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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta da dott. Stefano Scarafoni Presidente rel. dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 15 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in grado di appello iscritta al n. 3080/2023 del Ruolo generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanna Albanese e Parte_1
Maria della Monaca e con loro elettivamente domiciliata in Roma, Via IV Novembre
119/A, presso l'avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale;
APPELLANTE
E
e rappresentate e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
difese dall'avv. Giampiero Michielan ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Roma, Via Francesco D'Ovidio n. 71;
APPELLATE
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n.
8506/2023, pubblicata in data 2 ottobre 2023 e notificata via pec in data 6 novembre
2023. CONCLUSIONI APPELLANTE: Voglia l'Ill.mo Collegio adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei fatti e dei motivi indicati:
1. Accogliere il presente appello e per l'effetto annullare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale Civile di Roma – sez. lavoro n. 8506/2023, accertando e dichiarando la non tenuta Parte_2
a corrispondere alcunché a titolo di arretrati contrattuali;
2. Condannare i ricorrenti alla restituzione di tutte le somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata, ivi comprese le spese di lite liquidate;
3. Condannare i ricorrenti al pagamento di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio, con accessori, ivi compresi gli oneri riflessi, pari al 23,80%, avvalendosi l'appellante di avvocati iscritti all'Elenco speciale;
4. In via subordinata, accogliere parzialmente l'appello stabilendo l'obbligo di corrispondere le somme soltanto dall'ottobre 2016/Gennaio 2016 al 28.2.2018 con restituzione delle maggiori somme eventualmente già corrisposte medio tempore.
CONCLUSIONI APPELLATE: Chiedono Che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, voglia in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per difetto del requisito di cui all'art. 434, n. 3 c.p.c.; nel merito, rigettare l'appello ex adverso proposto e confermare integralmente la sentenza impugnata, con vittoria di spese del presente giudizio, oltre rimborso contributo unificato, rimborso forfetario spese generali iva e c.p.a., da distrarsi in favore del difensore antistatario;
nel merito, in via subordinata, condannare l'appellante a corrispondere le differenze retributive maturate a seguito della mancata applicazione degli incrementi contrattuali a far data dal
30/07/2015, ossia dalla declaratoria di sopravvenuta incostituzionalità ad opera della
Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-23 luglio 2015, n. 178 (Gazz. Uff. 29 luglio
2015, n. 30 – Prima serie speciale), del comma 1 e 17 dell'art. 9 del decreto-legge n.
78/2010 o, in via gradata, a far data dal 1° gennaio 2015 o, in via ulteriormente gradata, a far data dal 23/09/2016, ossia dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2016
(TUSP), con vittoria di spese di entrambi i gradi da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Fatto e diritto
1. , e ricorrono, in data 6 dicembre Controparte_1 CP_2 Controparte_3
2022, al giudice del lavoro del Tribunale di Roma allegando quanto segue:
- le ricorrenti sono state assunte in data 8 ottobre 2007 in qualità di impiegate con inquadramento al 3° livello del CCNL applicato per il terziario (Commercio) con orario di lavoro a tempo parziale di 36 ore settimanali (part-time 90%);
2 - che a fronte delle mansioni svolte, avevano percepito compensi inferiori rispetto a quelli previsti dal richiamato CCNL applicato unitamente alla contrattazione integrativa e, comunque applicabile alla fattispecie, per costante giurisprudenza, anche ai fini della determinazione dell'equa retribuzione ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. e ciò, in particolare, in ragione della mancata applicazione degli incrementi economici disposti dal CCNL Terziario-Commercio a decorrere dall'aprile 2015;
- l' a giustificazione della mancata corresponsione degli incrementi salariali, nel Pt_3 verbale di incontro sindacale del 5.3.2018 ha dedotto che “la Legge di Stabilità 2014 ha stabilito che le società partecipate sono assoggettate al blocco degli stipendi, così come il pubblico impiego, al fine di contenere le spese di personale”;
- in seguito, l' con comunicazione del 19.12.2018 “ha riconosciuto Pt_3
l'applicazione del rinnovo del CCNL Commercio da marzo 2018. Nella busta paga di dicembre 2018… verrà erogato l'aumento contrattuale previsto dal CCNL. Gli arretrati compresi nell'arco temporale marzo 2018 – novembre 2018 saranno erogati nel mese di gennaio 2019”;
- le ricorrenti, pertanto, richiedono la corresponsione degli incrementi salariali contrattuali dall'aprile 2015 al febbraio 2018, che ammontano ad € 1.649,72 per
, ad € 1.736,82 per e ad € 1.767,01 per Controparte_1 CP_2 CP_3
come da conteggi allegati.
[...]
Tanto premesso, concludono:
“Accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti a percepire gli incrementi e gli adeguamenti salariali, maturati fra l'aprile 2015 ed il febbraio 2018, previsti dal CCNL
Terziario - Commercio, applicato di fatto dall'azienda convenuta unitamente alla contrattazione integrativa territoriale e, comunque, applicabile alla fattispecie, anche quale parametro dell'equa retribuzione ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 C.c. e, per
l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, ut supra, anche eventualmente ai sensi dell'art. 432 c.p.c.,
1) al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle seguenti somme: quanto alla SI.ra (periodo 1.2.2015/31.1.2019) per retribuzione Controparte_1 ordinaria € 1.257,75, per 14a mensilità € 193,77, per ROL Pagati € 36,07, per Festività
€ 16,21, per 13a mensilità € 145,92, per un totale di € 1.649,72 quanto al SI.ra (periodo 1.2.2015/31.01.2019) per retribuzione ordinaria CP_2
€ 1.372,36, per 14a mensilità € 197,67, per € 16,97, per 13a mensilità € 149,82, Parte_4 per un totale di € 1.736,82
3 quanto alla SI.ra (periodo 01.02.2016/31.01.2019) per retribuzione Controparte_3 ordinaria € 1.372,36, per 14a mensilità € 197,67, ROL pagati € 32,00, per Festività €
15,16, per 13a mensilità € 149,82, per un totale di € 1.767,01 così come meglio specificato nei conteggi allegati al presente atto, ovvero di tutte quelle somme maggiori o minori ritenute di giustizia;
2) al pagamento degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria su tutti gli importi dovuti dal giorno della maturazione del diritto, ai sensi della sentenza 459/2000 della Corte costituzionale, nonché degli interessi sugli interessi dalla data della proposizione della domanda giudiziale ex art. l283 C.c.;
3) al pagamento delle spese del presente giudizio oltre rimborso contributo unificato, rimborso forfetario spese generali iva e c.p.a., da distrarsi in favore del difensore antistatario.”.
2. Si costituisce con memoria depositata in data 10 marzo 2023, Parte_1 deducendo sull'inesistenza del credito retributivo perché, trattandosi di società in house,
è stata soggetta, al pari dell'amministrazione pubblica proprietaria, al blocco stipendiale di cui all'articolo 9 del d.l. 78/2010 e successive proroghe.
Deduce che, con l'intervento del d.lgs. 175/2016, il Piano degli Obiettivi si configura quale strumento di indirizzo e parametro del successivo controllo da parte del Nucleo di
Valutazione dell'ente partecipante.
Evidenzia che i Piani degli Obiettivi, definiti dell'ente pubblico sin dal 2016, non prevedono alcuna voce destinata alla corresponsione di voci retributive aggiuntive.
Osserva, infine, che non potrebbe rinvenire aliunde le risorse Parte_1
economiche per corrispondere le somme relative agli aumenti contrattuali, dal momento che la sua attività si esplica attraverso le commesse svolte nei confronti del solo unico socio.
Tanto premesso, conclude:
“Tutto quanto sopra esposto, come sopra rappresentata e difesa Parte_1
conclude per il rigetto del ricorso;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, chiede che la somma da corrispondere a titolo di arretrati sia relativa al periodo dall'ottobre 2016 al febbraio 2018. Con vittoria di spese.”.
3. Il processo è istruito con i soli documenti prodotti dalle parti.
All'esito il Tribunale di Roma, accogliendo la domanda delle ricorrenti, condanna al pagamento di € 1.659,10 in favore di , di € Parte_1 Controparte_1
1.758,25 in favore di e di € 1.761,52 in favore di a titolo CP_2 Controparte_3
4 di differenze retributive maturate per il periodo dal 1° aprile 2015 al 28 febbraio 2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e condanna la società al pagamento delle spese del grado in favore delle ricorrenti, liquidate in € 3.200,00, oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
4.Avverso tale decisione propone l'odierno appello sulla base di Parte_1 tre motivi d'impugnazione, cui resistono , e Controparte_1 CP_2 CP_3
[...]
4.1.Con il primo motivo di appello la società appellante si duole dell'erronea interpretazione, da parte del giudice a quo, dell'articolo 19 del d.lgs. 175/2016 e delle norme che regolano i rapporti tra la società partecipata e l'Ente proprietario unico socio pubblico.
Deduce che la ricostruzione esposta in sentenza attribuisce rilievo alla (presunta) modifica normativa introdotta dal d.lgs. 175/2016 per le società a partecipazione pubblica, che avrebbe consentito, in luogo del principio di riduzione dei costi del personale posto dal previgente articolo 18 del d.l. 112/2008, una più ampia dizione volta al contenimento dei costi aziendali sul “complesso delle spese di funzionamento” e non sulle sole spese del personale.
Osserva, quindi, che secondo il giudice di prime cure sarebbero consentite compensazioni tra diverse tipologie di costi, e un'applicazione che la sentenza definisce
“mediata” dei limiti e divieti previsti dalla legislazione a carico delle amministrazioni socie (quale il blocco della contrattazione salariale), che consenta deroghe ai vincoli di spesa del personale.
Rileva che, nel caso specifico, il contesto della fattispecie è relativo ad una società in house che svolge attività di supporto all'attività amministrativa dell'Ente, e alla quale il socio unico affida la realizzazione di “commesse” con affidamento diretto senza procedura di evidenza pubblica, purché il costo si mantenga al di sotto dei valori del libero mercato. Questa condizione implica necessariamente il taglio delle spese generali, tra cui quelle del personale, che sono la voce più rilevante dei costi di qualsiasi servizio.
Di conseguenza, la modifica normativa non ha alterato la portata del principio di contenimento delle spese di personale e dei costi generali.
Censura, inoltre, l'errata interpretazione prospettata in sentenza, che determinerebbe la totale assimilazione delle società partecipate al regime giuscivilistico delle società per azioni.
5 4.2. Con il secondo motivo di impugnazione denuncia l'erroneità Parte_1 della sentenza nella parte in cui afferma che “…non risulta, nel caso di specie, l'adozione di alcun atto di indirizzo da parte dell'amministrazione controllante e di recepimento da parte della società in sede di contrattazione di secondo livello …”.
Osserva che, al contrario, nell'esercizio del controllo analogo sulla CP_4
società appellante, ha espresso l'indirizzo in tema di contenimento dei costi del personale sia nei Piani degli Obiettivi dal 2016, che con nota prot. 0169663 del 24 ottobre 2018.
4.3. Con il terzo motivo di appello, in subordine ai primi due, la società appellante denuncia l'erronea interpretazione delle norme anche sotto il profilo della vigenza temporale.
Deduce che, nella denegata ipotesi di rigetto dei primi due motivi di doglianza, le somme da riconoscere alle appellate dovrebbero essere ricalcolate con riferimento al periodo ottobre 2016 – febbraio 2018, in quanto il d.lgs. 175/2016, che ha disciplinato le società partecipate, è entrato in vigore il 23 settembre 2016.
5. I primi due motivi d'impugnazione possono essere unitariamente trattati perché riguardano questioni strettamente connesse.
Gli stessi sono infondati.
In sostanza, i primi due motivi di impugnazione sono incentrati sulla tesi, sostenuta dalla società appellante, che, in virtù del controllo analogo esercitato dalla Parte_5
sarebbe tenuta ad attuare le direttive dell'ente proprietario che
[...]
potrebbero derogare anche alla contrattazione collettiva di settore.
La tesi è completamente errata.
5.1. L'articolo 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. 175/2016 definisce il controllo analogo
<la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata>>, ma ciò non esime quest'ultima, né l'ente pubblico proprietario, dal rispetto delle norme di legge.
In proposito, l'articolo 1, comma 3 del medesimo decreto legislativo prevede che <Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.>>.
L'articolo 14, comma 1 a conferma della sottoposizione delle società a partecipazione pubblica alle norme del codice civile, a quelle generali del diritto privato e, in definitiva,
6 alle regole del mercato, ponendo fine ad una questione controversa che aveva diviso la dottrina e la giurisprudenza, dispone che <Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza …>>.
Con recente pronuncia la Suprema Corte ha affermato che <secondo l'orientamento più recente di questa Corte in tema di fallibilità della società partecipate dagli enti locali, appare oramai del tutto irrilevante ogni indagine in ordine alla natura in house o meno della società che sia in mano pubblica, poiché la scelta del legislatore di consentire
l'esercizio di determinate attività a società di capitali - e dunque di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico -, comporta che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all'interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesime modalità
(Cass. 07/02/2017, n. 3196; Cass. 27/09/2013, n. 22209). A siffatto orientamento occorre dare sicura continuità, dovendosi al riguardo tenere a mente, come del resto già evidenziato da questa Corte (Cass. n. 3196 del 2017, cit.) da un lato, che l'art. 1 l.fall. esclude dall'area della concorsualità soltanto gli enti pubblici e non anche le società pubbliche, per le quali trovano applicazione le norme del codice civile e, dall'altro, che esiste ancora nell'ordinamento una disposizione (l'art. 4 della legge 20 marzo 1975, n.
70), che vieta seccamente l'istituzione di enti pubblici se non in forza di un atto normativo. …>>.
5.2. La regola dettata dall'articolo 1 trova conferma, per quanto riguarda i rapporti di lavoro instaurati da dette società, nel più volte richiamato articolo 19 del d.lgs. 175/2016 che, al comma 1, prevede che di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.>>.
Anche per la disciplina del rapporto di lavoro, quindi, la disposizione richiama l'applicazione delle norme del codice civile e di quelle che regolano il lavoro subordinato nell'impresa “secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”.
7 È la stessa normativa che regola le società pubbliche, quindi, a richiamare i contratti collettivi quale indispensabile fonte attuativa ed integrativa della disciplina del rapporto di lavoro.
Le deroghe a tale disposizione generale sono limitate a quelle previste dallo stesso decreto legislativo n. 175/2016 che, sul punto dell'applicazione della contrattazione collettiva, non prevede alcuna deroga.
Sul punto si è pronunciata, con recentissimo arresto, la Suprema Corte di Cassazione che, chiamata a dirimere la questione della giurisdizione applicabile in una controversia avente ad oggetto la procedura di selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore
Generale in una società in house, ha affermato che <La norma [art. 19 del d.lgs.
175/2016], nella parte in cui prevede l'applicazione delle disposizioni sul lavoro nell'impresa, salvo deroghe («1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi»), costituisce, a ben guardare, l'approdo di una ricostruzione sistematica già fatta propria dalle Sezioni
Unite della Corte di cassazione, che, chiamate a pronunciare sul riparto di giurisdizione fra giudice ordinario, contabile ed amministrativo, avevano evidenziato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le più recenti Cass., Sez.
Un., 1° dicembre 2016, n. 24591, confermativa di pronunce precedenti, e con riferimento ai rapporti di lavoro Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7759).>> (Cass. Sez. Un.,
18749/2023).
5.3. Per la disciplina del rapporto di lavoro, dunque, non esistono disposizioni di segno contrario che permettano alla società, o all'ente pubblico proprietario, di derogare per scelta unilaterale alla contrattazione collettiva, né si rilevano ragioni ostative di sistema
“che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica”, tali da poter venire meno all'applicazione della contrattazione collettiva di settore.
8 Anzi, al contrario, l'espresso richiamo alla contrattazione collettiva, di cui all'articolo 19, comma 1 del d.lgs. 175/2016 evidenzia che il legislatore ha voluto pienamente inserire la disciplina del rapporto di lavoro delle società partecipate, ivi comprese quelle in house, all'interno del sistema delle relazioni sindacali.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 178/2015 – che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale e nei termini indicati nella motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva di cui all'articolo 16 del d.l. 98/2011 e successive proroghe – ha affermato che “l'estensione fino al 2015 delle misure che inibiscono la contrattazione economica e che, già per il 2013-2014, erano state definite eccezionali, svela, al contrario, un assetto durevole di proroghe. In ragione di una vocazione che mira a rendere strutturale il regime del “blocco”, si fa sempre più evidente che lo stesso si pone di per sé in contrasto con il principio di libertà sindacale sancito dall'art. 39, primo comma, Cost. La libertà sindacale è tutelata dall'art. 39, primo comma, Cost., nella sua duplice valenza individuale e collettiva, e ha il suo necessario complemento nell'autonomia negoziale (ex plurimis, sentenze n. 697 del 1988, punto 3. del Considerato in diritto, e n. 34 del 1985, punto 4. del Considerato in diritto).
(…) In una costante dialettica con la legge, chiamata nel volgere degli anni a disciplinare aspetti sempre più puntuali (art. 40, comma 1, secondo e terzo periodo, del
d.lgs. n. 165 del 2001), il contratto collettivo contempera in maniera efficace e trasparente gli interessi contrapposti delle parti e concorre a dare concreta attuazione al principio di proporzionalità della retribuzione, ponendosi, per un verso, come strumento di garanzia della parità di trattamento dei lavoratori (art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001) e, per altro verso, come fattore propulsivo della produttività e del merito (art.
45, comma 3, del d.lgs. 165 del 2001). (…) Se i periodi di sospensione delle procedure
“negoziali e contrattuali” non possono essere ancorati al rigido termine di un anno, individuato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione a misure diverse e a un diverso contesto di emergenza (sentenza n. 245 del 1997, ordinanza n. 299 del 1999), è parimenti innegabile che tali periodi debbano essere comunque definiti e non possano essere protratti ad libitum. (...) Il carattere ormai sistematico di tale sospensione sconfina, dunque, in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n.
165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa,
9 all'interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.). Il sacrificio del diritto fondamentale tutelato dall'art. 39 Cost., proprio per questo, non è più tollerabile”.
La Corte delle leggi, quindi, ha affermato il valore insuperabile della contrattazione collettiva non comprimibile, oltre un determinato limite, nemmeno dal legislatore ordinario per l'attuazione di altre finalità aventi parimenti rilevanza costituzionale (quale il contenimento dei costi della spesa pubblica).
In linea con tali principi si pone, chiaramente, l'articolo 19, comma 1 del d.lgs. 175/2016 ed alla luce degli stessi devono essere interpretati anche i successivi commi 5 e 6 della medesima disposizione di legge (C.d.A. Roma, n. 1200/2022).
5.4. I commi 5 e 6 dell'articolo 19 prevedono che:
<5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti
o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.
6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.>>.
Le disposizioni appena richiamate certamente non hanno il senso che vorrebbe loro attribuire la società appellante.
La previsione che l'amministrazione proprietaria della società debba fissare obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, non significa affatto che la società, per raggiungere tali obiettivi, possa non dare applicazione alla contrattazione collettiva di riferimento.
Anzi, per il contenimento degli oneri contrattuali, la legge prevede espressamente che la società debba passare sempre attraverso la contrattazione collettiva di secondo livello, aziendale o territoriale, prevedendo altresì, per la riduzione della spesa per il personale, anche la possibilità di attuare i processi di mobilità di quello eccedente previsti dall'articolo 25 dello stesso decreto legislativo.
10 Come già chiarito da questa Corte in proprio analogo precedente, tale previsione di legge esprime la possibilità, per la contrattazione aziendale, di derogare, anche in senso peggiorativo, al CCNL nazionale (C.d.A. Roma, n. 1200/2022).
Tuttavia, nel caso concreto non è dato riscontrare alcun contratto collettivo di tal fatta che abbia dettato una disciplina derogatoria dei trattamenti economici oggetto del presente giudizio (C.d.A. Roma, n. 1200/2022).
La società invece, omettendo di passare per un accordo Parte_1
territoriale o aziendale con i sindacati, o di procedere alla mobilità del personale eccedentario, ha ritenuto di risolvere il problema originato dagli aumenti contrattuali attuando unilateralmente la proroga del blocco delle retribuzioni fino al 2018, con ciò violando palesemente le norme del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dello stesso d.lgs. 175/2016 che affidano alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro e, in particolare, la determinazione della retribuzione.
5.5. La società appellante sostiene che la sua condotta sarebbe conforme ai Piani degli
Obiettivi predisposti dall'Amministrazione dal 2016 in poi, che non avrebbero previsto
“alcuna voce destinata alla corresponsione di voci retributive aggiuntive” (pag. 12 dell'atto d'appello).
Anche tale affermazione è priva di qualsiasi fondamento.
I PDO degli anni 2016 – 2018, depositati nel primo grado del giudizio (all. 2 alla memoria difensiva di primo grado), in realtà consistono unicamente in un elenco delle commesse affidate dalla Città metropolitana alla società con i relativi Parte_1
importi contrattuali.
E' evidente che l'ente affidatario delle commesse non poteva modificare l'importo contrattualmente pattuito per la realizzazione delle opere o dei servizi appaltati, dando luogo ad una forma di finanziamento degli oneri della società; piuttosto, avrebbe dovuto essere quest'ultima che, nel contrattare il corrispettivo per l'affidamento dei lavori o dei servizi, avrebbe dovuto tenere conto anche degli aumenti retributivi derivanti dal rinnovo del contratto collettivo, fermo restando l'onere di proporre un prezzo dell'opera o del servizio che fosse concorrente con i prezzi di mercato.
Ciò è esattamente quanto risposto dalla Città metropolitana, con la nota del 24 ottobre
2018 (all. 5 alla memoria difensiva di primo grado), in riscontro alla nota di
[...] del 18 ottobre 2018 n. 8535 avente ad oggetto l'applicazione del CCNL Parte_1
Commercio.
11 Nella missiva della Città metropolitana si legge quanto segue: “A tale riguardo si coglie
l'occasione per rilevare che questo Ente non ha mai inteso finanziare, né mai avrebbe potuto, in base alle vigenti disposizioni in materia, le attività ed i connessi costi ed oneri generali presupposti di codesta Società; semmai l'Amministrazione riconosce una somma a fronte di prestazioni di servizi relative alle commesse che l'Amministrazione stessa affida secondo lo schema procedimentale dell'in house providing, secondo esigenze di supporto al funzionamento dei propri servizi.
Conseguentemente è, dunque, presupposto necessario che, per ogni servizio acquisito in house providing sulla base della normativa statale e comunitaria, l'Ente committente verifichi la congruità del costo dell'affidamento rispetto ai costi di mercato relativi alla prestazione richiesta, restando esclusa ogni imputazione di costi che non sia ricompresa in tale modello di rapporto.>>.
La stessa nota del 24 ottobre, poi, afferma che la problematica inerente all'applicazione degli aumenti tabellari previsti dal CCNL di riferimento, debba essere risolta da uno
“studio tecnico-economico della stessa Società che esplori le ipotesi operative di compatibilità interna rispetto alle dinamiche societarie dei predetti aumenti alla luce dei quatto punti sopra evidenziati”, punti che l'Amministrazione ha condensato nel: “1) principio del contenimento delle spese previste in attuazione di quanto disposto dall'art.
19 del D.lgs. n. 175/2016; 2) piena autonomia della Società nella gestione dei costi fissi sostenuti nell'ambito della gestione dei costi generali e della contrattazione di secondo livello e nella ricerca di un punto economico di compatibilità tra aumenti tabellari, contrattazione di secondo livello e costi generali di amministrazione;
3) obbligo di mantenimento dei costi con i costi di mercato;
4) definizione delle vertenze relative all'aumento dei costi tabellari esclusivamente tramite l'eventuale conciliazione tramite
l'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente”.
Diversamente da quanto sostenuto dalla società appellante, quindi, l'Amministrazione controllante non ha affatto indicato come obiettivo il contenimento dei costi del personale mediante l'elusione degli aumenti tabellari previsti dalla contrattazione collettiva, bensì ha indicato a la diversa strada da percorrere, nella piena Parte_1
autonomia della società nella gestione dei costi fissi, consistente in uno studio tecnico – economico finalizzato al contenimento delle spese generali di gestione e nel ricorso alla contrattazione di secondo livello per trovare un punto di compatibilità tra aumenti tabellari e costi di amministrazione.
12 5.6. Alla luce delle osservazioni che precedono, appare evidente l'infondatezza dei primi due motivi di gravame.
6. Anche il terzo motivo di appello, relativo alla portata temporale della disciplina esaminata, è infondato.
6.1. È destituita di fondamento la tesi sostenuta dall'odierna appellante che la corresponsione dei rinnovi contrattuali dovrebbe essere riconosciuta solamente a partire dall'ottobre 2016, a seguito della entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2016 avvenuta in data
23 settembre 2016, ovvero, al più, a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Sul punto, giova ancora una volta richiamare che, con la già citata sentenza n. 178/2015, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale “sopravvenuta” del blocco stipendiale a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, avvenuta in data 29 luglio 2015, e nei termini indicati in motivazione.
Ebbene, a differenza dei dipendenti del pubblico impiego, per i quali a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità sono dovute intervenire specifiche disposizioni volte alla riattivazione delle procedure della contrattazione pubblica, per quelli della società
, soggetti alla disciplina del CCNL in conseguenza della Parte_1 Parte_6
pronuncia della Consulta avrebbero dovuto essere immediatamente corrisposti gli aumenti contrattuali, esistendo un CCNL immediatamente operativo, rinnovato all'inizio del 2015.
Ne deriva, pertanto, che già per l'anno 2015 non poteva più protrarsi la sospensione degli aumenti contrattuali disposti dal CCNL rinnovato, dovendosi a tale contrattazione dare piena attuazione.
Né alcun rilievo ha, rispetto a tale osservazione, la circostanza della data di entrata in vigore del d.lgs. 175/2016, atteso che comunque – anche prima di tale testo legislativo – il rapporto di lavoro delle odierne appellate era regolato dal CCNL Commercio.
6.2. In definitiva, va confermata la pronuncia del giudice di prime cure, dovendosi riconoscere il diritto delle odierne appellate agli adeguamenti contrattuali maturati a partire dall'anno 2015 e, quindi, dal rinnovo contrattuale.
7. L'appello deve, pertanto, essere respinto.
Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna della società appellante a rimborsare alle appellate le spese di lite dell'odierno grado del processo che si liquidano in dispositivo, ai sensi del DM 147/2022, tenendo conto del valore della controversia
13 (scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00) e dell'attività processuale effettivamente espletata
(non si liquida, quindi, la fase di istruttoria/trattazione che non si è tenuta in appello).
Sussistono, altresì, le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P.q.m.
Respinge l'appello.
Condanna parte appellante a rimborsare alle appellate le spese di lite dell'odierno grado di giudizio che liquida unitariamente nella somma di € 1.900,00 per compenso, oltre le spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. da distrarre al difensore antistatario.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso all'udienza del 15 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Stefano Scarafoni
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