Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1193 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
, con l'avv. Ernesto Mazzei, che lo rappresenta e difende Parte_1 calce al ricorso in appello, presso il cui studio, sito in Catanzaro, via Indipendenza n. 6, è elettivamente domiciliato appellante
E
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 ro te ntato e difeso ex CP_2
'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici in Catanzaro, alla Via Gioacchino Da Fiore n. 34, è legalmente domiciliato appellato nonché
(C.F. Controparte_3 P.IVA_2 tante P.IVA_3 rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli, in virtù di procura generale alle liti per atto notar del Distretto Persona_1
Notarile di Roma in data 22 marzo 2024, rep. n. 37875 raccolta n. 7313, elettivamente domiciliato presso l' Ufficio Legale Distrettuale di CP_4
Catanzaro, Via Milano n. 18 appellato/appellante incidentale
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro. Anzianità contributiva e risarcimento del danno CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<…Alla luce di quanto precede, si chiede che la Corte adita, disattesa ogni contraria istanza ed in riforma della sentenza impugnata, voglia accogliere le conclusioni articolate dall'odierno concludente sin dall'atto
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2. respingere il proposto appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata. Con vittoria di spese ed onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio…>>; per <<… “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, confermare la sentenza CP_3 impugnata con condanna dell'appellante alle spese di giudizio;
in caso di accoglimento dell'appello principale, in accoglimento dell'appello incidentale promosso dall' condannare il , in CP_3 Controparte_1 persona del al pagam on CP_5 caduti in pr r il periodo dal 2011 al 23.08.2015, ovvero per il diverso periodo che verrà accertato in corso di causa, oltre ulteriori importi per sanzioni civili ex art. 116 c. 8 lett. b) L.n. 388/00 maturate e maturande dalla data dell'inadempimento sino all'effettivo soddisfo;
in via subordinata, condannare il datore di lavoro a versare all' la riserva matematica nella CP_3 misura necessaria alla costituzione della ren italizia reversibile ex art. 13 L.n. 1338/62. Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio…>>. FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata:
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1. L'odierno ricorrente ha esposto: che, sin dall'a.s. 2000/2001, essendo inserito nelle graduatorie provinciali permanenti compilate dall Controparte_6
per il profilo di “Assistente Tecnico”,
[...] dall'Amministrazione scolastica quale destinatario di incarichi a tempo determinato e ciò sino all'a.s. 2009/2010; che, alla scadenza dell'ultimo rapporto a termine, il procedeva erroneamente al depennamento del ricorrente CP_1 dalle graduatorie provinciali, avendo egli ormai maturato il 65° anno di età; che, tuttavia, la p.a., avvedutasi dell'errore commesso, sul presupposto per cui l'art. 24 della l. n. 360/1955 prevede che il personale non di ruolo possa essere destinatario di incarichi a tempo determinato fino al compimento del 70° anno di età, disponeva in autotutela il reinserimento del (nato il [...]) nella Parte_1 graduatoria provinciale per il profilo di assistente tecnico aree di laboratorio AR01 e AR08 (cfr. doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente – nota prot. n. 13210 del 2.8.2011); che, dunque, l'istante si vedeva costretto a promuovere un giudizio nei confronti del , rivendicando il riconoscimento del trattamento CP_1 economico relativo all'a.s. 2010/11, nonché del punteggio che avrebbe conseguito per effetto dell'assegnazione dell'incarico cui avrebbe avuto diritto;
che, con sentenza n. 1127/2013 (doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente), il Tribunale di
2 Catanzaro accoglieva il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condannava l'allora a risarcire al Controparte_7 ricorren isura pari alle retribuzioni mensili che egli avrebbe percepito se avesse lavorato, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
che l'Amministrazione eseguiva la sentenza e, tuttavia, cagionava all'odierno ricorrente un pregiudizio ulteriore rispetto al mancato conseguimento dell'incarico relativamente all'a.s. 2010/11 e consistente nella mancata stipulazione di contratti a tempo indeterminato dall'a.s. 2011/2012 all'a.s. 2014/2015 (ossia, fino al raggiungimento del 70° anno di età da parte del
) e nella conseguente impossibilità, per un verso, di percepire il Parte_1 to retributivo spettante e, per altro verso, di maturare il requisito minimo di anzianità contributiva per poter accedere alla pensione.
2. Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale subito a causa del mancato reinserimento nella graduatoria di appartenenza relativamente agli aa.ss. correnti dal 2011 al 2015; 2) Condannare il , in persona del Ministro CP_8 pro tempore, al risarcimento del predetto danno, da determinarsi nella complessiva somma di Euro 84.920,15 pari al trattamento economico contrattualmente dovuto, oltre agli interessi ed alla rivalutazione come per legge;
3) Condannare il convenuto al versamento dei contributi previdenziali CP_1 omessi lungo il pe dicato (artt. 2115 e 2058 c.c.); 4) Condannare il , CP_8 in via subordinata e nell'eventualità che fosse ormai inapplicabile il principio di automaticità, ad operare, per effetto della responsabilità restitutoria di cui all'art. 13 della l. 1338/62, il versamento, in favore dell della riserva matematica CP_3 nella misura necessaria alla costituzione di una r a vitalizia reversibile, pari al trattamento di pensione che sarebbe spettato all'interessato senza la lamentata omissione contributiva;
5) Ordinare, nel contempo, all di incamerare il CP_3 versamento di cui sopra e di provvedere, conseguentemen a liquidazione del trattamento di pensione maturato, anche per effetto di esso, dal lavoratore, ovvero, in alternativa, alla costituzione della rendita nella misura dovuta;
6) Adottare ogni altro opportuno e consequenziale provvedimento;
7) Condannare il
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di CP_8
e competenze del giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c
3. Le parti resistenti hanno eccepito l'infondatezza dell'avversa domanda e ne hanno chiesto il rigetto>>.
§3 Il Tribunale, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, rigetta il ricorso alla luce delle seguenti argomentazioni:
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8. Non è controverso tra le parti che l'odierno ricorrente, sulla base del punteggio posseduto, per l'a.s. 2011/2012 avrebbe avuto diritto alla nomina in ruolo, circostanza che, tuttavia, non gli avrebbe consentito di proseguire il rapporto di lavoro col Ministero oltre il 65° anno di età (compiuto il 23.8.2010).
9. Sul punto, il sostiene che avrebbe potuto ricorrere all'istituto del Parte_1 trattenimento i l fine di ottenere, comunque, che il proprio rapporto
3 proseguisse sino al raggiungimento dell'anzianità minima per il conseguimento del trattamento di pensione e, comunque, non oltre il 70° anno di età.
10. La tesi non può essere condivisa.
11. La disposizione applicabile al caso in esame è rappresentata dall'art. 509, comma 3, d.lgs. n. 297/1994, ai sensi del quale “Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età”.
12. Tale previsione non risulta incisa dalla abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che conteneva la disciplina generale dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad opera dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 13. Ed invero, come già chiarito nella circolare n. 2/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dopo la novella legislativa “il sistema prevede la risoluzione del rapporto di lavoro: obbligatoria, per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia ovvero il diritto alla pensione anticipata, avendo raggiunto l'età limite ordinamentale;
rimessa alla determinazione dell'amministrazione, per coloro che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata secondo i requisiti di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiornati con l'adeguamento alla speranza di vita, e senza penalizzazione del trattamento, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-quater, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dall'articolo 1, comma 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”. Per
contro
- 4 prosegue la circolare – “In alcune ipotesi l'amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente e tale prosecuzione non costituisce un trattenimento vietato dalla legge. Ciò si verifica, innanzitutto, quando il dipendente non matura alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. In tali casi, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenze n. 33 del 2013 e n. 282 del 1991), l'amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente oltre il raggiungimento del limite per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l'accesso a pensione non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età (limite al quale si applica l'adeguamento alla speranza di vita). Per valutare la sussistenza del requisito contributivo minimo per il diritto a pensione e, quindi, la possibilità della risoluzione del rapporto di lavoro, dovranno essere considerati il rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione e gli eventuali precedenti rapporti di lavoro, a cui corrispondano contributi versati presso le diverse gestioni previdenziali. 3 Infatti, se il totale dei 20 anni, previsto dall'articolo 24, comma 7, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, è raggiunto attraverso la somma di
4 anzianità contributive relative a diverse gestioni previdenziali, il dipendente potrà accedere all'istituto gratuito della totalizzazione, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, o a quello del cumulo contributivo, di cui all'articolo 1, commi 238-248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che gli permetteranno di conseguire il requisito contributivo minimo..[omissis]…Se, invece, anche considerando tutti i periodi contributivi, il dipendente non raggiungerà il minimo di anzianità contributiva entro il raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dall'articolo 24, comma 6, del predetto decreto- legge n. 201 del 2011, l'amministrazione dovrà valutare se la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento dei 70 anni di età (oltre all'adeguamento alla speranza di vita) consentirebbe il conseguimento del requisito contributivo. In caso affermativo, l'amministrazione dovrà proseguire il rapporto di lavoro al fine di raggiungere l'anzianità contributiva minima. In caso contrario, l'amministrazione dovrà risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro. Le amministrazioni programmeranno per tempo le opportune verifiche con l'ente previdenziale, per conoscere e valutare la situazione contributiva complessiva del dipendente e adottare le misure conseguenti”. È dunque orientamento consolidato quello secondo il quale, malgrado le modifiche apportate in materia di trattenimento del dipendente che abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione, resta fermo il diritto del lavoratore di lavorare sino al 70° anno di età al fine di raggiungere l'anzianità minima contributiva per l'accesso alla 5 pensione. Tanto era stato già in passato affermato dalla S.C. di Cassazione la quale, con la sentenza n. 25655 del 04/12/2006, aveva così statuito: “In tema di facoltà di trattenimento al lavoro per gli impiegati che, al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo, non abbiano ancora compiuto il numero di anni di servizio prescritto per il diritto a pensione, la Corte costituzionale, con decisione n. 282 del 1991, non ha cancellato dall'ordinamento la disposizione dell'art. 4 primo comma, del d.P.R. n.1092 del 1973, che dispone la cessazione dal servizio per gli impiegati al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ma ne ha limitato il contenuto precettivo entro limiti precisi, come risulta dalla parte motiva della sentenza, nel senso che la deroga, e quindi la facoltà di prosecuzione del rapporto di lavoro, è ammessa "soltanto per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell' anzianità minima per il diritto a pensione" (v., anche, Corte cost.n.238 4 del 1988) . Conseguentemente, non è data la facoltà di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i sessantacinque anni, allo scopo di incrementare l'anzianità di servizio, giacché si tratta di bilanciare, come rilevato dal giudice costituzionale, l'interesse del lavoratore al conseguimento della pensione e l'interesse, anch'esso costituzionalmente rilevante, all'occupazione giovanile, il quale può esser sacrificato solo ove la prosecuzione del rapporto di lavoro sia finalizzata al conseguimento della pensione” (cfr. Tribunale Tivoli sez. lav., 11/04/2017, n.327). 14. Tanto premesso, nel caso di specie, dagli atti di causa (cfr. estratto conto contributivo – doc. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente), emerge l'insussistenza dei presupposti per il trattenimento in servizio, dal momento che il ricorrente, al
5 compimento dei settanta anni di età, non avrebbe comunque raggiunto l'anzianità contributiva minima di vent'anni.
15. Ne consegue che non può ritenersi sussistente alcun diritto alla permanenza in servizio del ricorrente fino all'a.s. 2014/2015.
16. Né può opinarsi che il avrebbe potuto rinunciare alla nomina in Parte_1 ruolo per poter ottenere in empo determinato fino al compimento del 70° anno di età, e ciò per un duplice concorrente ordine di ragioni.
17. In primo luogo, perché l'art. 559 d.lgs. n. 297/1994 espressamente stabilisce che “La nomina in ruolo, ai fini giuridici, ha effetto dallo inizio dell'anno scolastico. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita”. In caso di rinuncia alla nomina in ruolo, dunque, il ricorrente sarebbe stato depennato dalla graduatoria di appartenenza.
18. In secondo luogo, perché, come eccepito e documentato dal (cfr. doc. CP_1 nn. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19) e non espressamente contestato ente, per gli aa.ss. dal 2011/2012 al 2014/2015 non sono state effettuate nomine per supplenze a tempo determinato da graduatoria permanente per le aree di interesse (AR01 e AR08).
19. In conclusione: a) non può essere accolta la domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale subito dal ricorrente per il mancato ottenimento di incarichi per gli aa.ss. dal 2011/2012 al 2014/2015, dal momento che il , a far data dall'a.s. 2011/2012, avendo maturato il diritto ad Parte_1 essere in ruolo, avrebbe dovuto essere collocato obbligatoriamente in quiescenza dal 1° settembre 2011, avendo raggiunto il 65° anno di età e non essendovi i presupposti per il trattenimento in servizio fino al 70° anno di età. In ogni caso, per il suddetto periodo, non vi sono stati conferimenti di incarichi a tempo determinato per le aree di interesse del ricorrente, sicché alcun danno patrimoniale si è, nella specie, verificato;
b) non può essere accolta la domanda di condanna del al versamento dei contributi previdenziali omessi per il CP_1 periodo su indicato, dal momento che il versamento dei contributi è escluso per l'assenza di un rapporto di lavoro che giustifichi l'obbligo contributivo;
c) non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno da omissione contributiva, non essendosi prodotto alcun danno risarcibile, per le ragioni sintetizzate al superiore punto a).
20. Ne consegue che, alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere respinto.
21. Alla luce della complessità della normativa applicabile alla fattispecie in esame, le spese di lite possono essere compensate, mentre quelle di CTU, liquidate con separato e coevo decreto, vengono poste solidalmente a carico di tutte le parti del giudizio>>.
§4 La sentenza è gravata d'appello da , che ne lamenta l'erroneità Parte_1 laddove ha accertato che dall'estra tivo “emerge l'insussistenza dei presupposti per il trattenimento in servizio, dal momento che il ricorrente, al compimento dei 70 anni di età, non avrebbe comunque raggiunto un'anzianità contributiva minima di 20 anni... "; deduce, sul punto, che: in base alla circolare
6 ministeriale n. 2/15, richiamata dalla stessa sentenza impugnata: "...Per valutare la sussistenza del requisito contributivo minimo per il diritto a pensione…dovranno essere considerati il rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione e gli eventuali precedenti rapporti di lavoro a cui corrispondono contributi versati presso le diverse gestioni previdenziali…”; dall'estratto conto contributivo allegato al ricorso introduttivo e dalla tabella riepilogativa allegata al ricorso in appello, si evince che egli, durante l'arco temporale 1974/novembre 2010, ha accumulato una posizione contributiva pari, complessivamente, a 15 anni e 6 mesi;
ne consegue che, ove gli fosse stato consentito di continuare la propria attività sino al 31 agosto 2015 (e, cioè, sino al raggiungimento del settantesimo anno di età), avrebbe maturato un'anzianità contributiva pari a 20 anni e 3 mesi. Costituitisi in giudizio, l' ed il hanno CP_3 Controparte_1 formulato le conclusio ra r iegato CP_3 appello incidentale condizionato all'acco nto di quello principale, finalizzato al pagamento da parte del Ministero dei contributi dovuti, omessi e non caduti in prescrizione, per il periodo dal 2011 al 23.08.2015. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 23 dicembre 2024/4 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5 L'appello non si presta ad essere accolto. Invero, gli anni lavorativi mancanti fino al raggiungimento, da parte del sig.
, del 70^ anno, sono 4, ossia dall'a.s. 2011/2012 in poi. Parte_1
Se, per sua stessa ammissione dell'appellante, aveva accumulato, fino a novembre 2010, 15 anni e sei mesi di anzianità contributiva, l'eventuale trattenimento in servizio per ulteriori 4 anni non gli avrebbe comunque consentito di totalizzare i 20 anni ambiti. Tanto è sufficiente per il rigetto del gravame principale e la conseguente conferma della sentenza gravata, restando assorbito quello incidentale condizionato. Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso in data 7 dicembre 2023, nonché sull'appello i
[...] con memoria depositata il 18.12.2024, avverso la sentenza del CP_3
Tri di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 699/2023, resa in data 23 settembre 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e dichiara assorbito quello incidentale;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese del doppio grado di lite che liquida, per ciascuna parte, in euro 2906,00, oltre accessori ove per legge dovuti;
dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.
7 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 15 FEBBRAIO 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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