviato all'udienza del 13.2.2024 precisazione delle conclusioni (udienza differita,
prima al 27.6.2024 e poi al 19.9.2024, in conseguenza dell'assegnazione continuativa del giudice titolare al Tribunale di Cagliari, disposta con decreto n. 36/2024, reso il
6.2.2024 dal Presidente della Corte d'Appello di Cagliari).
8. Nell'udienza del 19.9.2024 le parti hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, il giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
9. L'opposizione deve è fondata e deve essere accolta, per le ragioni che seguono.
9.1 È noto, in linea generale, che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un
ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della
9 pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre
l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di
contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a
fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto
(Cass. 03/02/2006, n. 2421). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta
al creditore opposto (Cass. 19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, può avvalersi di
tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass.
03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera
dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a
sostegno della pretesa azionata. É, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto
ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento
della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non
contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass.
16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia
esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su
circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003, n. 17371). La non
contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai
fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice,
che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato
acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli
accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. 23/03/2022, n. 9439; Cass. 17/06/2016, n.
12517; Cass, 09/03/2012, n. 3727; Cass. 05/03/2009, n. 5356)” (Cass. n. 20597/2022, n.
13240/2019).
9.2 Alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, deve anzitutto
10 osservarsi che l'opposta ha fornito prova idonea dei prelievi abusivi effettuati nell'immobile sito a Gavoi, via Roma n. 121 e della loro ascrivibilità alla titolare dell'utenza, (codice cliente n. 994904248), sui seguenti rilievi: CP_1 CP_1
a. occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di contratti di somministrazione, se è vero
che "la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera
presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul
somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento
negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente
funzionante" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 24 giugno 2021, n. 18195, Rv.
661676-01, Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02), il
principio opposto è stato affermato con riferimento a pretese di pagamento che
traggono fondamento, invece, dall'accertamento di prelievi abusivi”, poiché,
laddove il contatore risulti manomesso, “l'utente che intenda far accertare che
"la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi", e a sua insaputa,
così contestando, pertanto, “l'anomalia dei consumi registrati ritenuta
eccessiva”, è tenuto — sempre, beninteso, "in difetto di prova evidente della
alterazione dello strumento" (prova qui, invece, ritenuta sussistente) — "a
dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello
effettivamente sostenuto", dovendo altresì "provare l'attività illecita del terzo"
(Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata)” (Cass. n.
15771/2022), onere probatorio il cui assolvimento presuppone quindi la dimostrazione “non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi
(provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata
la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di
11 energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili
all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire,
mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore
deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era
installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della
utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono
furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso
dell'impianto elettrico)” (Cass. n. 297/2020);
b. nel verbale di verifica n. DS1C000147Z del 13.2.2012 (doc. 2 comparsa di risposta) si legge che “nel corso di un sopralluogo presso il cliente in epigrafe
individuato, i sottoscritti verificatori hanno proceduto ad una verifica dello stato
e del funzionamento dell'apparecchio di misura ivi installato per la
registrazione dei prelievi. Dall'esame condotto, risulta l'esistenza di un
impianto collegato abusivamente alla rete realizzato con conduttori di CP_5
sezione 3x16 mmq. Questo stato di fatto permette di prelevare energia senza che
la stessa venga misurata dal contatore del cliente, di prelevare anche in regime
continuativo il massimo della potenza tollerabile dalla sezione dei cavi
dell'impianto abusivo, risulta inoltre la rottura dei sigilli meccanici termosaldati
(tenoni), allentamento della calotta, ciò potrebbe permettere libero accesso ai
circuiti interni e quindi sotto misurare o non misurare l'energia e la potenza
prelevata dal contatore elettronico. Si specifica chi la realizzazione di questa
connessione abusiva, crea un potenziale pericolo a persone o cose, nonché un
rilevante danno agli impianti di Enel distribuzione. I verificatori hanno
proceduto al distacco della fornitura con dei colleghi dell'unità operativa
tramite la rimozione delle fasi e del neutro da una cassetta di derivazione.
12 Inoltre, i verificatori hanno proceduto alla rimozione dell'apparecchio di misura
riponendolo in apposito contenitore che il cliente ha controfirmato n.
G0719294”;
c. di fronte a tale perspicua descrizione dello stato dell'impianto e del contatore,
: Controparte_1
i. non ha sollevato alcuna contestazione dinanzi ai tecnici della
[...]
riguardo all'effettivo stato dell'impianto, nulla Controparte_5
dichiarando e sottoscrivendo il verbale, oltre che la busta numerata nella quale era stato riposto il gruppo di misura asportato;
ii. nel presente giudizio non ha allegato alcunché sull'eventuale imputabilità
a terzi dei prelievi abusivi, sul fatto che i medesimi siano stati effettuati
invito domino, né tantomeno sulla precedente adozione da parte sua di misure idonee volte ad impedire, con l'ordinaria diligenza, l'accesso di terzi al proprio impianto elettrico, tenuto peraltro conto che il gruppo di misura era collocato all'interno dell'immobile servito dall'utenza, come accertato dal CT (e visibile dalle fotografie allegate all'elaborato peritale), il quale ha riferito che “nei luoghi in cui era ubicato il
contatore di cui alla causa, era presente un bar (foto 3) costituito da
diversi ambienti, sala con bancone (foto 4, 5, 6) servizi igienici (foto 7, 8,
9) , cucina (foto 10, 11, 12), piccolo deposito bibite fronte bancone (foto
13). Il sig. riferisce di avere in gestione il locale dal CP_7
2018/19 circa ed in precedenza era in gestione della sig.ra CP_1
e non era presente il locale adibito a cucina, con modifica delle
[...]
utenze elettriche attuali rispetto ad allora” (pagina 4 relazione tecnica);
iii. si appalesa quindi superfluo analizzare l'efficacia probatoria del suddetto
13 verbale di verifica – ossia, se facente pubblica fede fino a querela di falso in ordine alle circostanze accertate direttamente dai tecnici di
[...]
come sostenuto dall'opposta – in quanto Controparte_5
incombeva sull'attrice l'onere di fornire la prova liberatoria menzionata nel punto che precede;
d. non vi è quindi dubbio che del prelievo abusivo di energia elettrica debba essere chiamata a rispondere l'opponente, titolare dell'utenza elettrica oggetto di causa.
9.3 Accertato l'an della pretesa creditoria azionata con la domanda monitoria, occorre ora determinare l'importo effettivamente dovuto dall'utente.
a. Occorre anzitutto premettere che, sul punto, sono individuabili due questioni controverse tra le parti, ossia:
i. il criterio da impiegare per la ricostruzione dei consumi, profilo dipendente in via diretta dalla disciplina applicabile al caso in esame;
ii. il momento a partire da quale hanno avuto inizio i prelievi abusivi.
b. Ai sensi dell'art. 16, comma 1 del T.I.M.E. (Testo Integrato Misura Elettrica),
"nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata
installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti
di misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della
deliberazione 200/99”.
Nel suddetto Titolo IV della deliberazione ARERA n. 200/99 sono stabiliti i criteri per la “Ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del
gruppo di misura”, (al quale, come si legge nell'art. 16 citato, è equiparata l'ipotesi di prelievo abusivo), in particolare:
- l'art. 10 prevede che “La ricostruzione dei consumi deve avere come
periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in
14 -
cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se
determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede
alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo” (art. 10.1). “Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del
gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con
riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei
consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti
la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può
comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di
effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del
gruppo di misura medesimo” (art. 10.2);
ai sensi dell'art. 11.1, infine, “Per il periodo di ricostruzione
individuato ai sensi del precedente articolo 10, i consumi devono
essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in
sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base
delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato
in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa
dell'esercente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di
rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a
riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi
corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura.
In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza
dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al
periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei
suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento
15 dall'esercente”.
c. Alla luce delle disposizioni sopra menzionate, può quindi osservarsi che si appalesa non condivisibile la tesi dell'opposta, secondo cui, in base al richiamo del T.I.M.E. alla Delibera ARERA n. 200/99, la “ricostruzione dei consumi
sottratti alla registrazione deve essere effettuata (ove possibile, come meglio si
dirà nel prosieguo) utilizzando i criteri stabiliti dall'art. 11 (errore percentuale
rilevato in sede di verifica, se determinabile;
riferimento ai consumi storici del
cliente)”, delibera a suo dire non applicabile poiché “i casi – come quello in
esame - di allaccio abusivo alla rete mediante by-pass a monte del contatore,
vanno tenuti distinti dai casi di manomissione del contatore medesimo”, laddove
“Qualora invece sia stato realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica,
questo si configura come una nuova fornitura, ulteriore rispetto a quella
contrattualizzata, alimentata tramite il contatore (che viene by-passato): tale
fornitura abusiva non è dotata di alcun contatore (per cui non è ipotizzabile il
rilevamento di un suo “errore percentuale di misurazione”). L'energia prelevata
non viene in alcun modo misurata, talché non è nemmeno possibile avere dei
“consumi storici” da prendere a riferimento per la ricostruzione” (comparsa di risposta, pag. 15).
Tale assunto è del tutto privo di fondamento, sia perché il estende in Pt_3
linea generale all'ipotesi dei prelievi abusivi la disciplina in materia di malfunzionamento del gruppo di misura – senza alcuna distinzione sulla tipologia di manomissione che abbia consentito il prelievo abusivo, in disparte la considerazione che tale fattispecie è integrata proprio in ipotesi di allaccio diretto alla rete del gestore, il quale è preordinato ad evitare che il contatore registri i consumi – sia perché, in ogni caso, nel sopra menzionato verbale di verifica,
16 redatto dai tecnici della si legge “PRELIEVO Controparte_5
A ”, descrizione successivamente arricchita con la Parte_4
precisazione “risulta inoltre rottura dei sigilli meccanici termosaldati (tenoni),
allentamento della calotta”, ossia di componenti del medesimo gruppo di misura.
Chiarito ciò, i consumi avrebbero dovuto essere ricostruiti in base, non già al criterio della potenza tecnicamente prelevabile, bensì ai parametri individuati dalla delibera ARERA n. 200/99.
d. Riguardo al periodo di ricostruzione dei consumi, si osserva quanto segue:
i. come disposto dal citato art. 10.1 della Delibera de qua, la durata di tale intervallo dipende dal fatto che sia o meno determinabile “con certezza”
il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura e, quindi, nel caso di specie (stante il richiamo da parte del il momento in cui ha avuto inizio il prelievo abusivo;
Pt_3
ii. l'opposta sostiene che detto dies a quo vada individuato nell'1.5.2013,
momento a partire dal quale a suo dire vi è stata una rilevante contrazione dei consumi elettrici rispetto al periodo precedente;
iii. tale argomento non trova invero conferma nella documentazione in atti,
poiché:
o occorre in primo luogo evidenziare che la contrazione sottolineata dagli agenti della si basa sul Controparte_5
criterio della potenza tecnicamente prelevabile (in ragione della sezione dei cavi di alimentazione) – non già dei consumi storici –
criterio come detto non utilizzabile nella presente fattispecie e,
quindi, del tutto irrilevante ai fini della presente verifica;
17 o alla luce della documentazione acquisita dal CT nel corso delle operazioni peritali, emerge invero un quadro che non consente di collocare cronologicamente, con certezza, la predisposizione dell'allaccio abusivo, poiché dal raffronto tra le fatture emesse durante il periodo in contestazione e quelle relative al triennio precedente non si rinviene la rilevante contrazione dei consumi allegata dall'opposta;
o in proposito, a titolo esemplificativo, quanto al bimestre aprile-
maggio i consumi totali del 2013 (3070 KWh) – periodo a metà
del quale è stato individuato l'inizio del prelievo abusivo – sono leggermente inferiori a quelli del 2012 (2932 KWh), mentre i consumi totali del 2014 (2430 KWh) corrispondono sostanzialmente a quelli del 2011 (2449 KWh);
o sebbene in riferimento al bimestre giugno-luglio possa ravvisarsi una diminuzione dei consumi nel 2013-2014 (rispettivamente,
3264 KWh nel 2011, 2753 KWh nel 2012, 2513 KWh nel 2013 e
2211 KWh nel 2014), in relazione bimestre ottobre-novembre i valori sono decisamente più vicini (rispettivamente, 2397 KWh
nel 2011, 2901 KWh nel 2012, 2345 KWh nel 2013 e 2238 KWh
nel 2014) e pressoché identici nel bimestre dicembre-gennaio
(rispettivamente, 2527 KWh nel 2010-2011, 2634 KWh nel 2011-
2012, 2477 KWh nel 2012-2013 e 2490 KWh nel 2013-2014);
o né, d'altra parte, possono trarsi elementi rilevanti dal grafico dei consumi e dalla tabella di ricostruzione elaborate dalla
[...]
(documenti 4-5 comparsa di risposta), Controparte_5
18 il primo perché disancorato da qualsivoglia indicazione numerica
– i consumi del 2014 appaiono peraltro non dissimili da quelli del
2012 – mentre la seconda è costituita da una tabella che a sinistra indica l'energia misurata nel periodo in contestazione, senza alcun raffronto con i periodi precedenti, in quanto, come detto, la comparazione è stata erroneamente effettuata rispetto in base al criterio della potenza tecnicamente prelevabile;
o l'impossibilità di determinare quanto abbia avuto inizio il prelievo abusivo comporta quindi che la ricostruzione dei consumi non possa superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura
(13.2.2015), contestualmente alla quale è stato anche asportato il contatore manomesso.
e. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve condividersi la seconda ipotesi di ricalcolo predisposta dal CT nella relazione peritale – svolta con metodo corretto ed esente da vizi logici, dalla quale il giudice non ha pertanto motivo di discostarsi, fatta eccezione per il profilo che trattato nel punto che segue – ossia la ricostruzione dei consumi (e, conseguentemente, delle somme dovute dall'utente) sul solo periodo di trecentosessantacinque giorni compreso tra il 12.2.2014 e il 12.2.2015, in relazione ai consumi storici medi dei periodi precedenti.
f. All'esito delle operazioni peritali, previa espunzione dei 3.517,45 euro versati dall'utente a titolo di corrispettivo delle fatture originariamente emesse dall'opposta nel periodo oggetto di causa (in disparte i 5.384,80 euro stornati dalla convenuta in corso di causa rispetto alla somma chiesta con la domanda
19 monitoria, con la fattura n. 91351003174763A, emessa il 14.6.2022, prodotta da entrambe le parti a corredo della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.),
è emerso che la somma residua dovuta da è pari a Controparte_1
(4.226,53-3.517,45=) 709,08 euro.
g. Tale ricalcolo è solo in parte condivisibile, non avendo il CT tenuto conto dei
1.000,00 euro (pagina 33 della relazione) che nell'atto di citazione CP_1
ha dichiarato di avere pagato all'opposta in data 25.7.2019 a titolo di
[...]
risarcimento del danno per la presente vicenda, producendo il relativo bollettino postale (doc. 7 atto di citazione), circostanza peraltro mai contestata dalla convenuta.
In considerazione dei suddetti 1.000,00 euro, in capo all'opposta non residua quindi alcun credito nei confronti dell'opponente in relazione ai prelievi irregolari di energia elettrica oggetto di causa, considerato anche come,
nonostante il prelievo abusivo di energia elettrici integri un fatto illecito e,
quindi, un debito di valore a carico del danneggiante, sull'importo di 709,08 euro
(già valutato all'attualità) non competano all'opposta gli interessi compensativi,
poiché, quand'anche si aderisse all'orientamento di legittimità secondo cui il riconoscimento di tale posta non presuppone la formulazione di una domanda ad
hoc (Cass. n. 39376/2021, insegnamento non condiviso dalla recente Cass. n.
4938/2023), nel caso in esame la medesima convenuta non ha allegato, né
tantomeno provato – neppure per presunzioni – di avere subito qualsivoglia danno da ritardo, richiamato l'insegnamento secondo cui “qualora la
liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per
equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato
all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari
20 che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione
definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno,
che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta
somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice
mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad
un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in
siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data
dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata,
mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi
in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma
equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti
indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (Cass. sez.
n. 1712 del 1995). In base a tale giurisprudenza, da tempo ormai consolidata, il
risarcimento del mancato guadagno deve essere allegato e provato, con tutti i
mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi ai sensi dell'art.
2056 comma 2 cod. civ. (da ultimo, in questo senso, Cass. n. 4938 del 2023)”
(Cass. n. 34536/2023).
10. L'accoglimento dell'opposizione e la conseguente insussistenza del credito preteso con la domanda monitoria comportano che le spese di lite del procedimento monitorio n.
909/2021 RAC anticipate dalla debbano Controparte_3
restare a suo carico.
11. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico della non ravvisandosi ragioni che Controparte_3
possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, sul rilievo che il
21 pagamento di 1.000,00 euro menzionato nel punto 9.5 che precede è stato effettuato dall'opponente il 25.7.2019 e, pertanto, l'opposta non era più titolare di alcun credito nei confronti dell'opponente ben prima della proposizione della domanda monitoria (il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato il 30.7.2021).
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.201,00 euro e 26.000,00
euro (ossia in base all'importo di 22.866,22 euro oggetto della domanda monitoria,
richiamato il consolidato insegnamento secondo cui “In caso di rigetto della domanda, nei
giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai
fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello
corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il
criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum”, onde il
valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore››
(Cass., 26/04/2021, n. 10984; Cass., 07/11/2018, n. 28417; Cass., 30/11/2011, n. 25553;
Cass., 11/03/2006, n. 5381; Cass., 15/07/2004, n. 13113)” (da ultimo, Cass. n.
30384/2024):
a. senza riduzioni o aumenti per i compensi delle fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, nella quale l'opponente ha prodotto tre documenti (a corredo della sua seconda memoria ex
art. 183, comma 6, c.p.c.) e non ha formulato istanze istruttorie, partecipando comunque attivamente alle operazioni peritali;
c. con riduzione della metà per i compensi della fase decisionale, considerato che nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica l'opponente si è limitata ad insistere nelle medesime istanze ed eccezioni sollevate nei suoi precedenti
22 scritti difensivi.
12. Nei rapporti interni tra le parti, le spese di CT – liquidate con decreto reso il 12.12.2023,
in complessivi 1.344,09 euro (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) a titolo di onorari e spese – debbono essere poste interamente a carico della convenuta, sul rilievo che l'accertamento peritale si è reso necessario al fine di ricostruire i consumi di energia elettrica nel periodo in contestazione, operazioni all'esito delle quali (tenuto conto dei pagamenti intermedi da parte dell'utente) è emersa l'infondatezza della domanda monitoria.
PER QUESTI MOTIVI
13. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 241/2021, emesso da questo Tribunale il 9.9.2021, nel procedimento n. 909/2021 RAC;
b. dispone che le spese del procedimento monitorio n. 909/2021 RAC anticipate dalla estino a suo carico;
Controparte_3
c. rigetta la domanda di pagamento formulata dalla Controparte_3
[...]
d. condanna la rimborsare ad Controparte_3 [...]
le spese processuali della presente fase di opposizione, così CP_1
liquidate:
€ 919,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 388,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 840,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 850,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 118,50 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione a ruolo;
€ 3.532,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
23 e. dispone che le spese di CT – liquidate con decreto reso il 12.12.2023, in complessivi 1.344,09 euro (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) a titolo di onorari e spese – siano poste interamente a carico della Controparte_3
[...]
Nuoro, 12.1.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
24