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11 gennaio 2002
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31 luglio 2010
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19 dicembre 2012
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1 maggio 2024
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Art. 4.
l. L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 e' disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno ((trenta)) giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresi' la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse. Per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalita' e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
1-bis. La prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera e' predisposta direttamente nella medesima lingua.
2. 1 requisiti di ammissione alle tipologie di corsi e titoli universitari, da istituire con le procedure di cui all' articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e successive modificazioni, in aggiunta o in sostituzione a quelli previsti dagli articoli 1 , 2 , 3, comma 1 , e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341 , sono determinati dai decreti di cui al citato articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997 , i quali comunque non possono introdurre fattispecie di corsi ad accesso programmato ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente legge.
l. L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 e' disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno ((trenta)) giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresi' la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse. Per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalita' e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
1-bis. La prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera e' predisposta direttamente nella medesima lingua.
2. 1 requisiti di ammissione alle tipologie di corsi e titoli universitari, da istituire con le procedure di cui all' articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e successive modificazioni, in aggiunta o in sostituzione a quelli previsti dagli articoli 1 , 2 , 3, comma 1 , e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341 , sono determinati dai decreti di cui al citato articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997 , i quali comunque non possono introdurre fattispecie di corsi ad accesso programmato ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente legge.
Commentari • 16
- 1. TAR Lombardia: all’università il numero chiuso vale solo per il primo annoFederica Gatta · https://www.iusinitinere.it/ · 1
Con la sentenza n. 1823/2017 è stato confermato un recente orientamento della giurisprudenza, secondo il quale, il superamento della prova di ammissione per i corsi universitari a numero chiuso, riguarda solo lo studente che faccia domanda di iscrizione al primo anno, e non anche colui che possa beneficiare dell'iscrizione ad un anno successivo. Nel caso di specie, il TAR Lombardia Sez. III, ha annullato un provvedimento emesso dall'Università degli Studi di Milano con cui veniva negata la riconversione creditizia del titolo di Massofisioterapista, della Laurea in Osteopatia e della Laurea in Economia e Commercio, nell'iscrizione diretta al terzo anno del Corso di Laurea in Fisioterapia. …
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 09/06/2014, n. 6072Provvedimento: […] sia nella parte in cui ha fissato lo svolgimento delle prove di ammissione in data 5 settembre 2006, e cioè con un intervallo inferiore ai sessanta giorni, in violazione dell'art. 4 della Legge n. 264/1999, sia nella parte in cui ha fissato come unica prova di ammissione la soluzione di 80 quiz a risposta multipla in luogo di quesiti su argomenti di cultura generale; b) il D.M. […] con cui il ricorrente censura rispettivamente la graduatoria ed il bando in quanto, in violazione dell'art. 4 della legge n. 264 del 1999, ai concorrenti sono stati somministrati 80 “quiz” in luogo di 80 “quesiti” vertenti su argomenti di cultura generale e senza prove di carattere attitudinale.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- annullamento provvedimento amministrativo·
- sessanta giorni prima delle prove·
- quiz a risposta multipla·
- mancata previsione di prove attitudinali·
- quesiti su argomenti di cultura generale·
- ammissione al corso di laurea·
- prova di ammissione·
- violazione art. 4 Legge n. 264/1999·
- graduatoria di ammissione