Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/04/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3622 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.IMMACOLATA COCCA e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, OP rappresentato\a e difeso\a dall'avv.ta Emilia Conrotto ( ), ), in virtù di procura generale alle liti a C.F._1 rogito notaio n. Rep. 37875/7313 del 22/03/2024, ed Persona_1 elettivamente domiciliato in , via Foschini, 1, presso CP_1
l'Avvocatura dell'Ente
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 11/09/2024 Parte_1 conveniva in giudizio OP
esponendo di aver presentato in data 29.4.2024
[...] domanda per la liquidazione della pensione indiretta, all'esito del decesso della madre, , intervenuto in data Persona_2
19.4.2024; che tale domanda veniva inoltrata ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 29.12.1973, n. 1092, come richiamato dall'art. 7 della legge
1
che, in realtà, aveva sostenuto tutti gli esami di profitto
“regolarmente” entro il terzo anno accademico mentre sosteneva solo l'esame di laurea oltre tale anno, versando solo il contributo laureandi e il contributo regionale. Concludeva chiedendo “a) accertare e dichiarare fondato il diritto di a percepire la pensione indiretta, in Parte_1 accoglimento della domanda n. 9019000074609, presentata all' in data 29.4.2024; b) rigettare ogni istanza e/o CP_1 provvedimento emesso dall' finalizzata al rigetto della domanda CP_1
n. 9019000074609, presentata all' in data 29.4.2024, perché CP_1 illegittimi;
c) adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare i diritti della ricorrente;
d) condannare l' OP
, al pagamento delle spese, diritti e dei compensi del
[...] presente procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”.
Regolarmente costituito OP
eccepiva preliminarmente l'ìimprocedibilità del ricorso
[...] per mancata presentazione del ricorso amminsitrativo, nel merito l'infondatezza e ne chiedeva il rigetto con condanna al pagamento delle spese.
Sulle conclusioni delle parti, la causa, di natura documentale, veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente, quanto all'eccezione d'improcedibilità sollevata dall' , è noto che, in tema di controversie in materia CP_1 di previdenza e di assistenza obbligatoria, la domanda amministrativa, costituisce un presupposto della domanda giudiziale. Pertanto, nel caso in cui detti procedimenti non siano esauriti o non siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o non siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo, la domanda giudiziale ordinaria
2 è improcedibile e, se rilevata dal giudice nella prima udienza di discussione, comporta la sospensione del giudizio e la fissazione all'attore di un termine per la presentazione del ricorso in via amministrativa. L'improcedibilità va tenuta distinta dalla improponibilità della domanda, che consegue alla mancata presentazione, all'istituto previdenziale, della domanda amministrativa, che costituisce un presupposto della domanda giudiziale. L'improponibilità della domanda rende nulli gli atti del processo ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Nella specie è pacifica la presentazione della domanda amministrativa ma non vi è prova della proposizione del ricorso in via amminsitrativa.
Né tale ricorso potrebbe essere proposto sospendendo il presente giudizio, essendo decorso il relativo termine di gg.30, a fronte di un provvedimento di rigetto dell'agosto 2024.
Ne consegue che la domanda dev'essere dichiarata improcedibile.
In ogni caso anche nel merito, risulta infondata.
La ratio della disposizione normativa richiamata è di garantire la pensione indiretta anche ai figli maggiorenni laddove non ancora in grado di sostentarsi, perché impegnati nella frequenza ad un corso universitario.
Tale beneficio è, però, limitato, come da disposizione testuale “per tutta la durata del corso legale degli studi” ovvero al tempo fisiologico di conseguimento del titolo di studio.
Nella specie la in quanto iscritta al corso di laurea triennale Pt_1 in Lettere Moderne, poteva godere del beneficio limitatamente a tre anni accademici, intendendosi per anno accademico quello che va dal 1 novembre al 31 ottobre dell'anno successivo. Tale beneficio non poteva estendersi ad un quarto anno e ciò a prescidere dal fatto che tale estensione non possa qualificarsi come “anno fuori corso”, laddove tutti i crediti formativi siano stati conseguiti nel corso del triennio.
Pertanto il terzo anno accademico del corso di laurea in Lettere moderne, cessava al novembre 2023 con la conseguenza che nell'aprile 2024, epoca di presentazione della domanda, si era esaurita la durata legale del corso di laurea, e la pensione indiretta non era più erogabile.
3 Tanto premesso il ricorso dev'essere dichiarato improcedibile.
Per il principio della soccombenza Parte_1 dev'essere condannato al pagamento in favore di
[...]
delle spese di lite OP che si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale, ridotte del 30% per assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , OP ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara improcedibile il ricorso;
2) Condanna al pagamento in favore Parte_1 di OP delle spese processuali che liquida in complessivi €918,40 oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA. Benevento 16/04/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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