Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 22/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.989/ 2024 R.G. avente ad oggetto: REGOLAMENTAZIONE POTESTA'
GENITORIALE
promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
, elettivamente domiciliata in Via Dei Greci, 57/A 94100 Enna Italia CodiceFiscale_1 presso lo studio dell'avv. DOMINA SILVANO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ASCANIO STEFANO che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione delle parti in assenza di provvedimenti urgenti , le parti chiedevano emettersi sentenza e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il
Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.11.2024 chiedeva all'adito Tribunale Parte_1
di regolamentare la potestà genitoriale sul minore , nato il [...], da una Persona_1
relazione con Controparte_1
Deduceva che le parti non erano mai riuscite ad addivenire ad un'intesa in ordine al mantenimento del loro figlio e che , alla data odierna, il minore viveva con la madre presso la sua abitazione sita in Vizzini ed era essa ricorrente ad occuparsi prevalentemente del so mantenimento.
Costituitosi in giudizio il resistente non si opponeva alla richiesta di regolamentazione della potestà genitoriale avanzata dalla ricorrente, contestando quanto dedotto dalla stessa in ordine al mantenimento del figlio all'uopo deducendo che aveva sempre dato il suo contributo e che incontrava regolarmente il figlio conformemente alle esigenze delle parti e del figlio medesimo.
Alla prima udienza di comparizione personale delle parti le stesse dichiaravano di avere raggiunto un accordo , che esplicitavano in verbale, e chiedevano emettersi sentenza e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Osserva il Collegio che, come sopra rilevato, le parti nel corso della prima udienza hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo in ordine all'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore , nato il [...] e , quindi, ormai quasi dodicenne ed hanno pertanto Persona_1
dichiarato di precisare le conclusioni congiuntamente nei medesimi termini.
Tale accordo prevede : affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, diritto di visita lasciato alla libera regolamentazione delle parti;
corresponsione da parte del padre della somma mensile di € 200,00 mensili, percezione da parte della ricorrente dell'assegno unico , contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie, secondo le linee guida per la regolamentazione delle modalita' di mantenimento nelle cause di diritto familiare, pubblicate dal CNF nel 2017.
Tali conclusioni ritiene il Tribunale di potere fare proprie apparendo conformi ai principi generali in tema di famiglia.
Le spese del giudizio, in ragione dell'esito del procedimento e della natura dello stesso vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone definitivamente pronunciando nella controversia n. 989/24 affida il figlio minore delle parti in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1
dello stesso presso la madre;
dispone che il padre possa incontrare il minore secondo la libera regolamentazione delle parti;
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre la somma mensile di € 200,00 mensili,
a titolo di contributo per il mantenimento dello stesso nonché di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo le linee guida per la regolamentazione delle modalita' di mantenimento nelle cause di diritto familiare, pubblicate dal CNF nel 2017; dispone che la ricorrente percepisca per intero l'assegno unico per il figlio;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Caltagirone il 20.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo