CA
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/07/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 351/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Vincenzo Iozzia;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Giuseppe Alicata,
( ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ), quali esercenti la potestà genitoriale sul minore C.F._3
( ) e Persona_1 C.F._4 Controparte_3
( , eredi del de cuius C.F._5 Persona_2
rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Alicata;
Appellati
OGGETTO: appello – differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza non definitiva n. 412/2021 del 22.4.2021 (riserva di appello alla prima udienza utile), in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'odierna appellante, il giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa accertava che la lavoratrice aveva lavorato, quale bracciante agricola, alle dipendenze delle distinte e autonome aziende agricole , e Controparte_4 Controparte_1
aveva prestato l'attività lavorativa dal lunedì al venerdì, Persona_2
dalle 7 alle 17, con due pause complessive di un'ora e mezza e, nel trimestre giugno/agosto, dalle 6 alle 14, con un'unica mezz'ora di pausa;
aveva fruito di una sola settimana di ferie e, nel corso degli ultimi tre anni di servizio, di due settimane.
Quanto all'asserita continuità del rapporto di lavoro alle dipendenze dei componenti della famiglia dal marzo 1998 al maggio 2007, il giudice CP_1
rilevava che, a fronte delle buste paga in atti, dalle quali si evinceva che, nel suddetto periodo, si erano succeduti una pluralità di contratti a termine, l'unica conferma che il rapporto di lavoro di lavoro si era svolto senza soluzione di continuità era rappresentata dalle dichiarazioni del teste . Testimone_1
Riteneva, tuttavia, la testimonianza sul punto di “dubbia attendibilità”, tenuto conto della sussistenza di altri elementi indizianti, quali la natura tipicamente stagionale del lavoro agricolo, le mansioni svolte dalla lavoratrice comunemente circoscritte a determinati periodi dell'anno e il tenore complessivo dei prospetti paga. Di conseguenza, affermava l'applicabilità all'ipotesi in esame del principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. sent. n. 20918/2019) per cui, nel caso di successione di contratti a tempo determinato, il termine di prescrizione decorreva dalla cessazione di ciascun rapporto. Posto che il primo atto interruttivo della prescrizione coincideva con la intimazione di pagamento di cui alla raccomandata ricevuta il 23.7.2008, dichiarava prescritti i crediti relativi ai rapporti cessati alla data del 23.7.2003.
In ordine all'orario di lavoro dedotto in ricorso, il giudice affermava che poteva dirsi ragionevolmente provato, alla stregua delle dichiarazioni rese dai testi, che la aveva lavorato: dal lunedì al venerdì, dalle 7.00 alle 17.00, Pt_1
con mezz'ora di pausa per la colazione ed un'ulteriore ora di pausa per il pranzo
(dunque, 8,5 ore al giorno, per 42,5 ore settimanali); nel trimestre giugno/agosto, dal lunedì al venerdì dalle 6.00 alle 14.00, con una sola mezz'ora di pausa per la colazione (dunque, 7,5 ore al giorno, per 37,5 ore settimanali).
Aggiungeva, poi, che l'assunto di parte ricorrente in merito alla percepita retribuzione giornaliera di € 35,00, era smentito dalle copie dei bonifici e degli assegni mensilmente erogati in favore della , versati in atti dai Pt_1
resistenti, per importi superiori.
In base alle dichiarazioni rese dai testi escussi riconosceva il diritto della ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie nei limiti della prescrizione ed escludeva che potesse ritenersi provata l'unicità del centro datoriale attesa l'incongruenza di quanto dichiarato sul punto.
Pertanto, al fine di quantificare le somme dovute alla lavoratrice a titolo di differenze retributive e valutare l'eventuale spettanza delle mensilità aggiuntive e del TFR, disponeva CTU contabile con separata ordinanza.
Con successiva sentenza definitiva, n. 1067/2021, pubblicata il 25.10.2021, il giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, ritenendo condivisibili le risultanze di cui all'elaborato peritale, condannava a pagare, in Controparte_1
favore di la somma lorda di € 3.087,75 per differenze Parte_1
retributive (comprensive del terzo elemento e del TFR), oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli ratei al saldo;
condannava gli eredi costituiti di in solido tra loro, a pagare alla Persona_2
ricorrente la somma lorda di € 274,55 per differenze retributive (comprensive del terzo elemento e del TFR), oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli ratei al saldo;
compensava le spese di lite e poneva le spese della consulenza a carico di entrambe le parti. Appellava entrambe le sentenze con atto depositato il Parte_1
21.4.2022. Resistevano al gravame gli appellati.
La causa, espletata ctu contabile, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la errata ricostruzione del rapporto di lavoro. Critica, anzitutto, la sentenza di primo grado per aver ritenuto che i contratti fossero stati “stipulati ora con l' _4
ora con i suoi figli, i quali, a partire dal 2001, sono di fatto subentrati
[...]
nella gestione dell'impresa di famiglia”. Sostiene che la successione dei contratti è indiscussa: fino al giugno 2001, data della donazione divisoria del fondo dedotta dagli odierni appellati, i contratti erano stati stipulati dall'unico proprietario del fondo e titolare dell'azienda, ; Controparte_4
successivamente i contratti a termine sono stati stipulati con e, Controparte_1
per pochi mesi del 2005, con Persona_2
Lamenta, poi, l'errata individuazione della decorrenza del rapporto di lavoro, pacifica e documentalmente provata.
Deduce, ancora, che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, su di sé non gravava alcun onere di dedurre e provare una inesistente distinzione tra aziende.
2. Con il secondo motivo, censura la sentenza non definitiva per aver ritenuto non provata la continuità del rapporto di lavoro. Premesso che detta continuità era stata confermata non soltanto dal teste , ma anche dai testi addotti Tes_1
dagli odierni appellati, l'appellante deduce che gli “elementi indizianti” ritenuti dal giudice idonei a scalfire l'attendibilità di quanto affermato da
[...]
, devono ritenersi, invero, erronei e illogici, avuto riguardo sia Tes_1
all'attività esercitata dall'impresa agricola della famiglia , che alle CP_1
incontestate (e comunque provate) mansioni espletate dalla . Deduce Pt_1 che l'azienda agricola degli odierni appellati era un vivaio di piantine o di piante ornamentali, coltivate in serre, circa 50, su 100.000 mq di terreno e con ciclo colturale poliennale e che, in siffatte condizioni e caratteristiche colturali,
l'attività lavorativa dei braccianti agricoli si svolgeva su 365 giorni l'anno ed in qualsiasi condizione atmosferica. Quindi, precisa che, diversamente da quanto osservato dal giudice, non si occupava esclusivamente della coltivazione e irrigazione di piantine, oltre che della raccolta delle olive, essendo, piuttosto, incontestato e confermato da tutti i testimoni escussi che era addetta alle “coltivazioni vivaistiche di piante ornamentali e di alto fusto, svolgendo le mansioni di addetta alla scerbatura, all'invasamento delle piantine, alla semina, alla piantumazione, alla collocazione e ricollocazione delle piante e dei relativi vasi all'interno delle aree aziendali ed al carico dei camion, mentre stante l'impianto sul fondo di circa 2.000 ulivi, la ricorrente
… nel periodo di raccolta … veniva addetta a tale attività di raccolta”.
Rileva, ancora, che privi di pregio – ai fini della valutazione dell'attendibilità del teste – risultano i riferimenti sia ai prospetti paga, frutto di operazioni meramente amministrative, sia alle indennità di disoccupazione percepite. Con riferimento all'indebita percezione dell'indennità di disoccupazione, deduce che la prassi e la regolamentazione previdenziale non può incidere sul rapporto sinallagmatico tra lavoratore e datore di lavoro.
3. Con il terzo motivo lamenta l'errata applicazione del principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di decorrenza del termine di prescrizione nelle ipotesi di successione di contratti a termine, quale conseguenza dell'erroneo disconoscimento della continuità e unitarietà del rapporto di lavoro de quo.
Sostiene, altresì, che gli odierni appellati non avrebbero provato il requisito dimensionale dell'azienda per l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione in corso di rapporto nelle ipotesi garantite da tutela reale ex art. 18 della legge n. 300/1970, nella versione ratione temporis applicabile. 4. Con il quarto motivo di gravame l'appellante censura la sentenza non definitiva per l'errata valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni in ordine all'effettivo orario di lavoro osservato dalla lavoratrice.
Avrebbe errato, in particolare, il primo giudice nel ritenere inattendibili le affermazioni sul punto dei testi e esclusivamente perché gli Tes_1 Tes_2
stessi si erano limitati a rispondere “è vero” ai capitoli di prova che venivano loro letti. Precisa che, peraltro, l'orario di lavoro descritto in ricorso non era mai stato contestato dagli . Contesta la rilevanza attribuita, di contro, a CP_1
quanto dichiarato dal teste insieme al quale aveva lavorato Testimone_3
per un limitato arco temporale e che era addetto a mansioni diverse.
5. Con il quinto motivo lamenta l'errata quantificazione delle differenze retributive spettanti di cui alle conclusioni dell'elaborato peritale, recepite nella sentenza definitiva.
Premesso che dalle buste paga in atti si evince l'applicazione, da parte del datore di lavoro, dell'art. 34 dell'allora vigente Ccnl di settore a mente del quale
“l'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6:30 giornaliere”,
l'appellante sostiene che, in contrasto con quanto previsto dal contratto collettivo nazionale e dal contratto provinciale, il CTU avrebbe rapportato la retribuzione giornaliera a otto ore di lavoro, con l'ingiusta conseguenza che non
è stata riconosciuta la maggiorazione per l'ora e mezza di lavoro straordinario quotidianamente prestato. Deduce che l'errore sarebbe dipeso dalle previsioni di cui al contratto di riallineamento erroneamente applicato dal CTU. Contesta, altresì, la quantificazione del percepito, atteso che nell'elaborato peritale non vi era indicazione degli assegni e dei bonifici computati.
6. Con il sesto motivo l'appellante impugna la sentenza non definitiva per aver ritenuto che le risultanze istruttorie non consentissero di affermare l'unicità del centro di imputazione datoriale.
Evidenzia che, per costante giurisprudenza di legittimità (cfr. sent. n.
267/2019), si ha un centro unico di imputazione dei rapporti di lavoro allorquando ricorrono i presupposti di: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Deduce che, nel caso di specie, la sussistenza di tutti i suddetti requisiti era stata dimostrata: a prescindere dalla “titolarità” del terreno, lo stesso era stato unitariamente coltivato, con coltivazione diretta e un unico preposto aziendale e un unico capannone di raccolta per l'invasamento delle piantine del vivaio.
7. I motivi di appello possono essere esaminati unitariamente.
8. La valutazione della prova effettuata dal tribunale quanto alla unitarietà dell'azienda e alla sussistenza di un unico rapporto di lavoro nell'intero periodo dedotto in giudizio non è condivisa dal collegio.
Invero, la dichiarazione del teste è particolarmente Testimone_1
significativa e dotata di una notevole valenza probatoria, trattandosi del soggetto che per molti anni ha gestito l'azienda degli Allibrio. Tale ruolo è confermato dal teste e soprattutto dalla teste (“Posso anche Tes_3 Tes_4
dire che era, nei tempi in cui ho lavorato, l'amministratore Testimone_1
o comunque l'uomo di fiducia dell' , che la mattina ci distribuiva i CP_1
compiti”).
Orbene, ha dichiarato che la ha lavorato Testimone_1 Pt_1
nell'azienda agricola continuativamente dal 1997. La sua dichiarazione trova conferma in quella del teste , che tuttavia risponde per il periodo dal Tes_2
2003 al 2010 durante il quale ha lavorato per gli , ad esclusione dei mesi CP_1
di novembre e dicembre, e in quella della teste che invece ha lavorato Tes_4 anche nei mesi di dicembre e gennaio. Entrambi tali testi danno riscontro a quanto affermato dall , la cui conoscenza, in virtù del ruolo ricoperto, è Tes_1
particolarmente qualificata.
Peraltro, le mansioni espletate dalla e confermate dai testi (addetta Pt_1
alla coltivazione delle piantine da vivaio e ornamentali, alla scerbatura e all'invasamento, alla semina, alla piantumazione, collocazione e ricollocazione delle piante e dei vasi all'interno delle aree aziendali, al carico e sistemazione delle piante sui camion al momento della vendita, alla vigilanza sull'irrigazione e sullo stato delle piantine, alla raccolta di olive), certamente non riguardano solo determinati periodi dell'anno, mentre le buste paga non rappresentano una situazione conforme alla realtà, quale emergente dalle deposizioni testimoniali.
Ugualmente confermata è la prospettazione di un'azienda agricola unica, prima nella titolarità del padre, , e poi dei figli e Controparte_4 CP_1
Per_2
L'articolato di prova in merito dedotto in ricorso (“Vero che l'azienda del sig. era costituita da circa 50 serre impiantate su circa Controparte_4
100.000 mq di terreno con a disposizione un unico pozzo trivellato, due trattori, un unitario impianto di irrigazione, attrezzature che sono rimaste unitarie e gestite unitariamente dallo stesso unico preposto d'azienda, il sig.
[...]
, prima ed il Sig. , dopo, come prima della Tes_1 Testimone_5
donazione e divisione del terreno tra e ”), è stato CP_1 Persona_2
confermato dal teste (il quale aggiunge: “Preciso che io non sono a Tes_1
conoscenza della regolamentazione delle proprietà degli . Seppi, prima CP_1
ancora della morte del padre, che i figli ne erano divenuti proprietari. Non mi sono interessato di sapere altro, perché mi occupavo io delle colture e degli acquisti e delle vendite. Quando i figli divennero proprietari ogni tanto si occupavano personalmente di acquistare o vendere qualche partita”) e dal teste (il quale precisa che “anche la gestione è sempre stata unica”). Tes_2
Sebbene il teste affermi che per certi profili vi era tra i due figli una Tes_3 separazione (“I trattori erano due: uno per ogni azienda. Non so se per
l'irrigazione l'impianto fosse uno o meno. Ricordo che all'ingresso di ciascuna azienda vi era una saracinesca di ingresso dell'acqua, ma non so se fosse alimentata da un unico tubo di portata. Le attrezzature erano anch'esse separate, ma in caso di necessità fornite in comodato all'altra”), tuttavia ritiene il collegio che anche sotto questo profilo le dichiarazioni del teste siano Tes_1
particolarmente qualificate. Anche la teste conferma che si è Tes_4 Tes_1
occupato di tutta l'azienda sia prima che dopo la donazione della stessa dal padre ai figli, attestando in tale modo che l'azienda è rimasta unica, affidata alla medesima gestione di chi se ne occupava quando ancora la titolarità era interamente in capo ad . Controparte_4
Tale ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti esclude la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, decorrente dalla cessazione dell'attività lavorativa alle dipendenze dell'unico centro di imputazione del rapporto.
9. La pronuncia va, invece, confermata quanto all'orario di lavoro.
Corretta l'affermazione del primo giudice circa l'onere probatorio particolarmente rigoroso in caso di rivendicazione del compenso per lavoro straordinario, le dichiarazioni dei testi sono risultate sul punto contrastanti, per cui, in assenza di elementi che consentano di ritenere una dichiarazione prevalente su un'altra, la domanda va rigettata.
10. Quanto alle censure mosse ai criteri utilizzati dal ctu di primo grado, osserva il collegio che appare corretto il riferimento ai contratti di riallineamento, legittimamente applicati dai resistenti e che il lavoro straordinario è stato determinato dal consulente secondo la previsione del contratto integrativo provinciale di Ragusa.
11. Al fine, quindi, di rideterminare le differenze retributive spettanti, sulla base dei dati di fatto come sopra accertati, è stato dato mandato al ctu di calcolare quanto dovuto all'appellante in virtù dell'inquadramento indicato nelle buste paga, l'orario considerato nella sentenza non definitiva e le ferie godute nella misura indicata dal primo giudice (sul punto non vi è censura), nonché la differenza con le somme che la afferma di aver ricevuto o Pt_1
quelle maggiori documentate dagli appellati con i bonifici in atti. E' stata considerata quale data di inizio dell'unico rapporto di lavoro quella del
4.3.1998, a cui risale la prima assunzione regolare alle dipendenze di _4
, atteso che sul dato temporale di inizio del rapporto, i testi sopra
[...]
menzionati non sono stati abbastanza precisi.
Successivamente è stato richiesto al consulente di effettuare un secondo conteggio, escludendo i periodi di malattia e di astensione per maternità risultanti presso l'INPS.
In tale secondo conteggio il ctu ha escluso i periodi dal 17 febbraio al 10 aprile 2001, per il quale la mancata prestazione di attività lavorativa per malattia, dedotta dai resistenti in primo grado non è stata contestata dalla
, dal 19 luglio al 13 novembre 2004 per il quale è documentata Pt_1
l'astensione dal lavoro per gravidanza a rischio, nonché dal 14 novembre 2004 al 31 dicembre 2005 per il quale l'INPS ha attestato il congedo di maternità
(fino al 13.4.2005) e il congedo parentale (fino al 31.12.2005).
In ordine al periodo di congedo parentale l'appellante ha osservato che il rapporto previdenziale e il rapporto di lavoro sono nettamente separati e che vi
è la prova che in tale periodo sia stata prestata attività lavorativa essendo state emesse buste paga per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2005.
Il collegio ritiene, di contro, che la richiesta di congedo parentale presentata dalla lavoratrice all'INPS abbia un notevole valore probatorio, non superato dalle deposizioni testimoniali, che non riferiscono di periodi precisi e determinati. Le buste paga emesse non hanno in merito alcun valore, atteso che come sostenuto dalla stessa , non sono per nulla corrispondenti alla Pt_1
realtà del rapporto lavorativo.
12. I calcoli del ctu appaiono sono corretti e coerenti al mandato e sono, pertanto, pienamente condivisibili. 13. Gli appellati vanno, dunque, condannati al pagamento in solido in favore di della somma di € 40.707,27 (€ 30.950,83 a titolo di Parte_1
differenze retributive + € 9.756,44 a titolo di tfr), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata ai sensi dell'art. 429 c.p.c. Va, poi, detratto quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, ossia la somma di € 3.087,72, da imputare prima agli accessori e poi al capitale ai sensi dell'art. 1194 c.c.
14. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata.
A carico degli appellati in solido vanno, altresì, poste le spese di ctu.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna gli appellati al pagamento in solido in favore di della somma di Parte_1
€ 40.707,27, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, detratta la somma di € 3.087,72, da imputarsi come in motivazione;
condanna gli appellati in solido al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi che liquida in € 5.700,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 6.200,00 quanto al presente grado di appello, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge;
pone a carico degli appellati in solido il pagamento delle spese di ctu di entrambi i gradi, liquidate separatamente.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi