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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 22/12/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 891/2023 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 19.12.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 891/23 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Stefania Parte_1
Cirio ricorrente c o n t r o
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Maria Assunta Caruso Parte_2
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) allega di aver lavorato alle dipendenze di , titolare Parte_1 Parte_2
di ditta individuale in Bubbio, con mansioni di operaia agricola e, talvolta, di addetta alle pulizie, in vari periodi e, precisamente: dal 16 gennaio 2017 al 27 gennaio 2017 senza contratto di lavoro, dal 1 al 4 maggio 2017 senza contratto di lavoro, dal 5 maggio 2017 al 30 giugno 2017 con contratto di lavoro a tempo determinato in applicazione del C.C.N.L. operai agricoli con qualifica di operaio livello 3A, dal 1 al 7 luglio 2017 senza contratto di lavoro, dal 15 al 25 gennaio 2018 senza contratto di lavoro, dall'1 al 3 maggio 2018 senza contratto di lavoro, dal 4 maggio 2018 al 30 giugno 2018 con contratto di lavoro a tempo determinato in applicazione del C.C.N.L. operai agricoli con qualifica di operaio livello 3A, dal 2 all'11 luglio 2018 senza contratto di lavoro, dall'3 al 30 settembre 2018 con contratto di lavoro a tempo determinato in applicazione del C.C.N.L. operai agricoli con qualifica di operaio livello 3A, dal 10 al 21 gennaio 2019 senza contratto di lavoro, dal 6 al 13 maggio 2019 senza contratto di lavoro, 14 maggio 2019 al 30 giugno 2019 con contratto di lavoro a tempo determinato in applicazione del C.C.N.L. operai agricoli con qualifica di operaio livello 3A, dal 1 al
10 luglio 2019 senza contratto di lavoro e dal 27 gennaio 2020 al 10 luglio 2020 senza contratto di lavoro.
Allega, inoltre, di aver sempre rispettato il seguente orario di lavoro: nei mesi di gennaio e luglio
2017, 2018, 2019 e 2010 e settembre 2018 dalle ore 8,00/9,00 alle ore 19,00 con due ore di pausa pranzo dal lunedì al sabato, alla domenica qualche volta, nei mesi di maggio e giugno 2017, 2018,
2019 e 2020 dalle ore 7,00 alle ore 19,00 con due ore di pausa pranzo dal lunedì alla sabato e qualche volta di domenica.
Allega, infine, di aver svolto lavori di scarzolatura, stralciatura, pulizia viti dalle erbacce e vendemmia, talvolta di aver effettuato le pulizie presso l'abitazione di . Parte_2
La ricorrente produce conteggio dal quale risulterebbe un preteso credito per € 4.880,15 lordi.
Così conclude: «Accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo pieno in applicazione del C.C.N.L. Operai Agricoli con qualifica di operaio livello 3A e/o nel diverso livello che dovesse essere accertato di giustizia;
Accertare e dichiarare che all'istante, per le ragioni di cui in premessa, compete la somma lorda di
€ 4.880,15 a titolo di residua retribuzione mensilità di gennaio, maggio, giugno e luglio 2017, nonché
TFR anno 2017, residua retribuzione mensilità di gennaio, maggio, giugno e luglio 2018, nonché
TFR anno 2018, residua retribuzione mensilità di gennaio, maggio, giugno e luglio 2019, nonché
TFR anno 2019, residua retribuzione mensilità di gennaio, febbraio, maggio, giugno 2020, nonché
TFR anno 2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo;
Dichiarare tenuta e condannare , titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_2
corrente in (14051) Bubbio, reg. Stropeta n. 99Bis (Partita Iva – Cod. Fisc. P.IVA_1
), al pagamento, in favore della sig.ra , della C.F._1 Parte_1 somma lorda di € 4.880,15 a titolo di residua retribuzione mensilità di gennaio, maggio, giugno e luglio 2017, nonché TFR anno 2017, residua retribuzione mensilità di gennaio, maggio, giugno e luglio 2018, nonché TFR anno 2018, residua retribuzione mensilità di gennaio, maggio, giugno e luglio 2019, nonché TFR anno 2019, residua retribuzione mensilità di gennaio, febbraio, maggio, giugno 2020, nonché TFR anno 2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo. Spese come per legge».
Resiste . Parte_2
Contesta che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa al difuori dei periodi indicati nei contratti di lavoro;
contesta, inoltre, di essere debitore di alcunché e, a tal fine, produce i CUD dai quali risultano versate le retribuzioni e il TFR.
Eccepisce: l'inammissibilità del ricorso per omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita;
la nullità del ricorso introduttivo per essere la causa petendi ed il petitum non espressi in maniera chiara;
la prescrizione di eventuali pretese riferite all'anno 2017.
Fa presente che il marito della ricorrente è debitore di esso ricorrente della somma di € 6.018,97 per canoni di locazione non pagati. Così conclude: «preliminarmente e pregiudizialmente: dichiarare non ammissibile il ricorso notificato non essendo stata esperita la proposta di adesione alla negoziazione assistita obbligatoria, trattandosi comunque e sempre della richiesta di pagamento di somma di danaro oltre che di rito del lavoro, come introdotto e previsto dalla Riforma Cartabia;
nella denegata ipotesi, di non accoglimento delle predette domande, nel merito, previa tutte le declaratorie del caso, In via principale: dichiarare prescritta la domanda relativa al periodo 2017 e dichiarare nullo il ricorso notificato perché in violazione dell'art. 414 c.p.c. per la causa petendi e il petitum confuse e non corrette nella loro esposizione e rassegnazione, vista anche la lettera del 25.01.2023 e tali da non permettere una adeguata difesa;
Sempre in via principale: accertato e dichiarato che il sig. Pt_2
ha pagato e corrisposto alla signora per i periodi 2017-2018-2019 le somme a lei spettanti Parte_1
per i giorni lavorati come da cud prodotti e firmati dalla ricorrente e che nel 2020 la signora
non ha mai svolto alcuna attività lavorativa presso la ditta del sig. , respingere le Parte_1 Pt_2
domande tutte ex adverso formulate, perché infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso con vittoria delle spese di causa tutte».
II) L'eccezione di prescrizione relativa ai pretesi crediti maturati nel corso dell'anno 2017 è fondata.
Le prestazioni di lavoro sono state rese in forza di rapporti connotati da autonomia, sì da non poter essere considerati come un unico continuativo rapporto di lavoro.
Pertanto, non constando atti interruttivi della prescrizione, tenuto conto che il ricorso è stato depositato il 3.10.2023, tutti i pretesi crediti maturati nell'anno 2017 sono estinti per prescrizione.
L'eccezione di nullità del ricorso è infondata.
Gli elementi essenziali indicati dall'art. 414 cpc risultano presenti e sufficientemente determinati, tanto è vero che parte resistente ha potuto articolare ampie e dettagliate difese, segno del raggiungimento dello scopo da parte dell'atto introduttivo.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso per omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita non è fondata.
Il ricorso alla negoziazione assistita nelle controversie di lavoro è facoltativo, per cui l'omesso ricorso a detto strumento deflattivo non comporta inammissibilità del ricorso, non costituendo condizione di procedibilità dell'azione in giudizio.
III) Nel merito, per le pretese relative al periodo successivo al 2018, la domanda non è accoglibile per carenza di prova.
I testimoni , e non hanno riferito Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 circostanze rilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda.
L'unico testimone che ha dichiarato di aver visto la ricorrente al lavoro presso i vigneti del resistente
è stato il quale, tuttavia, ha dichiarato di aver visto quotidianamente la ricorrente al Testimone_5 lavoro presso i vigneti del resistente negli anni dal 2012 al 2016, anni antecedenti a quelli per i quali
è stata presentata la domanda.
Quanto agli anni successivi il testimone è stato generico, ricordando solo, senza indicazione specifica dei periodi e degli orari, che vedeva la ricorrente presso le vigne di quando andava a Parte_2
lavorare e quando ritornava a casa.
Pertanto, la ricorrente non è stata in grado, come era suo preciso onere, di provare rigorosamente i singoli periodi in cui avrebbe reso le prestazioni lavorative non regolarizzate e l'indicazione degli orari di lavoro rispettati.
IV) La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna a rimborsare a le spese processuali che Parte_1 Parte_2 liquida in € 1.320,00 per onorario di avvocato, oltre accessori di legge.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 19 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
ST IO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 19.12.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 891/23 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Stefania Parte_1
Cirio ricorrente c o n t r o
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Maria Assunta Caruso Parte_2
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) allega di aver lavorato alle dipendenze di , titolare Parte_1 Parte_2
di ditta individuale in Bubbio, con mansioni di operaia agricola e, talvolta, di addetta alle pulizie, in vari periodi e, precisamente: dal 16 gennaio 2017 al 27 gennaio 2017 senza contratto di lavoro, dal 1 al 4 maggio 2017 senza contratto di lavoro, dal 5 maggio 2017 al 30 giugno 2017 con contratto di lavoro a tempo determinato in applicazione del C.C.N.L. operai agricoli con qualifica di operaio livello 3A, dal 1 al 7 luglio 2017 senza contratto di lavoro, dal 15 al 25 gennaio 2018 senza contratto di lavoro, dall'1 al 3 maggio 2018 senza contratto di lavoro, dal 4 maggio 2018 al 30 giugno 2018 con contratto di lavoro a tempo determinato in applicazione del C.C.N.L. operai agricoli con qualifica di operaio livello 3A, dal 2 all'11 luglio 2018 senza contratto di lavoro, dall'3 al 30 settembre 2018 con contratto di lavoro a tempo determinato in applicazione del C.C.N.L. operai agricoli con qualifica di operaio livello 3A, dal 10 al 21 gennaio 2019 senza contratto di lavoro, dal 6 al 13 maggio 2019 senza contratto di lavoro, 14 maggio 2019 al 30 giugno 2019 con contratto di lavoro a tempo determinato in applicazione del C.C.N.L. operai agricoli con qualifica di operaio livello 3A, dal 1 al
10 luglio 2019 senza contratto di lavoro e dal 27 gennaio 2020 al 10 luglio 2020 senza contratto di lavoro.
Allega, inoltre, di aver sempre rispettato il seguente orario di lavoro: nei mesi di gennaio e luglio
2017, 2018, 2019 e 2010 e settembre 2018 dalle ore 8,00/9,00 alle ore 19,00 con due ore di pausa pranzo dal lunedì al sabato, alla domenica qualche volta, nei mesi di maggio e giugno 2017, 2018,
2019 e 2020 dalle ore 7,00 alle ore 19,00 con due ore di pausa pranzo dal lunedì alla sabato e qualche volta di domenica.
Allega, infine, di aver svolto lavori di scarzolatura, stralciatura, pulizia viti dalle erbacce e vendemmia, talvolta di aver effettuato le pulizie presso l'abitazione di . Parte_2
La ricorrente produce conteggio dal quale risulterebbe un preteso credito per € 4.880,15 lordi.
Così conclude: «Accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo pieno in applicazione del C.C.N.L. Operai Agricoli con qualifica di operaio livello 3A e/o nel diverso livello che dovesse essere accertato di giustizia;
Accertare e dichiarare che all'istante, per le ragioni di cui in premessa, compete la somma lorda di
€ 4.880,15 a titolo di residua retribuzione mensilità di gennaio, maggio, giugno e luglio 2017, nonché
TFR anno 2017, residua retribuzione mensilità di gennaio, maggio, giugno e luglio 2018, nonché
TFR anno 2018, residua retribuzione mensilità di gennaio, maggio, giugno e luglio 2019, nonché
TFR anno 2019, residua retribuzione mensilità di gennaio, febbraio, maggio, giugno 2020, nonché
TFR anno 2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo;
Dichiarare tenuta e condannare , titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_2
corrente in (14051) Bubbio, reg. Stropeta n. 99Bis (Partita Iva – Cod. Fisc. P.IVA_1
), al pagamento, in favore della sig.ra , della C.F._1 Parte_1 somma lorda di € 4.880,15 a titolo di residua retribuzione mensilità di gennaio, maggio, giugno e luglio 2017, nonché TFR anno 2017, residua retribuzione mensilità di gennaio, maggio, giugno e luglio 2018, nonché TFR anno 2018, residua retribuzione mensilità di gennaio, maggio, giugno e luglio 2019, nonché TFR anno 2019, residua retribuzione mensilità di gennaio, febbraio, maggio, giugno 2020, nonché TFR anno 2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo. Spese come per legge».
Resiste . Parte_2
Contesta che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa al difuori dei periodi indicati nei contratti di lavoro;
contesta, inoltre, di essere debitore di alcunché e, a tal fine, produce i CUD dai quali risultano versate le retribuzioni e il TFR.
Eccepisce: l'inammissibilità del ricorso per omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita;
la nullità del ricorso introduttivo per essere la causa petendi ed il petitum non espressi in maniera chiara;
la prescrizione di eventuali pretese riferite all'anno 2017.
Fa presente che il marito della ricorrente è debitore di esso ricorrente della somma di € 6.018,97 per canoni di locazione non pagati. Così conclude: «preliminarmente e pregiudizialmente: dichiarare non ammissibile il ricorso notificato non essendo stata esperita la proposta di adesione alla negoziazione assistita obbligatoria, trattandosi comunque e sempre della richiesta di pagamento di somma di danaro oltre che di rito del lavoro, come introdotto e previsto dalla Riforma Cartabia;
nella denegata ipotesi, di non accoglimento delle predette domande, nel merito, previa tutte le declaratorie del caso, In via principale: dichiarare prescritta la domanda relativa al periodo 2017 e dichiarare nullo il ricorso notificato perché in violazione dell'art. 414 c.p.c. per la causa petendi e il petitum confuse e non corrette nella loro esposizione e rassegnazione, vista anche la lettera del 25.01.2023 e tali da non permettere una adeguata difesa;
Sempre in via principale: accertato e dichiarato che il sig. Pt_2
ha pagato e corrisposto alla signora per i periodi 2017-2018-2019 le somme a lei spettanti Parte_1
per i giorni lavorati come da cud prodotti e firmati dalla ricorrente e che nel 2020 la signora
non ha mai svolto alcuna attività lavorativa presso la ditta del sig. , respingere le Parte_1 Pt_2
domande tutte ex adverso formulate, perché infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso con vittoria delle spese di causa tutte».
II) L'eccezione di prescrizione relativa ai pretesi crediti maturati nel corso dell'anno 2017 è fondata.
Le prestazioni di lavoro sono state rese in forza di rapporti connotati da autonomia, sì da non poter essere considerati come un unico continuativo rapporto di lavoro.
Pertanto, non constando atti interruttivi della prescrizione, tenuto conto che il ricorso è stato depositato il 3.10.2023, tutti i pretesi crediti maturati nell'anno 2017 sono estinti per prescrizione.
L'eccezione di nullità del ricorso è infondata.
Gli elementi essenziali indicati dall'art. 414 cpc risultano presenti e sufficientemente determinati, tanto è vero che parte resistente ha potuto articolare ampie e dettagliate difese, segno del raggiungimento dello scopo da parte dell'atto introduttivo.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso per omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita non è fondata.
Il ricorso alla negoziazione assistita nelle controversie di lavoro è facoltativo, per cui l'omesso ricorso a detto strumento deflattivo non comporta inammissibilità del ricorso, non costituendo condizione di procedibilità dell'azione in giudizio.
III) Nel merito, per le pretese relative al periodo successivo al 2018, la domanda non è accoglibile per carenza di prova.
I testimoni , e non hanno riferito Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 circostanze rilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda.
L'unico testimone che ha dichiarato di aver visto la ricorrente al lavoro presso i vigneti del resistente
è stato il quale, tuttavia, ha dichiarato di aver visto quotidianamente la ricorrente al Testimone_5 lavoro presso i vigneti del resistente negli anni dal 2012 al 2016, anni antecedenti a quelli per i quali
è stata presentata la domanda.
Quanto agli anni successivi il testimone è stato generico, ricordando solo, senza indicazione specifica dei periodi e degli orari, che vedeva la ricorrente presso le vigne di quando andava a Parte_2
lavorare e quando ritornava a casa.
Pertanto, la ricorrente non è stata in grado, come era suo preciso onere, di provare rigorosamente i singoli periodi in cui avrebbe reso le prestazioni lavorative non regolarizzate e l'indicazione degli orari di lavoro rispettati.
IV) La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna a rimborsare a le spese processuali che Parte_1 Parte_2 liquida in € 1.320,00 per onorario di avvocato, oltre accessori di legge.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 19 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
ST IO