Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2698/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa PAOLA GIGLIO COBUZIO Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 2698/19 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza resa in data 21.3.2019 dal Tribunale di Avellino, vertente
TRA
(C.F./P.VA: ), in persona del legale Parte_1 P.VA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. prof.
Angelo Dente (C.F. presso cui elettivamente domicilia in C.F._1
Salerno alla via Benedetto Croce nr.34 con indicazione del numero di fax 089/227938
e pec Email_1
APPELLANTE
E
C.F. ), in liquidazione coatta amministrativa, Controparte_1 P.VA_2
in persona dei Commissari Liquidatori avv. Alessandro Leproux e prof. Avv. Giuliana
Scognamiglio, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Domenico Spagnuolo
Garibaldi nr.194, in virtù di procura in atti;
APPELLATA
NONCHÉ
P.VA , con sede legale in Torino (TO), Controparte_2 P.VA_3
Piazza San Carlo. 1, n. 156, in persona del procuratore speciale, Dott.ssa Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Civale ( ) e
[...] C.F._3
Manuela Pelosio (C.F ), ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._4
Studio dell'Avv. Manuela Pelosio in Napoli al Viale Comola Ricci n.10, in virtù di procura in atti;
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
I.Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione del 10.3.2017 la società conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi al Tribunale di Avellino, la al fine di Controparte_3 Controparte_1
sentire accogliere le domande seguenti: “in via principale, accertare e dichiarare la nullità dell'operazione di sottoscrizione e acquisto delle azioni di cui è CP_1
causa per asserita violazione di norme imperative e abuso di posizione dominante;
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'annullamento dell'operazione di sottoscrizione e acquisto delle azioni di cui è causa per vizio del CP_1
consenso; - per l'effetto, condannare e alla restituzione CP_3 CP_1
in favore di della somma di Euro 100.000,00, oltre interessi”. Parte_1
A sostegno della domanda parte attrice deduceva la totale mancanza di volontà nella conclusione del contratto, posto che, in esito ad una richiesta di finanziamento per €
2.000.000,00 anticipo export, € 500.000,00 per sconto agrario ed € 200.000,00 per scoperto di c/c, la si dichiarava disponibile a concedere le predette linee CP_3
di credito a condizione che la avesse sottoscritto l'acquisto di 2778 Parte_1 azioni di per un valore di € 100.000,00. Rilevava di aver sottoscritto un CP_1
modulo, già predisposto, contenente la richiesta di acquisto di azioni di CP_1
pena la mancata concessione dei fidi così come deliberati nella suddetta quantità come affermato dal responsabile di A detta dell tale condotta CP_3 Parte_1
costituiva un abuso della posizione dominante della BA per avere indotto la società alla sottoscrizione del contratto con violenza e dolo ex artt. 1434/1439 c.c. e, per tale motivo, il contratto doveva ritenersi annullabile.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, e si CP_3 Controparte_1
costituivano in giudizio. All'udienza del 14.5.2018 il procuratore di CP_1
dichiarava la messa in liquidazione coatta della propria assistita e chiedeva che il procedimento fosse interrotto. Con provvedimento del 15 maggio 2018, a scioglimento della riserva assunta, il Tribunale di Avellino dichiarava l'interruzione del giudizio, argomentando come di seguito: “l'art. 83, comma 3, T.U.B. prevede che dalla data di insediamento dei commissari o dal terzo giorno successivo alla data di adozione del decreto con cui è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa non può essere
"proseguita nessuna azione" e tale espressione deve ritenersi di significato analogo a quella dell'ultimo comma dell'art. 43 l. fall. con la conseguenza che l'interruzione opera ex lege senza necessità di osservare le formalità di cui ai primi due commi dell'art. 300 c.p.c.”. Con ricorso per riassunzione depositato in data 07 giugno 2018 la riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale di Avellino. Notificato Parte_1
ricorso e decreto di fissazione udienza, si costituiva in giudizio la , Controparte_4
eccependo in via preliminare la tardività della riassunzione avversaria e la propria carenza di legittimazione passiva. Alla prima udienza, celebratasi in data 25 febbraio
2019, interveniva la , la quale eccepiva anch'essa la tardività Parte_3
della riassunzione e si dichiarava unica legittimata passiva in relazione alla domanda oggetto del giudizio. Il Giudice riservava la decisione, previa concessione di termine per note illustrative.
II Ordinanza di primo grado Con l'ordinanza del 21.3.2019 il Tribunale di Avellino dichiarava l'estinzione del processo, ritenendo tardiva la riassunzione operata dall'originaria parte attrice, siccome oltre il termine di tre mesi dalla data dell'evento interruttivo che opera ex lege, in quanto depositata il 7.6.2018 rispetto al termine perentorio del 25.10.2017.
III Il giudizio di appello
Con atto di citazione notificato il 27.5.2019 la proponeva appello Parte_1
avverso tale ordinanza, chiedendo, testualmente, all'adita Corte: “a) dichiarare tempestivo il ricorso in riassunzione proposto dall'odierna appellante nel giudizio di
I°; b) per l'effetto, rimettere la causa al giudice di I° ai sensi del secondo comma dell'art. 354 cpc”.
Nel dettaglio, parte appellante proponeva la riforma dell'ordinanza di prime cure sulla base del seguente motivo di gravame con il quale impugnava la parte di ordinanza ove leggesi: “….il D.L. 25.8.17 ha disposto la liquidazione coatta amministrativa di
[...]
; l'art.83 comma 3 del TUB prevede che dalla data di insediamento dei CP_1
commissari o dal terzo giorno successivo alla data di adozione del decreto con cui è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa non può essere proseguita nessuna azione e tale espressione deve ritenersi di significato analogo a quello dell'ultimo comma dell'art.43 della legge fallimentare con la conseguenza che
l'interruzione opera ex lege senza necessità di osservare le formalità di cui ai primi due commi dell'art.300 cpc. Pertanto, da tale decreto decorre il dies a quo del termine trimestrale per la necessaria riassunzione del giudizio nei confronti della convenuta in l.c.a.”.
L'appellante censurava la suindicata ordinanza per non avere il primo giudice esaminato le seguenti questioni: a) il giorno in cui deve essere individuato il dies a quo per la riassunzione qualora si versi in ipotesi di interruzione automatica del processo;
b) l'applicabilità dell'art.43 legge fallimentare alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. In relazione alla prima questione, a sostegno della propria tesi, richiamava una costante giurisprudenza che, in tema di interruzione automatica del processo, afferma il principio secondo cui, in tali casi, il termine per la riassunzione decorre dal giorno in cui l'evento interruttivo è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima e non già dal giorno in cui esso è accaduto.
Inoltre, l'appellante richiamava la Cass. 6398/2018, secondo cui: “…in caso di interruzione automatica del processo determinata dall'apertura del fallimento, giusta
l'art. 43, comma 3, l.fall., al fine del decorso del termine per la riassunzione …è necessario che tale conoscenza abbia specificamente ad oggetto tanto l'evento in sè considerato quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicare i suoi effetti…”.
Sull'argomento richiamava anche la Corte Costituzionale, la quale, con le sentenze n°
17/2010 e n°261/2010, definitivamente certificava il suddetto principio e, in particolare, affermava: “nel vigente sistema di diritto processuale civile, è da tempo acquisito il principio secondo cui, nei casi d'interruzione automatica del processo
(artt. 299, 300, terzo comma, 301, primo comma, cod. proc. civ.), il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l'evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima...”. Orbene, l'art. 43 del r.d. n. 267 del 1942, con il terzo comma (aggiunto dall'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006), ha introdotto un nuovo caso d'interruzione automatica del processo, conseguente all'apertura del fallimento, mentre in precedenza, anche nell'ipotesi di fallimento della parte, l'interruzione del processo derivava dalla dichiarazione in giudizio o dalla notificazione dell'evento interruttivo ad opera del procuratore costituito della parte medesima (ex multis: Cass., Sez. Un.,
n. 7443 del 2008, e giurisprudenza in essa richiamata). La disposizione menzionata, però, nulla ha previsto per la riassunzione, sicché al riguardo continua a trovare applicazione l'art. 305 cod. proc. civ., nel testo risultante a seguito delle ricordate pronunzie di questa Corte e del principio di diritto che sulla base di esse si è consolidato…”. Inoltre, l'appellante contestava il tentativo di controparte di voler considerare come dies a quo per la riassunzione quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione coatta. Sul punto, citava la giurisprudenza di legittimità (Cass 23.11.2001 n 14856 e Cass. 22 luglio 2005 n 15430) secondo cui:“…La pubblicazione del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa, nella Gazzetta Ufficiale, conservando un mero effetto di pubblicità notizia, non può avere la medesima valenza delle notificazioni o delle dichiarazioni dell'evento interruttivo fatta nel corso del giudizio...[…] …in caso di perdita della capacità di stare in giudizio della parte l'evento interruttivo del processo (nella specie, sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa) deve essere portato a conoscenza delle altre parti nei modi stabiliti dall'art. 300 cpc che non consentono equipollenti, in quanto assicurano alle parti una probabilità di effettiva conoscenza dell'evento superiore ad altre modalità quali, nella specie, la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del decreto ministeriale che dispone la liquidazione coatta amministrativa...”. Infine, per ciò che attiene all'applicabilità dell'art. 43 l.f. alla procedura di liquidazione coatta amministrativa l'appellante rilevava che l'art. 83 comma 2 TUB, il quale recita:“…Dal termine indicato nel comma I si producono gli effetti previsti dagli artt. 42, 44, 45 e 66 nonché dalle disposizioni del titolo II capo III sezione II e sezione IV della legge fallimentare…”, non menzionerebbe l'art. 43 L.F.
Secondo l'appellante, quest'ultima norma, in quanto speciale e derogatoria della disciplina di cui agli artt. 299 e 300 cpc, non potrebbe trovare applicazione, a preferenza della normativa generale, se non espressamente richiamata e, per converso, il mancato richiamo comporterebbe l'applicazione della normativa generale. Né potrebbe assumere rilievo il fatto che l'art. 43 l.f. sia disposizione sopravvenuta rispetto alla norma del TUB sia perché, se il legislatore avesse voluto introdurla anche con riferimento alla liquidazione coatta amministrativa avrebbe modificato anche le relative norme, sia perché la sopravvenienza di una norma speciale non comporta la restrizione dell'ambito applicativo se non nei casi espressamente previsti. Tale ricostruzione, a detta dell'appellante, sarebbe avvalorata anche dalla circostanza che l'art. 43 L.F. non è richiamato neanche nell'art. 200 L.F., che costituisce l'omologo, nella legge fallimentare, del citato art. 83 comma 3 TUB e che ha una formulazione del tutto simile. Inoltre, successivamente alla pubblicazione del nuovo art. 43 l.f. (aggiunto dall'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006) la generale disciplina della liquidazione coatta amministrativa ha subito modificazioni sia nel 2006 (d.l. 181/2006 convertito in l.
233/2006) sia nel 2012 (d.l. 95/2012 convertito in l. 135/2012) senza che il legislatore abbia ritenuto di inserire alcun richiamo al disposto dell'art.43 l.f..
Si costituivano le appellate, e in LCA, le Controparte_2 Controparte_1
quali, riportandosi alle precedenti difese, deducevano l'inammissibilità e l'infondatezza, in fatto e in diritto, dell'impugnazione proposta di cui chiedevano, in ogni caso, il rigetto con conferma della ordinanza impugnata e con condanna della parte appellante alla refusione delle spese processuali del secondo grado di giudizio. In particolare, l' rileva che il dies a quo da considerare ai fini Controparte_2
dell'interruzione e, pertanto, della decorrenza del termine per la riassunzione del procedimento, sarebbe la data del 25 giugno 2017, giorno della messa in liquidazione coatta amministrativa di con D.L. 99/2017 ovvero la data di Parte_4
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero delle Finanze. In ogni caso, osservava che, per quanto attiene nello specifico alla conoscenza dell'evento interruttivo, aveva verbalizzato la sottoposizione di alla procedura di CP_1
liquidazione coatta amministrativa sin dalla prima udienza celebratasi in data 11 settembre 2017.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate dalle parti le definitive conclusioni con note scritte in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per il giorno
28.11.2024, la Corte riservava la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
IV Motivi della decisione
1.In via preliminare, al fine di individuare la forma di impugnazione da esperire occorre fare applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, a mente del quale, per stabilire se un provvedimento abbia carattere di sentenza o meno, è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore o alla denominazione adottata, bensì al suo contenuto e, conseguentemente, all'effetto giuridico (decisorio o meno) che lo stesso è destinato a produrre (v. Cass., SU. n. 25837 del 2007; Cass. n. 27127 del 2014; Cass. n. 3945 del 2018 e Cass. 28/01/2022, n.2685). E se al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di sentenza o di ordinanza, è decisiva non già la forma adottata ma il suo contenuto, assumendo rilievo non le sue caratteristiche formali, ma unicamente il suo contenuto sostanzialmente decisorio, risulta, allora, evidente come il provvedimento impugnato con il quale il Tribunale, in composizione monocratica, ha dichiarato l'estinzione del giudizio non può che avere natura sostanziale di sentenza, avendo contenuto decisorio definitivo. Dunque, la pronuncia di estinzione assume la forma della sentenza, soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, anche se erroneamente emessa in forma di ordinanza (Cass
14592/2007; Cass 8092/2004).
2. Sempre in via preliminare, deve osservarsi che l'impugnazione proposta è rispettosa del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del C.p.c., nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr Cass.
03/11/2020, n.24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti del provvedimento gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella specie, l'appellante ha indicato, in modo chiaro e preciso, le parti dell'ordinanza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre a rivedere quanto deciso dal giudice di primo grado.
Ne consegue che l'appello soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342
c.c. e che, pertanto, non ricorrono le condizioni per la declaratoria di inammissibilità del gravame proposto.
3. La questione fondamentale posta dai motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione, è quella relativa all'osservanza o meno del termine di tre mesi, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., per riassumere il giudizio di primo grado con riguardo al deposito del ricorso in riassunzione, avvenuto in data 07.06.2018, da parte della , attrice in primo grado e odierna appellante, a seguito Parte_1
della interruzione del giudizio per apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Nella specie, trova indubbiamente Controparte_1
applicazione il regime trimestrale dell'art. 305 c.p.c., come novellato dalla L. 18 giugno
2009, n. 69, art. 46, comma 14, in ragione della introduzione del giudizio di primo grado dopo l'entrata in vigore della citata riforma.
Giova premettere che la messa in liquidazione coatta amministrativa della banca, così come il fallimento negli omologhi casi, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio (cfr. Cass., 30/07/2021, n. 31869; Cass., 14/05/2014, n. 10456) e, di conseguenza, l'interruzione del processo ipso iure per il combinato disposto degli artt.
80, comma 6, e 83, t.u.b., ratione temporis applicabili, in coerenza con la disciplina fallimentare, art. 43, terzo comma, della relativa legge (in tal senso: Cass sez III,
28.12.2024, n 34785).
Nel caso concreto, si giunge ad analoga conclusione dell'interruzione automatica del processo tenendo conto del fatto che la messa in L.c.a. avveniva prima della costituzione in giudizio della BA (art. 299 cod. proc. civ.). Più precisamente,
l'evento interruttivo risulta verificatosi prima della costituzione in giudizio della quando non era ancora scaduto il termine di costituzione con Controparte_1 conseguente applicazione dell'art. 299 c.p.c. e non dell'art. 300 c.p.c..
In ogni caso, quindi, il processo di primo grado deve considerarsi interrotto ipso iure in ragione della messa in liquidazione coatta amministrativa della BA e il giudice poteva provvedere alla dichiarazione di interruzione del giudizio anche d'ufficio con un provvedimento di natura meramente ricognitiva dell'effetto già realizzatosi, mentre la eventuale omessa pronuncia del giudice, assumendo ai fini interruttivi natura meramente dichiarativa, è a sua volta improduttiva di conseguenze, cioè inidonea a pregiudicare gli effetti che l'interruzione automatica ha già prodotto, posto che la prosecuzione ciononostante del corso del processo implica la nullità di tutti gli atti successivi e della sentenza, secondo la previsione regolata negli artt. 298 e 304 c.p.c.
(Cass. 3459/2007, 22268/2010, 790/2018) e comunemente elevata a nullità relativa, soggetta alla disciplina dell'art. 157 c.p.c. e, pertanto, non rilevabile d'ufficio ed eccepibile solo dalla parte nel cui interesse sono poste le norme in tema di interruzione ossia dalla parte colpita dall'evento interruttivo (Cass. 12980/2002; Cass. 8641/1998;
Cass. 6625/1997; Cass. 2340/1996; ed oltre Cass. 24025/2009, 17199/2016).
Venendo alla individuazione del dies a quo del termine per la riassunzione del processo, occorre rammentare che il termine previsto dall'art 305 cpc, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n 139 del 1967 e n. 159 del 1971, non decorre più, come originariamente previsto dal codice, dall'interruzione ma dalla data in cui la parte abbia avuto conoscenza dell'interruzione.
A tal ultimo riguardo, deve evidenziarsi che, per i casi di interruzione ipso jure, le forme di produzione della conoscenza dell'evento interruttivo, in capo alla parte interessata a riassumere o proseguire il giudizio, non risultano, in generale, predeterminate dalla legge processuale e si pongono all'esterno degli elementi costitutivi della fattispecie interruttiva. Esse non rivestono natura negoziale, bensì si risolvono in atti partecipativi, i quali, non determinando ex se l'effetto interruttivo, solo consentono di individuare il dies a quo del termine perentorio di riassunzione o prosecuzione del giudizio;
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito, con sentenza a sezioni unite del 17.05.2021 n 12154, che l'interruzione del processo in caso di apertura del fallimento
è automatica, ai sensi dell'art 43 comma 3 legge fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art 305 cpc (al di fuori delle ipotesi d'improcedibilità, ai sensi degli art 53 e 93 legge fall., per le domande di credito, che qui non interessano), decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte: tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art 176, secondo comma cpc, va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario. . Le Sezioni
Unite hanno spiegato che la predetta conclusione è coerente con l'esigenza di evitare un variegato e poco prevedibile catalogo di forme idonee a integrare la conoscenza legale ed effettiva richiesta dalla giurisprudenza costituzionale (v. in specie Corte Cost
n 1139 del 1967 e n 17 del 2010).
Il principio di cui alla sentenza a sezioni unite sopra citata deve applicarsi, per estensione della normativa fallimentare, parte qua, alla liquidazione coatta amministrativa (così Cass sez III, 28.12.2024, n 34785).
A mente dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la riassunzione operata dalla nel giugno 2018 non può essere considerata tardiva, al contrario Parte_1
di quanto ritenuto dal primo giudice, che ha erroneamente individuato il dies a quo del termine per la riassunzione nella data del 25.6.2017 (data di apertura della procedura di l.c.a.), dovendosi far decorrere detto termine dalla dichiarazione giudiziale d'interruzione adottata con ordinanza riservata del 15.05.2018 e comunicata in pari data, con conseguente tempestività del ricorso in riassunzione depositato in data
07.06.2018.
L'interruzione del processo è sì automatica ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione ai sensi dell'art. 305 c.p.c. decorre dalla conoscenza della dichiarazione giudiziale dell'interruzione e, quindi, dalla sua pronuncia in udienza, ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., o dalla notificazione alle parti e al curatore ad opera di uno degli interessati o d'ufficio (in tal senso Cassazione civile, sez. I, 04/07/2024, n. 18285). Così ragionando, deve escludersi qualsiasi rilievo partecipativo a quanto dichiarato a verbale di udienza dell'11.09.2017 dall'odierna appellata in Controparte_2
ordine alla messa in liquidazione coatta della con richiesta di Controparte_1
interruzione del giudizio.
In definitiva, va disposta la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 comma 1 cpc, con onere per le parti di riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza.
V Le spese del giudizio
In applicazione del principio di soccombenza le spese processuali del giudizio di appello vanno poste a carico delle parti appellate in favore dell'appellante e liquidate come da dispositivo che segue, ai sensi del DM 147/2022, con riguardo a un importo comunque compreso tra i minimi e i massimi tabellari (cfr. Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
Le spese del primo grado andranno invece liquidate all'esito della definizione dello stesso, stante la rimessione degli atti al primo giudice.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in oggetto, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in riforma dell'ordinanza impugnata, dichiara tempestivo il ricorso in riassunzione depositato in data 07.06.2018 da , in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t.;
2) Rimette la causa al primo giudice, fissando alle parti termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza per la riassunzione del processo;
3) Condanna le appellate e Controparte_2 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti Parte_5
pt., al pagamento, in favore dell'appellante , in persona del legale Parte_1
rappresentate p.t., delle spese del presente giudizio di appello, che liquida in €
6.734,00 per compenso di avvocato a carico di ciascuna parte appellata e in €
804,00 per esborsi a carico delle predette appellate solidalmente, oltre su dette spese il rimborso spese generali del 15 %, iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 06.03.2025.
Il Consigliere est.
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio