Decreto presidenziale 5 febbraio 2026
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 13/04/2026, n. 6587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6587 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06587/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04467/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4467 del 2024, proposto da
RZ LL, rappresentata e difesa dall'avvocato GI Ciaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Dora, 2;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum
di BE IA, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Aricò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per l'annullamento
della nota prot. 22135 dell'8 febbraio 2024 del Municipio I Centro – Direzione Tecnica – Servizio Edilizia Privata – Ambito 5 avente ad oggetto la comunicazione di nullità ed inefficacia della scia ivi indicata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. GI CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto di ricorso ritualmente proposto, la ricorrente avversava la nota prot. n. CA/22135 dell’8 febbraio 2024 con cui il Municipio I di Roma Capitale dichiarava inefficace la SCIA prot. n. CA/33752 del 4 marzo 2022.
In via di fatto, ella esponeva di aver acquistato, con atto notarile del 24 luglio 2020, l’immobile sito in Roma, vicolo del Farinone n. 35, distinto in catasto al foglio 476, particella 165, subalterno 507, da precedente proprietaria la quale, sin dal 21 febbraio 2020, aveva depositato CILA prot. n. CA/54961 comunicando il ripristino, senza opere, dell’asserita destinazione d’uso originaria dell’immobile (avente carattere residenziale).
Sempre in via di fatto, ella proseguiva rappresentando che il bene di cui trattasi – ricadente nei “ Tessuti di espansione rinascimentale e moderna pre-unitaria (T2) ” della “ Città Storica ” di cui alle N.T.A. al vigente P.R.G. di Roma Capitale ed edificato in epoca per la quale non vigeva alcun obbligo di dotarsi previamente di titolo edilizio – fosse, quantomeno a partire dal 1906, di proprietà comunale, data in cui l’amministrazione finanziaria all’epoca competente lo qualificò come “ casa con corte ” destinazione che, a parere della ricorrente ed in base alla documentazione storica da essa posseduta, avrebbe mantenuto per circa un secolo, ossia sino a quando, con concessione edilizia in sanatoria rilasciata il 22 gennaio 2002, la stessa sarebbe mutata in commerciale.
Né, sempre a parere della ricorrente, ad esprimere una destinazione d’uso originaria diversa da quella residenziale potrebbe valere la scheda catastale di primo impianto compilata nel 1939, nella quale il compilatore attribuì all’immobile la destinazione a “ deposito ” giacché, nel corso delle successive operazioni di accertamento e classamento del fabbricato compiute nell’anno 1943, ad esso era stata attribuita destinazione abitativa.
Ciò premesso in punto di individuazione della destinazione d’uso previgente, parte ricorrente proseguiva, sempre in fatto, esponendo che, a seguito dell’acquisto da parte sua dell’immobile, ella aveva presentato un’ulteriore CILA del 5 maggio 2021 per opere di manutenzione straordinaria consistenti nella demolizione e ricostruzione di tramezzi, modifiche agli impianti idraulici ed elettrici, posa in opera di nuova pavimentazione, rivestimenti e finiture.
Tuttavia, con nota prot. n. 115787 del 7 luglio 2021, l’amministrazione municipale inibiva gli effetti tanto della CILA presentata dalla precedente proprietaria il 21 febbraio 2020 quanto della successiva comunicazione asseverata del 5 maggio 2021, adducendo una contrarietà degli interventi rispetto allo stato dei luoghi rappresentato nei relativi elaborati grafici e la realizzazione di opere su murature portanti divisorie necessitanti di autorizzazione sismica, sì da qualificare l’intervento come subordinato a SCIA ex art. 22, d.P.R. n. 380/2001.
Al fine di regolarizzare le difformità riscontrate da Roma Capitale, la ricorrente provvedeva allora a depositare il 4 marzo 2022 SCIA in accertamento di conformità ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. cit. alla quale, tuttavia, faceva seguito la comunicazione ex art. 10- bis della legge n. 241/1990 del 21 dicembre 2023, da ella riscontrata in termini, e infine, a distanza di due anni dalla presentazione della SCIA, il provvedimento avversato in questa sede con il quale l’amministrazione inibiva l’efficacia della segnalazione in questione poiché:
- l’originaria destinazione d’uso dell’immobile non sarebbe stata quella residenziale bensì, come attestato dalla scheda catastale di primo impianto del 29 dicembre 1939, quella a deposito, trattandosi peraltro di un ambiente che, in forza del regolamento edilizio comunale approvato con delibera n. 5261/1934, già a quell’epoca non avrebbe potuto ricevere destinazione abitativa;
- pertanto, un ripristino della destinazione d’uso originaria tramite intervento di restauro e risanamento conservativo (assentibile anche per mezzo di CILA ai sensi dell’art. 6- bis del d.P.R. n. 380/2001), avrebbe dovuto comportare la riattualizzazione dell’impiego a magazzino del locale in questione;
- viceversa, ove invece fosse stato inteso insediare una nuova destinazione d’uso residenziale (a tal fine occorrendo, però, una segnalazione in alternativa al permesso di costruire ex art.23 del d.P.R. ult. cit.), tale operazione non sarebbe stata ammissibile in quanto il locale in questione (di superficie inferiore a 24 mq. e dotato di un ambiente principale avente un’ampiezza di soli 19 mq.), non sarebbe in possesso dei igienico-sanitari imposti per i locali a destinazione residenziale tanto dal regolamento edilizio comunale quanto dall’art. 5 del decreto del Ministro della Sanità del 5 luglio 1975;
- la documentazione inviata dal tecnico della ricorrente, in sede di controdeduzioni ed asseritamente attestante, sin da epoca anteriore al 1939, un utilizzo residenziale del bene, sarebbe stata priva di valenza urbanistica, l’unico elemento utilizzabile al fine di comprovare lo stato legittimo dell’immobile essendo la scheda catastale redatta il 29 dicembre 1939 dalla quale si evincerebbe esclusivamente una destinazione del bene a “ locale deposito ”.
In ragione di ciò, con il provvedimento impugnato Roma Capitale dichiarava l’inefficacia di tutti gli interventi edilizi cui faceva riferimento la SCIA del 4 novembre 2022.
Con l’atto di gravame in questione, la ricorrente avanzava due motivi di ricorso contro il provvedimento avversato.
Con il primo, ella deduceva la violazione degli artt. 19, comma 6- bis , 21- octies e 21- novies della legge n. 241/1990, e dell’art. 1 del R.D.L. n. 652/1939, nonché l’eccesso di potere per contraddittorietà, carenza di istruttoria, illogicità e violazione dell’atto impugnato.
A suo parere, esso sarebbe illegittimo in quanto adottato nonostante l’intervenuta consumazione del potere di inibire l’attività edilizia compiuta in forza di segnalazioni certificate di inizio attività, termine peraltro ridotto a 30 giorni rispetto a quello ordinariamente previsto in 60 giorni per tutte le altre attività legittimate in base a SCIA.
Ancora, secondo la ricorrente, il provvedimento sarebbe illegittimo perché assunto oltre il limite temporale di 12 mesi dalla presentazione della segnalazione entro il quale l’amministrazione potrebbe comunque esercitare i poteri inibitori e repressivi di cui all’art. 19, commi 3 e 6- bis , della legge n. 241/1990 purché nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 21- novies della medesima legge, condizioni queste ultime ritenute insussistenti non solamente per via del superamento del termine di consumazione del potere sopra ricordato, ma anche per assoluta carenza dell’interesse pubblico concreto ed attuale, diverso dall’esigenza di mero ripristino della legalità asseritamente violata, alla rimozione degli effetti prodottisi a seguito della SCIA.
Con un secondo mezzo di censura, veniva contestata la violazione degli artt. 31 della legge n. 1150/1942, 9- bis e 23- ter del d.P.R. n. 380/2001 e, nuovamente, dell’art. 1 del R.D.L. n. 652/1939, oltre all’eccesso di potere per contraddittorietà, carenza di istruttoria e travisamento.
Secondo la ricorrente, quand’anche fossero stati ritenuti sussistenti i presupposti per l’annullamento in autotutela degli effetti della SCIA presentata il 4 marzo 2022, l’atto in questione sarebbe comunque illegittimo (e, di contro, l’intervento edilizio di cui trattasi pienamente compatibile con la disciplina urbanistica di riferimento) perché:
- essendo l’immobile in questione edificato in epoca nella quale non vigeva l’obbligo di dotarsi di un titolo edilizio per la realizzazione di nuove costruzioni, la destinazione d’uso originaria del medesimo non poteva che rinvenirsi, giusta applicazione dell’art. 9- bis del d.P.R. n. 380/2001, nei documenti rinvenuti dalla ricorrente, in parte anteriori al 1939 ed in parte ad essi posteriori, attestanti una permanente adibizione del locale ad uso abitativo (in particolare, il modello 5 di accertamento e classamento eseguito dall’Ufficio tecnico erariale competente il 10 giugno 1943, dal quale si evinceva l’utilizzo abitativo dell’immobile, atto quest’ultimo che parte ricorrente riteneva dovesse prevalere anche sul rilevamento catastale compiuto il 29 dicembre 1939 in forza dell’art. 1 del R.D.L n. 652/1939);
- ne consegue che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c ) del d.P.R. n. 380/2001, il ripristino della preesistente destinazione d’uso legittima dell’immobile costituirebbe, a parere della ricorrente, un intervento di restauro e risanamento conservativo eseguibile anche con semplice comunicazione asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 6- bis del d.P.R. cit. ed ammissibile anche nei tessuti T2 della “ Città Storica ” e, a fortiori , legittimo in presenza, come nel caso di specie, di SCIA presentata ai sensi dell’art. 22, d.P.R. cit.
In conclusione, parte ricorrente domandava l’annullamento del provvedimento impugnato.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale.
Con atto del 10 febbraio 2026, notificato alle controparti, si costituiva in giudizio anche l’interveniente mossa, a suo dire, dall’interesse a contestare anch’ella la legittimità dell’atto adottato da Roma Capitale in quanto con esso sarebbe stata confutata l’ammissibilità del ripristino della destinazione d’uso abitativa eseguito, per la prima volta, con CILA da ella depositata il 21 febbraio 2020, nonché dall’interesse a vedere riconosciuta la legittimità del ripristino della destinazione d’uso residenziale dell’immobile con riflessi sul giudizio civile promosso nei suoi confronti dalla ricorrente.
Nel merito, poi, ella aderiva alle censure già dispiegate da quest’ultima.
Nei termini di cui all’art. 73 c.p.a., parte ricorrente e Roma Capitale depositavano documenti e memorie conclusionali.
L’amministrazione resistente prendeva poi esplicitamente posizione, per la prima volta, nei riguardi delle censure mosse dalla ricorrente, eccependone l’infondatezza nel merito.
Replicavano le parti private insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
Infine, all’udienza pubblica del 24 marzo 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
Al fine di saggiare la fondatezza del primo motivo di ricorso – con il quale parte ricorrente si duole dell’assenza dei presupposti e delle condizioni che, ai sensi degli artt. 19, commi 3 e 6- bis e 21- novies della legge n. 241/1990, legittimerebbero la rimozione degli effetti giuridici dell’attività compiuta in forza di una segnalazione certificata d’inizio attività – è però inevitabile prendere posizione, primariamente, in ordine al secondo mezzo di censura – con il quale, in sostanza, si deduce la legittimità (e la prevenzione) della destinazione ad uso abitativo del locale di cui trattasi – posto che, ove esso fosse infondato (dovendosi, allora, postulare una legittima e preesistente adibizione del locale ad uso di magazzino e, quindi, un intervento edilizio esorbitante dall’ambito di applicazione dell’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001), ne conseguirebbe la reiezione del primo mezzo di doglianza, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale anche questo Collegio ha fatto ricorso in tempi recenti (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. II- bis , n. 24086/2025), secondo cui “ la SCIA, affinché possa produrre gli effetti giuridici tipizzati dal legislatore, deve rispondere al modello delineato dal legislatore, occorrendo, tra l’altro, che le attività in concreto avviate siano riconducibili alle fattispecie astratte per cui è ammesso l’utilizzo del relativo strumento giuridico. Quando ciò non avviene, impiegandosi, (…), la SCIA al di fuori del proprio ambito applicativo, non può operare il relativo regime giuridico, incentrato, altresì, sulla tempestività dell’intervento repressivo amministrativo, esercitabile entro rigorosi limiti temporali, superati i quali si consolida la posizione giuridica del privato segnalante ” (Cons. St ., sez. IV, n. 181/2025).
Nel caso di specie, le deduzioni mosse da parte ricorrente al provvedimento impugnato colgono nel segno.
Invero, indiscusso essendo che l’immobile in questione sia stato edificato in un’epoca nella quale non era necessario il previo rilascio di alcun titolo abilitativo per intraprendere nuove costruzioni (cfr., in proposito, T.A.R. Lazio – Roma, sez. II- bis , n. 8328/2025; T.A.R. Lazio – Roma, sez. II- bis , n. 21682/2025; Cons. St., sez. VI, n. 3816/2017), il punto centrale della questione concerne l’individuazione della legittima ed originaria destinazione d’uso cui l’immobile era stato in origine adibito.
Indagine che non potrà che condursi alla stregua del disposto normativo contenuto all’art. 9- bis , comma 1- bis del d.P.R. n. 380/2001 il quale, nel testo applicabile alla fattispecie (e, quindi, antecedente alle modifiche introdotte per effetto del decreto-legge n. 69/2024), recita che “ Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia ”.
In proposito, come pure precisato da questa Sezione (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. II- bis , n. 3423/2025), nessun obbligo di attestare la regolarità edilizia di un bene può dirsi posto a carico dell’amministrazione, piuttosto dovendo ritenersi che “ gravi sulla parte privata l'onere di dimostrare lo stato legittimo dell'immobile, avvalendosi degli strumenti di cui al menzionato art. 9 bis, comma 1 bis, D.P.R. n. 380 del 2001 (ante D.L. n. 69 del 2024) ”.
Ciò posto, è pur vero che l’intensità dell’onere di tale prova deve essere valutata tenendo conto delle peculiarità della singola fattispecie ammettendosi, a tal fine, in casi particolari, la possibilità di fare ricorso ad elementi “indiziari” (Cons. Stato n. 1924/2025); è il caso dell’ipotesi in esame in cui la dimostrazione dell’originario uso dell’immobile deve fare i conti con la necessità di confrontarsi con materiali documentali risalenti ai primi del secolo XX e spesso incerti e contraddittori.
Assumendo la sopra richiamata prospettiva di lettura del materiale probatorio, a fronte di un elemento (posto da Roma Capitale a fondamento del provvedimento impugnato) indicativo di una preesistente destinazione a magazzino del locale di cui trattasi (consistente nella scheda catastale di primo impianto redatta il 29 dicembre 1939) – e posto che la sopra richiamata disposizione di legge non attribuisce un’efficacia probatoria privilegiata alle informazioni catastali di primo impianto, a tale conclusione inducendo l’utilizzo della congiunzione coordinante semplice “ o ” posta dopo la locuzione “ informazioni catastali di primo impianto” e prima dell’elencazione degli “ altri documenti probanti ” muniti della medesima efficacia, “ quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza ” – parte ricorrente ha attestato la presenza di plurimi e molteplici elementi probatori deponenti, viceversa, nel senso della previgente destinazione abitativa del locale di sua proprietà.
Uno di tali elementi (ovvero il “modello 5” di accertamento e classamento eseguito il 10 giugno 1943), peraltro, appartiene allo stesso genere di “ informazioni catastali di primo impianto” cui fa riferimento il menzionato comma 1- bis dell’art. 9 -bis del d.P.R. n. 380/2001 e cui pure appartiene la scheda catastale del 29 dicembre 1939 posta dall’amministrazione a fondamento dell’asserita preesistenza di un legittimo uso a magazzino dell’immobile della ricorrente.
In altre parole, a fronte di due elementi parimenti comprovanti due forme di utilizzo differente del medesimo bene, si appalesa il difetto di motivazione del provvedimento impugnato il quale, del tutto illogicamente, ha omesso di dare conto delle ragioni per le quali uno dei due documenti catastali (ossia la scheda del 1939) fosse dotata di attitudine euristica e probatoria superiore rispetto all’altro documento catastale introdotto al procedimento dalla parte privata.
Difetto di motivazione che ridonda anche in un difetto istruttorio ove si rilevi come l’amministrazione resistente abbia omesso di inquadrare il documento catastale del 1943 all’interno di un più ampio complesso di risultanze documentali che risultano attestare, con maggiore probabilità, che la destinazione d’uso originaria dell’immobile fosse quella abitativa.
Depongono in tal senso infatti, oltre al già citato “modello 5”:
- la visura dell’Agenzia delle imposte dirette e catasto di Roma del 1906, che descrive l’immobile sito in Roma al vicolo del Farinone, civici 35 e 36, come “ casa con corte ”;
- l’autorizzazione ai lavori del 1913, che lo definisce come “ casa posta in via del Farinone 35 ”;
- la proposta di acquisto del 1918, che descrive l’immobile di “ via del Farinone 35 ” come “ piccolo appartamento ”;
- il documento della Conservatoria delle Ipoteche del 1919, che lo indica come “ casa con corte ”.
Venendo ad epoche più recenti, appare al Collegio assolutamente decisivo, al fine di individuare l’originaria destinazione d’uso dell’immobile, l’avviso d’asta del 3 febbraio 2000 con cui il Comune di Roma rendeva nota la vendita per pubblici incanti di un immobile (lotto n. 29), sito in vicolo del Farinone 36, identificato in catasto immobili al foglio 476, mappale 165, sub. 501 e 2, a cui risultava attribuita la duplice categoria catastale di A/4 (abitazioni popolari) e A/5 (abitazioni ultrapopolari).
Conformemente all’avviso in questione, all’esito dell’incanto, con determinazione dirigenziale n. 454 del 26 luglio 2000, veniva autorizzata l’aggiudicazione definitiva dell’immobile in questione, unitariamente considerato, con esplicita indicazione delle sopra menzionate categorie catastali, ancorché lo stesso venisse ritenuto “ destinato ad attività artigianale ”.
Infine, il parere rilasciato il 24 maggio 1995 dall’Avvocatura capitolina all’ufficio locazioni comunale è inequivoco nell’attestare che l’immobile in questione, pur se concesso in locazione ad uso commerciale, avesse destinazione a “civile abitazione”.
In definitiva, a fronte di plurimi indici deponenti nel senso della primigenia destinazione ad uso abitativo dell’immobile in questione l’amministrazione resistente ha inteso enfatizzare il valore dell’unico elemento probatorio emerso in senso contrario, ossia per l’originaria destinazione a deposito del locale in questione, appalesando non solamente il difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento avversato, ma finanche la sua estrinseca contraddittorietà con altri atti provenienti dalla medesima amministrazione che, viceversa, inducono a ritenere che, ancora alla fine del XX secolo, l’immobile avesse destinazione d’uso abitativa, poi abusivamente mutata in commerciale come da concessione edilizia in sanatoria del 22 gennaio 2002, rilasciata sulla scorta di un’istanza nella quale veniva espressamente assoggettato a condono il cambio di destinazione d’uso da abitazione a locale commerciale.
A fronte delle puntuali deduzioni svolte nel gravame, Roma Capitale ha replicato rilevando esclusivamente come sia il parere dell’Avvocatura del 24 maggio 1995 che l’avviso d’asta e la conseguente d.d. di autorizzazione all’aggiudicazione dell’immobile si riferissero ai locali posti al civico 36 del vicolo del Farinone.
Tale deduzione difensiva, a prescindere dal carattere integrativo o meno della motivazione del provvedimento impugnato, è ancor prima destituita di fondamento, sol che si ponga mente alla circostanza che l’avviso d’asta e l’autorizzazione all’aggiudicazione – pur se riferiti all’immobile di cui al civico 36, contengono inequivocabilmente anche l’indicazione catastale dell’ambiente avente accesso dal civico 35, identificato con il sub 2 della particella 165, dati catastali che contraddistinguono altresì l’immobile per il quale è stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria il 22 gennaio 2002.
In definitiva, il secondo mezzo di gravame risulta fondato e, di conseguenza, ciò non può che condurre all’accoglimento di tutte le ulteriori ragioni di censura.
Fondato è l’argomento secondo cui il ripristino della destinazione d’uso abitativa, tale essendo l’originaria modalità di impiego dell’immobile, non costituisca intervento di ristrutturazione edilizia “pesante” assoggettato a SCIA in alternativa al permesso di costruire ex art. 23 del d.P.R. n. 380/2001 bensì, in quanto accompagnato – nel caso concreto - da altri interventi edilizi comportanti la necessità di dotarsi della previa autorizzazione sismica, un intervento di ristrutturazione edilizia “leggera” assentibile con la SCIA ex art. 22, d.P.R. cit.
Di conseguenza, fondato è il primo motivo di ricorso, col quale viene dedotta l’assenza delle condizioni e dei presupposti fissati dall’art. 21- novies per l’esercizio, decorso il termine di cui all’art. 19, comma 6- bis , dei poteri inibitori e repressivi dell’attività intrapresa in forza di SCIA, condizioni assenti sia per quanto attiene al superamento del termine, ratione temporis vigente, di 12 mesi, sia per quel che concerne le ragioni di interesse pubblico, prevalenti sull’affidamento legittimo degli interessati, che l’amministrazione si sarebbe proposta di salvaguardare attraverso il provvedimento impugnato.
In conclusione, il gravame proposto va accolto nella sua interezza, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
La particolarità della controversia giustifica, comunque, l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Compensa le spese del presente giudizio tra tutte le parti in causa, principali ed intervenute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
HE LA, Presidente
GI CH, Primo Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI CH | HE LA |
IL SEGRETARIO