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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/06/2025, n. 3074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3074 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Oggi 19 giugno 2025 sono comparsi per l'opponente l'avv. Zampieri in sost. avv. Favotto, per l'opposta l'avv. Tonello.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 17:00.
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3580/2022 R.G. promossa da:
c.f. ), con gli avv.ti FAVOTTO DAVIDE e CALDATO LISA Parte_1 P.IVA_1
opponente
contro
c.f. , con l'avv. TONELLO FRANCA Controparte_1 P.IVA_2
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto in data 8.4.2022 l'intestato Tribunale ingiungeva a il pagamento, in favore di Parte_1
della somma di € 39.590,00, oltre interessi e spese monitorie, per il mancato Controparte_1
saldo della fattura n. 45 del 15.10.2021 emessa dalla ricorrente per lavori edili eseguiti, su incarico della debitrice, presso il centro sportivo di Casnate con Bernate.
pagina 2 di 6 Parte_ Con atto di citazione del 18.5.22 proponeva tempestiva opposizione avverso il provvedimento monitorio deducendo, a motivi, il difetto di prova del credito azionato, sotto il profilo delle lavorazioni eseguite e del corrispettivo pattuito, ed un adempimento parziale ed inesatto dei lavori commissionati.
si costituiva ritualmente in giudizio concludendo per il rigetto Controparte_1
dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio.
L'opposta, in particolare, deduceva l'esistenza di un accordo verbale di subappalto e l'esecuzione a regola d'arte, con approvazione proveniente dalla direzione lavori incaricata dalla committenza, di tutti i lavori commissionati.
Concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo limitatamente alla minor somma di €
34.435,39 e scambiate le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., la causa, istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali, è stata discussa all'udienza del 19.6.25, ex art. 281-sexies c.p.c.,
sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti.
L'opposizione risulta infondata.
Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore, il quale assume il ruolo processuale di convenuto, mantiene, tuttavia, la veste sostanziale di attore, come tale onerato, in caso di contestazione, della prova afferente la pretesa creditoria azionata.
Com'è incontestato, il credito azionato trova origine nel contratto di subappalto concluso tra le parti in forma orale, avente ad oggetto la realizzazione di parte dei lavori edili affidati in appalto da Eracle
Parte_ Sport FC a e da quest'ultima subappaltati a Controparte_1
L'opponente contesta l'an ed il quantum della pretesa asserendo, sotto un primo profilo, che il computo prodotto dall'opposta (all. 1 monitorio) sarebbe inidoneo a provare l'esecuzione delle prestazioni ivi indicate ed il prezzo pattuito, trattandosi di atto unilateralmente formato e divergente rispetto ad altri due computi precedentemente inviati.
Si ritiene, per contro, che l'opposta abbia offerto concordanti elementi di prova idonei a dimostrare sia l'esecuzione dei lavori subappaltati sia il corrispettivo pattuito.
pagina 3 di 6 È agli atti il verbale di visita del 28.9.2021, a firma del direttore dei lavori incaricato Testimone_1
dalla committente Eracle Sport FC, nel quale sono elencati i lavori affidati, tra le altre imprese, alla
(all. 2 monitorio) ed il computo metrico datato 16.9.2021, sempre a Controparte_1
firma del direttore dei lavori, avente ad oggetto le “opere eseguite presso gli spogliatori del centro sportivo di Casnate con Bernate”, nel quale le parti in causa vengono indicate, rispettivamente, come
“impresa appaltatrice” ed “impresa subappaltatrice” e risultano specificati i costi delle singole voci, per un totale complessivo di € 66.805,23 (doc. 10 fasc. monitorio).
I due documenti sono concordanti in ordine ai lavori descritti mentre la specifica qualifica del soggetto firmatario (il direttore dei lavori direttamente incaricato dalla committenza, come dichiarato da
[...]
escusso in sede testimoniale) consente di ascrivere agli stessi particolare affidabilità Tes_2
probatoria.
L'opponente, nel contestare la corrispondenza dei predetti documenti al contenuto dell'accordo orale raggiunto con la subappaltatrice, rileva che gli importi indicati nel suddetto computo metrico (all. 10
del monitorio) non corrispondono a quelli riportati in due diversi computi dalla stessa prodotti (all.ti 2 e
3 opponente).
La circostanza, si osserva, non sembra poter assumere particolare rilievo.
conferma di aver inviato alla controparte i computi da quest'ultima Controparte_1
prodotti, precisando peraltro che la richiesta di pagamento del minor importo indicato nel documento 3
avversario (le voci e gli importi del computo allegato dall'opponente sub 2 corrispondono, invece, a quelli indicati nel doc. 10 del fascicolo monitorio) era motivata dall'intento di conseguire quanto prima il saldo dei lavori ultimati a fronte di una richiesta di sconto sull'importo originariamente pattuito.
Allegazione, questa, non espressamente contestata dall'opponente in occasione della prima udienza, né
in sede di prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. e, per l'effetto, da ritenersi provata per l'onere di specifica contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c.
Soggiunto che l'opponente, pur allegando di aver contestato, una volta ricevuti, i due computi metrici di cui ai propri docc. 2 e 3, non ha provato né offerto di provare la circostanza.
pagina 4 di 6 Eccepisce, poi, l'opponente, sotto altro profilo, che tra le prestazioni di cui è richiesto il pagamento una parte (corrispondente a “fornitura e posa di tubazioni in pvc per rete esterna raccolta acque meteoriche e smaltimento acque nere e allacciamento con interno”) sarebbe in realtà stata svolta dalla società
[...]
CP_2
Smentiscono l'assunto, tuttavia, da un lato la dichiarazione del legale rappresentate della Controparte_3
(all. 2 opposta), secondo cui “tutti gli scavi interni ed esterni al fabbricato e la posa delle tubazioni
[...]
di acque nere e bianche esterne ed interne (principali), sono stati eseguiti esclusivamente dalla società
, dall'altro le dichiarazioni testimoniali del d.l. e del Controparte_1 Testimone_1
dipendente di , i quali hanno confermato essere l'odierna opposta Parte_2
l'esecutrice delle opere indicate al punto 10 del computo.
A fronte di tali concordanti dichiarazioni, la sola contraria testimonianza di (consulente Testimone_3
Parte_ di e supervisore delle opere), il quale ha peraltro precisato di non aver visto CP_2
intenta nelle opere in contestazione, assume trascurabile valore probatorio, mentre non conferenti
Parte_ appaiono il preventivo e la fattura prodotti da quali docc. 6 e 8, siccome relativi a lavori differenti rispetto a quelli per cui è causa come evincibile dal diverso diametro delle tubazioni indicato in preventivo.
Eccepisce, ancora, l'opponente che la subappaltatrice non avrebbe completato il marciapiede esterno,
così come indicato al punto 13 del computo.
L'assunto sembra smentito dagli esiti dell'istruttoria orale, avendo dichiarato il teste , in Tes_3
risposta al cap. 4 di parte opponente (“vero che con riferimento al punto n. 13 del secondo computo, la società svolgeva il lavoro lungo due lati”), che l'opposta ha svolto il lavoro (sottofondo per CP_1
la realizzazione del massetto) su tutta la superficie indicata nel computo.
Quanto, infine, all'allegata erronea posa delle condotte corrugate dentro cui far passare i cavi elettrici,
la già citata dichiarazione del direttore dei lavori in ordine alla buona esecuzione delle opere affidate all'opposta (all. 2 fasc. monitorio) sembra poter assumere valore assorbente (anche rispetto alle fotografie allegate dall'opponente sub 7) per escludere il denunciato vizio.
L'opposizione viene, per l'effetto, respinta con conferma integrale del decreto ingiuntivo.
pagina 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal d.m. 55/14, con rimborso inoltre delle spese riconosciute ai testi e Testimone_1
provvisoriamente poste a carico dell'opposta. Parte_2
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 697/22 di questo
Tribunale che dichiara definitivamente esecutivo
- condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 CP_1 CP_1
spese di lite che si liquidano in € 6.500,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, oltre al rimborso delle spese riconosciute ai testi per complessivi € 180,00.
Venezia, 19/06/2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale
Venezia, 19 giugno 2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT (magistrato ordinario in tirocinio) Dott. Jacopo
Negro
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