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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/03/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 2017/2023
Il Giudice,
-richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 20.2.2025 mediante deposito di note scritte;
-dato atto che le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta;
-provvedendo fuori udienza, deposita il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO – TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES CPC
a seguito di udienza sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
C.P.C. nella causa n. 2017/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data
6.3.2023 da
Pagina 1 di 8 (P.I. ), elettivamente domiciliato in MILANO, Parte_1 P.IVA_1
via NIEVO 11, presso gli Avv.ti LUCA BOSI e JENNIFER ROSA, che la rappresentano e difendono per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE OPPONENTE contro
(P.I. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliato in TREVISO, viale APPIANI 20/B, presso l'Avv. SIMONE
PANTALEONI, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni delle parti:
PER L'ATTRICE OPPONENTE
IN VIA PRELIMINARE
- revocare la provvisoria esecuzione parziale del decreto opposto, anche per i motivi esporti in questa prima memoria ex aert. 183 VI comma CPC, essendo l'opposizione fondata su adeguata prova scritta;
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
- previa revoca del decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare il minor credito del ricorrente pari ad
Euro 1.689,54 ed accertare che tutti gli assegni prodotti sono riferibili al pagamento di debiti dell'opponente nei confronti dell'opposta;
IN VIA ISTRUTTORIA
- con ogni riserva istruttoria, inclusa quella di CTU contabile;
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa alla luce di quanto dedotto in citazione.
PER LA CONVENUTA OPPOSTA
Nel merito:
Pagina 2 di 8 -rigettare le domande, istanze ed eccezioni dell'opponente perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati nella narrativa degli atti e, per l'effetto, accertato che l'importo di euro
1.301,07, versato con assegno n. 0198610824-09 del 23.2.2022, è stato imputato alla fatt. n.
3288/00 del 31.1.2022 pari ad € 5.369,53, prima del procedimento monitorio, e che pertanto, relativamente alla predetta fattura, con il procedimento monitorio è stata azionata la somma residua pari a euro 4.068,46, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 158/2023 emesso dal
Tribunale di Treviso - Rg.396/2023 -, Dr. Barbazza, il 20.1.2023, depositato il 23.1.2023, notificato il 24 gennaio 2023, come ivi indicato per l'intero importo di Euro 6.110,69, oltre a spese di autenticazione notarile dei registri contabili, a interessi moratori calcolati al tasso previso ex d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo ed alle spese della procedura monitoria liquidate in complessivi euro 712,50, di cui euro 145,50 per spese vive ed euro 567,00 per compenso, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A., come per legge, oltre alle successive occorrende.
-In ogni caso, accertato che l'importo di euro 1.301,07, versato con assegno n. 0198610824-09 del 23.2.2022, è stato imputato alla fatt. n. 3288/00 pari ad € 5.369,53 , prima del procedimento monitorio, e che pertanto, relativamente alla predetta fattura, con il procedimento monitorio è stata azionata la somma residua pari a euro 4.068,46 , condannare
[...]
c.f. e p. iva , già con sede legale in Limbiate (MB), Via Parte_1 P.IVA_1
Trieste, n. 21, in persona del legale rappresentante, l'Amministratore Unico, il GN
[...]
, c.f. nato a [...] il [...] e CP_2 C.F._1
residente in [...], e già con sede legale in TO AN
NN (MI), Via Ugo Foscolo, n. 16, in persona del legale rappresentante, l'Amministratore
Unico, il GN , c.f. , nato a [...]_3 C.F._2
AN NN (MI) l'11.3.2000, ed ivi residente in [...], ora con sede legale in TO AN NN (MI), Via Ugo Foscolo, n. 16, in persona del legale rappresentante,
l'Amministratore Unico, il GN , c.f. Controparte_4
nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._3
Pagina 3 di 8 NN, Via A. Gramsci, n. 601, e/o comunque del legale rappresentante pro-tempore, per i titoli e documenti indicati ed esposti nella premessa di tutti gli atti di del Controparte_1
presente giudizio, a corrispondere a la somma di Euro 6.110,69, oltre Controparte_1
a spese di autenticazione notarile dei registri contabili, a interessi moratori calcolati al tasso previso ex d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo ed alle spese della procedura monitoria liquidate in complessivi euro 712,50, di cui euro 145,50 per spese vive ed euro 567,00 per compenso, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A., come per legge, oltre alle successive occorrende, salva la diversa somma, maggiore o minore, che venisse ritenuta di giustizia -e comunque quantomeno alla somma espressamente riconosciuta dall'opponente in atti-.
In ogni caso:
Spese e compensi professionali da ricomprendersi tra questi anche il rimborso forfettario del 15%, interamente rifusi.
Si dichiara sin d'ora di non accettare il contradditorio su eventuali domande nuove che venissero formulate da Controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 6.3.2023 a proposto tempestiva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 158/2023, emesso dal Tribunale di
Treviso in data 23.1.2023 per la somma di € 6.110,69, oltre alle spese documentate e agli onorari relativi alla procedura monitoria, derivante dal mancato saldo delle fatture nn. 3288/00 del 31.1.2022 e 7213/00 del 28.2.2022, emesse da
Controparte_1
L'opponente afferma di avere effettuato pagamenti in acconto e, pertanto, di avere un debito di soli € 1.689,54 rispetto alla complessiva somma ingiunta.
Tale importo emergerebbe dalla scheda contabile, dall'interrogazione sugli assegni emessi presso la propria banca e dalla copia degli stessi assegni.
Pagina 4 di 8 si è costituita con comparsa del 5.6.2023 Controparte_1
contestando integralmente l'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 2.1.2024, considerato che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso per il mancato pagamento delle fatture n. 3288 del 31/01/22 e n. 7213 del
28.02.22 e che, tra tutti gli assegni prodotti dall'opponente, solo l'assegno n.
0198610824-09 di € 1.301,07 del 23.02.2022 era riferito alla fattura 3288/00 del
31/01/2022, è stata concessa la provvisoria esecuzione parziale del D.I. opposto, fino a concorrenza della somma capitale di € 4.809,62 (6.110,69 – 1.301,07), oltre interessi ex D.L.gs. 231/02.
Con la stessa ordinanza sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. e, all'esito, rigettate le istanze istruttorie proposte dal solo opponente, in quanto non solo formulate in termini generici e/o valutativi ma, anche, riferiti ad una fattura non oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
E' stato fissato termine per il deposito di note in sostituzione d'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Scaduto il termine per il deposito delle note sostitutive dell'udienza del 20.2.2025 la causa viene decisa.
***
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Com'è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe sul creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo
Pagina 5 di 8 di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c., cpv.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
È altresì noto che, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
Questo comporta che i documenti, costituenti prova scritta in base agli artt. 633
c.p.c. e segg. ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, perdano, in seguito all'opposizione, la speciale efficacia probatoria loro riconosciuta per legge nella prima fase (artt. 634 c.p.c. e segg.).
Va ricordato, tuttavia, che un fatto allegato da una parte può essere considerato pacifico e, quindi, può essere posto a base della decisione, quando esso sia esplicitamente ammesso dalla controparte, ovvero quando questa imposti le proprie difese su circostanze o argomentazioni logicamente incompatibili col suo disconoscimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n.17371/2003).
La presente opposizione, in effetti, è fondata proprio sul presupposto che il debito per il quale l'opposta ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo sia stato quasi interamente saldato: tale impostazione, quindi, è assolutamente incompatibile con la contestazione del rapporto obbligatorio che può, dunque, ritenersi pacifico in quanto riconosciuto dallo stesso debitore opponente.
I fatti estintivi posti a base dell'opposizione, tuttavia, non solo sono parziali, ma risultano anche infondati.
Come già affermato nell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione parziale, l'unico versamento che risulta imputabile alle fatture azionate in sede monitoria è quello effettuato con l'assegno n. 0198610824-09 di € 1.301,07 del
23.02.2022, riferito esplicitamente alla fattura 3288/00 del 31/01/2022.
Pagina 6 di 8 Tutte le difese dell'opponente successive all'emissione dell'ordinanza del 2.1.2024 sono riferite ad altri rapporti diversi e, addirittura anteriori, rispetto a quelli oggetto del procedimento monitorio.
Risulta, in conclusione, accertato il credito dell'opposta per il saldo delle due fatture azione nel monitorio dal quale, come ampiamente dimostrato dalla stessa opposta nelle difese successive all'emissione dell'ordinanza del 2.1.2024, risultava già detratta la somma di € 1.301,07 versata dall'opponente in acconto sulla fattura
3288/00 del 31/01/2022.
Pertanto, delle due fatture azionate nel procedimento monitorio, la 3288/00 del
31/01/2022 risulta pagata parzialmente per € 1.301,07, residuando la somma di €
4.068,46, e la fattura 7213/00 del 28.2.2022 di € 2.042,23 risulta interamente da saldare.
Il decreto ingiuntivo deve, pertanto, essere confermato integralmente.
La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza.
Per la liquidazione, come da dispositivo, si assume a parametro lo scaglione di valore da € 5.201 ad € 26.000, con esclusione del compenso per la fase istruttoria ed a valori intermedi tra minimi e medi, attesa la natura esclusivamente documentale della causa, che non ha presentato profili di complessità.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 158/2023 emesso nel procedimento monitorio R.G. n. 396/2023 in data 23.1.2023;
- dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 158/2023;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1
procedimento, che liquida in € 2.500,00 per onorari, oltre rimborso spese generali,
Pagina 7 di 8 IVA e CPA.
Così deciso in Treviso, 20 marzo 2025
Il giudice
- Dott.ssa Laura Ceccon -
Pagina 8 di 8
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 2017/2023
Il Giudice,
-richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 20.2.2025 mediante deposito di note scritte;
-dato atto che le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta;
-provvedendo fuori udienza, deposita il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO – TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES CPC
a seguito di udienza sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
C.P.C. nella causa n. 2017/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data
6.3.2023 da
Pagina 1 di 8 (P.I. ), elettivamente domiciliato in MILANO, Parte_1 P.IVA_1
via NIEVO 11, presso gli Avv.ti LUCA BOSI e JENNIFER ROSA, che la rappresentano e difendono per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE OPPONENTE contro
(P.I. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliato in TREVISO, viale APPIANI 20/B, presso l'Avv. SIMONE
PANTALEONI, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni delle parti:
PER L'ATTRICE OPPONENTE
IN VIA PRELIMINARE
- revocare la provvisoria esecuzione parziale del decreto opposto, anche per i motivi esporti in questa prima memoria ex aert. 183 VI comma CPC, essendo l'opposizione fondata su adeguata prova scritta;
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
- previa revoca del decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare il minor credito del ricorrente pari ad
Euro 1.689,54 ed accertare che tutti gli assegni prodotti sono riferibili al pagamento di debiti dell'opponente nei confronti dell'opposta;
IN VIA ISTRUTTORIA
- con ogni riserva istruttoria, inclusa quella di CTU contabile;
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa alla luce di quanto dedotto in citazione.
PER LA CONVENUTA OPPOSTA
Nel merito:
Pagina 2 di 8 -rigettare le domande, istanze ed eccezioni dell'opponente perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati nella narrativa degli atti e, per l'effetto, accertato che l'importo di euro
1.301,07, versato con assegno n. 0198610824-09 del 23.2.2022, è stato imputato alla fatt. n.
3288/00 del 31.1.2022 pari ad € 5.369,53, prima del procedimento monitorio, e che pertanto, relativamente alla predetta fattura, con il procedimento monitorio è stata azionata la somma residua pari a euro 4.068,46, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 158/2023 emesso dal
Tribunale di Treviso - Rg.396/2023 -, Dr. Barbazza, il 20.1.2023, depositato il 23.1.2023, notificato il 24 gennaio 2023, come ivi indicato per l'intero importo di Euro 6.110,69, oltre a spese di autenticazione notarile dei registri contabili, a interessi moratori calcolati al tasso previso ex d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo ed alle spese della procedura monitoria liquidate in complessivi euro 712,50, di cui euro 145,50 per spese vive ed euro 567,00 per compenso, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A., come per legge, oltre alle successive occorrende.
-In ogni caso, accertato che l'importo di euro 1.301,07, versato con assegno n. 0198610824-09 del 23.2.2022, è stato imputato alla fatt. n. 3288/00 pari ad € 5.369,53 , prima del procedimento monitorio, e che pertanto, relativamente alla predetta fattura, con il procedimento monitorio è stata azionata la somma residua pari a euro 4.068,46 , condannare
[...]
c.f. e p. iva , già con sede legale in Limbiate (MB), Via Parte_1 P.IVA_1
Trieste, n. 21, in persona del legale rappresentante, l'Amministratore Unico, il GN
[...]
, c.f. nato a [...] il [...] e CP_2 C.F._1
residente in [...], e già con sede legale in TO AN
NN (MI), Via Ugo Foscolo, n. 16, in persona del legale rappresentante, l'Amministratore
Unico, il GN , c.f. , nato a [...]_3 C.F._2
AN NN (MI) l'11.3.2000, ed ivi residente in [...], ora con sede legale in TO AN NN (MI), Via Ugo Foscolo, n. 16, in persona del legale rappresentante,
l'Amministratore Unico, il GN , c.f. Controparte_4
nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._3
Pagina 3 di 8 NN, Via A. Gramsci, n. 601, e/o comunque del legale rappresentante pro-tempore, per i titoli e documenti indicati ed esposti nella premessa di tutti gli atti di del Controparte_1
presente giudizio, a corrispondere a la somma di Euro 6.110,69, oltre Controparte_1
a spese di autenticazione notarile dei registri contabili, a interessi moratori calcolati al tasso previso ex d.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo ed alle spese della procedura monitoria liquidate in complessivi euro 712,50, di cui euro 145,50 per spese vive ed euro 567,00 per compenso, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A., come per legge, oltre alle successive occorrende, salva la diversa somma, maggiore o minore, che venisse ritenuta di giustizia -e comunque quantomeno alla somma espressamente riconosciuta dall'opponente in atti-.
In ogni caso:
Spese e compensi professionali da ricomprendersi tra questi anche il rimborso forfettario del 15%, interamente rifusi.
Si dichiara sin d'ora di non accettare il contradditorio su eventuali domande nuove che venissero formulate da Controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 6.3.2023 a proposto tempestiva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 158/2023, emesso dal Tribunale di
Treviso in data 23.1.2023 per la somma di € 6.110,69, oltre alle spese documentate e agli onorari relativi alla procedura monitoria, derivante dal mancato saldo delle fatture nn. 3288/00 del 31.1.2022 e 7213/00 del 28.2.2022, emesse da
Controparte_1
L'opponente afferma di avere effettuato pagamenti in acconto e, pertanto, di avere un debito di soli € 1.689,54 rispetto alla complessiva somma ingiunta.
Tale importo emergerebbe dalla scheda contabile, dall'interrogazione sugli assegni emessi presso la propria banca e dalla copia degli stessi assegni.
Pagina 4 di 8 si è costituita con comparsa del 5.6.2023 Controparte_1
contestando integralmente l'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 2.1.2024, considerato che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso per il mancato pagamento delle fatture n. 3288 del 31/01/22 e n. 7213 del
28.02.22 e che, tra tutti gli assegni prodotti dall'opponente, solo l'assegno n.
0198610824-09 di € 1.301,07 del 23.02.2022 era riferito alla fattura 3288/00 del
31/01/2022, è stata concessa la provvisoria esecuzione parziale del D.I. opposto, fino a concorrenza della somma capitale di € 4.809,62 (6.110,69 – 1.301,07), oltre interessi ex D.L.gs. 231/02.
Con la stessa ordinanza sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. e, all'esito, rigettate le istanze istruttorie proposte dal solo opponente, in quanto non solo formulate in termini generici e/o valutativi ma, anche, riferiti ad una fattura non oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
E' stato fissato termine per il deposito di note in sostituzione d'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Scaduto il termine per il deposito delle note sostitutive dell'udienza del 20.2.2025 la causa viene decisa.
***
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Com'è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe sul creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo
Pagina 5 di 8 di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c., cpv.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
È altresì noto che, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
Questo comporta che i documenti, costituenti prova scritta in base agli artt. 633
c.p.c. e segg. ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, perdano, in seguito all'opposizione, la speciale efficacia probatoria loro riconosciuta per legge nella prima fase (artt. 634 c.p.c. e segg.).
Va ricordato, tuttavia, che un fatto allegato da una parte può essere considerato pacifico e, quindi, può essere posto a base della decisione, quando esso sia esplicitamente ammesso dalla controparte, ovvero quando questa imposti le proprie difese su circostanze o argomentazioni logicamente incompatibili col suo disconoscimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n.17371/2003).
La presente opposizione, in effetti, è fondata proprio sul presupposto che il debito per il quale l'opposta ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo sia stato quasi interamente saldato: tale impostazione, quindi, è assolutamente incompatibile con la contestazione del rapporto obbligatorio che può, dunque, ritenersi pacifico in quanto riconosciuto dallo stesso debitore opponente.
I fatti estintivi posti a base dell'opposizione, tuttavia, non solo sono parziali, ma risultano anche infondati.
Come già affermato nell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione parziale, l'unico versamento che risulta imputabile alle fatture azionate in sede monitoria è quello effettuato con l'assegno n. 0198610824-09 di € 1.301,07 del
23.02.2022, riferito esplicitamente alla fattura 3288/00 del 31/01/2022.
Pagina 6 di 8 Tutte le difese dell'opponente successive all'emissione dell'ordinanza del 2.1.2024 sono riferite ad altri rapporti diversi e, addirittura anteriori, rispetto a quelli oggetto del procedimento monitorio.
Risulta, in conclusione, accertato il credito dell'opposta per il saldo delle due fatture azione nel monitorio dal quale, come ampiamente dimostrato dalla stessa opposta nelle difese successive all'emissione dell'ordinanza del 2.1.2024, risultava già detratta la somma di € 1.301,07 versata dall'opponente in acconto sulla fattura
3288/00 del 31/01/2022.
Pertanto, delle due fatture azionate nel procedimento monitorio, la 3288/00 del
31/01/2022 risulta pagata parzialmente per € 1.301,07, residuando la somma di €
4.068,46, e la fattura 7213/00 del 28.2.2022 di € 2.042,23 risulta interamente da saldare.
Il decreto ingiuntivo deve, pertanto, essere confermato integralmente.
La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza.
Per la liquidazione, come da dispositivo, si assume a parametro lo scaglione di valore da € 5.201 ad € 26.000, con esclusione del compenso per la fase istruttoria ed a valori intermedi tra minimi e medi, attesa la natura esclusivamente documentale della causa, che non ha presentato profili di complessità.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 158/2023 emesso nel procedimento monitorio R.G. n. 396/2023 in data 23.1.2023;
- dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 158/2023;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1
procedimento, che liquida in € 2.500,00 per onorari, oltre rimborso spese generali,
Pagina 7 di 8 IVA e CPA.
Così deciso in Treviso, 20 marzo 2025
Il giudice
- Dott.ssa Laura Ceccon -
Pagina 8 di 8