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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 16/09/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 416/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott. Eugenio Maria Turco - Presidente
- dott.ssa Francesca Capuzzi - Giudice
- dott. Davide Palmieri – Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n° 416/2025 RG del Tribunale di Viterbo trattenuta in decisione all'udienza tenuta in data 11.9.2025, promossa da:
C.F. , nato a [...] il 25 gennaio Parte_1 C.F._1
1965 e residente in Civitella d'Agliano, Loc. Agliano n.8, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv.ti Giuseppe Barbaro e Dilcia Maria Ragno Santana ed elettivamente domiciliato in Orvieto, Viale I Maggio n. 18, studio dei difensori;
Ricorrente
Nei confronti di
C.F. , nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...]in Teverina (Vt), Vicolo dei Monaldeschi n.2;
Resistente contumace
Con l'intervento necessario del P.m.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2025, ha chiesto di dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio civile, contratto con il 15 settembre 1991 in Controparte_1
Castiglione in Teverina (Vt). Dall'unione sono nati due figli: (Orvieto, 2 dicembre Persona_1
1995) e (Orvieto, 21 marzo 2002). Persona_2
A sostegno ha dedotto: il Decreto n. 528/2012 del Tribunale di Viterbo, depositato in data 8 febbraio 2012, di omologa della separazione consensuale dei coniugi con il quale veniva previsto l'obbligo in capo al ricorrente di corrispondere un assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge nonché di contribuire al mantenimento dei figli e all'epoca minori, per la Per_2 Per_1 somma omnicomprensiva di € 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la prole;
il lasso di tempo trascorso, pari a circa 13 anni, dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale senza che tra i coniugi avvenisse alcuna riconciliazione;
il peggioramento delle proprie condizioni economiche per sopperire al quale contraeva un finanziamento con l'istituto bancario ancora in corso;
la maggiore età e l'autosufficienza economica CP_2 raggiunte da entrambe i figli, impiegati a tempo indeterminato rispettivamente presso le società
MCISPA s.r.l. c Controparte_3
2. Non si è costituita la sig.ra nonostante la rituale notifica. Controparte_4
3. All'udienza tenutasi in data 11 settembre 2025, verificata la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, dichiarata la contumacia della resistente, la causa è stata discussa oralmente dal ricorrente, il quale, precisato che il quantum dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge era pari ad € 200,00 mensili, ha insistito per l'accoglimento integrale delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo, chiedendo, infine, la restituzione degli assegni di mantenimento pagati a decorrere dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
4. Tanto premesso, il Collegio ritiene sussistente, nel caso di specie, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 898/70, essendo decorso il termine di sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale tra i coniugi del 8/2/2012, (decreto n. 528/2012, in atti). Deve escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare in quanto la protratta ed ininterrotta separazione
2 induce a ritenere ormai dissolta la comunione materiale e spirituale fra i coniugi, come pure pare potersi trarre conferma dal comportamento processuale della resistente, rimasta contumace.
Dalla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario discende, attesa la diversità di presupposti tra l'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile, la revoca del primo con effetti a decorrere dalla data del deposito del ricorso (Cass.ss.uu. 32914/2022).
Deve, tuttavia, dichiararsi inammissibile la domanda volta ad ottenere la restituzione degli assegni di mantenimento versati nell'arco di tempo necessario allo svolgimento del presente giudizio, non essendo stata formulata nell'atto introduttivo ma esperita, per la prima volta, soltanto all'udienza di discussione della causa, risultando, peraltro, sfornita di prova in ordine all'effettivo pagamento di tali assegni da parte del sig. Parte_1
Il Collegio ritiene, infine, di dover accogliere la domanda di revoca del contributo al mantenimento per i figli e nati rispettivamente il 2 dicembre 1995 e il 21 marzo 2002, divenuti Per_2 Per_1 oramai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, essendo entrambi impiegati a tempo indeterminato, come risultante dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, presso le società
MCISPA s.r.l. e Controparte_3
I rapporti intercorrenti tra le parti inducono a ritenere opportuna la compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 15 settembre 1991 a Castiglione in
Teverina (Vt) (atto n. 5, p. 2, anno 1991) tra nato a [...] il 25 Parte_1 gennaio 1965, e nata a [...] il [...], ordinando la Controparte_1 trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile competente per l'annotazione;
- revoca l'obbligo del sig. di corrispondere alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
l'importo mensile di € 700,00, quale somma comprensiva dell'assegno di mantenimento e del contributo al mantenimento per i figli e con decorrenza dalla Persona_2 Persona_1 data del deposito del ricorso introduttivo;
- dichiara inammissibile la domanda del ricorrente volta alla restituzione degli assegni di mantenimento spettanti alla sig.ra per i mesi intercorsi dal deposito del ricorso Controparte_1 alla data del presente provvedimento;
- compensa integralmente le spese.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 15 settembre 2025
Il giudice relatore Il Presidente
dott. Davide Palmieri dott. Eugenio Maria Turco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott. Eugenio Maria Turco - Presidente
- dott.ssa Francesca Capuzzi - Giudice
- dott. Davide Palmieri – Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n° 416/2025 RG del Tribunale di Viterbo trattenuta in decisione all'udienza tenuta in data 11.9.2025, promossa da:
C.F. , nato a [...] il 25 gennaio Parte_1 C.F._1
1965 e residente in Civitella d'Agliano, Loc. Agliano n.8, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv.ti Giuseppe Barbaro e Dilcia Maria Ragno Santana ed elettivamente domiciliato in Orvieto, Viale I Maggio n. 18, studio dei difensori;
Ricorrente
Nei confronti di
C.F. , nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...]in Teverina (Vt), Vicolo dei Monaldeschi n.2;
Resistente contumace
Con l'intervento necessario del P.m.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2025, ha chiesto di dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio civile, contratto con il 15 settembre 1991 in Controparte_1
Castiglione in Teverina (Vt). Dall'unione sono nati due figli: (Orvieto, 2 dicembre Persona_1
1995) e (Orvieto, 21 marzo 2002). Persona_2
A sostegno ha dedotto: il Decreto n. 528/2012 del Tribunale di Viterbo, depositato in data 8 febbraio 2012, di omologa della separazione consensuale dei coniugi con il quale veniva previsto l'obbligo in capo al ricorrente di corrispondere un assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge nonché di contribuire al mantenimento dei figli e all'epoca minori, per la Per_2 Per_1 somma omnicomprensiva di € 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la prole;
il lasso di tempo trascorso, pari a circa 13 anni, dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale senza che tra i coniugi avvenisse alcuna riconciliazione;
il peggioramento delle proprie condizioni economiche per sopperire al quale contraeva un finanziamento con l'istituto bancario ancora in corso;
la maggiore età e l'autosufficienza economica CP_2 raggiunte da entrambe i figli, impiegati a tempo indeterminato rispettivamente presso le società
MCISPA s.r.l. c Controparte_3
2. Non si è costituita la sig.ra nonostante la rituale notifica. Controparte_4
3. All'udienza tenutasi in data 11 settembre 2025, verificata la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, dichiarata la contumacia della resistente, la causa è stata discussa oralmente dal ricorrente, il quale, precisato che il quantum dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge era pari ad € 200,00 mensili, ha insistito per l'accoglimento integrale delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo, chiedendo, infine, la restituzione degli assegni di mantenimento pagati a decorrere dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
4. Tanto premesso, il Collegio ritiene sussistente, nel caso di specie, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 898/70, essendo decorso il termine di sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale tra i coniugi del 8/2/2012, (decreto n. 528/2012, in atti). Deve escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare in quanto la protratta ed ininterrotta separazione
2 induce a ritenere ormai dissolta la comunione materiale e spirituale fra i coniugi, come pure pare potersi trarre conferma dal comportamento processuale della resistente, rimasta contumace.
Dalla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario discende, attesa la diversità di presupposti tra l'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile, la revoca del primo con effetti a decorrere dalla data del deposito del ricorso (Cass.ss.uu. 32914/2022).
Deve, tuttavia, dichiararsi inammissibile la domanda volta ad ottenere la restituzione degli assegni di mantenimento versati nell'arco di tempo necessario allo svolgimento del presente giudizio, non essendo stata formulata nell'atto introduttivo ma esperita, per la prima volta, soltanto all'udienza di discussione della causa, risultando, peraltro, sfornita di prova in ordine all'effettivo pagamento di tali assegni da parte del sig. Parte_1
Il Collegio ritiene, infine, di dover accogliere la domanda di revoca del contributo al mantenimento per i figli e nati rispettivamente il 2 dicembre 1995 e il 21 marzo 2002, divenuti Per_2 Per_1 oramai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, essendo entrambi impiegati a tempo indeterminato, come risultante dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, presso le società
MCISPA s.r.l. e Controparte_3
I rapporti intercorrenti tra le parti inducono a ritenere opportuna la compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 15 settembre 1991 a Castiglione in
Teverina (Vt) (atto n. 5, p. 2, anno 1991) tra nato a [...] il 25 Parte_1 gennaio 1965, e nata a [...] il [...], ordinando la Controparte_1 trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile competente per l'annotazione;
- revoca l'obbligo del sig. di corrispondere alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
l'importo mensile di € 700,00, quale somma comprensiva dell'assegno di mantenimento e del contributo al mantenimento per i figli e con decorrenza dalla Persona_2 Persona_1 data del deposito del ricorso introduttivo;
- dichiara inammissibile la domanda del ricorrente volta alla restituzione degli assegni di mantenimento spettanti alla sig.ra per i mesi intercorsi dal deposito del ricorso Controparte_1 alla data del presente provvedimento;
- compensa integralmente le spese.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 15 settembre 2025
Il giudice relatore Il Presidente
dott. Davide Palmieri dott. Eugenio Maria Turco
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