Ordinanza collegiale 17 marzo 2025
Ordinanza collegiale 1 dicembre 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01770/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02463/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2463 del 2023, proposto da
NT Di PP e AR LO, rappresentati e difesi dagli avvocati Rosamaria Petrella, Alessandro Vinciguerra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2242 resa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere – Sez. Lavoro- in data 27 settembre 2016 nel giudizio recante RG 6258/2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa IA ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in trattazione, i ricorrenti agiscono per l’integrale ottemperanza alla sentenza in epigrafe, con la quale è stato riconosciuto il diritto degli stessi ad essere immessi in ruolo a far data dall’anno scolastico 2008/2009 con la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 d. lgs. 165/01 e conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del merito alla ricostruzione della carriera, anche a fini previdenziali, tenendo conto dell’inquadramento retributivo quali dipendenti di ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009.
Deducono, in particolare, che il Ministero dell’istruzione e del merito avrebbe dato esecuzione alla sentenza nella sola parte in cui ha riconosciuto il loro diritto ad essere immessi in ruolo, ma ha omesso di dar corso alla ricostruzione di carriera.
Deducono, altresì, che la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione rilasciata in data 2.5.2023 dalla cancelleria del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Lavoro, è stata notificata con formula esecutiva, unitamente a distinti atti di precetto, al Ministero ai fini dell’esecuzione forzata ex art. 475 c.p.c. il 4 gennaio 2022 (per quanto riguarda il ricorrente Di PP) e il 27 gennaio 2022 (per quanto riguarda il ricorrente LO).
Instaurato il giudizio d’esecuzione innanzi al Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere, il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 22.9.2022, resa all’esito del procedimento rubricato al n. 1593/2022 R.G.E., ha dichiarato l’improseguibilità della procedura esecutiva civile, in ragione dell’infungibilità della prestazione posta a carico del Ministero dell’Istruzione.
I ricorrenti, pertanto, adìvano questo T.A.R. chiedendo che fosse dichiarato l’inadempimento del Ministero all’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe; che fosse ordinato all’Amministrazione di provvedere entro un termine stabilito a dare esecuzione alla sentenza; che si provvedesse, altresì, alla nomina di un commissario ad acta , per il caso di perdurante inottemperanza oltre il suddetto termine; che fosse fissata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., una somma di denaro a carico dell’intimata amministrazione, da corrispondere alla ricorrente per ogni ulteriore violazione o inosservanza successiva, ovvero, per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio con memoria di stile, dopo la rinnovazione della notifica presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Con ordinanza collegiale n. 7733/25 del 1.12.2025, il Collegio, considerato che in atti risultava depositato il decreto del Dirigente scolastico dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore VI AD ” del 24 febbraio 2022, con il quale risultava essere stata effettuata la ricostruzione della carriera del ricorrente Di PP, ha ritenuto di dover chiedere al Ministero documentati chiarimenti circa lo stato dell’esecuzione della sentenza in epigrafe con riguardo alla posizione di entrambi i ricorrenti assegnando termine fino al 22 dicembre 2025 per l’espletamento dell’incombente e rinviando la trattazione della causa all’udienza camerale del 14 gennaio 2026.
Il Ministero non ha ottemperato all’ordinanza, mentre parte ricorrente ha chiarito, con memoria depositata in vista dell’udienza di discussione, che, con riguardo alla posizione del ricorrente Di PP, il Dirigente scolastico aveva effettuato la ricostruzione di carriera, adottando il decreto n. 2510, in data 10.5.2021, e il decreto n. 2511 di pari data. Il decreto 2511 era stato restituito dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta con nota di osservazione prot. 45343 del 13.10.2021.
L’Istituto scolastico aveva risposto alle osservazioni della Ragioneria Territoriale con nuovo decreto n. 1293 del 24.2.2022, anch’esso respinto dalla Ragioneria Territoriale dello Stato con nota di osservazione prot. 28192 del 17.6.2022.
Quanto alla posizione del prof. AR LO, affermava che la ricostruzione operata dall’Istituto Scolastico con decreto n. 418 del 25.2.2021 non aveva mai ricevuto riscontro da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato. Pertanto, in assenza del visto di regolarità, non avrebbe avuto esecuzione. Ha, dunque, insistito nelle conclusioni rassegnate in ricorso, perdurando l’inottemperanza del Ministero alle statuizioni sopra richiamate.
All’udienza camerale del 15 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Alla luce dei chiarimenti forniti da parte ricorrente, corroborati dalla documentazione depositata in atti e non contestata dal Ministero resistente, il ricorso è fondato.
In tema di prova dell'inadempimento dell'amministrazione trova applicazione il generale principio secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento ha l’onere di provare soltanto il titolo della pretesa azionata, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte contrattuale. Spetta, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo del diritto ex adverso azionato.
Nel caso di specie, la pretesa creditoria azionata in executivis è cristallizzata nella sentenza in epigrafe indicata. È in atti la prova dell’avvenuta notifica del titolo, spedito in forma esecutiva, all’Amministrazione resistente nelle date del 4 gennaio 2022 (per quanto riguarda il ricorrente Di PP) e il 27 gennaio 2022 (per quanto riguarda il ricorrente LO).
È decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del suddetto titolo previsto dall’art. 14 L. 669/1996 quale condizione di procedibilità dell’azione di ottemperanza, introdotta con ricorso notificato il 25.5.2023.
Il Ministero costituendosi in giudizio non ha contestato i fatti dedotti da controparte, né, tantomeno, provato di aver provveduto ad effettuare la ricostruzione di carriera alla quale era tenuta in base alla sentenza in epigrafe, né al pagamento delle somme dovute.
Pertanto la decisione può essere adottata sulla scorta delle sole allegazioni di parte ricorrente e in forza del principio di non contestazione.
Sussistono, dunque, i presupposti per l'accoglimento del ricorso e l’accertamento dell’inottemperanza del Ministero resistente all’obbligo discendente dal giudicato di provvedere alla ricostruzione di carriera dei ricorrenti, anche a fini previdenziali, tenendo conto dell’inquadramento retributivo quali dipendenti di ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, oltre interessi e rivalutazione a far data dall’anno scolastico 2008/2009, entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo per accogliere la domanda di fissazione di una penalità di mora, non essendo state evidenziate al riguardo valide ragioni ostative.
Il Collegio reputa equo, tenuto conto del tempo trascorso dalla notifica del titolo esecutivo senza che seguisse l’adempimento dell’Amministrazione resistente, il parametro di € 30,00 al giorno a far data dal giorno della comunicazione o notificazione della presente sentenza di ottemperanza fino all’effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, sino alla data di insediamento del commissario ad acta ( ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5014; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 18 gennaio 2016, n. 464).
Deve, altresì, procedersi sin d’ora alla nomina di un commissario ad acta , il Direttore Generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), già MIUR, con facoltà di delega a idoneo funzionario dell’Amministrazione il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al compimento di tutti gli atti necessari per dare esecuzione al giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), lo accoglie nei sensi e termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
- dichiara l’obbligo del Ministero dell’istruzione e del merito resistente di dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore, oltre al pagamento della somma a titolo di astreinte nella misura dovuta, indicata in motivazione;
- per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il Direttore Generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), già MIUR, con facoltà di delega a idoneo funzionario dell'Amministrazione, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza nei sensi e nell’ulteriore termine di cui in motivazione;
- condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA LA, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
IA ZO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA ZO | NA LA |
IL SEGRETARIO