Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/06/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1900/2018 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1900/2018 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 26.2.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
DE ROSA, 55 PAGANI, presso lo studio dell'Avv. NOCERA SALVATORE (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTRICE
E
.SESSA VIA PENDINO 25 FISCIANO (c.f.: , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA PICENZA N. 101 84100 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. REALE ROBERTO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e C.F._3
difeso;
CONVENUTO
Oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 5
CP_1
Invero, l'atto di citazione è stato notificato al convenuto, a mezzo pec, in data 20.3.2018
e, pertanto, nel rispetto del termine decadenziale di 30 gg. decorrenti (nel caso di specie) dalla data della deliberazione (risultando l'attrice presente per delega e dissenziente) del 23.2.2018.
Inoltre, la domanda è procedibile, in quanto, per stessa ammissione del convenuto, l'attrice ha attivato il procedimento di mediazione dopo la notifica dell'atto di citazione, procedimento che si è concluso con esito negativo (cfr. verbale dell'udienza del 14.11.2018).
Va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, atteso che dall'esame dell'atto introduttivo si evincono in maniera sufficientemente chiara tanto il petitum quanto la causa petendi.
Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità e l'inutilizzabilità, ai fini della decisione della causa, di tutta la documentazione prodotta dall'attrice con le memorie del 17.10.2022 e del 21.10.2022, in quanto allegata dopo il maturarsi delle preclusioni istruttorie.
Invero, all'udienza del 14.11.2018, parte attrice non compariva e parte convenuta dopo aver inizialmente dichiarato a verbale di volere la concessione dei termini ex art. 183 VI co.
c.pc, ha poi manifestato chiaramente, stante l'assenza della parte attrice, la volontà che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Peraltro, parte attrice ha avanzato richiesta di rimessione in termini che è stata correttamente rigettata dal precedente G.I..
Invero, ai sensi dell'art. 153 c.p.c. la parte richiedente deve dimostrare di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile.
La rimessione in termini, regolata dall' art. 153, comma 2, c.p.c. , presuppone che l'evento addotto per integrare una causa non imputabile abbia carattere di impedimento assoluto (cfr. Cass. s.u. 6431/2025).
Nel caso di specie, parte attrice nulla ha dedotto e nulla ha dimostrato in ordine al presupposto dell'impedimento assoluto a comparire all'udienza del 14.11.2018.
Va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dal CP_1
atteso che dall'esame della delibera oggetto di impugnativa, si evince che ha Parte_1
partecipato (sia pure per delega) in qualità di condomina alla assemblea condominiale tenutasi in data 23.2.2018 e, pertanto, sussiste, nel caso di specie, la legittimazione della medesima ad agire.
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Pagina 2 di 5 Invero, tra le norme introdotte dalla legge 220/2012, l'art. 1130 bis cc il cui titolo è “ rendiconto condominiale” dispone “ Il rendiconto deve contenere le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili e alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica.
Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti…”. Il legislatore ha disposto la tracciabilità di ogni entrata e di ogni uscita tramite l'utilizzo incondizionato del conto corrente ed ha, di fatto e di diritto, CP_2
introdotto un rendiconto condominiale completamente rinnovato proprio nella sua composizione e redazione.
La giurisprudenza di merito si è pronunciata a seguito di impugnazioni ex.art. 1137 cc di rendiconti condominiali non conformi a quanto previsto dal citato art.1130 bis cpc interpretando in maniera rigorosa il disposto di tale norma.
Con l'ordinanza n. 33038/2018 la Suprema Corte ha precisato che “… la prospettazione in domanda, e poi come motivo di appello, di una ragione di invalidità della deliberazione assembleare impugnata, consistente, nella specie, nella dedotta illegittimità del rendiconto condominiale ex art. 1130 bis cc, perché non composto da registro di contabilità , riepilogo finanziario e nota sintetica esplicativa della gestione, con indicazione dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, obbliga il giudice, nel rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art.112 cpc), a prendere in esame il profilo oggetto di doglianza. Il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione che compongono il rendiconto perseguono certamente lo scopo di soddisfare l'interesse del ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, in CP_1
modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto e così consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato. Allorchè il rendiconto non sia composto da registro, riepilogo e nota, parti inscindibili di esso, ed i condomini non risultano perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del CP_1
quanto ad entrate, spese e fondi disponibili, può discenderne – indipendentemente dal possibile esercizio del concorrente diritto spettante ai partecipanti di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa – l'annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione.”
Con l'introduzione dell'articolo 1130 bis cc il legislatore ha chiarito che il rendiconto non è più una semplice indicazione delle spese effettuate, come si faceva in precedenza, ma è
Pagina 3 di 5 un atto complesso. Il rendiconto deve essere redatto in maniera tale da consentire l'immediata verifica del suo contenuto.
La Corte di Cassazione con ordinanza n.10844/2020 riafferma il principio per cui non è necessario che la contabilità condominiale sia tenuta dall'amministratore con forme analoghe a quelle previste per i bilanci della società, essendo sufficiente che sia idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita con le relative quote di ripartizione.
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che i rendiconti consuntivi 2016 e 2017 approvati il 23.2.2018 dall'assemblea del sono idonei a rendere intellegibile ai condomini CP_1
le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, fornendo la prova, attraverso i corrispondenti documenti giustificativi, non solo della qualità e quantità delle somme incassate, nonché dell'entità e causale degli esborsi fatti, ma anche di tutti gli elementi che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l'amministratore ha eseguito il suo incarico e, pertanto, deve ritenersi cha la resa dei conti sia adeguata a criteri di buona amministrazione.
Peralto, l'approvazione di un rendiconto parziale per l'anno 2016 (relativo al periodo
1.10-31.12.2016), non determina violazione dell'art. 1130 bis cpc.
L'annualità della gestione attiene all'obbligo dell'amministratore di rendicontazione annuale del proprio operato e della situazione economico-finanziaria del condominio ma non esclude il potere dovere dell'assemblea di deliberare in ordine ai rendiconti anche se presentati con ritardo dall'amministratore e di sanare eventuali omissioni nella contabilità tenuta dall'amministratore.
La violazione del principio di annualità della contabilità può essere cioè solo motivo di eventuale responsabilità e di revoca dell'amministratore, ma non motivo di nullità o annullabilità della delibera assembleare di approvazione del rendiconto (cfr. Corte appello
Lecce, 04/11/2020, ud. 23/10/2020, dep. 04/11/2020, n.367).
L'attribuzione del compenso all'amministratore per mesi di novembre e dicembre 2016 non appare irregolare, atteso che l'amministratore è stato nominato con delibera del
17.10.2016, nella quale risulta anche specificato l'importo del compenso in ossequio al disposto di cui all'art. 1129 c.c..
Per quanto concerne, infine, la doglianza circa la mancata assunzione di provvedimenti da parte dell'assemblea in merito ai lavori da farsi per eliminare le infiltrazioni nell'appartamento dell'attrice, essa è inammissibile per quanto di ragione.
In tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo
Pagina 4 di 5 all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito;
ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del possono essere valutate soltanto in caso CP_1
di delibera che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1,
c.c..(cfr. Cass. 5061/2020).
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'impugnativa;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
che si liquidano in euro 4.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. CP_3
Forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 30/05/2025
IL GIUDICE
dott.sa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 5 di 5