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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 17/10/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 6 0 9 / 2 0 2 5 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A G I U D I C E Parte_1
L V A T O R E G I U D I C E Pt_2 Pt_3
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi
[...]
e rappresentati e difesi Pt_4 Parte_5 rispettivamente dagli avvocati DARIO LOMBARDO e
TE NO per mandato in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste e modificate con nota congiunta del 4/6/2025; ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note conclusive depositate in sostituzione dell'udienza del 9 ottobre 2025, con le quali hanno confermato la domanda come modificata in data
4/6/2025, escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale sono nati due figli, maggiorenni ma economicamente non autonomi,
e che le condizioni previste dalle parti con riferimento al loro mantenimento non contrastano con i principi generali dell'ordinamento;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi Parte_4
e , i quali hanno contratto Parte_5 matrimonio in Valderice il 18/09/2002, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Valderice al n. 39, parte II, serie A, anno 2002, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e modificate con not a congiunta del 4/6/2025;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile competente;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in
Trapani in data 17/10/2025
Il Presidente estensore
RA SA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
A L E S S A N D R A C A M A S S A P R E S I D E N T E R E L .
A R I A N N A G I U D I C E Parte_1
L V A T O R E G I U D I C E Pt_2 Pt_3
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi
[...]
e rappresentati e difesi Pt_4 Parte_5 rispettivamente dagli avvocati DARIO LOMBARDO e
TE NO per mandato in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste e modificate con nota congiunta del 4/6/2025; ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note conclusive depositate in sostituzione dell'udienza del 9 ottobre 2025, con le quali hanno confermato la domanda come modificata in data
4/6/2025, escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale sono nati due figli, maggiorenni ma economicamente non autonomi,
e che le condizioni previste dalle parti con riferimento al loro mantenimento non contrastano con i principi generali dell'ordinamento;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi Parte_4
e , i quali hanno contratto Parte_5 matrimonio in Valderice il 18/09/2002, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Valderice al n. 39, parte II, serie A, anno 2002, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e modificate con not a congiunta del 4/6/2025;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile competente;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in
Trapani in data 17/10/2025
Il Presidente estensore
RA SA