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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/05/2025, n. 2236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2236 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3010/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3010/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in Via Agostino da Montefeltro n. 2, Parte_1
Torino presso lo studio dell'avv. LAROSA SANDRO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da ricorso introduttivo depositato il 19/02/2024):
“Pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra il sig. e la sig.ra Parte_1 [...]
, celebrato in data 26/06/1999 a Koumassi in Costa d'Avorio e trascritto presso CP_1
l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Torino in data 06/03/2017.
Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di trascrivere l'emananda sentenza ed eseguire le prescritte annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03/11/2000 n. 396 e successive modifiche.
Con espressa riserva di integrare le domande e le difese svolte.
Con vittoria dei compensi e delle spese di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA (se dovuta) e con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile in Costa d'Avorio il 26/06/1999.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 283 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio sono nati i figli: in data 18/04/2000, in data Persona_1 Persona_2
29/07/2006 ed n data 13/05/2008. Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
27/03/2023.
Con ricorso depositato il 19/02/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. Controparte_1
All'udienza del 23/03/2025 parte ricorrente veniva sentita ed all'esito, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla si dispone in punto spese di lite attesa la non opposizione della parte resistente non costituita e dichiarata, pertanto, contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono Controparte_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
04.04.2025. Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3010/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in Via Agostino da Montefeltro n. 2, Parte_1
Torino presso lo studio dell'avv. LAROSA SANDRO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da ricorso introduttivo depositato il 19/02/2024):
“Pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra il sig. e la sig.ra Parte_1 [...]
, celebrato in data 26/06/1999 a Koumassi in Costa d'Avorio e trascritto presso CP_1
l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Torino in data 06/03/2017.
Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di trascrivere l'emananda sentenza ed eseguire le prescritte annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03/11/2000 n. 396 e successive modifiche.
Con espressa riserva di integrare le domande e le difese svolte.
Con vittoria dei compensi e delle spese di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA (se dovuta) e con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile in Costa d'Avorio il 26/06/1999.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 283 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio sono nati i figli: in data 18/04/2000, in data Persona_1 Persona_2
29/07/2006 ed n data 13/05/2008. Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
27/03/2023.
Con ricorso depositato il 19/02/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. Controparte_1
All'udienza del 23/03/2025 parte ricorrente veniva sentita ed all'esito, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla si dispone in punto spese di lite attesa la non opposizione della parte resistente non costituita e dichiarata, pertanto, contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono Controparte_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
04.04.2025. Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.