Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/12/2025, n. 23892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23892 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23892/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07695/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7695 del 2022, proposto da
Avv. -OMISSIS-, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto ministeriale n. 59 del 31 marzo 2022 di revoca e sostituzione del ricorrente quale Commissario Liquidatore della cooperativa “Cantina San OM”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 ottobre 2025 l’avv. EL NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto ministeriale n. 52/2010 del 23.03.2010, l’odierno ricorrente è stato nominato Commissario liquidatore della società cooperativa agricola “Cantina San OM”, posta in liquidazione coatta amministrativa, unitamente al dott. -OMISSIS- e al rag. -OMISSIS-.
-OMISSIS- e il rag. -OMISSIS-.
In data 05.11.2019, il rag. -OMISSIS- è deceduto.
Con decreto ministeriale del 21.07.2021 n. 237/2021, il dott. -OMISSIS- è stato sospeso dall’incarico per la durata di sei mesi, salvo successive determinazioni dell’Amministrazione, a seguito degli sviluppi del procedimento penale a suo carico; con decreto ministeriale del 06.08.2021 n. 256/2021, lo stesso è stato revocato dall’incarico, con contestuale revoca del decreto di sospensione.
Occorre evidenziare che il dott. -OMISSIS- è stato Commissario liquidatore, insieme al dott. -OMISSIS-, anche della diversa Cooperativa “Alternativa 80”.
Dall’esame delle relazioni presentate dal su citato dott. -OMISSIS- e dal conseguente controllo documentale effettuato incrociando le informazioni fornite con i documenti presenti agli atti del fascicolo della procedura per cui è causa, sono emersi episodi di mala gestio che hanno condotto alla revoca del dott. -OMISSIS-.
Con nota prot. n. -OMISSIS- del 2 novembre 2021, il Ministero ha comunicato, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990, all’odierno ricorrente l’avvio del procedimento di revoca ai sensi dell’art. 21 quinquies dell’incarico di Commissario liquidatore.
Presentate osservazioni da parte dell’odierno ricorrente, il Ministero ha provveduto alla preannunciata revoca e sostituzione con decreto ministeriale n. 59 del 31 marzo 2022.
Avverso il predetto atto insorge la parte ricorrente, deducendone l’illegittimità a mezzo di tre motivi di ricorso.
Il Ministero intimato, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza del gravame invocandone la reiezione.
La causa viene ritenuta per la decisione all’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 10 ottobre 2025.
2. Giova premettere i fatti posti a fondamento della revoca, anch’essi emersi a seguito del controllo incrociato di dati effettuato dall’Amministrazione sulla base delle già citate relazioni presentate dal Commissario liquidatore della cooperativa “Alternativa 80” dott. -OMISSIS-.
Esistenza di n. 2 bonifici effettuati sine titulo in favore della cooperativa “Alternativa 80”, provenienti dai conti correnti della Cooperativa San OM (d’ora in poi semplicemente C.S.T.) e precisamente:
- pagamento n. -OMISSIS-, disposto in favore della Alternativa 80, dal C/C n. -OMISSIS- intestato alla C.S.T. in l.c.a. di Euro -OMISSIS- con causale “ -OMISSIS- ”;
- pagamento n. -OMISSIS-, disposto in favore di Alternativa 80, dal C/C n. -OMISSIS- intestato alla C.S.T. in l.c.a. di Euro -OMISSIS-, con causale “ -OMISSIS- ”.
In relazione alle predette operazioni bancarie mette conto rilevare che:
- alla data dell’esecuzione di entrambi i bonifici il dott. -OMISSIS- rivestiva il ruolo di Commissario liquidatore sia della Cooperativa C.S.T. ( solvens ) sia della Cooperativa Alternativa 80 ( accipiens );
- i Commissari liquidatori non hanno reso edotto il Ministero dell’apertura del C/C n. -OMISSIS-, da cui è stato effettuato il bonifico di Euro -OMISSIS-0; circostanza, questa, riconducile ad un’ipotesi di “ conto corrente fantasma ”;
- è emersa l’esistenza di un terzo conto corrente (aperto presso la BNL), anch’esso sconosciuto all’Autorità di vigilanza;
- il predetto pagamento, oltre ad essere stato disposto da un “ conto fantasma ”, non è giustificato da alcun titolo giuridico, atteso che nell’ambito della l.c.a. della C.S.T. è stato autorizzato un solo riparto parziale in favore del creditore ipotecario Banca di Credito Cooperativo -OMISSIS- per la somma di Euro 650.000,00; dunque, contrariamente a quanto risulta dalla causale del bonifico in questione, l’Alternativa 80 non aveva alcun diritto a ricevere riparti parziali, sicché il pagamento in questione ha determinato l’indebita distrazione di Euro -OMISSIS- in favore di quest’ultima;
- sia nel rendiconto di gestione della C.S.T. sia nel relativo estratto conto, allegati alla relazione semestrale ex art. 205 LF al 30 giugno 2012, non v’è alcuna indicazione del bonifico bancario di Euro -OMISSIS- effettuato dalla C.S.T. in favore di Alternativa 80 avvalendosi dell’unico conto corrente noto al Ministero (i.e. C/C n. -OMISSIS-);
- il pagamento di Euro -OMISSIS- effettuato dall’unico conto noto alla procedura, risulta essere stato eseguito senza un valido giustificativo, non essendo state legittimamente compiute operazioni che potessero giustificare retrocessioni di I.V.A. in favore della Alternativa 80.
3. Il ricorso non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
3.1 Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 37, comma 2, della L.F. nella parte in cui prevede che la revoca del curatore fallimentare può essere disposta “sentiti il curatore e il comitato dei creditori”, dolendosi della sua mancata audizione.
Il motivo è infondato.
Risulta ex actis , come rappresentato dallo stesso ricorrente, che egli è stato destinatario della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del proprio incarico, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 (nota prot. n. -OMISSIS- del 2 novembre 2021), a seguito del quale ha prodotto le proprie controdeduzioni (nota prot. n. -OMISSIS- dell’11 novembre 2021), che risultano finanche trascritte all’interno del ricorso.
Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, “non sussiste l’obbligo di comunicare ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990 l’inizio del procedimento volto alla revoca del commissario liquidatore, giacché la materia è disciplinata dall’art. 37 del RD 16-3- 1942 n. 267, il quale, prevedendo un obbligo di previa comunicazione al commissario, assolve allo stesso scopo previsto in via generale dall’art. 7”.
È evidente che, se il fine a cui debba tendere la comunicazione ex art. 37 L.F. è quello di sollecitare il contraddittorio con l’interessato, essendo stata trasmessa all’Avv -OMISSIS- la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, tale finalità, nel caso di specie, deve intendersi pienamente rispettata.
Del resto, è pacifico, sia in dottrina sia in giurisprudenza, che il provvedimento ministeriale di revoca del commissario liquidatore, emesso nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa, ha carattere amministrativo e che, in quanto tale, soggiace alle regole del procedimento amministrativo (cfr. Cass. n. 22378/2011).
Stante il principio di diritto innanzi indicato, come correttamente osservato dall’Avvocatura dello Stato, è evidente che la previsione della necessità di audizione del commissario liquidatore sia da ritenersi sussidiaria e, dunque, applicabile soltanto nelle ipotesi in cui l’Amministrazione procedente non abbia comunicato all’interessato l’avvio del procedimento ai sensi del più volte citato art. 7.
Peraltro, il Consiglio di Stato, sul punto, ha chiarito l’interpretazione del contenuto dell’art. 37 della Legge fallimentare precisando che, ai fini della disposizione in questione, il Commissario liquidatore debba essere “sentito” prima del provvedimento di revoca; non sono indicate particolari formalità in merito, essendo sufficiente che l’interessato venga posto in condizioni di replicare alle contestazioni e ciò può avvenire sia attraverso un’audizione orale che mediante controdeduzioni scritte (cfr. dec. n. 19751/1997).
È dunque incontestabile come, nel caso in esame, il contraddittorio sia stato rispettato e che, pertanto, non sussista alcuna violazione dell’art. 37 della Legge Fallimentare.
3.2 Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta a contraddittorietà fra la revoca impugnata datata 31 marzo 2022 e il precedente DM del 6 agosto 2021 con cui, in occasione della revoca del dott. -OMISSIS-, il suo incarico è stato confermato.
In disparte la genericità della censura, rileva il Collegio che, nelle more e, precisamente, solo il 26 ottobre 2021, grazie alla integrazione della relazione iniziale del 27 luglio 2021 del dott. -OMISSIS-, l’Amministrazione ha appreso una serie di gravi circostanze che coinvolgevano in prima persona l’Avv. -OMISSIS-. Tra queste, in particolare, l’avvenuta apertura di ben due conti correnti intestati alla procedura e mai comunicati al Ministero, la distrazione e percezione ingiustificate di somme e la mancata rendicontazione di bonifici.
Anche tale censura, pertanto, va respinta.
3.3 Con il terzo e ultimo motivo di ricorso, si lamenta il difetto di motivazione nonché una generica violazione della presunzione d’innocenza.
Anche siffatta censura non è meritevole di accoglimento.
Va ribadito che il rapporto tra commissario liquidatore e Amministrazione ha carattere spiccatamente fiduciario che deve persistere nel corso dell’intera procedura.
I fatti su riportati al punto 2 sono caratterizzati da una gravità che il ricorrente non contesta.
Si duole, invero, della mancata riferibilità alla sua persona.
L’argomentazione, tuttavia, è priva di pregio: è sufficiente por mente al fatto che la documentazione prodotta ai sensi dell’art. 205 L.F. è stata sottoscritta dalla terna commissariale e, dunque, anche dall’Avv. -OMISSIS- ed è risultata alterata e non attendibile, con conseguente compromissione dell’esercizio della funzione di vigilanza affidata al Ministero.
Ciò disvela un difetto di diligenza nello svolgimento dell’incarico idoneo a sorreggere la revoca.
4. Il ricorso, in conclusione, è infondato e va respinto.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida nella misura di euro 1.500 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL NI, Presidente FF, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Luca Pavia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.