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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/07/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2236/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. FEDERICO VIERO e Parte_1 C.F._1
l'avv. PAOLO SPAGNOLO
Parte attrice contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
Parte convenuta
Oggetto: Altri contratti atipici
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Nel merito
1 1. accertarsi e dichiararsi, per le causali di cui in narrativa, la sussistenza in capo alla sig.ra dell'obbligo di adempiere alle previsioni di cui al punto 4) del verbale di Controparte_1 udienza di comparizione delle parti del 17.10.2017;
2. accertato l'inadempimento della sig.ra alle previsioni di cui al punto 4) del Controparte_1 verbale di udienza di comparizione delle parti del 17.10.2017, condannarsi la medesima a restituire al sig. la somma di euro 26.000,00 oltre interessi di legge dal Parte_1 dovuto al saldo effettivo;
3. spese e compensi di causa (da maggiorarsi ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.M.
55/2014) integralmente rifusi, comprese quelle relative al procedimento di negoziazione assistita, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nel ricorso ex art. 281 undecies del 27.05.2024.
MOTIVAZIONE
Fatto
e hanno concordato le condizioni del loro divorzio, Parte_1 Controparte_1 riportandole nel verbale d'udienza 17.10.2017. Questo Tribunale, con sentenza n. 3107/17, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, prendendo atto delle condizioni concordate nelle conclusioni conformi delle parti.
Tali condizioni prevedevano che trasferisse a la propria Parte_1 Controparte_1 quota di alcuni immobili in comunione tra i coniugi siti a Valdastico (VI), nonché la piena proprietà di altri beni immobili siti in Arsiero (VI). A fronte di tale trasferimento CP_1
si impegnava al versamento in favore di di € 80.000,00, da effettuarsi con le
[...] Pt_1 seguenti modalità:
2 − € 50.000,00 da corrispondere contestualmente alla sottoscrizione del verbale di comparizione dei coniugi;
− € 30.000,00 da corrispondere contestualmente alla trascrizione del verbale di comparizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vicenza.
Nel medesimo verbale, al punto 4, le parti davano atto dell'esistenza di un loro debito solidale
(per la quota del 50% ciascuno) nei confronti di Controparte_2 quantificato nella somma complessiva di € 52.000,00 circa, in forza di un mutuo ipotecario e di una fideiussione bancaria dell'11.1.2013.
Con riferimento a tale debito, le parti concordavano che:
− avrebbe consegnato a , mediante assegno, la somma Parte_1 Controparte_1 di € 26.000,00 (pari al 50% del debito complessivo nei confronti di Controparte_2
contestualmente alla trascrizione del verbale dell'udienza di
[...] comparizione del 17.10.2017 e della sentenza di divorzio;
− avrebbe utilizzato l'importo così ricevuto per il pagamento della quota Controparte_1 del debito di spettanza di verso la banca, impegnandosi ad Parte_1 estinguere il debito nei confronti di entro sei mesi dal Controparte_2 passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
− qualora al momento della trascrizione della sentenza e del verbale di udienza Pt_1 del 17.10.2017, avesse omesso di consegnare l'assegno circolare sopra indicato, la sarebbe stata autorizzata “a trattenere l'importo di € 26.000,00 dovuto Controparte_1 quale saldo del prezzo della cessione degli immobili di cui al presente verbale, per estinguere le posizioni debitorie nei confronti di ; Controparte_2
− in caso di aumento dell'esposizione debitoria verso Controparte_2
(a fronte di interessi, spese o altri oneri) rispetto alla somma preventivata, Parte_1
si impegnava ad integrare la propria quota;
[...]
− nel caso in cui il debito fosse risultato inferiore o fosse stato oggetto di transazione a saldo e stralcio, si impegnava a restituire pro quota a Controparte_1 Parte_1 le somme eccedenti l'importo di € 26.000,00.
3 Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. del 27.5.2025 ha dedotto di avere Parte_1 ricevuto da l'acconto di € 50.000,00 e di non avere invece ricevuto dalla stessa Controparte_1 il saldo previsto di € 30.000,00, avendo egli omesso di consegnare a l'assegno di € CP_1
26.000,00 destinato all'estinzione dei debiti verso la banca. Ha evidenziato che, diversamente da quanto previsto negli accordi del 2017, non avrebbe provveduto Controparte_1 all'estinzione del debito solidale verso tanto che l'iscrizione Controparte_2 dell'ipoteca della banca sarebbe stata rinnovata il 4.10.2021 e che il nominativo del ricorrente Co sarebbe stato segnalato alla Centrale Rischi Banca d'Italia, per il mancato pagamento del mutuo cointestato con a partire da settembre 2017 (quindi in coincidenza con il CP_1 momento in cui la convenuta avrebbe dovuto provvedere all'estinzione del debito).
Il ricorrente chiede che sia dichiarato l'obbligo di di adempiere agli obblighi Controparte_1 assunti di cui al punto 4 del verbale 17.10.2017 e che, accertato l'inadempimento della convenuta, ella venga condannata a restituire all'attore la somma di € 26.000,00, oltre agli interessi.
La convenuta è rimasta contumace. Controparte_1
All'udienza del 26.6.2025, tenutasi con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha precisato le conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed il giudice si è riservato il deposito della sentenza.
Ragioni della decisione
L'accordo negoziale raggiunto dalle parti il 17.10.2017 prevedeva, come possibile attuazione dell'intesa, che omettesse di saldare il pagamento del saldo dell'importo Controparte_1 promesso come contropartita delle cessioni immobiliari pattuite e che, parallelamente,
[...]
omettesse di corrispondere alla stessa la propria quota parte delle somme Parte_1
4 necessarie per l'estinzione dei debiti comuni delle parti verso Controparte_2 derivanti pregressi da impegni assunti mediante contrazione di un mutuo e rilascio di una fideiussione. In ogni caso – sia nell'ipotesi in cui le parti avessero adempiuto alle obbligazioni pecuniarie reciproche previste (pagamento del saldo di € 30.000,00 da parte di CP_1 pagamento dell'importo di € 26.000,00 da parte di , sia nell'ipotesi verificatasi – la Pt_1 convenuta avrebbe dovuto provvedere all'estinzione della posizione debitoria di entrambi gli ex coniugi entro il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
Nel caso tale estinzione avesse comportato il pagamento di somme inferiori a quella stimata di € 52.000,00, l'onere a carico di su sarebbe proporzionalmente ridotto, con obbligo Pt_1 di di restituire le somme in eccesso. CP_1
I documenti 5 e 6 dimessi dal ricorrente fanno ritenere che i debiti di verso Parte_1
l'attuale titolare del credito già facente capo a siano ancora in Controparte_2 essere, tanto che l'ipoteca iscritta a garanzia degli stessi è ancora in essere e la relativa iscrizione è stata rinnovata nel 2021. In ogni modo era onere della convenuta dare prova di avere ottemperato agli obblighi assunti verso il ricorrente.
E' quindi fondata la domanda dell'attore di essere rimborsato della somma di € 26.000,00 – che egli ha corrisposto alla convenuta mediante compensazione con il maggior credito vantato
– posto che tale somma era stata erogata allo scopo di consentire a di fare fronte CP_1 all'impegno assunto in relazione all'estinzione dei debiti con la banca e che tale impegno, a distanza di quasi otto anni dal momento in cui è sorto, non risulta essere stato onorato.
La somma va maggiorata con gli interessi legali maturati dalla data di messa in mora
(12.10.2022, doc. 3).
Spetta al ricorrente la rifusione delle spese di lite, con onere a carico della parte convenuta soccombente. Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, in relazione al valore e alla limitata complessità della causa.
5
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) dichiara che ha assunto verso gli impegni di cui al Controparte_1 Parte_1 punto 4 del verbale di comparizione 7.10.2017 nel procedimento n. 1920/16 R.G. avanti questo Tribunale e che è rimasta inadempiente rispetto all'obbligo di provvedere alla “estinzione delle obbligazioni pendenti” nei confronti della allora creditrice;
Controparte_2
2) condanna a pagare a la somma di € 26.000,00, Controparte_1 Parte_1 maggiorata con gli interessi legali calcolati al saggio di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. maturati dal 12.10.2022 alla data di notifica del ricorso introduttivo (1.7.2024) e calcolati al saggio di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. per il periodo successivo, sino al saldo;
3) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in € Controparte_1 Parte_1
1.775,38, di cui € 1.300,00 per compensi, € 230,38 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA, con distrazione in favore difensori del ricorrente.
Vicenza, 11 luglio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. FEDERICO VIERO e Parte_1 C.F._1
l'avv. PAOLO SPAGNOLO
Parte attrice contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
Parte convenuta
Oggetto: Altri contratti atipici
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Nel merito
1 1. accertarsi e dichiararsi, per le causali di cui in narrativa, la sussistenza in capo alla sig.ra dell'obbligo di adempiere alle previsioni di cui al punto 4) del verbale di Controparte_1 udienza di comparizione delle parti del 17.10.2017;
2. accertato l'inadempimento della sig.ra alle previsioni di cui al punto 4) del Controparte_1 verbale di udienza di comparizione delle parti del 17.10.2017, condannarsi la medesima a restituire al sig. la somma di euro 26.000,00 oltre interessi di legge dal Parte_1 dovuto al saldo effettivo;
3. spese e compensi di causa (da maggiorarsi ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.M.
55/2014) integralmente rifusi, comprese quelle relative al procedimento di negoziazione assistita, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nel ricorso ex art. 281 undecies del 27.05.2024.
MOTIVAZIONE
Fatto
e hanno concordato le condizioni del loro divorzio, Parte_1 Controparte_1 riportandole nel verbale d'udienza 17.10.2017. Questo Tribunale, con sentenza n. 3107/17, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, prendendo atto delle condizioni concordate nelle conclusioni conformi delle parti.
Tali condizioni prevedevano che trasferisse a la propria Parte_1 Controparte_1 quota di alcuni immobili in comunione tra i coniugi siti a Valdastico (VI), nonché la piena proprietà di altri beni immobili siti in Arsiero (VI). A fronte di tale trasferimento CP_1
si impegnava al versamento in favore di di € 80.000,00, da effettuarsi con le
[...] Pt_1 seguenti modalità:
2 − € 50.000,00 da corrispondere contestualmente alla sottoscrizione del verbale di comparizione dei coniugi;
− € 30.000,00 da corrispondere contestualmente alla trascrizione del verbale di comparizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vicenza.
Nel medesimo verbale, al punto 4, le parti davano atto dell'esistenza di un loro debito solidale
(per la quota del 50% ciascuno) nei confronti di Controparte_2 quantificato nella somma complessiva di € 52.000,00 circa, in forza di un mutuo ipotecario e di una fideiussione bancaria dell'11.1.2013.
Con riferimento a tale debito, le parti concordavano che:
− avrebbe consegnato a , mediante assegno, la somma Parte_1 Controparte_1 di € 26.000,00 (pari al 50% del debito complessivo nei confronti di Controparte_2
contestualmente alla trascrizione del verbale dell'udienza di
[...] comparizione del 17.10.2017 e della sentenza di divorzio;
− avrebbe utilizzato l'importo così ricevuto per il pagamento della quota Controparte_1 del debito di spettanza di verso la banca, impegnandosi ad Parte_1 estinguere il debito nei confronti di entro sei mesi dal Controparte_2 passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
− qualora al momento della trascrizione della sentenza e del verbale di udienza Pt_1 del 17.10.2017, avesse omesso di consegnare l'assegno circolare sopra indicato, la sarebbe stata autorizzata “a trattenere l'importo di € 26.000,00 dovuto Controparte_1 quale saldo del prezzo della cessione degli immobili di cui al presente verbale, per estinguere le posizioni debitorie nei confronti di ; Controparte_2
− in caso di aumento dell'esposizione debitoria verso Controparte_2
(a fronte di interessi, spese o altri oneri) rispetto alla somma preventivata, Parte_1
si impegnava ad integrare la propria quota;
[...]
− nel caso in cui il debito fosse risultato inferiore o fosse stato oggetto di transazione a saldo e stralcio, si impegnava a restituire pro quota a Controparte_1 Parte_1 le somme eccedenti l'importo di € 26.000,00.
3 Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. del 27.5.2025 ha dedotto di avere Parte_1 ricevuto da l'acconto di € 50.000,00 e di non avere invece ricevuto dalla stessa Controparte_1 il saldo previsto di € 30.000,00, avendo egli omesso di consegnare a l'assegno di € CP_1
26.000,00 destinato all'estinzione dei debiti verso la banca. Ha evidenziato che, diversamente da quanto previsto negli accordi del 2017, non avrebbe provveduto Controparte_1 all'estinzione del debito solidale verso tanto che l'iscrizione Controparte_2 dell'ipoteca della banca sarebbe stata rinnovata il 4.10.2021 e che il nominativo del ricorrente Co sarebbe stato segnalato alla Centrale Rischi Banca d'Italia, per il mancato pagamento del mutuo cointestato con a partire da settembre 2017 (quindi in coincidenza con il CP_1 momento in cui la convenuta avrebbe dovuto provvedere all'estinzione del debito).
Il ricorrente chiede che sia dichiarato l'obbligo di di adempiere agli obblighi Controparte_1 assunti di cui al punto 4 del verbale 17.10.2017 e che, accertato l'inadempimento della convenuta, ella venga condannata a restituire all'attore la somma di € 26.000,00, oltre agli interessi.
La convenuta è rimasta contumace. Controparte_1
All'udienza del 26.6.2025, tenutasi con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha precisato le conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed il giudice si è riservato il deposito della sentenza.
Ragioni della decisione
L'accordo negoziale raggiunto dalle parti il 17.10.2017 prevedeva, come possibile attuazione dell'intesa, che omettesse di saldare il pagamento del saldo dell'importo Controparte_1 promesso come contropartita delle cessioni immobiliari pattuite e che, parallelamente,
[...]
omettesse di corrispondere alla stessa la propria quota parte delle somme Parte_1
4 necessarie per l'estinzione dei debiti comuni delle parti verso Controparte_2 derivanti pregressi da impegni assunti mediante contrazione di un mutuo e rilascio di una fideiussione. In ogni caso – sia nell'ipotesi in cui le parti avessero adempiuto alle obbligazioni pecuniarie reciproche previste (pagamento del saldo di € 30.000,00 da parte di CP_1 pagamento dell'importo di € 26.000,00 da parte di , sia nell'ipotesi verificatasi – la Pt_1 convenuta avrebbe dovuto provvedere all'estinzione della posizione debitoria di entrambi gli ex coniugi entro il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
Nel caso tale estinzione avesse comportato il pagamento di somme inferiori a quella stimata di € 52.000,00, l'onere a carico di su sarebbe proporzionalmente ridotto, con obbligo Pt_1 di di restituire le somme in eccesso. CP_1
I documenti 5 e 6 dimessi dal ricorrente fanno ritenere che i debiti di verso Parte_1
l'attuale titolare del credito già facente capo a siano ancora in Controparte_2 essere, tanto che l'ipoteca iscritta a garanzia degli stessi è ancora in essere e la relativa iscrizione è stata rinnovata nel 2021. In ogni modo era onere della convenuta dare prova di avere ottemperato agli obblighi assunti verso il ricorrente.
E' quindi fondata la domanda dell'attore di essere rimborsato della somma di € 26.000,00 – che egli ha corrisposto alla convenuta mediante compensazione con il maggior credito vantato
– posto che tale somma era stata erogata allo scopo di consentire a di fare fronte CP_1 all'impegno assunto in relazione all'estinzione dei debiti con la banca e che tale impegno, a distanza di quasi otto anni dal momento in cui è sorto, non risulta essere stato onorato.
La somma va maggiorata con gli interessi legali maturati dalla data di messa in mora
(12.10.2022, doc. 3).
Spetta al ricorrente la rifusione delle spese di lite, con onere a carico della parte convenuta soccombente. Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, in relazione al valore e alla limitata complessità della causa.
5
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) dichiara che ha assunto verso gli impegni di cui al Controparte_1 Parte_1 punto 4 del verbale di comparizione 7.10.2017 nel procedimento n. 1920/16 R.G. avanti questo Tribunale e che è rimasta inadempiente rispetto all'obbligo di provvedere alla “estinzione delle obbligazioni pendenti” nei confronti della allora creditrice;
Controparte_2
2) condanna a pagare a la somma di € 26.000,00, Controparte_1 Parte_1 maggiorata con gli interessi legali calcolati al saggio di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. maturati dal 12.10.2022 alla data di notifica del ricorso introduttivo (1.7.2024) e calcolati al saggio di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. per il periodo successivo, sino al saldo;
3) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in € Controparte_1 Parte_1
1.775,38, di cui € 1.300,00 per compensi, € 230,38 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA, con distrazione in favore difensori del ricorrente.
Vicenza, 11 luglio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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