Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 22/01/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 1161/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Anna Parte_1
Romano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Volla, via Rossi n. 346;
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Anna Oliva ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: …accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare sulla scorta della documentazione agli atti di causa, lo stato di invalidità civile: il diritto alla indennità di accompagnamento e per l'effetto condannare l' in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di accompagnamento con decorrenza della domanda amministrativa ovvero dalla diversa data risultante in giudizio, oltre gli accessori come per legge nonché dichiarare il diritto del ricorrente a beneficiare delle provvidenze economiche di cui alla L.118/71 e successive modifiche e l. 18/80 e successive modifiche;
accogliere il presente ricorso e per l'effetto condannare l' CP_1 [...]
al pagamento dei compensi professionali per il presente giudizio ai sensi Controparte_1 del D.M. 140/2012, oltre spese, IVA e CPA, con attribuzione separata all'Avv.to Anna Romano anticipataria.
PER L' : a) dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c. CP_1 ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza ex art. 42, comma 3, del D.L. 30.9.2003 n° 269 convertito in L. n. 326/2003; c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) dichiarare inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione. e) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' CP_1 siccome destituita di fondamento;
f) dichiarare l''infondatezza della pretesa, nel merito, anche in ordine agli accessori;
g) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell ex art. 152 disp. att. c.p.c.. CP_1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 02.03.2022, il ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza del requisito sanitario negato dal c.t.u ivi nominato, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 contestando la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.– la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati chiaramente evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico sofferto, avendo, in particolare, sottovalutato l'incidenza funzionale delle singole patologie sofferte sull'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita nonché sulla deambulazione.
2.1. In ragione dei rilievi di parte, si è ritenuta necessaria un'integrazione dell'elaborato peritale da parte del c.t.u. già nominato in ATP, dott. il quale, con la relazione Persona_1 integrativa depositata il 03.01.2023 ha dapprima confermato il giudizio medico-legale espresso in fase di ATP, dunque, negando la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'indennità di accompagnamento, per poi, depositare in data 25.03.2023 un'ulteriore relazione integrativa di segno contrario alla precedente, affermativa della sussistenza del requisito sanitario richiesto.
In considerazione di tale ingiustificata contraddittorietà di giudizio, si è reputato, pertanto, necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un diverso consulente d'ufficio, dott.
[...]
, all'esito delle quali ha negato, in definitiva, la sussistenza del requisito sanitario per la Per_2 concessione dell'indennità di accompagnamento.
3. Il consulente medico, sulla scorta delle risultanze dell'esame obiettivo praticato e della documentazione sanitaria esaminata, ha formulato la seguente diagnosi: “Cardiomiopatia dilatativa primitiva con ridotta funzione sistolica (FE stimata 35-40%) in soggetto portatore di ICD bicamerale. . Sindrome delle apnee notturne (OSAS). Note poliartrosiche, a Controparte_2 modesta incidenza funzionale, in obesità di II-III classe (BMI = 40). Disturbo depressivo ricorrente in trattamento farmacologico”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u. ha così osservato: “La patologia più rilevante, da un punto di vista clinico, funzionale e, soprattutto, prognostico, è rappresentata da una “Cardiomiopatia dilatativa primitiva con ridotta funzione sistolica (FE stimata 35-40%) in soggetto portatore di ICD bicamerale. ”. La cardiomiopatia dilatativa “non Controparte_2 ischemica”, come quella di cui trattasi, è una patologia del muscolo cardiaco, non conseguente ad ischemia, caratterizzata da un'abnorme dilatazione del ventricolo sinistro del cuore e da una ridotta contrattilità cardiaca. In tali condizioni, l'azione di pompaggio svolta dallo stesso ventricolo sinistro risulta meno efficace, pertanto gli organi e i tessuti del corpo riceveranno meno ossigeno del necessario. La malattia può essere un disturbo ereditario o acquisito;
a volte non è possibile individuare una causa specifica;
in tali frangenti la cardiomiopatia dilatativa viene definita
“idiopatica”. Quando presenti, i sintomi principali della malattia sono dispnea, aritmie cardiache, edema in varie parti del corpo, senso di stanchezza persistente e dolore al torace. La cardiomiopatia dilatativa può comportare svariate complicazioni, alcune delle quali anche molto gravi, quali: a) “Insufficienza cardiaca” (consistente in una ridotta funzione ventricolare sinistra, che porta a un'insufficiente irrorazione sanguigna di organi e tessuti); b) “Interessamento dell'atrio sinistro e della metà destra del cuore” ( a lungo andare, l'alterazione del miocardio interessa anche l'atrio sinistro e il ventricolo destro); c) “Rigurgito valvolare” (si verifica quando le valvole cardiache, alterate nella struttura, non funzionano più come dovrebbero, provocando rigurgito); d)
“Embolia polmonare” (dovuta a un aggravamento dell'edema); e) Arresto cardiaco. Nel caso di specie la patologia, di natura non ischemica, ha comportato una marcata dilatazione dell'atrio e del ventricolo sinistro, con discreta compromissione della cinesi globale e segmentaria dello stesso
(Frazione di Eiezione pari al 35 - 40%), insufficienza valvolare mitralica ed insorgenza di fibrillazione atriale parossistica, che ha necessitato, già nel 2012, di impianto di un Defibrillatore
Cardioverter Impiantabile” (ICD), dispositivo elettronico che serve a regolare il ritmo cardiaco di un cuore dal battito irregolare, che interviene solo quando il ritmo del cuore varia, essendo capace di captare un'eventuale variazione del ritmo e di apportarvi il giusto rimedio, tramite l'emissione di una scarica elettrica. Tale procedura ha consentito un discreto controllo della patologia con un discreto compenso emodinamico, non essendo attualmente presenti segni di scompenso cardiocircolatorio. Nel caso di specie è, inoltre, presente una “Ateromasia carotidea”, patologia caratterizzata dalla comparsa nella parete delle carotidi di placche aterosclerotiche, che restringono il lume delle arterie e possono ridurre il flusso di sangue al cervello. Nel caso in oggetto la patologia risulta di modesta entità clinica, non risultando documentate ostruzioni emodinamicamente significative.
La seconda patologia, riscontrata al periziato e riportata nelle su esposte conclusioni diagnostiche, è rappresentata da una “Sindrome delle apnee notturne (OSAS)”. La OSAS
(Obstructive Sleep Apnea Syndrome) o “Sindrome delle apnee notturne” è clinicamente caratterizzata da ripetuti episodi di completa e/o parziale e/o prolungata ostruzione delle vie aeree superiori durante il sonno, a volte associati ad una riduzione della saturazione di ossigeno nel sangue. Tale patologia normalmente non determina una significativa insufficienza respiratoria stabile, ma indubbiamente comporta una fastidiosa serie di disturbi quali frequenti episodi di blocco della respirazione durante il sonno (apnea) spesso riferiti dal partner, russamento intermittente, cefalea e bocca asciutta al risveglio, sonnolenza diurna, irritabilità, a volte ipertensione arteriosa, ridotta capacità di memoria e di concentrazione. Tale patologia, nel caso di specie, è stata trattata con C-PAP. La C-PAP (ventilazione meccanica a pressione positiva della via aerea), in cui una maschera facciale è collegata ad un tubo e ad una macchina che immette aria pressurizzata nella maschera e attraverso le vie respiratorie per tenerle aperte, è attualmente il più comune trattamento per la sindrome delle apnee ostruttive nel sonno.
Completano il quadro clinico, riscontrato e riportato nelle conclusioni diagnostiche, “Note poliartrosiche, a modesta incidenza funzionale, in obesità di II-III classe (BMI = 40). Disturbo depressivo ricorrente in trattamento farmacologico”, patologie di discreta entità clinica ma poco significative per la integrazione di quella condizione di “non autosufficienza” prevista dalla vigente normativa per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Va, quindi, stabilito se il periziato si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure abbia bisogno di assistenza continua perché non in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita (leggi 30/3/71 n° 118, 11/2/80 n° 18,
d.l.vi 21/11/88 n° 508 e 23/11/88 n° 509).
Orbene, nella fattispecie, pur risultando il quadro clinico-menomativo riscontrato notevole per natura ed entità, la deambulazione autonoma non risulta significativamente compromessa dal complesso patologico riscontrato. Così come, all'atto, non risulta compromessa la capacità del periziato di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, intendendosi per tali, come da precisazione del Ministero della Sanità, “quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono ilo minorato, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza”.
Nel caso di specie, tenuto conto della natura e della entità delle menomazioni riscontrate, non risulta impedita la possibilità di compiere, senza adeguata assistenza, quegli atti interdipendenti e complementari del quadro esistenziale di ogni giorno: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, spostamenti nell'ambiente domestico, effettuazione di acquisti e compere, possibilità di effettuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso (circ. n°
14/92 della Direzione Generali dei servizi vari e delle pensioni di guerra).
Si ritiene, pertanto, che, allo stato il periziato non si trovi nelle condizioni previste dalla legge
18/80, non necessitando di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita”.
4. La valutazione del c.t.u. – le cui argomentazioni devono ritenersi parte integrante dell'iter logico e motivazionale seguito da questo giudicante – appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo e della attenta ed argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta, né parte ricorrente ha formulato specifiche osservazioni e contestazioni all'esito del deposito dell'elaborato peritale.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione previdenziale richiesta.
5. Tenuto conto della complessiva vicenda processuale e dello stato patologico comunque accertato, va disposta la compensazione della metà delle spese delle due fasi di giudizio, la restante parte, da liquidarsi complessivamente come in dispositivo, sono poste a carico del soccombente. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
• Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio – compensate della metà
– che si liquidano in complessivi € 1.933,50, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso forfettario come per legge;
• Pone le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, in solido.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.. Così deciso in Nola, lì 22/01/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno