Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 29/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1133/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria, sezione lavoro, in composizione monocratica, all'udienza 27 marzo 2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 1133/23 R.G.L. promossa da rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Parte_1
Massimo Pistilli ricorrente c o n t r o
, rappresentato e difeso, ai sensi Controparte_1 dell'art. 417-bis cpc, dai dottori dirigente, e Alberto AN, CP_2
funzionario resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ATA e Collaboratore Scolastico alle dipendenze del Parte_2
con contratto a tempo indeterminato, allega: Controparte_1
• di avere, preruolo, svolto servizio in virtù di reiterati contratti a tempo determinato;
• di avere, in detto periodo preruolo, svolto identiche mansioni, rispetto alle attuali, di ATA e;
Parte_3
• di aver domandato il riconoscimento dell'anzianità di servizio, così come previsto dal D.Lgs. 297/94;
• di aver avuta ricostruita la carriera con riconoscimento integrale dei primi quattro anni di servizio e dei rimanenti nella misura dei due terzi;
1
Tanto premesso, ritenendo ingiustificata la decurtazione di parte del servizio preruolo, alla luce della normativa comunitaria, chiede il riconoscimento integrale del servizio preruolo, con condanna del al pagamento delle CP_1
differenze retributive.
Resiste alla domanda il osservando che l'art. 4, comma 3, del DPR n. CP_1
399/1988 prevede che, al compimento del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali, così consentendo di fatto il recupero del periodo preruolo decurtato all'atto della ricostruzione della carriera, ed evitando disparità di trattamento rispetto al personale assunto, sin dall'inizio, con contratto a tempo indeterminato.
Inoltre, il convenuto, previa eccezione di prescrizione per i crediti anteriori al quinquennio decorrente dalle date di iscrizione a ruolo della controversia, nel merito quantifica l'importo spettante al ricorrente in € 1.051,33.
Conclude come da memorie di costituzione.
La clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea, stabilisce al punto 1 che “…i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, e al punto 4 che “…i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Secondo la Corte di Giustizia, la clausola 4 esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta
2 valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(in tal senso: causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Per_1
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana).
[...]
Il convenuto non ha allegato alcuna concreta ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità delle mansioni espletate dal ricorrente, allorché assunta con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da dipendente a tempo indeterminato con la medesima qualifica.
Quindi, una volta accertata l'insussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento ai fini della valutazione dell'anzianità di servizio, il giudice nazionale dovrà, secondo le indicazioni della Corte di
Giustizia, disapplicare la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile a seguito dell'immissione in ruolo, giusta l'efficacia diretta della citata clausola n. 4 dell'Accordo quadro (Corte di Giustizia
8.11.2011, Rosado Santana, punti da 49 a 56).
Sul punto è anche intervenuta la Corte di Cassazione che, in un caso sovrapponibile al presente, ha stabilito che “in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (sez. L, 28.11.2019, n. 31150).
3 La ricostruzione della carriera del ricorrente, ad opera del , è stata CP_1
effettuata secondo la normativa interna contraria alla clausola 4 citata.
Conseguentemente il ricorrente ha diritto alla ricostruzione della carriera tenendo conto di tutti i periodi di servizio preruolo ai fini giuridici ed economici nella loro interezza, cui deriva il diritto di percepire le differenze retributive nella misura indicata dal nella memoria di costituzione, misura CP_1 accettata dalla ricorrente, con conseguente assorbimento dell'eccezione di prescrizione.
In conclusione, il deve essere condannato a pagare a CP_1 Parte_1
€ 1.051,53.
[...]
La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria, con distrazione in favore dell'avv. Massimo Pistilli.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera preruolo mediante riconoscimento integrale del servizio effettivamente prestato con contratti di lavoro a tempo determinato, con ricalcolo dell'anzianità di servizio e inserimento nello scaglione retributivo corrispondente all'anzianità di servizio;
dichiara tenuto e condanna il a pagare, a Controparte_1
titolo di differenze retributive oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a € 1.051,53; Parte_1 condanna il a rimborsare al ricorrente, Controparte_1 con distrazione in favore dell'avv. Massimo Pistilli, le spese processuali che liquida in complessivi € 700,00 per onorari, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 27 marzo 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
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