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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/10/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VO FA
N. R.G. 2574/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2574/2025 R.G. promossa da
Cod. Fis , Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. CERUTTI Parte_2 C.F._2
LL e con domicilio eletto presso il suo studio in Casteggio, Via Torino N. 80;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Casteggio, in data 02/05/1982, il cui atto
è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II, Serie
A, n. 4, dell'anno 1982;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) in riferimento al fabbricato acquistato in regime di comunione dei beni sito in Casteggio, Via
Console Marcello n. 33, il sig. manterrà l'uso esclusivo del negozio posto al piano terra, Pt_3
mentre la sig.ra l'uso esclusivo dell'appartamento posto al primo Parte_4 piano,attualmente concesso in locazionee, pertanto,percepirà integralmente il canone di locazione;
3) in riferimento al fabbricato acquistato in regime di comunione dei beni sito in Casteggio,
Strada Madonna n. 81, il sig. manterrà l'uso esclusivo della c.d. dependance,costituita da Pt_3
una costruzione in legno,e le ulteriori parti dell'immobile verranno utilizzate da entrambe le parti secondo gli accordi che verranno di volta in volta presi dalle stesse e nel rispetto dei diritti dell'altra parte secondo le norme di legge;
4) per quanto concerne le utenze per le forniture di acqua, energia elettrica e gas relativeall'immobile sito in Casteggio, Strada Madonna n. 81, le relative bollette saranno suddivise tra le parti con le seguenti modalità: la somma corrispondente a quanto pagato per i consumi dell'anno 2023 verrà pagata al 50% ciascuno, mentre la somma eccedente verrà pagata integralmente dal sig. Pt_3
5) i terreni acquistati in regime di comunione dei beni siti nel Comune di Casteggio rimarranno in comproprietà tra le parti ed i canoni di affitto agrario verranno percepiti nella misura del
50% ciascuno;
6) ogni modifica o innovazione che riguardi l'esterno, l'interno o l'arredamento degli immobili in comproprietà dovrà essere preventivamente concordata tra le parti, salvi casi di interventi indifferibili ed urgenti;
7) le spese ordinarie relative agli immobili in comproprietà verranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuna;
8) le spese straordinarie relative agli immobili in comproprietà verranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuna e dovranno essere previamente concordate, salvi casi di spese indifferibili ed urgenti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Pag. 2 di 3 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutato che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio il 02/05/1982, in Casteggio (atto n.4, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1982);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Così deciso in Pavia, il 22/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VO FA
N. R.G. 2574/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2574/2025 R.G. promossa da
Cod. Fis , Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. CERUTTI Parte_2 C.F._2
LL e con domicilio eletto presso il suo studio in Casteggio, Via Torino N. 80;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Casteggio, in data 02/05/1982, il cui atto
è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II, Serie
A, n. 4, dell'anno 1982;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) in riferimento al fabbricato acquistato in regime di comunione dei beni sito in Casteggio, Via
Console Marcello n. 33, il sig. manterrà l'uso esclusivo del negozio posto al piano terra, Pt_3
mentre la sig.ra l'uso esclusivo dell'appartamento posto al primo Parte_4 piano,attualmente concesso in locazionee, pertanto,percepirà integralmente il canone di locazione;
3) in riferimento al fabbricato acquistato in regime di comunione dei beni sito in Casteggio,
Strada Madonna n. 81, il sig. manterrà l'uso esclusivo della c.d. dependance,costituita da Pt_3
una costruzione in legno,e le ulteriori parti dell'immobile verranno utilizzate da entrambe le parti secondo gli accordi che verranno di volta in volta presi dalle stesse e nel rispetto dei diritti dell'altra parte secondo le norme di legge;
4) per quanto concerne le utenze per le forniture di acqua, energia elettrica e gas relativeall'immobile sito in Casteggio, Strada Madonna n. 81, le relative bollette saranno suddivise tra le parti con le seguenti modalità: la somma corrispondente a quanto pagato per i consumi dell'anno 2023 verrà pagata al 50% ciascuno, mentre la somma eccedente verrà pagata integralmente dal sig. Pt_3
5) i terreni acquistati in regime di comunione dei beni siti nel Comune di Casteggio rimarranno in comproprietà tra le parti ed i canoni di affitto agrario verranno percepiti nella misura del
50% ciascuno;
6) ogni modifica o innovazione che riguardi l'esterno, l'interno o l'arredamento degli immobili in comproprietà dovrà essere preventivamente concordata tra le parti, salvi casi di interventi indifferibili ed urgenti;
7) le spese ordinarie relative agli immobili in comproprietà verranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuna;
8) le spese straordinarie relative agli immobili in comproprietà verranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuna e dovranno essere previamente concordate, salvi casi di spese indifferibili ed urgenti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Pag. 2 di 3 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutato che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio il 02/05/1982, in Casteggio (atto n.4, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1982);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Così deciso in Pavia, il 22/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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