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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/06/2025, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5807/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
Il Giudice monocratico, dott. Antonio Cirma, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa controversia iscritta al n. 5807 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
DA
P.VA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.VA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Brunella Bottacchi (C.F. ), C.F._1
giusta procura allegata all'atto di citazione, con domicilio digitale indicato in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
05/06/1960 e residente in [...], rappresentato e difeso,
giusta procura in atti, dall'Avv. Massimiliano Porcelli (C.F. ), C.F._3
con domicilio digitale indicato in atti;
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
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1. con atto di citazione notificato a CP_1 Parte_1
introduceva giudizio innanzi al Giudice di Pace di Marano di Napoli, esponendo di essere intestatario di 4 buoni fruttiferi postali della serie 18O, sottoscritti in data
20/11/2006, dal valore nominale di € 1.000,00 cadauno (n. 00001134670810200 –
00001134670910270 – 00001134671010247 – 00001134671110224) e ne chiedeva, in via principale, il rimborso integrale oltre agli interessi maturati, in subordine, la condanna al risarcimento del danno.
Il Giudice di primo grado con sentenza n. 324/2024, pubblicata in data 17/01/2024,
rigettava l'eccezione di prescrizione dei buoni fruttiferi sollevata da e Parte_1
accoglieva la domanda condannando la società convenuta al pagamento dei titoli,
per la somma di € 4.000,00 e delle spese di giudizio, che si liquidavano in complessivi
€ 1.330,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Avverso detta sentenza ha proposto appello, tempestivamente Parte_1
notificato in data 09/07/2024, impugnando la decisione nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione, sulla base della mancata indicazione della data di scadenza sui buoni oggetto di controversia e sula mancata consegna del
[...]
dal qual potevano evincersi le caratteristiche del prodotto, ivi Parte_2
compresa la relativa durata.
Più precisamente la società appellante censurava: 1) la violazione del principio generale stabilito dall'art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 relativo al termine prescrizionale, 2) la violazione del meccanismo di integrazione ex art. 1339 c.c.; 3) la violazione del principio della conoscenza legale dei decreti ministeriali;
4) l'errata interpretazione degli artt. 2935 c.c. e 2941 c.c.
Sosteneva, in particolare, che la disciplina dei buoni fruttiferi postali ben poteva evincersi dal timbro riportato a tergo del buono e dalla consultazione del decreto ministeriale di riferimento indicato. Si legge infatti nella comparsa: “Che i buoni in
questione avessero delle specifiche caratteristiche è riportato a tergo di ognuno dei buoni.
Analogamente è riportato a tergo che le caratteristiche del erano contenute nel relativo Pt_3
FIA. Diligentemente il sottoscrittore, laddove non avesse ricevuto il FIA, proprio leggendo
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quanto riportato a targo di ogni buono ed apprendendo delle specifiche caratteristiche di
ognuno, avrebbe dovuto recarsi in Posta a richiedere lo stesso al fine di avere consapevolezza
delle peculiarità del buono che pur aveva sottoscritto” (Cfr. pag. 17 atto cit.). Deduceva
quindi la negligenza del sottoscrittore dei buoni e la colpevole ignoranza del termine di prescrizione in capo allo stesso.
In conclusione, chiedeva l'accoglimento dell'appello e la condanna di controparte alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado,
oltre alla condanna delle spese di lite.
Si costituiva eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_1
dell'appello per violazione dell'articolo 342 c.p.c., nel merito chiedeva il rigetto in forza della violazione degli obblighi di trasparenza in capo all'intermediario finanziario , insistendo sulla mancata conoscenza del termine di Parte_1
scadenza dei buoni fruttiferi, non per sua negligenza, ma per omessa consegna del
FIA dal quale dedurre informazione circa la loro durata, essendo il D.M. 19 dicembre
2000 sfornito di qualsiasi indicazione in tal senso.
Concludeva chiedendo la conferma della sentenza n. 324/2024 del Giudice di Pace di
Marano di Napoli e la condanna alle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
2. Giova rammentare che, per costante giurisprudenza, i buoni fruttiferi postali vanno qualificati come titoli di legittimazione, necessari ex art. 2002 c.c. unicamente ad identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione,
giustificando, anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla disciplina
dettata dai decreti ministeriali emanati in materia.
Sul punto l'art. 5, comma 11, del d.l. 269/2003 stabilisce che: “il Ministro dell'economia e
delle finanze determina con propri decreti di natura non regolamentare: a) i criteri per la
definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni
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fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla
garanzia dello Stato (…)”.
Nel caso in esame, i buoni fruttiferi oggetto di causa, contengono l'indicazione della serie
di appartenenza (18O) e sul piano normativo, risultano disciplinati dal D.M. 19
dicembre 2000, a cui fanno esplicitamente riferimento. In esso è stabilito che:
- “L'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per 'serie' con decreti del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 284/99, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario”
(art. 2);
- “I buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie, salvo quanto stabilito dall'articolo
5” (art. 4);
- “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi” (art. 8).
Inoltre, gli artt. 14 e 18 del D.M. 19 dicembre 2000 disciplinano termini prescrizionali diversi per le serie “A1” e "AA1". In particolare, per la serie "A1” è stabilito che i buoni fruttiferi “possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, entro la fine del
ventesimo anno successivo a quello di emissione”, e per la serie “AA1” è previsto che
“possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a
quello di emissione”.
Tanto premesso preme evidenziare che dal combinato disposto delle norme citate, si rileva che il termine prescrizionale dei buoni fruttiferi non specificamente individuati, è pari a dieci anni e il dies a quo del decorso del termine di prescrizione va individuato alla data in cui il diritto poteva essere esercitato, ai sensi dell'art. 2935
c.c., dalla data di scadenza dei buoni, che abilitava il sottoscrittore alla riscossione delle somme investite.
Il decorso del termine di prescrizione opera su un piano squisitamente oggettivo e prescinde dallo stato soggettivo di ignoranza da parte del titolare del diritto.
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L'ignoranza del dies a quo non integra una impossibilità di far valere il diritto, tale da impedire la decorrenza della prescrizione, la quale può essere interrotta solo per cause giuridiche che ne ostacolino l'effettivo esercizio: in altri termini non comprende gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto. Come affermato anche nella giurisprudenza di legittimità, una corretta interpretazione della norma
“esclude che tra i fatti che impediscono il decorso della prescrizione possa annoverarsi anche
l'ignoranza, da parte del titolare, dei fatti generatori del suo diritto”, il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento
(cfr. Cass. 19/7/2018 n. 19193; nella giurisprudenza di merito Corte appello Roma,
12/01/2021, n.153).
Orbene, nel caso di specie, trattasi di buoni a scadenza, il termine decennale di prescrizione dei relativi diritti comincia a decorrere dal primo giorno in cui i buoni cessano di essere fruttiferi, vale a dire dal primo giorno successivo alla data di scadenza dei buoni. Nel caso di specie, pur in assenza del FIA, le parti hanno pacificamento riconosciuto la scadenza dei buoni fruttiferi nel termine di 18 mesi. I
buoni fruttiferi sono stati emessi in data 21/11/2006, pertanto, il diritto del risparmiatore si estingueva per prescrizione in data 21/11/2016.
Tuttavia, sussiste la responsabilità risarcitoria delle per violazione degli Pt_1
obblighi di trasparenza in capo all'intermediario finanziario in assenza della consegna del foglio illustrativo analitico dal quale poter desumere la scadenza dei buoni per cui si agisce.
Sul punto appare condivisibile l'orientamento espresso dal Collegio di
Coordinamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario, secondo cui “La mancata consegna
al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce
all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta
prescrizione”, ma in ogni caso “resta salva la possibilità, in presenza di idonea domanda e
ricorrendone le necessarie condizioni, di stigmatizzare l'omissione dell'intermediario sotto il
profilo della responsabilità precontrattuale e/o dell'inadempimento, valorizzando la mancanza
di trasparenza e l'inottemperanza al dovere di informazione e ponendo ciò a confronto con
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Contr l'indubbia negligenza dell'investitore” ( Coll. Coord. decisione n. 17814 del 18 luglio
2019).
La responsabilità che viene rimproverata ha indubbiamente natura contrattuale,
perché si fonda sul rapporto negoziale sorto tra il risparmiatore e le al Parte_1
momento della sottoscrizione del buono. Di conseguenza, seguendo le tradizionali regole processuali per il riparto dell'onere probatorio, sul creditore grava l'onere di allegare il titolo su cui si fonda l'inadempimento, mentre la prova liberatoria della esatta esecuzione della prestazione grava sul debitore (Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre
2001 n. 13533).
Gravava dunque su l'onere di dimostrare di aver correttamente Parte_1
adempiuto alle proprie obbligazioni, consegnando il foglio informativo al cliente al momento della sottoscrizione.
Nel caso di specie ha ammesso di non aver consegnato il Foglio Parte_1
Illustrativo al momento della sottoscrizione del contratto, ma ha ritenuto che quanto indicato sul buono postale forniva ogni dato utile per consentire al cliente l'esercizio del proprio diritto di rimborsare il buono, affermando che “bastava osservare e
considerare ogni dato impresso sulla cartula dei buoni per ritenere adempiuto l'obbligo
informativo. Infatti, a tergo di ciascun buono agitato in primo grado è evidente e chiara perché
impressa sul retro dei titoli la seguente dicitura /clausola -SERIE 18O-“ Il buono postale
fruttifero è garantito dallo Stato ed è emesso alle condizioni generali previste nella parte prima
del Decreto 19 dicembre 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000 ed alle specifiche
condizioni di emissione previste per la serie sottoscritta”.
Proprio in merito al d.m. 19 dicembre 2000, a cui si fa espressamente riferimento sui buoni fruttiferi prodotti, va rappresentato che il decreto ministeriale, invocato dalla resistente a sostegno delle proprie difese, si limitava a disciplinare nel dettaglio le sole serie A1 e quella AA1, ma non la serie 18 mesi. La scadenza dei buoni prodotti in giudizio della serie 18O poteva desumersi esclusivamente tramite la consegna del
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FIA, in quanto il termine di scadenza non è riportato né sui buoni, né nel d.m. 19
dicembre 2000, che è espressamente richiamato a margine dei titoli prodotti.
In un caso analogo, il Collegio di Milano dell'ABF ha affermato che “se è vero che il
decreto ministeriale del 19.12.2000 stabiliva i termini di scadenza dei B.F.P. della serie AA1,
lo stesso provvedimento imponeva la consegna al cliente dei nei quali, tra Parte_4
l'altro, doveva essere riportata la scadenza del titolo specificamente emesso. E questa consegna
doveva essere considerata come fase necessaria per rendere le necessarie informazioni sul titolo
ai sottoscrittori… In assenza di un siffatto elemento informativo, se ne può dedurre che parte
ricorrente non sia stata messa nelle condizioni di esercitare tempestivamente il suo diritto al
rimborso” (decisione del 28/2/2019).
3. Per le ragioni sopra esposte l'appello va rigettato.
4. L'esistenza di contrasti giurisprudenziali in materia giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente grado tra le parti.
Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002 deve darsi atto della ricorrenza di un caso di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità
dell'impugnazione e, dunque, dell'astratta sussistenza della fattispecie che pone a carico della parte impugnante rimasta soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, fermo restando che (secondo quanto condivisibilmente precisato da Cass. n. 26907 del 2018) l'accertamento se la parte, in dipendenza di quest'esito, sia in concreto tenuta al versamento del contributo è
rimesso all'amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
dott. Antonio Cirma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso sentenza n. 324/2024 del Giudice di Pace di Marano di Napoli, Parte_1
pubblicata il 17.01.2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- 1) rigetta l'appello;
- 2) compensa integralmente le spese del presente grado tra le parti;
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- 3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Aversa il 09.06.2025
Il Giudice
dott. Antonio Cirma
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