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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/06/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 17 giugno 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1329/2024 R.G. (alla quale è riunito il procedimento iscritto al n. 1724/2024 R.G.) e vertente
fra
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Abbate (ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Calvello, alla via Lauria n. 9, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio
[...] in Fiumicino, come in atti;
Per_1
RESISTENTE
e
(P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_1 in persone del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
1 Mariangela Anna Nocera ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'ente, in alla via Torraca n. 2, come in atti;
CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: invalidità del 67% o invalidità del 46%.
FATTO E DIRITTO
1. Con primo ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 01.05.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, domandava di dichiarare, nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., che la Sig.ra si trova nelle condizioni sanitarie per Pt_1 ottenere il riconoscimento dell'invalidità con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 46% ai fini dell'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa o, in subordine, dalla diversa data che sarà riconosciuta nel corso del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con secondo ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 06.06.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, domandava di dichiarare, nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t. e dell' , in persona dei rispettivi Controparte_2 legali rappresentanti p.t., che la Sig.ra si trova nelle condizioni sanitarie Pt_1 per ottenere il riconoscimento dell'invalidità con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 67% ai fini dell'esenzione ticket, dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa o, in subordine, dalla diversa data che sarà riconosciuta nel corso del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2 Si costituiva in ciascuno dei procedimenti l' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., e domandava, previa riunione dei giudizi, di rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese.
Si costituiva nel secondo giudizio l' Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto ovvero nella ipotesi in cui il Magistrato dovesse accertare e riconoscere alla ricorrente uno stato invalidante pari o superiore al 67%, per i motivi innanzi riportati ed in ossequio al principio della Cont causalità, tenere indenne l' da qualsivoglia condanna alle spese, anche di una CTU, condannando esclusivamente l' ; con vittoria di spese. CP_1
Disposta la riunione dei due giudizi, in considerazione delle evidenti ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, la causa veniva istruita mediante C.T.U. e, in data 17 giugno 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
In relazione alla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dell'invalidità con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 67% ai fini dell'esenzione ticket, preliminarmente deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' in ordine all'accertamento dello stato di invalidità, presupposto CP_1 per la concessione dei benefici richiesti, attese le competenze in materia attribuite all'Istituto ai sensi del decreto legge 30 marzo 2007 "Attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 concernente il trasferimento di competenze residue dal Ministero dell'Economia e delle Finanze all' ". CP_1
3 La giurisprudenza della Suprema Corte ha statuito al riguardo che "Nelle controversie proposte dopo il 3 settembre 1998 aventi ad oggetto il diritto a prestazioni assistenziali secondo la disciplina di cui all'art. 130 del D.Lgs. n. CP_ 112 del 1998, il soggetto legittimato passivamente è l' nei cui confronti lo stato di invalidità va accertato in via incidentale senza necessità di promuovere un doppio giudizio (per l'accertamento delle condizioni sanitarie e per il conseguimento delle prestazioni); va invece esclusa, in base alla predetta disciplina, l'ammissibilità di un'azione di mero accertamento dello stato di invalidità civile, mentre nelle controversie in cui tale stato si configura come un presupposto logico, rispetto ai benefici (diversi dalle prestazioni economiche) richiesti dall'invalido, è legittimato passivamente il soggetto obbligato per legge
a soddisfare la specifica richiesta dell'interessato” (Cass. Civ., sez. lav., sentenza n. 6565 del 2 aprile 2004).
La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che, attesi i limiti soggettivi dei giudicati,
l'accertamento del requisito sanitario non potrebbe fare stato nei confronti di terzi estranei alla lite e titolari di rapporti autonomi e distinti da quelli per i quali il giudicato medesimo è intervenuto e l'unica strada percorribile dall'interessato, per richiedere in giudizio i benefici ricollegati all'invalidità diversi dalle prestazioni economiche, è la proposizione della domanda nel confronti del titolare dal lato passivo della pretesa fatta valere
Deve pertanto ritenersi sussistente la legittimazione passiva al giudizio dell' CP_1
e dell' per la suddetta domanda. Controparte_2
Passando al merito, parte ricorrente chiede l'accertamento dell'invalidità con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 46% ai fini dell'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio nonché l'accertamento dell'invalidità con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 67% ai fini dell'esenzione dal pagamento del ticket.
A fronte degli argomenti specificati dalla parte ricorrente, è stata disposta consulenza medico – legale, conferendo il relativo incarico alla dott.ssa Per_2
.
[...]
4 Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha riconosciuto in capo alla ricorrente una percentuale di riduzione del 40%, con proposta decorrenza dall'11 marzo 2025, data della visita cardiologica, concludendo che
“… non si può ritenere una percentuale di invalidità pari al 46% ai fini del riconoscimento del diritto all'iscrizione nelle liste per il collocamento mirato;
né, tantomeno, una percentuale di invalidità pari al 67% ai fini dell'esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria (c.d. ticket)”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
3. Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, di cui ai ricorsi riuniti depositati il 01.05.2024 e il Parte_1
06.06.2024, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico della parte resistente in via definitiva.
Potenza, 17 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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