Articolo 52 della Legge 29 aprile 1967, n. 230
Articolo 51Articolo 53
Versione
14 maggio 1967
Art. 52.
E' autorizzata per l'anno finanziario 1967 la spesa di lire 2500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522 , modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168 , e per la ricostruzione di quelli di cui all'articolo 9 della predetta legge 18 aprile 1962, n. 168 .
Entrata in vigore il 14 maggio 1967