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Sentenza 20 aprile 2025
Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 20/04/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 664/2018 R.G. promossa da:
, residente a [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Orazio Rinelli (C.F. ), giusta procura in calce all'atto CodiceFiscale_2 di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto procuratore, sito in Gela, via Europa
n.93
Attore e convenuto in riconvenzione
C O N T R O
COMANDATORE , nata a [...] il [...] (CF ), Parte_2 C.F._3 autodifesa, nonché rappresentata e difesa dall'avv. Francesco d'Aleo (C.F. ), per CodiceFiscale_4 procura allegata alla comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 18/5/2022, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gela, nella via Aretusa n. 8
Convenuta ed attrice in riconvenzione
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 per sentire dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato tra le
[...] parti in data 16/9/2008, con condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 10.000,00 versata a titolo di caparra confirmatoria, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di € 10.000,00 quale doppio della caparra a titolo di risarcimento del danno da lui subito, per un totale di € 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 16/9/2008 e spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituitosi in giudizio, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
In particolare l'attore deduceva di avere sottoscritto con la convenuta nell'estate del 2008 un contratto preliminare per la compravendita di un fondo sito in c.da Manfria, distinto in catasto al fl. 104, part.lla 1089, di proprietà della stessa, pattuendo il prezzo di € 38.000,00, e di avere versato all'atto della sottoscrizione del contratto la somma di € 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria. Riferiva altresì che le parti avevano fissato per la stipulazione dell'atto pubblico innanzi ad un notaio il termine essenziale del 31/3/2009, che, tuttavia, era stato ampiamente superato, e che, per tale motivo, alla richiesta della controparte, inviatagli con lettera del
1 18/3/2016, di presentarsi innanzi al Notaio in data 5/4/2016 al fine di stipulare il contratto definitivo, egli aveva comunicato, con lettera raccomandata del 31/3/2016, l'avvenuta risoluzione di diritto del preliminare, come previsto ai punti 7 e 8, per mancata stipulazione del contratto definitivo entro il termine essenziale stabilito, deducendo anche l'inadempimento della convenuta all'obbligo di vendere l'immobile libero da ipoteche, vincoli, gravami ed altre trascrizioni pregiudizievoli - poiché invece detto immobile era gravato da ipoteca - nonché all'obbligo di presentarsi davanti al Notaio per la stipulazione dell'atto pubblico alla data stabilita. Indi deduceva che a causa della risoluzione del preliminare egli aveva subito un danno, consistito nel non avere mai avuto il possesso dell'immobile, del quale chiedeva il ristoro in via preventiva e forfettaria mediante pagamento del doppio della caparra stabilita.
In data 23.07.2018 si costituiva in giudizio la convenuta la quale Controparte_1 contestava la domanda poiché infondata, e ne chiedeva il rigetto. Ella in particolare deduceva che l'attore era a conoscenza dell'esistenza della iscrizione ipotecaria sul bene, e che tuttavia tale ipoteca era meramente cartolare poiché estinta ai sensi dell'art. 2878 n. 3 c.c. già dal 29/10/2004, essendo stata definita ogni pendenza debitoria con l'istituto di credito almeno quattro anni prima della stipula del preliminare di vendita. Affermava altresì che l'attore si era, senza autorizzazione alcuna, immesso in possesso dell'immobile e che vi aveva effettuato lavori anche di sbancamento, che avevano modificato lo stato dei luoghi. Infine, deduceva che il termine essenziale era stato previsto in contratto nell'interesse della sola promittente venditrice. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea. In via riconvenzionale, proponeva domanda di emissione di sentenza ex art. 2932 c.c. sostitutiva degli effetti del contratto non concluso, con contestuale determinazione delle modalità di pagamento del prezzo residuo così come desumibile ai sensi degli artt. 7 e 8 del preliminare di vendita. In subordine, chiedeva la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'attore, con versamento della somma corrispondente alla caparra da questi versata ed al risarcimento del danno nella misura di € 10.000,00.
In seno alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. la convenuta eccepiva l'inammissibilità o improcedibilità ex art. 307 co. 1 c.p.c. dell'azione promossa con atto di citazione del 3/5/2018, in ragione della notifica, in data
19/2/2018, di precedente citazione per l'udienza del 30/5/2018, non iscritta a ruolo da alcuna delle parti.
L'attore invece eccepiva la tardività della costituzione della convenuta e l'intervenuta decadenza della stessa dalla proposta domanda riconvenzionale.
La causa, istruita con l'assunzione di prova testimoniale, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte delle parti, veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate nelle note scritte depositate telematicamente, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, l'eccezione, sollevata dalla parte convenuta, di improcedibilità o di inammissibilità o illegittimità dell'atto di citazione del 3 maggio 2018, ex art. 307 comma 1 c.p.c., deve essere disattesa.
In proposito si osserva che la convenuta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. ha eccepito che l'attore le aveva in precedenza già notificato, in data 19/2/2018, altro atto di citazione per l'udienza del 30/5/2018,
2 omettendo di iscrivere la causa a ruolo nel termine di gg. 10 dalla notifica dell'atto, e che neppure lei aveva provveduto a tale incombente. Ha quindi invocato l'applicazione dell'art. 307 co. 1 c.p.c., non avendo l'attore riassunto il processo nel termine perentorio di tre mesi, a decorrere dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto ai sensi dell'art. 166 c.p.c., com'era tenuto a fare, ed avendo invece notificato nuovo atto di citazione.
Sostiene invece l'attore che con l'atto di citazione da ultimo notificato alla convenuta egli abbia inteso riassumere la causa, a nulla rilevando che la riassunzione sia stata operata con atto di citazione piuttosto che con espressa istanza di riassunzione del processo, purché sia manifesta la volontà di proseguire l'azione in precedenza intrapresa.
In proposito si osserva che, a seguito della notificazione di atto di citazione, quando non vi sia stata costituzione di alcuna delle parti processuali, il processo, formalmente pendente, entra in uno stato di quiescenza e può essere quindi riassunto nel termine, perentorio, di tre mesi che, ai sensi dell'art. 307 co. 1 c.p.c. – cui espressamente rinvia l'art. 171 co. 1 c.p.c. - decorre in tale ipotesi dalla scadenza del termine di costituzione del convenuto a norma dell'art. 166 c.p.c., decorso il quale il processo si estingue.
Nel caso di specie, considerato il termine di costituzione del convenuto alla data del 10/5/2018, individuata rispetto all'udienza del 30/5/2018 indicata nel primo atto di citazione notificato nell'interesse del la Pt_1 successiva notifica dell'atto di citazione eseguita a mezzo pec il 3/5/2018, rimasta incontestata, cui è seguita l'iscrizione della causa in giudizio con l'attribuzione del presente n. R.G. 664/2018, è idonea alla tempestiva riassunzione del processo precedentemente promosso e rimasto quiescente per la mancata costituzione di entrambe le parti.
Né rileva che la riassunzione sia stata effettuata con atto di citazione anziché con espressa istanza di riassunzione del processo, avendo la giurisprudenza chiarito sul punto che “la riassunzione del processo, anche se effettuata con citazione anziché con comparsa, secondo quanto prescrive l'art 125 delle disp att del codice di rito, deve ritenersi valida, trattandosi di forma non prescritta a pena di nullità ed essendo l'atto di riassunzione, anche nella forma prescelta, dotato dei requisiti essenziali per il raggiungimento nello scopo”
(così Cass. Sez. III sent. n. 1804 del 12/6/1971; Cass. Sez. II sent. n. 1354 del 14/5/1973).
Va altresì osservato che le disposizioni degli artt. 171 e 307, primo e secondo comma, cod. proc. civ., sulla cancellazione della causa dal ruolo per la mancata costituzione delle parti, non si applicano “se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale” (così Sez. 6 - 2, ord. n. 3626 del 17/02/2014; Cass.
Sez. 3, sent. n. 9730 del 25/07/2000). Tanto si è verificato nel caso di specie, essendosi la convenuta costituita spiegando difese nel merito, e sollevando solo con la memoria ex art. 183 co. 1 c.p.c. l'eccezione di improcedibilità dell'azione intrapresa nei suoi confronti.
Nel merito, l'attore deduce l'inadempimento della convenuta agli obblighi assunti con il contratto preliminare stipulato nel 2008, avente ad oggetto il fondo sito in c.da Manfria, censito in catasto al fl. 104, part.lla 1089, lamentando sia la violazione del termine essenziale del 31/3/2009, sia la presenza sul bene promesso in vendita di un vincolo ipotecario, asseritamente taciuto dalla convenuta all'atto della stipulazione del preliminare, in
3 violazione dell'obbligo, assunto dalla promittente venditrice, di presentare il bene alla data della stipula dell'atto pubblico libero da ipoteche, vincoli, gravami e trascrizioni pregiudizievoli. Chiede pertanto di dichiarare la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della promittente venditrice e la condanna di quest'ultima alla restituzione del doppio della caparra pattuita, per un totale di € 20.000,00, oltre accessori.
Afferma invece la convenuta che l'attore era a conoscenza dell'esistenza di una iscrizione ipotecaria sul bene, ormai meramente cartolare già dal 29/10/2004 e da intendersi estinta ai sensi dell'art. 2878 n. 3 c.c. per effetto della estinzione, almeno quattro anni prima del preliminare, di ogni pendenza debitoria con il creditore ipotecario Banco di Sicilia. La stessa inoltre rileva che il termine stabilito in contratto era previsto in favore della sola promittente venditrice, essendole riconosciuta la facoltà, in caso di inosservanza del suddetto termine, di ritenere risolto il contratto per fatto e colpa del promissario acquirente.
Orbene, risulta dalla scrittura privata versata in atti, sottoscritta da entrambe le parti, che la convenuta si obbligava a trasferire a che si obbligava ad acquistare Controparte_1 Parte_1 per sé o per persona da nominare sino alla stipula dell'atto pubblico, l'immobile sito in c.da Manfria, distinto in catasto al fl. 104, part.lla 1089 di mq.972, garantendo che l'immobile “è e sarà fino alla stipula dell'atto pubblico di vendita libero da ipoteche, vincoli, gravami, trascrizioni pregiudizievoli”. Le parti pattuivano un prezzo a corpo di € 38.000,00. Si stabiliva altresì a carico del promissario acquirente il versamento, alla sottoscrizione del preliminare, di una caparra confirmatoria dell'importo di € 10.000,00, da imputare al prezzo pattuito al momento della stipula del definitivo, e l'obbligo di pagamento del saldo del prezzo alla stipula del rogito notarile di trasferimento del bene, da effettuarsi presso un Notaio scelto dalla parte acquirente “entro e non oltre il termine essenziale del 31/3/2009”. Al punto 8) il contratto stabiliva altresì: “Rimane nella facoltà della venditrice nel caso di mancato o ritardato pagamento, anche in parte, della somma dovuta e/o nel caso di mancata stipula dell'atto notarile di compravendita del 31 marzo 2009, da intendersi essenziale, ritenere risolto il presente contratto per fatto e colpa del promittente acquirente, con il diritto della promittente venditrice ad una penale pari al doppio della caparra versata, salvo il risarcimento del maggior danno”.
L'attore lamenta in primo luogo che la convenuta non abbia rispettato il termine essenziale previsto per la stipulazione del contratto definitivo, e che abbia anche taciuto all'atto del preliminare che il bene era gravato da iscrizione ipotecaria.
Quanto al primo profilo, la scrittura privata, nel qualificare il termine del 31/3/2009 previsto per la stipula dell'atto pubblico di vendita come termine essenziale, prevede che, nel caso in cui il promissario acquirente non avesse stipulato l'atto di vendita nel rispetto del termine assegnato, dalla suddetta data fino alla definizione dell'azione di risoluzione di diritto del contratto sarebbero decorsi gli interessi al tasso legale sulla somma residua da versare, oltre a revisione in base all'indice ISTAT. Al successivo punto 9 è altresì prevista la facoltà della venditrice, in caso di mancato o ritardato pagamento, anche in parte, della somma dovuta o di mancata stipula dell'atto notarile entro il 31 marzo 2009, di ritenere risolto il contratto per fatto e colpa del promittente acquirente, con diritto della stessa ad una penale pari al doppio della caparra versata da quest'ultimo.
4 In proposito la giurisprudenza ha affermato che “nei contratti a prestazioni corrispettive, lo stabilire se il termine convenuto per l'esecuzione delle prestazioni di una delle parti sia stato fissato nell'interesse esclusivo della stessa, della controparte o di entrambe, è accertamento che non può essere svolto sulla base del solo dato formale ed estrinseco dell'essere stato il termine previsto per la prestazione di quella determinata parte, ma che deve necessariamente estendersi alla funzione che i contraenti, avuto riguardo alla natura ed oggetto di detta prestazione, nonché al suo rapporto di sinallagmaticità con la controprestazione, abbiano in concreto voluto assegnare al termine medesimo, nel quadro dell'attuato regolamento negoziale dei reciproci interessi”
(Cass. Sez. II sent. n. 1674/1995). Ritiene altresì la Suprema Corte che nell'espletamento di tale indagine, assume valenza indiziaria la circostanza che solo a carico di una parte – nel caso di specie a carico del promissario acquirente - sia stato previsto, per l'ipotesi di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una
"penale" (che, tuttavia, configurandosi come un “mezzo rafforzativo del vincolo contrattuale operante sul piano degli effetti dell'eventuale inadempimento”, integrante una “concordata liquidazione anticipata del danno da esso derivante”, è ritenuta compatibile con la previsione del termine medesimo nell'interesse anche della parte debitrice).
Nondimeno nel caso di specie la previsione in favore della sola promittente venditrice della facoltà, in caso di inadempimento della controparte anche all'obbligo di procedere alla stipulazione del contratto definitivo nel rispetto del termine stabilito, di ritenere risolto il contratto, oltre alla previsione di una penale in suo favore e a carico del promissario acquirente, inducono a ritenere che il termine essenziale fosse previsto solo in favore della convenuta, essendo sostanzialmente rimessa a quest'ultima la valutazione del proprio interesse a proseguire nell'operazione contrattuale di vendita dell'immobile di sua proprietà rispetto ad un interesse contrario a porre nel nulla il preliminare rimasto inadempiuto. Depone nel senso indicato il tenore letterale del contratto preliminare, che, a ben vedere, prevedendo che entro il termine definito essenziale “il saldo del prezzo verrà versato dal promittente acquirente al promittente venditore alla stipula del rogito notarile di definitivo trasferimento”, da effettuarsi presso un Notaio pure scelto dal promissario acquirente, che oltre tale termine decorrono gli interessi sulla somma residua da versare, oltre rivalutazione, e che il promittente venditore ha
“facoltà” in caso di inadempimento della controparte di ritenere risolto il contratto con diritto al pagamento della penale pattuita, ricollega in ogni sua parte il termine e gli effetti della inosservanza dello stesso agli obblighi e alla prestazione posti a carico del promissario acquirente, cui è rimesso anche l'impulso di indicare, nel termine stabilito, il Notaio prescelto ai fini del rogito. L'attore, del resto, non oppone argomenti di segno contrario a tale ricostruzione della volontà contrattuale, essendosi limitato a valorizzare la circostanza che la promittente venditrice, a dispetto del termine, si sia attivata solo nel 2016 diffidandolo a presentarsi presso il
Notaio per procedere alla stipula dell'atto di vendita e, in tal modo, dimostrando che il termine previsto in contratto non costituisce termine essenziale.
Dalla circostanza che il termine sia stato previsto come essenziale in favore della sola promittente venditrice discende che non può imputarsi a quest'ultima di non averlo rispettato, essendovi obbligato, con gli effetti previsti in contratto, il solo promissario acquirente.
5 Quanto al presunto inadempimento della promittente venditrice per avere taciuto alla data del preliminare che il bene era soggetto a iscrizione ipotecaria, la convenuta ha prodotto attestazione di in risposta a CP_2 richiesta inoltrata da studio legale a nome di da cui si evince che in data 29/10/2004 Parte_3 Part era stato già inviato assenso per la cancellazione dell'ipoteca iscritta, nonché l'invito a contattare di
Caltanissetta per la cancellazione della iscrizione. A ciò fa seguito il consenso prestato da - Controparte_3 ancorché in data successiva alla diffida inviata all'attore nel marzo 2016, per la presentazione innanzi al Notaio per la stipula del definitivo, ma comunque antecedente al presente giudizio – raccolto dal Notaio Per_1 Per_1 in data 16/5/2017, alla cancellazione totale della ipoteca giudiziale presso l'Agenzia del territorio, Ufficio provinciale di Caltanissetta, iscritta in data 20/2/2004 n. 3079/365, contro e Parte_3 CP_4
atto nel quale si attesta l'avvenuta estinzione del credito oggetto del titolo in virtù del quale era stata
[...] iscritta ipoteca.
La prova testimoniale assunta in giudizio non fornisce elementi ulteriori sul punto, essendo incentrata sulla verifica del comportamento dei due contraenti in merito alla presentazione o meno presso lo studio del Notaio ai fini della stipula del rogito. Per_1
Nondimeno, alla stregua degli elementi in atti, ritiene il decidente che in relazione al comportamento contrattuale della convenuta non ricorrano gli estremi di un inadempimento avente i caratteri di gravità richiesti dall'art. 1455 c.c.
La Suprema Corte in proposito ha affermato che “la norma contenuta nell'art. 1482 cod. civ. (applicabile analogicamente anche al contratto preliminare di vendita), secondo cui se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro dà facoltà al promissario acquirente di ottenere la liberazione dei pesi gravanti sul bene, non preclude a quest'ultimo, in alternativa, la possibilità di agire per la risoluzione del contratto se ricorrono gli estremi del grave inadempimento (Sez. 2, n. 3565,
12/3/2002, Rv. 553006); b) pur vero che l'art. 1482 c.c., mentre attribuisce al compratore la facoltà di sospendere il pagamento del prezzo, subordina tuttavia la risoluzione del contratto per inadempimento all'inutile decorso del termine stabilito dal giudice per liberare la cosa dai vincoli, da ciò derivando che la domanda giudiziale di risoluzione, in deroga alla disposizione dell'art. 1453, comma 3, c.c., non ha l'effetto immediato di precludere alla parte inadempiente la possibilità di adempiere la propria obbligazione, cioè di liberare la cosa dal vincolo (Sez. 2, n. 16388, 5/8/2015, Rv. 636169; ma anche lo stesso lontano precedente -
n. 5300/1977 - citato dalla ricorrente), ma ciò non significa affatto che il contraente adempiente (...) non possa sciogliersi dal contratto, ma, ben diversamente, che il contraente inadempiente (...), ove avesse liberato il bene
(...) avrebbe avuto il diritto di mantenere il contratto” (così Cass. Sez. VI-2 ord. n. 24824/2018).
Nel caso di specie, sebbene nel contratto preliminare la promittente venditrice si sia effettivamente obbligata a vendere il bene libero da ipoteche, vincoli, gravami e trascrizioni pregiudizievoli, la circostanza che il debito sotteso all'ipoteca risulti estinto già in epoca antecedente alla stipula del preliminare e che l'istituto di credito abbia espresso formale consenso alla cancellazione dell'ipoteca prima della introduzione del giudizio induce a ritenere che l'inadempimento ascritto alla convenuta non abbia inciso in maniera decisiva sulla complessiva operazione economica e sulla sua concreta realizzabilità secondo l'assetto di interessi programmato.
6 In ogni caso, deve a ciò aggiungersi che l'attore ha formulato in questa sede domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno mediante condanna al pagamento del doppio della somma prevista in contratto a titolo di caparra confirmatoria, e che siffatta domanda risarcitoria non può, comunque, trovare accoglimento, poiché nel contratto preliminare la pattuizione di una penale pari al doppio della caparra versata dal promissario acquirente è espressamente prevista solo in caso di inadempimento del promissario acquirente ed in favore della promittente venditrice. Ove poi la domanda tendesse ad ottenere il doppio della caparra confirmatoria versata dal promissario acquirente all'atto della stipula del preliminare, ai sensi dell'art. 1385
c.c., pure va osservato che, secondo la disposizione normativa citata, la previsione di una caparra confirmatoria attribuisce alla parte adempiente il diritto, in caso di grave inadempimento dell'altra, di trattenere la caparra o esigere il doppio di quella prestata in caso di recesso dal contratto, così restando esonerata dall'onere di provare l'an e il quanturn del danno subito. La Suprema Corte in proposito ha affermato che “la caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole "ex lege", sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata;
qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell'"an" e nel "quantum" (così Cass. Sez. II ord. n. 20532 del 29/9/2020; conf. Cass. Sez. 2, sent. n. 8417 del 27/04/2016).
Per questi motivi
, le domande proposte dall'attore devono essere rigettate.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, con la quale è richiesta l'emissione di sentenza ex art. 2932 c.c., sostitutiva degli effetti del contratto non concluso, o, in subordine, la risoluzione del contratto per grave inadempimento del questa dev'essere dichiarata tardiva poiché Pt_1 non proposta nel rispetto del termine di cui agli artt. 166 e 167 co. 2 c.p.c., previsto a pena di decadenza per la presentazione di domanda riconvenzionale e per le eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio.
Invero la convenuta si è costituita in giudizio con deposito telematico di propria comparsa in data 23/7/2018, non rispettando il termine di costituzione di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione, previsto dall'art. 166 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis, tenuto conto della sospensione feriale dei termini pacificamente applicabile.
Sul punto va data continuità all'orientamento della Suprema Corte secondo il quale “il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, ai fini della costituzione del convenuto in primo grado, il cui rispetto è necessario per la proposizione della domanda riconvenzionale, va calcolato, ove sia indicata un'udienza per una data successiva al compimento del periodo feriale ma tale che il termine di venti giorni ricada in detto periodo, mediante un conteggio a ritroso che in detta frazione temporale incontra una parentesi oltre la quale il conteggio stesso deve proseguire fino ad esaurimento (Cass. sez. II, 08/05/2023,
n.12087; conf. Cass. sez. I, 08/02/2023, n.3730).
Si osserva altresì che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in virtù dell'espresso richiamo all'art. 155 quarto e quinto comma c.p.c. contenuto nella L. 17 dicembre 2012 n. 221, art. 16-bis co.
7, anche agli atti depositati con modalità telematiche si applica la regola secondo la quale lo spostamento nel
7 tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso (quale è il termine per la costituzione in giudizio con atto processuale svolto fuori dall'udienza), se essi cadono in giorno festivo, deve essere calcolato, appunto, a ritroso. Deve darsi quindi continuità all'indirizzo giurisprudenziale sul punto, secondo il quale il comma 4 dell'art. 155 c.p.c. (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo comma 5 del medesimo articolo ( diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che si computano a ritroso, ovvero caratterizzati dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere completata una determinata attività, ma correlandosi alle caratteristiche proprie di detto tipo di termine, con conseguente individuazione del dies ad quem dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, a nulla rilevando le modalità di esecuzione del deposito, di persona mediante accesso in cancelleria o a mezzo deposito telematico (così Cass. sez. III, 24/03/2023, n.8496).
Ritiene inoltre sul punto il decidente che il rinvio della prima udienza di comparizione ad altra data disposto con decreto del giudice precedente titolare del procedimento del 9/8/2018 non rilevi nel caso specifico ai fini della individuazione del termine di costituzione della convenuta, poiché emesso in data successiva al deposito della comparsa di costituzione. Diversamente opinando, si otterrebbe l'effetto di una rimessione in termini neppure richiesta dalla parte convenuta.
Per questi motivi
, le domande proposte in via riconvenzionale dalla convenuta Comandatore CP_1 devono essere dichiarate inammissibili.
[...]
Ex art. 92 co. 2 c.p.c., la reciproca soccombenza oltre che la complessità e, sotto alcuni profili, la novità delle questioni affrontate, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 664/2018 R.G. promossa da Pt_1
contro disattesa ogni diversa istanza così provvede:
[...] Controparte_1 rigetta le domande proposte dall'attore; dichiara inammissibili le domande proposte in via riconvenzionale dalla convenuta;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Gela, il 10/4/2025
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 664/2018 R.G. promossa da:
, residente a [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Orazio Rinelli (C.F. ), giusta procura in calce all'atto CodiceFiscale_2 di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto procuratore, sito in Gela, via Europa
n.93
Attore e convenuto in riconvenzione
C O N T R O
COMANDATORE , nata a [...] il [...] (CF ), Parte_2 C.F._3 autodifesa, nonché rappresentata e difesa dall'avv. Francesco d'Aleo (C.F. ), per CodiceFiscale_4 procura allegata alla comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 18/5/2022, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gela, nella via Aretusa n. 8
Convenuta ed attrice in riconvenzione
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 per sentire dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato tra le
[...] parti in data 16/9/2008, con condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 10.000,00 versata a titolo di caparra confirmatoria, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di € 10.000,00 quale doppio della caparra a titolo di risarcimento del danno da lui subito, per un totale di € 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 16/9/2008 e spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituitosi in giudizio, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
In particolare l'attore deduceva di avere sottoscritto con la convenuta nell'estate del 2008 un contratto preliminare per la compravendita di un fondo sito in c.da Manfria, distinto in catasto al fl. 104, part.lla 1089, di proprietà della stessa, pattuendo il prezzo di € 38.000,00, e di avere versato all'atto della sottoscrizione del contratto la somma di € 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria. Riferiva altresì che le parti avevano fissato per la stipulazione dell'atto pubblico innanzi ad un notaio il termine essenziale del 31/3/2009, che, tuttavia, era stato ampiamente superato, e che, per tale motivo, alla richiesta della controparte, inviatagli con lettera del
1 18/3/2016, di presentarsi innanzi al Notaio in data 5/4/2016 al fine di stipulare il contratto definitivo, egli aveva comunicato, con lettera raccomandata del 31/3/2016, l'avvenuta risoluzione di diritto del preliminare, come previsto ai punti 7 e 8, per mancata stipulazione del contratto definitivo entro il termine essenziale stabilito, deducendo anche l'inadempimento della convenuta all'obbligo di vendere l'immobile libero da ipoteche, vincoli, gravami ed altre trascrizioni pregiudizievoli - poiché invece detto immobile era gravato da ipoteca - nonché all'obbligo di presentarsi davanti al Notaio per la stipulazione dell'atto pubblico alla data stabilita. Indi deduceva che a causa della risoluzione del preliminare egli aveva subito un danno, consistito nel non avere mai avuto il possesso dell'immobile, del quale chiedeva il ristoro in via preventiva e forfettaria mediante pagamento del doppio della caparra stabilita.
In data 23.07.2018 si costituiva in giudizio la convenuta la quale Controparte_1 contestava la domanda poiché infondata, e ne chiedeva il rigetto. Ella in particolare deduceva che l'attore era a conoscenza dell'esistenza della iscrizione ipotecaria sul bene, e che tuttavia tale ipoteca era meramente cartolare poiché estinta ai sensi dell'art. 2878 n. 3 c.c. già dal 29/10/2004, essendo stata definita ogni pendenza debitoria con l'istituto di credito almeno quattro anni prima della stipula del preliminare di vendita. Affermava altresì che l'attore si era, senza autorizzazione alcuna, immesso in possesso dell'immobile e che vi aveva effettuato lavori anche di sbancamento, che avevano modificato lo stato dei luoghi. Infine, deduceva che il termine essenziale era stato previsto in contratto nell'interesse della sola promittente venditrice. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea. In via riconvenzionale, proponeva domanda di emissione di sentenza ex art. 2932 c.c. sostitutiva degli effetti del contratto non concluso, con contestuale determinazione delle modalità di pagamento del prezzo residuo così come desumibile ai sensi degli artt. 7 e 8 del preliminare di vendita. In subordine, chiedeva la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'attore, con versamento della somma corrispondente alla caparra da questi versata ed al risarcimento del danno nella misura di € 10.000,00.
In seno alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. la convenuta eccepiva l'inammissibilità o improcedibilità ex art. 307 co. 1 c.p.c. dell'azione promossa con atto di citazione del 3/5/2018, in ragione della notifica, in data
19/2/2018, di precedente citazione per l'udienza del 30/5/2018, non iscritta a ruolo da alcuna delle parti.
L'attore invece eccepiva la tardività della costituzione della convenuta e l'intervenuta decadenza della stessa dalla proposta domanda riconvenzionale.
La causa, istruita con l'assunzione di prova testimoniale, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte delle parti, veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate nelle note scritte depositate telematicamente, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, l'eccezione, sollevata dalla parte convenuta, di improcedibilità o di inammissibilità o illegittimità dell'atto di citazione del 3 maggio 2018, ex art. 307 comma 1 c.p.c., deve essere disattesa.
In proposito si osserva che la convenuta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. ha eccepito che l'attore le aveva in precedenza già notificato, in data 19/2/2018, altro atto di citazione per l'udienza del 30/5/2018,
2 omettendo di iscrivere la causa a ruolo nel termine di gg. 10 dalla notifica dell'atto, e che neppure lei aveva provveduto a tale incombente. Ha quindi invocato l'applicazione dell'art. 307 co. 1 c.p.c., non avendo l'attore riassunto il processo nel termine perentorio di tre mesi, a decorrere dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto ai sensi dell'art. 166 c.p.c., com'era tenuto a fare, ed avendo invece notificato nuovo atto di citazione.
Sostiene invece l'attore che con l'atto di citazione da ultimo notificato alla convenuta egli abbia inteso riassumere la causa, a nulla rilevando che la riassunzione sia stata operata con atto di citazione piuttosto che con espressa istanza di riassunzione del processo, purché sia manifesta la volontà di proseguire l'azione in precedenza intrapresa.
In proposito si osserva che, a seguito della notificazione di atto di citazione, quando non vi sia stata costituzione di alcuna delle parti processuali, il processo, formalmente pendente, entra in uno stato di quiescenza e può essere quindi riassunto nel termine, perentorio, di tre mesi che, ai sensi dell'art. 307 co. 1 c.p.c. – cui espressamente rinvia l'art. 171 co. 1 c.p.c. - decorre in tale ipotesi dalla scadenza del termine di costituzione del convenuto a norma dell'art. 166 c.p.c., decorso il quale il processo si estingue.
Nel caso di specie, considerato il termine di costituzione del convenuto alla data del 10/5/2018, individuata rispetto all'udienza del 30/5/2018 indicata nel primo atto di citazione notificato nell'interesse del la Pt_1 successiva notifica dell'atto di citazione eseguita a mezzo pec il 3/5/2018, rimasta incontestata, cui è seguita l'iscrizione della causa in giudizio con l'attribuzione del presente n. R.G. 664/2018, è idonea alla tempestiva riassunzione del processo precedentemente promosso e rimasto quiescente per la mancata costituzione di entrambe le parti.
Né rileva che la riassunzione sia stata effettuata con atto di citazione anziché con espressa istanza di riassunzione del processo, avendo la giurisprudenza chiarito sul punto che “la riassunzione del processo, anche se effettuata con citazione anziché con comparsa, secondo quanto prescrive l'art 125 delle disp att del codice di rito, deve ritenersi valida, trattandosi di forma non prescritta a pena di nullità ed essendo l'atto di riassunzione, anche nella forma prescelta, dotato dei requisiti essenziali per il raggiungimento nello scopo”
(così Cass. Sez. III sent. n. 1804 del 12/6/1971; Cass. Sez. II sent. n. 1354 del 14/5/1973).
Va altresì osservato che le disposizioni degli artt. 171 e 307, primo e secondo comma, cod. proc. civ., sulla cancellazione della causa dal ruolo per la mancata costituzione delle parti, non si applicano “se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale” (così Sez. 6 - 2, ord. n. 3626 del 17/02/2014; Cass.
Sez. 3, sent. n. 9730 del 25/07/2000). Tanto si è verificato nel caso di specie, essendosi la convenuta costituita spiegando difese nel merito, e sollevando solo con la memoria ex art. 183 co. 1 c.p.c. l'eccezione di improcedibilità dell'azione intrapresa nei suoi confronti.
Nel merito, l'attore deduce l'inadempimento della convenuta agli obblighi assunti con il contratto preliminare stipulato nel 2008, avente ad oggetto il fondo sito in c.da Manfria, censito in catasto al fl. 104, part.lla 1089, lamentando sia la violazione del termine essenziale del 31/3/2009, sia la presenza sul bene promesso in vendita di un vincolo ipotecario, asseritamente taciuto dalla convenuta all'atto della stipulazione del preliminare, in
3 violazione dell'obbligo, assunto dalla promittente venditrice, di presentare il bene alla data della stipula dell'atto pubblico libero da ipoteche, vincoli, gravami e trascrizioni pregiudizievoli. Chiede pertanto di dichiarare la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della promittente venditrice e la condanna di quest'ultima alla restituzione del doppio della caparra pattuita, per un totale di € 20.000,00, oltre accessori.
Afferma invece la convenuta che l'attore era a conoscenza dell'esistenza di una iscrizione ipotecaria sul bene, ormai meramente cartolare già dal 29/10/2004 e da intendersi estinta ai sensi dell'art. 2878 n. 3 c.c. per effetto della estinzione, almeno quattro anni prima del preliminare, di ogni pendenza debitoria con il creditore ipotecario Banco di Sicilia. La stessa inoltre rileva che il termine stabilito in contratto era previsto in favore della sola promittente venditrice, essendole riconosciuta la facoltà, in caso di inosservanza del suddetto termine, di ritenere risolto il contratto per fatto e colpa del promissario acquirente.
Orbene, risulta dalla scrittura privata versata in atti, sottoscritta da entrambe le parti, che la convenuta si obbligava a trasferire a che si obbligava ad acquistare Controparte_1 Parte_1 per sé o per persona da nominare sino alla stipula dell'atto pubblico, l'immobile sito in c.da Manfria, distinto in catasto al fl. 104, part.lla 1089 di mq.972, garantendo che l'immobile “è e sarà fino alla stipula dell'atto pubblico di vendita libero da ipoteche, vincoli, gravami, trascrizioni pregiudizievoli”. Le parti pattuivano un prezzo a corpo di € 38.000,00. Si stabiliva altresì a carico del promissario acquirente il versamento, alla sottoscrizione del preliminare, di una caparra confirmatoria dell'importo di € 10.000,00, da imputare al prezzo pattuito al momento della stipula del definitivo, e l'obbligo di pagamento del saldo del prezzo alla stipula del rogito notarile di trasferimento del bene, da effettuarsi presso un Notaio scelto dalla parte acquirente “entro e non oltre il termine essenziale del 31/3/2009”. Al punto 8) il contratto stabiliva altresì: “Rimane nella facoltà della venditrice nel caso di mancato o ritardato pagamento, anche in parte, della somma dovuta e/o nel caso di mancata stipula dell'atto notarile di compravendita del 31 marzo 2009, da intendersi essenziale, ritenere risolto il presente contratto per fatto e colpa del promittente acquirente, con il diritto della promittente venditrice ad una penale pari al doppio della caparra versata, salvo il risarcimento del maggior danno”.
L'attore lamenta in primo luogo che la convenuta non abbia rispettato il termine essenziale previsto per la stipulazione del contratto definitivo, e che abbia anche taciuto all'atto del preliminare che il bene era gravato da iscrizione ipotecaria.
Quanto al primo profilo, la scrittura privata, nel qualificare il termine del 31/3/2009 previsto per la stipula dell'atto pubblico di vendita come termine essenziale, prevede che, nel caso in cui il promissario acquirente non avesse stipulato l'atto di vendita nel rispetto del termine assegnato, dalla suddetta data fino alla definizione dell'azione di risoluzione di diritto del contratto sarebbero decorsi gli interessi al tasso legale sulla somma residua da versare, oltre a revisione in base all'indice ISTAT. Al successivo punto 9 è altresì prevista la facoltà della venditrice, in caso di mancato o ritardato pagamento, anche in parte, della somma dovuta o di mancata stipula dell'atto notarile entro il 31 marzo 2009, di ritenere risolto il contratto per fatto e colpa del promittente acquirente, con diritto della stessa ad una penale pari al doppio della caparra versata da quest'ultimo.
4 In proposito la giurisprudenza ha affermato che “nei contratti a prestazioni corrispettive, lo stabilire se il termine convenuto per l'esecuzione delle prestazioni di una delle parti sia stato fissato nell'interesse esclusivo della stessa, della controparte o di entrambe, è accertamento che non può essere svolto sulla base del solo dato formale ed estrinseco dell'essere stato il termine previsto per la prestazione di quella determinata parte, ma che deve necessariamente estendersi alla funzione che i contraenti, avuto riguardo alla natura ed oggetto di detta prestazione, nonché al suo rapporto di sinallagmaticità con la controprestazione, abbiano in concreto voluto assegnare al termine medesimo, nel quadro dell'attuato regolamento negoziale dei reciproci interessi”
(Cass. Sez. II sent. n. 1674/1995). Ritiene altresì la Suprema Corte che nell'espletamento di tale indagine, assume valenza indiziaria la circostanza che solo a carico di una parte – nel caso di specie a carico del promissario acquirente - sia stato previsto, per l'ipotesi di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una
"penale" (che, tuttavia, configurandosi come un “mezzo rafforzativo del vincolo contrattuale operante sul piano degli effetti dell'eventuale inadempimento”, integrante una “concordata liquidazione anticipata del danno da esso derivante”, è ritenuta compatibile con la previsione del termine medesimo nell'interesse anche della parte debitrice).
Nondimeno nel caso di specie la previsione in favore della sola promittente venditrice della facoltà, in caso di inadempimento della controparte anche all'obbligo di procedere alla stipulazione del contratto definitivo nel rispetto del termine stabilito, di ritenere risolto il contratto, oltre alla previsione di una penale in suo favore e a carico del promissario acquirente, inducono a ritenere che il termine essenziale fosse previsto solo in favore della convenuta, essendo sostanzialmente rimessa a quest'ultima la valutazione del proprio interesse a proseguire nell'operazione contrattuale di vendita dell'immobile di sua proprietà rispetto ad un interesse contrario a porre nel nulla il preliminare rimasto inadempiuto. Depone nel senso indicato il tenore letterale del contratto preliminare, che, a ben vedere, prevedendo che entro il termine definito essenziale “il saldo del prezzo verrà versato dal promittente acquirente al promittente venditore alla stipula del rogito notarile di definitivo trasferimento”, da effettuarsi presso un Notaio pure scelto dal promissario acquirente, che oltre tale termine decorrono gli interessi sulla somma residua da versare, oltre rivalutazione, e che il promittente venditore ha
“facoltà” in caso di inadempimento della controparte di ritenere risolto il contratto con diritto al pagamento della penale pattuita, ricollega in ogni sua parte il termine e gli effetti della inosservanza dello stesso agli obblighi e alla prestazione posti a carico del promissario acquirente, cui è rimesso anche l'impulso di indicare, nel termine stabilito, il Notaio prescelto ai fini del rogito. L'attore, del resto, non oppone argomenti di segno contrario a tale ricostruzione della volontà contrattuale, essendosi limitato a valorizzare la circostanza che la promittente venditrice, a dispetto del termine, si sia attivata solo nel 2016 diffidandolo a presentarsi presso il
Notaio per procedere alla stipula dell'atto di vendita e, in tal modo, dimostrando che il termine previsto in contratto non costituisce termine essenziale.
Dalla circostanza che il termine sia stato previsto come essenziale in favore della sola promittente venditrice discende che non può imputarsi a quest'ultima di non averlo rispettato, essendovi obbligato, con gli effetti previsti in contratto, il solo promissario acquirente.
5 Quanto al presunto inadempimento della promittente venditrice per avere taciuto alla data del preliminare che il bene era soggetto a iscrizione ipotecaria, la convenuta ha prodotto attestazione di in risposta a CP_2 richiesta inoltrata da studio legale a nome di da cui si evince che in data 29/10/2004 Parte_3 Part era stato già inviato assenso per la cancellazione dell'ipoteca iscritta, nonché l'invito a contattare di
Caltanissetta per la cancellazione della iscrizione. A ciò fa seguito il consenso prestato da - Controparte_3 ancorché in data successiva alla diffida inviata all'attore nel marzo 2016, per la presentazione innanzi al Notaio per la stipula del definitivo, ma comunque antecedente al presente giudizio – raccolto dal Notaio Per_1 Per_1 in data 16/5/2017, alla cancellazione totale della ipoteca giudiziale presso l'Agenzia del territorio, Ufficio provinciale di Caltanissetta, iscritta in data 20/2/2004 n. 3079/365, contro e Parte_3 CP_4
atto nel quale si attesta l'avvenuta estinzione del credito oggetto del titolo in virtù del quale era stata
[...] iscritta ipoteca.
La prova testimoniale assunta in giudizio non fornisce elementi ulteriori sul punto, essendo incentrata sulla verifica del comportamento dei due contraenti in merito alla presentazione o meno presso lo studio del Notaio ai fini della stipula del rogito. Per_1
Nondimeno, alla stregua degli elementi in atti, ritiene il decidente che in relazione al comportamento contrattuale della convenuta non ricorrano gli estremi di un inadempimento avente i caratteri di gravità richiesti dall'art. 1455 c.c.
La Suprema Corte in proposito ha affermato che “la norma contenuta nell'art. 1482 cod. civ. (applicabile analogicamente anche al contratto preliminare di vendita), secondo cui se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro dà facoltà al promissario acquirente di ottenere la liberazione dei pesi gravanti sul bene, non preclude a quest'ultimo, in alternativa, la possibilità di agire per la risoluzione del contratto se ricorrono gli estremi del grave inadempimento (Sez. 2, n. 3565,
12/3/2002, Rv. 553006); b) pur vero che l'art. 1482 c.c., mentre attribuisce al compratore la facoltà di sospendere il pagamento del prezzo, subordina tuttavia la risoluzione del contratto per inadempimento all'inutile decorso del termine stabilito dal giudice per liberare la cosa dai vincoli, da ciò derivando che la domanda giudiziale di risoluzione, in deroga alla disposizione dell'art. 1453, comma 3, c.c., non ha l'effetto immediato di precludere alla parte inadempiente la possibilità di adempiere la propria obbligazione, cioè di liberare la cosa dal vincolo (Sez. 2, n. 16388, 5/8/2015, Rv. 636169; ma anche lo stesso lontano precedente -
n. 5300/1977 - citato dalla ricorrente), ma ciò non significa affatto che il contraente adempiente (...) non possa sciogliersi dal contratto, ma, ben diversamente, che il contraente inadempiente (...), ove avesse liberato il bene
(...) avrebbe avuto il diritto di mantenere il contratto” (così Cass. Sez. VI-2 ord. n. 24824/2018).
Nel caso di specie, sebbene nel contratto preliminare la promittente venditrice si sia effettivamente obbligata a vendere il bene libero da ipoteche, vincoli, gravami e trascrizioni pregiudizievoli, la circostanza che il debito sotteso all'ipoteca risulti estinto già in epoca antecedente alla stipula del preliminare e che l'istituto di credito abbia espresso formale consenso alla cancellazione dell'ipoteca prima della introduzione del giudizio induce a ritenere che l'inadempimento ascritto alla convenuta non abbia inciso in maniera decisiva sulla complessiva operazione economica e sulla sua concreta realizzabilità secondo l'assetto di interessi programmato.
6 In ogni caso, deve a ciò aggiungersi che l'attore ha formulato in questa sede domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno mediante condanna al pagamento del doppio della somma prevista in contratto a titolo di caparra confirmatoria, e che siffatta domanda risarcitoria non può, comunque, trovare accoglimento, poiché nel contratto preliminare la pattuizione di una penale pari al doppio della caparra versata dal promissario acquirente è espressamente prevista solo in caso di inadempimento del promissario acquirente ed in favore della promittente venditrice. Ove poi la domanda tendesse ad ottenere il doppio della caparra confirmatoria versata dal promissario acquirente all'atto della stipula del preliminare, ai sensi dell'art. 1385
c.c., pure va osservato che, secondo la disposizione normativa citata, la previsione di una caparra confirmatoria attribuisce alla parte adempiente il diritto, in caso di grave inadempimento dell'altra, di trattenere la caparra o esigere il doppio di quella prestata in caso di recesso dal contratto, così restando esonerata dall'onere di provare l'an e il quanturn del danno subito. La Suprema Corte in proposito ha affermato che “la caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole "ex lege", sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata;
qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell'"an" e nel "quantum" (così Cass. Sez. II ord. n. 20532 del 29/9/2020; conf. Cass. Sez. 2, sent. n. 8417 del 27/04/2016).
Per questi motivi
, le domande proposte dall'attore devono essere rigettate.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, con la quale è richiesta l'emissione di sentenza ex art. 2932 c.c., sostitutiva degli effetti del contratto non concluso, o, in subordine, la risoluzione del contratto per grave inadempimento del questa dev'essere dichiarata tardiva poiché Pt_1 non proposta nel rispetto del termine di cui agli artt. 166 e 167 co. 2 c.p.c., previsto a pena di decadenza per la presentazione di domanda riconvenzionale e per le eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio.
Invero la convenuta si è costituita in giudizio con deposito telematico di propria comparsa in data 23/7/2018, non rispettando il termine di costituzione di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione, previsto dall'art. 166 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis, tenuto conto della sospensione feriale dei termini pacificamente applicabile.
Sul punto va data continuità all'orientamento della Suprema Corte secondo il quale “il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, ai fini della costituzione del convenuto in primo grado, il cui rispetto è necessario per la proposizione della domanda riconvenzionale, va calcolato, ove sia indicata un'udienza per una data successiva al compimento del periodo feriale ma tale che il termine di venti giorni ricada in detto periodo, mediante un conteggio a ritroso che in detta frazione temporale incontra una parentesi oltre la quale il conteggio stesso deve proseguire fino ad esaurimento (Cass. sez. II, 08/05/2023,
n.12087; conf. Cass. sez. I, 08/02/2023, n.3730).
Si osserva altresì che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in virtù dell'espresso richiamo all'art. 155 quarto e quinto comma c.p.c. contenuto nella L. 17 dicembre 2012 n. 221, art. 16-bis co.
7, anche agli atti depositati con modalità telematiche si applica la regola secondo la quale lo spostamento nel
7 tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso (quale è il termine per la costituzione in giudizio con atto processuale svolto fuori dall'udienza), se essi cadono in giorno festivo, deve essere calcolato, appunto, a ritroso. Deve darsi quindi continuità all'indirizzo giurisprudenziale sul punto, secondo il quale il comma 4 dell'art. 155 c.p.c. (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo comma 5 del medesimo articolo ( diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che si computano a ritroso, ovvero caratterizzati dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere completata una determinata attività, ma correlandosi alle caratteristiche proprie di detto tipo di termine, con conseguente individuazione del dies ad quem dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, a nulla rilevando le modalità di esecuzione del deposito, di persona mediante accesso in cancelleria o a mezzo deposito telematico (così Cass. sez. III, 24/03/2023, n.8496).
Ritiene inoltre sul punto il decidente che il rinvio della prima udienza di comparizione ad altra data disposto con decreto del giudice precedente titolare del procedimento del 9/8/2018 non rilevi nel caso specifico ai fini della individuazione del termine di costituzione della convenuta, poiché emesso in data successiva al deposito della comparsa di costituzione. Diversamente opinando, si otterrebbe l'effetto di una rimessione in termini neppure richiesta dalla parte convenuta.
Per questi motivi
, le domande proposte in via riconvenzionale dalla convenuta Comandatore CP_1 devono essere dichiarate inammissibili.
[...]
Ex art. 92 co. 2 c.p.c., la reciproca soccombenza oltre che la complessità e, sotto alcuni profili, la novità delle questioni affrontate, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 664/2018 R.G. promossa da Pt_1
contro disattesa ogni diversa istanza così provvede:
[...] Controparte_1 rigetta le domande proposte dall'attore; dichiara inammissibili le domande proposte in via riconvenzionale dalla convenuta;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Gela, il 10/4/2025
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
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