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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/09/2025, n. 7144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7144 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 24695/2023 promossa da
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Matteo Di Pumpo e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Andreea Ioana Rus, del foro di Roma OPPONENTE contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Mara Battaglia, del Controparte_2 P.IVA_2 foro di Torino OPPOSTA
Con note scritte depositate ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno precisato le rispettive, seguenti CONCLUSIONI
Per l'opponente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi sopra esposti: In via preliminare:
- revocare l'ordinanza resa in data 26/04/2024 e, per l'effetto, ammettere le istanze istruttorie come formulate da nella propria memoria ex art. 183, co. VI n. 2 cod. proc. Parte_1 civ. con conseguente rimessione della causa in istruttoria;
In via principale:
- accertare e dichiarare l'assenza/inesistenza di un diritto di credito giustificante l'emissione di un decreto ingiuntivo per difetto di assolvimento all'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ. come esposto nel paragrafo 1 e 4 dell'atto di citazione e, per l'effetto, dichiarare nullo e, comunque, revocato e/o annullato il decreto ingiuntivo n. 6133/2023 del Tribunale di Milano;
- accertare e dichiarare l'assenza/inesistenza del diritto di credito avanzato da CP_2 con la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, rigettare le pretese avversarie perché
[...] indimostrate ed infondate. In via principale riconvenzionale:
1 - accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale di GE. al Controparte_2 contratto di appalto oggetto del giudizio monitorio e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subìti da pari ad euro 33.945,00 oltre interessi ex Parte_1 art. 1284 co. IV cod. civ. e rivalutazione monetaria ovvero la maggiore o minore misura ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale di in Controparte_2 relazione ai contratti di appalto di cui al paragrafo 6 dell'atto di citazione in opposizione e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subìti da pari ad euro Parte_1
75.063,79 oltre interessi ex art. 1284 co. IV cod. civ. e rivalutazione monetaria ovvero la maggiore o minore misura ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni derivanti dal pregiudizio alla reputazione commerciale di per i motivi esposti nel paragrafo 7 dell'atto Parte_1 di citazione in opposizione, da liquidarsi anche in via equitativa;
In via subordinata:
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di al contratto di Controparte_2 appalto di cui al giudizio monitorio per i motivi esposti nel paragrafo 1 e 5 dell'atto di citazione in opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo e, comunque, revocato e/o annullato il decreto ingiuntivo n. 6133/2023 del Tribunale di Milano per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale di GE. al Controparte_2 contratto di appalto oggetto del giudizio monitorio e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subìti da pari ad euro 33.945,00 oltre interessi ex Parte_1 art. 1284 co. IV cod. civ. e rivalutazione monetaria ovvero la maggiore o minore misura ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale di in Controparte_2 relazione ai contratti di appalto di cui al paragrafo 6 dell'atto di citazione in opposizione e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subìti da pari ad euro Parte_1
75.063,79 oltre interessi ex art. 1284 co. IV cod. civ. e rivalutazione monetaria ovvero la maggiore o minore misura ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni derivanti dal pregiudizio alla reputazione commerciale di per i motivi esposti nel paragrafo 7 dell'atto Parte_1 di citazione in opposizione, da liquidarsi anche in via equitativa;
In via ulteriormente gradata:
- accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione contrattuale per mancato rispetto del termine essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c. da parte di e, per l'effetto accertare Controparte_2
e dichiarare il diritto di al risarcimento dei danni come sopra determinati Parte_1
In ogni caso:
- condannare al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio, oltre Controparte_2 rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge tenuto conto che gli atti sono stati redatti in conformità all'art. 4 co. I bis D. M. n. 55 del 10/03/2014 nella sua attuale formulazione, da liquidarsi in favore dell'Avv. Matteo Di Pumpo che si dichiara antistatario. In via istruttoria:
- ammettere le istanze istruttorie formulate da per tutti i motivi esposti in atti;
Parte_1
- rigettare le istanze istruttorie proposte da perché inammissibili e, Controparte_3 comunque, irrilevanti per tutti i motivi esposti in atti e, in subordine, ammettere
[...] alla prova contraria.” Parte_1
2 Per l'opposta:
“In istruttoria: ammettere la testimonianza dell'ing. sui seguenti capi: Testimone_1
1) Vero che nel dicembre 2022 il geom. le comunicava la contestazione dei vizi da Pt_2 parte di e le chiedeva di accompagnarlo a fare un sopralluogo per constatare lo Parte_1 stato dei lavori?
2) Vero che lei non ha notato nulla che non corrispondesse ad una buona esecuzione dei lavori appaltati? Nel merito, in via principale:
• respingere l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo emesso e di conseguenza confermarne la esecutorietà per i motivi esposti in narrativa;
• accertare e dichiarare il diritto di credito della pari ad €. 46.290 così Parte_3 come dimostrato dalle allegate fatture;
• accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni derivanti dal pregiudizio economico e alla reputazione commerciale di per il mancato Pt_3 Controparte_2 pagamento delle fatture da liquidarsi anche in via equitativa;
• respingere la richiesta riconvenzionale della per i motivi espressi in Parte_1 narrativa;
• respingere la richiesta di risarcimento danni avanzata da pari ad € Parte_1
33.945,00;
• respingere l'eccezione di grave inadempimento contrattuale di in Parte_3 relazione ai contratti di appalto di cui al paragrafo 6 della Citazione ed il risarcimento dei danni subiti da pari ad € 75.063,79 oltre interessi ex art. 1284, co.4, c.c. Parte_1
e rivalutazione monetaria;
• condannare al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio, oltre Parte_1 rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge tenuto conto che il presente atto è stato redatto in conformità all'art. 4 co. I bis D. M. n. 55 del 10/03/2014 nella sua attuale formulazione, da liquidarsi in favore dell'avv. Mara Battaglia che si dichiara antistataria.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha evocato in giudizio proponendo opposizione al Parte_1 Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 6133/23, emesso dal Tribunale di Milano, con cui le è stato ingiunto di pagare a € 20.002,00, oltre interessi e spese, portati dalla fattura n. Controparte_2
19/2022 emessa il 30.9.2022 (docc. 1,2 monitorio) a fronte di lavori edili realizzati in esecuzione di un contratto di subappalto stipulato tra le parti il 9.6.2022. Ha eccepito: 1) l'inesistenza di prova delle prestazioni per il cui pagamento ha emesso la fattura azionata (mai in precedenza inviata ad essa opponente); invero non è prodotto il SAL e in assenza dell'allegato A al documento 1 monitorio (contratto), non è possibile identificare le prestazioni e ricondurle al contratto di subappalto di lavori di efficientamento energetico e manutenzione straordinaria di una villetta sita in Rodano;
2) conseguentemente, l'assenza dei requisiti di cui all'art 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo. Ha allegato che: 1) che le opere subappaltate sono risultate essere viziate come emerge dalle contestazioni sollevate dalla committente finale, alla quale ha dovuto risarcire Parte_1
i danni - oltre che provvedere ai ripristini, di cui alla relazione tecnica di parte (doc 15
3 opponente), per complessivi € 33.945,00; 2) la subappaltatrice ha accumulato, ritardi, fonte di penali;
3) anche in altri cantieri subappaltati a Gec. - per due dei quali CP_2
l'opponente ha versato acconti a fronte dell'emissione della fattura n. 14 del 10.6.2022 - sono state riscontrate criticità (difformità e vizi) che le hanno causato danni per complessivi € 75.063,79; 4) essa opponente ha subito anche un danno all'immagine per effetto del cattivo operato della sua subappaltatrice. Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e per la condanna Gec. a risarcirle, CP_2
a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, € 33.945,00 + € 75.063,79, oltre interessi ex art 1284.4 c.c. e rivalutazione monetaria, oltre al danno all'immagine, da liquidarsi equitativamente. Ge costituendosi, ha chiesto il differimento dell'udienza di prima comparizione al CP_2 fine di chiamare in giudizio l'arch. direttore dei lavori;
nel merito ha Controparte_4 concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo evidenziando: la contraddittorietà degli assunti avversari;
di aver ricevuto dalla subcommittente una contestazione dei vizi limitatamente al cantiere di Rodano soltanto il 20.1.23, con conseguente decadenza dalla denunzia dei vizi, che ha eccepito;
l'assenza di prova sia di vizi/difformità sia di danni;
di aver lasciato il cantiere in seguito all'intimazione del 4.10.2022 di non proseguire le opere nei vari cantieri in subappalto;
che sul cantiere di Rodano erano intervenute imprese terze che hanno modificato lo stato dei luoghi;
l'assenza di qualsiasi denunzia di vizi in relazione agli ulteriori cantieri;
di aver subito danni, patrimoniali e non, in conseguenza della condotta dell'opponente; di vantare un ulteriore credito di € 46.290 portato dalle fatture emesse per lavori eseguiti nei vari cantieri avuti da in Parte_1 subappalto. In via riconvenzionale ha chiesto il ristoro del pregiudizio patito, con liquidazione equitativa e la condanna al pagamento di € 46.290.
Con ordinanza resa il 25/10/2023 è stata rigettata l'istanza ex art 269 c.p.c. di CP_2
, di differimento dell'udienza di prima comparizione, al fine di chiamare in giudizio l'arch.
[...]
direttore dei lavori, allo scopo di formulare nei suoi confronti una Controparte_4 domanda di manleva e/o per far accertare la responsabilità del predetto terzo verso l'attrice. All'udienza di prima comparizione delle parti è stata richiesta la concessione dei termini di cui all'art 183.6 c.p.c. ed è stata formulata dall'opponente richiesta di cancellazione, in quanto offensiva, della frase contenuta a pag. 8 della comparsa avversaria. Con ordinanza del 15.11.2023 è stata respinta la richiesta ex art 89 c.p.c. e sono stati dati i termini ex art 183.6 nn 1,2,3 c.p.c. e per il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 183.7 c.p.c. Con ordinanza in data 26.4.24 e per le ragioni ivi illustrate e qui richiamate e ribadite, attesa la reiterazione delle richieste istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni, non sono stati ammessi i mezzi di prova orale indicati dalle parti nelle rispettive memorie ex art. 183.6 n. 2 c.p.c. e la causa è entrata nella fase decisionale.
Dunque, è sulla scorta del compendio documentale in atti e delle reciproche prospettazioni delle parti che l'opposizione va decisa. Va in primo luogo disatteso il motivo di opposizione inerente all'assenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c.; nel termine di cui all'art 183 6 n. 1 c.p.c. l'opposta ha depositato il fascicolo monitorio contenente i documenti in quella sede allegati al ricorso (contratto di subappalto inerente alla riqualificazione energetica e manutenzione dell'immobile sito in
4 Rodano – oggetto di contratto di appalto tra la committente e Parte_4
l'appaltatrice – , la fattura n 19/22 del 31.7.22 relativa al I SAL di luglio 2022, Parte_1
l'estratto notarile delle scritture contabili in cui la fattura è inserita); avendo documentato il titolo, la fattura, corredata da estratto notarile, e l'allegazione di esecuzione delle prestazioni di cui all'incarico sino al luglio 2022, costituisce prova scritta idonea per richiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo. Nel termine di cui all'art. 183.6 n. 2 c.p.c. l'opposta ha altresì depositato, sub doc, 11, l'allegato A al contratto di subappalto, con elenco delle prestazioni a suo carico. Ciò premesso, deve essere evidenziata la contraddittorietà delle argomentazioni svolte nell'atto di citazione da che, da un lato afferma che non vi è prova che i lavori Parte_1 di cui alla fattura 19/22 siano quelli oggetto del contratto di subappalto, dall'altro assume che non siano estati eseguiti, dall'altro ancora lamenta che le opere realizzate da CP_2 siano viziate Il carattere ondivago delle ragioni di opposizione depone per l'assenza di fondamento, sul punto, delle medesime. Quanto ai lamentati vizi o difformità dell'opera oggetto del procedimento monitorio, a fronte dell' eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta opposta, spettava alla subcommittente provare di aver tempestivamente comunicato alla subappaltatrice la denunzia ricevuta dalla committente;
, però, si è limitata a depositare nella Parte_1 presente causa la contestazione ricevuta il 6.11.22 dalla sua committente con elenco delle problematiche riscontrate nell'immobile (doc 8), alcune fotografie del tetto e di infiltrazioni all'interno dell'immobile (doc 9), l'email inviata da essa opponente a il 20.1.2023 CP_2 con cui (a seguito delle richieste di quest'ultima formulate il 13.12.2022 e il 20.1.2023 docc. 1,2 opposta) elenca una serie di criticità che riconduce all'operato dell'opposta, senza peraltro far riferimento alla denunzia ricevuta dalla committente. Ne conseguenze che l'opponente è incorsa nella decadenza di cui all'art 1670 c.c., il che assume valore decisivo in relazione all'azione risarcitoria di regresso esercitata da Parte_1
e alla sua richiesta di andare esente dal pagamento del corrispettivo preteso dalla
[...] subappaltatrice (Cass. civ. ord. n. 23071/2020) Relativamente alla domanda risarcitoria afferente agli altri cantieri subappaltati a
[...] basti dire che l'opponente, gravata dall'onere probatorio, si è limitata a Controparte_2 produrre la relazione tecnica di parte (doc. 15) redatta dal direttore dei lavori il 16 giugno 2023 e (docc. 18-28) una serie di fatture emesse da imprese terze che, a dire dell'opponente, avrebbero ripristinato i danni causati dall'opposta e cui avrebbe pagato il relativo compenso. Difetta totalmente, però, in questo caso, persino l'allegazione e la prova della denuncia di vizi da parte dei committenti oltre che della tempestiva comunicazione di tale denuncia dalla subcommittente alla subappaltatrice, con conseguente decadenza della prima a mente dell'art 1670 c.c. La domanda risarcitoria avanzata dall'opponente deve conseguentemente essere respinta. Infine, vanno dichiarate inammissibili sia le domande riconvenzionali dell'opposta, non costituenti reconventio reconventionis, sia, perché tardiva, la domanda nuova formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 1457 c.c. nella memoria ex art 183.6 n 1 c.p.c. In definitiva, l'opposizione va respinta con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo che, a mente degli artt. 282-653 c.p.c., deve essere dichiarato esecutivo. Le spese processuali, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e 147/22 con riduzione della fase istruttoria in proporzione all'attività ivi effettivamente espletata, seguono la soccombenza con clausola ex art 93 c.p.c., essendosi il difensore dichiarato antistatario.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione VII civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni altra eccezione, istanza e domanda respinta, respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 6133/2023, emesso dal Tribunale di Milano in favore di Ge proposta da e conferma il decreto Controparte_2 Parte_1 ingiuntivo n. 6133/2023 emesso dal Tribunale di Milano, che dichiara esecutivo;
dichiara inammissibili le domande riconvenzionali dell'opposta e la domanda nuova formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 1457 c.c. nella memoria ex art 183.6 n. 1 c.p.c.; rigetta le ulteriori domande;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese processuali, liquidate in € 4.237,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, C.P.A. e IVA., da distrarsi in favore del difensore antistatario. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 25.9.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
6
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 24695/2023 promossa da
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Matteo Di Pumpo e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Andreea Ioana Rus, del foro di Roma OPPONENTE contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Mara Battaglia, del Controparte_2 P.IVA_2 foro di Torino OPPOSTA
Con note scritte depositate ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno precisato le rispettive, seguenti CONCLUSIONI
Per l'opponente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi sopra esposti: In via preliminare:
- revocare l'ordinanza resa in data 26/04/2024 e, per l'effetto, ammettere le istanze istruttorie come formulate da nella propria memoria ex art. 183, co. VI n. 2 cod. proc. Parte_1 civ. con conseguente rimessione della causa in istruttoria;
In via principale:
- accertare e dichiarare l'assenza/inesistenza di un diritto di credito giustificante l'emissione di un decreto ingiuntivo per difetto di assolvimento all'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ. come esposto nel paragrafo 1 e 4 dell'atto di citazione e, per l'effetto, dichiarare nullo e, comunque, revocato e/o annullato il decreto ingiuntivo n. 6133/2023 del Tribunale di Milano;
- accertare e dichiarare l'assenza/inesistenza del diritto di credito avanzato da CP_2 con la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, rigettare le pretese avversarie perché
[...] indimostrate ed infondate. In via principale riconvenzionale:
1 - accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale di GE. al Controparte_2 contratto di appalto oggetto del giudizio monitorio e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subìti da pari ad euro 33.945,00 oltre interessi ex Parte_1 art. 1284 co. IV cod. civ. e rivalutazione monetaria ovvero la maggiore o minore misura ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale di in Controparte_2 relazione ai contratti di appalto di cui al paragrafo 6 dell'atto di citazione in opposizione e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subìti da pari ad euro Parte_1
75.063,79 oltre interessi ex art. 1284 co. IV cod. civ. e rivalutazione monetaria ovvero la maggiore o minore misura ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni derivanti dal pregiudizio alla reputazione commerciale di per i motivi esposti nel paragrafo 7 dell'atto Parte_1 di citazione in opposizione, da liquidarsi anche in via equitativa;
In via subordinata:
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di al contratto di Controparte_2 appalto di cui al giudizio monitorio per i motivi esposti nel paragrafo 1 e 5 dell'atto di citazione in opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo e, comunque, revocato e/o annullato il decreto ingiuntivo n. 6133/2023 del Tribunale di Milano per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale di GE. al Controparte_2 contratto di appalto oggetto del giudizio monitorio e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subìti da pari ad euro 33.945,00 oltre interessi ex Parte_1 art. 1284 co. IV cod. civ. e rivalutazione monetaria ovvero la maggiore o minore misura ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale di in Controparte_2 relazione ai contratti di appalto di cui al paragrafo 6 dell'atto di citazione in opposizione e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subìti da pari ad euro Parte_1
75.063,79 oltre interessi ex art. 1284 co. IV cod. civ. e rivalutazione monetaria ovvero la maggiore o minore misura ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni derivanti dal pregiudizio alla reputazione commerciale di per i motivi esposti nel paragrafo 7 dell'atto Parte_1 di citazione in opposizione, da liquidarsi anche in via equitativa;
In via ulteriormente gradata:
- accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione contrattuale per mancato rispetto del termine essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c. da parte di e, per l'effetto accertare Controparte_2
e dichiarare il diritto di al risarcimento dei danni come sopra determinati Parte_1
In ogni caso:
- condannare al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio, oltre Controparte_2 rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge tenuto conto che gli atti sono stati redatti in conformità all'art. 4 co. I bis D. M. n. 55 del 10/03/2014 nella sua attuale formulazione, da liquidarsi in favore dell'Avv. Matteo Di Pumpo che si dichiara antistatario. In via istruttoria:
- ammettere le istanze istruttorie formulate da per tutti i motivi esposti in atti;
Parte_1
- rigettare le istanze istruttorie proposte da perché inammissibili e, Controparte_3 comunque, irrilevanti per tutti i motivi esposti in atti e, in subordine, ammettere
[...] alla prova contraria.” Parte_1
2 Per l'opposta:
“In istruttoria: ammettere la testimonianza dell'ing. sui seguenti capi: Testimone_1
1) Vero che nel dicembre 2022 il geom. le comunicava la contestazione dei vizi da Pt_2 parte di e le chiedeva di accompagnarlo a fare un sopralluogo per constatare lo Parte_1 stato dei lavori?
2) Vero che lei non ha notato nulla che non corrispondesse ad una buona esecuzione dei lavori appaltati? Nel merito, in via principale:
• respingere l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo emesso e di conseguenza confermarne la esecutorietà per i motivi esposti in narrativa;
• accertare e dichiarare il diritto di credito della pari ad €. 46.290 così Parte_3 come dimostrato dalle allegate fatture;
• accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni derivanti dal pregiudizio economico e alla reputazione commerciale di per il mancato Pt_3 Controparte_2 pagamento delle fatture da liquidarsi anche in via equitativa;
• respingere la richiesta riconvenzionale della per i motivi espressi in Parte_1 narrativa;
• respingere la richiesta di risarcimento danni avanzata da pari ad € Parte_1
33.945,00;
• respingere l'eccezione di grave inadempimento contrattuale di in Parte_3 relazione ai contratti di appalto di cui al paragrafo 6 della Citazione ed il risarcimento dei danni subiti da pari ad € 75.063,79 oltre interessi ex art. 1284, co.4, c.c. Parte_1
e rivalutazione monetaria;
• condannare al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio, oltre Parte_1 rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge tenuto conto che il presente atto è stato redatto in conformità all'art. 4 co. I bis D. M. n. 55 del 10/03/2014 nella sua attuale formulazione, da liquidarsi in favore dell'avv. Mara Battaglia che si dichiara antistataria.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha evocato in giudizio proponendo opposizione al Parte_1 Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 6133/23, emesso dal Tribunale di Milano, con cui le è stato ingiunto di pagare a € 20.002,00, oltre interessi e spese, portati dalla fattura n. Controparte_2
19/2022 emessa il 30.9.2022 (docc. 1,2 monitorio) a fronte di lavori edili realizzati in esecuzione di un contratto di subappalto stipulato tra le parti il 9.6.2022. Ha eccepito: 1) l'inesistenza di prova delle prestazioni per il cui pagamento ha emesso la fattura azionata (mai in precedenza inviata ad essa opponente); invero non è prodotto il SAL e in assenza dell'allegato A al documento 1 monitorio (contratto), non è possibile identificare le prestazioni e ricondurle al contratto di subappalto di lavori di efficientamento energetico e manutenzione straordinaria di una villetta sita in Rodano;
2) conseguentemente, l'assenza dei requisiti di cui all'art 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo. Ha allegato che: 1) che le opere subappaltate sono risultate essere viziate come emerge dalle contestazioni sollevate dalla committente finale, alla quale ha dovuto risarcire Parte_1
i danni - oltre che provvedere ai ripristini, di cui alla relazione tecnica di parte (doc 15
3 opponente), per complessivi € 33.945,00; 2) la subappaltatrice ha accumulato, ritardi, fonte di penali;
3) anche in altri cantieri subappaltati a Gec. - per due dei quali CP_2
l'opponente ha versato acconti a fronte dell'emissione della fattura n. 14 del 10.6.2022 - sono state riscontrate criticità (difformità e vizi) che le hanno causato danni per complessivi € 75.063,79; 4) essa opponente ha subito anche un danno all'immagine per effetto del cattivo operato della sua subappaltatrice. Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e per la condanna Gec. a risarcirle, CP_2
a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, € 33.945,00 + € 75.063,79, oltre interessi ex art 1284.4 c.c. e rivalutazione monetaria, oltre al danno all'immagine, da liquidarsi equitativamente. Ge costituendosi, ha chiesto il differimento dell'udienza di prima comparizione al CP_2 fine di chiamare in giudizio l'arch. direttore dei lavori;
nel merito ha Controparte_4 concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo evidenziando: la contraddittorietà degli assunti avversari;
di aver ricevuto dalla subcommittente una contestazione dei vizi limitatamente al cantiere di Rodano soltanto il 20.1.23, con conseguente decadenza dalla denunzia dei vizi, che ha eccepito;
l'assenza di prova sia di vizi/difformità sia di danni;
di aver lasciato il cantiere in seguito all'intimazione del 4.10.2022 di non proseguire le opere nei vari cantieri in subappalto;
che sul cantiere di Rodano erano intervenute imprese terze che hanno modificato lo stato dei luoghi;
l'assenza di qualsiasi denunzia di vizi in relazione agli ulteriori cantieri;
di aver subito danni, patrimoniali e non, in conseguenza della condotta dell'opponente; di vantare un ulteriore credito di € 46.290 portato dalle fatture emesse per lavori eseguiti nei vari cantieri avuti da in Parte_1 subappalto. In via riconvenzionale ha chiesto il ristoro del pregiudizio patito, con liquidazione equitativa e la condanna al pagamento di € 46.290.
Con ordinanza resa il 25/10/2023 è stata rigettata l'istanza ex art 269 c.p.c. di CP_2
, di differimento dell'udienza di prima comparizione, al fine di chiamare in giudizio l'arch.
[...]
direttore dei lavori, allo scopo di formulare nei suoi confronti una Controparte_4 domanda di manleva e/o per far accertare la responsabilità del predetto terzo verso l'attrice. All'udienza di prima comparizione delle parti è stata richiesta la concessione dei termini di cui all'art 183.6 c.p.c. ed è stata formulata dall'opponente richiesta di cancellazione, in quanto offensiva, della frase contenuta a pag. 8 della comparsa avversaria. Con ordinanza del 15.11.2023 è stata respinta la richiesta ex art 89 c.p.c. e sono stati dati i termini ex art 183.6 nn 1,2,3 c.p.c. e per il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 183.7 c.p.c. Con ordinanza in data 26.4.24 e per le ragioni ivi illustrate e qui richiamate e ribadite, attesa la reiterazione delle richieste istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni, non sono stati ammessi i mezzi di prova orale indicati dalle parti nelle rispettive memorie ex art. 183.6 n. 2 c.p.c. e la causa è entrata nella fase decisionale.
Dunque, è sulla scorta del compendio documentale in atti e delle reciproche prospettazioni delle parti che l'opposizione va decisa. Va in primo luogo disatteso il motivo di opposizione inerente all'assenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c.; nel termine di cui all'art 183 6 n. 1 c.p.c. l'opposta ha depositato il fascicolo monitorio contenente i documenti in quella sede allegati al ricorso (contratto di subappalto inerente alla riqualificazione energetica e manutenzione dell'immobile sito in
4 Rodano – oggetto di contratto di appalto tra la committente e Parte_4
l'appaltatrice – , la fattura n 19/22 del 31.7.22 relativa al I SAL di luglio 2022, Parte_1
l'estratto notarile delle scritture contabili in cui la fattura è inserita); avendo documentato il titolo, la fattura, corredata da estratto notarile, e l'allegazione di esecuzione delle prestazioni di cui all'incarico sino al luglio 2022, costituisce prova scritta idonea per richiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo. Nel termine di cui all'art. 183.6 n. 2 c.p.c. l'opposta ha altresì depositato, sub doc, 11, l'allegato A al contratto di subappalto, con elenco delle prestazioni a suo carico. Ciò premesso, deve essere evidenziata la contraddittorietà delle argomentazioni svolte nell'atto di citazione da che, da un lato afferma che non vi è prova che i lavori Parte_1 di cui alla fattura 19/22 siano quelli oggetto del contratto di subappalto, dall'altro assume che non siano estati eseguiti, dall'altro ancora lamenta che le opere realizzate da CP_2 siano viziate Il carattere ondivago delle ragioni di opposizione depone per l'assenza di fondamento, sul punto, delle medesime. Quanto ai lamentati vizi o difformità dell'opera oggetto del procedimento monitorio, a fronte dell' eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta opposta, spettava alla subcommittente provare di aver tempestivamente comunicato alla subappaltatrice la denunzia ricevuta dalla committente;
, però, si è limitata a depositare nella Parte_1 presente causa la contestazione ricevuta il 6.11.22 dalla sua committente con elenco delle problematiche riscontrate nell'immobile (doc 8), alcune fotografie del tetto e di infiltrazioni all'interno dell'immobile (doc 9), l'email inviata da essa opponente a il 20.1.2023 CP_2 con cui (a seguito delle richieste di quest'ultima formulate il 13.12.2022 e il 20.1.2023 docc. 1,2 opposta) elenca una serie di criticità che riconduce all'operato dell'opposta, senza peraltro far riferimento alla denunzia ricevuta dalla committente. Ne conseguenze che l'opponente è incorsa nella decadenza di cui all'art 1670 c.c., il che assume valore decisivo in relazione all'azione risarcitoria di regresso esercitata da Parte_1
e alla sua richiesta di andare esente dal pagamento del corrispettivo preteso dalla
[...] subappaltatrice (Cass. civ. ord. n. 23071/2020) Relativamente alla domanda risarcitoria afferente agli altri cantieri subappaltati a
[...] basti dire che l'opponente, gravata dall'onere probatorio, si è limitata a Controparte_2 produrre la relazione tecnica di parte (doc. 15) redatta dal direttore dei lavori il 16 giugno 2023 e (docc. 18-28) una serie di fatture emesse da imprese terze che, a dire dell'opponente, avrebbero ripristinato i danni causati dall'opposta e cui avrebbe pagato il relativo compenso. Difetta totalmente, però, in questo caso, persino l'allegazione e la prova della denuncia di vizi da parte dei committenti oltre che della tempestiva comunicazione di tale denuncia dalla subcommittente alla subappaltatrice, con conseguente decadenza della prima a mente dell'art 1670 c.c. La domanda risarcitoria avanzata dall'opponente deve conseguentemente essere respinta. Infine, vanno dichiarate inammissibili sia le domande riconvenzionali dell'opposta, non costituenti reconventio reconventionis, sia, perché tardiva, la domanda nuova formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 1457 c.c. nella memoria ex art 183.6 n 1 c.p.c. In definitiva, l'opposizione va respinta con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo che, a mente degli artt. 282-653 c.p.c., deve essere dichiarato esecutivo. Le spese processuali, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e 147/22 con riduzione della fase istruttoria in proporzione all'attività ivi effettivamente espletata, seguono la soccombenza con clausola ex art 93 c.p.c., essendosi il difensore dichiarato antistatario.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione VII civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni altra eccezione, istanza e domanda respinta, respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 6133/2023, emesso dal Tribunale di Milano in favore di Ge proposta da e conferma il decreto Controparte_2 Parte_1 ingiuntivo n. 6133/2023 emesso dal Tribunale di Milano, che dichiara esecutivo;
dichiara inammissibili le domande riconvenzionali dell'opposta e la domanda nuova formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 1457 c.c. nella memoria ex art 183.6 n. 1 c.p.c.; rigetta le ulteriori domande;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese processuali, liquidate in € 4.237,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, C.P.A. e IVA., da distrarsi in favore del difensore antistatario. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 25.9.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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