TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/12/2025, n. 23892
TAR
Sentenza 29 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione dell'art. 37, comma 2, della L.F. per mancata audizione del commissario liquidatore

    Il Collegio rileva che al ricorrente è stata regolarmente comunicata l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e che ha prodotto le proprie controdeduzioni, pertanto la finalità del contraddittorio è stata rispettata. L'audizione è sussidiaria se la comunicazione ex art. 7 è stata effettuata. Il contraddittorio è stato rispettato anche mediante controdeduzioni scritte.

  • Rigettato
    Contraddittorietà tra il decreto di revoca impugnato e il precedente decreto del 6 agosto 2021

    La censura è respinta in quanto, nelle more, l'Amministrazione ha appreso nuove gravi circostanze relative all'operato del ricorrente, quali l'apertura di conti correnti non comunicati, la distrazione di somme e la mancata rendicontazione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e violazione della presunzione d'innocenza

    Il Collegio ritiene che il rapporto tra commissario liquidatore e amministrazione sia fiduciario. I fatti accertati (apertura conti correnti non comunicati, distrazione di somme, mancata rendicontazione) sono gravi e non contestati dal ricorrente. La documentazione sottoscritta dalla terna commissariale è risultata alterata, compromettendo la vigilanza del Ministero e rivelando un difetto di diligenza idoneo a sorreggere la revoca.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/12/2025, n. 23892
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23892
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo