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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 400/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2181/2023 depositato il 17/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Nominativo_1 E C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200097367005000 TASSA AUTOMOBIL 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.A.S. ha impugnato la cartella di pagamento n. 29620200097367005000 relativa alla tassa automobilistica 2017 per € 434,03, deducendo l'illegittimità della pretesa in quanto i veicoli Targa_1 e Targa_2 erano in regime di sospensione ai sensi dell'art. 5 D.L. 953/1982, essendo destinati alla rivendita.
Motivi di ricorso:
1. La società è concessionaria autorizzata alla vendita di veicoli usati e beneficia dell'art. 5 D.L. 953/1982
(esenzione bollo per veicoli in carico per rivendita).
2. Ha inviato regolarmente all'Associazione_1 gli elenchi di carico/scarico.
3. Veicolo Targa_1: in carico dal 12/05/2017 e venduto il 12/06/2017 con sospensione bollo fino alla vendita.
4. Veicolo Targa_2: in carico dal 05/03/2004 e venduto il 17/03/2017 con sospensione bollo fino alla vendita.
La Regione Siciliana si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso per tardività o assenza delle comunicazioni. Conferma la pretesa di € 415,68 (tassa € 307,82 oltre sanzioni € 92,35 + interessi
€ 15,51).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art. 5 D.L. 953/1982 prevede la sospensione dell'obbligo di pagamento del bollo per i veicoli consegnati per la rivendita alle imprese autorizzate, a condizione che siano effettuate le comunicazioni prescritte. Dagli atti emerge che:
a) L'autoveicolo targata Targa_1 è stato acquistato dalla ricorrente in data 12.05.2017 e posto in regime di sospensione dall'obbligo di pagamento della Tassa Automobilistica in attesa della vendita, come si evince dal registro di carico e scarico comunicato all'Ass._1 dal quale risulta la data di carico del 12.05.2017 e quella di scarico del 12.06.2017 (cfr. doc. 3 comunicazione Sospensioni Bollo Auto), data in cui l'auto è stata venduta. La richiesta di pagamento della tassa automobilistica per il periodo MAG17/APR18 contenuto nella cartella di pagamento impugnata risulta palesemente illegittima, in quanto la stessa si trovava in regime di sospensione fino al mese di giugno 2017 ed è stata venduta in data 12.06.2017, con conseguente difetto del presupposto della tassa per il restante periodo in capo all'odierna ricorrente.
b) L'autoveicolo targata Targa_2 è stato acquistato dalla ricorrente in data 05.03.2014 e posto in regime di sospensione dall'obbligo di pagamento della Tassa Automobilistica in attesa della vendita, come si evince dal registro di carico e scarico comunicato all'Ass._1 dal quale risulta la data di carico del 05.03.2014 e quella di scarico del 17.03.2017 (cfr. doc. 4 comunicazione Sospensioni Bollo Auto), data in cui l'auto è stata venduta.
. La difesa della Regione non ha fornito prova contraria sufficiente a superare tali evidenze limitandosi a richiamare la normativa di riferimento
Si compensano le spese alla luce della particolare complessità della normativa di riferimento (art. 5 D.L.
953/1982- sospensione dell'obbligo di pagamento del bollo per i veicoli consegnati per la rivendita alle imprese autorizzate).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla la cartella di pagamento n. 29620200097367005000. Compensa le spese.
Palermo 6.10.25
IL GIUDICE MONOCRATICO
Santo PP
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2181/2023 depositato il 17/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Nominativo_1 E C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200097367005000 TASSA AUTOMOBIL 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.A.S. ha impugnato la cartella di pagamento n. 29620200097367005000 relativa alla tassa automobilistica 2017 per € 434,03, deducendo l'illegittimità della pretesa in quanto i veicoli Targa_1 e Targa_2 erano in regime di sospensione ai sensi dell'art. 5 D.L. 953/1982, essendo destinati alla rivendita.
Motivi di ricorso:
1. La società è concessionaria autorizzata alla vendita di veicoli usati e beneficia dell'art. 5 D.L. 953/1982
(esenzione bollo per veicoli in carico per rivendita).
2. Ha inviato regolarmente all'Associazione_1 gli elenchi di carico/scarico.
3. Veicolo Targa_1: in carico dal 12/05/2017 e venduto il 12/06/2017 con sospensione bollo fino alla vendita.
4. Veicolo Targa_2: in carico dal 05/03/2004 e venduto il 17/03/2017 con sospensione bollo fino alla vendita.
La Regione Siciliana si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso per tardività o assenza delle comunicazioni. Conferma la pretesa di € 415,68 (tassa € 307,82 oltre sanzioni € 92,35 + interessi
€ 15,51).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art. 5 D.L. 953/1982 prevede la sospensione dell'obbligo di pagamento del bollo per i veicoli consegnati per la rivendita alle imprese autorizzate, a condizione che siano effettuate le comunicazioni prescritte. Dagli atti emerge che:
a) L'autoveicolo targata Targa_1 è stato acquistato dalla ricorrente in data 12.05.2017 e posto in regime di sospensione dall'obbligo di pagamento della Tassa Automobilistica in attesa della vendita, come si evince dal registro di carico e scarico comunicato all'Ass._1 dal quale risulta la data di carico del 12.05.2017 e quella di scarico del 12.06.2017 (cfr. doc. 3 comunicazione Sospensioni Bollo Auto), data in cui l'auto è stata venduta. La richiesta di pagamento della tassa automobilistica per il periodo MAG17/APR18 contenuto nella cartella di pagamento impugnata risulta palesemente illegittima, in quanto la stessa si trovava in regime di sospensione fino al mese di giugno 2017 ed è stata venduta in data 12.06.2017, con conseguente difetto del presupposto della tassa per il restante periodo in capo all'odierna ricorrente.
b) L'autoveicolo targata Targa_2 è stato acquistato dalla ricorrente in data 05.03.2014 e posto in regime di sospensione dall'obbligo di pagamento della Tassa Automobilistica in attesa della vendita, come si evince dal registro di carico e scarico comunicato all'Ass._1 dal quale risulta la data di carico del 05.03.2014 e quella di scarico del 17.03.2017 (cfr. doc. 4 comunicazione Sospensioni Bollo Auto), data in cui l'auto è stata venduta.
. La difesa della Regione non ha fornito prova contraria sufficiente a superare tali evidenze limitandosi a richiamare la normativa di riferimento
Si compensano le spese alla luce della particolare complessità della normativa di riferimento (art. 5 D.L.
953/1982- sospensione dell'obbligo di pagamento del bollo per i veicoli consegnati per la rivendita alle imprese autorizzate).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla la cartella di pagamento n. 29620200097367005000. Compensa le spese.
Palermo 6.10.25
IL GIUDICE MONOCRATICO
Santo PP