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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/12/2025, n. 17157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17157 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino giudice rel.
ha emesso la seguente SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 55710/2023 proposta da
Parte_1
e
Parte_2
per entrambi avv. Francesca Potì
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito trascritto:
“2. Abitazione della famiglia.
La casa coniugale è sita in Roma, Via Pasquale Anfossi n.14. L'immobile è di proprietà al 50% della SI.ra d al 50% della SI.ra madre della prima, e su esso grava un mutuo intestato Parte_1 Persona_1 alla SI.ra il cui rateo mensile è pari a circa € 450,00. Pt_1
I coniugi concordano che sia disposta l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma, di via Pasquale
Anfossi n.14, con quanto ivi contenuto, alla moglie, la quale vi risiederà con i figli e provvederà al pagamento del mutuo. Il SI. se ne è già allontanato in data 06/10/2018 portando con sé i propri Pt_2 effetti personali.
3. Affidamento condiviso dei figli minori.
L'affidamento dei figli minori, e , sarà condiviso tra i coniugi, come per legge, i quali, Per_2 Per_3 riconoscendo, la centralità dei diritti dei minori, eserciteranno nel rispetto di una piena eguaglianza la rispettiva responsabilità genitoriale con l'obiettivo di garantire ai figli un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nonché la conservazione di buoni rapporti con i parenti di entrambi i rami genitoriali.
4. Esercizio della potestà genitoriale.
La potestà genitoriale sui figli minori sarà esercitata da entrambi i genitori i quali, di comune accordo e avuto riguardo alla capacità, all'inclinazione naturale e alle aspirazioni figli, assumeranno tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, e alla salute dei figli stessi. Per le questioni di ordinaria amministrazione i coniugi eserciteranno disgiuntamente la potestà genitoriale, in base e nel rispetto dei tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore.
5. Collocazione dei minori, regime di frequentazione dell'altro coniuge ed attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli.
l figli e vivranno di regola presso la madre. Per_2 Per_3
Circa la frequentazione padre – figli, i coniugi concordano che i minori vedranno il padre la domenica dalle ore 10.00 alle ore 19:00 a settimane alternate. Ulteriori frequentazioni del padre con i figli dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori.
Per le vacanze natalizie, pasquali ed estive i figli resteranno con la madre salvo la facoltà di accordarsi tra i genitori, di volta in volta, per stabilire il periodo di frequentazione padre-figli durante i suddetti periodi festivi.
Per il figlio , i genitori hanno optato per l'istruzione parentale per l'anno scolastico 2023-24 ed Per_2 attualmente frequenta il Centro studi - Liceo Pindaro di Roma.
Il figlio frequenta la scuola primaria I.C. Francesco Cilea di Roma ed è all'anno quinto. I genitori Per_3 concordano che i figli termineranno il ciclo scolastico presso le rispettive scuole e che la scelta della futura scuola sarà condivisa da entrambi i genitori.
I genitori si accorderanno per la scelta delle attività extra-curriculari.
I genitori possono selezionare individualmente le persone che si prenderanno cura dei figli.
6. Sulla situazione reddituale dei coniugi e contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre.
La SI.ra attualmente occupata e percepisce un reddito mensile medio pari a circa € 1.800,00, Pt_1 come risulta dai modelli fiscali relativi agli ultimi tre anni (doc. 5 –modelli fiscali della SI.ra . Pt_1
Il SI. allo stato è privo di occupazione e negli ultimi tre anni ha svolto esclusivamente delle Parte_2 collaborazioni occasionali per un compenso di € 1.454,65 relativo al 2020 e di € 2.258,78 relativo al 2021, come risulta dai modelli fiscali depositati sub doc. 6 (doc. 6 – modelli fiscali del SI. ). Parte_2
I coniugi concordano di determinare in capo al padre l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli minori pari ad € 400,00 (€ 200,00 per figlio), annualmente aggiornato secondo gli indici ISTAT da versarsi con modalità anticipate entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra ontraddistinto al Parte_1 seguente Iban: [...].
Le spese straordinarie, come definite dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Roma del 17 dicembre 2014, espressamente approvato dalle parti con la sottoscrizione del presente ricorso, saranno a carico di entrambi nella misura del 50% (Doc. 7 – Protocollo d'intesa del Tribunale di Roma).
I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale. Inoltre i coniugi prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli”;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre 1970 n. 898
e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, valutato l'interesse dei figli minori,
P.Q.M.
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in Roma in data 3.9.2010;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2010, parte II, atto n. 0675, serie
A02);
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
-nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 26.11.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino giudice rel.
ha emesso la seguente SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 55710/2023 proposta da
Parte_1
e
Parte_2
per entrambi avv. Francesca Potì
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito trascritto:
“2. Abitazione della famiglia.
La casa coniugale è sita in Roma, Via Pasquale Anfossi n.14. L'immobile è di proprietà al 50% della SI.ra d al 50% della SI.ra madre della prima, e su esso grava un mutuo intestato Parte_1 Persona_1 alla SI.ra il cui rateo mensile è pari a circa € 450,00. Pt_1
I coniugi concordano che sia disposta l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma, di via Pasquale
Anfossi n.14, con quanto ivi contenuto, alla moglie, la quale vi risiederà con i figli e provvederà al pagamento del mutuo. Il SI. se ne è già allontanato in data 06/10/2018 portando con sé i propri Pt_2 effetti personali.
3. Affidamento condiviso dei figli minori.
L'affidamento dei figli minori, e , sarà condiviso tra i coniugi, come per legge, i quali, Per_2 Per_3 riconoscendo, la centralità dei diritti dei minori, eserciteranno nel rispetto di una piena eguaglianza la rispettiva responsabilità genitoriale con l'obiettivo di garantire ai figli un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nonché la conservazione di buoni rapporti con i parenti di entrambi i rami genitoriali.
4. Esercizio della potestà genitoriale.
La potestà genitoriale sui figli minori sarà esercitata da entrambi i genitori i quali, di comune accordo e avuto riguardo alla capacità, all'inclinazione naturale e alle aspirazioni figli, assumeranno tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, e alla salute dei figli stessi. Per le questioni di ordinaria amministrazione i coniugi eserciteranno disgiuntamente la potestà genitoriale, in base e nel rispetto dei tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore.
5. Collocazione dei minori, regime di frequentazione dell'altro coniuge ed attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli.
l figli e vivranno di regola presso la madre. Per_2 Per_3
Circa la frequentazione padre – figli, i coniugi concordano che i minori vedranno il padre la domenica dalle ore 10.00 alle ore 19:00 a settimane alternate. Ulteriori frequentazioni del padre con i figli dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori.
Per le vacanze natalizie, pasquali ed estive i figli resteranno con la madre salvo la facoltà di accordarsi tra i genitori, di volta in volta, per stabilire il periodo di frequentazione padre-figli durante i suddetti periodi festivi.
Per il figlio , i genitori hanno optato per l'istruzione parentale per l'anno scolastico 2023-24 ed Per_2 attualmente frequenta il Centro studi - Liceo Pindaro di Roma.
Il figlio frequenta la scuola primaria I.C. Francesco Cilea di Roma ed è all'anno quinto. I genitori Per_3 concordano che i figli termineranno il ciclo scolastico presso le rispettive scuole e che la scelta della futura scuola sarà condivisa da entrambi i genitori.
I genitori si accorderanno per la scelta delle attività extra-curriculari.
I genitori possono selezionare individualmente le persone che si prenderanno cura dei figli.
6. Sulla situazione reddituale dei coniugi e contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre.
La SI.ra attualmente occupata e percepisce un reddito mensile medio pari a circa € 1.800,00, Pt_1 come risulta dai modelli fiscali relativi agli ultimi tre anni (doc. 5 –modelli fiscali della SI.ra . Pt_1
Il SI. allo stato è privo di occupazione e negli ultimi tre anni ha svolto esclusivamente delle Parte_2 collaborazioni occasionali per un compenso di € 1.454,65 relativo al 2020 e di € 2.258,78 relativo al 2021, come risulta dai modelli fiscali depositati sub doc. 6 (doc. 6 – modelli fiscali del SI. ). Parte_2
I coniugi concordano di determinare in capo al padre l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli minori pari ad € 400,00 (€ 200,00 per figlio), annualmente aggiornato secondo gli indici ISTAT da versarsi con modalità anticipate entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra ontraddistinto al Parte_1 seguente Iban: [...].
Le spese straordinarie, come definite dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Roma del 17 dicembre 2014, espressamente approvato dalle parti con la sottoscrizione del presente ricorso, saranno a carico di entrambi nella misura del 50% (Doc. 7 – Protocollo d'intesa del Tribunale di Roma).
I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale. Inoltre i coniugi prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli”;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre 1970 n. 898
e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, valutato l'interesse dei figli minori,
P.Q.M.
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in Roma in data 3.9.2010;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2010, parte II, atto n. 0675, serie
A02);
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
-nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 26.11.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi