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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 31/07/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 224/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 224/2023; promossa da:
(P.I. - con sede a Spoleto (PG), via Pietro Parte_1 P.IVA_1
Conti, n.31, in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Francisci ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Perugia, via Campo di Marte, n. 8/b; (p.e.c.:
; Email_1 appellante contro
(C.F. - ) e (C.F. - ), CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Marcucci (p.e.c. e domicilio digitale:
Email_2 appellati
e nei confronti di
pagina 1 di 27 (P.I. - con sede legale in Campello sul Controparte_3 P.IVA_2
Clitunno (PG), via del Castello n. 51, in persona del legale rappresentante p.t., difeso e domiciliato presso l'Avv. Valeria Rossi (p.e.c. ; Email_3 appellata
e di
(C.F. - ) rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio CP_4 C.F._3
Betti ed elettivamente domiciliato in Perugia via Bartolo n. 10, (p.e.c.:
; Email_4 appellato
e di
(C.F. - ), in proprio e in qualità di titolare Controparte_5 C.F._4 dell'omonima ditta Individuale (P. IVA - ), con sede legale in Cerreto di P.IVA_3
Spoleto (PG), Loc. Macchia n. 3/C, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Santoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Spoleto, via dei Filosofi n.
59 (p.e.c. ; Email_5 appellato 2
e di
(P.I.: ) con sede legale a Brembilla (BG), via Ponti n. 18, in Controparte_6 P.IVA_4 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Bordeaux ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Lecco alla via Aspromonte, n. 61
(p.e.c. ; Email_6 appellata
e di
(P.I. - ) con sede legale a Foligno RT P.IVA_5
(PG), via Cagliari n. 15/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Luca Mazzocchio e con lo stesso elettivamente domiciliata in Foligno, Piazza della Repubblica n. 16 (p.e.c.
; Email_7 appellata
e di
(P.I. – Controparte_8
) con sede in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici, n.2, rappresentata e P.IVA_6
pagina 2 di 27 difesa dall'Avv. Alessandra Paoletti (p.e.c. , Email_8 con domicilio eletto presso e nello studio dell'Avv. Andrea Di Massa in Perugia, Corso
Cavour n.85; appellata alla quale è stata riunita la causa R.G.A. n. 299/2023 promossa da:
, (C.F. - ), in proprio e in qualità di titolare Controparte_5 C.F._4 dell'omonima ditta Individuale (P. IVA - ), con sede legale in Cerreto di P.IVA_3
Spoleto (PG), Loc. Macchia n. 3/C, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Santoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Spoleto, via dei Filosofi n.
59 (p.e.c. ; Email_5 appellante contro
(P.I. - ) con sede a Spoleto (PG), via Pietro Conti, n.31, in Parte_1 P.IVA_1 persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Emanuela Francisci ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in 3
Perugia, via Campo di Marte, n. 8/b; (p.e.c.: ; Email_1 appellata contro
(C.F. - ) e (C.F. - ), CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Marcucci (p.e.c. e domicilio digitale:
Email_2 appellati
e contro
(P.I. - con sede legale in Campello sul Controparte_3 P.IVA_2
Clitunno (PG), via del Castello n. 51, in persona del legale rappresentante p.t., difeso e domiciliato presso l'Avv. Valeria Rossi (p.e.c. ; Email_3 appellata
e contro
pagina 3 di 27 (C.F. - ) rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio CP_4 C.F._3
Betti ed elettivamente domiciliato in Perugia via Bartolo n. 10, (p.e.c.:
; Email_4 appellato
e contro
(P.I. - ) con sede legale a Foligno RT P.IVA_5
(PG), via Cagliari n. 15/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Luca Mazzocchio e con lo stesso elettivamente domiciliata in Foligno, Piazza della Repubblica n. 16 (p.e.c.
; Email_7 appellata
e contro
(P.I. – Controparte_8
) con sede in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici, n.2, rappresentata e P.IVA_6 difesa dall'Avv. Alessandra Paoletti (p.e.c. , Email_8 con domicilio eletto presso e nello studio dell'Avv. Andrea Di Massa in Perugia, Corso
Cavour n.85; 4 appellata
e contro
(P.I.: ) con sede legale a Brembilla (BG), via Ponti n. 18, in Controparte_6 P.IVA_4 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Bordeaux ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Lecco alla via Aspromonte, n. 61
(p.e.c. ; Email_6 appellata
Oggetto: risarcimento del danno per vizi su bene immobile oggetto di contratto di compravendita.
Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate zione scritta depositate per l'udienza del 6-.3.2024
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
(d'ora innanzi breviter anche “ ) ha impugnato Parte_1 Pt_1 la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 178/2023, pubblicata in data 10.3.2023 (resa nel
Proc. R.G. n. 488/2018) con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento pagina 4 di 27 avanzata da e con condanna della convenuta al CP_1 CP_2 Pt_1 pagamento in loro favore di € 36.961,33, pari ai costi necessari all'eliminazione dei vizi dell'immobile acquistato, oltre a rivalutazione e interessi, e conseguente condanna di e in solido al rimborso della stessa somma alla Controparte_5 CP_4 convenuta Pt_1
L'appello si fonda su quattro motivi.
Col primo, rubricato “errroneità ed illogicità della Sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli art. 3 D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in l. 10 novembre 2014”, e con esso la società in liquidazione”, l'appellante si è lamentato del mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ex d.l. n. 132/2014 in quanto condizione di procedibilità, avendo ad oggetto la domanda di risarcimento il pagamento di una somma ricompresa nel valore di € 50.000,00, avendo invece ritenuto il primo Giudice non necessario l'esperimento della procedura giacché la domanda avanzata, consistendo in una richiesta risarcitoria, si sarebbe sottratta alla previsione normativa di cui all'art. 3 d.l. n. 132/2014.
Col secondo motivo di gravame, rubricato “erroneità ed illogicità della sentenza per 5 violazione e/o falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e art. 1669 c.c. per aver ritenuto applicabile ad la disposizione di cui all'art. 1669 c.c.”, ha censurato il capo della Parte_1 sentenza ove è stata affermata la responsabilità di ai sensi dell'art. 1669 c.c., Pt_1 così condannando l'impresa che aveva edificato l'immobile al pagamento del danno cagionato ai ricorrenti/attori. Ha sostenuto sul punto il proprio difetto di legittimazione passiva perché non poteva considerarsi costruttore-venditore dell'immobile oggetto di danno perché i lavori di edificazione erano stati appaltati a e Controparte_3 alla ditta , senza ingerenza da parte dell'impresa appaltante, e Controparte_5 aveva realizzato l'immobile utilizzando un massetto acquistato Controparte_3 da (fornitrice del materiale), e aveva sub-appaltato i lavori di posa in Controparte_6 opera di massetto e dei pavimenti alla di . RT RT
Col terzo motivo, rubricato “erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per aver dichiarato decaduta dalla garanzia nei confronti Parte_1 di , ha criticato la pronuncia nella parte in cui ha ravvisato la Controparte_3 sussistenza di un'eccezione di decadenza che sarebbe stata sollevata da CP_3
pagina 5 di 27 nei suoi confronti ( con conseguente perdita della Controparte_3 Parte_1 garanzia da parte dell'impresa per mancanza di denuncia dei vizi insistenti sull'immobile compravenduto entro l'anno dalla scoperta, decadenza invece mai eccepita e/o dedotta da Controparte_3
Col quarto motivo di appello, rubricato: “sulla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste dai convenuti in sede di memoria”, ha censurato la mancata ammissione delle prove istruttorie chieste con la seconda memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2 c.p.c. ed in particolare della richiesta escussione testimoniale.
Gli appellati principali e le altre parti appellate si sono costituite avanzando e riproponendo le rispettive difese.
L'appellante, nonché e Controparte_5 CP_4 Controparte_3 hanno eccepito anzitutto il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita (d.l. n. 132/2014 e successive mm. e ii.), per avere domandato i committenti il risarcimento del danno per una somma ricompresa sino ad euro cinquantamila come previsto dalla normativa di riferimento ex art. 3 d.l. n. 132/2014, secondo cui chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non 6 eccedenti cinquantamila euro è tenuto obbligatoriamente, quale condizione di procedibilità della domanda, ad esperire tale procedura conferendone la prova in giudizio.
e hanno: eccepito quale condizione di procedibilità il CP_1 CP_2 mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
criticato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto applicabile ad la disposizione di Pt_1 cui all'art. 1669 c.c. facendo leva sul fatto che avesse, in ogni caso, anche Pt_1 costruito l'immobile da loro compravenduto;
dedotto l'opponibilità della consulenza per a.t.p. ante causam anche alle parti estranee al detto procedimento, ed hanno opposto per manifesta infondatezza le richieste istruttorie dell'appellante sottolineando Pt_1 che tutte le parti in causa (ad eccezione di avevano in qualche modo CP_8 partecipato alla costruzione e alla vendita dell'immobile da loro compravenduto e, dunque, nessuna di queste avrebbe potuto invocare l'assenza di proprie responsabilità per i vizi manifestatesi sull'immobile.
pagina 6 di 27 ha contrastato l'appello di eccependo anche la Controparte_3 Pt_1 decadenza e prescrizione ex art. 1495 e 1497 c.c. da qualsivoglia azione e/o garanzia in cui erano incorse le altre parti, contestando la domanda spiegata da e dai Pt_1 ricorrenti ex art. 1669 c.c., atteso che i vizi difetti così come lamentati dai ricorrenti non potessero incidere sulla funzionalità e/o sul godimento dell'immobile, né fossero tali da renderlo inidoneo all'uso convenuto o pregiudicarne il normale utilizzo, escludendo l'applicabilità della tutela aquiliana subordinatamente attivata dai ricorrenti e criticando l'ammissibilità del computo metrico estimativo prodotto dagli appellati e con nota di deposito del 18.7.2022. CP_1 CP_2
Le parti appellate, divergendo con la tesi dei committenti, e dell'appellante hanno poi eccepito l'intervenuta decadenza e la prescrizione ex art. 1669 e Pt_1
1667 c.c. dell'azione risarcitoria intentata dai committenti, la non opponibilità della consulenza tecnica svolta nel procedimento di a.t.p. ex art. 696-bis c.p.c. promosso dai committenti ante causam contro sottolineando l'esclusiva responsabilità di Pt_1
quale fornitrice del materiale principale (massetti per pavimentazione), Controparte_6 che avrebbe causato il danno lamentato, e, comunque, l'assenza di responsabilità e 7
l'estraneità alla lite. Vale precisare in proposito che in primo grado l'avversata - Pt_1 appaltatore principale o parte venditrice - aveva chiamato in lite Controparte_3
(appaltatore), la ditta (altro appaltatore) e in veste
[...] Controparte_5 CP_4 di geometra e direttore dei lavori di cantiere. aveva poi Controparte_3 chiamato in causa e . Controparte_6 RT RT CP_4 aveva evocato in giudizio la propria compagnia di assicurazione, ,
[...] CP_8 gerente il rischio della responsabilità professionale. con la propria costituzione in appello ha anche ribadito la propria CP_4 estraneità ai fatti di causa in quanto il vizio scoperto sul materiale compravenduto, che richiedeva approfondite analisi chimico-fisiche, esulava certamente dalle proprie conoscenze e competenze (e quindi dal proprio dovere di vigilanza), contrastando quindi la domanda di manleva formulata da nei propri confronti, anche perché Pt_1 la posa del massetto auto livellante era stata curata da Controparte_3 ha sostenuto la correttezza della sentenza nella parte in Controparte_3 cui ha rigettato le domande spiegate nei propri confronti, ma, in via subordinata pagina 7 di 27 nell'ipotesi si dovessero ritenere sussistenti i vizi, difetti ed i danni lamentati dai ricorrenti ed in caso di sua condanna al risarcimento dei danni, anche parziale, dai medesimi richiesti, ha chiesto che , in via esclusiva e/o concorrente e/o CP_6 solidale con , venga condannata a tenerla Controparte_9 indenne e/o comunque a risarcirla da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che dovesse derivarle dal presente giudizio anche per il grave inadempimento ex art. 1465
c.c. o ex art. 1453 c.c. di per vendita di aliud pro alio in riferimento alla Controparte_6 fornitura di massetto oggetto delle fatture prodotte in giudizio e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione contrattuale per inadempimento esclusivamente imputabile ad e condannarla a restituirle la somma dalla medesima Controparte_6 versata per l'acquisto del materiale, nonché al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi derivanti dalla predetta fornitura e derivanti dalla lesione all'immagine e reputazione commerciale, o, in subordine, nella misura pari a quella che sarà riconosciuta a titolo di risarcimento danni in favore dei ricorrenti.
La ditta ha invece concluso per la propria estraneità alla lite così Controparte_5 come 8 Pt_1 ha insistito per la declaratoria di assenza di responsabilità nella CP_4 causazione del danno lamentato dai committenti, in quanto vizi occulti richiedenti approfondite analisi chimico-fisiche estranei alle proprie conoscenze e competenze e chiedendo, in via subordinata, di essere manlevato dalla propria Compagnia di
Assicurazione in caso di accertamento di responsabilità lui addebitabili. ha domandato il rigetto del gravame deducendo la propria estraneità Controparte_6 alla lite per non avere partecipato ai lavori di edificazione dell'immobile compravenduto né al procedimento di a.t.p. intentato dagli attori/ricorrenti e sottolineando l'insussistenza del difetto di legittimazione di nella causazione Pt_1 del danno. ha difeso l'eccezione di decadenza RT formulata da avverso ricordando che il proprio Controparte_3 Pt_1 apporto causale era consistito nella sola posa in opera del massetto utilizzando il prodotto premiscelato fornito da acquistato direttamente da Controparte_6 [...]
e sottolineando che il rapporto contrattuale si è instaurato tra Controparte_3
pagina 8 di 27 e la Società e che, pertanto, l'interlocutore diretto e principale CP_10 Parte_1 cui i ricorrenti nel giudizio di primo grado dovevano far necessariamente riferimento, ai fini della denuncia dei vizi e delle conseguenti richieste risarcitori, non poteva che essere Pt_1
Da ultimo, la Compagnia di Assicurazione chiamata in lite dal direttore dei lavori ha sostenuto l'irritualità e l'inammissibilità (per tardività) della propria CP_4 chiamata in giudizio e, comunque, l'inoperatività della polizza claims made stipulata dall'assicurato per mancato pagamento del premio e mancata copertura nel periodo temporale in cui era pervenuta la denuncia del sinistro e la richiesta risarcitoria da parte dei committenti. si è riportato alle conclusioni formulate nell'autonomo appello, Controparte_5 proposto in proprio e quale titolare dell'omonima ditta (proc. rubricato al R.G. n.
299/2023), riunito d'ufficio, in data 11.1.2024, al presente appello, per primo incardinato.
Col primo motivo, rubricato “erroneità ed illogicità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 d.l. n. 132/2014” ha 9 censurato la sentenza per non avere rilevato il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita che rendeva l'azione improcedibile.
Col secondo motivo, rubricato “omessa pronuncia sulla non opponibilità a CP_5 degli esiti dell'a.t.p. per non essere stato coinvolto in tale procedimento - violazione degli
[...] artt. 115 e 116 c.p.c. e del principio del contraddittorio” ha criticato la sentenza per avere omesso di pronunciarsi su un fatto decisivo costituito dalla non opponibilità a lui degli esiti del procedimento per a.t.p., evidenziando, sotto diverso profilo, che nel caso si ritenesse che su tale eccezione il Tribunale si sia implicitamente pronunciato, sussisterebbe la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, per essere state ritenute opponibili a lui gli esiti dell'a.t.p., nonostante fosse rimasto del tutto estraneo a tale procedimento poiché non evocato in tale giudizio.
Col terzo motivo, rubricato “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – erroneità ed illogicità della sentenza laddove ha ritenuto non dimostrata l'estraneità di CP_5 rispetto alle opere interessate dai vizi” si è lamentato di ciò, che: è stata ritenuta non
[...]
pagina 9 di 27 provata la sua estraneità rispetto alle opere interessate dai vizi, per essere state, le stesse, eseguite da altri soggetti incaricati direttamente da e Controparte_3 per essere stato chiamato in causa nel solo giudizio di merito da nella sua Parte_1 presunta qualità di ditta esecutrice dei lavori afferenti il massetto e la pavimentazione dell'immobile degli attori esperendo nei sui confronti una domanda di garanzia avente fondamento nel contratto di appalto stipulato in data 27.12.2011 tra quale Parte_1 committente, e , in qualità di appaltatori;
è Controparte_3 Controparte_5 stata ricavata la sua responsabilità ex art. 1669 c.c. appellante esclusivamente dal contenuto dell'art. 4 del predetto contratto di appalto - in forza del quale permarrebbe a suo carico l'obbligazione di garanzia in favore di anche in caso di sub- Parte_1 appalto delle lavorazioni a terzi soggetti -, senza tuttavia compiere alcuna ulteriore indagine fattuale e giuridica, e violando e/o falsamente applicando le norme di cui agli artt. 115 e 116 c.c., nonché quella di cui all'art. 1669 c.c..
Ha precisato che: pure a voler considerare gli esiti dell'a.t.p., sarebbero le stesse conclusioni del tecnico d'ufficio, insieme agli ulteriori elementi emersi dal giudizio, che dimostrerebbero la sua estraneità rispetto alle opere affette dai vizi ex adverso lamentati 10
e la sua assenza di responsabilità per mancanza di nesso di causalità tra la sua condotta e i predetti vizi;
ha superato la presunzione di responsabilità gravante sul costruttore ex art. 1669 c.c. allegando fatti positivi, precisi e concordanti che provano che le opere interessate dai vizi sono state curate, realizzate e/o fornite da terzi e che su di esse non ha avuto alcun potere direttivo e di vigilanza in quanto le opere relative al massetto ed ai pavimenti erano state curate da che le ha subappaltate a Controparte_3
ed era stata sempre la a scegliere il RT Controparte_3 materiale relativo al massetto autolivellante acquistandolo da Controparte_6
Col quarto motivo si è lamentato della mancata ammissione dei mezzi istruttori da lui articolati e della conseguente illogicità manifesta della sentenza deducendo che o si consente alla parte di esercitare il proprio diritto di difesa per poi ritenere, in fase di apprezzamento dei dati processuali, che le prove fornite non siano idonee o sufficienti, oppure non può dichiararsi il mancato assolvimento dell'onere probatorio se la parte non è stata neppure posta nelle condizioni di poterlo assolvere.
pagina 10 di 27 Le parti appellate si sono costituite svolgendo le stesse difese proposte nell'altro procedimento supportate dagli stessi argomenti.
Il procedimento autonomo introdotto da (Proc. R.G.A. n. 589/2023) CP_4 avverso la medesima pronuncia non è stato invece riunito. Come non è stato riunito il procedimento rubricato al n. 659/2023 di R.G.A. 659/2023 su autonomo appello, proposto da avverso la sentenza n. 719/2023, emessa dal Tribunale di CP_2
Spoleto nel procedimento in cui era stata domandata ad il ristoro dei danni Pt_1 patiti per la vicenda per cui è causa per responsabilità contrattuale per inadempimento, riunione già esclusa in primo grado dinanzi al Tribunale di Spoleto.
Le parti hanno depositato note per la trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.5.2025.
Rispetto al primo motivo di appello si richiama la decisione contenuta nel provvedimento interlocutorio del 19.6.2023, in cui sono state spiegate le ragioni che portano a ritenere la non obbligatorietà del procedimento di negoziazione assistita, giacché gli acquirenti l'immobile nella stipula dell'originario atto di compravendita immobiliare con rivestivano indubbiamente la qualifica di “consumatori”, ciò 11 Pt_1 che consente di ritenere, ai sensi dell'art. 3, d.l. n. 132 del 12.9.2014, che l'obbligazione di cui è stato richiesto l'adempimento trova origine in un contratto di compravendita tra un'impresa che svolgeva professionalmente (v. certificato della CC.II.AA) “attività di costruzione di fabbricati industriali e rurali, costruzione di qualsiasi tipo di civile abitazione” (la ora in liquidazione) e due consumatori e . Parte_1 CP_1 CP_2
E' possibile, quindi, vagliare il thema decidendum disattendendo il primo motivo di appello.
Giova premettere che l'azione risarcitoria per cui è causa era stata incardinata da e acquirenti l'immobile, ai sensi degli artt. 1669 c.c. e/o 2043 CP_1 CP_2
c.c., nei confronti di ora in liquidazione, con la quale il 17.6.2014 avevano Parte_1 stipulato un contratto di compravendita relativo ad un immobile sito in Spoleto, fraz.
San Venanzo, via Beato Leopoldo n. 87/E. Avendo riscontrato vizi su pavimenti, soffitti e pareti dell'immobile acquistato, soprattutto dovuti a rigonfiamenti strutturali e spostamento dei massetti di pavimentazione, a distanza di circa due anni dall'acquisto, li avevano denunciati a responsabile dei lavori, a e a Controparte_5 Parte_1
pagina 11 di 27 in data 23.2.2016 (v. doc. n. 2 del fascicolo a.t.p.). Hanno poi promosso CP_4 procedimento di a.t.p. ex art. 696-bis c.p.c. iscritto il 2.12.2016. dal canto suo aveva stipulato un autonomo contratto di appalto del Parte_1
27.12.2011 (doc. n. 3 della comparsa di costituzione), in veste di committente, con e con la ditta in cui si prevedeva che i lavori di Controparte_5 Controparte_3 esecuzione di un complesso residenziale di undici unità immobiliari site in Spoleto,
Frazione San Venanzo, destinate alla vendita, tra cui quella promessa a e CP_1
erano affidati al direttore dei lavori circostanza rilevante CP_2 CP_4 per chiarire quale sia il titolo giuridico sotteso alla partecipazione in lite delle parti e il rapporto sottostante alla domanda per cui è causa che si fonda sul cennato contratto di compravendita immobiliare stipulato tra i committenti e (v. doc. n.1 del Parte_1 fascicolo dell'a.t.p.). Acquistano così rilevanza le domande subordinate formulate rispettivamente da nei confronti di Parte_1 Controparte_3 [...]
e (riproposte nell'atto di chiamata in causa del 9.10.2018) e da CP_5 CP_4 nei confronti della chiamata e di Controparte_3 Controparte_6 [...]
riproposte nell'atto di chiamata in causa del 18.3.2019. 12 RT
Ciò posto, ci si sofferma sulle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate sostenendo che l'azione risarcitoria avanzata dai committenti/acquirenti, per la natura mista del contratto di compravendita dell'immobile, costruito o fatto costruire da sarebbe prescritta non essendo stata proposta rispettivamente né entro i due Pt_1 anni dall'avvenuta consegna dell'immobile, a mente dell'art. 1667 c.c., come, peraltro, ritenuto nella pronuncia di prime cure in senso favorevole agli acquirenti dell'immobile, né entro l'anno dalla denuncia ex art. 1669 c.c., con conseguente decadenza dall'azione intrapresa.
Giova prendere le mosse dalla tipologia dei vizi riscontrati che, stando alla definitiva relazione resa in sede di a.t.p., consistevano nella composizione chimica con la quale erano stati realizzati i massetti auto livellanti per la pavimentazione dell'immobile, vizio per sua natura “occulto” e resosi visibile “dopo anni dalla posa in opera” (v. pag. n. 5 della relazione del c.t.u. in fascicolo dell'a.t.p.). Dunque, va ritenuto che il vizio non era immediatamente conoscibile dagli acquirenti e, più ancora, che il termine di un anno non può ritenersi decorso dall'effettiva scoperta di questo, e cioè
pagina 12 di 27 dalla manifestazione della problematica nella sua intera e precisa consistenza, che se non ha consentito di per sé di averne un apprezzabile grado di percezione oggettiva non ha certo permesso di capirne con certezza la derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera. Infatti, è ragionevole ritenere che il rigonfiamento strutturale delle pareti, pavimentazioni e soffitti dell'immobile possa essersi verificato verosimilmente anche per effetto dell'utilizzo dell'impianto di riscaldamento soltanto in periodi cadenzati dell'anno, ciò che non ha consentito agli acquirenti di avere immediato riscontro della problematica strutturale, manifestatasi, invece, solo successivamente per più concause, non agevolmente individuabili da una persona tecnicamente non qualificata.
Quindi, la natura intrinseca dei vizi, occulti e non immediatamente manifestati o percettibili, conduce ragionevolmente a ritenere che i committenti/acquirenti abbiano immediatamente denunziato l'esistenza degli stessi (appunto con lettera a/r del
23.2.2016) intervenendo per via stragiudiziale dalla “scoperta”, come prevede la richiamata normativa, giacché solo da quel momento tali vizi rendevano la cosa acquistata manifestamente inservibile o inadatta all'uso per cui era destinata sicché la 13 comprensione dell'entità del difetto era divenuta seria ed obiettiva.
L'azione è stata anche esercitata “entro il termine di un anno dalla denunzia”, per tale intendendosi non tanto quella appena menzionata, svolta in sede stragiudiziale al primo serio manifestarsi dei vizi, bensì quello derivante dal raccordo tra l'esito della c.t.u. svolta nel procedimento per a.t.p. ex art. 696-bis c.p.c., depositata il 3.1.2018, che ne ha individuato, infine, con precisione e certezza anche la loro derivazione causale dall'imperfetta realizzazione dell'immobile (cfr. tra le tante, ma di recente: Cass.
27.1.2025 n. 1909), e il ricorso con rito sommario azionato dai committenti/acquirenti il
12.3.2018. Quindi il termine di decorrenza va individuato non già dalla materiale scoperta ex art. 1669 c.c. con susseguente immediata denuncia di del CP_1
23.2.2016 ma dal deposito della consulenza tecnica che rende la successiva azione giudiziaria intrapresa nelle forme del rito sommario tempestiva, e, quindi, idonea a scongiurare la fondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione.
Nessun dubbio, poi, che i difetti strutturali che affliggevano l'immobile compravenduto (rigonfiamenti di soffitti e pareti, pavimenti dissestati e cedimento e/o pagina 13 di 27 spostamento del massetto sottostante le pavimentazioni) siano da considerare “gravi”, datosi che da una parte attengono alla costruzione del bene e, dall'altra, a deficienze che inficiano anche elementi secondari ed accessori del bene medesimo.
In ordine all'opponibilità dell'a.t.p. alle parti che non hanno partecipato al procedimento ante causam, ed in particolare alla relazione confluita poi nel giudizio sommario con la quale era stato chiesto al consulente di verificare lo stato dei luoghi evidenziando la presenza dei vizi lamentati, giova osservare che il suddetto elaborato peritale ritualmente acquisito nel successivo giudizio, può essere liberamente apprezzabile e utilizzabile per la formazione del convincimento del Giudice anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al giudizio preventivo come ogni altra emergenza processuale ove non oggetto di specifiche censure e non smentito da altri elementi di segno contrario (cfr. Cass. nn. 18567 del 2018; Cass. 8496 del 2023; Cass. 13229 del 2015).
Dunque, la relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo può essere fonte di elementi di prova anche nei confronti di soggetti che non sono stati presenti nel procedimento di accertamento preventivo (cfr. anche Corte di appello di Napoli, sent. n.
1842/2024 del 26.4.2024). 14
La consulenza diviene, quindi, apprezzabile nella misura in cui fa intendere come nulla fosse imputabile a impresa che aveva curato soltanto la messa in RT posa dei massetti nell'abitazione compravenduta a e che CP_1 CP_2 aveva ricevuto il materiale in questione da (il fatto è Controparte_3 incontestato), che, a sua volta, lo aveva acquistato dalla società produttrice CP_6
(si richiamano i doc. nn. 2 e 3 di cui al fascicolo della parte appellata
[...] [...]
ovvero le fatture di acquisto e i DDT di consegna). Infatti, il c.t.u. ha Controparte_3 rilevato, attraverso l'esito delle analisi chimiche affluite nel proprio elaborato, che il vizio principale riscontrabile sullo stato dei luoghi consistesse nell'errata o difettosa composizione chimica del massetto fornito già premiscelato (il fatto è incontestato) e denominato “MX 700”, contenente un numero eccessivo di solfati. Tale vizio, intrinseco al materiale fornito, deve intendersi oggettivamente “occulto” poiché non era immediatamente percepibile né immediatamente emergente se non, appunto, con l'utilizzo dell'ambiente, con l'accensione dell'impianto di riscaldamento e con il passare del tempo, ciò che lo caratterizza come vizio/danno “lungo latente”, che, per la messa in pagina 14 di 27 pristino dello stato dei luoghi, avrebbe richiesto un intervento strutturale complesso ed articolato con demolizioni e rifacimento anche degli impianti d'uso domestico.
La chiamata in lite di e la domanda trasversale subordinata Controparte_6 riproposta da anche in appello, tesa a provocare Controparte_3
l'accertamento della responsabilità della “casa-madre” fornitrice il materiale per la posa in opera (in via esclusiva o solidale con trova, in questo modo, il RT suo senso, ma non può sfuggire che l'appellante del pari, nella propria Parte_1 domanda subordinata ha rivolto alla chiamata al Controparte_3 responsabile dei lavori ed al direttore dei lavori la Controparte_5 CP_4 richiesta di garanzia impropria (v. l'espressione “tenere indenne”) condizionata all'accertamento della loro responsabilità solidale.
Ciò chiarito, si passa allo scrutinio del secondo motivo di appello. oppone agli acquirenti l'immobile il proprio difetto di legittimazione Parte_1 passiva, in quanto, in tesi, non può ritenersi soggetto venditore e costruttore dell'immobile. In effetti dal tenore letterale del contratto di appalto, stipulato da
(doc. n. 3 del fascicolo dell'appellante) con Pt_1 Controparte_11 [...]
(nel quale si dava atto che il geom. era il direttore dei Controparte_12 CP_4 lavori e il responsabile degli stessi), la società venditrice assumeva la Controparte_5 veste di “committente”, pur se nel contratto di compravendita immobiliare (doc. n. 2 – fascicolo appellante), la stessa dava genericamente atto della vendita Pt_1 dell'immobile “per averlo costruito”. Il tenore della disposizione di cui all'appalto è chiara e non equivoca, sicché consente di affermare che la committente abbia Pt_1 commissionato la realizzazione del complesso residenziale in Spoleto, frazione San
Venanzo, in via Beato Leopoldo, costituito da undici unità abitative ai citati soggetti giuridici che, successivamente, hanno sub-appaltato i lavori anche a RT utilizzando il materiale fornito da Dunque, la società è rimasta
[...] Controparte_6 venditrice/alienante nel rapporto con gli acquirenti e CP_1 CP_2
Tuttavia, è opportuno aderire all''interpretazione dell'art. 1669 c.c. che tiene conto della più recente impostazione delle Sezioni Unite in materia di appalti (cfr. Cass.
SS.UU. n. 7756/2017). Seguendo il principio ivi affermato, la norma in materia di rovina e difetti di cose immobili, pur essendo posta nel libro quarto, titolo III, capo VII del c.c.,
pagina 15 di 27 dedicato al contratto di appalto, può essere invocata non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro l'alienante, laddove quest'ultimo abbia dato indicazioni all'appaltatore, esercitando un potere di direttiva e controllo, in quanto fornito della necessaria competenza tecnica. Tale interpretazione estensiva si spiega alla luce della natura extracontrattuale della responsabilità ex art. 1669 c.c., atteso che la norma in questione è posta non solo a tutela dell'interesse del committente ad ottenere la corretta esecuzione dei lavori, ma a tutela del più generale interesse ad evitare che l'immobile ponga in pericolo l'incolumità di chiunque ne venga in contatto.
Nell'interpretare l'anzidetta disposizione, è stato costantemente affermato il principio secondo cui configurano gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c., le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché 16 ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o anche mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti installati (cfr. Cass.
4.9.2019 n. 22093; Cass. ord.
4.10.2018 n. 24230; Cass.
3.1.2013 n. 84; Cass. 15.9.2009 n. 19868; Cass.
4.11.2005 n. 21351; Cass. 28.4.2004 n. 8140;
Cass. 1.8.2003, n. 11740).
Sulla scorta di tali paradigmi, nella fattispecie sarebbe allora illogico ritenere che dichiaratasi “committente” nel contratto di appalto stipulato, non abbia Pt_1 conservato quel potere di direttiva e di controllo proprio del regime della committenza, secondo proprie direttive, al fine di verificare la conformità dell'immobile (o del complesso residenziale) che poi sarebbe stato compravenduto.
Va, dunque, riconosciuta tutela all'acquirente, proprio ai sensi dell'art. 1669
c.c., norma che è volta a responsabilizzare l'alienante, consentendo genericamente ed estensivamente all'acquirente di agire nei confronti di costui che, prima della vendita, abbia fatto eseguire sull'immobile ad un appaltatore, sotto la propria direzione ed il proprio controllo, opere di costruzione, di ristrutturazione edilizia o interventi pagina 16 di 27 manutentivi o modificativi di lunga durata, che rovinino o presentino gravi difetti, come nel caso che occupa.
Ne segue che non ha pregio l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata da Parte_1
Il terzo motivo di appello di coglie, invece, nel segno. Pt_1
Giova osservare che è stata ritenuta decaduta dal Giudice di primo Parte_1 grado dalla possibilità di esperire la domanda nei confronti di Controparte_3 in quanto non aveva tempestivamente denunciato i vizi alla società appaltatrice. Si
[...] tratta, per vero, di un'eccezione di decadenza non sollevata tempestivamente da e, certo, non rilevabile d'ufficio. La ritenuta decadenza Controparte_3 dall'azione subìta da ha poi ingenerato nella pronuncia impugnata la Parte_1 condanna solidale di e nelle loro rispettive qualità, al CP_4 Controparte_5 pagamento ad della somma che la stessa società è stata condannata a Parte_1 versare agli acquirenti a titolo di risarcimento dei danni provocati dai vizi che affliggevano l'immobile compravenduto.
È evidente, infatti, che con il primo atto difensivo utile 17 Controparte_3 avesse inteso eccepire solo nei confronti degli originari ricorrenti e CP_1 CP_2
l'intervenuta decadenza e prescrizione della relativa azione intrapresa, ciò che
[...] preclude l'estensione delle eccezioni con effetti interpretativi favorevoli all'appellata
Tuttavia, può anche rilevarsi che per la Controparte_3 Parte_1 ricordata caratteristica e natura del vizio riscontrato nell'immobile compravenduto, abbia avuto contezza dei vizi presenti nell'immobile compravenduto soltanto in modo superficiale a seguito della diffida pervenuta da in data 23.2.2016, essendo, CP_1 viceversa, sopravvenuta anche per lei la conoscenza completa solo con il deposito, in data 3.1.2018, della consulenza tecnica svolta nel procedimento di a.p.t. ante causam
(R.G. n. 2744/2016). Pertanto, la domanda trasversale di avanzata anche Parte_1 nei confronti di deve intendersi tempestivamente proposta Controparte_3 con la prima difesa utile, ovvero con la memoria difensiva e di costituzione del
31.8.2018, e riformulata nell'atto di chiamata in causa del terzo del 9.10.2018.
Il titolo col quale ha domandato di essere tenuta indenne dai soggetti Parte_1 citati è, per vero, più complesso da individuare, non trattandosi di un danno pagina 17 di 27 direttamente subìto dalla committente per effetto di mancanze direttamente attribuibili
(come si pensava ab origine) alle appaltatrici, quanto piuttosto, per quanto accertato in sede di a.t.p., alla società produttrice il materiale fornito a e Controparte_3 da questa consegnato alla sub appaltatrice RT
È essenziale a tal punto precisare che la Corte di cassazione ha dato una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1669 c.c. che consente di dare una qualificazione più aderente alla prospettazione dei ricorrenti.
Ma va ancora rimarcato che la responsabilità del danno verificatosi sull'immobile compravenduto non è direttamente addebitabile all'alienante, tant'è che ha determinato la chiamata a cascata della principale appaltatrice e poi della Controparte_3 sub-appaltatrice e della società produttrice del materiale fornito, ovvero Controparte_6
La responsabilità, dunque, trae origine anzitutto nella responsabilità extracontrattuale disciplinata dall'art. 1669 c.c., per cui l'azione è legittimata tanto nei confronti del direttore dei lavori quanto nei confronti dell'appaltatore e può consistere, come si è già detto, in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che non deve necessariamente riguardare parti essenziali della 18 stessa, ben potendo interessare parti accessorie e secondarie che ne consentano l'uso duraturo (v. Cass. n. 13882/2014). Poi trova fondamento nel collegamento negoziale tra le parti in quanto se è vero che astrattamente anche quale Controparte_3 appaltatore, aveva l'obbligo di verificare la qualità del materiale fornito è anche vero che tale diligenza trovava un limite in ciò, che la conformazione chimica del materiale fornito non poteva essere indagata con qualsivoglia parametro di diligenza media e/o qualificata.
E se una parte della giurisprudenza di legittimità esclude in simili casi la responsabilità del fornitore dei materiali, giacché questo non ha partecipato alla costruzione dell'immobile in posizione di autonomia decisionale (cfr. Cass. n.
13158/2002), è anche vero che tali pronunce derivano dall'assunto per cui il fornitore non può essere chiamato a rispondere, ai sensi dell'art. 1669 c.c., per una responsabilità
“speciale” ed extracontrattuale che si fonda su un rapporto specifico, ma, a ben guardare, nello stesso tempo non si esclude che al fornitore possa essere addebitata la pagina 18 di 27 responsabilità extracontrattuale generale, quella che trova il proprio fondamento nel principio generale del neminem laedere, che dà luogo a responsabilità ex art. 2043 c.c.
Tuttavia, nella fattispecie che ci occupa, non avendo gli attori e CP_1 CP_2 Parte_1
estranei al rapporto di fornitura con esteso le proprie domande nei
[...] Controparte_6 confronti della stessa a seguito di eccezioni di un difetto di legittimazione passiva delle convenute, ma avendole proposte soltanto già con la Controparte_3 comparsa di costituzione del 28.12.2018, non è necessario fare riferimento all'istituto della responsabilità extracontrattuale per riscontrare la responsabilità di Controparte_13
[... infatti, accaduto che aveva ricevuto il materiale viziato da RT
(fatto questo incontestato), che, a sua volta, lo aveva Controparte_3 acquistato dalla società produttrice (si vedano i doc. nn. 2 e 3 di cui al Controparte_6 fascicolo della parte appellata ovvero le fatture di acquisto e Controparte_3
i DDT di consegna). Dunque, nella specie è intercorso un rapporto contrattuale di vendita o fornitura tra la società produttrice del materiale e la società Controparte_6 acquirente che rende a ben vedere superfluo l'accertamento Controparte_3 di un'eventuale responsabilità di stampo aquiliano, pur sussistente per gli effetti 19 dannosi che la vendita del materiale difettoso ha provocato sulla costruzione dell'immobile oggetto dell'appalto nonché della compravendita da e gli Parte_1 acquirenti dell'immobile.
Diversamente va, invece, qualificata la domanda trasversale subordinata avanzata da nei confronti di e Parte_1 Controparte_3 Controparte_5 CP_4 in cui la fonte principale della responsabilità deriva dal contratto di appalto ed
[...]
è sorretta, ex art. 1669 c.c., dall'illiceità della condotta per cui la società venditrice ha, seppure indirettamente, subìto un danno dalla società appaltatrice
[...]
Controparte_3
Ciò posto, l'origine della responsabilità, eziologicamente ricostruita anche per gli esiti finali dell'a.t.p., non sovvertiti da prove diversamente acquisite, muove dalla società produttrice il materiale fornito a ed utilizzato da Controparte_3 [...]
Pur se astrattamente configurabile, diviene irragionevole ed RT incongruente con le risultanze tecniche acquisite, coinvolgere nella responsabilità dell'evento dannoso anche il responsabile ed il direttore dei lavori che non potevano pagina 19 di 27 intuire il vizio genetico del materiale fornito che poi avrebbe dato luogo ad una tipologia di danno insistente sull'immobile compravenduto - grave e strutturale - di manifestazione lungo latente.
Né si rinviene la prova dei presupposti di una responsabilità addebitabile al direttore ed al responsabile dei lavori, ovvero all'impresa sub-appaltatrice
[...]
che richiederebbe il riferimento alla responsabilità oggettiva di cui RT all'art. 2055 c.c. sotto il generico profilo del non avere garantito la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Tuttavia, non emergono errori di progettazione o esempi di mancata diligenza nel governo del cantiere sotto l'aspetto del mancato accertamento della conformità dell'opera durante l'esecuzione e delle modalità di esecuzione della stessa, né vi sono emergenze istruttorie per ritenere che la società sub-appaltatrice poteva conoscere in qual maniera la composizione del materiale messo in posa avrebbe poi causato problemi strutturali nell'immobile compravenduto. Ed oltre a difettare la prova del nesso causale tra le condotte esigibili e l'evento, manca anche la “colpa professionale” sottesa alla determinazione dell'evento dannoso costituito dalla insorgenza dei vizi in questione e addebitabile, in via astratta, tanto al responsabile dei 20 lavori, al direttore dei lavori, quanto all'impresa sub-appaltatrice (cfr. Cass. n.
26552/2017).
Diviene allora irragionevole affermare la responsabilità solidale delle parti citate soltanto per i “ruoli” di cui erano investiti nella costruzione del complesso residenziale in questione, posto anche che nell'appalto privato per la costruzione di un immobile la vigilanza sulla regolare realizzazione dell'opera, che compete al direttore dei lavori nominato dal committente, non comprende il controllo della qualità dei materiali utilizzati dall'appaltatore (cfr. Cass. 20.3.2012 n. 4454/2012; Cass. 29.3.1979 n. 1818), rilievo quest'ultimo estendibile al responsabile dei lavori, dato che la ditta CP_5
non aveva né scelto il materiale fornito da né partecipato alla
[...] Controparte_6 messa in posa della pavimentazione.
Partendo da questo aspetto va esaminato l'appello autonomo (proc. R.G.A. n.
299/2023), qui riunito, proposto da anche n.q. di omonimo titolare Controparte_5 della ditta . E allora se per il primo motivo valgono le stesse Controparte_5 argomentazioni già svolte per il primo motivo di appello proposto da Parte_1
pagina 20 di 27 riferito al mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita con conseguente rigetto dello stesso, e se, per il secondo motivo giova utilizzare le risultanze dell'a.t.p., opponibile anche al terzo che non ha partecipato al procedimento ante causam nei limiti in cui può trarsi dalla relazione di consulenza tecnica ogni utile argomento di prova idoneo alla maturazione del convincimento nel senso già delineato, con conseguente rigetto anche di tale motivo, viceversa il terzo motivo, incentrato sull'estraneità di alla realizzazione dell'evento dannoso trova Controparte_5 accoglimento per le ragioni già spigate.
Sennonché è essenziale a tal punto precisare che in mancanza di proposizione di appello tempestivo da parte di (né incidentale né principale) non si può CP_4 che prendere atto che si è formato il cd. giudicato implicito sull'accertamento della sua responsabilità. Invero, questa Corte intende aderire all'indirizzo della Corte suprema di
Cassazione, secondo cui “la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma. La 21 obbligazione solidale, pur avendo a oggetto un'unica prestazione, dà luogo non a un rapporto unico e inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne deriva che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali, che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante esclusivamente con riferimento a lui, mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane poi insensibile, proprio per effetto dell'avvenuta scissione del rapporto processuale, all'eventuale riforma o annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati o alla rinuncia del creditore alla domanda formulata nei confronti degli altri condebitori solidali
(cfr. Cass. n. 34899/2022; Cass. n. 12435/2021; Cass. n. 542/2020; Cass. n. 2015/21774). Se ne trae la conferma che nei confronti di la statuizione di condanna CP_4 emessa dal Giudice di primo grado deve ritenersi passata in giudicato, non essendo pagina 21 di 27 configurabile neanche un litisconsorzio processuale necessario perché non è stata esperita alcuna rivalsa tra i coobbligati interessati.
In difetto di appello tempestivo non possono essere neanche esaminate le domande e le questioni proposte da nei confronti della propria Compagnia di CP_4
Assicurazione , gerente il rischio professionale. CP_8
Diversamente va riconosciuta in linea di principio, ma in concreto entro determinati limiti, la responsabilità dell'appaltatrice la quale non si è Controparte_3 trovata a lavorare su un materiale scelto da altri, ma da lei medesima, con l'ulteriore conseguenza che essa deve rispondere - quale forma di rischio imprenditoriale - della scelta di aver acquistato materiale non idoneo (cfr. Cass. n. 19309/2012).
Anche in questo caso, posta l'esclusione della decadenza dalla domanda di Parte_1 nei confronti dell'appaltatrice, va ritenuto che soltanto indirettamente
[...] [...] sia responsabile nei confronti di giacché la fonte del Controparte_3 Parte_1 danno è per lei derivata dall'aver acquistato il materiale fornito da Il Controparte_6 rischio di impresa anzidetto trova allora un suo limite nella diligenza professionale richiesta nell'acquisto della merce che, anche in questo caso, incontra però il limite 22 ragionevole costituito della composizione chimica di miscelazione del prodotto, vizio palesemente genetico, occulto, e di lungo latente manifestazione.
Per le stesse ragioni alcuna responsabilità è addebitabile alla sub-appaltatrice
[...] che ha semplicemente messo in posa un materiale fornito da RT [...] ed acquistato da fatto questo pacifico ed incontestato Controparte_3 Controparte_6 ma anche dimostrato dalle fatture n. 2/2014 e 20/2014 emesse dalla società fornitrice il materiale in precedenza acquistato dalla produttrice (v. doc. n. 4 del fascicolo di primo grado di . Controparte_3
deve, quindi, essere condannata a tenere indenne la società Controparte_6 appaltatrice ed acquirente del materiale dell'esborso a titolo Controparte_3 risarcitorio che questa dovrà pagare alla committente ex art. 1669 c.c. e Parte_1 che, a sua volta questa dovrà pagare, in qualità di venditrice, ed ex art. 1669 c.c., ai predetti acquirenti.
pagina 22 di 27 Tale conclusione è sorretta anche da ciò, che l'azione prevista dall'art. 1669 c.c., di natura extracontrattuale, opera non solo a carico dell'appaltatore ed a favore del committente, ma anche a carico del venditore-costruttore ed a favore dell'acquirente
(cfr. Cass. n. 20877/2020, Cass. n. 26574/2017; Cass. n. 2238/2012; Cass. n. 7634/2006;
Cass. n. 11450/1992).
L'appello di va dunque accolto entro tali limiti come va accolto Parte_1
l'appello proposto da con l'effetto che, in parziale riforma della Controparte_5 sentenza impugnata, va anche rigettate le domande proposte nei suoi confronti.
Rimane da attualizzare il danno subìto dagli acquirenti (che il consulente aveva quantificato in a.t.p. in € 36.961,33) tenendo conto degli interessi legali e della rivalutazione monetaria maturati dal deposito della relazione del c.t.u. nell'a.t.p. (cfr. tra le tante Cass. SS.UU. n.1712/1995 richiamata da ultimo da Cass. n. 4257/2025).
Pertanto, in ragione della natura di debito di valore, la somma dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici annuali Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data del deposito dell'a.t.p. (che ha quantificato il danno), ovvero il 3.1.2018, fino alla pubblicazione della presente sentenza. 23
Sull'importo originario, rivalutato di anno in anno, secondo gli stessi indici, spettano, inoltre, gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta, quale componente implicita nella domanda risarcitoria, che, come tali, spettano, secondo l'orientamento prevalente, anche in assenza di un'espressa richiesta, e in mancanza di una prova rigorosa del mancato guadagno.
Non si può, invece, procedere ad una diversa attualizzazione del danno tenendo conto dei costi previsti per l'esecuzione dei lavori dai prezziari regionali più recenti e aggiornati, come chiesto da e perché non è chiaro se i lavori di ripristino CP_1 CP_2 sono stati già eseguiti, come è verosimile, e quando, e se, quindi, gli esborsi sono stati già effettuati. Inoltre, tale meccanismo di valutazione del danno richiederebbe un giudizio prettamente tecnico e, quindi, l'espletamento di una nuova c.t.u., che dopo quasi un decennio è all'evidenza sconsigliato.
pagina 23 di 27 Tanto precisato, risultano assorbiti i motivi di appello n. 4, incentrati nella causa portante sulla riproposizione delle istanze istruttorie dirette all'ammissione delle prove testimoniali che hanno per oggetto capitoli di prova che tenderebbero a trovare conferme su transazioni asseritamente stipulate da terzi con all'evidenza Controparte_6 irrilevanti rispetto alle raggiunte conclusioni, e nel giudizio di appello proposto da su aspetti (interrogatorio formale dei legali rappresentati di Controparte_5 CP_6
e e prova per testi sulle transazioni già perfezionate con
[...] RT
superati dall'accoglimento del terzo motivo da lui proposto. Controparte_6
Ultimo aspetto riguarda l'acconto versato per le spese di c.t.u. e le spese di consulenza di parte, non ricomprese nella posta risarcitoria domandata dagli acquirenti l'immobile - a titolo di rimborso - in quanto non quietanzate, esclusione che non ha costituito autonomo motivo di appello, il che impedisce di prendere in esame la questione.
Da quanto argomentato si ricava che, in riforma della decisione di primo grado,
è soccombente nei confronti di che, a sua Controparte_6 Controparte_3 volta, è soccombente rispetto ad la quale dovrà riversare la posta 24 Parte_1 risarcitoria agli acquirenti l'immobile. in conseguenza della nuova Parte_1 regolamentazione delle spese di lite avrà diritto a ripetere quanto a tale titolo eventualmente corrisposto a ed in esecuzione Controparte_3 Controparte_6 della sentenza di primo grado.
Non si reputa di dover condannare anche a rifondere a Controparte_6 Parte_1 le spese del grado di appello essendo stata la sua evocazione in giudizio necessitata in quanto parte del giudizio di primo grado, ma senza che vi sia stato un rapporto diretto tra le stesse non avendo proposto domande nei suoi confronti. Parte_1
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio vanno regolamentate tenendo conto delle soccombenze e valutando l'esito complessivo del giudizio, che vede gli originari attori e complessivamente vittoriosi e vittoriosa nei soli CP_1 CP_2 Parte_1 confronti di in forza dell'accoglimento della domanda Controparte_3 trasversale subordinata, ma soccombente rispetto a tutte le altre parti evocate in giudizio. a sua volta, risulta vittoriosa nei confronti di Controparte_3
pagina 24 di 27 in forza dell'accoglimento della domanda trasversale subordinata Controparte_6 formulata. risulta soccombente nei giudizi di appello riuniti, mentre le CP_4 statuizioni di primo grado risultano passate in giudicato nei suoi confronti. Si deve, tuttavia, tenere conto che non ha proposto appello incidentale (neanche tardivo adesivo:
v. Cass. SS. UU. 9486/2024) rispetto ad alcuna statuizione essendosi limitato genericamente a chiedere di essere manlevato dalla sua assicurazione chiamata in giudizio in appello non da lui, bensì da solo perché parte del giudizio di Parte_1 primo grado, sicché vi sono giusti motivi per compensare le spese del grado tra costui e la propria assicurazione e anche tra e la cennata assicurazione. Parte_1 in conseguenza dell'accoglimento del suo appello risulta Controparte_5 vittorioso nei confronti dell'appellata, originaria chiamante, con la Parte_1 conseguenza che deve essere ristorato delle spese di entrambi i gradi e la presente pronuncia costituisce titolo per ripetere quanto eventualmente già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.
Anche risulta vittoriosa nei confronti 25 RT dell'originaria chiamante che, costituendosi anche in Controparte_3 appello, ha insistito, ancorché solo in via subordinata, circa la responsabilità di
[...]
anche in solido con va, dunque, CP_7 Controparte_6 Controparte_3 condannata a rifondere a le spese di entrambi i gradi del giudizio. RT
Non sono state invece proposte domande da nei confronti di Parte_1 [...]
sicché vale quanto detto sopra per il rapporto tra l'appellante e RT
Controparte_6
Le spese di lite si liquidano, quindi, come in dispositivo avuto riguardo alle reciproche soccombenze come delineate, al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, al valore della causa, all'importanza e alla natura dell'affare, nonché al risultato conseguito, ex art. 4, d.m. n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n. 38/2018, e del d.m. n.147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale medio (valore della controversia ricompreso tra
€ 26.001 - € 52.000,00), ed escludendo da entrambi i gradi di giudizio la fase istruttoria pagina 25 di 27 perché non è stata svolta essendo stata decisa la controversia sulla scorta della consulenza svolta nel procedimento di a.t.p..
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando nei procedimenti riuniti, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
accoglie gli appelli proposti da e da in Parte_1 Controparte_5 proprio e n.q. di omonimo titolare della ditta nei confronti della Controparte_5 sentenza del Tribunale di Spoleto n. 178/2023, pubblicata in data 10.3.2023 e per l'effetto in accoglimento delle domande subordinate formulate da Parte_1 nei confronti di e da nei confronti Controparte_3 Controparte_3 di e in parziale riforma della stessa: Controparte_6 condanna a pagare a e la somma Parte_1 CP_1 CP_2 di € 36.961,33 da rivalutare secondo gli indici annuali Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 3.1.2018, fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale sull'importo originario, rivalutato di anno in anno, secondo gli stessi indici, fino alla pubblicazione della presente sentenza;
26 condanna a pagare a la somma Controparte_3 Parte_1 di € 36.961,33 da rivalutare secondo gli indici annuali Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 3.1.2018, fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale sull'importo originario, rivalutato di anno in anno, secondo gli stessi indici, fino alla pubblicazione della presente sentenza;
condanna a pagare a la somma di € 36.961,33 Controparte_6 Controparte_3 da rivalutare secondo gli indici annuali Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 3.1.2018, fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale sull'importo originario, rivalutato di anno in anno, secondo gli stessi indici, fino alla pubblicazione della presente sentenza;
rigetta le domande proposte nei confronti di in proprio e n.q. di Controparte_5 omonimo titolare della ditta;
Controparte_5 condanna a rifondere a e le Parte_1 CP_1 CP_2 spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che liquida per il primo grado in € 3.809,00
pagina 26 di 27 e per il grado di appello in € 6.600,00, oltre il rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge;
condanna a rifondere a in proprio e n.q. Parte_1 Controparte_5 di titolare della ditta le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, Controparte_5 che liquida, per il primo grado in € 3.809,00, e per il grado di appello in € 6.600,00, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge su tutte le somme liquidate;
dichiara che ha diritto di ripetere quanto versato a in Controparte_5 Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado;
condanna a rifondere a le spese di lite di Controparte_6 Controparte_3 entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado in € 3.809,00, e per il grado di appello in € 6.600,00, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge su tutte le somme liquidate;
condanna a rifondere a le spese Controparte_3 Parte_1 di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il primo grado in € 3.809,00, e per il grado di appello in € 6.600,00, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge su tutte le somme liquidate;
27 dichiara che ha diritto di ripetere quanto versato a Parte_1
e ad in esecuzione della sentenza di primo Controparte_3 Controparte_6 grado;
condanna a rifondere ad Controparte_3 Controparte_14 CP_7
le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado in
[...]
€ 3.809,00, e per il grado di appello in € 6.600,00, oltre il rimborso forfettario del 15%,
i.v.a. e c.a.p. come per legge su tutte le somme liquidate;
dichiara la compensazione delle spese di lite del grado di appello nel rapporto processuale tra e Parte_1 Controparte_8 dichiara la compensazione delle spese di lite del grado di appello nel rapporto processuale tra e CP_4 Controparte_8
Perugia, 23.7.2025.
Il Presidente est. dott. Claudio Baglioni
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 224/2023; promossa da:
(P.I. - con sede a Spoleto (PG), via Pietro Parte_1 P.IVA_1
Conti, n.31, in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Francisci ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Perugia, via Campo di Marte, n. 8/b; (p.e.c.:
; Email_1 appellante contro
(C.F. - ) e (C.F. - ), CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Marcucci (p.e.c. e domicilio digitale:
Email_2 appellati
e nei confronti di
pagina 1 di 27 (P.I. - con sede legale in Campello sul Controparte_3 P.IVA_2
Clitunno (PG), via del Castello n. 51, in persona del legale rappresentante p.t., difeso e domiciliato presso l'Avv. Valeria Rossi (p.e.c. ; Email_3 appellata
e di
(C.F. - ) rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio CP_4 C.F._3
Betti ed elettivamente domiciliato in Perugia via Bartolo n. 10, (p.e.c.:
; Email_4 appellato
e di
(C.F. - ), in proprio e in qualità di titolare Controparte_5 C.F._4 dell'omonima ditta Individuale (P. IVA - ), con sede legale in Cerreto di P.IVA_3
Spoleto (PG), Loc. Macchia n. 3/C, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Santoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Spoleto, via dei Filosofi n.
59 (p.e.c. ; Email_5 appellato 2
e di
(P.I.: ) con sede legale a Brembilla (BG), via Ponti n. 18, in Controparte_6 P.IVA_4 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Bordeaux ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Lecco alla via Aspromonte, n. 61
(p.e.c. ; Email_6 appellata
e di
(P.I. - ) con sede legale a Foligno RT P.IVA_5
(PG), via Cagliari n. 15/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Luca Mazzocchio e con lo stesso elettivamente domiciliata in Foligno, Piazza della Repubblica n. 16 (p.e.c.
; Email_7 appellata
e di
(P.I. – Controparte_8
) con sede in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici, n.2, rappresentata e P.IVA_6
pagina 2 di 27 difesa dall'Avv. Alessandra Paoletti (p.e.c. , Email_8 con domicilio eletto presso e nello studio dell'Avv. Andrea Di Massa in Perugia, Corso
Cavour n.85; appellata alla quale è stata riunita la causa R.G.A. n. 299/2023 promossa da:
, (C.F. - ), in proprio e in qualità di titolare Controparte_5 C.F._4 dell'omonima ditta Individuale (P. IVA - ), con sede legale in Cerreto di P.IVA_3
Spoleto (PG), Loc. Macchia n. 3/C, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Santoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Spoleto, via dei Filosofi n.
59 (p.e.c. ; Email_5 appellante contro
(P.I. - ) con sede a Spoleto (PG), via Pietro Conti, n.31, in Parte_1 P.IVA_1 persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Emanuela Francisci ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in 3
Perugia, via Campo di Marte, n. 8/b; (p.e.c.: ; Email_1 appellata contro
(C.F. - ) e (C.F. - ), CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Marcucci (p.e.c. e domicilio digitale:
Email_2 appellati
e contro
(P.I. - con sede legale in Campello sul Controparte_3 P.IVA_2
Clitunno (PG), via del Castello n. 51, in persona del legale rappresentante p.t., difeso e domiciliato presso l'Avv. Valeria Rossi (p.e.c. ; Email_3 appellata
e contro
pagina 3 di 27 (C.F. - ) rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio CP_4 C.F._3
Betti ed elettivamente domiciliato in Perugia via Bartolo n. 10, (p.e.c.:
; Email_4 appellato
e contro
(P.I. - ) con sede legale a Foligno RT P.IVA_5
(PG), via Cagliari n. 15/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Luca Mazzocchio e con lo stesso elettivamente domiciliata in Foligno, Piazza della Repubblica n. 16 (p.e.c.
; Email_7 appellata
e contro
(P.I. – Controparte_8
) con sede in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici, n.2, rappresentata e P.IVA_6 difesa dall'Avv. Alessandra Paoletti (p.e.c. , Email_8 con domicilio eletto presso e nello studio dell'Avv. Andrea Di Massa in Perugia, Corso
Cavour n.85; 4 appellata
e contro
(P.I.: ) con sede legale a Brembilla (BG), via Ponti n. 18, in Controparte_6 P.IVA_4 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Bordeaux ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Lecco alla via Aspromonte, n. 61
(p.e.c. ; Email_6 appellata
Oggetto: risarcimento del danno per vizi su bene immobile oggetto di contratto di compravendita.
Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate zione scritta depositate per l'udienza del 6-.3.2024
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
(d'ora innanzi breviter anche “ ) ha impugnato Parte_1 Pt_1 la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 178/2023, pubblicata in data 10.3.2023 (resa nel
Proc. R.G. n. 488/2018) con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento pagina 4 di 27 avanzata da e con condanna della convenuta al CP_1 CP_2 Pt_1 pagamento in loro favore di € 36.961,33, pari ai costi necessari all'eliminazione dei vizi dell'immobile acquistato, oltre a rivalutazione e interessi, e conseguente condanna di e in solido al rimborso della stessa somma alla Controparte_5 CP_4 convenuta Pt_1
L'appello si fonda su quattro motivi.
Col primo, rubricato “errroneità ed illogicità della Sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli art. 3 D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in l. 10 novembre 2014”, e con esso la società in liquidazione”, l'appellante si è lamentato del mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ex d.l. n. 132/2014 in quanto condizione di procedibilità, avendo ad oggetto la domanda di risarcimento il pagamento di una somma ricompresa nel valore di € 50.000,00, avendo invece ritenuto il primo Giudice non necessario l'esperimento della procedura giacché la domanda avanzata, consistendo in una richiesta risarcitoria, si sarebbe sottratta alla previsione normativa di cui all'art. 3 d.l. n. 132/2014.
Col secondo motivo di gravame, rubricato “erroneità ed illogicità della sentenza per 5 violazione e/o falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e art. 1669 c.c. per aver ritenuto applicabile ad la disposizione di cui all'art. 1669 c.c.”, ha censurato il capo della Parte_1 sentenza ove è stata affermata la responsabilità di ai sensi dell'art. 1669 c.c., Pt_1 così condannando l'impresa che aveva edificato l'immobile al pagamento del danno cagionato ai ricorrenti/attori. Ha sostenuto sul punto il proprio difetto di legittimazione passiva perché non poteva considerarsi costruttore-venditore dell'immobile oggetto di danno perché i lavori di edificazione erano stati appaltati a e Controparte_3 alla ditta , senza ingerenza da parte dell'impresa appaltante, e Controparte_5 aveva realizzato l'immobile utilizzando un massetto acquistato Controparte_3 da (fornitrice del materiale), e aveva sub-appaltato i lavori di posa in Controparte_6 opera di massetto e dei pavimenti alla di . RT RT
Col terzo motivo, rubricato “erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per aver dichiarato decaduta dalla garanzia nei confronti Parte_1 di , ha criticato la pronuncia nella parte in cui ha ravvisato la Controparte_3 sussistenza di un'eccezione di decadenza che sarebbe stata sollevata da CP_3
pagina 5 di 27 nei suoi confronti ( con conseguente perdita della Controparte_3 Parte_1 garanzia da parte dell'impresa per mancanza di denuncia dei vizi insistenti sull'immobile compravenduto entro l'anno dalla scoperta, decadenza invece mai eccepita e/o dedotta da Controparte_3
Col quarto motivo di appello, rubricato: “sulla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste dai convenuti in sede di memoria”, ha censurato la mancata ammissione delle prove istruttorie chieste con la seconda memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2 c.p.c. ed in particolare della richiesta escussione testimoniale.
Gli appellati principali e le altre parti appellate si sono costituite avanzando e riproponendo le rispettive difese.
L'appellante, nonché e Controparte_5 CP_4 Controparte_3 hanno eccepito anzitutto il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita (d.l. n. 132/2014 e successive mm. e ii.), per avere domandato i committenti il risarcimento del danno per una somma ricompresa sino ad euro cinquantamila come previsto dalla normativa di riferimento ex art. 3 d.l. n. 132/2014, secondo cui chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non 6 eccedenti cinquantamila euro è tenuto obbligatoriamente, quale condizione di procedibilità della domanda, ad esperire tale procedura conferendone la prova in giudizio.
e hanno: eccepito quale condizione di procedibilità il CP_1 CP_2 mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
criticato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto applicabile ad la disposizione di Pt_1 cui all'art. 1669 c.c. facendo leva sul fatto che avesse, in ogni caso, anche Pt_1 costruito l'immobile da loro compravenduto;
dedotto l'opponibilità della consulenza per a.t.p. ante causam anche alle parti estranee al detto procedimento, ed hanno opposto per manifesta infondatezza le richieste istruttorie dell'appellante sottolineando Pt_1 che tutte le parti in causa (ad eccezione di avevano in qualche modo CP_8 partecipato alla costruzione e alla vendita dell'immobile da loro compravenduto e, dunque, nessuna di queste avrebbe potuto invocare l'assenza di proprie responsabilità per i vizi manifestatesi sull'immobile.
pagina 6 di 27 ha contrastato l'appello di eccependo anche la Controparte_3 Pt_1 decadenza e prescrizione ex art. 1495 e 1497 c.c. da qualsivoglia azione e/o garanzia in cui erano incorse le altre parti, contestando la domanda spiegata da e dai Pt_1 ricorrenti ex art. 1669 c.c., atteso che i vizi difetti così come lamentati dai ricorrenti non potessero incidere sulla funzionalità e/o sul godimento dell'immobile, né fossero tali da renderlo inidoneo all'uso convenuto o pregiudicarne il normale utilizzo, escludendo l'applicabilità della tutela aquiliana subordinatamente attivata dai ricorrenti e criticando l'ammissibilità del computo metrico estimativo prodotto dagli appellati e con nota di deposito del 18.7.2022. CP_1 CP_2
Le parti appellate, divergendo con la tesi dei committenti, e dell'appellante hanno poi eccepito l'intervenuta decadenza e la prescrizione ex art. 1669 e Pt_1
1667 c.c. dell'azione risarcitoria intentata dai committenti, la non opponibilità della consulenza tecnica svolta nel procedimento di a.t.p. ex art. 696-bis c.p.c. promosso dai committenti ante causam contro sottolineando l'esclusiva responsabilità di Pt_1
quale fornitrice del materiale principale (massetti per pavimentazione), Controparte_6 che avrebbe causato il danno lamentato, e, comunque, l'assenza di responsabilità e 7
l'estraneità alla lite. Vale precisare in proposito che in primo grado l'avversata - Pt_1 appaltatore principale o parte venditrice - aveva chiamato in lite Controparte_3
(appaltatore), la ditta (altro appaltatore) e in veste
[...] Controparte_5 CP_4 di geometra e direttore dei lavori di cantiere. aveva poi Controparte_3 chiamato in causa e . Controparte_6 RT RT CP_4 aveva evocato in giudizio la propria compagnia di assicurazione, ,
[...] CP_8 gerente il rischio della responsabilità professionale. con la propria costituzione in appello ha anche ribadito la propria CP_4 estraneità ai fatti di causa in quanto il vizio scoperto sul materiale compravenduto, che richiedeva approfondite analisi chimico-fisiche, esulava certamente dalle proprie conoscenze e competenze (e quindi dal proprio dovere di vigilanza), contrastando quindi la domanda di manleva formulata da nei propri confronti, anche perché Pt_1 la posa del massetto auto livellante era stata curata da Controparte_3 ha sostenuto la correttezza della sentenza nella parte in Controparte_3 cui ha rigettato le domande spiegate nei propri confronti, ma, in via subordinata pagina 7 di 27 nell'ipotesi si dovessero ritenere sussistenti i vizi, difetti ed i danni lamentati dai ricorrenti ed in caso di sua condanna al risarcimento dei danni, anche parziale, dai medesimi richiesti, ha chiesto che , in via esclusiva e/o concorrente e/o CP_6 solidale con , venga condannata a tenerla Controparte_9 indenne e/o comunque a risarcirla da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che dovesse derivarle dal presente giudizio anche per il grave inadempimento ex art. 1465
c.c. o ex art. 1453 c.c. di per vendita di aliud pro alio in riferimento alla Controparte_6 fornitura di massetto oggetto delle fatture prodotte in giudizio e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione contrattuale per inadempimento esclusivamente imputabile ad e condannarla a restituirle la somma dalla medesima Controparte_6 versata per l'acquisto del materiale, nonché al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi derivanti dalla predetta fornitura e derivanti dalla lesione all'immagine e reputazione commerciale, o, in subordine, nella misura pari a quella che sarà riconosciuta a titolo di risarcimento danni in favore dei ricorrenti.
La ditta ha invece concluso per la propria estraneità alla lite così Controparte_5 come 8 Pt_1 ha insistito per la declaratoria di assenza di responsabilità nella CP_4 causazione del danno lamentato dai committenti, in quanto vizi occulti richiedenti approfondite analisi chimico-fisiche estranei alle proprie conoscenze e competenze e chiedendo, in via subordinata, di essere manlevato dalla propria Compagnia di
Assicurazione in caso di accertamento di responsabilità lui addebitabili. ha domandato il rigetto del gravame deducendo la propria estraneità Controparte_6 alla lite per non avere partecipato ai lavori di edificazione dell'immobile compravenduto né al procedimento di a.t.p. intentato dagli attori/ricorrenti e sottolineando l'insussistenza del difetto di legittimazione di nella causazione Pt_1 del danno. ha difeso l'eccezione di decadenza RT formulata da avverso ricordando che il proprio Controparte_3 Pt_1 apporto causale era consistito nella sola posa in opera del massetto utilizzando il prodotto premiscelato fornito da acquistato direttamente da Controparte_6 [...]
e sottolineando che il rapporto contrattuale si è instaurato tra Controparte_3
pagina 8 di 27 e la Società e che, pertanto, l'interlocutore diretto e principale CP_10 Parte_1 cui i ricorrenti nel giudizio di primo grado dovevano far necessariamente riferimento, ai fini della denuncia dei vizi e delle conseguenti richieste risarcitori, non poteva che essere Pt_1
Da ultimo, la Compagnia di Assicurazione chiamata in lite dal direttore dei lavori ha sostenuto l'irritualità e l'inammissibilità (per tardività) della propria CP_4 chiamata in giudizio e, comunque, l'inoperatività della polizza claims made stipulata dall'assicurato per mancato pagamento del premio e mancata copertura nel periodo temporale in cui era pervenuta la denuncia del sinistro e la richiesta risarcitoria da parte dei committenti. si è riportato alle conclusioni formulate nell'autonomo appello, Controparte_5 proposto in proprio e quale titolare dell'omonima ditta (proc. rubricato al R.G. n.
299/2023), riunito d'ufficio, in data 11.1.2024, al presente appello, per primo incardinato.
Col primo motivo, rubricato “erroneità ed illogicità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 d.l. n. 132/2014” ha 9 censurato la sentenza per non avere rilevato il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita che rendeva l'azione improcedibile.
Col secondo motivo, rubricato “omessa pronuncia sulla non opponibilità a CP_5 degli esiti dell'a.t.p. per non essere stato coinvolto in tale procedimento - violazione degli
[...] artt. 115 e 116 c.p.c. e del principio del contraddittorio” ha criticato la sentenza per avere omesso di pronunciarsi su un fatto decisivo costituito dalla non opponibilità a lui degli esiti del procedimento per a.t.p., evidenziando, sotto diverso profilo, che nel caso si ritenesse che su tale eccezione il Tribunale si sia implicitamente pronunciato, sussisterebbe la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, per essere state ritenute opponibili a lui gli esiti dell'a.t.p., nonostante fosse rimasto del tutto estraneo a tale procedimento poiché non evocato in tale giudizio.
Col terzo motivo, rubricato “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – erroneità ed illogicità della sentenza laddove ha ritenuto non dimostrata l'estraneità di CP_5 rispetto alle opere interessate dai vizi” si è lamentato di ciò, che: è stata ritenuta non
[...]
pagina 9 di 27 provata la sua estraneità rispetto alle opere interessate dai vizi, per essere state, le stesse, eseguite da altri soggetti incaricati direttamente da e Controparte_3 per essere stato chiamato in causa nel solo giudizio di merito da nella sua Parte_1 presunta qualità di ditta esecutrice dei lavori afferenti il massetto e la pavimentazione dell'immobile degli attori esperendo nei sui confronti una domanda di garanzia avente fondamento nel contratto di appalto stipulato in data 27.12.2011 tra quale Parte_1 committente, e , in qualità di appaltatori;
è Controparte_3 Controparte_5 stata ricavata la sua responsabilità ex art. 1669 c.c. appellante esclusivamente dal contenuto dell'art. 4 del predetto contratto di appalto - in forza del quale permarrebbe a suo carico l'obbligazione di garanzia in favore di anche in caso di sub- Parte_1 appalto delle lavorazioni a terzi soggetti -, senza tuttavia compiere alcuna ulteriore indagine fattuale e giuridica, e violando e/o falsamente applicando le norme di cui agli artt. 115 e 116 c.c., nonché quella di cui all'art. 1669 c.c..
Ha precisato che: pure a voler considerare gli esiti dell'a.t.p., sarebbero le stesse conclusioni del tecnico d'ufficio, insieme agli ulteriori elementi emersi dal giudizio, che dimostrerebbero la sua estraneità rispetto alle opere affette dai vizi ex adverso lamentati 10
e la sua assenza di responsabilità per mancanza di nesso di causalità tra la sua condotta e i predetti vizi;
ha superato la presunzione di responsabilità gravante sul costruttore ex art. 1669 c.c. allegando fatti positivi, precisi e concordanti che provano che le opere interessate dai vizi sono state curate, realizzate e/o fornite da terzi e che su di esse non ha avuto alcun potere direttivo e di vigilanza in quanto le opere relative al massetto ed ai pavimenti erano state curate da che le ha subappaltate a Controparte_3
ed era stata sempre la a scegliere il RT Controparte_3 materiale relativo al massetto autolivellante acquistandolo da Controparte_6
Col quarto motivo si è lamentato della mancata ammissione dei mezzi istruttori da lui articolati e della conseguente illogicità manifesta della sentenza deducendo che o si consente alla parte di esercitare il proprio diritto di difesa per poi ritenere, in fase di apprezzamento dei dati processuali, che le prove fornite non siano idonee o sufficienti, oppure non può dichiararsi il mancato assolvimento dell'onere probatorio se la parte non è stata neppure posta nelle condizioni di poterlo assolvere.
pagina 10 di 27 Le parti appellate si sono costituite svolgendo le stesse difese proposte nell'altro procedimento supportate dagli stessi argomenti.
Il procedimento autonomo introdotto da (Proc. R.G.A. n. 589/2023) CP_4 avverso la medesima pronuncia non è stato invece riunito. Come non è stato riunito il procedimento rubricato al n. 659/2023 di R.G.A. 659/2023 su autonomo appello, proposto da avverso la sentenza n. 719/2023, emessa dal Tribunale di CP_2
Spoleto nel procedimento in cui era stata domandata ad il ristoro dei danni Pt_1 patiti per la vicenda per cui è causa per responsabilità contrattuale per inadempimento, riunione già esclusa in primo grado dinanzi al Tribunale di Spoleto.
Le parti hanno depositato note per la trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.5.2025.
Rispetto al primo motivo di appello si richiama la decisione contenuta nel provvedimento interlocutorio del 19.6.2023, in cui sono state spiegate le ragioni che portano a ritenere la non obbligatorietà del procedimento di negoziazione assistita, giacché gli acquirenti l'immobile nella stipula dell'originario atto di compravendita immobiliare con rivestivano indubbiamente la qualifica di “consumatori”, ciò 11 Pt_1 che consente di ritenere, ai sensi dell'art. 3, d.l. n. 132 del 12.9.2014, che l'obbligazione di cui è stato richiesto l'adempimento trova origine in un contratto di compravendita tra un'impresa che svolgeva professionalmente (v. certificato della CC.II.AA) “attività di costruzione di fabbricati industriali e rurali, costruzione di qualsiasi tipo di civile abitazione” (la ora in liquidazione) e due consumatori e . Parte_1 CP_1 CP_2
E' possibile, quindi, vagliare il thema decidendum disattendendo il primo motivo di appello.
Giova premettere che l'azione risarcitoria per cui è causa era stata incardinata da e acquirenti l'immobile, ai sensi degli artt. 1669 c.c. e/o 2043 CP_1 CP_2
c.c., nei confronti di ora in liquidazione, con la quale il 17.6.2014 avevano Parte_1 stipulato un contratto di compravendita relativo ad un immobile sito in Spoleto, fraz.
San Venanzo, via Beato Leopoldo n. 87/E. Avendo riscontrato vizi su pavimenti, soffitti e pareti dell'immobile acquistato, soprattutto dovuti a rigonfiamenti strutturali e spostamento dei massetti di pavimentazione, a distanza di circa due anni dall'acquisto, li avevano denunciati a responsabile dei lavori, a e a Controparte_5 Parte_1
pagina 11 di 27 in data 23.2.2016 (v. doc. n. 2 del fascicolo a.t.p.). Hanno poi promosso CP_4 procedimento di a.t.p. ex art. 696-bis c.p.c. iscritto il 2.12.2016. dal canto suo aveva stipulato un autonomo contratto di appalto del Parte_1
27.12.2011 (doc. n. 3 della comparsa di costituzione), in veste di committente, con e con la ditta in cui si prevedeva che i lavori di Controparte_5 Controparte_3 esecuzione di un complesso residenziale di undici unità immobiliari site in Spoleto,
Frazione San Venanzo, destinate alla vendita, tra cui quella promessa a e CP_1
erano affidati al direttore dei lavori circostanza rilevante CP_2 CP_4 per chiarire quale sia il titolo giuridico sotteso alla partecipazione in lite delle parti e il rapporto sottostante alla domanda per cui è causa che si fonda sul cennato contratto di compravendita immobiliare stipulato tra i committenti e (v. doc. n.1 del Parte_1 fascicolo dell'a.t.p.). Acquistano così rilevanza le domande subordinate formulate rispettivamente da nei confronti di Parte_1 Controparte_3 [...]
e (riproposte nell'atto di chiamata in causa del 9.10.2018) e da CP_5 CP_4 nei confronti della chiamata e di Controparte_3 Controparte_6 [...]
riproposte nell'atto di chiamata in causa del 18.3.2019. 12 RT
Ciò posto, ci si sofferma sulle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate sostenendo che l'azione risarcitoria avanzata dai committenti/acquirenti, per la natura mista del contratto di compravendita dell'immobile, costruito o fatto costruire da sarebbe prescritta non essendo stata proposta rispettivamente né entro i due Pt_1 anni dall'avvenuta consegna dell'immobile, a mente dell'art. 1667 c.c., come, peraltro, ritenuto nella pronuncia di prime cure in senso favorevole agli acquirenti dell'immobile, né entro l'anno dalla denuncia ex art. 1669 c.c., con conseguente decadenza dall'azione intrapresa.
Giova prendere le mosse dalla tipologia dei vizi riscontrati che, stando alla definitiva relazione resa in sede di a.t.p., consistevano nella composizione chimica con la quale erano stati realizzati i massetti auto livellanti per la pavimentazione dell'immobile, vizio per sua natura “occulto” e resosi visibile “dopo anni dalla posa in opera” (v. pag. n. 5 della relazione del c.t.u. in fascicolo dell'a.t.p.). Dunque, va ritenuto che il vizio non era immediatamente conoscibile dagli acquirenti e, più ancora, che il termine di un anno non può ritenersi decorso dall'effettiva scoperta di questo, e cioè
pagina 12 di 27 dalla manifestazione della problematica nella sua intera e precisa consistenza, che se non ha consentito di per sé di averne un apprezzabile grado di percezione oggettiva non ha certo permesso di capirne con certezza la derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera. Infatti, è ragionevole ritenere che il rigonfiamento strutturale delle pareti, pavimentazioni e soffitti dell'immobile possa essersi verificato verosimilmente anche per effetto dell'utilizzo dell'impianto di riscaldamento soltanto in periodi cadenzati dell'anno, ciò che non ha consentito agli acquirenti di avere immediato riscontro della problematica strutturale, manifestatasi, invece, solo successivamente per più concause, non agevolmente individuabili da una persona tecnicamente non qualificata.
Quindi, la natura intrinseca dei vizi, occulti e non immediatamente manifestati o percettibili, conduce ragionevolmente a ritenere che i committenti/acquirenti abbiano immediatamente denunziato l'esistenza degli stessi (appunto con lettera a/r del
23.2.2016) intervenendo per via stragiudiziale dalla “scoperta”, come prevede la richiamata normativa, giacché solo da quel momento tali vizi rendevano la cosa acquistata manifestamente inservibile o inadatta all'uso per cui era destinata sicché la 13 comprensione dell'entità del difetto era divenuta seria ed obiettiva.
L'azione è stata anche esercitata “entro il termine di un anno dalla denunzia”, per tale intendendosi non tanto quella appena menzionata, svolta in sede stragiudiziale al primo serio manifestarsi dei vizi, bensì quello derivante dal raccordo tra l'esito della c.t.u. svolta nel procedimento per a.t.p. ex art. 696-bis c.p.c., depositata il 3.1.2018, che ne ha individuato, infine, con precisione e certezza anche la loro derivazione causale dall'imperfetta realizzazione dell'immobile (cfr. tra le tante, ma di recente: Cass.
27.1.2025 n. 1909), e il ricorso con rito sommario azionato dai committenti/acquirenti il
12.3.2018. Quindi il termine di decorrenza va individuato non già dalla materiale scoperta ex art. 1669 c.c. con susseguente immediata denuncia di del CP_1
23.2.2016 ma dal deposito della consulenza tecnica che rende la successiva azione giudiziaria intrapresa nelle forme del rito sommario tempestiva, e, quindi, idonea a scongiurare la fondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione.
Nessun dubbio, poi, che i difetti strutturali che affliggevano l'immobile compravenduto (rigonfiamenti di soffitti e pareti, pavimenti dissestati e cedimento e/o pagina 13 di 27 spostamento del massetto sottostante le pavimentazioni) siano da considerare “gravi”, datosi che da una parte attengono alla costruzione del bene e, dall'altra, a deficienze che inficiano anche elementi secondari ed accessori del bene medesimo.
In ordine all'opponibilità dell'a.t.p. alle parti che non hanno partecipato al procedimento ante causam, ed in particolare alla relazione confluita poi nel giudizio sommario con la quale era stato chiesto al consulente di verificare lo stato dei luoghi evidenziando la presenza dei vizi lamentati, giova osservare che il suddetto elaborato peritale ritualmente acquisito nel successivo giudizio, può essere liberamente apprezzabile e utilizzabile per la formazione del convincimento del Giudice anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al giudizio preventivo come ogni altra emergenza processuale ove non oggetto di specifiche censure e non smentito da altri elementi di segno contrario (cfr. Cass. nn. 18567 del 2018; Cass. 8496 del 2023; Cass. 13229 del 2015).
Dunque, la relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo può essere fonte di elementi di prova anche nei confronti di soggetti che non sono stati presenti nel procedimento di accertamento preventivo (cfr. anche Corte di appello di Napoli, sent. n.
1842/2024 del 26.4.2024). 14
La consulenza diviene, quindi, apprezzabile nella misura in cui fa intendere come nulla fosse imputabile a impresa che aveva curato soltanto la messa in RT posa dei massetti nell'abitazione compravenduta a e che CP_1 CP_2 aveva ricevuto il materiale in questione da (il fatto è Controparte_3 incontestato), che, a sua volta, lo aveva acquistato dalla società produttrice CP_6
(si richiamano i doc. nn. 2 e 3 di cui al fascicolo della parte appellata
[...] [...]
ovvero le fatture di acquisto e i DDT di consegna). Infatti, il c.t.u. ha Controparte_3 rilevato, attraverso l'esito delle analisi chimiche affluite nel proprio elaborato, che il vizio principale riscontrabile sullo stato dei luoghi consistesse nell'errata o difettosa composizione chimica del massetto fornito già premiscelato (il fatto è incontestato) e denominato “MX 700”, contenente un numero eccessivo di solfati. Tale vizio, intrinseco al materiale fornito, deve intendersi oggettivamente “occulto” poiché non era immediatamente percepibile né immediatamente emergente se non, appunto, con l'utilizzo dell'ambiente, con l'accensione dell'impianto di riscaldamento e con il passare del tempo, ciò che lo caratterizza come vizio/danno “lungo latente”, che, per la messa in pagina 14 di 27 pristino dello stato dei luoghi, avrebbe richiesto un intervento strutturale complesso ed articolato con demolizioni e rifacimento anche degli impianti d'uso domestico.
La chiamata in lite di e la domanda trasversale subordinata Controparte_6 riproposta da anche in appello, tesa a provocare Controparte_3
l'accertamento della responsabilità della “casa-madre” fornitrice il materiale per la posa in opera (in via esclusiva o solidale con trova, in questo modo, il RT suo senso, ma non può sfuggire che l'appellante del pari, nella propria Parte_1 domanda subordinata ha rivolto alla chiamata al Controparte_3 responsabile dei lavori ed al direttore dei lavori la Controparte_5 CP_4 richiesta di garanzia impropria (v. l'espressione “tenere indenne”) condizionata all'accertamento della loro responsabilità solidale.
Ciò chiarito, si passa allo scrutinio del secondo motivo di appello. oppone agli acquirenti l'immobile il proprio difetto di legittimazione Parte_1 passiva, in quanto, in tesi, non può ritenersi soggetto venditore e costruttore dell'immobile. In effetti dal tenore letterale del contratto di appalto, stipulato da
(doc. n. 3 del fascicolo dell'appellante) con Pt_1 Controparte_11 [...]
(nel quale si dava atto che il geom. era il direttore dei Controparte_12 CP_4 lavori e il responsabile degli stessi), la società venditrice assumeva la Controparte_5 veste di “committente”, pur se nel contratto di compravendita immobiliare (doc. n. 2 – fascicolo appellante), la stessa dava genericamente atto della vendita Pt_1 dell'immobile “per averlo costruito”. Il tenore della disposizione di cui all'appalto è chiara e non equivoca, sicché consente di affermare che la committente abbia Pt_1 commissionato la realizzazione del complesso residenziale in Spoleto, frazione San
Venanzo, in via Beato Leopoldo, costituito da undici unità abitative ai citati soggetti giuridici che, successivamente, hanno sub-appaltato i lavori anche a RT utilizzando il materiale fornito da Dunque, la società è rimasta
[...] Controparte_6 venditrice/alienante nel rapporto con gli acquirenti e CP_1 CP_2
Tuttavia, è opportuno aderire all''interpretazione dell'art. 1669 c.c. che tiene conto della più recente impostazione delle Sezioni Unite in materia di appalti (cfr. Cass.
SS.UU. n. 7756/2017). Seguendo il principio ivi affermato, la norma in materia di rovina e difetti di cose immobili, pur essendo posta nel libro quarto, titolo III, capo VII del c.c.,
pagina 15 di 27 dedicato al contratto di appalto, può essere invocata non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro l'alienante, laddove quest'ultimo abbia dato indicazioni all'appaltatore, esercitando un potere di direttiva e controllo, in quanto fornito della necessaria competenza tecnica. Tale interpretazione estensiva si spiega alla luce della natura extracontrattuale della responsabilità ex art. 1669 c.c., atteso che la norma in questione è posta non solo a tutela dell'interesse del committente ad ottenere la corretta esecuzione dei lavori, ma a tutela del più generale interesse ad evitare che l'immobile ponga in pericolo l'incolumità di chiunque ne venga in contatto.
Nell'interpretare l'anzidetta disposizione, è stato costantemente affermato il principio secondo cui configurano gravi difetti dell'edificio, a norma dell'art. 1669 c.c., le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché 16 ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o anche mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti installati (cfr. Cass.
4.9.2019 n. 22093; Cass. ord.
4.10.2018 n. 24230; Cass.
3.1.2013 n. 84; Cass. 15.9.2009 n. 19868; Cass.
4.11.2005 n. 21351; Cass. 28.4.2004 n. 8140;
Cass. 1.8.2003, n. 11740).
Sulla scorta di tali paradigmi, nella fattispecie sarebbe allora illogico ritenere che dichiaratasi “committente” nel contratto di appalto stipulato, non abbia Pt_1 conservato quel potere di direttiva e di controllo proprio del regime della committenza, secondo proprie direttive, al fine di verificare la conformità dell'immobile (o del complesso residenziale) che poi sarebbe stato compravenduto.
Va, dunque, riconosciuta tutela all'acquirente, proprio ai sensi dell'art. 1669
c.c., norma che è volta a responsabilizzare l'alienante, consentendo genericamente ed estensivamente all'acquirente di agire nei confronti di costui che, prima della vendita, abbia fatto eseguire sull'immobile ad un appaltatore, sotto la propria direzione ed il proprio controllo, opere di costruzione, di ristrutturazione edilizia o interventi pagina 16 di 27 manutentivi o modificativi di lunga durata, che rovinino o presentino gravi difetti, come nel caso che occupa.
Ne segue che non ha pregio l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata da Parte_1
Il terzo motivo di appello di coglie, invece, nel segno. Pt_1
Giova osservare che è stata ritenuta decaduta dal Giudice di primo Parte_1 grado dalla possibilità di esperire la domanda nei confronti di Controparte_3 in quanto non aveva tempestivamente denunciato i vizi alla società appaltatrice. Si
[...] tratta, per vero, di un'eccezione di decadenza non sollevata tempestivamente da e, certo, non rilevabile d'ufficio. La ritenuta decadenza Controparte_3 dall'azione subìta da ha poi ingenerato nella pronuncia impugnata la Parte_1 condanna solidale di e nelle loro rispettive qualità, al CP_4 Controparte_5 pagamento ad della somma che la stessa società è stata condannata a Parte_1 versare agli acquirenti a titolo di risarcimento dei danni provocati dai vizi che affliggevano l'immobile compravenduto.
È evidente, infatti, che con il primo atto difensivo utile 17 Controparte_3 avesse inteso eccepire solo nei confronti degli originari ricorrenti e CP_1 CP_2
l'intervenuta decadenza e prescrizione della relativa azione intrapresa, ciò che
[...] preclude l'estensione delle eccezioni con effetti interpretativi favorevoli all'appellata
Tuttavia, può anche rilevarsi che per la Controparte_3 Parte_1 ricordata caratteristica e natura del vizio riscontrato nell'immobile compravenduto, abbia avuto contezza dei vizi presenti nell'immobile compravenduto soltanto in modo superficiale a seguito della diffida pervenuta da in data 23.2.2016, essendo, CP_1 viceversa, sopravvenuta anche per lei la conoscenza completa solo con il deposito, in data 3.1.2018, della consulenza tecnica svolta nel procedimento di a.p.t. ante causam
(R.G. n. 2744/2016). Pertanto, la domanda trasversale di avanzata anche Parte_1 nei confronti di deve intendersi tempestivamente proposta Controparte_3 con la prima difesa utile, ovvero con la memoria difensiva e di costituzione del
31.8.2018, e riformulata nell'atto di chiamata in causa del terzo del 9.10.2018.
Il titolo col quale ha domandato di essere tenuta indenne dai soggetti Parte_1 citati è, per vero, più complesso da individuare, non trattandosi di un danno pagina 17 di 27 direttamente subìto dalla committente per effetto di mancanze direttamente attribuibili
(come si pensava ab origine) alle appaltatrici, quanto piuttosto, per quanto accertato in sede di a.t.p., alla società produttrice il materiale fornito a e Controparte_3 da questa consegnato alla sub appaltatrice RT
È essenziale a tal punto precisare che la Corte di cassazione ha dato una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1669 c.c. che consente di dare una qualificazione più aderente alla prospettazione dei ricorrenti.
Ma va ancora rimarcato che la responsabilità del danno verificatosi sull'immobile compravenduto non è direttamente addebitabile all'alienante, tant'è che ha determinato la chiamata a cascata della principale appaltatrice e poi della Controparte_3 sub-appaltatrice e della società produttrice del materiale fornito, ovvero Controparte_6
La responsabilità, dunque, trae origine anzitutto nella responsabilità extracontrattuale disciplinata dall'art. 1669 c.c., per cui l'azione è legittimata tanto nei confronti del direttore dei lavori quanto nei confronti dell'appaltatore e può consistere, come si è già detto, in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che non deve necessariamente riguardare parti essenziali della 18 stessa, ben potendo interessare parti accessorie e secondarie che ne consentano l'uso duraturo (v. Cass. n. 13882/2014). Poi trova fondamento nel collegamento negoziale tra le parti in quanto se è vero che astrattamente anche quale Controparte_3 appaltatore, aveva l'obbligo di verificare la qualità del materiale fornito è anche vero che tale diligenza trovava un limite in ciò, che la conformazione chimica del materiale fornito non poteva essere indagata con qualsivoglia parametro di diligenza media e/o qualificata.
E se una parte della giurisprudenza di legittimità esclude in simili casi la responsabilità del fornitore dei materiali, giacché questo non ha partecipato alla costruzione dell'immobile in posizione di autonomia decisionale (cfr. Cass. n.
13158/2002), è anche vero che tali pronunce derivano dall'assunto per cui il fornitore non può essere chiamato a rispondere, ai sensi dell'art. 1669 c.c., per una responsabilità
“speciale” ed extracontrattuale che si fonda su un rapporto specifico, ma, a ben guardare, nello stesso tempo non si esclude che al fornitore possa essere addebitata la pagina 18 di 27 responsabilità extracontrattuale generale, quella che trova il proprio fondamento nel principio generale del neminem laedere, che dà luogo a responsabilità ex art. 2043 c.c.
Tuttavia, nella fattispecie che ci occupa, non avendo gli attori e CP_1 CP_2 Parte_1
estranei al rapporto di fornitura con esteso le proprie domande nei
[...] Controparte_6 confronti della stessa a seguito di eccezioni di un difetto di legittimazione passiva delle convenute, ma avendole proposte soltanto già con la Controparte_3 comparsa di costituzione del 28.12.2018, non è necessario fare riferimento all'istituto della responsabilità extracontrattuale per riscontrare la responsabilità di Controparte_13
[... infatti, accaduto che aveva ricevuto il materiale viziato da RT
(fatto questo incontestato), che, a sua volta, lo aveva Controparte_3 acquistato dalla società produttrice (si vedano i doc. nn. 2 e 3 di cui al Controparte_6 fascicolo della parte appellata ovvero le fatture di acquisto e Controparte_3
i DDT di consegna). Dunque, nella specie è intercorso un rapporto contrattuale di vendita o fornitura tra la società produttrice del materiale e la società Controparte_6 acquirente che rende a ben vedere superfluo l'accertamento Controparte_3 di un'eventuale responsabilità di stampo aquiliano, pur sussistente per gli effetti 19 dannosi che la vendita del materiale difettoso ha provocato sulla costruzione dell'immobile oggetto dell'appalto nonché della compravendita da e gli Parte_1 acquirenti dell'immobile.
Diversamente va, invece, qualificata la domanda trasversale subordinata avanzata da nei confronti di e Parte_1 Controparte_3 Controparte_5 CP_4 in cui la fonte principale della responsabilità deriva dal contratto di appalto ed
[...]
è sorretta, ex art. 1669 c.c., dall'illiceità della condotta per cui la società venditrice ha, seppure indirettamente, subìto un danno dalla società appaltatrice
[...]
Controparte_3
Ciò posto, l'origine della responsabilità, eziologicamente ricostruita anche per gli esiti finali dell'a.t.p., non sovvertiti da prove diversamente acquisite, muove dalla società produttrice il materiale fornito a ed utilizzato da Controparte_3 [...]
Pur se astrattamente configurabile, diviene irragionevole ed RT incongruente con le risultanze tecniche acquisite, coinvolgere nella responsabilità dell'evento dannoso anche il responsabile ed il direttore dei lavori che non potevano pagina 19 di 27 intuire il vizio genetico del materiale fornito che poi avrebbe dato luogo ad una tipologia di danno insistente sull'immobile compravenduto - grave e strutturale - di manifestazione lungo latente.
Né si rinviene la prova dei presupposti di una responsabilità addebitabile al direttore ed al responsabile dei lavori, ovvero all'impresa sub-appaltatrice
[...]
che richiederebbe il riferimento alla responsabilità oggettiva di cui RT all'art. 2055 c.c. sotto il generico profilo del non avere garantito la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Tuttavia, non emergono errori di progettazione o esempi di mancata diligenza nel governo del cantiere sotto l'aspetto del mancato accertamento della conformità dell'opera durante l'esecuzione e delle modalità di esecuzione della stessa, né vi sono emergenze istruttorie per ritenere che la società sub-appaltatrice poteva conoscere in qual maniera la composizione del materiale messo in posa avrebbe poi causato problemi strutturali nell'immobile compravenduto. Ed oltre a difettare la prova del nesso causale tra le condotte esigibili e l'evento, manca anche la “colpa professionale” sottesa alla determinazione dell'evento dannoso costituito dalla insorgenza dei vizi in questione e addebitabile, in via astratta, tanto al responsabile dei 20 lavori, al direttore dei lavori, quanto all'impresa sub-appaltatrice (cfr. Cass. n.
26552/2017).
Diviene allora irragionevole affermare la responsabilità solidale delle parti citate soltanto per i “ruoli” di cui erano investiti nella costruzione del complesso residenziale in questione, posto anche che nell'appalto privato per la costruzione di un immobile la vigilanza sulla regolare realizzazione dell'opera, che compete al direttore dei lavori nominato dal committente, non comprende il controllo della qualità dei materiali utilizzati dall'appaltatore (cfr. Cass. 20.3.2012 n. 4454/2012; Cass. 29.3.1979 n. 1818), rilievo quest'ultimo estendibile al responsabile dei lavori, dato che la ditta CP_5
non aveva né scelto il materiale fornito da né partecipato alla
[...] Controparte_6 messa in posa della pavimentazione.
Partendo da questo aspetto va esaminato l'appello autonomo (proc. R.G.A. n.
299/2023), qui riunito, proposto da anche n.q. di omonimo titolare Controparte_5 della ditta . E allora se per il primo motivo valgono le stesse Controparte_5 argomentazioni già svolte per il primo motivo di appello proposto da Parte_1
pagina 20 di 27 riferito al mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita con conseguente rigetto dello stesso, e se, per il secondo motivo giova utilizzare le risultanze dell'a.t.p., opponibile anche al terzo che non ha partecipato al procedimento ante causam nei limiti in cui può trarsi dalla relazione di consulenza tecnica ogni utile argomento di prova idoneo alla maturazione del convincimento nel senso già delineato, con conseguente rigetto anche di tale motivo, viceversa il terzo motivo, incentrato sull'estraneità di alla realizzazione dell'evento dannoso trova Controparte_5 accoglimento per le ragioni già spigate.
Sennonché è essenziale a tal punto precisare che in mancanza di proposizione di appello tempestivo da parte di (né incidentale né principale) non si può CP_4 che prendere atto che si è formato il cd. giudicato implicito sull'accertamento della sua responsabilità. Invero, questa Corte intende aderire all'indirizzo della Corte suprema di
Cassazione, secondo cui “la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma. La 21 obbligazione solidale, pur avendo a oggetto un'unica prestazione, dà luogo non a un rapporto unico e inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne deriva che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali, che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante esclusivamente con riferimento a lui, mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane poi insensibile, proprio per effetto dell'avvenuta scissione del rapporto processuale, all'eventuale riforma o annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati o alla rinuncia del creditore alla domanda formulata nei confronti degli altri condebitori solidali
(cfr. Cass. n. 34899/2022; Cass. n. 12435/2021; Cass. n. 542/2020; Cass. n. 2015/21774). Se ne trae la conferma che nei confronti di la statuizione di condanna CP_4 emessa dal Giudice di primo grado deve ritenersi passata in giudicato, non essendo pagina 21 di 27 configurabile neanche un litisconsorzio processuale necessario perché non è stata esperita alcuna rivalsa tra i coobbligati interessati.
In difetto di appello tempestivo non possono essere neanche esaminate le domande e le questioni proposte da nei confronti della propria Compagnia di CP_4
Assicurazione , gerente il rischio professionale. CP_8
Diversamente va riconosciuta in linea di principio, ma in concreto entro determinati limiti, la responsabilità dell'appaltatrice la quale non si è Controparte_3 trovata a lavorare su un materiale scelto da altri, ma da lei medesima, con l'ulteriore conseguenza che essa deve rispondere - quale forma di rischio imprenditoriale - della scelta di aver acquistato materiale non idoneo (cfr. Cass. n. 19309/2012).
Anche in questo caso, posta l'esclusione della decadenza dalla domanda di Parte_1 nei confronti dell'appaltatrice, va ritenuto che soltanto indirettamente
[...] [...] sia responsabile nei confronti di giacché la fonte del Controparte_3 Parte_1 danno è per lei derivata dall'aver acquistato il materiale fornito da Il Controparte_6 rischio di impresa anzidetto trova allora un suo limite nella diligenza professionale richiesta nell'acquisto della merce che, anche in questo caso, incontra però il limite 22 ragionevole costituito della composizione chimica di miscelazione del prodotto, vizio palesemente genetico, occulto, e di lungo latente manifestazione.
Per le stesse ragioni alcuna responsabilità è addebitabile alla sub-appaltatrice
[...] che ha semplicemente messo in posa un materiale fornito da RT [...] ed acquistato da fatto questo pacifico ed incontestato Controparte_3 Controparte_6 ma anche dimostrato dalle fatture n. 2/2014 e 20/2014 emesse dalla società fornitrice il materiale in precedenza acquistato dalla produttrice (v. doc. n. 4 del fascicolo di primo grado di . Controparte_3
deve, quindi, essere condannata a tenere indenne la società Controparte_6 appaltatrice ed acquirente del materiale dell'esborso a titolo Controparte_3 risarcitorio che questa dovrà pagare alla committente ex art. 1669 c.c. e Parte_1 che, a sua volta questa dovrà pagare, in qualità di venditrice, ed ex art. 1669 c.c., ai predetti acquirenti.
pagina 22 di 27 Tale conclusione è sorretta anche da ciò, che l'azione prevista dall'art. 1669 c.c., di natura extracontrattuale, opera non solo a carico dell'appaltatore ed a favore del committente, ma anche a carico del venditore-costruttore ed a favore dell'acquirente
(cfr. Cass. n. 20877/2020, Cass. n. 26574/2017; Cass. n. 2238/2012; Cass. n. 7634/2006;
Cass. n. 11450/1992).
L'appello di va dunque accolto entro tali limiti come va accolto Parte_1
l'appello proposto da con l'effetto che, in parziale riforma della Controparte_5 sentenza impugnata, va anche rigettate le domande proposte nei suoi confronti.
Rimane da attualizzare il danno subìto dagli acquirenti (che il consulente aveva quantificato in a.t.p. in € 36.961,33) tenendo conto degli interessi legali e della rivalutazione monetaria maturati dal deposito della relazione del c.t.u. nell'a.t.p. (cfr. tra le tante Cass. SS.UU. n.1712/1995 richiamata da ultimo da Cass. n. 4257/2025).
Pertanto, in ragione della natura di debito di valore, la somma dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici annuali Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data del deposito dell'a.t.p. (che ha quantificato il danno), ovvero il 3.1.2018, fino alla pubblicazione della presente sentenza. 23
Sull'importo originario, rivalutato di anno in anno, secondo gli stessi indici, spettano, inoltre, gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta, quale componente implicita nella domanda risarcitoria, che, come tali, spettano, secondo l'orientamento prevalente, anche in assenza di un'espressa richiesta, e in mancanza di una prova rigorosa del mancato guadagno.
Non si può, invece, procedere ad una diversa attualizzazione del danno tenendo conto dei costi previsti per l'esecuzione dei lavori dai prezziari regionali più recenti e aggiornati, come chiesto da e perché non è chiaro se i lavori di ripristino CP_1 CP_2 sono stati già eseguiti, come è verosimile, e quando, e se, quindi, gli esborsi sono stati già effettuati. Inoltre, tale meccanismo di valutazione del danno richiederebbe un giudizio prettamente tecnico e, quindi, l'espletamento di una nuova c.t.u., che dopo quasi un decennio è all'evidenza sconsigliato.
pagina 23 di 27 Tanto precisato, risultano assorbiti i motivi di appello n. 4, incentrati nella causa portante sulla riproposizione delle istanze istruttorie dirette all'ammissione delle prove testimoniali che hanno per oggetto capitoli di prova che tenderebbero a trovare conferme su transazioni asseritamente stipulate da terzi con all'evidenza Controparte_6 irrilevanti rispetto alle raggiunte conclusioni, e nel giudizio di appello proposto da su aspetti (interrogatorio formale dei legali rappresentati di Controparte_5 CP_6
e e prova per testi sulle transazioni già perfezionate con
[...] RT
superati dall'accoglimento del terzo motivo da lui proposto. Controparte_6
Ultimo aspetto riguarda l'acconto versato per le spese di c.t.u. e le spese di consulenza di parte, non ricomprese nella posta risarcitoria domandata dagli acquirenti l'immobile - a titolo di rimborso - in quanto non quietanzate, esclusione che non ha costituito autonomo motivo di appello, il che impedisce di prendere in esame la questione.
Da quanto argomentato si ricava che, in riforma della decisione di primo grado,
è soccombente nei confronti di che, a sua Controparte_6 Controparte_3 volta, è soccombente rispetto ad la quale dovrà riversare la posta 24 Parte_1 risarcitoria agli acquirenti l'immobile. in conseguenza della nuova Parte_1 regolamentazione delle spese di lite avrà diritto a ripetere quanto a tale titolo eventualmente corrisposto a ed in esecuzione Controparte_3 Controparte_6 della sentenza di primo grado.
Non si reputa di dover condannare anche a rifondere a Controparte_6 Parte_1 le spese del grado di appello essendo stata la sua evocazione in giudizio necessitata in quanto parte del giudizio di primo grado, ma senza che vi sia stato un rapporto diretto tra le stesse non avendo proposto domande nei suoi confronti. Parte_1
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio vanno regolamentate tenendo conto delle soccombenze e valutando l'esito complessivo del giudizio, che vede gli originari attori e complessivamente vittoriosi e vittoriosa nei soli CP_1 CP_2 Parte_1 confronti di in forza dell'accoglimento della domanda Controparte_3 trasversale subordinata, ma soccombente rispetto a tutte le altre parti evocate in giudizio. a sua volta, risulta vittoriosa nei confronti di Controparte_3
pagina 24 di 27 in forza dell'accoglimento della domanda trasversale subordinata Controparte_6 formulata. risulta soccombente nei giudizi di appello riuniti, mentre le CP_4 statuizioni di primo grado risultano passate in giudicato nei suoi confronti. Si deve, tuttavia, tenere conto che non ha proposto appello incidentale (neanche tardivo adesivo:
v. Cass. SS. UU. 9486/2024) rispetto ad alcuna statuizione essendosi limitato genericamente a chiedere di essere manlevato dalla sua assicurazione chiamata in giudizio in appello non da lui, bensì da solo perché parte del giudizio di Parte_1 primo grado, sicché vi sono giusti motivi per compensare le spese del grado tra costui e la propria assicurazione e anche tra e la cennata assicurazione. Parte_1 in conseguenza dell'accoglimento del suo appello risulta Controparte_5 vittorioso nei confronti dell'appellata, originaria chiamante, con la Parte_1 conseguenza che deve essere ristorato delle spese di entrambi i gradi e la presente pronuncia costituisce titolo per ripetere quanto eventualmente già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.
Anche risulta vittoriosa nei confronti 25 RT dell'originaria chiamante che, costituendosi anche in Controparte_3 appello, ha insistito, ancorché solo in via subordinata, circa la responsabilità di
[...]
anche in solido con va, dunque, CP_7 Controparte_6 Controparte_3 condannata a rifondere a le spese di entrambi i gradi del giudizio. RT
Non sono state invece proposte domande da nei confronti di Parte_1 [...]
sicché vale quanto detto sopra per il rapporto tra l'appellante e RT
Controparte_6
Le spese di lite si liquidano, quindi, come in dispositivo avuto riguardo alle reciproche soccombenze come delineate, al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, al valore della causa, all'importanza e alla natura dell'affare, nonché al risultato conseguito, ex art. 4, d.m. n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n. 38/2018, e del d.m. n.147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale medio (valore della controversia ricompreso tra
€ 26.001 - € 52.000,00), ed escludendo da entrambi i gradi di giudizio la fase istruttoria pagina 25 di 27 perché non è stata svolta essendo stata decisa la controversia sulla scorta della consulenza svolta nel procedimento di a.t.p..
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando nei procedimenti riuniti, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
accoglie gli appelli proposti da e da in Parte_1 Controparte_5 proprio e n.q. di omonimo titolare della ditta nei confronti della Controparte_5 sentenza del Tribunale di Spoleto n. 178/2023, pubblicata in data 10.3.2023 e per l'effetto in accoglimento delle domande subordinate formulate da Parte_1 nei confronti di e da nei confronti Controparte_3 Controparte_3 di e in parziale riforma della stessa: Controparte_6 condanna a pagare a e la somma Parte_1 CP_1 CP_2 di € 36.961,33 da rivalutare secondo gli indici annuali Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 3.1.2018, fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale sull'importo originario, rivalutato di anno in anno, secondo gli stessi indici, fino alla pubblicazione della presente sentenza;
26 condanna a pagare a la somma Controparte_3 Parte_1 di € 36.961,33 da rivalutare secondo gli indici annuali Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 3.1.2018, fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale sull'importo originario, rivalutato di anno in anno, secondo gli stessi indici, fino alla pubblicazione della presente sentenza;
condanna a pagare a la somma di € 36.961,33 Controparte_6 Controparte_3 da rivalutare secondo gli indici annuali Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 3.1.2018, fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale sull'importo originario, rivalutato di anno in anno, secondo gli stessi indici, fino alla pubblicazione della presente sentenza;
rigetta le domande proposte nei confronti di in proprio e n.q. di Controparte_5 omonimo titolare della ditta;
Controparte_5 condanna a rifondere a e le Parte_1 CP_1 CP_2 spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che liquida per il primo grado in € 3.809,00
pagina 26 di 27 e per il grado di appello in € 6.600,00, oltre il rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge;
condanna a rifondere a in proprio e n.q. Parte_1 Controparte_5 di titolare della ditta le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, Controparte_5 che liquida, per il primo grado in € 3.809,00, e per il grado di appello in € 6.600,00, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge su tutte le somme liquidate;
dichiara che ha diritto di ripetere quanto versato a in Controparte_5 Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado;
condanna a rifondere a le spese di lite di Controparte_6 Controparte_3 entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado in € 3.809,00, e per il grado di appello in € 6.600,00, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge su tutte le somme liquidate;
condanna a rifondere a le spese Controparte_3 Parte_1 di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il primo grado in € 3.809,00, e per il grado di appello in € 6.600,00, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge su tutte le somme liquidate;
27 dichiara che ha diritto di ripetere quanto versato a Parte_1
e ad in esecuzione della sentenza di primo Controparte_3 Controparte_6 grado;
condanna a rifondere ad Controparte_3 Controparte_14 CP_7
le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado in
[...]
€ 3.809,00, e per il grado di appello in € 6.600,00, oltre il rimborso forfettario del 15%,
i.v.a. e c.a.p. come per legge su tutte le somme liquidate;
dichiara la compensazione delle spese di lite del grado di appello nel rapporto processuale tra e Parte_1 Controparte_8 dichiara la compensazione delle spese di lite del grado di appello nel rapporto processuale tra e CP_4 Controparte_8
Perugia, 23.7.2025.
Il Presidente est. dott. Claudio Baglioni
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