Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/1969, n. 410
CASS
Sentenza 7 febbraio 1969

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Massime1

Il vizio di attivita, quando si riferisce alla mancata ammissione di mezzi di prova, in tanto puo costituire motivo di censura in Sede di legittimita, in quanto tali mezzi siano diretti a dimostrare punti decisivi della controversia e cioe fatti e situazioni che, se accertati, hanno efficacia immediata o mediata di determinare una diversa statuizione. ( V.2758-68, massima n.335371 2315-67, massima n.329538 1001-66, massima n.321992).*

Commentario1

  • 1Prova testimoniale civile: ammissibile la domanda formulata negativamente (Cass. 35146/21)
    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 25 febbraio 2024

    IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE “La circostanza che un capitolo di prova per testimoni sia formulato sotto forma di interrogazione negativa non costituisce, di per sè, causa di inammissibilità della richiesta istruttoria” E INFATTI… “Come ripetutamente affermato da questa Corte, nessuna norma di legge e nessun principio desumibile in via interpretativa impedisce di provare per testimoni che un fatto non sia accaduto o non esista […]. Così, ad esempio, non sarebbe inibito provare per testimoni che la cupola di San Pietro non è crollata; ovvero che il Tevere non è asciutto. PRECISA ANCORA LA CORTE CHE… “l'inaccettabile opinione che il capitolo di prova testimoniale debba essere …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/1969, n. 410
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 410
Data del deposito : 7 febbraio 1969

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