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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/12/2024, n. 3004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 3004 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 17/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott. Caterina CANIATO Giudice
Dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in 02/01/2024, assunto in decisione in data 05/12/2024 e vertente TRA
, nato a CANTÙ (CO) in [...]/11/1974 (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'Avv. GENGHINI ALESSANDRA RAFFAELLA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura in atti RICORRENTE E
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dell'Avv. BROCCA ELISA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, come da procura in atti RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio All'udienza del 21.11.2024, le parti raggiungevano degli accordi in punto di affidamento, collocamento e diritto dei visita dei figli minori. In punto economico, le parti formulavano delle rispettive proposte e chiedevano disporsi un rinvio al fine di poterle valutare. Con note scritte depositate in data 27.11.2024, parte resistente chiedeva, in via principale, il recepimento delle condizioni proposte da in udienza con l'aggiunta delle spese per la patente di guida e del Parte_1 parrucchiere per i figli. Con decreto del 28.11.2024 il Giudice invitava parte ricorrente ad esprimersi in merito alla controproposta formulata da parte resistente;
con note depositate in data 04.12.2024 Parte_1 dichiarava di voler aderire e per l'effetto le parti rassegnavano le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. PRONUNCIARE, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), legge 1° dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Signor e la Signora a Parte_1 Controparte_1
AT (CO) con rito concordatario in data 9.05.2009 (Anno 2009 - N.
2 - Parte II - Serie A), ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle relative annotazioni;
2. DISPORRE l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento alternato e Per_1 Per_2 paritetico presso entrambi i genitori e con indicazione della residenza presso la madre solo ai soli fini anagrafici.
3. DISPORRE che e stiano con entrambi i genitori secondo le seguenti modalità: Per_1 Per_2
- a fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina con accompagnamento a scuola e negli due altri giorni / due notti (lunedì e martedì) consecutivi con un genitore e negli altri due giorni / due notti (mercoledì e giovedì) consecutivi con l'altro genitore. La settimana che inizia con il fine settimana paterno, i ragazzi staranno il lunedì e il martedì sera con pernottamento fino al mercoledì mattina con la madre, mentre il mercoledì e il giovedì con pernottamento sino al venerdì mattina con il padre e nel fine settimana staranno con la madre e così via in alternanza. L'organizzazione, secondo accordi assunti in udienza, ha avuto inizio nel fine settimana 29.11 / 02.12 presso il padre.
- Le vacanze natalizie verranno suddivise tra entrambi i genitori in periodi uguali, con la precisazione che il 24 sera i figli staranno con il padre pernottando da lui e il 25 a pranzo staranno con la madre.
- Durante le vacanze estive ciascun genitore starà con i figli per due settimane consecutive da definirsi entro il 30 aprile di anno.
4. REVOCARE a decorrere dalla corrente mensilità di dicembre 2024 l'assegno di mantenimento posto a carico del padre e DISPORRE che i genitori provvedano al mantenimento ordinario diretto di Per_2
e nei giorni di propria spettanza. Per_1
5. DISPORRE che il padre si faccia carico integralmente delle a) spese scolastiche (anche presso istituti privati, compresi corredi scolastici, assicurazioni scolastiche, gite scolastiche), b) delle spese dentistiche, c) delle spese mediche (dando comunque priorità al SSN, anche per il disturbo di , d) delle spese Per_2 sportive, e) dei trasporti intesi come abbonamento al treno o al pulmino e costi per il conseguimento della patente di guida, nonché f) del parrucchiere. Il padre si impegna, inoltre, a mettere a disposizione, all'inizio di ogni anno scolastico, la cifra di euro 250,00 euro per figlio per spese relative all'abbigliamento e alle scarpe.
6. DISPORRE che tutte le altre spese per la prole dovranno essere divise al 50% tra i due genitori e seguiranno il Protocollo del Tribunale di Monza.
7. DARE ATTO che il padre presta il suo consenso a che l'Assegno Unico venga percepito in misura del 100% dalla madre.
8. COMPENSARE le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta sentenza di separazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Como in data 14.01.2022 (sent. n. 79/22 – pubbl. in data 20.01.2020) Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Gli accordi raggiunti tra le parti, ed oggetto di conclusioni conformi, possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge e tali da garantire il corretto contemperamento delle esigenze delle parti, oltre che dei figli (16.05.2011) e (14.08.2009) e, per le restanti pattuizioni, tali Per_2 Per_1 da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate, come concordato tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 02/01/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e , a AT (CO) in data 09.05.2009 (e trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri di Stato Civile del Comune di AT (CO) atto n. 2, parte II, serie A), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di AT (CO) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6 dicembre 2024 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott. Caterina CANIATO Giudice
Dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in 02/01/2024, assunto in decisione in data 05/12/2024 e vertente TRA
, nato a CANTÙ (CO) in [...]/11/1974 (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'Avv. GENGHINI ALESSANDRA RAFFAELLA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura in atti RICORRENTE E
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dell'Avv. BROCCA ELISA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, come da procura in atti RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio All'udienza del 21.11.2024, le parti raggiungevano degli accordi in punto di affidamento, collocamento e diritto dei visita dei figli minori. In punto economico, le parti formulavano delle rispettive proposte e chiedevano disporsi un rinvio al fine di poterle valutare. Con note scritte depositate in data 27.11.2024, parte resistente chiedeva, in via principale, il recepimento delle condizioni proposte da in udienza con l'aggiunta delle spese per la patente di guida e del Parte_1 parrucchiere per i figli. Con decreto del 28.11.2024 il Giudice invitava parte ricorrente ad esprimersi in merito alla controproposta formulata da parte resistente;
con note depositate in data 04.12.2024 Parte_1 dichiarava di voler aderire e per l'effetto le parti rassegnavano le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. PRONUNCIARE, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), legge 1° dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Signor e la Signora a Parte_1 Controparte_1
AT (CO) con rito concordatario in data 9.05.2009 (Anno 2009 - N.
2 - Parte II - Serie A), ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle relative annotazioni;
2. DISPORRE l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento alternato e Per_1 Per_2 paritetico presso entrambi i genitori e con indicazione della residenza presso la madre solo ai soli fini anagrafici.
3. DISPORRE che e stiano con entrambi i genitori secondo le seguenti modalità: Per_1 Per_2
- a fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina con accompagnamento a scuola e negli due altri giorni / due notti (lunedì e martedì) consecutivi con un genitore e negli altri due giorni / due notti (mercoledì e giovedì) consecutivi con l'altro genitore. La settimana che inizia con il fine settimana paterno, i ragazzi staranno il lunedì e il martedì sera con pernottamento fino al mercoledì mattina con la madre, mentre il mercoledì e il giovedì con pernottamento sino al venerdì mattina con il padre e nel fine settimana staranno con la madre e così via in alternanza. L'organizzazione, secondo accordi assunti in udienza, ha avuto inizio nel fine settimana 29.11 / 02.12 presso il padre.
- Le vacanze natalizie verranno suddivise tra entrambi i genitori in periodi uguali, con la precisazione che il 24 sera i figli staranno con il padre pernottando da lui e il 25 a pranzo staranno con la madre.
- Durante le vacanze estive ciascun genitore starà con i figli per due settimane consecutive da definirsi entro il 30 aprile di anno.
4. REVOCARE a decorrere dalla corrente mensilità di dicembre 2024 l'assegno di mantenimento posto a carico del padre e DISPORRE che i genitori provvedano al mantenimento ordinario diretto di Per_2
e nei giorni di propria spettanza. Per_1
5. DISPORRE che il padre si faccia carico integralmente delle a) spese scolastiche (anche presso istituti privati, compresi corredi scolastici, assicurazioni scolastiche, gite scolastiche), b) delle spese dentistiche, c) delle spese mediche (dando comunque priorità al SSN, anche per il disturbo di , d) delle spese Per_2 sportive, e) dei trasporti intesi come abbonamento al treno o al pulmino e costi per il conseguimento della patente di guida, nonché f) del parrucchiere. Il padre si impegna, inoltre, a mettere a disposizione, all'inizio di ogni anno scolastico, la cifra di euro 250,00 euro per figlio per spese relative all'abbigliamento e alle scarpe.
6. DISPORRE che tutte le altre spese per la prole dovranno essere divise al 50% tra i due genitori e seguiranno il Protocollo del Tribunale di Monza.
7. DARE ATTO che il padre presta il suo consenso a che l'Assegno Unico venga percepito in misura del 100% dalla madre.
8. COMPENSARE le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta sentenza di separazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Como in data 14.01.2022 (sent. n. 79/22 – pubbl. in data 20.01.2020) Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Gli accordi raggiunti tra le parti, ed oggetto di conclusioni conformi, possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge e tali da garantire il corretto contemperamento delle esigenze delle parti, oltre che dei figli (16.05.2011) e (14.08.2009) e, per le restanti pattuizioni, tali Per_2 Per_1 da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate, come concordato tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 02/01/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e , a AT (CO) in data 09.05.2009 (e trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri di Stato Civile del Comune di AT (CO) atto n. 2, parte II, serie A), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di AT (CO) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6 dicembre 2024 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona