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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 631/2024
La Corte D'Appello di Genova, Terza Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 631/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI GENOVA, presso i cui uffici in
VIALE BRIGATE PARTIGIANE N. 2 GENOVA è legalmente domiciliato.
PARTE APPELLANTE contro nato il [...] in [...] e Controparte_1
residente a [...], Calle 41 n.
1-51E Ed. Villas de Aranjuez, Apto 410,
Torre 2, cap 15000, nato Controparte_2
il 07/02/1968 in Colombia e residente a [...], calle 18 n. 6-39, cap
47000, nato il [...] in Controparte_3 Colombia e residente a Santa Marta, Carrera 8 n. 28-147 Barrio Bavaria, cap 47000, nato il Parte_2
12/01/1970 in Colombia e residente a [...], Carrera 8 n. 28-147
Barrio Bavaria, cap 47000, in proprio nonché unitamente alla madre
[...]
in rappresentanza del figlio minorenne Controparte_4
nato il [...] Persona_1
in Colombia, nato l' 8/09/1973 in Parte_3
Colombia e residente a [...], Carrera 8 n. 28-147 Barrio Bavaria, cap 47000, in proprio nonché unitamente alla madre Controparte_5
in rappresentanza della figlia minorenne
[...] [...]
nata il [...] in [...], Persona_2 [...]
nata il [...] in [...] e residente Parte_4
a Barranquilla, Cra 64 n.96-08 Apto 4E, ed.Cranstom, cap 08002, in proprio nonché unitamente al padre in Controparte_6
rappresentanza del figlio minorenne Persona_3
nato l' 8/09/2010 in Colombia,
[...] [...]
nata il [...] in [...] e residente in Parte_5
New Jersey (USA), Alfred st.Passaic n. 15, cap 07055,
[...]
nata il [...] in [...] e residente a [...]Parte_6
(Spagna), Calle Sierra de segura n.13, cap 29649, in proprio nonché unitamente al padre , in rappresentanza della figlia Controparte_7
minorenne nata il [...] in [...], Persona_4
nato il [...] in Parte_7
Colombia e residente a [...], Calle 41 n.
1-51E, cap 15000,
[...]
nato il [...] in [...] e Parte_8
residente a [...], Carrera 8 n. 28-147 Barrio Bavaria, cap 47000,
pag. 2/17 nata il [...] in [...] Parte_9
e residente a [...], Calle 41 n.
1-51E Ed. Villas de Aranjuez, Apto 410,
Torre 2, cap 15000, nato il Parte_10
13/09/1972 in Colombia e residente a [...] Boca
Raton, OR (USA), cap. 33428, in proprio nonché unitamente alla madre
, in rappresentanza del figlio minorenne Parte_11 [...]
nato il [...] in [...]; Persona_5 Parte_12
nato il [...] in [...] e residente a [...]
[...]
Iane n. 23348, Boca Raton, OR (USA), cap. 33428, in proprio nonché unitamente alla madre in rappresentanza Controparte_8
dei figli minorenni nato il [...] in Persona_6
OR (USA) e nata il [...] in [...], Persona_7
elettivamente domiciliati in VIA OSLAVIA N. 30, presso lo studio dell'Avv. LEOPOLDO APERIO BELLA, che li rappresenta e difende per mandato in atti.
PARTI APPELLATE
e
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO
DI GENOVA
PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, riformare l'impugnata decisione per i motivi sopra illustrati, rigettando per effetto la domanda. Con vittoria di spese”. per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, respingere l'appello ed ogni relativa domanda
pag. 3/17 così come formulata poiché infondata e/o irrilevante, e priva di presupposti sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 26/01/2024, gli odierni appellati adivano il Tribunale di Genova per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di nato a [...] il [...], Persona_8
cittadino italiano, emigrato in Colombia, dove era deceduto il 13/11/1894 senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino colombiano, il quale aveva trasmesso la cittadinanza italiana alla propria discendenza.
Le parti ricorrenti allegavano:
- che contraeva matrimonio Persona_8
il 22/07/1862 con : dalla loro Parte_13
unione nasceva in data 08/10/1864 ; Per_9 Parte_14
- che contraeva matrimonio in data Parte_15
25/01/18987 con , cittadino straniero quindi Persona_10
per effetto del Codice del 1865, ripreso dalla legge n. 555/1912 (art. 10, comma terzo) perdeva la cittadinanza italiana: dalla loro unione nascevano in Colombia in data 18/11/1888 Persona_11
ed in data 2/04/1900
[...] Persona_12
- che contraeva matrimonio il Persona_11
30/10/1910 con dalla loro Persona_13
pag. 4/17 unione nasceva in Colombia in data 07/08/1910
[...]
Persona_14
- che il 24/09/1938 contraeva Persona_14
matrimonio con dalla loro Persona_15
unione nascevano in Colombia in data 25/08/1939 Persona_16
, in data 14/02/1943 ,
[...] Persona_17
in data 27/06/1946 ed in data Persona_18
05/01/1951 ; Persona_19
- che contraeva matrimonio con Persona_16
dalla loro unione nasceva in Persona_20
data 27/11/1975 il 31/03/2007 Parte_4
contraeva matrimonio con : dalla loro Controparte_6
unione nasceva in Colombia in data 8/09/2010
[...]
Persona_3
- che contraeva matrimonio con Persona_17 [...]
dalla loro unione nascevano in Persona_21
Colombia in data 07/02/1968 ed in Controparte_2
data 13/09/1972 ; Parte_10
- che contraeva matrimonio il Parte_10
05/11/2006 con : dalla loro unione nasceva in Parte_11
USA in data 25/07/2006 Persona_5
- che contraeva matrimonio il Persona_18
24/10/1980 con dalla loro unione Persona_22
nascevano in Colombia in data 27/05/1981 Parte_6
ed in data 3/01/1985 ; Parte_12
pag. 5/17 - che contraeva matrimonio il 17/01/2021 Parte_6
con : dalla loro unione era precedentemente Controparte_7
nata in [...] il [...] Persona_4
- che contraeva matrimonio il Parte_12
19/10/2013 con dalla loro unione Controparte_8
nascevano in USA il 27/09/2014 ed il Persona_6
22/10/2015 Persona_7
- che contraeva matrimonio il Persona_19
13/03/1969 con : dalla loro Persona_23
unione nascevano in data 12/01/1970 Parte_2
in data 6/11/1970 in data
[...] Controparte_3
08/09/1973 ed in data 17/06/1979 Parte_3 [...]
Parte_5
- che contraeva matrimonio con Parte_2
dalla loro unione nascevano in Controparte_4
Colombia in data 9/07/2004 LU IG ed in Persona_1
data 18/04/2013 ; Persona_1
- che contraeva matrimonio con Parte_3 [...]
dalla loro unione nasceva in Colombia il Persona_24
26/08/2011 Sofίa ; Persona_25
- (secondo figlio di Persona_12 [...]
il 16/10/1926 contraeva matrimonio con RI Parte_15
Conception Diaz dalla loro unione nasceva in CP_9
Colombia il 28/05/1932 Persona_26
pag. 6/17 - che contraeva matrimonio il Persona_26
23/06/1951 con dalla loro unione nasceva in Persona_27
Colombia il 28/10/1967 Controparte_1
- che il 24/08/2020 contraeva matrimonio Controparte_1
con : dalla loro unione erano già Parte_16
nati in Colombia il 12/02/2003 ed in Parte_7
data 27/08/2004 Parte_9
1.2. Il si costituiva in giudizio, eccependo Parte_1
preliminarmente il difetto di interesse ad agire dei ricorrenti per non aver proposto la domanda in via amministrativa e evidenziando nel merito che l'avo non aveva potuto trasmettere la cittadinanza italiana perché nato in [...] preunitaria.
1.3. Con sentenza n. 1473/2024, il Tribunale di Genova accoglieva la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, riconosceva la cittadinanza italiana.
Preliminarmente rigettava l'eccezione di difetto di interesse ad agire, rilevando che “la legislazione italiana esclude la possibilità di ottenere in via amministrativa la cittadinanza ai figli di donna cittadina italiana nati prima del 1948 non avendo ancora recepito i principi giurisprudenziali legati alle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di
Cassazione, di cui infra, si rileva per altro ad abundantiam come il
Tribunale ordinario sia competente a pronunciarsi sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c.: il diritto alla cittadinanza, infatti, è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario, esso è inoltre tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa, tant'è che né la
pag. 7/17 legge n. 91/1992, né i decreti applicativi della stessa, prevedono un obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbero farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere immediatamente e in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento della suddetta situazione in sede giurisdizionale: la giurisprudenza di legittimità ha peraltro escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per
l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008)”.
Nel merito, riconosceva l'acquisto in capo all'avo
[...]
della cittadinanza italiana seppur nato in [...] pre- Persona_8
unitaria: evidenziava infatti che “i cittadini nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani dal momento in cui [come avviene nel caso di specie] lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia (cfr. “La cittadinanza italiana – normative, procedure e circolari” a cura del
Prefetto D'Ascenzio, , p. 15 - reperibile online sul Parte_1
sito dell'Asgi) ed il soggetto dimostri di essere deceduto successivamente a tale momento, senza che possano in alcun modo rilevare comportamenti concludenti dai quali si possa evincere una eventuale rinuncia implicita alla cittadinanza italiana”.
Escludeva, inoltre, la perdita della cittadinanza da parte dell'avo sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione, e in particolare pag. 8/17 dell'Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023, la quale afferma che “l'art. 11 n.
2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento….l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n.
555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali…”.
Accertata la cittadinanza in capo all'avo e avendo le parti ricorrenti hanno provato la continuità della linea trasmissiva, come sopra indicata, mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto (vds. in tal senso,
Cassazione civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile ,
Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317) o emergono dagli atti di causa, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione, come risulta dai certificati rilasciati dalle competenti autorità diplomatico-consolari ed apostillati, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare.
pag. 9/17 2.1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1473/2024.
2.1.1. Con il primo motivo di appello il impugna la sentenza per Parte_1
“Applicabilità dell'art. 34 Codice civile albertino del 1837. Violazione ed erronea applicazione artt. 34 Codice civile albertino 1837; 4 e ss. (in ispecie 6 et 11) CC 1865. Violazione degl'artt. 1 e 2 RD n. 2606/1865, 13
CC 1865”. In particolare, il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere decisiva la disciplina del Codice Civile italiano del 1865 e irrilevante la disciplina di cui all'art. 34 C.c. albertino. Difatti, nel caso di specie non sarebbe conosciuta la data di emigrazione dell'avo sig.
[...]
avendo i ricorrenti allegato solo la data di nascita avvenuta nel Per_8
1828 e il matrimonio (con una ragazza del luogo) occorso in Colombia nel
1862, quindi presumibilmente prima dell'unità di Italia del 17 marzo 1861
e prima dell'entrata in vigore del Codice civile italiano (primo gennaio
1866). Di conseguenza, troverebbe applicazione il Codice Civile albertino del 1837, che all'art. 34 statuiva che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
2.1.2. Con il secondo motivo di appello, il impugna la sentenza Parte_1
per “Incertezza della prova e incongruità motivazionali della decisione di prime cure, infrapetizione, violazione artt. 112, 115 e 116 c.p.c.” In particolare, il Giudice di prime cure avrebbe eluso un tema difensivo posto dal , di rilievo ai fini della decisione, ovvero l'attendibilità dei Parte_1
documenti prodotti dai ricorrenti: in particolare il doc. 16 avversario, e cioè
l'atto di morte dell'avo che pur risalendo tale evento al 1894 sarebbe stato redatto nel 2000 e corretto nel 2002 e la registrazione del matrimonio pag. 10/17 asseritamente celebrato in data 22 luglio 1862 tra l'avo sig. e la Per_8
sig.ra che risale al 18 marzo 2009. Parte_13
2.2. Con comparsa depositata il 28/10/2024, gli appellati contestano le argomentazioni del , sostenendo che l'art. 34 del Codice Civile Parte_1
Albertino non è applicabile al caso in questione e affermando che i documenti prodotti sono idonei a dimostrare la discendenza.
In particolare, in relazione ai documenti contestati, gli appellati evidenziano che è stata depositata fin dall'introduzione del giudizio la certificazione del Segretario Generale del Senato della Repubblica
Colombiana (cfr doc.68) attestante che fino al 1938 i certificati ecclesiastici erano prova principale di stato civile in Colombia;
pertanto, quella indicata sui documenti rilasciati dalla “Registraduria Nacional del Estado Civil” colombiana (equivalente alla nostra Anagrafe nazionale) non sarebbe altro che la data di inserimento nei Registri di Stato Civile dei dati risultanti nei documenti ecclesiastici vigenti all'atto del matrimonio e della morte dell'avo.
3. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello infondato e deve essere rigettato.
3.1. Rispetto al primo motivo di appello, si evidenzia innanzitutto che il ha correttamente prospettato l'applicazione al caso di specie Parte_1
della normativa precedente al codice civile del 1865. Difatti, il principio a cui ha fatto riferimento il Giudice di prime cure – contenuto nella citata a
Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023 della Suprema Corte – riguarda la diversa ipotesi di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis da parte di pag. 11/17 discendenti di cittadini italiani emigrati a fine Ottocento. Rispetto a tali fattispecie la Cassazione ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865 (in linea con la successiva l. n. 555 del 1912), che stabilisce che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", e ha affermato che, a tal fine, occorre che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera.
Per tali motivi la Corte ha escluso la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'avo che all'atto di contrarre matrimonio, aveva dichiarato di essere cittadino brasiliano (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12894 del
11/05/2023) o che non aveva reagito ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
È principio consolidato, dunque, che a partire dal 1° gennaio 1866 (data di entrata in vigore del codice promulgato nel 1865) la cittadinanza italiana poteva essere persa soltanto attraverso un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, essendo irrilevante che l'ascendente avesse stabilito all'estero la residenza o vi avesse stabilizzato la propria condizione di vita.
Nel caso di specie, invece, risulta agli atti che l'ascendente fosse già in
Colombia prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, avendo lì contratto matrimonio nel 1862.
La normativa applicabile al caso di specie è quindi quella precedente al codice civile del 1865, promulgato con regio decreto 25 giugno 1865, n.
2358, primo Codice civile dell'Italia unita.
Al riguardo, occorre innanzitutto premettere che da un punto di vista legislativo l'Italia preunitaria e la neo-unita Italia assistettero ad un pag. 12/17 processo di unificazione giuridica, definito “unificazione a vapore” per la velocità ed i metodi autoritari con cui l'Esecutivo aveva approntato ed esteso alcuni codici sardi alle nuove province: per quanto riguarda il diritto civile, il codice civile del 1837 fu esteso alla province dell'Emilia, delle
Marche e dell'Umbria tra il 1859 e il 1860; nel regno delle due Sicilie fu invece mantenuta in vigore la codificazione borbonica del 1819; nelle province lombarde il Governo decise di mantenere provvisoriamente in esecuzione il codice civile austriaco del 1811; per quanto riguarda la
Toscana fu deciso che le province toscane potessero conservare temporaneamente la propria legislazione in tutte le materie.
(La_nascita_dello_Stato_unitario.pdf (camera.it), p. 29 – 30).
Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana a discendenti di cittadini emigrati prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, occorrerà quindi verificare se dalla data di emigrazione alla data di entrata in vigore del suddetto codice sia intervenuta la perdita della cittadinanza ai sensi della normativa ratione temporis applicabile.
Per quanto riguarda Genova, essendo la Liguria stata annessa al regno di
Sardegna con il Congresso di Vienna nel 1814, prima del 1866 trovava applicazione – come prospettato dal Ministero - il Codice civile albertino del 1837 e in particolare l'art. 34, il quale prevedeva che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
L'art 34 prevedeva, dunque, sostanzialmente due casi di perdita della cittadinanza: l'ipotesi di naturalizzazione in un paese straniero (ipotesi nel pag. 13/17 caso di specie non sostenuta dal ) e l'ipotesi del suddito che si Parte_1
stabilisce in un paese straniero con l'animo di non più tornare.
Quest'ultima ipotesi è quella sostenuta dal che ha Parte_1
sostanzialmente prospettato la perdita di cittadinanza dell'avo per il solo fatto di essere emigrato prima dell'entrata in vigore del codice del 1865, alla luce di un'interpretazione del concetto di “animo di non più tornare” fondata su precedenti giurisprudenziali prodotti in atti (C. Appello Genova,
23 dicembre 1879, massima Foro Italiano n. 5, 1880, voce cittadinanza, p.
209).
Si rileva innanzitutto che la circostanza che l'ascendente sia emigrato dall'Italia antecedentemente all'unità d'Italia, con passaporto di uno stato preunitario, non è ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Difatti, “i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana.” (cfr. “La cittadinanza italiana – normative, procedure e circolari” a cura del Prefetto D'Ascenzio,
[...]
, p. 15 - reperibile online sul sito dell'Asgi). Parte_1
Sulla base di quanto sopra, non solo si può affermare che il cittadino dello
Stato preunitario emigrato ha acquistato la cittadinanza italiana a partire dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia (purché non naturalizzato nello Stato estero e non deceduto al momento dell'unità di Italia), ma anche che l'emigrazione pag. 14/17 prima dell'unità d'Italia o prima dell'entrata in vigore del codice del 1865 non determina in automatico la perdita della cittadinanza.
Inoltre, è lo stesso art. 34 del codice civile albertino che al terzo e quarto comma specifica che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”.
Sotto quest'ultimo punto di vista si segnala, peraltro, una remota sentenza della Corte d'Appello di Genova del 1857 (GIURISPRUDENZA DEGLI
STATI SARDI, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo Bettini), anch'essa in contrasto con la tesi sostenuta dal nella parte in cui Parte_1
afferma che “dall'acquisto all'estero di stabili e dalla dimora in estero Stato non se ne può certamente indurre la intenzione di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche”.
L'onere di provare l'intenzione di rinunziare al proprio paese con l'animo di non più ritornarvi sulla base di circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche grava sul . Difatti, la giurisprudenza di Parte_1
legittimità ha affermato che “la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia pag. 15/17 fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Sez.
U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Va peraltro rimarcato che con la comparsa conclusionale parte appellata ha depositato, documentazione (docc. A-B-C-D) da cui risulta l'assunzione da parte dell'avo emigrato del ruolo di console italiano all'estero e di altri ruoli atti a testimoniare il mantenimento di un legame con la patria natìa, documenti che, seppure tardivi, non sono stati oggetto di contestazione da parte dell'Avvocatura che ha conseguentemente affermato che rendono implausibile l'affermazione dell'animo di non ritornare e per questa via realizzata la fattispecie di cui all'art. 34 CC albertino del 1837.
In conclusione, nonostante il abbia correttamente sostenuto Parte_1
l'applicazione al caso di specie dell'art. 34 del codice civile albertino, non
è tuttavia riuscito a fornire la prova dell'animo di non più tornare dell'avo emigrato e il primo motivo di appello deve per tale ragione essere rigettato.
3.2. Rispetto al secondo motivo di appello, si evidenzia che la data di iscrizione indicata nei documenti contestati non incide in alcun modo sulla genuinità e attendibilità degli stessi, dal momento che risultano comunque essere stati rilasciati dalle competenti autorità diplomatico-consolari ed apostillati nonché consultabili sul sito internet del Ministero degli Affari
Esteri colombiano. Risulta inoltre convincente la giustificazione indicata dalla difesa degli appellati, suffragata dalla certificazione del Segretario
Generale del Senato della Repubblica Colombiana, secondo cui la data indicata sui documenti rilasciati dalla “Registraduria Nacional del Estado
Civil” non è altro che la data di inserimento nei Registri di Stato Civile dei dati risultanti nei documenti ecclesiastici dell'atto del matrimonio e della morte dell'avo.
pag. 16/17 3.3. In ragione della novità della questione trattata, nonché in ragione della condotta processuale dell'appellante, pare equo compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
3.4. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012,
n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, azione ed eccezione respinte,
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Genova del 14/05/2024;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
3. dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012,
n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 05/02/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 631/2024
La Corte D'Appello di Genova, Terza Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 631/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI GENOVA, presso i cui uffici in
VIALE BRIGATE PARTIGIANE N. 2 GENOVA è legalmente domiciliato.
PARTE APPELLANTE contro nato il [...] in [...] e Controparte_1
residente a [...], Calle 41 n.
1-51E Ed. Villas de Aranjuez, Apto 410,
Torre 2, cap 15000, nato Controparte_2
il 07/02/1968 in Colombia e residente a [...], calle 18 n. 6-39, cap
47000, nato il [...] in Controparte_3 Colombia e residente a Santa Marta, Carrera 8 n. 28-147 Barrio Bavaria, cap 47000, nato il Parte_2
12/01/1970 in Colombia e residente a [...], Carrera 8 n. 28-147
Barrio Bavaria, cap 47000, in proprio nonché unitamente alla madre
[...]
in rappresentanza del figlio minorenne Controparte_4
nato il [...] Persona_1
in Colombia, nato l' 8/09/1973 in Parte_3
Colombia e residente a [...], Carrera 8 n. 28-147 Barrio Bavaria, cap 47000, in proprio nonché unitamente alla madre Controparte_5
in rappresentanza della figlia minorenne
[...] [...]
nata il [...] in [...], Persona_2 [...]
nata il [...] in [...] e residente Parte_4
a Barranquilla, Cra 64 n.96-08 Apto 4E, ed.Cranstom, cap 08002, in proprio nonché unitamente al padre in Controparte_6
rappresentanza del figlio minorenne Persona_3
nato l' 8/09/2010 in Colombia,
[...] [...]
nata il [...] in [...] e residente in Parte_5
New Jersey (USA), Alfred st.Passaic n. 15, cap 07055,
[...]
nata il [...] in [...] e residente a [...]Parte_6
(Spagna), Calle Sierra de segura n.13, cap 29649, in proprio nonché unitamente al padre , in rappresentanza della figlia Controparte_7
minorenne nata il [...] in [...], Persona_4
nato il [...] in Parte_7
Colombia e residente a [...], Calle 41 n.
1-51E, cap 15000,
[...]
nato il [...] in [...] e Parte_8
residente a [...], Carrera 8 n. 28-147 Barrio Bavaria, cap 47000,
pag. 2/17 nata il [...] in [...] Parte_9
e residente a [...], Calle 41 n.
1-51E Ed. Villas de Aranjuez, Apto 410,
Torre 2, cap 15000, nato il Parte_10
13/09/1972 in Colombia e residente a [...] Boca
Raton, OR (USA), cap. 33428, in proprio nonché unitamente alla madre
, in rappresentanza del figlio minorenne Parte_11 [...]
nato il [...] in [...]; Persona_5 Parte_12
nato il [...] in [...] e residente a [...]
[...]
Iane n. 23348, Boca Raton, OR (USA), cap. 33428, in proprio nonché unitamente alla madre in rappresentanza Controparte_8
dei figli minorenni nato il [...] in Persona_6
OR (USA) e nata il [...] in [...], Persona_7
elettivamente domiciliati in VIA OSLAVIA N. 30, presso lo studio dell'Avv. LEOPOLDO APERIO BELLA, che li rappresenta e difende per mandato in atti.
PARTI APPELLATE
e
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO
DI GENOVA
PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, riformare l'impugnata decisione per i motivi sopra illustrati, rigettando per effetto la domanda. Con vittoria di spese”. per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, respingere l'appello ed ogni relativa domanda
pag. 3/17 così come formulata poiché infondata e/o irrilevante, e priva di presupposti sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 26/01/2024, gli odierni appellati adivano il Tribunale di Genova per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di nato a [...] il [...], Persona_8
cittadino italiano, emigrato in Colombia, dove era deceduto il 13/11/1894 senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino colombiano, il quale aveva trasmesso la cittadinanza italiana alla propria discendenza.
Le parti ricorrenti allegavano:
- che contraeva matrimonio Persona_8
il 22/07/1862 con : dalla loro Parte_13
unione nasceva in data 08/10/1864 ; Per_9 Parte_14
- che contraeva matrimonio in data Parte_15
25/01/18987 con , cittadino straniero quindi Persona_10
per effetto del Codice del 1865, ripreso dalla legge n. 555/1912 (art. 10, comma terzo) perdeva la cittadinanza italiana: dalla loro unione nascevano in Colombia in data 18/11/1888 Persona_11
ed in data 2/04/1900
[...] Persona_12
- che contraeva matrimonio il Persona_11
30/10/1910 con dalla loro Persona_13
pag. 4/17 unione nasceva in Colombia in data 07/08/1910
[...]
Persona_14
- che il 24/09/1938 contraeva Persona_14
matrimonio con dalla loro Persona_15
unione nascevano in Colombia in data 25/08/1939 Persona_16
, in data 14/02/1943 ,
[...] Persona_17
in data 27/06/1946 ed in data Persona_18
05/01/1951 ; Persona_19
- che contraeva matrimonio con Persona_16
dalla loro unione nasceva in Persona_20
data 27/11/1975 il 31/03/2007 Parte_4
contraeva matrimonio con : dalla loro Controparte_6
unione nasceva in Colombia in data 8/09/2010
[...]
Persona_3
- che contraeva matrimonio con Persona_17 [...]
dalla loro unione nascevano in Persona_21
Colombia in data 07/02/1968 ed in Controparte_2
data 13/09/1972 ; Parte_10
- che contraeva matrimonio il Parte_10
05/11/2006 con : dalla loro unione nasceva in Parte_11
USA in data 25/07/2006 Persona_5
- che contraeva matrimonio il Persona_18
24/10/1980 con dalla loro unione Persona_22
nascevano in Colombia in data 27/05/1981 Parte_6
ed in data 3/01/1985 ; Parte_12
pag. 5/17 - che contraeva matrimonio il 17/01/2021 Parte_6
con : dalla loro unione era precedentemente Controparte_7
nata in [...] il [...] Persona_4
- che contraeva matrimonio il Parte_12
19/10/2013 con dalla loro unione Controparte_8
nascevano in USA il 27/09/2014 ed il Persona_6
22/10/2015 Persona_7
- che contraeva matrimonio il Persona_19
13/03/1969 con : dalla loro Persona_23
unione nascevano in data 12/01/1970 Parte_2
in data 6/11/1970 in data
[...] Controparte_3
08/09/1973 ed in data 17/06/1979 Parte_3 [...]
Parte_5
- che contraeva matrimonio con Parte_2
dalla loro unione nascevano in Controparte_4
Colombia in data 9/07/2004 LU IG ed in Persona_1
data 18/04/2013 ; Persona_1
- che contraeva matrimonio con Parte_3 [...]
dalla loro unione nasceva in Colombia il Persona_24
26/08/2011 Sofίa ; Persona_25
- (secondo figlio di Persona_12 [...]
il 16/10/1926 contraeva matrimonio con RI Parte_15
Conception Diaz dalla loro unione nasceva in CP_9
Colombia il 28/05/1932 Persona_26
pag. 6/17 - che contraeva matrimonio il Persona_26
23/06/1951 con dalla loro unione nasceva in Persona_27
Colombia il 28/10/1967 Controparte_1
- che il 24/08/2020 contraeva matrimonio Controparte_1
con : dalla loro unione erano già Parte_16
nati in Colombia il 12/02/2003 ed in Parte_7
data 27/08/2004 Parte_9
1.2. Il si costituiva in giudizio, eccependo Parte_1
preliminarmente il difetto di interesse ad agire dei ricorrenti per non aver proposto la domanda in via amministrativa e evidenziando nel merito che l'avo non aveva potuto trasmettere la cittadinanza italiana perché nato in [...] preunitaria.
1.3. Con sentenza n. 1473/2024, il Tribunale di Genova accoglieva la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, riconosceva la cittadinanza italiana.
Preliminarmente rigettava l'eccezione di difetto di interesse ad agire, rilevando che “la legislazione italiana esclude la possibilità di ottenere in via amministrativa la cittadinanza ai figli di donna cittadina italiana nati prima del 1948 non avendo ancora recepito i principi giurisprudenziali legati alle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di
Cassazione, di cui infra, si rileva per altro ad abundantiam come il
Tribunale ordinario sia competente a pronunciarsi sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c.: il diritto alla cittadinanza, infatti, è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario, esso è inoltre tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa, tant'è che né la
pag. 7/17 legge n. 91/1992, né i decreti applicativi della stessa, prevedono un obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbero farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere immediatamente e in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento della suddetta situazione in sede giurisdizionale: la giurisprudenza di legittimità ha peraltro escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per
l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008)”.
Nel merito, riconosceva l'acquisto in capo all'avo
[...]
della cittadinanza italiana seppur nato in [...] pre- Persona_8
unitaria: evidenziava infatti che “i cittadini nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani dal momento in cui [come avviene nel caso di specie] lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia (cfr. “La cittadinanza italiana – normative, procedure e circolari” a cura del
Prefetto D'Ascenzio, , p. 15 - reperibile online sul Parte_1
sito dell'Asgi) ed il soggetto dimostri di essere deceduto successivamente a tale momento, senza che possano in alcun modo rilevare comportamenti concludenti dai quali si possa evincere una eventuale rinuncia implicita alla cittadinanza italiana”.
Escludeva, inoltre, la perdita della cittadinanza da parte dell'avo sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione, e in particolare pag. 8/17 dell'Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023, la quale afferma che “l'art. 11 n.
2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento….l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n.
555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali…”.
Accertata la cittadinanza in capo all'avo e avendo le parti ricorrenti hanno provato la continuità della linea trasmissiva, come sopra indicata, mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risultano provati dal convenuto (vds. in tal senso,
Cassazione civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile ,
Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317) o emergono dagli atti di causa, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione, come risulta dai certificati rilasciati dalle competenti autorità diplomatico-consolari ed apostillati, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare.
pag. 9/17 2.1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1473/2024.
2.1.1. Con il primo motivo di appello il impugna la sentenza per Parte_1
“Applicabilità dell'art. 34 Codice civile albertino del 1837. Violazione ed erronea applicazione artt. 34 Codice civile albertino 1837; 4 e ss. (in ispecie 6 et 11) CC 1865. Violazione degl'artt. 1 e 2 RD n. 2606/1865, 13
CC 1865”. In particolare, il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere decisiva la disciplina del Codice Civile italiano del 1865 e irrilevante la disciplina di cui all'art. 34 C.c. albertino. Difatti, nel caso di specie non sarebbe conosciuta la data di emigrazione dell'avo sig.
[...]
avendo i ricorrenti allegato solo la data di nascita avvenuta nel Per_8
1828 e il matrimonio (con una ragazza del luogo) occorso in Colombia nel
1862, quindi presumibilmente prima dell'unità di Italia del 17 marzo 1861
e prima dell'entrata in vigore del Codice civile italiano (primo gennaio
1866). Di conseguenza, troverebbe applicazione il Codice Civile albertino del 1837, che all'art. 34 statuiva che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
2.1.2. Con il secondo motivo di appello, il impugna la sentenza Parte_1
per “Incertezza della prova e incongruità motivazionali della decisione di prime cure, infrapetizione, violazione artt. 112, 115 e 116 c.p.c.” In particolare, il Giudice di prime cure avrebbe eluso un tema difensivo posto dal , di rilievo ai fini della decisione, ovvero l'attendibilità dei Parte_1
documenti prodotti dai ricorrenti: in particolare il doc. 16 avversario, e cioè
l'atto di morte dell'avo che pur risalendo tale evento al 1894 sarebbe stato redatto nel 2000 e corretto nel 2002 e la registrazione del matrimonio pag. 10/17 asseritamente celebrato in data 22 luglio 1862 tra l'avo sig. e la Per_8
sig.ra che risale al 18 marzo 2009. Parte_13
2.2. Con comparsa depositata il 28/10/2024, gli appellati contestano le argomentazioni del , sostenendo che l'art. 34 del Codice Civile Parte_1
Albertino non è applicabile al caso in questione e affermando che i documenti prodotti sono idonei a dimostrare la discendenza.
In particolare, in relazione ai documenti contestati, gli appellati evidenziano che è stata depositata fin dall'introduzione del giudizio la certificazione del Segretario Generale del Senato della Repubblica
Colombiana (cfr doc.68) attestante che fino al 1938 i certificati ecclesiastici erano prova principale di stato civile in Colombia;
pertanto, quella indicata sui documenti rilasciati dalla “Registraduria Nacional del Estado Civil” colombiana (equivalente alla nostra Anagrafe nazionale) non sarebbe altro che la data di inserimento nei Registri di Stato Civile dei dati risultanti nei documenti ecclesiastici vigenti all'atto del matrimonio e della morte dell'avo.
3. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello infondato e deve essere rigettato.
3.1. Rispetto al primo motivo di appello, si evidenzia innanzitutto che il ha correttamente prospettato l'applicazione al caso di specie Parte_1
della normativa precedente al codice civile del 1865. Difatti, il principio a cui ha fatto riferimento il Giudice di prime cure – contenuto nella citata a
Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023 della Suprema Corte – riguarda la diversa ipotesi di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis da parte di pag. 11/17 discendenti di cittadini italiani emigrati a fine Ottocento. Rispetto a tali fattispecie la Cassazione ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865 (in linea con la successiva l. n. 555 del 1912), che stabilisce che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", e ha affermato che, a tal fine, occorre che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera.
Per tali motivi la Corte ha escluso la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'avo che all'atto di contrarre matrimonio, aveva dichiarato di essere cittadino brasiliano (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12894 del
11/05/2023) o che non aveva reagito ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
È principio consolidato, dunque, che a partire dal 1° gennaio 1866 (data di entrata in vigore del codice promulgato nel 1865) la cittadinanza italiana poteva essere persa soltanto attraverso un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, essendo irrilevante che l'ascendente avesse stabilito all'estero la residenza o vi avesse stabilizzato la propria condizione di vita.
Nel caso di specie, invece, risulta agli atti che l'ascendente fosse già in
Colombia prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, avendo lì contratto matrimonio nel 1862.
La normativa applicabile al caso di specie è quindi quella precedente al codice civile del 1865, promulgato con regio decreto 25 giugno 1865, n.
2358, primo Codice civile dell'Italia unita.
Al riguardo, occorre innanzitutto premettere che da un punto di vista legislativo l'Italia preunitaria e la neo-unita Italia assistettero ad un pag. 12/17 processo di unificazione giuridica, definito “unificazione a vapore” per la velocità ed i metodi autoritari con cui l'Esecutivo aveva approntato ed esteso alcuni codici sardi alle nuove province: per quanto riguarda il diritto civile, il codice civile del 1837 fu esteso alla province dell'Emilia, delle
Marche e dell'Umbria tra il 1859 e il 1860; nel regno delle due Sicilie fu invece mantenuta in vigore la codificazione borbonica del 1819; nelle province lombarde il Governo decise di mantenere provvisoriamente in esecuzione il codice civile austriaco del 1811; per quanto riguarda la
Toscana fu deciso che le province toscane potessero conservare temporaneamente la propria legislazione in tutte le materie.
(La_nascita_dello_Stato_unitario.pdf (camera.it), p. 29 – 30).
Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana a discendenti di cittadini emigrati prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, occorrerà quindi verificare se dalla data di emigrazione alla data di entrata in vigore del suddetto codice sia intervenuta la perdita della cittadinanza ai sensi della normativa ratione temporis applicabile.
Per quanto riguarda Genova, essendo la Liguria stata annessa al regno di
Sardegna con il Congresso di Vienna nel 1814, prima del 1866 trovava applicazione – come prospettato dal Ministero - il Codice civile albertino del 1837 e in particolare l'art. 34, il quale prevedeva che “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
L'art 34 prevedeva, dunque, sostanzialmente due casi di perdita della cittadinanza: l'ipotesi di naturalizzazione in un paese straniero (ipotesi nel pag. 13/17 caso di specie non sostenuta dal ) e l'ipotesi del suddito che si Parte_1
stabilisce in un paese straniero con l'animo di non più tornare.
Quest'ultima ipotesi è quella sostenuta dal che ha Parte_1
sostanzialmente prospettato la perdita di cittadinanza dell'avo per il solo fatto di essere emigrato prima dell'entrata in vigore del codice del 1865, alla luce di un'interpretazione del concetto di “animo di non più tornare” fondata su precedenti giurisprudenziali prodotti in atti (C. Appello Genova,
23 dicembre 1879, massima Foro Italiano n. 5, 1880, voce cittadinanza, p.
209).
Si rileva innanzitutto che la circostanza che l'ascendente sia emigrato dall'Italia antecedentemente all'unità d'Italia, con passaporto di uno stato preunitario, non è ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Difatti, “i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia. Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno d'Italia, costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana.” (cfr. “La cittadinanza italiana – normative, procedure e circolari” a cura del Prefetto D'Ascenzio,
[...]
, p. 15 - reperibile online sul sito dell'Asgi). Parte_1
Sulla base di quanto sopra, non solo si può affermare che il cittadino dello
Stato preunitario emigrato ha acquistato la cittadinanza italiana a partire dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia (purché non naturalizzato nello Stato estero e non deceduto al momento dell'unità di Italia), ma anche che l'emigrazione pag. 14/17 prima dell'unità d'Italia o prima dell'entrata in vigore del codice del 1865 non determina in automatico la perdita della cittadinanza.
Inoltre, è lo stesso art. 34 del codice civile albertino che al terzo e quarto comma specifica che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da sé solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”.
Sotto quest'ultimo punto di vista si segnala, peraltro, una remota sentenza della Corte d'Appello di Genova del 1857 (GIURISPRUDENZA DEGLI
STATI SARDI, Raccolta compilata dall'avvocato Filippo Bettini), anch'essa in contrasto con la tesi sostenuta dal nella parte in cui Parte_1
afferma che “dall'acquisto all'estero di stabili e dalla dimora in estero Stato non se ne può certamente indurre la intenzione di rinunziare al proprio paese coll'animo di non più ritornarvi, ove siffatta intenzione non sia provata da circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche”.
L'onere di provare l'intenzione di rinunziare al proprio paese con l'animo di non più ritornarvi sulla base di circostanze di fatto per sé stesse evidenti e non equivoche grava sul . Difatti, la giurisprudenza di Parte_1
legittimità ha affermato che “la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia pag. 15/17 fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Sez.
U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Va peraltro rimarcato che con la comparsa conclusionale parte appellata ha depositato, documentazione (docc. A-B-C-D) da cui risulta l'assunzione da parte dell'avo emigrato del ruolo di console italiano all'estero e di altri ruoli atti a testimoniare il mantenimento di un legame con la patria natìa, documenti che, seppure tardivi, non sono stati oggetto di contestazione da parte dell'Avvocatura che ha conseguentemente affermato che rendono implausibile l'affermazione dell'animo di non ritornare e per questa via realizzata la fattispecie di cui all'art. 34 CC albertino del 1837.
In conclusione, nonostante il abbia correttamente sostenuto Parte_1
l'applicazione al caso di specie dell'art. 34 del codice civile albertino, non
è tuttavia riuscito a fornire la prova dell'animo di non più tornare dell'avo emigrato e il primo motivo di appello deve per tale ragione essere rigettato.
3.2. Rispetto al secondo motivo di appello, si evidenzia che la data di iscrizione indicata nei documenti contestati non incide in alcun modo sulla genuinità e attendibilità degli stessi, dal momento che risultano comunque essere stati rilasciati dalle competenti autorità diplomatico-consolari ed apostillati nonché consultabili sul sito internet del Ministero degli Affari
Esteri colombiano. Risulta inoltre convincente la giustificazione indicata dalla difesa degli appellati, suffragata dalla certificazione del Segretario
Generale del Senato della Repubblica Colombiana, secondo cui la data indicata sui documenti rilasciati dalla “Registraduria Nacional del Estado
Civil” non è altro che la data di inserimento nei Registri di Stato Civile dei dati risultanti nei documenti ecclesiastici dell'atto del matrimonio e della morte dell'avo.
pag. 16/17 3.3. In ragione della novità della questione trattata, nonché in ragione della condotta processuale dell'appellante, pare equo compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
3.4. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012,
n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, azione ed eccezione respinte,
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Genova del 14/05/2024;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
3. dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012,
n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 05/02/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
pag. 17/17