Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 03/04/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00373/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00352/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 352 del 2024, proposto da
AL PO, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppa Elvezio, Andrea Giannattasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto del Tribunale di Perugia - sezione lavoro - n. 24 in data 19 gennaio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La controversia riguarda l’ottemperanza alla sentenza n. 24 in data 19 gennaio 2024, con la quale il Tribunale di Perugia, quale giudice del lavoro, ha riconosciuto alla parte ricorrente il diritto (quale docente a tempo determinato, ritenuto per tale aspetto equiparabile ai docenti a tempo indeterminato) al beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica) per l’aggiornamento e la formazione, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge 107/2015, relativamente agli aa.ss. 2022/23 e 2023/24, ed ha condannato il Ministero dell’istruzione al pagamento della somma complessiva di euro 1.000,00.
2. La parte ricorrente - esponendo di aver prontamente notificato la sentenza in forma esecutiva, di aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, di aver documentato il passaggio in giudicato della sentenza per mancata impugnazione nel termine ma di non aver ancora ricevuto il bonus - ha chiesto che, ai sensi dell’art. 112, cod. proc. amm., venga assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni per eseguire la sentenza, e che, per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, venga nominato un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva del Ministero alla corresponsione del bonus, nonché venga disposta la condanna del Ministero al pagamento delle astreintes , ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.
3. L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero dell’istruzione, sottolineando che il Ministero, a fronte delle migliaia di situazioni analoghe a quella della parte ricorrente, ha attivato una procedura telematica per raccogliere le copie delle sentenze così da poter procedere all’accredito delle somme ai docenti; a tal fine è stato pubblicato un avviso sul sito istituzionale del Ministero in data 18 gennaio 2024, mentre analogo avviso era stato pubblicato sul sito dell’USR dell’Umbria in data 4 gennaio 2014.
Ne discenderebbe che, in considerazione dei doveri di leale collaborazione, di buona fede e correttezza incombenti sulle parti del rapporto di lavoro e, comunque, in via generale sui titolari di un diritto di credito, i docenti sarebbero tenuti ad esercitare il proprio diritto secondo le modalità espresse dall’Amministrazione debitrice. Il fatto di aver depositato il ricorso per ottemperanza dopo la pubblicazione del suddetto avviso, renderebbe palese l’intendimento di parte ricorrente di lucrare un vantaggio dalla situazione di complessiva difficoltà in cui si trovano gli uffici ministeriali, così da comportare il rigetto del ricorso.
In sintesi, ad avviso della difesa dell’Amministrazione, “ non si è di fronte ad una condanna ineseguita per colpa dell’amministrazione quanto piuttosto ad un inadempimento del creditore il quale, non ha correttamente posto la convenuta Amministrazione in condizione di adempiere alla sentenza ”.
4. Il Collegio osserva che dagli atti emerge che le somme spettanti non sono ancora state pagate (a parte le spese legali del giudizio civile).
4.1. Ciò premesso, ricorda che in controversie analoghe, questo Tribunale ha disposto (cfr. sentt. n. 536-543/2024) l’ottemperanza di sentenze del giudice del lavoro affermando in particolare che “ in considerazione del lungo tempo trascorso tra la formazione del giudicato e l’attivazione della procedura telematica per la raccolta in forma organizzata delle posizioni creditrici, del tenore dell’avviso ministeriale invocato dalla difesa erariale – in cui non si indicano i termini entro i quali sarebbe avvenuto il pagamento, ma si segnala “ATTENZIONE: PER L’ATTRIBUZIONE DELLE ANNUALITÀ PREGRESSE RICONOSCIUTE TRAMITE SENTENZA, SI INVITA AD ATTENDERE I TEMPI TECNICI.” – nonché della stessa finalità del contributo, ritiene che la pretesa a che il creditore attenda ulteriormente e senza avere certezza di tempi, prima di tutelarsi in giudizio, appare in concreto eccessiva ed esorbitante i doveri di correttezza e buona fede. In altri termini, la situazione di difficoltà, per i tempi e modi in cui risulta essere stata affrontata dal Ministero, non può giustificare la ritardata ottemperanza.”.
4.2. Nella controversia in esame, l’emissione della sentenza del giudice del lavoro è successiva alla pubblicazione degli avvisi ministeriali sopra ricordati, sui quali l’Amministrazione fa leva per giustificare la mancata corresponsione delle somme spettanti.
Occorre tuttavia osservare che parte ricorrente documenta di aver provveduto fin dal 2 febbraio 2024 ad effettuare la comunicazione al Ministero della sentenza ad essa favorevole (sia pure ad un indirizzo diverso da quello indicato negli avvisi dall’Amministrazione, e presumibilmente corrispondente all’Ufficio di Gabinetto) e di aver poi atteso alcuni altri mesi prima di proporre il ricorso (23 luglio 2024).
4.3. Ne consegue che risultano valide le considerazioni sopra ricordate sui limiti entro i quali l’Amministrazione può pretendere un comportamento collaborativo del creditore, e che pertanto non vi sono ragioni che si frappongano all’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro suindicata; quindi:
- va assegnato al Ministero resistente il termine di sessanta giorni per procedere al pagamento delle somme spettanti alla parte ricorrente in base alla predetta sentenza;
- può fin d’ora nominarsi un commissario ad acta , nella persona del Prefetto di Perugia o di un funzionario da lui delegato, affinché, in caso di infruttuoso decorso del suddetto termine, su richiesta della parte ricorrente, provveda, in sostituzione del Ministero, al rilascio della carta docente ed all’accredito su di essa delle somme riconosciute dalla sentenza, adottando a tal fine ogni necessario atto amministrativo e contabile;
- per l’attività eventualmente svolta, spetterà al commissario ad acta un compenso di euro 1.000,00 (mille/00), a carico del Ministero inottemperante.
4.4. Viceversa, la medesima situazione di difficoltà degli uffici ministeriali, sopra segnalata, conduce a non applicare la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., posto che, trattandosi dell’erogazione di un contributo, la misura risulterebbe iniqua.
5. Le spese (conformemente a quanto deciso nei giudizi analoghi definiti nei mesi scorsi da questo Tribunale) seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del carattere seriale della controversia, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina gli adempimenti indicati in parte motiva.
Condanna il Ministero resistente al pagamento in favore della parte ricorrente e, per essa, del difensore dichiaratosi antistatario, della somma di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre ad oneri ed accessori di legge, per le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO