Ordinanza collegiale 23 novembre 2020
Sentenza 16 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 16/06/2022, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2022
N. 00252/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00395/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 395 del 2020, proposto da:
Cims Cooperativa Intersettoriale Montana di Sassoleone, in persona del legale rappresentante p.t.e, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Girani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Città Sant'Angelo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Saie S.R.L, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marco Napoli, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché in forma fisica presso lo studio dell’avv. Patrizia Silvestri in Pescara, via G. Misticoni, 3;
per l'annullamento
della determina n. 344 del 09 settembre 2020 (prot. 1028 del 14 settembre 2020) con cui il Comune di Città Sant'Angelo ha “revocato l'aggiudicazione definitiva” della procedura di gara avente ad oggetto l'“affidamento in concessione mediante finanza di progetto della progettazione, costruzione e gestione di una casa funeraria con annesso impianto di cremazione” (CIG 7212336FEF; CUP J49D13000040005) a favore della Cims e, contestualmente, ha disposto l'aggiudicazione dell'affidamento alla Saie s.r.l.;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Città Sant'Angelo e della Saie S.R.L;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2022 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
PREMESSO
che risulta impugnata, con richiesta di sospensione cautelare, la determina n. 344 del 9.09.2020 di revoca dell’aggiudicazione definitiva in favore della società ricorrente della gara indetta con finanza di progetto per la costruzione e gestione di una casa funeraria con annesso impianto di cremazione, e di aggiudicazione definitiva della gara alla Saie s.r.l. a seguito di esercizio del diritto di prelazione quale promotore;
che la società ricorrente ha esposto in ricorso di aver richiesto al Comune con l’allegata lettera del 25 maggio 2020, rinnovata con missiva del 10 luglio 2020, di attivare la verifica dei requisiti dichiarati e posseduti dalla Saie, con particolare attenzione a quelli dei progettisti;
che il Comune di Città S.Angelo con la determina impugnata del 9.09.2020 ha aggiudicato definitivamente alla società controinteressata la gara in oggetto;
RILEVATO
che con ordinanza collegiale n.324/2020 questo T.a.r. ha assegnato alle parti termine per presentare memorie sul rilievo ex art. 73 comma 3 c.p.a.:
- che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del d.lgs. l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- che con il ricorso in esame si contesta che, nonostante le chiare sollecitazioni della ricorrente, la stazione appaltante ha immotivatamente ritenuto di non procedere ad attivare il sub-procedimento di verifica dei requisiti come prescritto anche dalle Linee Guida Anac n.6;
- che non risultava riscontrata, all’epoca di instaurazione del ricorso, la richiesta della società ricorrente istante ed interessata con una formale determina di efficacia dell’aggiudicazione definitiva che presuppone l’esito positivo del subprocedimento di verifica dei requisiti dichiarati in gara dall’aggiudicataria;
che alla camera di consiglio dell’11.12.2020 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di sospensiva;
CONSIDERATO
che come noto, ai sensi dell’art. 32 c.p.a. comma 2, il giudice qualifica l’azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali e, sussistendone in presupposti, può sempre disporre la conversione delle azioni;
che ai sensi dell’art.117 comma 1 c.p.a. il ricorso avverso il silenzio è proposto con atto notificato all’amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine di cui all’art. 31 comma 2 a tenore del quale l’azione può essere proposta fin tanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento;
che alla luce di quanto sopra ricorrono i presupposti in rito per convertire il presente ricorso nel rito del silenzio di cui all’art.117 cit. sicchè l’azione può essere qualificata, in base ai suoi elementi sostanziali, quale ricorso per silentium ex art.117 c.p.a. avendo ad oggetto l’esercizio di un’attività doverosa ex lege;
che ai sensi del comma 5 dell’art.117 cit., se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso o un atto connesso con l’oggetto della controversia questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l’intero giudizio prosegue con tale rito;
che nelle more del giudizio l’amministrazione ha provveduto sull’istanza di verifica dei requisiti dell’aggiudicataria inoltrata dalla ricorrente ed ha confermato ed integrato in parte qua la determina n. 344/2020 con il provvedimento prot. n.490 del 2.12.2020;
che parte ricorrente dopo il termine richiesto per proporre motivi aggiunti alla camera di consiglio dell’11.12.2020, non ha impugnato il provvedimento espresso sopravvenuto con cui l’amministrazione ha espletato favorevolmente per la ditta aggiudicataria il procedimento di verifica dei requisiti autodichiarati, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopraggiunto difetto di interesse;
che l’esito in rito della decisione giustifica la integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, previa conversione del giudizio nel rito di cui all’art.117 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore
Silvio Lomazzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Renata Emma Ianigro | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO