Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 12/06/2025, n. 4425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4425 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 04425/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03086/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3086 del 2021, proposto da
AO GU, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ischia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 41, del 20.4.2021 emessa dal Comune di Ischia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è proprietaria dell’unità immobiliare ubicata in Ischia al Corso Vittoria Colonna, distinta in catasto al foglio 9, p.lla 53, sub. 1. Tale unità immobiliare venne realizzata a seguito del rilascio del nulla-osta paesaggistico n. 6063/65, rilasciato dalla Soprintendenza in data 9 ottobre 1965, e della licenza edilizia n. 115 del 1° dicembre 1965. Per talune opere eseguite in difformità dai predetti titoli abilitativi venne presentata in data 27 marzo 1986, prot. n. 6176, regolare istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 31 della legge n. 47/85, composta da modello “A” riferito ad un ampliamento di mq 35 della superficie utile e modello “B” riferito a modifiche relative alla superficie utile di mq 80 autorizzata. L’istanza di condono prot. 6176/86 è stata positivamente definita con il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica n. 214 del 16 ottobre 2017 e del permesso di costruire in sanatoria n. 68 del 5 settembre 2019.
A seguito della realizzazione di ulteriori opere, venne successivamente presentata, in data 10 dicembre 2004, l’istanza di condono edilizio prot. n. 31176, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/03.
A seguito di accertamenti eseguiti sui luoghi nel 2020 (annotazione di servizio della P.M. di Ischia n. 25380 del 9 luglio 2020; accertamento tecnico n. 26643 del 17 luglio 2020; relazione tecnica n. 32615 del 2 settembre 2020), tutti indicati nel provvedimento impugnato, il Comune di Ischia, con ordinanza n. 21 del 20 aprile 2021, ha ingiunto alla ricorrente la demolizione delle seguenti opere abusive:
“- scala in muratura di accesso al lastrico solare …;
- locale cucina di mq 22,50 …”.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di demolizione deducendo di aver presentato istanza di condono edilizio ex l. n. 326/03 in data 10 dicembre 2004, prot. n. 31176, tuttora pendente, con conseguente applicabilità alla fattispecie del regime sospensivo ai sensi dell’art. 38 della legge n. 47/85; deduce, inoltre, che l’Amministrazione non avrebbe dato contezza né dell’interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione delle opere abusive né del presunto contrasto delle opere stesse con la normativa urbanistica vigente, né, infine, della istruttoria svolta. Invoca, inoltre, il legittimo affidamento ingenerato nella legittimità delle opere, una volta decorso il lungo arco di tempo tra la loro realizzazione e l’intervento repressivo del Comune; si tratterrebbe, infine, di opere non soggette al previo rilascio del permesso di costruire; da ultimo era stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento.
Il Comune di Ischia non si è costituito.
Pervenuta alla udienza pubblica di smaltimento del 14 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 38 della legge n.47/8in relazione all’art. 32, comma 25 del decreto legge n.269/03, convertito in legge n. 326/03: in relazione alle opere sanzionate (locale adibito a cucina e scala esterna), era stata presentata al Comune regolare istanza di condono edilizio, ai sensi della legge n. 326/03, prot. n. 31176 in data 10 dicembre 2004, prot. n. 31176, non ancora definita; il procedimento sanzionatorio, quindi, non poteva avere inizio giusta quanto previsto dall’art 38 citato, a mente del quale “ la presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all'art. 31, accompagnata dalla attestazione del versamento della somma di cui al primo comma dell'articolo 35, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative”.
La censura è fondata.
E’ la stessa l'autorità comunale a dare atto, nel provvedimento impugnato, che, in sede di sopralluogo, la ricorrente esibiva agli organi accertatori l’istanza di condono.
In merito a tale istanza di condono il Comune, non costituito, non ha nulla controdedotto.
Orbene, a fronte di quanto espressamente affermato dalla ricorrente, come confermato nel provvedimento gravato, circa la presentazione della domanda di condono, ed in mancanza di controdeduzioni espresse del Comune, non può negarsi, in punto di fatto, la pendenza della istanza di condono con riferimento alle opere di cui oggi si controverte. Non è provato che il Comune abbia riscontrato tale istanza con un provvedimento espresso.
A siffatta istanza di condono, devono quindi ritenersi applicabili le disposizioni di cui agli artt. 38 e 44 della l. n. 47/1985 - richiamati anche dalle successive leggi sul condono - che prevedono la sospensione dei procedimenti sanzionatori in pendenza della istanza di sanatoria.
Come sottolineato, infatti, anche di recente da (cfr. C.d.S., Sez. VI, 28 aprile 2023, n. 4275), «trattasi di sospensione del tutto automatica, che incide su tutti i provvedimenti amministrativi adottati ed adottandi aventi ad oggetto sanzioni per abusi edilizi, e ciò fino alla definizione delle domande di condono edilizio eventualmente presentate (cfr. C.d.S., Sez. IV, 3 ottobre 2014, n. 4934); non appare, inoltre, ammissibile una valutazione prognostica da parte del Giudice relativamente all'esito dell'istanza di condono, prima che su di essa si sia determinata l'amministrazione competente (cfr. anche art. 34, comma 2, c.p.a.).
Anche nel caso che ci occupa, sussisteva, quindi, l’obbligo del Comune di determinarsi sull'istanza di condono prima di procedere all'irrogazione della sanzione demolitoria Pertanto, avendo, nel caso in esame, parte ricorrente presentato istanza di sanatoria in data 10 dicembre 2004, la successiva determinazione di demolizione, adottata in data 20 aprile 2021, risulta illegittima posto che l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto previamente pronunciarsi su tale istanza, verificando la sussistenza delle condizioni per il suo accoglimento (Consiglio di Stato Sezione VII, sentenza 22 novembre 2023, n. 10035).
Tali considerazioni rendono il ricorso fondato e, assorbendo ogni altra censura, giustificano l’annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Condanna il Comune di Ischia alla refusione delle spese e competenze di lite in favore di parte ricorrente, nella misura di euro 1500,00 con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Consigliere
Nicola Ciconte, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rita Luce |
IL SEGRETARIO