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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/06/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) Dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 489.2018 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.12.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
, nato in [...] il [...], C.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura a margine all'atto di appello, dall'Avv. Sergio Mercatello, C.f. , elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Ardore Marina alla via Don Luigi Sturzo 4, PEC
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APPELLANTE
CONTRO
P.I. Controparte_1
, corrente in Casignana (RC) C.da San Filippo, in persona del socio P.IVA_1 accomandatario e legale rappresentante rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale del primo grado, dall'Avv. Roberta Autelitano, C.f. C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Bovalino (RC) alla via XXIV Maggio
n. 157, PEC Email_2
APPELLATA
OGGETTO
Appello avverso sentenza n. 188.2018 del Tribunale di Locri, resa nel giudizio RG 51.2016, pubbl. il 13.02.2018.
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 04.12.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. parte appellata depositava note di trattazione scritta così concludendo: calce Comparsa di Costituzione e Risposta del 12.10.2018 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte”. Chiede, quindi, che la causa sia assegnata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riportandosi per quanto più ampiamente indicato agli atti del giudizio ed a sentenza di primo grado in relazione alla ricostruzione del processo, si espone quanto segue.
Con ricorso del 11.09.2015, chiedeva al Tribunale di Locri l'emissione di Parte_1 decreto ingiuntivo nei confronti del EUROCAMPING FRAMMARTINO DI CP_1
IN ON & C. S.A.S., per il pagamento della complessiva somma di €
17.518,00, ritenuta dovuta quale quote di reddito prodotte dalla predetta società, di cui era socio, per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 (di cui € 1.976,00 per il 2010, € 4.635,00 per il 2011, €
5.281,00 per il 2012 ed € 6.105,00 per il 2013), allegando dichiarazioni reddituali della società.
In accoglimento della domanda, con decreto ingiuntivo n. 220/15, emesso in data 01.10.2015 e notificato in data 26.11.2015, il Tribunale di Locri ingiungeva alla
[...]
in persona Parte_2 del legale rappresentante pro-tempore, il pagamento della somma di € 17.518,00 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché delle spese di lite, liquidate in complessivi € 685,50 (€
540,00 per onorari ed € 145,50 per spese) oltre accessori, in favore dell'istante.
Avverso l'indicato decreto proponeva opposizione parte ingiunta con atto di citazione del
04.01.2016 contestando la pretesa, chiedendone la riforma e formulando domanda riconvenzionale.
Nel ricostruire la vicenda, precisava: - che la società in accomandita semplice era stata costituita il 05.01.1989 fra i GE , , e con capitale Parte_1 Per_1 Per_2 Per_3 sociale di € 2.000,00 conferito in parti uguali, ed amministratore - che Controparte_3 gli stessi soggetti erano anche soci della PAGLAM, i cui soci si erano obbligati a non mutare la destinazione del villaggio turistico ”; - che nel 1998 era deceduto CP_1 Persona_4
, per cui erano subentrati la di lui coniuge ed i figli e
[...] Controparte_2 CP_4
; -che nel 2003 era stato nominato nuovo socio accomandatario , CP_5 Controparte_2 costituendo la con Parte_2 scadenza al 31.10.2010 e rinnovabile salvo disdetta sei mesi prima della scadenza biennale,
2 capitale sociale per € 1.500,00 cadauno, pro quota MA , per complessive € Parte_1
6.000,00.
Rilevava anche che il socio accomandante aveva effettuato recesso nel Controparte_3
12.07.2006 per cui le quote già facenti parte allo stesso erano state imputate al 33% cadauno
(ovviamente poi ulteriormente divise fra eredi), per cui deteneva detto 33%; e che Pt_1 quest'ultimo aveva formalizzato il recesso in data 14.09.2010, per cui la società era rimasta al
50% in capo a e per la restante quota del 16,67 cadauno a Parte_3 CP_2
e , con proroga della stessa sino al 31.12.2012, Controparte_6 Controparte_7 data in cui veniva sciolta.
Tanto premesso, la indicata società proponeva opposizione e chiedeva la revoca del decreto opposto contestando: - la validità probatoria delle dichiarazioni reddituali in atti del monitorio non corrispondendo ad estratti autentici né a scritture contabili;
- che solo nelle scritture contabili era indicato l'utile di esercizio, per cui la pretesa non era provata;
- l'inesistenza del credito per non essere stato accertato l'utile di esercizio e la sua distribuzione;
- che dalle scritture contabili risultava solo la quota relativa al 2010 (comunicazione del 14.09.2010) di €
2.502,00; - che in data 28.09.2012 era stato corrisposto detto utile di esercizio con quota sociale, maggiorato con interessi, con assegno bancario di € 4.280,00, tratto sul conto della società.
L'opponente, inoltre, spiegava domanda riconvenzionale in relazione alla richiesta di pagamento della somma di € 14.250,00 ingiustamente incassata dall'opposto, invece dovuta alla società a titolo di corrispettivo di alcuni canoni di locazione dei beni immobili, dovuti al per la soma quota di € 750.00 (12,5%) ed invece incassata per il Parte_1 complessivo importo di € 15.000,00, come da assegni bancari che produceva.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi “nel merito: dichiarare nullo, per violazione degli artt.
633 e 634 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto e, quindi, revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
annullare e revocare il D.I. opposto per insussistenza del credito azionato, atteso il pagamento della somma di € 2.582,50 a titolo di quota di utile annuale di esercizio -con riferimento all'anno 2010- e la non dovutezza di alcuna ulteriore somma per gli anni successivi (2011, 2012 e 2013), stante l'intervenuto recesso dalla società; in subordine: per il caso di parziale accoglimento della pretesa creditoria in relazione ai suddetti anni 2011,
2012 e 2013, compensare la somma di € 1.697,50 versata a titolo di quota di capitale sociale spettante al socio uscente con la somma risultanda a titolo di quota parte di utile annuale per le suddette annualità; in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che l'opposto
aveva indebitamente percepito, sottraendoli al patrimonio sociale, Parte_1
3 crediti della società opponente, consistenti in parte del corrispettivo dell'affitto di azienda per gli anni 2013 e 2014, per complessivi € 14.250,00, salva la maggiore o minore somma accertanda in corso di causa;
conseguentemente condannare l'opposto alla restituzione delle somme indebitamente ed illegittimamente percepite, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole percezioni fino al saldo, nonché al risarcimento del danno conseguente a tali. sottrazioni che - hanno depauperato il patrimonio della società opponente, di cui l'opposto deve ritenersi responsabile personalmente ai sensi degli artt. 1 189, 2033, 2037, 2041 e 2043
c.c., da determinarsi in via equitativa;
in subordine, per il caso di parziale accoglimento della pretesa creditoria in relazione ai suddetti anni 2011, 2012 e 2013, procedere alla compensazione totale e/o parziale con le somme indebitamente ed illegittimamente percepite dall'opposto; in ogni caso, condannare l'opposto al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c”, oltre competenze di giudizio.
Si costituiva parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione, contestandone gli assunti, nonché chiedendo volersi dichiarare: “
1. In via preliminare ai sensi dell'art. 642 c.p.c. per come modificato dalla L. 263 del 2005 la provvisoria esecuzione del D.I. 220/2015 emesso in data
15.09.2015 …anche in ragione dell'ulteriore prova della sussistenza del credito vantato;
2. Nel merito rigettare l'opposizione di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3.
Condannare parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio, stante la temerarietà della lite. Il tutto con vittoria di spese del procedimento da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c..”.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., venivano depositate le memorie con integrazione documentale, in cui la società opponente confermava che la somma di € 4.280,00 corrisposta al 28.09.2012 doveva essere imputata per € 2.582,00 ad utile di esercizio del 2010 e per la parte residua (di € 1.697,50) a quota capitale con interessi.
Non venivano ammesse le richieste istruttorie e veniva ritenuta la causa matura per la decisione, per cui previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e concessione di termine per deposito di memorie conclusionali, la causa veniva decisa.
Con sentenza impugnata il giudice adito così provvedeva: “1) accoglie l'opposizione proposta dalla società “ in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
220/2015 emesso dal Tribunale di Locri in data 01.10.2015 nei suoi confronti: - 2) accoglie la domanda di restituzione, spiegata da parte opponente in via riconvenzionale, nei termini di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore dalla Parte_1
4 società “ Eurocamping Frammartino” di IN LE & C. S.a.s., in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 14.250,00, oltre interessi di legali dalla domanda al soddisfo;
3) rigetta nel resto, nei termini e nei limiti di cui in parte motiva, le domande avanzate da parte opponente in via riconvenzionale;
4) condanna la parte opposta alla rifusione delle spese processuali in favore di parte opponente che si liquidano in complessive € 2 585 90, di cui € 2.425,00 per onorari ed € 160,90 per spese documentate oltre spese generali, CPA ed IVA se dovute, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
In parte motiva, premessa una esposizione sulla natura del giudizio di opposizione e sul riparto del relativo onere probatorio, il Tribunale: - riconosceva intervenuto il pagamento dell'utile di esercizio del 2010, come provato da assegno bancario incassato, così ritenendo estinto il corrispondente diritto di credito;
- rilevava che parte opposta non aveva fornito prova della fondatezza del credito vantato;
- accertava intervenuto il recesso del 14.09.2010 dell'opposto, nulla ritenendo dovuto per i periodi successivi;
- riteneva provata la domanda riconvenzionale di restituzione proposta dall'opponente; - rigettava le ulteriori domande in riconvenzionale.
Avverso parte della indicata pronuncia relativa alla domanda principale proponeva gravame ritenendola errata: Parte_1
1- per mancato accoglimento della richiesta istruttoria relativa all'ordine di esibizione ex art. 210 cpc attesa la valenza in re ipsa del libro giornale;
2- per mancato accoglimento della richiesta istruttoria relativa alla prova per testi articolata in memoria ex art. 183 IV c. n. 3 c.p.c. poiché ritenuta tardiva mentre dette richieste erano volte a dimostrare l'esistenza di una diversa pretesa atta a giustificare la corresponsione dell'assegno in atti, la cui causa era stata già contestata in comparsa di costituzione, censurando la pronuncia anche con riferimento alla modalità di imputazione della prova;
3- nella parte n cui era stata ritenuta provata la causa della corresponsione della somma di
€ 4.280,00 in mancanza di prova, che doveva essere posta, invece, ad esclusivo carico della parte debitrice opponente;
4- nella parte in cui si era attribuita validità alla comunicazione di recesso inoltrata dall'appellante, essendo il recesso operato privo di detta efficacia perché esercitato in violazione degli obblighi di legge, poiché mancante di comunicazione agli altri soci ed indirizzato alla sola società, non potendosi ritenere opponibile ai primi, con conseguente tenutezza delle somme richieste anche sino al 2013.
5 Chiedeva, quindi, alla Corte voler: “In via istruttoria, accogliere ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la richiesta di deferimento di giuramento decisorio della sig.ra Controparte_2 legale rappresentante della “ Parte_2 sulla seguente circostanza: “Giuri e giurando affermi
[...] essere vero o neghi essere vero che la somma di € 4.280,00 percepita dal sig. Parte_1
è stata liquidata per avere quest'ultimo lavorato come operaio nel campeggio”.
[...]
Sempre in via istruttoria, accogliere la richiesta di prova testimoniale così come formulata dall'opposto nella propria memoria ex art. 183 VI co. n. 3 c.p.c. e sui capitoli ivi articolati. Nel merito, rigettare l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 220/15 in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti ai capi sub 2) e 3) della comparsa di costituzione del giudizio di primo grado. Con condanna della “
[...] in persona del suo legale Parte_2 rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
Si costituiva parte appellata per resistere all'impugnazione e chiederne il rigetto.
In via preliminare eccepiva: - l'inammissibilità dell'appello per violazione degli art. 342 c.p.c., mancando l'indicazione dei capi di sentenza da impugnare, e 345 c.p.c.; - l'inammissibilità della censura per non aver l'appellante contestato in primo grado la non ammissione delle richieste istruttorie, da cui la illegittima riproposizione in appello ex art. 345 c.p.c.; - la mancanza di vizi nelle ordinanze non ammissive delle prove;
- l'infondatezza del gravame.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, cosi giudicare: in via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi degli artt. 342 e 345 c.p.c., l'appello come spiegato per le ragioni indicate in atto, ovvero dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.,
l'impugnazione come spiegata: nel merito, rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti
i motivi di appello, confermando la sentenza resa dal Giudice di prime cure, oggi oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute;
onerare parte appellante anche delle spese del presente grado, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore perché antistatario. In via istruttoria, nel mentre la scrivente difesa si oppone alle richieste istruttorie ex adverso formulate, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita CORTE ritenga di ammetterle, chiede ammettersi prova per testi come capitolata in calce alla propria Memoria istruttoria ex
Art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c. del 29.07.2016.”
6 Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 22.11.2018 parte appellante chiedeva volersi disporre il suo libero interrogatorio, e la Corte rinviava per la trattazione.
All'udienza del 13.06.2019 il insisteva nelle richieste istruttorie. Parte_1
A scioglimento della riserva, la Corte rigettava la richiesta fissando udienza di precisazione delle conclusioni.
Per l'udienza del 21.10.2021 le parti precisavano le conclusioni con note di trattazione scritta riportandosi a quanto già concluso nei rispettivi atti.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 04.12.2023, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., parte appellata depositava note di trattazione scritta e precisava le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Parre appellante depositava comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rigetta l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342
c.p.c., eccepita per non avere l'appellante indicato nell'atto d'appello le parti della sentenza impugnata che si intendono sottoporre al riesame.
Premesso che la violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio di genericità investe l'intero atto di gravame e non i singoli motivi di appello, il rigetto viene operato in conformità al principio dettato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 27199 del 16/11/2017, che si richiama, secondo il quale gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012 convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (in senso conforme, anche sentt. Cass.
Civ. nn. 7675/2019 e 13535/2018, n. 36481/2022 S.U., e più recente ordinanza n. 1932/2024).
Non si ritiene, quindi, necessario che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma si impone all'appellante soltanto di circoscrivere l'ambito del gravame. Ne caso di specie, l'atto di appello nel suo complesso contiene gli elementi indispensabili a consentire un esame delle censure sollevate, essendo desumibile una individuazione dei punti contestati della sentenza di cui si chiede la riforma, per cui l'eccezione non può essere accolta.
7 Vengono, quindi, esaminati i motivi di impugnazione come prima riportati.
In relazione ai motivi indicati ai punti 1) e 2), attinenti alla mancata ammissione delle istanze istruttorie proposte in primo grado e nella presente fase di lite, come indicate in atto di appello e nei successivi scritti difensivi, si espone quanto segue.
In primis, si conferma e condivide quanto già espresso da questo Collegio, in diversa composizione, in ordinanza de 28.06.2019 e si rigetta la riproposizione delle richieste.
In riscontro alla censurata non ammissione delle stesse, si osserva che, con particolare riferimento all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., per come si evince dagli atti di causa, parte appellante, opposta in primo grado, in memoria n. 2 ex art. 183 c. VI c.p.c. ha indicato:
“si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia ex art 210 c.p.c. disporre d'ufficio l'ordine di esibizione ed eventualmente il contestuale deposito in giudizio della predetta documentazione contabile allo scopo di consentire al creditore di poter ottenere l'autentica delle proprie copie dinanzi al Notaio per come previsto per legge”, genericamente riferendosi ad una richiesta avente ad oggetto tutte le annualità 2010/2013.
Analoga richiesta era già stata riscontrata dalla società con pec del 18.07.2016, con la quale era stata inoltrata la situazione contabile del 2010, ritenendola controparte dovuta per detto solo anno avendo il poi operato il recesso (come da memorie avversarie di replica). Parte_1
Per quanto riguarda, invece, la prova per testi oggetto di gravame, al capo 7 delle memorie ex art. 183 c. VI terzo termine (in replica) l'opposto ha formulato il seguente capo “Vero che la somma di € 4.280,00 percepita dal Sig. è stata liquidata per aver lavorato, Parte_1 quest'ultimo, come "operaio" nel campeggio?”.
Con ordinanza datata 22.12.2016 il giudice di primo grado non ha ammesso la richiesta ex art. 210 c.p.c. “ degli originali dei documenti contabili (registri per gli anni dal 2010 al 2013)” sia perché “la cui copia è stata già prodotta in atti dalla stessa parte in allegato alla propria comparsa di costituzione”, circostanza avverso la quale non vi è espresso motivo di censura, sia perché “come già evidenziato nell'ordinanza di questo Ufficio ex art. 648 C.P.C. del
10.05.2016, parte opposta ha effettuato una mera allegazione del libro giornale senza articolare alcuna specifica indicazione e puntuale argomentazione circa la valenza probatoria di tale atto a fondamento della propria pretesa creditoria”.
Con ordinanza del 10.05.2016 si è, comunque, disposto che “nel caso di specie, le deduzioni di parte opponente, supportate dalla documentazione prodotta in sede di opposizione (cfr., in particolare, l'allegata documentazione nn. 12 e 17) circa sia l'avvenuto pagamento al socio accomandante (odierna parte opposta) dell'utile di esercizio relativo Parte_1
8 all'anno 2010 sia il precedente recesso da parte dello stesso socio del 14.09.2010, quali asseriti fatti estintivi, parziale o totale, del credito pecuniario vantato da parte opposta, ostano alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
rilevato difatti che, secondo i criteri di riparto dell'onere della prova nelle obbligazioni contrattuali, fissati da
Cass. SS. UU. n. 13533/2001, avendo parte opponente (convenuta in senso sostanziale) eccepito un fatto estintivo del credito oggetto di giudizio, è onere dell'opposta quale attore in senso sostanziale provare a sua volta l'infondatezza di tale eccezione, non risultando allo stato di per sé sufficiente a questo specifico fine la documentazione prodotta sia in sede monitoria
(dichiarazioni reddituali) sia nel presente giudizio di opposizione (mera allegazione del libro giornale, in ordine al quale nessuna specifica argomentazione è stata sviluppata nell'atto di costituzione di parte opposta)” e sulla stessa ordinanza non veniva formulata alcuna contestazione o opposizione.
Il Tribunale, inoltre, non ammetteva tutti i capi di prova formulati in memorie terzo termine art. 183 comma sesto c.p.c. poiché “trattasi in realtà, non di mera prova contraria, bensì di autonoma istanza probatoria formulata oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 183, comma sesto n. 2), C.P.C.”.
Avverso la non ammissione di entrambe le richieste istruttorie (ordine di esibizione e prova per testi, punti 1 e 2 dell'atto di appello) in primo grado non risulta proposta richiesta di revoca dell'ordinanza, non è stata ribadita ed indicata la rilevanza delle prove, e, soprattutto, le istanze istruttorie non sono state riproposte analiticamente in udienza di precisazione delle conclusioni.
Le stesse richieste istruttorie, pertanto, devono intendersi essere state rinunciate e non possono essere ammesse nel presente giudizio.
È, infatti, incontestato che in capo alla parte che si è vista non accogliere le proprie richieste istruttorie sussiste l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni in maniera specifica, non essendo all'uopo sufficiente un generico richiamo ai precedenti atti difensivi in quanto detto richiamo non è idoneo a mantenere la specifica richiesta istruttoria ed indicare la volontà di insistere su quella specifica istanza.
In precisazione delle conclusioni deve essere delineata la domanda istruttoria formulata, anche al fine di consentire al giudice ed alla controparte di prendere posizione in ordine alle richieste, sia istruttorie che di merito, considerato che “la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle sole richieste - istruttorie e di merito – definitivamente proposte” (ex multis Cass. n.
9 19352/17; 10748/12), poiché occorre rispettare il principio del contraddittorio, secondo il quale
“ciascuna parte ha l'esigenza di conoscere la formulazione definitiva e non più mutabile delle posizioni assunte dalle altre parti”, sicché “ciò che è omesso nella precisazione della conclusioni è corretto che si intenda rinunciato, rispetto alla controparte che non avrà
l'esigenza di controdedurre su quanto non espressamente richiamato, e rispetto al giudice" (sin da Cass. 9410/11).
Conseguentemente, la parte avrebbe dovuto inequivocabilmente riproporre l'istanza di ammissione della prova.
Per quanto attiene la fattispecie in esame in nessuna parte degli atti del primo grado emerge una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta non ammessa, né in appello di ciò si è dato alcun conto.
A dimostrazione di quanto sopra, in verbale di udienza del 31.10.2017 è indicato che “Le parti precisano le conclusioni riportandosi alle richieste in atti”.
Da ciò le istanze istruttorie devono intendersi rinunciate.
A conferma, già in precedente ordinanza di questa Corte richiamata si è rilevato che
“all'udienza di precisazione delle conclusioni, la parte non ha reiterato la richiesta di ammissione della prova” precisandosi che “la parte, che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie, ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, all'atto della precisazione delle conclusioni: “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione. Tale principio deve essere esteso anche all'ipotesi in cui sia stato il giudice di appello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loro mancata ripresentazione al momento delle conclusioni preclude la deducibilità del vizio scaturente dall'asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso per cassazione (Cass. civ. sez. II 27/02/2019,
n. 5741)”.
Il principio espresso è pacifico e ribadito costantemente, per cui quanto disposto merita piena conferma, con rigetto anche della riproposizione delle richieste.
Inoltre, le istanze istruttorie abbandonate non possono essere riproposte in sede di impugnazione e non può farsi ricorso ad alcun giudizio di indispensabilità ex art. 345 c.p.c., che riguarda le nuove prove e non quelle dichiarate inammissibili o tacitamente rinunciate.
10 Per i motivi indicati le richieste, quindi, devono intendersi rinunciate e non è ammissibile la loro riproposizione in appello.
Ne consegue la preclusione della deducibilità del vizio scaturente dall'asserita illegittimità della mancata ammissione in primo grado, esonerandosi il giudice del gravame dalla valutazione sulle relative censure.
Non può trovare, inoltre, ulteriore accoglimento, così confermandosi il rigetto operato, la riproposizione della richiesta di ammissione di interrogatorio formale effettuata anche a seguito di ordinanza di non ammissione, ribadendosi e confermandosi il rigetto già operato da questa
Corte in indicata ordinanza, in cui si è precisato che la richiesta di interrogatorio formale “verte sulla circostanza che la somma di € 4.280,00 è stata corrisposta al sig. , Parte_1 per avere questi lavorato come operaio nel campeggio” per cui si osserva che “è la medesima circostanza già capitolata al n. 7 della prova testimoniale articolata nel giudizio di prime cure
(cfr. memorie ex art 183 comma 6 n. 3 c.p.c.) nell'interesse di e rigettata Parte_1 dal giudice, il quale aveva considerato che trattavasi “non di mera prova contraria, bensì di autonoma istanza probatoria formulata oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 183, comma sesto n. 2), C.P.C.”.
Inoltre, il giuramento decisorio non può vertere sull'esistenza o meno di rapporti o situazioni giuridiche diverse da quelle oggetto del giudizio di primo grado, motivo per il quale nella ordinanza indicata si è già chiarito che la richiesta non è accoglibile in quanto “non ammesso il thema decidendum in ragione della decadenza in cui era incorsa la parte, esso non può trovare ingresso nel giudizio di appello, attraverso il giuramento decisorio, atteso che “non è possibile dedurre, in grado di appello, come mezzo di prova decisorio un giuramento che introduca un quid novum (cioè circostanze non dedotte nel precedente grado)” poiché “così operando si modifica il principio devolutivo e della disponibilità delle prove nei limiti delle regole processuali” (Cass. civ. sez. III 19/10/2015, n. 21073)”, anche precisandosi che “il principio di diritto opera anche nel caso in cui in grado di appello voglia introdursi un tema non ammesso in primo grado, perché proposto allorquando erano già maturate le decadenze, sì da integrare quel novum di cui alla massima ora riportata”, così ritenendosi che “il giuramento decisorio non può essere ammesso”.
Il “quid novum” indicato dal Collegio in ordinanza di cui prima si riferisce, quindi, al tentativo di introdurre nel presente grado attraverso il giuramento decisorio circostanze sulle quali è intervenuta la decadenza nella precedente fase e che non erano oggetto di espressa domanda o
11 difesa nel giudizio di primo grado, anche perché altrimenti si determinerebbe una lesione del principio della disponibilità delle prove nei limiti delle regole processuali.
A ciò si aggiunge che il giuramento non può vertere sull'esistenza o meno di rapporti o situazioni giuridiche così da derivarne una valutazione dalla quale dedurre indirettamente obbligazioni non determinate e che la formula proposta non è sufficientemente specifica, manca di tutti gli elementi di fatto del rapporto stesso, implica una valutazione complessa sulla qualificazione di un indeterminato rapporto.
Si conferma, quindi, il rigetto della richiesta non ravvisando motivi per discostarsi da quanto già disposto.
L'appello non può trovare accoglimento neanche in relazione ai successivi motivi di impugnazione.
In specie, lamenta l'appellante essere intervenuta una erronea valutazione da parte del giudice di prime cure degli oneri probatori, quale violazione e falsa applicazione degli artt. 2285 e 2697
c.c. in relazione all'eccezione di diversa imputazione dell'intervenuto pagamento operato dalla società nei confronti dell'appellante.
Sul punto parte appellata ha eccepito l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c del motivo di gravame trattandosi di circostanza nuova, sulla quale non è intervenuto contraddittorio in primo grado, richiamando anche quanto indicato in ordinanza di non concessione della provvisoria esecuzione e nella successiva ordinanza di rigetto delle richieste istruttorie.
Come riportato, la Corte ha già affermato che la circostanza in esame costituisce “un quid novum (cioè non dedotta nel precedente grado) poiché trattasi di introduzione di “un tema non ammesso in primo grado, perché proposto allorquando erano già maturate le decadenze, sì da integrare quel novum di cui alla massima ora riportata”.
Costituiscono, infatti, accertamenti nuovi, e pertanto inammissibili ex art. 345 c.p.c, quelli relativi all'esistenza o meno di un diverso rapporto contrattuale tra le parti ed alla legittimità o meno di una prova contraria.
Il motivo di gravame nel merito investe, inoltre, una ulteriore circostanza di diritto, ovvero si censura al capo 3 dell'atto di appello che era onere della società fornire prova della corresponsione degli importi dovuti e della riferibilità della somma versata al medesimo credito, onere che si assume non essere stato assolto dalla debitrice.
In via preliminare si osserva che il motivo è formulato sul punto in maniera generica, oltre che essere infondato.
12 In merito, in sentenza di primo grado, relativamente a parte non riportata in appello e non espressamente richiamata il giudice di prime cure ha statuito che “In particolare, dalla documentazione prodotta in allegato all'atto di opposizione risultano compiutamente dimostrati i suddetti fatti impeditivi del diritto azionato dall'opponente -attore con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo” riconoscendo che “la società opponente aveva pagato, in data
28.09.2012, al socio accomandante, odierno opposto, la complessiva Parte_1 somma di € 4.280,00, imputata a titolo della sua quota parte (pari al 33%) di utile di esercizio per l'anno 2010, nella misura di € 2.582,50 e, per la residua somma, a titolo di quota di capitale sociale spettante al socio uscente maggiorata degli interessi legali, con assegno bancario, non trasferibile, all'ordine di n. 08477697-11, della Parte_1 Controparte_8
di Bovalino Marina, tratto sul conto corrente n. 16760.42 intestato al
[...]
“ , corroborato da Controparte_9 copia dell'estratto conto che attesta l'avvenuto incasso da parte del beneficiario (v. allegato n.
17 al fascicolo di parte opponente). Dunque, era stato già estinto, mediante l'intervenuto adempimento, il diritto di credito vantato da parte opposta nel ricorso monitorio e relativo alla corresponsione delle quote di reddito prodotte e di sua spettanza in ragione della qualifica di socio rivestita all'interno della società opponente per l'anno 2010, “.
Ancora, ha precisato che “avendo parte opponente (convenuta in senso sostanziale) eccepito e dimostrato fatti estintivi del credito oggetto di giudizio, sarebbe stato onere di parte opposta quale attore in senso sostanziale provare a sua volta l'infondatezza di tale eccezione. Tale dimostrazione, invece, non è stata compiuta”.
Il giudice di prime cure, quindi, ha ritenuto provata l'eccezione formulata dall'opponente e ulteriormente ha affermato che l'opposto non aveva adempiuto agli oneri conseguenti.
Ne consegue l'infondatezza del motivo secondo cui la sentenza sarebbe viziata perché la società non avrebbe fornito alcuna valida prova dell'avvenuta corresponsione degli importi dovuti
“essendo la somma di € 4.280,00 versata al riferibile ad altra causale” per Parte_1 violazione degli oneri probatori connessi all'eccezione di pagamento a mezzo assegno, essendo stato posto il relativo onere in capo all'opposto.
Inoltre, l'appellante nel costituirsi in primo grado si è limitato ad osservare che mancava la dimostrazione della causale del pagamento, senza eccepire la presenza di un diverso titolo, circostanza che stata tardivamente desumibile solo dalla richiesta istruttoria di cui infra.
Analogamente, null'altro si deduce in appello sul punto e nessuna indicazione viene fornita avverso le parti della pronuncia che si intendono diversamente appellare o sui motivi specifici.
13 A supporto del gravame, inoltre, non è stata fornito alcun argomento di censura avverso la parte della sentenza in cui detta prova è stata ritenuta raggiunta da parte opponente, quale accertamento preliminare rispetto alla mancanza di prova contraria fornita da parte opposta.
Per contra, come indicato, l'eccezione della rilevata mancanza di rapporto causale relativamente all'assegno emesso è stata disattesa in primo grado anche perchè parte opponente ha “dimostrato fatti estintivi del credito oggetto di giudizio”, così ritenendosi raggiunta la prova liberatoria e la riferibilità dei pagamenti al credito oggetto di causa.
Infatti, il Tribunale ha ritenuto essere stata provata la motivazione del pagamento da parte della società opponente a mezzo il titolo in esame, fornendo ampia indicazione delle somme corrisposte, della loro causale, e quindi del collegamento tra il debito azionato ed il debito cartolare, dando conto che il pagamento risultava confermato dalla produzione documentale fornita da parte opponente (“allegata documentazione nn. 12 e 17”).
Piena efficacia probatoria, in specie, è stata riconosciuta alla documentazione in atti dell'opponente, tra cui il libro degli inventari, precisandosi che gli utili di esercizio del 2010 ammontavano ad € 2.582,50 (quota del 33,33% su utili totali di € 7.748,37, produzione di parte opponente in primo grado), mentre non contestata era rimasta la circostanza che € 1.697,50 attenevano a quota capitale con accessori come in atti, essendo intervenuto il recesso nel 2010 contabilizzato nel 2012.
A ulteriore conferma, dall'esame degli atti di primo grado si evince che in atti di parte opponente vi è copia dell'assegno incassato ed in atti di parte opposta vi è produzione di
“giornale generale” in cui è imputata l'uscita del 28.09.2012, in cui non si riferisce alcuna causale relativa a prestazioni lavorative ma “debiti verso soci, emolumenti”.
Il giornale generale è atto depositato dallo stesso appellante, che non ne ha contestato l'indicazione.
Non si ravvedono, pertanto, vizi nella sentenza impugnata nella parte in cui è stato ritenuto provato il fatto estintivo, indi la imputazione del pagamento in collegamento con il titolo cartolare evocato e la corresponsione delle somme per le causali dette, in accoglimento della tempestiva eccezione sollevata in merito dall'opponente e sulla base di una valutazione complessiva degli atti di causa.
Emerge dagli atti che a fronte della statuita dimostrazione di quanto indicato da parte della parte presunta debitrice il creditore non ha dimostrato che il pagamento doveva imputarsi ad un credito diverso, né ha dedotto tempestivamente l'esistenza di ulteriori rapporti tra le parti, tant'è che in sentenza è stato precisato non ritenersi sufficiente “a questo specifico fine la
14 documentazione prodotta sia in sede monitoria (dichiarazioni reddituali redatte dallo stesso
) sia nel presente giudizio di opposizione, stante la mera allegazione del libro Parte_1 giornale e della documentazione relativa alla movimentazione del conto corrente bancario intestato alla società odierna opponente per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, senza articolare alcuna specifica indicazione e puntuale argomentazione circa l'eventuale valenza probatoria di tale atto e documentazione a fondamento della propria pretesa creditoria, quale dimostrazione della sussistenza, malgrado le allegazioni e le prove di controparte, del diritto di credito oggetto dell'originario ricorso proposto da ”. Parte_1
Anche avverso detta specifica parte di pronuncia non risulta proposto gravame analitico né vi
è indicazione del perché il credito sarebbe stato dimostrato.
Ne consegue il rigetto del motivo di impugnazione,
Inammissibile ed infondato è anche l'ulteriore motivo di appello con cui si contesta la statuizione di primo grado nella parte in cui è stato accertato l'intervenuto recesso dalla società nel 2010, con conseguente rigetto delle richieste relative all'ulteriore periodo 2011/2013.
In merito, il Tribunale ha precisato che “stante il documentato intervenuto recesso del socio accomandante , formalizzato in data 14.09.2010 con effetto immediato (v. Parte_1 all. 12, 13 e 15), definitivamente uscendo lo stesso dalla compagine societaria, risulta in tal modo evidente che l'odierna parte opposta non ha diritto alla percezione della parte di utili di esercizio per gli anni successivi (2011, 2012 e 2013) e, quindi, l'insussistenza del relativo diritto di credito azionato in via monitoria.”
L'appellante, invece, ha contestato l'erroneità della decisione ritenendo non potersi riconoscere siffatta efficacia alla comunicazione dallo stesso inviata in data 14.09.2010 in quanto non inoltrata a tutti i soci e non rispettante i vincoli di legge, mancando del consenso degli altri soci e di giusta causa.
Si rileva che siffatta difesa è stata proposta solo nel presente grado.
Infatti, in fase di opposizione la società aveva eccepito, quale fatto estintivo dell'obbligazione per cui era causa, l'intervenuto recesso e il nel costituirsi in giudizio non ne aveva Parte_1 contestato l'assunto né aveva chiesto al Tribunale di voler pronunciare la invalidità dell'atto.
Nessuna contestazione in merito all'intervenuto recesso è presente in comparsa di costituzione, né tanto meno è mai stata posta la questione relativa ad eventuali vizi dell'atto.
Detto recesso veniva confermato quale efficace in ordinanza del 10.05.2016 e non è stato oggetto di valutazione o contestazione nelle memorie istruttorie successive.
15 La circostanza, pertanto, di un intervenuto recesso veniva acquisita come non contestata e conseguentemente riconosciuta.
Esula, quindi, da quanto oggetto del procedimento di primo grado la domanda relativa all'accertamento dei vizi del recesso ed alla verifica della legittimità dell'esercizio di tale diritto, con particolare riferimento ai presupposti sostanziali e alle modalità procedurali, ed all'inidoneità dell'atto sollevata dalla stessa parte che lo ha posto in essere per mancata comunicazione a tutti i soci e per mancanza di giusta causa o conformità agli obblighi di legge.
Conseguentemente, la relativa domanda, volta all' accertamento della validità ed inefficacia del proprio recesso riconosciuto come rassegnato, proposta solo nel presente grado, volta ad invalidarne gli effetti del recesso ed a dimostrare la persistenza del rapporto societario ed a supportare la domanda oggetto di ingiunzione e proposta, costituisce non una eccezione in senso lato ma un accertamento nuovo, comporta una indagine su elementi non già oggetto del giudizio di primo grado, è volta ad ampliare il giudizio ed a conseguire una nuova pronuncia, per cui costituisce una nuova domanda inammissibile ex art. 345 c.p.c.
Per i motivi suindicati, si dichiara inammissibile la domanda tardiva di accertamento dei vizi del recesso rassegnato da parte appellante ex art. 345 c.p.c. con rigetto del relativo motivo di gravame.
Inoltre, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed atteso che è pacifico che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale di modo che è quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria, come più ampiamente argomentato in sentenza impugnata, sarebbe stato onere dell'appellate, parte opposta, dimostrare in primo grado che era sussistito il rapporto societario per tutti gli anni richiesti, così superando l'eccezione di intervenuto recesso, e quindi di inesistenza dell'obbligazione invocata, formulata da parte debitrice.
Detta difesa non è stata argomentata, né è stata dedotta e dimostrata la pendenza del rapporto di società, tant'è che in sentenza è stata ritenuta insufficiente la documentazione prodotta a sostegno del credito, come prima indicato, riconoscendosi infondata la domanda per gli anni successivi alla comunicazione inoltrata dall'opposto indicata.
La pronuncia sul punto non è stata oggetto di impugnazione e l'appellante, pur avendo concluso per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, non ha dedotto alcunché a conferma
16 dell'esistenza del rapporto societario per gli anni indicati e per la dimostrazione del quantum relativo alle somme richieste, così rimanendo la pretesa anche indimostrata per gli anni successivi al 2010.
Per tutti gli indicati motivi si pronuncia l'integrale rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado per quanto oggetto del gravame.
Attesa la integrale soccombenza di parte appellante va pronunciata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della stessa alla rifusione delle spese e competenze di questo grado di giudizio in favore della parte appellata, competenze che si liquidano con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, in rapporto ai valori minimi dello scaglione di riferimento (valore domanda dell'appellante in primo grado € 17.518,71, oltre ad interessi) - quale parametro che si ritiene equamente rapportato all'importanza, alla natura e alla difficoltà della causa, all'oggetto della lite nel presente grado ed all'attività svolta, così pari ad € 2.906,00 (di cui fase di studio € 567,00, fase introduttiva € 461,00, fase trattazione € 922,00 e fase decisionale €
956,00), oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario Avv. Autelitano che ne ha fatto espressa richiesta in comparsa di costituzione.
In considerazione del rigetto integrale dell'appello principale, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R.
n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro il Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 188.2018 del Tribunale di Locri, resa nel
[...] giudizio RG 51.2016, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1- rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
2- condanna l'appellante alla refusione delle competenze del presente grado di lite in favore della parte appellata, che liquida in complessive € 2.906,00, oltre al rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto espressa richiesta;
17 3- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 30.05.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
18
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) Dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 489.2018 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.12.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
, nato in [...] il [...], C.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura a margine all'atto di appello, dall'Avv. Sergio Mercatello, C.f. , elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Ardore Marina alla via Don Luigi Sturzo 4, PEC
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
P.I. Controparte_1
, corrente in Casignana (RC) C.da San Filippo, in persona del socio P.IVA_1 accomandatario e legale rappresentante rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale del primo grado, dall'Avv. Roberta Autelitano, C.f. C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Bovalino (RC) alla via XXIV Maggio
n. 157, PEC Email_2
APPELLATA
OGGETTO
Appello avverso sentenza n. 188.2018 del Tribunale di Locri, resa nel giudizio RG 51.2016, pubbl. il 13.02.2018.
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 04.12.2023, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. parte appellata depositava note di trattazione scritta così concludendo: calce Comparsa di Costituzione e Risposta del 12.10.2018 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte”. Chiede, quindi, che la causa sia assegnata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riportandosi per quanto più ampiamente indicato agli atti del giudizio ed a sentenza di primo grado in relazione alla ricostruzione del processo, si espone quanto segue.
Con ricorso del 11.09.2015, chiedeva al Tribunale di Locri l'emissione di Parte_1 decreto ingiuntivo nei confronti del EUROCAMPING FRAMMARTINO DI CP_1
IN ON & C. S.A.S., per il pagamento della complessiva somma di €
17.518,00, ritenuta dovuta quale quote di reddito prodotte dalla predetta società, di cui era socio, per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 (di cui € 1.976,00 per il 2010, € 4.635,00 per il 2011, €
5.281,00 per il 2012 ed € 6.105,00 per il 2013), allegando dichiarazioni reddituali della società.
In accoglimento della domanda, con decreto ingiuntivo n. 220/15, emesso in data 01.10.2015 e notificato in data 26.11.2015, il Tribunale di Locri ingiungeva alla
[...]
in persona Parte_2 del legale rappresentante pro-tempore, il pagamento della somma di € 17.518,00 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché delle spese di lite, liquidate in complessivi € 685,50 (€
540,00 per onorari ed € 145,50 per spese) oltre accessori, in favore dell'istante.
Avverso l'indicato decreto proponeva opposizione parte ingiunta con atto di citazione del
04.01.2016 contestando la pretesa, chiedendone la riforma e formulando domanda riconvenzionale.
Nel ricostruire la vicenda, precisava: - che la società in accomandita semplice era stata costituita il 05.01.1989 fra i GE , , e con capitale Parte_1 Per_1 Per_2 Per_3 sociale di € 2.000,00 conferito in parti uguali, ed amministratore - che Controparte_3 gli stessi soggetti erano anche soci della PAGLAM, i cui soci si erano obbligati a non mutare la destinazione del villaggio turistico ”; - che nel 1998 era deceduto CP_1 Persona_4
, per cui erano subentrati la di lui coniuge ed i figli e
[...] Controparte_2 CP_4
; -che nel 2003 era stato nominato nuovo socio accomandatario , CP_5 Controparte_2 costituendo la con Parte_2 scadenza al 31.10.2010 e rinnovabile salvo disdetta sei mesi prima della scadenza biennale,
2 capitale sociale per € 1.500,00 cadauno, pro quota MA , per complessive € Parte_1
6.000,00.
Rilevava anche che il socio accomandante aveva effettuato recesso nel Controparte_3
12.07.2006 per cui le quote già facenti parte allo stesso erano state imputate al 33% cadauno
(ovviamente poi ulteriormente divise fra eredi), per cui deteneva detto 33%; e che Pt_1 quest'ultimo aveva formalizzato il recesso in data 14.09.2010, per cui la società era rimasta al
50% in capo a e per la restante quota del 16,67 cadauno a Parte_3 CP_2
e , con proroga della stessa sino al 31.12.2012, Controparte_6 Controparte_7 data in cui veniva sciolta.
Tanto premesso, la indicata società proponeva opposizione e chiedeva la revoca del decreto opposto contestando: - la validità probatoria delle dichiarazioni reddituali in atti del monitorio non corrispondendo ad estratti autentici né a scritture contabili;
- che solo nelle scritture contabili era indicato l'utile di esercizio, per cui la pretesa non era provata;
- l'inesistenza del credito per non essere stato accertato l'utile di esercizio e la sua distribuzione;
- che dalle scritture contabili risultava solo la quota relativa al 2010 (comunicazione del 14.09.2010) di €
2.502,00; - che in data 28.09.2012 era stato corrisposto detto utile di esercizio con quota sociale, maggiorato con interessi, con assegno bancario di € 4.280,00, tratto sul conto della società.
L'opponente, inoltre, spiegava domanda riconvenzionale in relazione alla richiesta di pagamento della somma di € 14.250,00 ingiustamente incassata dall'opposto, invece dovuta alla società a titolo di corrispettivo di alcuni canoni di locazione dei beni immobili, dovuti al per la soma quota di € 750.00 (12,5%) ed invece incassata per il Parte_1 complessivo importo di € 15.000,00, come da assegni bancari che produceva.
Concludeva, quindi, chiedendo volersi “nel merito: dichiarare nullo, per violazione degli artt.
633 e 634 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto e, quindi, revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
annullare e revocare il D.I. opposto per insussistenza del credito azionato, atteso il pagamento della somma di € 2.582,50 a titolo di quota di utile annuale di esercizio -con riferimento all'anno 2010- e la non dovutezza di alcuna ulteriore somma per gli anni successivi (2011, 2012 e 2013), stante l'intervenuto recesso dalla società; in subordine: per il caso di parziale accoglimento della pretesa creditoria in relazione ai suddetti anni 2011,
2012 e 2013, compensare la somma di € 1.697,50 versata a titolo di quota di capitale sociale spettante al socio uscente con la somma risultanda a titolo di quota parte di utile annuale per le suddette annualità; in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che l'opposto
aveva indebitamente percepito, sottraendoli al patrimonio sociale, Parte_1
3 crediti della società opponente, consistenti in parte del corrispettivo dell'affitto di azienda per gli anni 2013 e 2014, per complessivi € 14.250,00, salva la maggiore o minore somma accertanda in corso di causa;
conseguentemente condannare l'opposto alla restituzione delle somme indebitamente ed illegittimamente percepite, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole percezioni fino al saldo, nonché al risarcimento del danno conseguente a tali. sottrazioni che - hanno depauperato il patrimonio della società opponente, di cui l'opposto deve ritenersi responsabile personalmente ai sensi degli artt. 1 189, 2033, 2037, 2041 e 2043
c.c., da determinarsi in via equitativa;
in subordine, per il caso di parziale accoglimento della pretesa creditoria in relazione ai suddetti anni 2011, 2012 e 2013, procedere alla compensazione totale e/o parziale con le somme indebitamente ed illegittimamente percepite dall'opposto; in ogni caso, condannare l'opposto al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c”, oltre competenze di giudizio.
Si costituiva parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione, contestandone gli assunti, nonché chiedendo volersi dichiarare: “
1. In via preliminare ai sensi dell'art. 642 c.p.c. per come modificato dalla L. 263 del 2005 la provvisoria esecuzione del D.I. 220/2015 emesso in data
15.09.2015 …anche in ragione dell'ulteriore prova della sussistenza del credito vantato;
2. Nel merito rigettare l'opposizione di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3.
Condannare parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio, stante la temerarietà della lite. Il tutto con vittoria di spese del procedimento da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c..”.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., venivano depositate le memorie con integrazione documentale, in cui la società opponente confermava che la somma di € 4.280,00 corrisposta al 28.09.2012 doveva essere imputata per € 2.582,00 ad utile di esercizio del 2010 e per la parte residua (di € 1.697,50) a quota capitale con interessi.
Non venivano ammesse le richieste istruttorie e veniva ritenuta la causa matura per la decisione, per cui previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e concessione di termine per deposito di memorie conclusionali, la causa veniva decisa.
Con sentenza impugnata il giudice adito così provvedeva: “1) accoglie l'opposizione proposta dalla società “ in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
220/2015 emesso dal Tribunale di Locri in data 01.10.2015 nei suoi confronti: - 2) accoglie la domanda di restituzione, spiegata da parte opponente in via riconvenzionale, nei termini di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore dalla Parte_1
4 società “ Eurocamping Frammartino” di IN LE & C. S.a.s., in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 14.250,00, oltre interessi di legali dalla domanda al soddisfo;
3) rigetta nel resto, nei termini e nei limiti di cui in parte motiva, le domande avanzate da parte opponente in via riconvenzionale;
4) condanna la parte opposta alla rifusione delle spese processuali in favore di parte opponente che si liquidano in complessive € 2 585 90, di cui € 2.425,00 per onorari ed € 160,90 per spese documentate oltre spese generali, CPA ed IVA se dovute, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
In parte motiva, premessa una esposizione sulla natura del giudizio di opposizione e sul riparto del relativo onere probatorio, il Tribunale: - riconosceva intervenuto il pagamento dell'utile di esercizio del 2010, come provato da assegno bancario incassato, così ritenendo estinto il corrispondente diritto di credito;
- rilevava che parte opposta non aveva fornito prova della fondatezza del credito vantato;
- accertava intervenuto il recesso del 14.09.2010 dell'opposto, nulla ritenendo dovuto per i periodi successivi;
- riteneva provata la domanda riconvenzionale di restituzione proposta dall'opponente; - rigettava le ulteriori domande in riconvenzionale.
Avverso parte della indicata pronuncia relativa alla domanda principale proponeva gravame ritenendola errata: Parte_1
1- per mancato accoglimento della richiesta istruttoria relativa all'ordine di esibizione ex art. 210 cpc attesa la valenza in re ipsa del libro giornale;
2- per mancato accoglimento della richiesta istruttoria relativa alla prova per testi articolata in memoria ex art. 183 IV c. n. 3 c.p.c. poiché ritenuta tardiva mentre dette richieste erano volte a dimostrare l'esistenza di una diversa pretesa atta a giustificare la corresponsione dell'assegno in atti, la cui causa era stata già contestata in comparsa di costituzione, censurando la pronuncia anche con riferimento alla modalità di imputazione della prova;
3- nella parte n cui era stata ritenuta provata la causa della corresponsione della somma di
€ 4.280,00 in mancanza di prova, che doveva essere posta, invece, ad esclusivo carico della parte debitrice opponente;
4- nella parte in cui si era attribuita validità alla comunicazione di recesso inoltrata dall'appellante, essendo il recesso operato privo di detta efficacia perché esercitato in violazione degli obblighi di legge, poiché mancante di comunicazione agli altri soci ed indirizzato alla sola società, non potendosi ritenere opponibile ai primi, con conseguente tenutezza delle somme richieste anche sino al 2013.
5 Chiedeva, quindi, alla Corte voler: “In via istruttoria, accogliere ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la richiesta di deferimento di giuramento decisorio della sig.ra Controparte_2 legale rappresentante della “ Parte_2 sulla seguente circostanza: “Giuri e giurando affermi
[...] essere vero o neghi essere vero che la somma di € 4.280,00 percepita dal sig. Parte_1
è stata liquidata per avere quest'ultimo lavorato come operaio nel campeggio”.
[...]
Sempre in via istruttoria, accogliere la richiesta di prova testimoniale così come formulata dall'opposto nella propria memoria ex art. 183 VI co. n. 3 c.p.c. e sui capitoli ivi articolati. Nel merito, rigettare l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 220/15 in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti ai capi sub 2) e 3) della comparsa di costituzione del giudizio di primo grado. Con condanna della “
[...] in persona del suo legale Parte_2 rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
Si costituiva parte appellata per resistere all'impugnazione e chiederne il rigetto.
In via preliminare eccepiva: - l'inammissibilità dell'appello per violazione degli art. 342 c.p.c., mancando l'indicazione dei capi di sentenza da impugnare, e 345 c.p.c.; - l'inammissibilità della censura per non aver l'appellante contestato in primo grado la non ammissione delle richieste istruttorie, da cui la illegittima riproposizione in appello ex art. 345 c.p.c.; - la mancanza di vizi nelle ordinanze non ammissive delle prove;
- l'infondatezza del gravame.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, cosi giudicare: in via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi degli artt. 342 e 345 c.p.c., l'appello come spiegato per le ragioni indicate in atto, ovvero dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.,
l'impugnazione come spiegata: nel merito, rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti
i motivi di appello, confermando la sentenza resa dal Giudice di prime cure, oggi oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute;
onerare parte appellante anche delle spese del presente grado, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore perché antistatario. In via istruttoria, nel mentre la scrivente difesa si oppone alle richieste istruttorie ex adverso formulate, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita CORTE ritenga di ammetterle, chiede ammettersi prova per testi come capitolata in calce alla propria Memoria istruttoria ex
Art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c. del 29.07.2016.”
6 Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 22.11.2018 parte appellante chiedeva volersi disporre il suo libero interrogatorio, e la Corte rinviava per la trattazione.
All'udienza del 13.06.2019 il insisteva nelle richieste istruttorie. Parte_1
A scioglimento della riserva, la Corte rigettava la richiesta fissando udienza di precisazione delle conclusioni.
Per l'udienza del 21.10.2021 le parti precisavano le conclusioni con note di trattazione scritta riportandosi a quanto già concluso nei rispettivi atti.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 04.12.2023, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., parte appellata depositava note di trattazione scritta e precisava le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Parre appellante depositava comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rigetta l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342
c.p.c., eccepita per non avere l'appellante indicato nell'atto d'appello le parti della sentenza impugnata che si intendono sottoporre al riesame.
Premesso che la violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio di genericità investe l'intero atto di gravame e non i singoli motivi di appello, il rigetto viene operato in conformità al principio dettato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 27199 del 16/11/2017, che si richiama, secondo il quale gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012 convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (in senso conforme, anche sentt. Cass.
Civ. nn. 7675/2019 e 13535/2018, n. 36481/2022 S.U., e più recente ordinanza n. 1932/2024).
Non si ritiene, quindi, necessario che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma si impone all'appellante soltanto di circoscrivere l'ambito del gravame. Ne caso di specie, l'atto di appello nel suo complesso contiene gli elementi indispensabili a consentire un esame delle censure sollevate, essendo desumibile una individuazione dei punti contestati della sentenza di cui si chiede la riforma, per cui l'eccezione non può essere accolta.
7 Vengono, quindi, esaminati i motivi di impugnazione come prima riportati.
In relazione ai motivi indicati ai punti 1) e 2), attinenti alla mancata ammissione delle istanze istruttorie proposte in primo grado e nella presente fase di lite, come indicate in atto di appello e nei successivi scritti difensivi, si espone quanto segue.
In primis, si conferma e condivide quanto già espresso da questo Collegio, in diversa composizione, in ordinanza de 28.06.2019 e si rigetta la riproposizione delle richieste.
In riscontro alla censurata non ammissione delle stesse, si osserva che, con particolare riferimento all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., per come si evince dagli atti di causa, parte appellante, opposta in primo grado, in memoria n. 2 ex art. 183 c. VI c.p.c. ha indicato:
“si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia ex art 210 c.p.c. disporre d'ufficio l'ordine di esibizione ed eventualmente il contestuale deposito in giudizio della predetta documentazione contabile allo scopo di consentire al creditore di poter ottenere l'autentica delle proprie copie dinanzi al Notaio per come previsto per legge”, genericamente riferendosi ad una richiesta avente ad oggetto tutte le annualità 2010/2013.
Analoga richiesta era già stata riscontrata dalla società con pec del 18.07.2016, con la quale era stata inoltrata la situazione contabile del 2010, ritenendola controparte dovuta per detto solo anno avendo il poi operato il recesso (come da memorie avversarie di replica). Parte_1
Per quanto riguarda, invece, la prova per testi oggetto di gravame, al capo 7 delle memorie ex art. 183 c. VI terzo termine (in replica) l'opposto ha formulato il seguente capo “Vero che la somma di € 4.280,00 percepita dal Sig. è stata liquidata per aver lavorato, Parte_1 quest'ultimo, come "operaio" nel campeggio?”.
Con ordinanza datata 22.12.2016 il giudice di primo grado non ha ammesso la richiesta ex art. 210 c.p.c. “ degli originali dei documenti contabili (registri per gli anni dal 2010 al 2013)” sia perché “la cui copia è stata già prodotta in atti dalla stessa parte in allegato alla propria comparsa di costituzione”, circostanza avverso la quale non vi è espresso motivo di censura, sia perché “come già evidenziato nell'ordinanza di questo Ufficio ex art. 648 C.P.C. del
10.05.2016, parte opposta ha effettuato una mera allegazione del libro giornale senza articolare alcuna specifica indicazione e puntuale argomentazione circa la valenza probatoria di tale atto a fondamento della propria pretesa creditoria”.
Con ordinanza del 10.05.2016 si è, comunque, disposto che “nel caso di specie, le deduzioni di parte opponente, supportate dalla documentazione prodotta in sede di opposizione (cfr., in particolare, l'allegata documentazione nn. 12 e 17) circa sia l'avvenuto pagamento al socio accomandante (odierna parte opposta) dell'utile di esercizio relativo Parte_1
8 all'anno 2010 sia il precedente recesso da parte dello stesso socio del 14.09.2010, quali asseriti fatti estintivi, parziale o totale, del credito pecuniario vantato da parte opposta, ostano alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
rilevato difatti che, secondo i criteri di riparto dell'onere della prova nelle obbligazioni contrattuali, fissati da
Cass. SS. UU. n. 13533/2001, avendo parte opponente (convenuta in senso sostanziale) eccepito un fatto estintivo del credito oggetto di giudizio, è onere dell'opposta quale attore in senso sostanziale provare a sua volta l'infondatezza di tale eccezione, non risultando allo stato di per sé sufficiente a questo specifico fine la documentazione prodotta sia in sede monitoria
(dichiarazioni reddituali) sia nel presente giudizio di opposizione (mera allegazione del libro giornale, in ordine al quale nessuna specifica argomentazione è stata sviluppata nell'atto di costituzione di parte opposta)” e sulla stessa ordinanza non veniva formulata alcuna contestazione o opposizione.
Il Tribunale, inoltre, non ammetteva tutti i capi di prova formulati in memorie terzo termine art. 183 comma sesto c.p.c. poiché “trattasi in realtà, non di mera prova contraria, bensì di autonoma istanza probatoria formulata oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 183, comma sesto n. 2), C.P.C.”.
Avverso la non ammissione di entrambe le richieste istruttorie (ordine di esibizione e prova per testi, punti 1 e 2 dell'atto di appello) in primo grado non risulta proposta richiesta di revoca dell'ordinanza, non è stata ribadita ed indicata la rilevanza delle prove, e, soprattutto, le istanze istruttorie non sono state riproposte analiticamente in udienza di precisazione delle conclusioni.
Le stesse richieste istruttorie, pertanto, devono intendersi essere state rinunciate e non possono essere ammesse nel presente giudizio.
È, infatti, incontestato che in capo alla parte che si è vista non accogliere le proprie richieste istruttorie sussiste l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni in maniera specifica, non essendo all'uopo sufficiente un generico richiamo ai precedenti atti difensivi in quanto detto richiamo non è idoneo a mantenere la specifica richiesta istruttoria ed indicare la volontà di insistere su quella specifica istanza.
In precisazione delle conclusioni deve essere delineata la domanda istruttoria formulata, anche al fine di consentire al giudice ed alla controparte di prendere posizione in ordine alle richieste, sia istruttorie che di merito, considerato che “la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle sole richieste - istruttorie e di merito – definitivamente proposte” (ex multis Cass. n.
9 19352/17; 10748/12), poiché occorre rispettare il principio del contraddittorio, secondo il quale
“ciascuna parte ha l'esigenza di conoscere la formulazione definitiva e non più mutabile delle posizioni assunte dalle altre parti”, sicché “ciò che è omesso nella precisazione della conclusioni è corretto che si intenda rinunciato, rispetto alla controparte che non avrà
l'esigenza di controdedurre su quanto non espressamente richiamato, e rispetto al giudice" (sin da Cass. 9410/11).
Conseguentemente, la parte avrebbe dovuto inequivocabilmente riproporre l'istanza di ammissione della prova.
Per quanto attiene la fattispecie in esame in nessuna parte degli atti del primo grado emerge una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta non ammessa, né in appello di ciò si è dato alcun conto.
A dimostrazione di quanto sopra, in verbale di udienza del 31.10.2017 è indicato che “Le parti precisano le conclusioni riportandosi alle richieste in atti”.
Da ciò le istanze istruttorie devono intendersi rinunciate.
A conferma, già in precedente ordinanza di questa Corte richiamata si è rilevato che
“all'udienza di precisazione delle conclusioni, la parte non ha reiterato la richiesta di ammissione della prova” precisandosi che “la parte, che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie, ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, all'atto della precisazione delle conclusioni: “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione. Tale principio deve essere esteso anche all'ipotesi in cui sia stato il giudice di appello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loro mancata ripresentazione al momento delle conclusioni preclude la deducibilità del vizio scaturente dall'asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso per cassazione (Cass. civ. sez. II 27/02/2019,
n. 5741)”.
Il principio espresso è pacifico e ribadito costantemente, per cui quanto disposto merita piena conferma, con rigetto anche della riproposizione delle richieste.
Inoltre, le istanze istruttorie abbandonate non possono essere riproposte in sede di impugnazione e non può farsi ricorso ad alcun giudizio di indispensabilità ex art. 345 c.p.c., che riguarda le nuove prove e non quelle dichiarate inammissibili o tacitamente rinunciate.
10 Per i motivi indicati le richieste, quindi, devono intendersi rinunciate e non è ammissibile la loro riproposizione in appello.
Ne consegue la preclusione della deducibilità del vizio scaturente dall'asserita illegittimità della mancata ammissione in primo grado, esonerandosi il giudice del gravame dalla valutazione sulle relative censure.
Non può trovare, inoltre, ulteriore accoglimento, così confermandosi il rigetto operato, la riproposizione della richiesta di ammissione di interrogatorio formale effettuata anche a seguito di ordinanza di non ammissione, ribadendosi e confermandosi il rigetto già operato da questa
Corte in indicata ordinanza, in cui si è precisato che la richiesta di interrogatorio formale “verte sulla circostanza che la somma di € 4.280,00 è stata corrisposta al sig. , Parte_1 per avere questi lavorato come operaio nel campeggio” per cui si osserva che “è la medesima circostanza già capitolata al n. 7 della prova testimoniale articolata nel giudizio di prime cure
(cfr. memorie ex art 183 comma 6 n. 3 c.p.c.) nell'interesse di e rigettata Parte_1 dal giudice, il quale aveva considerato che trattavasi “non di mera prova contraria, bensì di autonoma istanza probatoria formulata oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 183, comma sesto n. 2), C.P.C.”.
Inoltre, il giuramento decisorio non può vertere sull'esistenza o meno di rapporti o situazioni giuridiche diverse da quelle oggetto del giudizio di primo grado, motivo per il quale nella ordinanza indicata si è già chiarito che la richiesta non è accoglibile in quanto “non ammesso il thema decidendum in ragione della decadenza in cui era incorsa la parte, esso non può trovare ingresso nel giudizio di appello, attraverso il giuramento decisorio, atteso che “non è possibile dedurre, in grado di appello, come mezzo di prova decisorio un giuramento che introduca un quid novum (cioè circostanze non dedotte nel precedente grado)” poiché “così operando si modifica il principio devolutivo e della disponibilità delle prove nei limiti delle regole processuali” (Cass. civ. sez. III 19/10/2015, n. 21073)”, anche precisandosi che “il principio di diritto opera anche nel caso in cui in grado di appello voglia introdursi un tema non ammesso in primo grado, perché proposto allorquando erano già maturate le decadenze, sì da integrare quel novum di cui alla massima ora riportata”, così ritenendosi che “il giuramento decisorio non può essere ammesso”.
Il “quid novum” indicato dal Collegio in ordinanza di cui prima si riferisce, quindi, al tentativo di introdurre nel presente grado attraverso il giuramento decisorio circostanze sulle quali è intervenuta la decadenza nella precedente fase e che non erano oggetto di espressa domanda o
11 difesa nel giudizio di primo grado, anche perché altrimenti si determinerebbe una lesione del principio della disponibilità delle prove nei limiti delle regole processuali.
A ciò si aggiunge che il giuramento non può vertere sull'esistenza o meno di rapporti o situazioni giuridiche così da derivarne una valutazione dalla quale dedurre indirettamente obbligazioni non determinate e che la formula proposta non è sufficientemente specifica, manca di tutti gli elementi di fatto del rapporto stesso, implica una valutazione complessa sulla qualificazione di un indeterminato rapporto.
Si conferma, quindi, il rigetto della richiesta non ravvisando motivi per discostarsi da quanto già disposto.
L'appello non può trovare accoglimento neanche in relazione ai successivi motivi di impugnazione.
In specie, lamenta l'appellante essere intervenuta una erronea valutazione da parte del giudice di prime cure degli oneri probatori, quale violazione e falsa applicazione degli artt. 2285 e 2697
c.c. in relazione all'eccezione di diversa imputazione dell'intervenuto pagamento operato dalla società nei confronti dell'appellante.
Sul punto parte appellata ha eccepito l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c del motivo di gravame trattandosi di circostanza nuova, sulla quale non è intervenuto contraddittorio in primo grado, richiamando anche quanto indicato in ordinanza di non concessione della provvisoria esecuzione e nella successiva ordinanza di rigetto delle richieste istruttorie.
Come riportato, la Corte ha già affermato che la circostanza in esame costituisce “un quid novum (cioè non dedotta nel precedente grado) poiché trattasi di introduzione di “un tema non ammesso in primo grado, perché proposto allorquando erano già maturate le decadenze, sì da integrare quel novum di cui alla massima ora riportata”.
Costituiscono, infatti, accertamenti nuovi, e pertanto inammissibili ex art. 345 c.p.c, quelli relativi all'esistenza o meno di un diverso rapporto contrattuale tra le parti ed alla legittimità o meno di una prova contraria.
Il motivo di gravame nel merito investe, inoltre, una ulteriore circostanza di diritto, ovvero si censura al capo 3 dell'atto di appello che era onere della società fornire prova della corresponsione degli importi dovuti e della riferibilità della somma versata al medesimo credito, onere che si assume non essere stato assolto dalla debitrice.
In via preliminare si osserva che il motivo è formulato sul punto in maniera generica, oltre che essere infondato.
12 In merito, in sentenza di primo grado, relativamente a parte non riportata in appello e non espressamente richiamata il giudice di prime cure ha statuito che “In particolare, dalla documentazione prodotta in allegato all'atto di opposizione risultano compiutamente dimostrati i suddetti fatti impeditivi del diritto azionato dall'opponente -attore con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo” riconoscendo che “la società opponente aveva pagato, in data
28.09.2012, al socio accomandante, odierno opposto, la complessiva Parte_1 somma di € 4.280,00, imputata a titolo della sua quota parte (pari al 33%) di utile di esercizio per l'anno 2010, nella misura di € 2.582,50 e, per la residua somma, a titolo di quota di capitale sociale spettante al socio uscente maggiorata degli interessi legali, con assegno bancario, non trasferibile, all'ordine di n. 08477697-11, della Parte_1 Controparte_8
di Bovalino Marina, tratto sul conto corrente n. 16760.42 intestato al
[...]
“ , corroborato da Controparte_9 copia dell'estratto conto che attesta l'avvenuto incasso da parte del beneficiario (v. allegato n.
17 al fascicolo di parte opponente). Dunque, era stato già estinto, mediante l'intervenuto adempimento, il diritto di credito vantato da parte opposta nel ricorso monitorio e relativo alla corresponsione delle quote di reddito prodotte e di sua spettanza in ragione della qualifica di socio rivestita all'interno della società opponente per l'anno 2010, “.
Ancora, ha precisato che “avendo parte opponente (convenuta in senso sostanziale) eccepito e dimostrato fatti estintivi del credito oggetto di giudizio, sarebbe stato onere di parte opposta quale attore in senso sostanziale provare a sua volta l'infondatezza di tale eccezione. Tale dimostrazione, invece, non è stata compiuta”.
Il giudice di prime cure, quindi, ha ritenuto provata l'eccezione formulata dall'opponente e ulteriormente ha affermato che l'opposto non aveva adempiuto agli oneri conseguenti.
Ne consegue l'infondatezza del motivo secondo cui la sentenza sarebbe viziata perché la società non avrebbe fornito alcuna valida prova dell'avvenuta corresponsione degli importi dovuti
“essendo la somma di € 4.280,00 versata al riferibile ad altra causale” per Parte_1 violazione degli oneri probatori connessi all'eccezione di pagamento a mezzo assegno, essendo stato posto il relativo onere in capo all'opposto.
Inoltre, l'appellante nel costituirsi in primo grado si è limitato ad osservare che mancava la dimostrazione della causale del pagamento, senza eccepire la presenza di un diverso titolo, circostanza che stata tardivamente desumibile solo dalla richiesta istruttoria di cui infra.
Analogamente, null'altro si deduce in appello sul punto e nessuna indicazione viene fornita avverso le parti della pronuncia che si intendono diversamente appellare o sui motivi specifici.
13 A supporto del gravame, inoltre, non è stata fornito alcun argomento di censura avverso la parte della sentenza in cui detta prova è stata ritenuta raggiunta da parte opponente, quale accertamento preliminare rispetto alla mancanza di prova contraria fornita da parte opposta.
Per contra, come indicato, l'eccezione della rilevata mancanza di rapporto causale relativamente all'assegno emesso è stata disattesa in primo grado anche perchè parte opponente ha “dimostrato fatti estintivi del credito oggetto di giudizio”, così ritenendosi raggiunta la prova liberatoria e la riferibilità dei pagamenti al credito oggetto di causa.
Infatti, il Tribunale ha ritenuto essere stata provata la motivazione del pagamento da parte della società opponente a mezzo il titolo in esame, fornendo ampia indicazione delle somme corrisposte, della loro causale, e quindi del collegamento tra il debito azionato ed il debito cartolare, dando conto che il pagamento risultava confermato dalla produzione documentale fornita da parte opponente (“allegata documentazione nn. 12 e 17”).
Piena efficacia probatoria, in specie, è stata riconosciuta alla documentazione in atti dell'opponente, tra cui il libro degli inventari, precisandosi che gli utili di esercizio del 2010 ammontavano ad € 2.582,50 (quota del 33,33% su utili totali di € 7.748,37, produzione di parte opponente in primo grado), mentre non contestata era rimasta la circostanza che € 1.697,50 attenevano a quota capitale con accessori come in atti, essendo intervenuto il recesso nel 2010 contabilizzato nel 2012.
A ulteriore conferma, dall'esame degli atti di primo grado si evince che in atti di parte opponente vi è copia dell'assegno incassato ed in atti di parte opposta vi è produzione di
“giornale generale” in cui è imputata l'uscita del 28.09.2012, in cui non si riferisce alcuna causale relativa a prestazioni lavorative ma “debiti verso soci, emolumenti”.
Il giornale generale è atto depositato dallo stesso appellante, che non ne ha contestato l'indicazione.
Non si ravvedono, pertanto, vizi nella sentenza impugnata nella parte in cui è stato ritenuto provato il fatto estintivo, indi la imputazione del pagamento in collegamento con il titolo cartolare evocato e la corresponsione delle somme per le causali dette, in accoglimento della tempestiva eccezione sollevata in merito dall'opponente e sulla base di una valutazione complessiva degli atti di causa.
Emerge dagli atti che a fronte della statuita dimostrazione di quanto indicato da parte della parte presunta debitrice il creditore non ha dimostrato che il pagamento doveva imputarsi ad un credito diverso, né ha dedotto tempestivamente l'esistenza di ulteriori rapporti tra le parti, tant'è che in sentenza è stato precisato non ritenersi sufficiente “a questo specifico fine la
14 documentazione prodotta sia in sede monitoria (dichiarazioni reddituali redatte dallo stesso
) sia nel presente giudizio di opposizione, stante la mera allegazione del libro Parte_1 giornale e della documentazione relativa alla movimentazione del conto corrente bancario intestato alla società odierna opponente per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, senza articolare alcuna specifica indicazione e puntuale argomentazione circa l'eventuale valenza probatoria di tale atto e documentazione a fondamento della propria pretesa creditoria, quale dimostrazione della sussistenza, malgrado le allegazioni e le prove di controparte, del diritto di credito oggetto dell'originario ricorso proposto da ”. Parte_1
Anche avverso detta specifica parte di pronuncia non risulta proposto gravame analitico né vi
è indicazione del perché il credito sarebbe stato dimostrato.
Ne consegue il rigetto del motivo di impugnazione,
Inammissibile ed infondato è anche l'ulteriore motivo di appello con cui si contesta la statuizione di primo grado nella parte in cui è stato accertato l'intervenuto recesso dalla società nel 2010, con conseguente rigetto delle richieste relative all'ulteriore periodo 2011/2013.
In merito, il Tribunale ha precisato che “stante il documentato intervenuto recesso del socio accomandante , formalizzato in data 14.09.2010 con effetto immediato (v. Parte_1 all. 12, 13 e 15), definitivamente uscendo lo stesso dalla compagine societaria, risulta in tal modo evidente che l'odierna parte opposta non ha diritto alla percezione della parte di utili di esercizio per gli anni successivi (2011, 2012 e 2013) e, quindi, l'insussistenza del relativo diritto di credito azionato in via monitoria.”
L'appellante, invece, ha contestato l'erroneità della decisione ritenendo non potersi riconoscere siffatta efficacia alla comunicazione dallo stesso inviata in data 14.09.2010 in quanto non inoltrata a tutti i soci e non rispettante i vincoli di legge, mancando del consenso degli altri soci e di giusta causa.
Si rileva che siffatta difesa è stata proposta solo nel presente grado.
Infatti, in fase di opposizione la società aveva eccepito, quale fatto estintivo dell'obbligazione per cui era causa, l'intervenuto recesso e il nel costituirsi in giudizio non ne aveva Parte_1 contestato l'assunto né aveva chiesto al Tribunale di voler pronunciare la invalidità dell'atto.
Nessuna contestazione in merito all'intervenuto recesso è presente in comparsa di costituzione, né tanto meno è mai stata posta la questione relativa ad eventuali vizi dell'atto.
Detto recesso veniva confermato quale efficace in ordinanza del 10.05.2016 e non è stato oggetto di valutazione o contestazione nelle memorie istruttorie successive.
15 La circostanza, pertanto, di un intervenuto recesso veniva acquisita come non contestata e conseguentemente riconosciuta.
Esula, quindi, da quanto oggetto del procedimento di primo grado la domanda relativa all'accertamento dei vizi del recesso ed alla verifica della legittimità dell'esercizio di tale diritto, con particolare riferimento ai presupposti sostanziali e alle modalità procedurali, ed all'inidoneità dell'atto sollevata dalla stessa parte che lo ha posto in essere per mancata comunicazione a tutti i soci e per mancanza di giusta causa o conformità agli obblighi di legge.
Conseguentemente, la relativa domanda, volta all' accertamento della validità ed inefficacia del proprio recesso riconosciuto come rassegnato, proposta solo nel presente grado, volta ad invalidarne gli effetti del recesso ed a dimostrare la persistenza del rapporto societario ed a supportare la domanda oggetto di ingiunzione e proposta, costituisce non una eccezione in senso lato ma un accertamento nuovo, comporta una indagine su elementi non già oggetto del giudizio di primo grado, è volta ad ampliare il giudizio ed a conseguire una nuova pronuncia, per cui costituisce una nuova domanda inammissibile ex art. 345 c.p.c.
Per i motivi suindicati, si dichiara inammissibile la domanda tardiva di accertamento dei vizi del recesso rassegnato da parte appellante ex art. 345 c.p.c. con rigetto del relativo motivo di gravame.
Inoltre, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed atteso che è pacifico che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale di modo che è quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria, come più ampiamente argomentato in sentenza impugnata, sarebbe stato onere dell'appellate, parte opposta, dimostrare in primo grado che era sussistito il rapporto societario per tutti gli anni richiesti, così superando l'eccezione di intervenuto recesso, e quindi di inesistenza dell'obbligazione invocata, formulata da parte debitrice.
Detta difesa non è stata argomentata, né è stata dedotta e dimostrata la pendenza del rapporto di società, tant'è che in sentenza è stata ritenuta insufficiente la documentazione prodotta a sostegno del credito, come prima indicato, riconoscendosi infondata la domanda per gli anni successivi alla comunicazione inoltrata dall'opposto indicata.
La pronuncia sul punto non è stata oggetto di impugnazione e l'appellante, pur avendo concluso per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, non ha dedotto alcunché a conferma
16 dell'esistenza del rapporto societario per gli anni indicati e per la dimostrazione del quantum relativo alle somme richieste, così rimanendo la pretesa anche indimostrata per gli anni successivi al 2010.
Per tutti gli indicati motivi si pronuncia l'integrale rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado per quanto oggetto del gravame.
Attesa la integrale soccombenza di parte appellante va pronunciata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della stessa alla rifusione delle spese e competenze di questo grado di giudizio in favore della parte appellata, competenze che si liquidano con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, in rapporto ai valori minimi dello scaglione di riferimento (valore domanda dell'appellante in primo grado € 17.518,71, oltre ad interessi) - quale parametro che si ritiene equamente rapportato all'importanza, alla natura e alla difficoltà della causa, all'oggetto della lite nel presente grado ed all'attività svolta, così pari ad € 2.906,00 (di cui fase di studio € 567,00, fase introduttiva € 461,00, fase trattazione € 922,00 e fase decisionale €
956,00), oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario Avv. Autelitano che ne ha fatto espressa richiesta in comparsa di costituzione.
In considerazione del rigetto integrale dell'appello principale, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R.
n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro il Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 188.2018 del Tribunale di Locri, resa nel
[...] giudizio RG 51.2016, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1- rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
2- condanna l'appellante alla refusione delle competenze del presente grado di lite in favore della parte appellata, che liquida in complessive € 2.906,00, oltre al rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto espressa richiesta;
17 3- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 30.05.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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