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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 5083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5083 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2696/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 2696/2020 promossa da:
CF: , rappresentato dall'avv. Parte_1 C.F._1
NA DO e dall'avv. NA DAVIDE
APPELLANTE
Contro
CF: , rappresentata dall'avv. CP_1 C.F._2
IP CA e dall'avv. DELLA MORTE VINCENZO
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.06.2025 e comparse conclusionali depositate in atti. pagina 1 di 7 Con sentenza n. 713/2020, pubblicata in data 06.03.2020, il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, nel rigettare l'opposizione proposta da , Parte_1
confermava il decreto ingiuntivo n. 2240/2015 emesso da detto Tribunale nei suoi confronti ed in favore dell'opposta , per l'importo di € CP_1
50.000,00 oltre interessi legali e spese processuali, dovuto a titolo di saldo del prezzo (stabilito dalla scrittura privata del novembre 2010 sottoscritta dalle parti) della cessione in favore del di ogni diritto vantato sugli immobili di Pt_1
proprietà della siti in Marcianise alla via Controparte_2
LE (edificati su lotto distinto al n. 1246 F. 4 P.lla 232, sub 7).
Il primo giudice, per quello che ancora rileva in questa sede, riteneva che, sulla base di una interpretazione conservativa del contratto fondata sul principio ermeneutico di cui all'art. 1367 cc, l'oggetto del contratto non fosse il diritto di proprietà sull'immobile che nello stesso atto si indicava essere di proprietà di un terzo ( , ma la cessione delle quote societarie Controparte_2
della di titolarità di . Controparte_2 CP_1
Pertanto, ritenendo valido ed efficace la predetta scrittura privata, rigettava l'opposizione confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Nulla disponeva sulla domanda riconvenzionale dell'opponente che, nel chiedere la revoca del decreto ingiuntivo e della domanda della per CP_1
intervenuta evizione o per nullità della scrittura privata in oggetto, chiedeva la restituzione dell'anticipo già versato all'opposta di € 15.000,00 oltre interessi legali e risarcimento del danno subito.
Attraverso i due motivi di gravame proposti nell'atto di appello il Pt_1
sostanzialmente censurava la predetta interpretazione del contratto fornita dal giudice in quanto ritenuta incompatibile col disposto letterale della scrittura privata che aveva espressamente ad oggetto la rinuncia e cessione di “ogni pagina 2 di 7 diritto vantato sugli immobili di proprietà della e Controparte_2
che avrebbe richiesto dunque di essere integrata da altro atto da cui originassero e fossero individuati i pretesi diritti della sull'immobile, CP_1
laddove alcun riferimento ad una cessione di quote sociali poteva desumersi da tale scrittura privata.
Pertanto, eccepiva la nullità della scrittura privata di cui è causa per mancanza assoluta dell'oggetto della obbligazione dell'appellata (cedente) a fronte del proprio obbligo di pagamento di un prezzo, e conseguentemente per la mancanza dell'elemento causale.
Concludeva dunque per l'accertamento della nullità della scrittura privata del novembre 2010 e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'appellata alla restituzione in suo favore della somma di € 15.000,00 già versatale quale anticipo in base a tale scrittura privata, oltre interessi legali sino al soddisfo, con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l'appellata deducendo la infondatezza dell'appello ed CP_1
avvalorando la interpretazione della scrittura privata effettuata dal primo giudice ed innanzi riportata per le ragioni espresse in comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede.
Chiedeva quindi rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza di primo grado, con vittoria delle spese processuali anche del giudizio di appello.
L'appello così come formulato ed innanzi sinteticamente esposto è fondato e va integralmente accolto.
Va preliminarmente osservato che la nullità di un contratto per mancanza o indeterminatezza dell'oggetto e/o mancanza di causa, in base al comb. disp. degli artt. 1418, 1325 e 1346 cc, è rilevabile anche di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo anche se trattasi di causa di invalidità diversa da quella eccepita dall'istante in primo grado, purchè tale pronuncia giudiziale si pagina 3 di 7 fondi, come nel caso di specie, su circostanze ed elementi di fatto già tempestivamente dedotti in primo grado dall'istante. Trattasi infatti di istanza relativa ad un diritto autodeterminato accertabile ed individuabile di ufficio indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio e dall'inquadramento giuridico effettuato dall'istante (vedi tra le altre Cass. n. 26242/2014).
Ciò premesso, nel merito, non può affatto condividersi la interpretazione innanzi riportata della scrittura privata del novembre 2010 effettuata dal giudice di primo grado in applicazione del principio ermeneutico di cui all'art. 1367 cc.
Va al riguardo in primis rilevato che il principio ermeneutico residuale di cui all'art. 1367 cc (di conservazione del contratto), applicabile qualora nonostante i criteri di cui agli articoli precedenti persista il dubbio sul contenuto del contratto o di singole clausole, non ha naturalmente valenza assoluta e non può portare ad una interpretazione del contratto e delle sue clausole che sia del tutto in contrasto ed incompatibile con l'univoco e chiaro disposto dell'atto negoziale.
Orbene, nel caso di specie è incontrovertibile che l'atto negoziale abbia ad oggetto la generica ed indeterminata rinuncia/cessione da parte della ed CP_1
in favore del di “ogni diritto vantato sugli immobili di proprietà della Pt_1 [...]
senza alcun'altra specificazione, laddove in alcun Controparte_2
punto della scrittura si parla di cessione/rinuncia dei diritti su quote della società proprietaria dell'immobile, diritti questi ultimi del tutto diversi dai primi e di certo non confondibili coi medesimi né sul piano oggettivo che soggettivo. Nè la scrittura contiene riferimenti o indicazioni di sorta utili che possano ricondurre ad un intento dei contraenti di voler effettuare una cessione di quote societarie così come invece ritenuto dal Tribunale.
Ne consegue in primo luogo la nullità della scrittura privata per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi del comb. disp. degli artt. 1418 comma 2, 1325 n. 3 e 1346 cc., non essendo in alcun modo possibile, in base ad essa, individuare i “diritti”
pagina 4 di 7 oggetto di cessione/rinuncia da parte della ai quali le parti intenderebbero CP_1
riferirsi.
Per le medesime ragioni innanzi esposte si configura altresì la nullità di detta scrittura privata anche per assenza di causa negoziale ai sensi del comb. disp. degli artt. 1418 e 1325 n. 2 cc, perché la previsione del prezzo/corrispettivo di €
65.000,00 non trova alcuna giustificazione funzionale in una determinata o determinabile controprestazione.
Ad abundantiam, e per sola completezza di esposizione, va comunque rilevato che quand'anche per mera ipotesi si volesse condividere la interpretazione del primo giudice ed individuare come oggetto della prestazione la cessione di quote societarie, si configurerebbe in ogni caso, allo stato degli atti, la nullità della scrittura privata del novembre 2010 per impossibilità dell'oggetto ex artt.
1418 comma 2 e 1346 cc, in quanto dalla documentazione allegata in atti, e segnatamente dalla scrittura privata autenticata di cessione di quote sociali del
17.04.2002 sottoscritta anche da , risulta all'art. 4 che la in CP_1 CP_1
tale data, e dunque molto prima della scrittura privata di cui è causa datata novembre 2010, ha ceduto ad un terzo ( ) l'intera propria quota di CP_3
partecipazione nella società (già denominata Controparte_2
Soommer srl), né vi è prova in atti di un successivo riacquisto di quote di detta società da parte della . CP_1
Alla declaratoria di nullità della scrittura privata oggetto di causa datata novembre 2010 consegue il diritto di alla restituzione da parte di Parte_1
, a titolo di indebito oggettivo, della somma di € 15.000,00 da lui CP_1
versata in esecuzione di tale scrittura quale anticipo del corrispettivo pattuito, trattandosi di circostanza non contestata e fatta tempestivamente oggetto di domanda riconvenzionale attraverso l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Su tale somma vanno riconosciuti gli interessi legali codicistici dalla data della domanda (ovvero di notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto pagina 5 di 7 ingiuntivo) al soddisfo, ai sensi dell'art. 2033 cc, non configurandosi la malafede di chi ha ricevuto il pagamento.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la integrale soccombenza dell'appellata e si liquidano come da dispositivo a CP_1
suo carico ed in favore dell'appellante ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicato per ciascuna fase del giudizio effettivamente svolta (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo tabellare medio previsto dal detto DM.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 713/2020, pubblicata in data 06.03.2020, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così provvede:
1) Accoglie l'appello e dichiara la nullità per le causali di cui in motivazione della scrittura privata oggetto di causa datata novembre 2010 sottoscritta dalle parti;
2) Per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2240/2015 emesso dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e rigetta la domanda di pagamento proposta da;
CP_1
3) Per l'effetto accoglie la domanda riconvenzionale di e Parte_1
condanna alla restituzione, in favore del primo, della somma CP_1
di € 15.000,00, oltre interessi legali codicistici dalla domanda (ovvero dalla data di notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo proposto in primo grado) al soddisfo;
4) Condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante CP_1
, delle spese processuali del primo e secondo grado di Parte_1
giudizio che liquida per il primo grado in € 14.103,00 per compensi pagina 6 di 7 professionali ed € 795,00 per spese, oltre il rimborso forfettario per spese generali pari al 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge, e per il secondo grado d'appello in € 9.991,00 per compensi ed € 777,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario per spese generali pari al 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione agli avv.ti Aldo
AL e DA AL dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Napoli il 16.10.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 2696/2020 promossa da:
CF: , rappresentato dall'avv. Parte_1 C.F._1
NA DO e dall'avv. NA DAVIDE
APPELLANTE
Contro
CF: , rappresentata dall'avv. CP_1 C.F._2
IP CA e dall'avv. DELLA MORTE VINCENZO
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.06.2025 e comparse conclusionali depositate in atti. pagina 1 di 7 Con sentenza n. 713/2020, pubblicata in data 06.03.2020, il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, nel rigettare l'opposizione proposta da , Parte_1
confermava il decreto ingiuntivo n. 2240/2015 emesso da detto Tribunale nei suoi confronti ed in favore dell'opposta , per l'importo di € CP_1
50.000,00 oltre interessi legali e spese processuali, dovuto a titolo di saldo del prezzo (stabilito dalla scrittura privata del novembre 2010 sottoscritta dalle parti) della cessione in favore del di ogni diritto vantato sugli immobili di Pt_1
proprietà della siti in Marcianise alla via Controparte_2
LE (edificati su lotto distinto al n. 1246 F. 4 P.lla 232, sub 7).
Il primo giudice, per quello che ancora rileva in questa sede, riteneva che, sulla base di una interpretazione conservativa del contratto fondata sul principio ermeneutico di cui all'art. 1367 cc, l'oggetto del contratto non fosse il diritto di proprietà sull'immobile che nello stesso atto si indicava essere di proprietà di un terzo ( , ma la cessione delle quote societarie Controparte_2
della di titolarità di . Controparte_2 CP_1
Pertanto, ritenendo valido ed efficace la predetta scrittura privata, rigettava l'opposizione confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Nulla disponeva sulla domanda riconvenzionale dell'opponente che, nel chiedere la revoca del decreto ingiuntivo e della domanda della per CP_1
intervenuta evizione o per nullità della scrittura privata in oggetto, chiedeva la restituzione dell'anticipo già versato all'opposta di € 15.000,00 oltre interessi legali e risarcimento del danno subito.
Attraverso i due motivi di gravame proposti nell'atto di appello il Pt_1
sostanzialmente censurava la predetta interpretazione del contratto fornita dal giudice in quanto ritenuta incompatibile col disposto letterale della scrittura privata che aveva espressamente ad oggetto la rinuncia e cessione di “ogni pagina 2 di 7 diritto vantato sugli immobili di proprietà della e Controparte_2
che avrebbe richiesto dunque di essere integrata da altro atto da cui originassero e fossero individuati i pretesi diritti della sull'immobile, CP_1
laddove alcun riferimento ad una cessione di quote sociali poteva desumersi da tale scrittura privata.
Pertanto, eccepiva la nullità della scrittura privata di cui è causa per mancanza assoluta dell'oggetto della obbligazione dell'appellata (cedente) a fronte del proprio obbligo di pagamento di un prezzo, e conseguentemente per la mancanza dell'elemento causale.
Concludeva dunque per l'accertamento della nullità della scrittura privata del novembre 2010 e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'appellata alla restituzione in suo favore della somma di € 15.000,00 già versatale quale anticipo in base a tale scrittura privata, oltre interessi legali sino al soddisfo, con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l'appellata deducendo la infondatezza dell'appello ed CP_1
avvalorando la interpretazione della scrittura privata effettuata dal primo giudice ed innanzi riportata per le ragioni espresse in comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede.
Chiedeva quindi rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza di primo grado, con vittoria delle spese processuali anche del giudizio di appello.
L'appello così come formulato ed innanzi sinteticamente esposto è fondato e va integralmente accolto.
Va preliminarmente osservato che la nullità di un contratto per mancanza o indeterminatezza dell'oggetto e/o mancanza di causa, in base al comb. disp. degli artt. 1418, 1325 e 1346 cc, è rilevabile anche di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo anche se trattasi di causa di invalidità diversa da quella eccepita dall'istante in primo grado, purchè tale pronuncia giudiziale si pagina 3 di 7 fondi, come nel caso di specie, su circostanze ed elementi di fatto già tempestivamente dedotti in primo grado dall'istante. Trattasi infatti di istanza relativa ad un diritto autodeterminato accertabile ed individuabile di ufficio indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio e dall'inquadramento giuridico effettuato dall'istante (vedi tra le altre Cass. n. 26242/2014).
Ciò premesso, nel merito, non può affatto condividersi la interpretazione innanzi riportata della scrittura privata del novembre 2010 effettuata dal giudice di primo grado in applicazione del principio ermeneutico di cui all'art. 1367 cc.
Va al riguardo in primis rilevato che il principio ermeneutico residuale di cui all'art. 1367 cc (di conservazione del contratto), applicabile qualora nonostante i criteri di cui agli articoli precedenti persista il dubbio sul contenuto del contratto o di singole clausole, non ha naturalmente valenza assoluta e non può portare ad una interpretazione del contratto e delle sue clausole che sia del tutto in contrasto ed incompatibile con l'univoco e chiaro disposto dell'atto negoziale.
Orbene, nel caso di specie è incontrovertibile che l'atto negoziale abbia ad oggetto la generica ed indeterminata rinuncia/cessione da parte della ed CP_1
in favore del di “ogni diritto vantato sugli immobili di proprietà della Pt_1 [...]
senza alcun'altra specificazione, laddove in alcun Controparte_2
punto della scrittura si parla di cessione/rinuncia dei diritti su quote della società proprietaria dell'immobile, diritti questi ultimi del tutto diversi dai primi e di certo non confondibili coi medesimi né sul piano oggettivo che soggettivo. Nè la scrittura contiene riferimenti o indicazioni di sorta utili che possano ricondurre ad un intento dei contraenti di voler effettuare una cessione di quote societarie così come invece ritenuto dal Tribunale.
Ne consegue in primo luogo la nullità della scrittura privata per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi del comb. disp. degli artt. 1418 comma 2, 1325 n. 3 e 1346 cc., non essendo in alcun modo possibile, in base ad essa, individuare i “diritti”
pagina 4 di 7 oggetto di cessione/rinuncia da parte della ai quali le parti intenderebbero CP_1
riferirsi.
Per le medesime ragioni innanzi esposte si configura altresì la nullità di detta scrittura privata anche per assenza di causa negoziale ai sensi del comb. disp. degli artt. 1418 e 1325 n. 2 cc, perché la previsione del prezzo/corrispettivo di €
65.000,00 non trova alcuna giustificazione funzionale in una determinata o determinabile controprestazione.
Ad abundantiam, e per sola completezza di esposizione, va comunque rilevato che quand'anche per mera ipotesi si volesse condividere la interpretazione del primo giudice ed individuare come oggetto della prestazione la cessione di quote societarie, si configurerebbe in ogni caso, allo stato degli atti, la nullità della scrittura privata del novembre 2010 per impossibilità dell'oggetto ex artt.
1418 comma 2 e 1346 cc, in quanto dalla documentazione allegata in atti, e segnatamente dalla scrittura privata autenticata di cessione di quote sociali del
17.04.2002 sottoscritta anche da , risulta all'art. 4 che la in CP_1 CP_1
tale data, e dunque molto prima della scrittura privata di cui è causa datata novembre 2010, ha ceduto ad un terzo ( ) l'intera propria quota di CP_3
partecipazione nella società (già denominata Controparte_2
Soommer srl), né vi è prova in atti di un successivo riacquisto di quote di detta società da parte della . CP_1
Alla declaratoria di nullità della scrittura privata oggetto di causa datata novembre 2010 consegue il diritto di alla restituzione da parte di Parte_1
, a titolo di indebito oggettivo, della somma di € 15.000,00 da lui CP_1
versata in esecuzione di tale scrittura quale anticipo del corrispettivo pattuito, trattandosi di circostanza non contestata e fatta tempestivamente oggetto di domanda riconvenzionale attraverso l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Su tale somma vanno riconosciuti gli interessi legali codicistici dalla data della domanda (ovvero di notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto pagina 5 di 7 ingiuntivo) al soddisfo, ai sensi dell'art. 2033 cc, non configurandosi la malafede di chi ha ricevuto il pagamento.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la integrale soccombenza dell'appellata e si liquidano come da dispositivo a CP_1
suo carico ed in favore dell'appellante ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicato per ciascuna fase del giudizio effettivamente svolta (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo tabellare medio previsto dal detto DM.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 713/2020, pubblicata in data 06.03.2020, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così provvede:
1) Accoglie l'appello e dichiara la nullità per le causali di cui in motivazione della scrittura privata oggetto di causa datata novembre 2010 sottoscritta dalle parti;
2) Per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2240/2015 emesso dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e rigetta la domanda di pagamento proposta da;
CP_1
3) Per l'effetto accoglie la domanda riconvenzionale di e Parte_1
condanna alla restituzione, in favore del primo, della somma CP_1
di € 15.000,00, oltre interessi legali codicistici dalla domanda (ovvero dalla data di notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo proposto in primo grado) al soddisfo;
4) Condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante CP_1
, delle spese processuali del primo e secondo grado di Parte_1
giudizio che liquida per il primo grado in € 14.103,00 per compensi pagina 6 di 7 professionali ed € 795,00 per spese, oltre il rimborso forfettario per spese generali pari al 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge, e per il secondo grado d'appello in € 9.991,00 per compensi ed € 777,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario per spese generali pari al 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione agli avv.ti Aldo
AL e DA AL dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Napoli il 16.10.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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