Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/02/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Venditto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5387 R.G. cont. 2017
TRA
- C.F. , Parte_1 C.F._1 Pt_2
- C.F. , - C.F
[...] C.F._2 Parte_3
- C.F. , C.F._3 Parte_4 C.F._4
elettivamente domiciliati in Via DUCA DEL MARE, 24 – LATINA, presso lo studio dell'avv. Dino LUCCHETTI, che li rappresenta e difende, unitamente all'avv.
Claudio Maria CARDARELLO in forza di procura rilasciata in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
- C.F. e P. IVA (società incorporante la convenuta P.IVA_1 [...]
– C.F. E P.IVA , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dagli avv.ti Rossella MARIANI e Salvatore FIERAMONTI ed elettivamente domiciliata preso lo studio di quest'ultimo in Via Don Morosini 1 - LATINA giusta procura in calce all'atto di citazione notificato
1
NONCHÉ
C.F. Controparte_3 C.F._5
PARTE CONVENUTA contumace
OGGETTO: responsabilità del promotore finanziario e dell'intermediario.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte contenenti le conclusioni): “Si riporta alle conclusioni precisate in citazione, con la condanna dei convenuti al risarcimento del danno nelle misure determinate per ciascuno degli attori nelle note critiche alla CTU redatta dal CTP Dott. e quindi come segue: Per_1 in favore di (51.262,00 + 18.964,00) € 70.226,00 Parte_4
in favore di (71.405,13 + 30.575,57) € 101.980,70 Parte_1 in favore di (77.306,10 + 32.733,35) € 110.039,45 Parte_2 in favore di (102.303,54 + 53.890,70) € 156.194,24 Parte_3
o in quelle maggiori o minori ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”; per parte convenuta (note scritte contenenti le conclusioni): “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:
NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare l'improcedibilità ed inammissibilità dell'azione avversaria per violazione del principio del ne bis in idem;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria ex art. 2947 c.c. per i danni derivanti da tutte le operazioni in contestazione a far data dall'avvio dei rapporti sino all'ottobre 2010;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria ex art. 2946 c.c. per i danni derivanti da tutte le operazioni in contestazione a far data dall'avvio dei rapporti sino all'ottobre 2005;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della per le CP_2
ragioni di cui in atti;
2 IN VIA PRINCIPALE
- respingere la domanda svolta da controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto e, in ogni caso, in quanto non provati gli elementi costitutivi della stessa per le ragioni esposte;
IN VIA SUBORDINATA
- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo agli
Attori, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1227 c.c., nella causazione del preteso danno da diminuzione patrimoniale e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre
l'entità del danno e del pagamento in favore degli Attori nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
ANCORA IN VIA SUBORDINATA
- accertata e dichiarata la responsabilità del Signor nella CP_3
produzione del danno a carico degli Attori, dichiarare tenuto lo stesso a manlevare e tenere indenne la da ogni e qualunque responsabilità dipendente CP_2 dall'accoglimento totale o parziale della domanda attorea;
- per l'effetto condannare il predetto Signor al pagamento in favore CP_3
della di tutte le somme che stessa, a sua volta, fosse CP_2 Controparte_2
condannata a pagare nei confronti degli Attori o comunque della minor somma che fosse ritenuta di giustizia in ragione dell'effettivo coinvolgimento del Signor CP_3
e della sua responsabilità;
IN VIA ISTRUTTORIA
- respingere le richieste istruttorie avversarie;
- dichiarare inammissibili i disconoscimenti attorei di cui all'atto di citazione per le motivazioni indicate in atti;
- dichiarare tardivi ed inammissibili i disconoscimenti formulati in maniera aggiuntiva nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c..
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi, oltre accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione spedito per la notifica a mezzo posta il 15/9/2017
, , e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
3 convenuto in giudizio e la per Controparte_4 Controparte_2
sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti per l'ammontare di € 50.000,00 ciascuno, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, in conseguenza della condotta truffaldina di cui si era reso responsabile l' CP_3
quale promotore finanziario, e di cui sarebbe stata responsabile in solido la banca quale intermediario finanziario.
Hanno dedotto gli attori: che, a partire dall'anno 1999, avevano affidato i loro risparmi al convenuto
, quale promotore della Controparte_3 Controparte_2
che, nella instaurazione del rapporto, essi attori avevano specificato al promotore che non intendevano far luogo ad investimenti rischiosi e che l'impiego dei loro risparmi avrebbe dovuto essere caratterizzato da un profilo particolarmente prudente, evitando investimenti esclusivamente obbligazionari o azionari ove caratterizzati da un livello di rischio per essi attori non tollerabile;
che nei primi anni del rapporto con il convenuto hanno potuto constatare buoni risultati derivanti dalla gestione delle somme affidate all' CP_3 che, tuttavia, dall'autunno del 2009, era cominciata a circolare nel piccolo paese di Cori, ove essi risiedono, la voce che l' non fosse più promotore CP_3
finanziario della e, cosa ancora più allarmante, che alcuni Controparte_2
clienti non erano riusciti ad ottenere il rimborso di quanto versato per capitale;
che la notizia è stata quindi confermata dalla stessa , che ha Controparte_2 comunicato a tutti i clienti dell' che questi aveva cessato di operare per conto CP_3 della società dall'8/10/2009; contestualmente la banca ha inviato la rendicontazione complessiva dei rapporti chiusi e in corso, con dettaglio delle operazioni e con richiesta ai clienti di effettuare una verifica;
che essi attori si sono dunque recati presso l'agenzia di Latina della banca al fine di verificare l'entità degli investimenti da ciascuno effettuati, ma l'agenzia si è rifiutata di fornire delucidazioni rappresentando che l' si era reso CP_3
irreperibile; che dunque essi attori si sono determinati a presentare denuncia-querela presso la Procura della Repubblica di Latina rappresentando l'accaduto, indicando l'ammontare delle somme investite nel corso degli anni ed il presumibile danno
4 derivante dalla sottrazione dei capitali versati;
che la , di seguito alla presentazione delle querele, ha Controparte_2
provveduto ad inviare ad essi attori copia della documentazione in suo possesso;
che, esaminata la predetta documentazione, hanno dunque provveduto a presentare integrazione di querela denunciando la falsità delle sottoscrizioni apposte in calce ai moduli di investimento e alla documentazione specificamente indicata nella stessa denuncia;
che, nel corso delle indagini preliminari svolte sui fatti querelati, la Procura di
Latina ha disposto il sequestro della documentazione relativa ai clienti gestiti dal promotore finanziario indagato e ha incaricato consulenti tecnici contabili per l'esame di tutte le posizioni dei clienti chiedendo che fosse disposto il rinvio a giudizio per una serie di reati commessi tra il 14/1/1999 e l'8/10/2009; che essi attori si sono costituiti parte civile nel procedimento penale contro l'imputato , chiedendo e ottenendo la chiamata in causa del Controparte_3
responsabile civile Controparte_2
che essi attori, in vista della prevista chiusura del processo penale per il sopraggiungere della prescrizione del reato, hanno attivato, in data 9/6/2016, il procedimento di mediazione, cui la banca non ha aderito.
Sulla scorta di tali premesse, gli attori hanno invocato la responsabilità solidale della società di intermediazione per i danni causati a terzi dall'attività dei promotori finanziari, rilevando che il sistema normativo applicabile individua un sistema di responsabilità sostanzialmente oggettiva dell'intermediario che si avvale dell'attività del promotore che ha scelto e sul cui operato è tenuto a vigilare.
Hanno quindi richiamato, quanto all'ammontare dei danni subiti, gli esiti della consulenza tecnica svolta su incarico del PM, che ha quantificato, per ciascuno degli attori, danni complessivi derivanti dall'attività fraudolenta del promotore convenuto ed in parte derivanti dall'attività eseguita senza alcuna autorizzazione.
In aggiunta gli attori hanno dedotto di aver subito anche un danno non patrimoniale, da liquidare anche come risarcimento 'punitivo' a carico dei convenuti.
1.1 Con comparsa deposita telematicamente il 22/12/2017, si è costituita in giudizio chiedendo il differimento dell'udienza di Controparte_2
prima comparizione per la chiamata in causa del terzo . Controparte_3
5 Con decreto del 8/1/2018, il giudice designato ha rilevato che “ CP_3
è stato convenuto in giudizio dagli attori, cosicché non ne deve essere
[...]
disposta la chiamata in causa, ferma restando, in caso di sua contumacia, la necessità di disporre la notificazione della comparsa di risposta, contenente domanda nuova, nei suoi confronti”.
La banca convenuta, premesso di essere autorizzata a norma di legge, allo svolgimento dell'attività di sollecitazione del pubblico risparmio e di provvedere quindi alla promozione ed al collocamento fuori dalle propria sede di strumenti finanziari e di servizi di investimento, avvalendosi di un'ampia rete di promotori finanziari, ha rilevato come sig. cui gli attori riconducono una serie di CP_3
condotte illecite, avesse operato tra le fila dei propri promotori finanziari dal
14/1/1999 e sino al 8/10/2009, mentre gli attori sarebbero clienti storici della banca delle cui prestazioni si servivano già dagli anni '90.
In fatto, la convenuta ha dato conto separatamente della posizione di ciascun cliente, rappresentando l'assolvimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa di trasparenza finanziaria, via via vigente nel corso dei rapporti, e documentando l'evoluzione dei singoli investimenti, raggruppandoli per categoria di strumento finanziario.
In diritto, la banca ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda avversaria per violazione del principio del ne bis in idem, essendo stata essa citata quale responsabile civile nel processo penale a carico del promotore finanziario;
ha quindi eccepito, sempre in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno richiesto sia ove lo si consideri fondato su una responsabilità extracontrattuale della banca, sia, in misura diversa, ove si ritenga qualificabile la medesima responsabilità come di natura contrattuale;
in ogni caso, il primo atto interruttivo della prescrizione sarebbe stato rappresentato dalla chiamata della banca quale responsabile civile nel processo penale nell'ottobre del 2015.
La banca convenuta ha poi eccepito la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento a qualunque forma di responsabilità derivante dalle dedotte operazioni di pagamento disposte sui conti correnti intrattenuti dagli attori con
Controparte_1
Nel merito, la convenuta:
6 ha contestato la sussistenza dei presupposti che fonderebbero la responsabilità solidale della banca per la condotta infedele del promotore finanziario;
ha rilevato, sulla ripartizione dell'onere probatorio, che spetta all'investitore dimostrare la condotta illecita del promotore ed il danno subito, mentre la banca ha l'onere di dimostrare di aver diligentemente adempiuto alle proprie obbligazioni secondo la disciplina di settore vigente;
ha ritenuto priva di valore probatorio nel giudizio civile la documentazione richiamata dagli attori e concernente il processo penale, segnatamente: le denunce- querela, il decreto di citazione a giudizio, la consulenza del PM, tutti atti non idonei a provare i presupposti della domanda avanzata;
ha ritenuto altresì che il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce ad una serie di documenti, effettuata in prevenzione nell'atto di citazione sarebbe inammissibile per non essere stato chiesto espressamente l'accertamento della falsità delle sottoscrizioni disconosciute;
in subordine la convenuta ha chiesto che fosse disposta la verificazione delle firme;
ha quindi smentito l'assunto di parte attrice per cui gli investitori avrebbero voluto sottoscrivere esclusivamente prodotti finanziari prudenti, avendo piuttosto gli stessi attori sottoscritto schede di profilatura, non disconosciute, in cui essi avrebbero dichiarato di avere una propensione al rischio alta disponendo così per operazioni coerenti con il loro profilo di sintesi, quale 'profilo di crescita'; ha sottolineato che, nel caso di specie, sarebbe documentalmente dimostrato che, prima delle sottoscrizioni degli investimenti per cui è causa, gli attori hanno ricevuto i prospetti informativi redatti dalle varie società emittenti, contenenti l'informativa, idonea ex lege, a consentire di adottare scelte consapevoli d'investimento; dunque, la banca avrebbe pienamente ottemperato agli obblighi informativi previsti dalla legge;
ha contestato la quantificazione del danno, evidenziando la macroscopica discrepanza che vi sarebbe tra la quantificazione effettuata dal perito della Procura della Repubblica, con la perizia prodotta dalla stessa controparte e le pretese formulate in giudizio;
ha, in via subordinata, invocato il concorso di colpa degli investitori;
ha infine proposto azione di rivalsa nei confronti dell' come previsto CP_3
7 dal contratto di agenzia dallo stesso stipulato.
1.2 All'udienza del 26/4/2018, gli attori hanno ciascuno dichiarato la falsità delle sottoscrizioni apposte in calce ad una serie di documenti depositati dalla banca convenuta (nel complesso sono stati disconosciuti, quanto alle sottoscrizioni, n. 128 documenti). Alla medesima udienza è stata dichiarata la contumacia di CP_3
e disposta la notifica al contumace della comparsa di costituzione della
[...] banca, contenete domande di rivalsa nei confronti dell'altro convenuto.
Con ordinanza del 6/12/2018, il g.i. ha dato atto della instaurazione del contraddittorio anche in relazione alla domanda di manleva proposta dalla banca convenuta in via trasversale nei confronti dell'altro convenuto e ha assegnato i termini per le memorie istruttorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c..
Con ordinanza del 11/7/2019, il g.i., considerato rituale il disconoscimento operato dagli attori all'udienza del 26/4/2018, ha disposto accertamento calligrafico sui documenti disconosciuti e ammessi i mezzi di prova orali, riservando all'esito dell'assunzione di questi di disporre CTU contabile.
Assunta le prove orali (udienze del 18/10/2021 e 21/3/2022) ed espletata CTU grafologica (prof. del 27/11/2021), il g.i., con ordinanza resa lo stesso Persona_2
21/3/2022, ha ammesso CTU contabile del seguente contenuto:
«Esaminati gli atti del procedimento e svolti gli accertamenti preliminari indispensabili, anche accedendo presso uffici pubblici ed enti ove necessario, tenuto conto della sola documentazione in atti e delle prove assunte, considerati gli esiti della CTP disposta dal PM in sede di indagini preliminari,
1) ricostruisca contabilmente l'ammontare delle somme versate dagli attori
(singolarmente considerati) al promotore finanziario convenuto;
2) individui, anche in considerazione degli esiti della CTU grafologica, il valore delle operazioni effettuate senza autorizzazione e anomale;
3) determini - sino alla data della domanda giudiziale e per la determinazione del danno patito (singolarmente per ciascuno degli attori) - il rendimento medio
(secondo il profilo di rischio originariamente optato dagli attori) delle somme investite e che, all'esito della ricostruzione contabile di cui ai punti 1) e 2), non risultino documentalmente disinvestite e rimesse agli attori stessi, detratti gli importi che risultino eventualmente versati in favore dei clienti quali rendimenti maturati».
8 Il CTU contabile incaricato, il dott. ha depositato una prima Persona_3
relazione in data 14/10/2022 e successivamente integrata, su input del g.i., in data
26/2/2024.
La causa è stata posta in decisione, previo riesame dell'istruttoria, con ordinanza del 26/6/2024, con la quale sono stati assegnati i termini per il deposito dele comparse conclusionali e repliche.
2. Viene dedotta dalla banca convenuta l'improcedibilità e inammissibilità della domanda risarcitoria proposta dagli attori per violazione del principio ne bis in idem. Detto impedimento processuale deriverebbe dal fatto che essa era stata evocata quale responsabile civile nel processo penale a carico dell'altro convenuto
[...]
. Osterebbe dunque alla procedibilità delle domande proposte in questa CP_3
sede il richiamato principio che non consentirebbe di promuovere più iniziative giudiziarie per far valere le medesime pretese.
I rapporti tra azione civile e azione penale sono regolati dall'art. 75 c.p.p..
Il legislatore non vede di buon grado la sospensione del processo civile e l'interprete parte dallo sfavore che il legislatore - limitando i casi di pregiudizialità penale alle sole ipotesi dell'art. 75, comma 3, c.p.p. e dall'art. 211 disp. att. c.p.p. ed introducendo la sindacabilità mediante il regolamento di competenza c.d. improprio sui provvedimenti di sospensione - ha dimostrato per il temporaneo arresto del processo civile, per ribadire il principio per cui l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è oggi costituito dall'art. 75
c.p.p..
La sospensione necessaria del giudizio è limitata alle sole ipotesi in cui l'azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, o dopo che nel giudizio penale sia intervenuta una sentenza di primo grado.
La espressa previsione normativa, che, semmai, prevede la sospensione del processo civile (dopo la costituzione di parte civile nel processo penale) esclude in radice che possa configurarsi un'ipotesi di improcedibilità/inammissibilità come predicata dalla convenuta.
Nel caso di specie, con sentenza depositata il 22/9/2017, il processo penale a carico di e nell'ambito del quale è stata citata la qui Controparte_3 CP_2
9 convenuta come responsabile civile è stato definito (con pronuncia di non doversi procedere per i reati ascritti all'imputato poiché estinti per intervenuta prescrizione), cosicché non si pone neppure l'eventualità che fosse necessario provvedere alla sospensione del presente processo civile nel corso del medesimo.
3. La banca convenuta eccepisce la prescrizione del diritto fatto valere dagli attori e ciò sul presupposto che i rapporti con gli attori hanno avuto inizio nel 1999 e che il primo atto di messa in mora sarebbe rappresentato dalla chiamata della banca quale responsabile civile nel processo penale a carico del sig. effettuata CP_3 nell'ottobre del 2015.
Sostiene la convenuta che neppure a voler considerare la sua responsabilità come avente natura contrattuale, con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione, l'eccezione avrebbe potuto essere superata.
Deve essere invero considerato preliminarmente che, come sopra esposto,
l'azione promossa dagli attori muove dalla ricostruzione dei rapporti tra loro ed il promotore finanziario incaricato da la cui CP_3 Controparte_2 attività, a partire dall'autunno dell'anno 2009, hanno denunciato all'autorità giudiziaria penale perché potesse essere indagata in relazione alla eventualità che le somme allo steso affidate da ciascuno nel tempo non potessero più essere restituite, come accaduto ad altri risparmiatori (denunce-querele del 12/1/2010). Di seguito alla denuncia-querela presentata e alla acquisizione di informazioni richieste alla società di intermediazione finanziaria, dalla quale gli attori avevano appreso che il predetto promotore aveva cessato di operare per la medesima società, la quale, contestualmente, inviava loro la rendicontazione complessiva dei rapporti intercorsi dal 1999 con il dettaglio di tutte le operazioni effettuate nel corso del rapporto avente ad oggetto il servizio di collocamento di strumenti finanziari e consulenza in materia di investimenti, gli stessi attori hanno presentato integrazione di denuncia-querela
(12/4/2010).
La comunicazione di e l'inoltro dei documenti risulta Controparte_2
avvenuta con lettera del 26/10/2009.
Il 12/4/2010, le stesse part attrici, come detto, hanno integrato la querela sporta evidenziando ulteriori aspetti sui rapporti con il promotore denunciato ed esponendo che erano stati effettuati frenetici e frequenti cambi di investimenti, tutti
10 con caratteristiche rischiose, utilizzando moduli per ordini di operazioni di vario tipo falsamente sottoscritti con i nomi di essi attori.
L'autorità giudiziaria penale, ordinato il sequestro della documentazione relativa ai clienti gestiti dal promotore finanziario di , ha disposto il Controparte_2 rinvio a giudizio di quest'ultimo per i reati di falsità in scrittura privata, accesso abusivo a sistemi informatici e truffa aggravata per aver rappresentato falsamente ai propri clienti la loro situazione economico-finanziaria mediante l'apposizione di firme false sulla modulistica bancaria e la predisposizione di falsa rendicontazione, utilizzando indebitamente i codici di accesso telematico relativi a rapporti di pertinenza della stessa clientela, conseguendo un ingiusto profitto pari alla somma complessiva di € 223.423,59 erogatagli a titolo di provvigione dalla Controparte_2
nonché per il reato di appropriazione indebita aggravata per essersi
[...] appropriato, nella qualità di promotore finanziario, della somma complessiva di €
359.700,00 di pertinenza della propria clientela.
3.1 Emerge da quanto sopra che la conoscenza dei fatti (illeciti) posti a sostegno della domanda qui proposta (risarcimento del danno da responsabilità del promotore finanziario e solidale o diretta dell'intermediario) si sia avuta da parte degli attori solo all'esito del rinvio a giudizio dell' quando cioè la procura CP_3
ha svolto le indagini necessarie a configurare le ipotesi di reato imputate.
Al più si può ritenere che il dies a quo possa decorrere dalla data dell'integrazione della denuncia-querela dell'aprile 2010; con la conseguenza che in ogni caso non risulta decorso il termine di prescrizione previsto per i reati contestati, applicabile alla fattispecie ai sensi dell'art. 2947 c.c. (sei anni per i reati di truffa e appropriazione indebita).
Vale infatti il principio per cui, in tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale (Cass. civ., sez. III, 13/11/2024, n. 29328).
Si trascura da parte della convenuta l'applicazione al caso di specie dei seguenti principi ancora di recente affermati dalla giurisprudenza di legittimità e che
11 consentono di ritenere superata l'eccezione di : Se il fatto illecito è CP_1
considerato dalla legge come reato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato decorre dall'irrevocabilità della sentenza penale, a condizione che vi sia stata costituzione di parte civile (la quale produce un effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata del processo), fermo restando che l'interruzione della prescrizione a fini civilistici può anche avvenire con modalità diverse dalla costituzione di parte civile nel processo penale (Cass. civ., sez. III, 12/12/2024, n. 32069). Ed ancora: In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti in solido, la costituzione di parte civile produce effetti interruttivi, fino all'irrevocabilità della sentenza penale, anche nei confronti dei condebitori rimasti estranei al processo penale ed a prescindere dalla diversità dei titoli di responsabilità, essendo sufficiente, ai fini dell' art. 1310, comma 1, c.c. , l'esistenza di un vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso (Cass. civ., sez. I,
15/10/2024, n. 26711; negli stessi termini Cass. civ., sez. II, 27/07/2024, n. 21049)
A conferma dell'orientamento Cass. civ., sez. III, 20/06/2024, n. 17113 afferma: la costituzione di parte civile nel processo penale, se successivamente revocata, conserva il suo valore di atto interruttivo della prescrizione dell'azione civile di risarcimento del danno nei confronti del soggetto ritenuto responsabile, sicché da essa inizia a decorrere un nuovo termine prescrizionale, non potendo la revoca della costituzione in sede penale, in assenza di prospettazione difensiva e di prova, ritenersi equivalente alla rinuncia ad ogni pretesa risarcitoria.
Va ricordato che il processo penale nei confronti dell' è stato definito CP_3
con sentenza del 22/9/2017.
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta non può dunque essere accolta.
4. quale società incorporante e& Controparte_1 CP_2 CP_2
ripropone, Ancora in comparsa conclusionale, l'eccezione per cui i
[...] disconoscimenti effettuati da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio sarebbero inammissibili;
sarebbe stato necessario, anche secondo una giurisprudenza di merito richiamata, che la parte avesse concluso per l'accertamento della non autenticità delle sottoscrizioni attribuitele, cosa che non sarebbe avvenuta nel caso di specie.
12 Va osservato in generale, con la giurisprudenza di legittimità, che il disconoscimento preventivo della firma apposta su una scrittura privata, non ancora depositata in giudizio, è idoneo ad impedire il riconoscimento tacito, ai fini degli artt. 214 e 215 c.p.c., quando vi sia certezza del riferimento ad una scrittura determinata e conosciuta dalle parti e la stessa rappresenti un elemento probatorio rilevante nell'economia della controversia (Cass. civ., sez. II, 11/03/2021, n. 6890).
Requisiti che sussistono, nel caso di specie, nella misura in cui, alla lettera M) dell'atto di citazione, vengono riportate pedissequamente le integrazioni di querela che i quattro attori hanno presentato presso la Procura della Repubblica di Latina, nelle quali si dichiara, inequivocabilmente, la falsità delle firme apposte su una serie di documenti specificamente indicati, con il richiamo alla data ed al numero identificativo di ogni singolo documento, oltre che con una descrizione sufficientemente analitica del contenuto di ciascuno.
Di seguito alla costituzione della parte convenuta, essa ha allegato in copia decine di documenti e ha opportunamente dichiarato di volersi avvalere dei documenti disconosciuti e ha chiesto (anch'essa in prevenzione - v. pag. 33 della comparsa di costituzione) l'attivazione del procedimento di verificazione.
Procedimento che è stato così ricostruito, nel senso della legittimità dello stesso, dal giudice istruttore, che, con ordinanza del 11/7/2019, che qui si condivide integralmente, ha:
«rilevato preliminarmente che, alla prima udienza del 16.1.2018, il difensore degli attori, a fronte del deposito telematico della documentazione allegata alla comparsa di risposta (documentazione depositata altresì in copia di cortesia alla medesima prima udienza del 16.1.2018), ha richiesto il deposito degli originali al fine di consentire ai propri assistiti di procedere al disconoscimento delle sottoscrizioni, ed ha in ogni caso richiesto la fissazione di una successiva udienza per tale incombente, in ragione della mole dei documenti depositati dalla convenuta;
che il giudice ha rinviato per la verifica della regolarità del contraddittorio all'udienza del 26.4.2018, “facendo salvo ogni diritto in merito al disconoscimento delle firme apposte sulla documentazione”; rilevato che alla successiva udienza del 26.4.2018, gli attori hanno proceduto al disconoscimento delle sottoscrizioni agli stessi apparentemente ascrivibili, sui
13 documenti analiticamente elencati nel suddetto verbale;
ritenuto che
il provvedimento adottato dal giudice all'udienza del 16.1.2018 debba essere qualificato come rimessione in termini, e che tale rimessione sia giustificata dalla considerevole entità della documentazione depositata dalla convenuta, nonché dal mancato deposito della stessa in originale, come richiesto dagli attori (richiesta che presuppone la contestazione della conformità delle copie agli originali); rilevato che - contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta nella memoria depositata nel secondo termine assegnato ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c. - gli attori hanno disconosciuto tutte le sottoscrizioni apposte sui documenti indicati dalla convenuta nella suddetta seconda memoria (disconoscimenti risultanti ai punti 30, 31,
32, 74, 79, 84, 86, 87, 88, 117, 123, 124, 126, 127 del verbale dell'udienza del
26.4.2018), e che tale disconoscimento non è avvenuto con il deposito della prima memoria prevista dall'art. 183 comma VI c.p.c. ma, come già rilevato, all'udienza del
26.4.2018, fissata per tale incombente, con conseguente tempestività del disconoscimento;
rilevato che tali considerazioni conducono a ritenere priva di rilevanza la questione dell'ammissibilità del “disconoscimento in prevenzione”, sollevata dalla convenuta;
ritenuto pertanto che debba darsi corso al procedimento di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute dagli attori, previo deposito, da parte della convenuta, degli originali dei documenti in contestazione, avendo la convenuta dichiarato di volersi avvalere dei documenti recanti le sottoscrizioni disconosciute, indicando le scritture comparative».
Come sopra sottolineato graficamente, la decisione istruttoria che qui si condivide parte dall'assunto (sottinteso) che il procedimento di disconoscimento- verificazione non possa che avere ad oggetto i documenti in originale, come tuttora ritenuto, con orientamento non superato, dalla Suprema Corte, che afferma: Ai sensi dell'art. 216 c.p.c., poiché l'istanza di verificazione mira a ribadire l'autenticità della scrittura, l'accertamento non può che riguardare documenti originali che, in quanto tali, devono necessariamente essere prodotti in giudizio da parte del soggetto che intende avvalersi della scrittura. A nulla rileva, dunque,
14 il disconoscimento effettuato nei confronti di una semplice copia fotostatica (Cass. civ., sez. III, 08/05/2014, n. 9971).
Il puntuale disconoscimento è stato effettuato da ogni singolo attore, personalmente, all'udienza del 26/4/2018.
Il g.i., con la richiamata ordinanza, ha potuto dunque provvedere a dar corso al procedimento di verificazione assegnando un termine alla convenuta per il deposto in originale dei documenti già depositati in via telematica e disconosciuti ha così disposto CTU grafologica sul seguente quesito:
«Esaminati in originale i documenti, le cui sottoscrizioni sono state disconosciute dagli attori all'udienza del 26.4.2018, esaminate altresì, in originale, le scritture comparative indicate dalla banca convenuta, che gli attori dovranno fornire in originale al CTU (laddove non presenti negli atti di causa), acquisito saggio grafico, dica il CTU se le sottoscrizioni disconosciute siano ascrivibili alla mano degli apparenti firmatari».
5. Per dare continuità alla presente motivazione, è utile evidenziare gli esiti della disposta CTU grafologica, espletata dal prof. e depositata Persona_2
telematicamente il 27/11/2021.
Univoco l'esito degli accertamenti svolti su 29 firme in verifica di
[...]
14 di , 35 di e 35 di . Pt_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3
Gli accertamenti compiuti dal CTU sono esposti chiaramente nelle premesse della relazione e costituiscono la base di una indagine accurata, approfondita, coerente, priva di contraddizioni e vizi logici e pienamente persuasiva:
«Gli accertamenti peritali espletati possono essere così sintetizzati: ispezione strumentale dei documenti recanti le firme in verifica per constatarne l'integrità e l'originalità; ispezione strumentale dei tracciati grafici delle firme in verifica, per la rilevazione di eventuali anomalìe nel rapporto tra tracciati grafici e carta, che possano avere rilevanza ai fini peritali;
analisi dei tracciati delle firme in verifica con rilevazione delle componenti grafomotorie, gestuali, strutturali e stilistiche, da utilizzare nelle analisi di confronto con le firme di comparazione dei SI , , Parte_2 Parte_4 Parte_3
e ;
[...] Parte_1
15 analisi dei tracciati grafici delle firme comparative dei SI , Parte_2
, e , con evidenziazione delle Parte_4 Parte_3 Parte_1
caratteristiche espressive, grafomotorie, gestuali, strutturali e stilistiche, aventi valore identificatorio;
analisi di confronto tra i tracciati delle firme in verifica ed i tracciati delle firme comparative dei predetti SI , , Parte_2 Parte_4 Parte_3
e , alla luce delle leggi e dei principi di natura grafologica,
[...] Parte_1 neurofisiologica e di fisica del movimento scrittorio, che sono alla base dell'analisi delle grafie ai fini peritali;
valutazione delle risultanze in relazione al quesito formulato dal Giudice.».
Univoci gli esiti degli accertamenti su tutte le sottoscrizioni esaminate:
«le sottoscrizioni a nome dei SI , Parte_4 Parte_1
e – apposte sui documenti riprodotti da pagina 10 a Parte_2 Parte_3
pagina 100 – risultano essere apocrife, ossia non provengono dai SI
[...]
, e identificati Pt_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3
attraverso le firme di comparazione disponibili, ma provengono dalla mano di altro soggetto».
5.1 Il CTU ha adeguatamente ed in modo del tutto persuasivo replicato alle osservazioni del consulente di parte della banca convenuta, dei cui rilievi permangono evidenze nella comparsa conclusionale di sotto i seguenti profili (i CP_1
restanti sono chiaramente ed opportunamente assorbiti dalla palese falsità delle sottoscrizioni pur assoggettate allo scrupoloso lavoro di verifica tecnica del pregevole grafologo dell'ufficio): le firme di comparazione non sarebbero coeve alle firma in verifica, né anteriori ai fatti di causa;
il CTU non avrebbe minimamente vagliato l'ipotesi della dissimulazione, vale a dire la volontaria alterazione di una scrittura nell'intento di disconoscerla in seguito;
almeno due firme di Parte_3
sarebbero autentiche.
Il consulente d'ufficio, a pag. 184 e 185 dell'elaborato ha così replicato alla prima obiezione:
«- le firme di comparazione negli accertamenti peritali non vengono scelte e decise dal CTU, ma vengono proposte, indicate e prodotte dalle parti ed ammesse dal
Giudice;
16 - nel presente caso il Giudice ha ammesso l'acquisizione dei saggi grafici, che sono risultati idonei sia per comprendere l'ambito di variabilità individuale del grafismo, sia per rilevare gli elementi di identificazione da mettere a confronto con i tracciati grafici delle firme in verifica;
- per ciascun soggetto sono stati acquisiti i saggi grafici idonei per quantità e per qualità:
a) saggio grafico di pp. 105-106 + 4 firme in atti;
Parte_4
b) saggio grafico di , pp. 124-125 + 4 firme in atti;
Parte_1
c) saggio grafico di , p. 140 + 4 firme in atti;
Parte_2
d) saggio grafico di , pp. 161-162 + 4 firme in atti;
Parte_3
- dalle analisi di confronto effettuate è emersa l'idoneità delle firme di comparazione, per ciascun soggetto, senza alcuna carenza né di datazione delle firme, né di altra natura;
- se fosse emersa una qualche necessità di integrare le firme di comparazione disponibili, sarebbe stato specifico dovere del sottoscritto CTU provvedervi, ma tale carenza non si è verificata;
- l'idoneità delle firme di comparazione non è determinata dalla coevità delle stesse rispetto alle firme in verifica, ma dai requisiti di naturalezza grafomotoria, indipendentemente dalle possibili difformità esteriori che la non coevità comporta.».
La questione della coevità delle sottoscrizioni comparate è stata dunque chiaramente esaminata dal CTU e superata dalla convincente considerazione finale della replica circa la prevalenza dei requisiti di naturalezza grafomotoria che, nella maggior parte dei tratti esaminati sottintende uno spesso grassolano tentativo di imitazione. Laddove non è stata evidenziata imitazione (come nel caso di alcune firme di - v. pag. 131 e seguenti dell'elaborato) le sottoscrizioni Parte_5
appaiono totalmente discordanti ed incompatibili con i movimenti formativi delle firme di comparazione utilizzate (e ritualmente acquisite).
Alla questione relativa alla mancata verifica di un processo di dissimulazione, va replicato, al di là di quanto esposto dal CTU (nelle risposte alle osservazioni di cui al punto 3 del CTP della banca), che una siffatta ipotesi non è stata in alcun modo adombrata negli atti difensivi della banca e nessun elemento di fatto pare supportare l'ipotesi contenuta nelle osservazioni del consulente di parte.
17 In ogni caso il CTU prof. ha così adeguatamente replicato evidenziando Per_2
i veri caratteri della dedotta ipotesi di dissimulazione:
«- la dissimulazione, ossia il tentativo di firmare uscendo intenzionalmente dalle forme grafiche abituali, per poter successivamente disconoscere la propria firma, comporta le difformità esteriori delle lettere immesse intenzionalmente, ma nel contempo rimane il legame qualitativo con la natura scrittoria delle firme abituali, poiché il soggetto anche se si dissimula non può mai uscire dalla propria natura neuromuscolare;
- nel presente caso, se le firme in verifica fossero dissimulate, come asserisce la CTP senza dimostrarlo, dovrebbero emergere, al confronto con le firme di comparazione, le stesse modulazioni di tracciato, mentre sono diverse ed incompatibili sia le forme esteriori, sia le modulazioni dei gesti personalizzanti;
- la non autografia delle firme in verifica, com'è nel presente caso, esclude totalmente ed automaticamente ogni ipotesi di dissimulazione;
- la CTP non presenta alcuna dimostrazione che possa dare concretezza alla dissimulazione, quindi perché il CTU dovrebbe considerare la dissimulazione se tale fenomenologia non può esistere nel presente caso perché contraddetta dall'apocrifia?;
- per operare i necessari riscontri tecnici è necessario prima che la CTP fornisca gli elementi oggettivi che possano dare concretezza all'ipotesi di dissimulazione.»
Da ultimo vengono riportate le risposte, che si condividono integralmente, del
CTU alle osservazioni del CTP della banca in ordine alla, a suo dire, chiara autenticità dele sottoscrizioni 1 e 2 di analizzate dal CTU alle pagine Parte_3
72 e 73 della relazione (in calce ai Moduli per operazioni successive del 12/2/2003):
«Si chiarisce che: - le similarità invocate dalla CTP, per asserire che le firme in verifica X1 e X2 a nome sarebbero sicuramente autografe, sono Parte_3
conseguenti all'imitazione; - non sarebbe più imitazione se non esistessero le similarità delle forme esteriori, ricavate per approssimazione;
- la CTP vuol far passare le similarità esteriori, immesse per imitazione, per elementi di identità di mano, tan'è che nel confronto che la CTP ha presentato a pagina 24, ha accomodato i tracciati delle lettere “P” delle firme in verifica X1 e X2 ai tracciati delle firme di comparazione C6 e C5 (le figure presentate dalla CTP a pagina 24 delle osservazioni, sono riprodotte nella pagina seguente)».
18 Aggiunge il CTU: «La CTP non può aggiungere, a proprio piacimento, tracciati di completamento per invocare similarità di gesto formativo che non esistono. Si osservi la comparativa C5 richiamata dalla CTP».
E conclude:
«- la CTP ha asserito di aver operato “un'attenta osservazione della pressione grafica (energia vitale)” ed allora dovrebbe dimostrare sulla base di quali principi di validità scientifica l'energia vitale distribuita lungo i tracciati eseguiti con il pennarello nelle firme in verifica n. 1 e 2, dove il movimento è rallentato ed eseguito come un disegno, dovrebbe essere concordante con l'energia vitale del tracciato della firma comparativa C5, e di tutte le altre firme di comparazione, dove il movimento formativo è diversamente dinamizzato.».
5.2 Occorre rilevare, ancora sul piano processuale, ma, al tempo, per cominciare a delineare la responsabilità della banca per la condotta posta in essere dall' promotore e consulente finanziario, che i documenti esaminati dal CP_3
consulente grafologico sono sottoscritti dallo stesso Controparte_3 incaricato dalla banca per l'identificazione dell'investitore e per la verifica della regolarità dell'operazione specificamente compiuta.
Va rilevato che, con ordinanza resa all'udienza del 26/4/2018, il g.i. ha disposto che la comparsa di costituzione della convenuta fosse notificata al convenuto contumace CP_3
La comparsa notificata reca l'elencazione dettagliata della documentazione depositata dalla banca. Si devono dare per riconosciute le sottoscrizioni apposte in calce alla predetta documentazione dallo stesso quale promotore finanziario CP_3 incaricato da Ciò per gli effetti dell'art. 215, primo Controparte_2
comma, n. 1), c.p.c..
La circostanza assume rilievo (art. 1228 c.c.) con particolare riferimento alla documentazione verificata in sede di CTU grafologica, rispetto alla quale la contestuale sottoscrizione dell' riconnette l'attività di utilizzazione di CP_3
documenti con sottoscrizioni apocrife per l'effettuazione di operazioni finanziarie alla condotta di un incaricato della stessa banca (cui peraltro i medesimi documenti falsificati sono stati inviati).
6. Le risultanze della CTU grafologica e le considerazioni appena effettuate
19 sono di per sé idonee a superare la difesa della convenuta sul corretto CP_2
adempimento degli obblighi in materia di trasparenza finanziaria.
Sul tema può essere osservato quanto segue in linea generale.
6.1 I diritti dell'investitore nei contratti d'intermediazione finanziaria hanno come oggetto prevalente l'effettiva informazione sulla natura, il rendimento ed il rischio dell'investimento proposto o richiesto all'intermediario. Perché le informazioni siano effettive devono estendersi alla preventiva comunicazione anche delle situazioni di conflitto d'interesse nelle quali gli intermediari possono venire a trovarsi in ordine ad alcune tipologie d'investimenti finanziari e devono fondarsi sulla conoscenza specifica dei prodotti finanziari proposti o richiesti con riferimento alla loro redditività concreta presente o futura, con prefigurazione dei margini tendenziali di rischio, ancorché nei limiti di una prevedibilità ragionevole.
L'intermediario deve preventivamente informarsi adeguatamente, infine, sulla solidità ed affidabilità degli emittenti.
L'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF), fin dalla sua formulazione originaria contiene tutti i parametri sulla base dei quali valutare l'adempimento dell'obbligo informativo ricadente sull'intermediario.
Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 164 del 2007, con il quale è stata data attuazione della direttiva 2004/39/CE (denominata Mifid e che, a sua volta ha modificato le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abrogato la direttiva
93/22/CEE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari) hanno puntualizzato il contenuto degli obblighi senza mutarne la sostanza, salvo che per il conflitto d'interesse, in ordine al quale l'obbligo di diligenza si è esteso alla identificazione e gestione delle situazioni di conflitto e all'adozione delle misure organizzative idonee ad evitarne l'incidenza negativa sugli interessi dei clienti.
L'art. 21 si apre con la prescrizione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza. La prescrizione di carattere generale ha una duplice finalità: l'interesse dei clienti e l'integrità dei mercati. I due obiettivi convergono dal momento che, per un verso, la violazione delle regole di comportamento compromette la fiducia degli investitori e la loro propensione all'investimento; per l'altro, determina una scorretta allocazione delle risorse con ricadute dirette sulla sfera giuridica dei singoli
20 investitori.
Gli obblighi stabiliti al comma 1, lettera a), della norma non sono del tutto sovrapponibili al generale canone integrativo del tessuto dei singoli contratti, costituito dal principio di buona fede e correttezza contrattuale.
Il peculiare contenuto informativo di cui si connota il dovere d'informazione dell'intermediario ne definisce, ampliandolo rispetto alla clausola generale, il contenuto prescrittivo.
La disciplina normativa regolamentare dettata dalla Consob stabilisce in modo analitico quali siano le informazioni da acquisire sul profilo soggettivo del cliente e da fornire in ordine agli investimenti da eseguire.
Gli obblighi informativi sono prescritti analiticamente nell'art. 28 del
Regolamento Consob n. 11522 del 1998 e si applicano ai contratti regolati dall'art. 21 del TU n. 58 del 1998 nella formulazione vigente fino al 31/10/2007.
Successivamente è intervenuto il Regolamento n. 16190 del 2007, successivo alla
Direttiva Mifid 1 attuata mediante il d.lgs. n. 164 del 2007.
Il margine di discrezionalità dell'intermediario nell'individuazione del contenuto degli obblighi informativi, apparentemente ampio alla luce della formula normativa, si riduce drasticamente proprio in virtù delle prescrizioni regolamentari, oltre che delle specificazioni legislative seguite all'attuazione della direttiva Mifid 1.
È necessario evidenziare, sul piano analisi incrociata della normativa e della sua interpretazione, che gli orientamenti giurisprudenziali che vengono richiamati si sono formati sul sistema normativo del d.lgs. n. 58 del 1998 e del Regolamento
Consob n. 11522 del 1998 con risultati del tutto idonei a mantenere efficacia anche nel quadro normativo innovato dagli interventi legislativi e regolamentari successivi.
In particolare la giurisprudenza di legittimità ha affrontato molti versanti che incidono sulla asimmetria conoscitiva e sulla specificità di tale caratteristica nel contratto d'intermediazione finanziaria, intervenendo sulla forma del contratto quadro e sugli effetti del deficit della forma scritta;
sulla validità ed efficacia delle clausole di stile contenute nei contratti;
sull'ambito di applicazione dello jus poenitendi; sul contenuto “minimo” degli obblighi informativi imposti all'intermediario; sul rilievo del profilo soggettivo dell'investitore anche in ordine all'accertamento della natura di operatore qualificato dell'investitore.
21 6.2 Può essere fatta una ulteriore digressione sullo specifico carattere della asimmetria informativa nei contratti di intermediazione finanziaria, osservando in generale quanto segue.
Lo squilibrio tra le posizioni dei contraenti, intermediario ed investitore, non si manifesta secondo il tradizionale modello della sottostante disparità di potenza economico-negoziale tra le parti del contratto, sulla base della quale si è formata la disciplina normativa e l'intervento giurisprudenziale in materia lavoristica e consumeristica, ma si presenta sotto forma di netta sproporzione tra le parti in ordine alla conoscenza dei prodotti finanziari sui quali si fondano gli obiettivi d'investimento del cliente.
Le nozioni tecnico-finanziarie da conoscere consistono non soltanto in un bagaglio conoscitivo di partenza (caratteristiche intrinseche, anche sotto il profilo della rischiosità, delle singole operazioni), ma anche nella necessità di aggiornamento continuo in ordine all'andamento dei mercati e alla situazione economico- patrimoniale delle emittenti.
Per taluni prodotti, poi, soggetti a costante incremento delle tipologie riconoscibili sul mercato, l'esigenza di conoscenza, specie di natura lato sensu
“dinamica”, aumenta.
Deve, infatti, osservarsi che l'aumento del margine di rischiosità dell'investimento è legato alle caratteristiche del prodotto in relazione ai mercati nei quali operano gli intermediari, alle variabili che ne compongono la redditività e alle sue oscillazioni ma non giustifica in alcun modo un deficit informativo.
Al contrario, l'accettazione di un elevato grado di rischio dell'investimento non può che fondarsi sulla piena consapevolezza delle ragioni dell'incertezza del risultato.
Così delineato in modo del tutto sommario il contenuto effettivo dell'asimmetria tra le parti del contratto d'intermediazione finanziaria, vanno considerati i principali strumenti normativi e giurisprudenziali volti a colmare il gap strutturale sottostante il contratto, anche se stipulato con un cliente economicamente
“forte”.
Il più tradizionale di essi è dato dall'obbligo della forma scritta del contratto quadro. L'indicatore principale della disparità delle posizioni delle parti di un
22 contratto, risultante dalla disciplina legislativa imperativa dello stesso, è costituito dalla forma scritta.
Questo tema va accantonato nel caso di specie perché irrilevante ai fini della decisione.
Di maggiore interesse, perché evocata dalla parte convenuta, la tematica relativa agli specifici obblighi informativi imposti all'intermediario e che la banca ritiene di aver assolto.
6.3 È stato già ampiamente evidenziato in giurisprudenza come l'adempimento degli obblighi informativi a carico dell'intermediario debba essere biunivoco, effettivo e costituisca il parametro prevalente per valutare, ex artt. 1175 e
1176, secondo comma, c.c., la correttezza e la diligenza.
La giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza delle Sez. Un. n.
26724 del 2007, ha stabilito la cogenza di tali doveri d'informazione indicandone la natura e gli effetti.
Essi sono configurabili come obblighi di comportamento la cui violazione può dar luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale, alla risoluzione del contratto per inadempimento ed al risarcimento del danno.
L'obbligo è biunivoco perché l'intermediario deve assumere informazioni sul profilo del cliente, e più esattamente sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi d'investimento.
Il rifiuto di fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria, espresso inderogabilmente per iscritto, non esime l'intermediario dall'obbligo di dare all'investitore le informazioni necessarie a comprendere le caratteristiche dei prodotti finanziari, il grado di redditività e di rischiosità ed il rapporto tra le due variabili, oltre che la natura e la solidità dell'emittente, il mercato od i mercati nei quali i prodotti sono negoziati.
Il principio sopraesposto, ampiamente consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità che si è formata nella vigenza del regolamento n. 11522 del 1998, CP_5
è stato per un verso rafforzato e per l'altro modificato con il successivo regolamento
16190 del 2007.
L'art. 28 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998 stabilisce: “Prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento, gli intermediari autorizzati devono:
23 a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore.”.
Nel Regolamento n. 16190 del 2007 la descrizione e prescrizione di questa tipologia di obblighi è contenuta negli artt. 39 e 41, riguardanti rispettivamente le informazioni da richiedere nei contratti di consulenza o gestione portafogli e contratti diversi da quelli sopraindicati.
Oltre ad assumere le informazioni sul cliente nei modi e con gli effetti ora sommariamente descritti, l'intermediario deve fornire le informazioni idonee a mettere il cliente, non professionale né qualificato, in condizioni di comprendere il grado di redditività e di rischio dell'investimento o degli investimenti che costituiscono l'oggetto del contratto quadro con riferimento a tutte le variabili che possano incidere, ancorché nei limiti delle fluttuazioni e delle incertezze dei mercati, sul risultato finale, in modo che gli eventuali scostamenti dall'obiettivo d'investimento del cliente siano prevedibili e non possano imputarsi ad un deficit di conoscenza (anche da parte dell'intermediario) e d'informazione preventiva.
La doverosità dell'adempimento degli obblighi sopra illustrati non è limitata né dal rifiuto di fornire informazioni in ordine alla propria situazione patrimoniale, come già osservato, né dalla discrezionalità con la quale l'intermediario può costituire il portafoglio titoli del cliente all'interno di un quadro flessibile di operazioni possibili, essendo comunque necessaria la specificazione puntuale del rapporto redditività/rischio per ciascuna linea di gestione nonché la predeterminazione del
“benchmark” (il benchmark è un parametro oggettivo di riferimento, utilizzato dal sistema finanziario per confrontare le performance di un portafoglio rispetto all'andamento del mercato;
è un indice, o un insieme di indici, che chiarisce al risparmiatore l'identità del prodotto offerto). Quest'ultimo parametro, pur non essendo direttamente previsto dal Reg. n. 11522 del 1998 come un indicatore diretto di rischio, costituisce uno strumento che concorre a comprendere il livello di rischiosità accettabile connesso alla gestione patrimoniale ed ex post a valutare la qualità della gestione.
24 Il rilievo attribuito dalla giurisprudenza ai fattori sopra evidenziati ed il conseguente incremento del grado di effettività (oltre che l'ampio raggio) delle informazioni cui l'intermediario è tenuto, ha sostanzialmente anticipato le prescrizioni normative relative al contenuto informativo del contratto quadro contenute nel Regolamento n. 11690 del 2017.
A titolo puramente esemplificativo, tra le molte, si segnala per la completezza delle indicazioni la sentenza n. 1376 del 2016 così massimata: In tema di intermediazione finanziaria, la pluralità degli obblighi (di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di evidenziazione dell'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) previsti dagli artt. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del
1998, 28, comma 2, e 29 del Reg. n. 11522 del 1998 (applicabile “ratione CP_5 temporis”) e facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie, convergono verso un fine unitario, consistente nel segnalare all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cd. “suitability rule”). Tale segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti: 1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto;
2) la precisa individuazione del soggetto emittente, non essendo sufficiente la mera indicazione che si tratta di un “Paese emergente”; 3) il
“rating” nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di “grey market”); 5) l'avvertimento circa il pericolo di un imminente “default” dell'emittente (negli stessi termini, più di recente,
Cass. civ., sez. I, 11/06/2019, n. 15708).
Non va da ultimo trascurata l'affermazione, che si rinviene in autorevole e del tutto condivisibile dottrina, per cui, in una prospettiva in cui l'intermediario non è più
(o, meglio, non è più solo) un mero distributore di strumenti finanziari da altri emessi ed assume la cura stabile e continuativa degli interessi dei propri clienti, è possibile (e doveroso) pensare all'obbligo dell'intermediario di informare il proprio cliente nel continuo del rapporto, come ad una prestazione co-essenziale a quel rapporto.
6.4 Il contesto normativo, dunque, delinea le regole che impongono (come confermato dal Regolamento Consob n. 20307/2018, anticipato, come detto,
25 dall'interpretazione giurisprudenziale del caso concreto anche per le fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore): che l'intermediario sia tenuto ad acquisire tutte le informazioni necessarie circa l'esperienza in materia di investimenti del cliente e a consegnargli l'informativa sui rischi generali e specifici degli investimenti e dei singoli strumenti finanziari
(know your customer rule); che l'intermediario deve verificare l'adeguatezza delle operazioni richieste dal cliente rispetto ai suoi obiettivi di investimento (suitability rule); che l'intermediario deve eseguire gli ordini dei clienti alle migliori condizioni possibili (best execution rule); che l'intermediario curi stabilmente e continuativamente degli interessi dei propri clienti nel corso del rapporto.
L'onere probatorio è regolato in materia dall'art. 23, comma 6, del TUF.
Rimasto immutato fin dall'entrata in vigore del testo unico, la norma stabilisce che nei giudizi di risarcimento del danno spetta all'intermediario l'onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta. Si tratta di una declinazione coerente con i principi regolatori della responsabilità contrattuale, secondo i quali alla parte adempiente è sufficiente allegare l'inadempimento dell'altra parte e la derivazione causale del danno da esso, oltre che ovviamente il pregiudizio subito.
Va richiamata la giurisprudenza di legittimità sul punto, che, oltre a ribadire il principio sulla ripartizione dell'onere probatorio rispetto agli obblighi informativi, afferma la possibilità di presumere l'esistenza del danno risarcibile (in termini di nesso di causalità) in difetto di prova.
Si legge di recente in giurisprudenza: In tema di intermediazione finanziaria,
l'onere probatorio a carico dell'intermediario di aver adempiuto agli obblighi informativi nei confronti del cliente sussiste indipendentemente dalla valutazione di adeguatezza dell'operazione; la carenza di prova di avere dato adeguate informazioni, peraltro, determina una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è, in ogni caso, fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in contrasto con il suindicato principio, aveva
26 ritenuto inammissibile l'appello sul presupposto che l'invarianza del livello di rischio
e il difetto di prova in merito al nesso di causalità tra violazione degli obblighi informativi e danno costituivano autonome rationes decidendi rispetto alla dedotta violazione degli obblighi stessi) Cass. civ., sez. III, 13/03/2023, n. 7288.
Ancor più nello specifico si parla di presunzione legale del nesso di causalità:
In tema di intermediazione finanziaria, il riscontrato inadempimento della banca agli obblighi di adeguata informazione ingenera una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e il danno patito dall'investitore suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; quest'ultima, tuttavia, non può risolversi nella dimostrazione della generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, dovendo avere ad oggetto la sopravvenienza di fatti idonei a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria fra le parti (Cass. civ., sez. I, 07/07/2023, n. 19322).
6.5 Gli esiti della CTU grafologica sopra richiamati, da cui emerge che tutti moduli e la documentazione relativa alle operazioni di investimento recano firme apocrife dei clienti, e le stesse deposizioni testimoniali di Testimone_1
dipendente della filiale di Latina (udienza del 21/3/2022) e Parte_6
, componente della struttura di vigilanza e controllo della Testimone_2
, consentono di escludere in radice che gli obblighi informativi sopra CP_1
richiamati siano stati adempiuti dall'intermediario che vi era tenuto per il tramite del promotore incaricato.
La teste riferisce sulla domanda del cap. 10 della seconda memoria Tes_1 istruttoria di parete attrice (“Vero che in occasione dell'incontro del novembre 2009 presso l'Agenzia di Latina di Finanza & Futuro gli attori appresero dalla Signora
promotrice finanziaria di detta Agenzia, che il controvalore degli Testimone_1
investimenti da essi effettuati non corrispondeva agli estratti conto consegnati loro dall' e che nel corso del rapporto erano stati effettuati frenetici e frequenti CP_3
cambi negli investimenti, tutti con caratteristiche assai rischiose ?): «Confermo quanto mi si legge rispetto al residuo controvalore degli investimenti come ho detto;
per il resto posso solo riferire che l' godeva di grande fiducia da parte dei CP_3
clienti e quindi operava con una certa disinvoltura anche effettuando bonifici da un conto all'altro e operando investimenti rischiosi».
27 Il teste , sul capitolo 21 della seconda memoria istruttoria di Testimone_2 parte attrice (“Vero che sin dalla primavera del 2009 la Funzione Controllo Interno di
Finanza & Futuro ha rilevato operazioni sospette tra la clientela del Promotore
”), ha riferito: «All'epoca svolgevo attività ispettiva sulla rete Controparte_3
dei consulenti finanziari.
ADR. Voglio premettere che all'interno della nostra struttura vi sono due settori che si occupano di controlli. Io mi occupavo di prevenzione. Nel giugno del
2009 dal sistema di controllo della banca emersero delle anomalie ed in particolare flussi tra clienti anomali (come ad es. bonifici da un cliente all'altro). Nello stesso mese di giugno la nostra struttura intervenne immediatamente chiedendo chiarimenti all'interessato; l' si giustificò dichiarando che si trattava di movimenti tra CP_3
partenti e si trattava di operazioni che lui effettuava direttamente a suo dire per favorire i clienti che non disponevano di uno sportello in Latina. L' CP_3 utilizzava lo sportello di Finanza e dell'EUR via dell'Aeronaututica. Tra CP_2
giugno e settembre del 2009, secondo i nostri protocolli e da contratto con i promotori, fu organizzato una c.d. attività di 'Manager to Manager' nella quale si prevedeva un incontro del promotore con i clienti alla presenza del coordinatore di rete e della struttura di controllo. L' si mostrò reticente e tergiversò per lo CP_3
svolgimento di questa attività, che non si svolse. Il 28 settembre del 2009, a questo punto, convocai l' con telegramma. Lui sui presentò e gli contestai una serie CP_3
di operazioni anomale;
si trattava di flussi tra clienti irregolari. In quella sede
l' negò di avere sottratto denaro investito, ma confermò di aver operato sui CP_3
conti dei clienti e di suoi familiari in maniera anomala. La sua dichiarazione è stata integralmente verbalizzata lo stesso 28/9/2009, che ove ritenuto posso esibire e che leggo per memoria. Dal verbale leggo che l' disse: “Di alcune di queste CP_3
operazioni i clienti erano a conoscenza e si sono resi disponibili, altre non ricordo quali, sono state effettuiate da me personalmente senza consapevolezza da parte dei clienti acquisendone la firma su modulo in bianco (nel caso di operatività di conto corrente/bonifici) o apponendo io stesso la firma del cliente (operatività su patrimonio gestito)”.
ADR. Voglio far presente che si chiese la collaborazione del promotore, come di solito si fa, al fine di dimensionare il problema, ma l' a questo punto si CP_3
28 rese indisponibile;
quindi, intervennero altri settori della banca, che, effettuate le rendicontazioni dei clienti, provvidero, come da prassi, ad informare gli stessi prontamente».
Lo scenario delineato dagli stessi funzionari e dipendenti della banca, accertato in sede di indagini preliminari che hanno condotto alla incriminazione di e verificato a mezzo di specifica CTU grafologica nel Controparte_3
presente giudizio consente di escludere alla radice che la banca intermediaria abbia adempiuto agli obblighi informativi imposti dalla legge e sopra richiamati.
7. Va ora verificata la fondatezza dell'ulteriore profilo di responsabilità prospettato a carico dell'intermediario ai sensi dell'art. 31 del TUF.
Il tema investe la questione che scaturisce allorché l'investitore chiede il risarcimento dei danni causatigli dagli illeciti commessi dai promotori/consulenti finanziari nello svolgimento dell'attività di offerta fuori sede di prodotti finanziari e di servizi di investimento.
La norma che disciplina la materia è il terzo comma dell'art. 31 TUF sopra richiamato, a mente del quale: “Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”.
Quindi, affinché possa emergere la responsabilità solidale dell'intermediario finanziario per fatto illecito del promotore incaricato, devono ricorrere i seguenti presupposti:
- la sussistenza di un rapporto di preposizione tra intermediario e promotore/consulente;
- un fatto illecito del consulente/promotore finanziario preposto;
- un nesso tra il fatto illecito del consulente/promotore preposto e l'esercizio dele mansioni ad esso affidate dal preponente (c.d. nesso di occasionalità necessaria).
La norma in commento prevede un regime particolarmente severo a carico dell'impresa di investimento, la quale, appunto, risponde in solido dei danni recati a terzi dal promotore o consulente finanziario e in dottrina e giurisprudenza sono state prospettate soluzioni discordanti in ordine ai confini della predetta responsabilità.
L'orientamento prevalente, al quale il tribunale aderisce, è quello che ritiene che la disciplina in esame configuri una tipica ipotesi di responsabilità oggettiva del
29 preponente per fatti illeciti commessi dal preposto. E quindi il soggetto abilitato dovrebbe rispondere dei danni provocati all'investitore dagli illeciti del consulente finanziario indipendentemente dall'esistenza o meno di una sua colpa nella scelta del consulente medesimo o nel controllo del suo operato.
Tale sistema di responsabilità si pone in un rapporto di continuità con le disposizioni codicistiche in tema di responsabilità indiretta o per fatto altrui: ossia la responsabilità dei padroni o dei committenti (art. 2049 c.c.) - in ambito extracontrattuale - e del debitore per fatto degli ausiliari (art. 1228 c.c.) - in ambito contrattuale.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la responsabilità in parola trova fondamento nel principio cuius commoda eius et incommoda.
Si leggono massime giurisprudenziali che sintetizzano quanto ora esposto nei seguenti termini: Ha natura oggettiva la responsabilità indiretta della società di intermediazione mobiliare per i danni arrecati dal promotore finanziario nello svolgimento delle incombenze affidategli (in motivazione, la Suprema corte ha specificato che tale responsabilità trova fondamento nel principio cuius commoda eius et incommoda e si configura anche solo in presenza di un nesso di occasionalità necessaria tra esecuzione delle incombenze e danno, non essendo a tal fine indispensabile che tra preposto e preponente ricorra un rapporto di lavoro subordinato o di carattere stabile e continuativo) (Cass. civ., sez. III, 22/11/2018, n.
30161).
7.1 Prima di procedere all'esame dei presupposti della responsabilità dell'intermediario va precisato che l'onere della prova, in questa materia, si atteggia in maniera diversa dall'ipotesi di responsabilità (contrattuale) dell'intermediario di cui all' art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, sopra esaminato.
Ed infatti la Suprema Corte ha cura di precisare che la previsione di cui all'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, che pone a carico del soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta, riguarda esclusivamente il giudizio di risarcimento del danno che il cliente abbia promosso a titolo di responsabilità contrattuale, sicché non si applica nel giudizio con il quale il danneggiato intende far valere la responsabilità extracontrattuale dell'intermediario
30 per fatto altrui (Cass. civ., sez. I, 08/08/2016, n. 16616).
D'altra parte, il focus della prova in capo al danneggiato è così delineato dalla medesima giurisprudenza di legittimità: l'investitore, che invoca la responsabilità solidale della banca per l'illecita appropriazione di denaro da parte del promotore finanziario, ha l'onere di provare di avere consegnato a quest'ultimo i propri risparmi per attività funzionali all'esercizio delle incombenze affidategli dalla banca medesima (Cass. civ., sez. I, 14/12/2018, n. 32514).
7.2 In primo luogo, il cliente investitore deve provare che i consulente/promotore, all'epoca del compimento del fatto illecito, fosse incaricato dal soggetto abilitato (banca, SIM, ecc.).
Nel caso di specie, è la stessa convenuta che, nel costituirsi Controparte_2 in giudizio, riferisce e conferma che “il sig. ha operato tra le fila dei CP_3 promotori finanziari di a far data dal 14/1/1999 e sino all'8 ottobre Controparte_2
2009”.
7.3 In secondo luogo, il risparmiatore/investitore deve provare l'esistenza di un fatto illecito che sarebbe stato commesso dal promotore/consulente finanziario.
Sul punto va richiamata la condotta sopra esaminata posta in essere dall' sfociata in una incriminazione, tra l'altro, per truffa e appropriazione CP_3
indebita.
Assumono rilievo decisivo gli accertamenti svolti dal perito grafologico sulla falsificazione di moduli e documenti consegnati alle parti dallo stesso e le CP_3
dichiarazioni testimoniali degli stessi funzionari della banca sopra riportate al punto
6.5 della presente motivazione.
7.4 Infine il cliente investitore è chiamato a dimostrare la sussistenza di un collegamento tra i fatti illeciti denunciati ed imputati al consulente preposto e l'esecuzione dell'incarico ad esso affidato dall'intermediario-preponente: ossia il c.d. nesso di occasionalità necessaria. In altri termini l'attore deve provare che le mansioni affidate al consulente/promotore hanno reso possibile, o comunque agevolato, la condotta causativa del danno.
La responsabilità degli intermediari per gli illeciti dei consulenti, pertanto, è limitata solo a quei fatti che sono commessi nello svolgimento delle incombenze e dei compiti affidatigli dal preponente, in modo che il soggetto abilitato non debba
31 rispondere dell'operato del consulente anche nell'ambito di situazioni completamente estranee al rapporto di preposizione.
L'elemento costitutivo della responsabilità solidale dell'intermediario assume rilievo perché è su questo piano del nesso di occasionalità necessaria che si fronteggiano le opposte esigenze, da un lato, di tutelare il cliente in un settore particolarmente delicato, quale quello dell'investimento del risparmio;
dall'atro, di evitare che all'intermediario siano addossate le conseguenze negative dei comportamenti dei suoi consulenti anche quando i danni subiti dall'investitore siano comunque conseguenza di fatti completamente estranei all'attività del soggetto abilitato all'intermediazione finanziaria.
Nel caso di specie, non vi è una specifica contestazione sul fatto che l' promotore finanziario per conto della , abbia commesso CP_3 Controparte_2 azioni che lo hanno condotto all'incriminazioni per reati commessi anche nei confronti degli attori (e di altri clienti) utilizzando la propria qualità di incaricato del servizio di collocamento di strumenti finanziari e consulenza in materia di investimenti.
Né vi sono dubbio sul fatto che, nel richiedere denaro da investire agli attori, storici clienti di , l' abbia agito per conto della banca, CP_1 CP_3
utilizzando il modulario della stessa e comunicando costantemente con essa.
Sussiste pienamente, e non viene neppure negato dalla convenuta, il nesso di necessaria occasionalità tra la condotta assunta dal promotore e l'esecuzione dell'incarico da parte sua;
ciò che ha reso certamente possibile compiere gli illeciti contestati in sede penale, ma li ha ovviamente anche agevolati.
7.5 Occorre verificare a questo punto se ricorrono nel caso di specie fattori che possano escludere la responsabilità solidale dell'intermediario.
Soccorre l'applicazione dei seguenti princìpi ancora di recente affermati dalla giurisprudenza di legittimità:
- in tema di intermediazione finanziaria, la responsabilità solidale dell'intermediario, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998 , può essere esclusa in presenza di elementi sintomatici di una condotta anomala dell'investitore, idonei ad evidenziarne la collusione oppure la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, il cui apprezzamento costituisce un
32 accertamento di fatto, da compiersi caso per caso, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha affermato
l'inammissibilità della censura volta a contestare l'argomentato giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito circa l'inidoneità ad escludere la responsabilità solidale dell'intermediario dell'incauto affidamento da parte dell'investitore delle credenziali per operare sul proprio conto corrente) (Cass. civ., sez. III, 11/11/2024,
n. 28952); in tema di intermediazione finanziaria, se la presenza di elementi sintomatici di condotte anomale dell'investitore non esclude automaticamente la responsabilità solidale dell'intermediario, ai sensi dell' art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998 , costituendo l'apprezzamento della loro idoneità a rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore oggetto di un accertamento di fatto da compiersi caso per caso, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, quando tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quali il divieto di consegnare al consulente finanziario denaro contante), il giudice è tenuto ad un apprezzamento specifico che dia conto delle ragioni per cui tale anomalia non sia idonea ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al promotore (Cass. civ., sez. III, 16/11/2023, n. 31894).
La banca convenuta imputa agli attori, che pure conoscevano il promotore noto nel piccolo centro della città di Cori, di aver agito con evidente CP_3
imprudenza e negligenza per non essersi allarmati allorché non avrebbero ricevuto per anni le rendicontazioni della banca “senza porsi troppe domande”; inoltre la banca invoca le ipotesi di esclusione della responsabilità dell'intermediario in caso di collusione ovvero di consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione da parte del promotore.
L'esclusione della responsabilità solidale non può derivare da comportamenti di mera (pretesa) negligenza degli investitori, ai quali, nel caso di specie, verrebbe imputata la colpa di non essersi lagnati per tempo di un inadempimento della banca
(mancata consegna per anni della rendicontazione da parte della banca).
Neppure vi è prova del fatto, minimamente delineato in termini di allegazione, che vi sia stata una collusione tra l' e gli attori in ordine alla condotta CP_3
33 appropriativa dello stesso o a quella di falsificazione dei moduli d'ordine.
Gli attori piuttosto non hanno mostrato alcuna acquiescenza rispetto alla condotta illecita del promotore provvedendo da Controparte_2
subito, insospettiti dalle semplici voci diffuse nel paese, ad effettuare una dettagliata denuncia querela ai danni dello stesso e chiedendo insistentemente che fosse perseguito in sede penale, come in effetti avvenuto.
Il solo dato emerso dall'istruttoria che le parti attrici conoscessero il promotore non ha alcun rilievo ai fini della esenzione di responsabilità in esame.
8. Resta da valutare la misura del risarcimento del danno affidata all'indagine del CTU dott. il cui elaborato è stato depositato telematicamente in Persona_3
data 14/10/2022 e successivamente integrato il 26/2/2024.
Con ordinanza del 21/3/2022, il g.i. ha assegnato al consulente nominato il seguente quesito:
«Esaminati gli atti del procedimento e svolti gli accertamenti preliminari indispensabili, anche accedendo presso uffici pubblici ed enti ove necessario, tenuto conto della sola documentazione in atti e delle prove assunte, considerati gli esiti della CTP disposta dal PM in sede di indagini preliminari,
1) ricostruisca contabilmente l'ammontare delle somme versate dagli attori
(singolarmente considerati) al promotore finanziario convenuto;
2) individui, anche in considerazione degli esiti della CTU grafologica, il valore delle operazioni effettuate senza autorizzazione e anomale;
3) determini - sino alla data della domanda giudiziale e per la determinazione del danno patito (singolarmente per ciascuno degli attori) - il rendimento medio
(secondo il profilo di rischio originariamente optato dagli attori) delle somme investite e che, all'esito della ricostruzione contabile di cui ai punti 1) e 2), non risultino documentalmente disinvestite e rimesse agli attori stessi, detratti gli importi che risultino eventualmente versati in favore dei clienti quali rendimenti maturati».
Il CTU contabile, prendendo atto degli esiti della perizia grafologica, ha rilevato che «si può affermare che tutte le operazioni relative ad investimenti, disinvestimenti e switch sugli strumenti del Risparmio Gestito poste in essere per la SI , per la SI , per il e Parte_4 Parte_2 Parte_1
per il IG siano viziati da firma apocrifa e quindi da considerarsi Parte_3
34 non valide. Identica cosa vale per i bonifici in uscita dal conto corrente CP_1
di ogni attore.
[...]
Per il si aggiunge un acquisto titoli di € 20.000,00 del 12/02/2007 Pt_3
venduti poi il 23/07/2009 per 10.822,50 € (si veda estratto conto doc.195).
Sempre per il Mingione ci sono bonifici in uscita dal cc di cui CP_1
3 a proprio favore per un totale di € 12.000,00 eseguiti dal 13/07 al 10/09/2009 ed uno a terza persona per € 9.700,00 del 06/08/2008 (doc.195).
Analizzando le posizioni dei singoli attori non si considerano gli switch effettuati tra i vari investimenti nel Risparmio Gestito in quanto non modificano il saldo dei versamenti, trattandosi di giroconti che quindi non determinano versamenti di nuovo cash né tantomeno riducono il monte capitale investito».
Il CTU ha dunque provveduto, seguendo le indicazioni del quesito e, tenuto conto delle osservazioni del CTP della banca, a sviluppare il conteggio degli investimenti effettuati nel corso del tempo da ciascuno degli attori e a sottrarre i rimborsi effettuati relativi agli investimenti fatti nel tempo del rapporto in questione, così determinando i seguenti differenziali cui parametrare il danno patrimoniale sofferto determinato dalla perdita del capitale investito:
per € 25.898,96; Parte_4
per € 14.807,36; Parte_1
per € 70.580,92; Parte_2
per € 28.495,54. Parte_3
Il CTU, quanto alla posizione di ha precisato: «non è stato Parte_3
possibile risalire a tutti gli importi, per tale ragione l'importo di € 28.495,54 non è scomputato di tutti i rimborsi perché trattasi di rimborsi totali, quindi senza importo, oppure di rimborsi parziali con indicato il numero quote rimborsato ma non l'importo. Tali movimenti sono accreditati su banca esterna (Unicredit Banca di
Roma) e di tale banca non sono presenti gli estratti conto».
L'operazione compita dal CTU è corretta e trova conforto nell'affermazione del principio giurisprudenziale per cui in tema di responsabilità contrattuale della banca per prelievi abusivi effettuati dal promotore finanziario infedele … spetta alla banca provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa risarcitoria, costituito dall'accreditamento della somma derivante dagli investimenti effettuati dal
35 promotore su altri conti correnti nella giuridica disponibilità del cliente (Cass. civ., sez. III, 27/09/2024, n. 25855, che ha deciso in una fattispecie in cui la sentenza di merito, confermata, aveva condannato la banca al risarcimento del danno, per non aver provato che le somme sottratte erano tornate nella disponibilità del cliente rimasto vittima delle falsificazioni della documentazione).
In comparsa conclusionale, la banca convenuta ha limitato le contestazioni dell'accertamento peritale al mancato computo, per la posizione di
[...]
: - del rimborso di euro 29.000,00 del 27 ottobre 2005 (cfr. doc. n. 72), Parte_1
ritenuto erroneamente uno switch;
- del bonifico in entrata di euro 4.527,00 del 6 ottobre 2006, riportato nell'estratto di conto corrente presso DB.
Quanto al primo rilievo, il CTU, nella risposta alle osservazioni rileva: “in realtà si tratta di uno switch dalla gestione CAM Aggressiva alla gestione
MULTICAM come riportato nel doc. 72”. Il richiamato documento allegato alla comparsa di costituzione della banca convenuta reca un disinvestimento per l'importo indicato di € 29.000,00 dalla gestione CAM Aggressiva con contestuale gestione su base individuale di portafogli, senza che vi sia alcuna dimostrazione che la somma sia stata versata su conto intestato al Pt_1
Quanto al secondo rilievo, dall'estratto conto DB intestato al predetto attore, emerge in effetti un movimento in avere del 6/10/2006 e con data valuta 10/10/2006, recante come causale “bonifico da altro istituto - ordinante: DWS Investments Italy”.
Si tratta di un rimborso per disinvestimento, del quale tuttavia, a differenza di quanto sostenuto dalla convenuta, il CTU ha tenuto conto, come si desume chiaramente dalla colonna D (rimborsi) dell'allegato 7 alla relazione.
8.1 Va quindi affrontata la questione relativa al potenziale rendimento delle somme investite e che non risultano rimborsate agli attori cui viene commisurato il danno dagli stessi subito.
Va condivisa, in coerenza con quanto prospettato dagli stessi attori circa la loro volontà di effettuare investimenti prudenti e conservativi del capitale, la deduzione di parte convenuta per cui il danno commisurato al mancato rendimento del capitale perduto in conseguenza delle attività illecite del promotore va ragguagliato al profilo di rischio più basso.
In questo senso è stata disposta CTU integrativa, i cui esiti (elaborato
36 depositato telematicamente il 26/2/2024) sono stati così sviluppati applicando il rendimento medio ponderato annuale dei BOT a 12 mesi (calcolato sui singoli versamenti effettuati dagli investitori, detratta la capitalizzazione dei rimborsi):
- per € 12.937,16; Parte_4
- per € 11.308,05; Parte_1
- per € 23.624,77; Parte_2
- per € 23.309,51. Parte_3
Il risarcimento del danno viene così complessivamente determinato per ciascuno degli attori:
- € 38.836,12 in favore di;
Parte_4
- € 26.115,41 in favore di;
Parte_1
- € 94.205,69 in favore di;
Parte_2
- € 54.805,05 in favore di . Parte_3
8.2 Gli importi così determinati alla data di proposizione della domanda giudiziale vanno rivalutati sino alla data della presente pronuncia secondo gli indici
ISTAT con l'aggiunta degli interessi di anno in anno calcolati sulla somma rivalutata;
per il periodo successivo al deposito della sentenza sono riconosciuti i soli interessi al tasso legale sull'intera somma rivalutata.
9. Il danno non patrimoniale richiesto da parte attrice è rimasto totalmente sprovvisto di prova, salvo il vago riferimento ad uno svenimento accusato da presso l'agenzia alla notizia della perdita degli Parte_3 Parte_6 investimenti (generica deposizione della teste all'udienza del Testimone_1
21/3/2022).
10. I convenuti vanno condannati in solido per quanto esposto nella superiore motivazione.
La banca, che ha agito in manleva in riconvenzionale trasversale verso l'autore dell'illecito, ha diritto di rivalersi nei suoi confronti per l'importo che sarà tenuto a versare agli attori. Ciò anche in forza di quanto previsto all'art. 9 del contratto di agenzia sottoscritto da (all. 1 alla comparsa della Controparte_3
banca convenuta).
11. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, tenuto conto della natura e del valore della
37 controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € 52.000,01 ed €
260.000,00, applicati i valori medi relativi a tutte le fasi, con riduzione del 30%, tenuto conto del tenore delle difese svolte), seguono la soccombenza dei convenuti che vanno condannati in solido alla rifusione.
Può essere operato l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, per la difesa di più soggetti, aumento qui commisurato alla percentuale del 10% per ciascuno oltre il primo.
Sono liquidate spese documentate per l'importo di € 1.067,22.
11.1 Nelle memorie conclusive di replica la difesa di parte attrice chiede la rifusione anche delle spese e degli onorari per la costituzione di parte civile nel processo penale. Si è sopra rilevato che il sistema (art. 75 c.p.p.) non prevede il trasferimento dell'azione civile promossa nel processo penale, quanto piuttosto il contrario. Il presente giudizio, dunque, non può considerarsi una prosecuzione dell'azione civile proposta nel processo penale, né le spese di quel processo possono dunque in alcun modo essere liquidate in questa sede.
11.2 Le spese delle CTU, liquidate con separati decreti, devono essere definitivamente poste a carico dele parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, così decide:
accoglie nei limiti della motivazione la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice e per l'effetto condanna in solido i convenuti CP_1
e al pagamento delle seguenti somme: € 38.836,12 in
[...] Controparte_3 favore di , € 26.115,41 in favore di , € 94.205,69 in Parte_4 Parte_1 favore di ed € 54.805,05 in favore di , oltre Parte_2 Parte_3
rivalutazione ed interessi legali come stabilito al punto 8.2 della motivazione;
accerta che è obbligato a tenere indenne la convenuta Controparte_3
dalle conseguenze dei fatti illeciti dallo stesso commessi e lo Controparte_1
condanna alla rifusione degli importi che la è tenuta a Controparte_1
corrispondere agli attori in forza della presente sentenza;
condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in
38 favore degli attori, che liquida in € 1.067,22 per spese non imponibili ed € 14.103,00 per compenso ai difensori, oltre rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
pone definitivamente le spese delle CTU, liquidate con separato decreto, a carico dei convenuti in parti uguali tra loro.
Latina, 07/02/2025
Il giudice
Luca Venditto
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