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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/03/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica e in funzione di Giudice
d'Appello, in persona della dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 731 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
TRA
(GIÀ Parte_1 [...]
- (P. IVA , Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Mazzotta (c.f.
[...]
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore, in C.F._1
Reggio Calabria, via Crisafi 34;
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Ionico ed ivi residente in [...], domiciliata presso lo studio sito a
Reggio di Calabria in via III Stradella Giuffrè n. 14 dell'avv. Vincenzo Ferrigno che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-appellato-
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n. 1320/2015.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti all'udienza del 16.9.2024
precisavano le conclusioni come da verbale.
1 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 10.11.2014, Controparte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria, Parte_2
esponendo che aveva indebitamente versato ad da Controparte_2 Parte_2
un conto cointestato a lei e alla figlia delle somme (€ 3.775,90) oggetto di Parte_3
pignoramento emesso - con la procedura “accelerata” di cui all'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973
- nei confronti della debitrice e mai notificato all' Parte_3 P_
Lamentava:
- che comunicava che in data 17.2.2014, in virtù del predetto Controparte_2
pignoramento, aveva inviato ad la somma di € 3.775,90 prelevandola dal Parte_2
conto cointestato all' e alla di lei figlia P_ Parte_3
- che all' sebbene cointestataria del conto, non è mai stato notificato l'atto P_
di pignoramento;
- che l'omessa notifica del predetto pignoramento è causa di nullità/illegittimità del pignoramento impugnato;
- che, nella specie, deve ritenersi superata la presunzione di contitolarità della provvista presente nel conto cointestato giacché, per come comprovato dagli estratti conto, il conto pignorato è alimentato esclusivamente da proventi dell' (precisamente, somme P_
provenienti dalla pensione, somme erogate dall' piccoli bonifici esteri, emolumenti, Pt_4
tutti, di pertinenza dell' ; P_
- che, pertanto, le somme pignorate sono di esclusiva proprietà dell'attrice;
- che in caso di conto cointestato non può procedere al Parte_2
pignoramento nelle forme di cui all'art. 72 bis DPR 602/73 in quanto tale norma si riferisce esclusivamente a crediti “del debitore” verso terzi, mentre, nel caso di conto cointestato, il credito non è solo del debitore esecutato, ma anche dell'altro cointestatario del conto;
- che, pertanto, avrebbe dovuto procedere in via esecutiva nelle Parte_2
forme ordinarie previste dal codice di rito;
- che, difatti, il conto corrente cointestato rientra nella nozione di “bene comune indiviso” per cui procedendo con le forme speciali di cui all'art. 72 bis Parte_2
2 del DPR 602/1973 ha, di fatto, pignorato l'intera somma depositata che, invece, è di proprietà
del debitore esecutato solo per il 50% (anzi, nel caso di specie, trattasi di somme, tutte, di esclusiva pertinenza dell'altra cointestataria);
Concludeva chiedendo:
“- accertare e dichiarare l'illegittimità del pignoramento di cui al presente ricorso in quanto formato al di fuori delle ipotesi previste dal DPR 602/73 72 bis;
- pur ritenendo la superiore eccezione assorbente rispetto a ogni altra domanda, per
mero scrupolo difensivo, in subordine, dichiarare le somme pignorate di esclusiva proprietà
della ricorrente in quanto provengono solamente dal trattamento pensionistico ed altri
emolumenti di esclusiva pertinenza della Sig. ra non avendo la figlia P_ [...]
mai versato in detto conto alcun emolumento proprio;
Parte_3
- in ulteriore subordine ridurre del 50% degli importi depositati la validità del
pignoramento;
- in ogni caso, quindi, e conseguentemente condannare al Parte_2
pagamento in favore della sig.ra della somma di € 3.775,90 o, Controparte_1
in estremo subordine, della metà di essa;
in ogni caso con interessi e rivalutazione monetaria
dal 20.2.214al soddisfo.
- con vittoria di spese e compensi di avvocato”;
non si costituiva e veniva dichiarata contumacia. Parte_2
Con sentenza n. 1320/15 emessa in data 24.11.2015, il Giudice di Pace di Reggio
Calabria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall' nei confronti P_
di così statuiva “accoglie la domanda attorea e dichiara la nullità del Parte_2
pignoramento attuato da con atto del 5.12.2013, fascicolo n. Parte_2
09420130340000314002, avente ad oggetto il conto corrente n. 01 (n. 19917871) acceso
presso il Banco Posta di Fossato cointesto alle sigg. re e Controparte_1 [...]
: condanna al pagamento in favore della sig.ra Parte_3 Parte_2 [...]
della somma di € 3.775,90 oltre interessi legali dal 20.04.2014 al soddisfo;
P_
condanna a pagare all'attrice le spese processuali che si liquidano nella Parte_2
complessiva somma di € 1.200,00 oltre IVA e CPA e successive occorrende, da distrarsi in
3 favore dell'avv. Adriana Siclari, procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. che ne ha fatto
espressa richiesta.”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello deducendo: Parte_2
i) irregolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di - Parte_2
nullità della sentenza;
ii) incompetenza per materia del Giudice di Pace in favore del Tribunale Esecuzioni
del Tribunale di Reggio Calabria- nullità della sentenza;
iii) difetto di legittimazione attiva in capo ad Controparte_1
iv) assoluta legittimità della condotta del Concessionario della riscossione- legittimità
dell'atto di pignoramento.
Chiedeva, quindi, al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“Preliminarmente disporre la sospensione inaudita altera parte dell'esecutività della sentenza appellata, stante l'evidente fondatezza delle ragioni dell'appello e la sussistenza del pericolo cui potrebbe incorrere il Concessionario di non vedere più soddisfatto il proprio
credito una volta restituite le somme pignorate e ottenuta la declaratoria di nullità della
pronuncia. a) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza n.
1320/2015, in quanto resa in assenza di un regolare contraddittorio instaurato tra le parti
e, pertanto, con grave violazione del diritto di difesa dell'odierna appellante Parte_2
b) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della pronuncia con la
[...]
quale il Giudice di Pace ha sancito la nullità del pignoramento presso terzi notificato da
in quanto resa da un Giudice privo di competenza in materia e, per Parte_2
l'effetto, dichiarare la competenza funzionale del Giudice dell'Esecuzione di Reggio
Calabria; c) Senza alcuna rinuncia alle superiori preliminari eccezioni e nella denegata e
non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle stesse: c1) in via preliminare di merito,
accertare e dichiarare la nullità della sentenza con la quale è stata dichiarata la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi e con la quale il Concessionario è stato obbligato alla restituzione delle somme pignorate, in ragione dell'evidente carenza di legittimazione attiva in capo alla attrice, odierna appellata, sig.ra ; c2) nel merito, Controparte_1
accertare e dichiarare la correttezza dell'attività del concessionario, l'infondatezza delle
4 censure sollevate e, quindi, rigettare integralmente la domanda introduttiva del giudizio
spinta dalla sig.ra e confermare la piena validità ed efficacia del Controparte_1
pignoramento opposto e la nullità dell'ordine di restituzione disposto dal;
d) CP_3
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di ogni
superiore rilievo, disporre la riduzione del pignoramento nella misura del 50% delle somme
presenti all'interno del conto corrente Banco Posta intestato alla sig.ra Controparte_1
e .”.
[...] Parte_3
Con comparsa del 10.2.2017, si costituiva l'appellata la quale contestava il P_
dedotto avversario rappresentando di non aver mai agito in opposizione al pignoramento, ma che l'azione incardinata davanti al Giudice di Pace era finalizzata alla restituzione delle somme indebitamente percepite da e che è stata esperita successivamente Parte_2
alla procedura esecutiva e all'assegnazione delle somme, motivo per il quale l' non P_
avrebbe potuto agire ai sensi dell'art. 619 c.p.c. Rilevava, pertanto, l'infondatezza delle eccezioni preliminari di incompetenza del Giudice di Pace e di irregolarità del contraddittorio in quanto fondate sull'erroneo presupposto che l'azione intrapresa nel precedente grado sia un'opposizione di terzo. Nel merito, ribadiva la correttezza della sentenza appellata e reiterava le medesime difese svolte in primo grado. Chiedeva, quindi, il rigetto del gravame.
Acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio, in difetto di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano differimenti dovuti alla vacanza del Giudice togato nonché alla successiva sostituzione del Giudice titolare del ruolo.
All'udienza del 16.9.2024, prima udienza celebrata dalla scrivente, i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva assunta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma III, del D.L. n. 193 del 2016 “Al fine di garantire la
continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1° luglio
2017, un ente pubblico economico, denominato « », ente Controparte_4
strumentale dell sottoposto all'indirizzo operativo e al controllo della Parte_1
stessa , che ne monitora costantemente l'attività, secondo principi di Parte_1
5 trasparenza e pubblicità. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e
passivi, anche processuali, delle società del Gruppo di cui al comma 1 e assume la Parte_2
qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I,
capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali
delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle
società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-
ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate. L'ente
ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'ente il
direttore, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti, il cui presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti.”.
Come facilmente evincibile dalla lettera della legge e come statuito dalla Suprema
Corte “In tema di riscossione dei tributi, […] la successione "a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di alle società Controparte_4
del gruppo , prevista dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. Parte_2
225 del 2016, pur rappresentando una fattispecie estintiva riconducibile al subentro "in
universum ius", inerente al trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del
"munus publicum" riferito all'attività della riscossione, tale fenomeno non comporta la
necessità d'interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300
c.p.c.” (Cass. civ., SS UU n.15911/2021).
Applicato il suesposto e condiviso principio di diritto al caso di specie deve darsi atto della successione dell' nel rapporto giuridico processuale Controparte_5
originariamente incardinato con Parte_2
3. Tanto chiarito l'appello è fondato.
Con il primo motivo di gravame l' (già Parte_1 Parte_2
lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto correttamente integrato il contraddittorio nei confronti del Concessionario della
Riscossione.
6 A sostegno di tale censura, l'appellante muove dalla premessa che con la domanda svolta nel precedente grado di giudizio l'attrice - laddove ha contestato la legittimità del pignoramento “accelerato” eseguito da in quanto eseguito su un conto Parte_2
corrente cointestato - ha, in realtà, promosso una opposizione di terzo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 619 c.p.c.
Deduce, quindi, che dal momento che l'atto di pignoramento impugnato dall' reca espressamente l'elezione di domicilio del Concessionario della P_
Riscossione in Reggio Calabria presso la Via Domenico Tripepi - circostanza nota all'opponente- appellata avendo la stessa riportato nel corpo dell'atto di citazione l'intestazione del pignoramento – l'atto di citazione del precedente grado di giudizio andava notificato presso il domicilio eletto da nell'atto di pignoramento e, non già, Parte_2
come accaduto, presso la sede legale della società.
Contesta che tale circostanza ha gravemente compromesso il diritto di difesa di la quale, a causa del vizio di notifica, si è vista oggettivamente Parte_2
impossibilitata a costituirsi in giudizio ed a formulare la propria difesa.
Lamenta, quindi, che il Giudice di Prime cure avrebbe dovuto verificare la regolarità
della notifica dell'atto introduttivo del giudizio e, rilevata la nullità della medesima, in quanto eseguita presso la sede legale della società e non presso il domicilio eletto nell'atto di pignoramento, avrebbe dovuto disporne la rinnovazione.
3.1. Per tali ragioni, eccepisce la nullità della sentenza di primo grado attesa l'irregolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di Parte_2
La doglianza è fondata.
Occorre, anzitutto, premettere che con atto del 5.12.2013 ha notificato Parte_2
nei confronti di atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis del D.P.R. Parte_3
602/1973 per un credito di € 1.964.565,92 vantato nei confronti della predetta debitrice in ragione del mancato pagamento delle somme iscritte a ruolo portate dalle cartelle di pagamento sottese alla procedura esecutiva.
7 Terzo pignorato era ed oggetto di pignoramento era il conto Controparte_2
corrente accesso presso il Banco Posta di Fossato e cointestato a (debitrice Parte_3
esecutata) e alla di lei madre P_ P_
In virtù del predetto pignoramento, inviava a Controparte_2 Parte_2
la somma di € 3.775,90 tratta dal conto corrente cointestato.
L' quindi, nel precedente grado di giudizio, per come già sopra rilevato, P_
conveniva dinnanzi al Giudice di Pace deducendo: Parte_2
i) l'illegittimità del pignoramento in quanto alla stessa mai notificato sebbene cointestataria, unitamente alla debitrice esecutata, del conto corrente;
ii) che, nella specie, deve ritenersi superata la presunzione di contitolarità in quote uguali delle somme depositate nel conto cointestato (art. 1584 c.c.) giacché, per come comprovato dagli estratti conto, le somme sottoposte a pignoramento sono di esclusiva titolarità dell' in quanto provenienti per lo più dalla sua pensione e da piccoli P_
bonifici esteri sempre di pertinenza dell'attrice;
iii) che nel caso di conto corrente cointestato non può procedere Parte_2
nelle forme di cui all'art. 72 bis DPR 602/1973 atteso che tale norma si riferisce solo ai crediti
“del debitore” verso terzi e che, pertanto, il Concessionario avrebbe dovuto agire nelle forme esecutive ordinarie previste dal codice di rito;
iv) che, difatti, il conto corrente cointestato rientra nella nozione di “bene comune indiviso” per cui procedendo nelle forme speciali di cui al citato art. Parte_2
72 bis del D.P.R. 602/1973, ha pignorato l'intera somma depositata che, invece, è di proprietà
solo per il 50% della debitrice cointestataria, anzi, nella specie, è di esclusiva pertinenza dell'attrice (altra cointestataria) dal momento che il conto è stato alimentato esclusivamente tramite proventi dell' con la conseguenza che, di fatto, sono state pignorate somme P_
di titolarità esclusiva della cointestataria diversa dalla debitrice esecutata.
Chiedeva, quindi, la declaratoria di nullità/illegittimità del pignoramento con conseguente condanna di alla restituzione, in favore dell' Parte_2 P_
dell'intera somma di € 3.775,90 o, in estremo subordine, la restituzione del 50% della predetta
8 somma in ragione della riduzione della validità del pignoramento alla metà degli importi depositati.
Tanto ribadito, deve, anzitutto, rilevarsi che nella vicenda in esame Parte_2
ha eseguito un pignoramento presso terzi c.d. “accelerato” o “stragiudiziale” ordinando al terzo ( di prelevare le somme depositate sul conto corrente cointestato Controparte_2
alla debitrice esecutata, , e alla di lei madre Parte_3 Controparte_1
Come noto, l'art. 72 bis del d.P.R. n. 602/1973 disciplina il c.d. pignoramento diretto
di crediti. Trattasi, nello specifico, di strumento utilizzabile dall'esattore in alternativa al pignoramento presso terzi disciplinato dagli artt. 543 ss. c.p.c.
È infatti previsto – ad eccezione di talune tipologie di crediti, da lavoro e pensione –
che l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'agente della riscossione fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applica la disposizione di cui all'art. 72, comma 2 D.P.R. n. 602/1973, ossia si procede, previa citazione del terzo pignorato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, il pignoramento presso terzi “esattoriale”, previsto
dall'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, si svolge secondo un procedimento semplificato, interamente stragiudiziale, che inizia con la notificazione dell'ordine di pagamento diretto e si completa con il pagamento diretto da parte del terzo, sicché non deve essere iscritto a ruolo, in quanto non transita mai davanti all'ufficio giudiziario, neppure per l'assegnazione delle somme [….]” (Cass. civ. n. 26830/2017).
Nella medesima prospettiva, è stato statuito che “L'ordine di pagamento diretto rivolto
dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, è un provvedimento amministrativo che, però, dà l'avvio ad un'espropriazione forzata dei crediti
9 vantati dal debitore verso i terzi che si svolge secondo un procedimento semplificato,
concepito dal legislatore come procedimento speciale interamente stragiudiziale. Qualora
l'ordine di pagamento sia spontaneamente adempiuto dal terzo, i suoi effetti, sono equiparabili a quelli dell'ordinanza di assegnazione prevista – nella procedura ordinaria – dall'art. 553 cod. proc. civ. In particolare, il pagamento da parte del terzo pignorato completa la vicenda espropriativa, determinando non solo e non tanto
il trasferimento del diritto di credito dal debitore esecutato all'agente della riscossione procedente, con l'estinzione del credito del terzo pignorato nei confronti dell'esecutato, quanto piuttosto l'immediato effetto satisfattivo che consegue alla riscossione delle somme dovute (Sez. 3, Sentenza n. 2857 del 13/02/2015, in motivazione). Pertanto, mentre il
pignoramento presso terzi regolamentato dal codice di rito si configura come fattispecie a
formazione progressiva, che inizia con la notificazione dell'atto di cui all'art. 543 cod. proc.
civ. e si completa innanzi al giudice con la dichiarazione positiva di quantità ovvero con
l'accertamento dell'obbligo del terzo, il procedimento speciale previsto dall'art. 72- bis del
D.P.R. n. 602 del 1973 inizia con la notificazione dell'ordine di pagamento diretto e si
completa con il pagamento diretto da parte del terzo. In sostanza, il pignoramento presso terzi “esattoriale” non transita mai davanti all'ufficio giudiziario, neppure per
l'assegnazione delle somme, e quindi non deve essere iscritto a ruolo. Il precipitato di tali considerazioni è che l'art. 159-ter disp. att. cod. proc. civ. […]. Va quindi ribadito che
l'opposizione agli atti esecutivi avanzata dal debitore esecutato con pignoramento dei crediti verso terzi, ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, va qualificata
come opposizione proposta in pendenza di esecuzione, assoggettata, come tale, alla
disciplina di cui agli artt. 617, comma 2, e 618 cod. proc. civ., con l'obbligo del giudice, dopo
aver dato o negato i provvedimenti indilazionabili o la sospensione della esecuzione, di dar
corso al giudizio ordinario di cognizione, sicché, ove esso manchi, è nullo il provvedimento con cui sia stata definita l'opposizione (Cass. civ. sez. III, 21258/2016; in senso conforme, si v. Cass. civ., sez. III, 26830/2017.
10 In definitiva, l'intera procedura sottesa al pignoramento “esattoriale” non vede la partecipazione del Giudice dell'Esecuzione, il quale, però, potrà avere cognizione della causa in caso di opposizione.
Invero, la speciale forma di pignoramento prevista dall'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del
1973, pur svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà
comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di "ordinare" direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate;
a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo.
Tornando alla vicenda in esame, l' nel precedente grado di giudizio ha P_
lamentato: i) l'illegittimità del pignoramento in quanto alla stessa mai notificato pur essendo cointestataria del conto corrente;
ii) il superamento della presunzione della contitolarità in parti uguali delle somme depositate sul conto corrente cointestato in quanto di sua esclusiva pertinenza;
iii) illegittimità del pignoramento eseguito nelle forme di cui all'art. 72 bis DPR
602/1973 in luogo della procedura ordinaria con conseguente illegittima espropriazione anche della quota delle giacenze appartenente all' . P_
Orbene, sulla scorta delle superiori prospettazioni la domanda proposta dall' P_
nel precedente grado di giudizio (tenuto conto anche delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione con cui si chiede la declaratoria di nullità del pignoramento o riduzione del medesimo e conseguente restituzione dell'intera somma pignorata o della metà di essa) deve,
senz'altro, essere qualificata come opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c.
Milita a favore di tale conclusione non solo il petitum dell'azione - tenuto conto che l' conclude chiedendo in via principale la declaratoria “di nullità/illegittimità del P_
pignoramento impugnato” o, in subordine, “ridurre al 50% degli importi depositati la validità del pignoramento” ( e conseguente condanna alla restituzione della somma o del 50%) - ma ancora di più la causa petendi atteso che l'attrice contesta l'illegittimità della procedura esecutiva sull'assunto della proprietà esclusiva (o quantomeno nella misura del 50%) della somma pignorata.
11 Deve, invero, ribadirsi che la domanda dell' si fonda sull'asserita P_
illegittimità della procedura esecutiva speciale avviata da in quanto Parte_2
avente ad oggetto somme depositate su un conto corrente cointestato deducendo, in particolare, che l'Agente della Riscossione, procedendo ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R.
602/1973, ha pignorato l'intera provvista depositata sul conto corrente cointestato che solo per il 50% è di proprietà della debitrice esecutata ( ). Parte_3
Anzi, aggiunge l' nella specie, essendo il conto interamente alimentato P_
dalla medesima attrice (altra cointestataria), nemmeno il 50% è di proprietà della Pt_3
essendo le somme ivi depositate di proprietà esclusiva dell' P_
In definitiva, l'attrice – appellata contesta e lamenta che “non vi può essere alcun
dubbio che nel caso di specie le somme sottoposte a pignoramento sono di proprietà esclusiva della Sig.ra ” (cfr. p. 2 atto di citazione). Controparte_1
Così azionata la domanda di primo grado non può che qualificarsi alla stregua di un'opposizione di terzo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 619 c.p.c.
Tale disposizione normativa, difatti, disciplina l'opposizione che può essere proposta proprio da chi, come l' pretende di avere la proprietà (o altro diritto reale) sui beni P_
pignorati.
Al riguardo non convince la difesa dell'appellata in forza della quale l'azione intrapresa davanti al Giudice di Pace non può essere qualificata come opposizione di terzo in quanto successiva alla procedura esecutiva e all'assegnazione delle somme con la conseguenza che l' non avrebbe più potuto agire ex art. 619 c.p.c. P_
Al riguardo, si segnala che secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte, da cui non vi è motivo di discostarsi, non solo è ammissibile la proposizione di un'opposizione di terzo nel corso dell'esecuzione che si svolga con le forme del pignoramento presso terzi,
ma una tale proposizione è ammissibile anche in epoca successiva all'emanazione di un'ordinanza di assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione (Cass. civ. n. 10878/2012;
Cass. civ. n. 7413/1997, Cass. civ., n. 2664/1978).
Tale principio, statuito con riferimento al pignoramento presso terzi “ordinario”, deve ritersi a fortiori valido nel caso di pignoramento “stragiudiziale” di cui all'art. 72 bis del
12 D.P.R. 602/1973 nel quale, di fatto, manca l'ordinanza di assegnazione in quanto la fase espropriativa e quella satisfattiva non sono distinte, come nel procedimento ordinario, ma si sovrappongono.
La qualifica della domanda azionata dall' davanti al Giudice di Pace in P_
termini di opposizione di terzo, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., determina, anzitutto e con carattere assorbente rispetto all'eccepita incompetenza in favore del Tribunale in funzione del Giudice
dell'esecuzione, la nullità della notifica dell'atto di citazione del primo grado di giudizio eseguita nei confronti di Parte_2
Difatti, tenuto conto che con l'azione esperita in primo grado l' ha, di fatto, P_
proposto un'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., la notifica dell'atto di citazione andava eseguita presso il domicilio eletto dal nell'atto di Controparte_6
pignoramento opposto (Reggio Calabria via Demetrio Tripepi n, 92) e non, già, presso la sede legale della società (Roma Viale di Tor Marancia n. 4/6).
Invero, l'art. 543 c.p.c. - disposizione che può ritenersi compatibile con la procedura esecutiva speciale avviata da - prevede che l'atto di pignoramento deve Parte_2
contenere l'elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione.
In conformità alla predetta norma, nell'atto di pignoramento ha Parte_2
correttamente eletto il proprio domicilio a Reggio Calabria, ossia nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione (da individuarsi, trattandosi di pignoramento di crediti,
ex art. 26 bis c.p.c., nel luogo in cui ha la residenza, il domicilio o la dimora il debitore, e,
pertanto, nel caso di specie, nel Comune di Reggio Calabria tenuto conto che la debitrice all'epoca del pignoramento, era residente in [...]Parte_3
LL NI (RC).
Non vi è dubbio, quindi, che laddove l'attrice ha eccepito l'illegittimità dell'atto di pignoramento sull'assunto della titolarità esclusiva delle somme pignorate - e, quindi, si ribadisce formulando, di fatto, un'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c. - la relativa citazione andava notificata nel domicilio eletto nell'atto di pignoramento opposto, dovendosi nella specie ritenere applicabile in via analogica quanto previsto dall'art. 489 c.p.c. in materia
13 di precetto (“le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella
residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto”).
Invero, per come già detto, la speciale forma di pignoramento prevista dall'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, pur svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di "ordinare" direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate;
a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo (Cfr., ex multis, Cass. civ. sez. Sez. 6 - 3, ord. n.
26549 del 30.9.2021).
Tra l'alto, nella specie, l' era perfettamente a conoscenza dell'elezione di P_
domicilio di contenuta nell'atto di pignoramento, sebbene tale atto non Parte_2
sia stato alla stessa mai notificato.
Difatti, è la medesima attrice che nel corpo dell'atto di citazione espressamente deduce
“Con atto del 5.12.2013, fascicolo n. 94/2013/288443, codice identificativo della procedura esecutiva 09420130340000, L' – c.f. – Agente della Parte_2 P.IVA_2
Riscossione per la Provincia di Reggio Calabria Direzione e coordinamento di Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. con sede
[...] Parte_5
legale in Roma, Viale di Tor Marancia 4, rappresentata e difesa dal dipendente delegato sig.
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via Demetrio Parte_6
Tripepi 92, ha emesso nei confronti della sig.ra […] pignoramento di Parte_3
credito presso terzi ex art. 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.”
Per tutte le superiori ragioni, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare la nullità
della notifica dell'atto di citazione - in quanto, si ribadisce, eseguita presso la sede legale della società e non presso il domicilio eletto nell'atto di pignoramento- onerando, per l'effetto,
l'attrice a provvedere alla rinnovazione.
Non essendo ciò avvenuto, deve rilevarsi che nel precedente grado di giudizio non è
stato correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti di e, di Parte_2
14 conseguenza, la sentenza di primo grado va dichiarata nulla con rimessione della causa davanti al Giudice di primo grado ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354 c.p.c.
3.2. Ancora, dalla natura di opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) della domanda azionata in primo grado discende la nullità della sentenza appellata anche per difetto di integrazione del contraddittorio non essendo stati evocati nel precedente grado di giudizio né
il terzo - (destinatario dell'ordine impartito dall'agente della riscossione) Controparte_2
- né la debitrice esecutata ( ). Parte_3
Entrambi, invero, sono parti necessarie del giudizio di opposizione di terzo.
Granitico è al riguardo l'orientamento della Suprema Corte, indirizzo già esistente all'epoca dell'instaurazione del giudizio di primo grado e affermatosi, altresì, di recente proprio con preciso riferimento al pignoramento emesso nelle forme di cui all'art. 72 bis del
D.P.R. 602/1973 (sul punto si v. Cass. civ. sez. III, n. 7413/1997; Cass. civ., sez. III, 493/2003;
Cass. civ., sez. III, n. 9571/1997; con specifico riferimento al pignoramento stragiudiziale si v., ex multis, Cass. civ. , sez. III., n. 13533/2021; Cass. civ., sez. III, ord. n. 39973/2021, più
di recente Cass. civ., sez. III, ord. n. 16236/2022 “In tema di espropriazione presso terzi,
anche se compiuta con le forme del pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi dell'art. 72-
bis D.P.R. n. 602 del 1973, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore (l'agente della riscossione nell'esecuzione
“esattoriale”), il debitore ed il terzo pignorato (nella specie, il destinatario dell'ordine di pagamento diretto).
Come noto, la non integrità originaria del contraddittorio è rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di appello e determina il rinvio, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., al giudice di primo grado per provvedere all'integrazione del contraddittorio.
In definitiva, per tutte le ragioni sin qui rassegnate, l'azione promossa dall' P_
davanti Giudice di Pace va qualificata come opposizione di terzo, da ciò discende la nullità
della sentenza impugnata in ragione della nullità della notifica dell'atto di citazione eseguita nei confronti di e per difetto di integrazione del contraddittorio attesa Parte_2
l'omessa citazione nel precedente grado di giudizio di (terzo) e Controparte_2 [...]
(debitrice esecutata), entrambi, litisconsorti necessari. Parte_3
15 Gli altri motivi di gravame restano assorbiti.
4. Le spese e competenze di lite, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i valori minimi applicabili per le cause per le cause di valore fino ad €
5.200,00 (D.M. 55/2014 e succ. mod.) tenuto conto dell'entità della causa, della relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale svolta compresa la fase di trattazione pur non essendosi svolta attività istruttoria (Cfr. Cass. civ., sez. II, 9.7.2024
n18723; Cass. civ, sez. III, 13.10.2023, n. 28627).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Magda Irato, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della sentenza impugnata per la nullità della notifica dell'atto di citazione eseguita nei confronti di e per Parte_2 Parte_2
difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di e di Controparte_2 [...]
e, per l'effetto, rimette le parti dinnanzi al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. Parte_3
354 c.p.c.;
2. dichiara assorbita ogni altra domanda e questione;
3. condanna alla rifusione, in favore dell' Controparte_1 [...]
, delle spese del presente grado di giudizio che liquida Controparte_5
in € 1.278,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 17 marzo 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica e in funzione di Giudice
d'Appello, in persona della dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 731 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
TRA
(GIÀ Parte_1 [...]
- (P. IVA , Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Mazzotta (c.f.
[...]
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore, in C.F._1
Reggio Calabria, via Crisafi 34;
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Ionico ed ivi residente in [...], domiciliata presso lo studio sito a
Reggio di Calabria in via III Stradella Giuffrè n. 14 dell'avv. Vincenzo Ferrigno che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-appellato-
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n. 1320/2015.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti all'udienza del 16.9.2024
precisavano le conclusioni come da verbale.
1 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 10.11.2014, Controparte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria, Parte_2
esponendo che aveva indebitamente versato ad da Controparte_2 Parte_2
un conto cointestato a lei e alla figlia delle somme (€ 3.775,90) oggetto di Parte_3
pignoramento emesso - con la procedura “accelerata” di cui all'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973
- nei confronti della debitrice e mai notificato all' Parte_3 P_
Lamentava:
- che comunicava che in data 17.2.2014, in virtù del predetto Controparte_2
pignoramento, aveva inviato ad la somma di € 3.775,90 prelevandola dal Parte_2
conto cointestato all' e alla di lei figlia P_ Parte_3
- che all' sebbene cointestataria del conto, non è mai stato notificato l'atto P_
di pignoramento;
- che l'omessa notifica del predetto pignoramento è causa di nullità/illegittimità del pignoramento impugnato;
- che, nella specie, deve ritenersi superata la presunzione di contitolarità della provvista presente nel conto cointestato giacché, per come comprovato dagli estratti conto, il conto pignorato è alimentato esclusivamente da proventi dell' (precisamente, somme P_
provenienti dalla pensione, somme erogate dall' piccoli bonifici esteri, emolumenti, Pt_4
tutti, di pertinenza dell' ; P_
- che, pertanto, le somme pignorate sono di esclusiva proprietà dell'attrice;
- che in caso di conto cointestato non può procedere al Parte_2
pignoramento nelle forme di cui all'art. 72 bis DPR 602/73 in quanto tale norma si riferisce esclusivamente a crediti “del debitore” verso terzi, mentre, nel caso di conto cointestato, il credito non è solo del debitore esecutato, ma anche dell'altro cointestatario del conto;
- che, pertanto, avrebbe dovuto procedere in via esecutiva nelle Parte_2
forme ordinarie previste dal codice di rito;
- che, difatti, il conto corrente cointestato rientra nella nozione di “bene comune indiviso” per cui procedendo con le forme speciali di cui all'art. 72 bis Parte_2
2 del DPR 602/1973 ha, di fatto, pignorato l'intera somma depositata che, invece, è di proprietà
del debitore esecutato solo per il 50% (anzi, nel caso di specie, trattasi di somme, tutte, di esclusiva pertinenza dell'altra cointestataria);
Concludeva chiedendo:
“- accertare e dichiarare l'illegittimità del pignoramento di cui al presente ricorso in quanto formato al di fuori delle ipotesi previste dal DPR 602/73 72 bis;
- pur ritenendo la superiore eccezione assorbente rispetto a ogni altra domanda, per
mero scrupolo difensivo, in subordine, dichiarare le somme pignorate di esclusiva proprietà
della ricorrente in quanto provengono solamente dal trattamento pensionistico ed altri
emolumenti di esclusiva pertinenza della Sig. ra non avendo la figlia P_ [...]
mai versato in detto conto alcun emolumento proprio;
Parte_3
- in ulteriore subordine ridurre del 50% degli importi depositati la validità del
pignoramento;
- in ogni caso, quindi, e conseguentemente condannare al Parte_2
pagamento in favore della sig.ra della somma di € 3.775,90 o, Controparte_1
in estremo subordine, della metà di essa;
in ogni caso con interessi e rivalutazione monetaria
dal 20.2.214al soddisfo.
- con vittoria di spese e compensi di avvocato”;
non si costituiva e veniva dichiarata contumacia. Parte_2
Con sentenza n. 1320/15 emessa in data 24.11.2015, il Giudice di Pace di Reggio
Calabria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall' nei confronti P_
di così statuiva “accoglie la domanda attorea e dichiara la nullità del Parte_2
pignoramento attuato da con atto del 5.12.2013, fascicolo n. Parte_2
09420130340000314002, avente ad oggetto il conto corrente n. 01 (n. 19917871) acceso
presso il Banco Posta di Fossato cointesto alle sigg. re e Controparte_1 [...]
: condanna al pagamento in favore della sig.ra Parte_3 Parte_2 [...]
della somma di € 3.775,90 oltre interessi legali dal 20.04.2014 al soddisfo;
P_
condanna a pagare all'attrice le spese processuali che si liquidano nella Parte_2
complessiva somma di € 1.200,00 oltre IVA e CPA e successive occorrende, da distrarsi in
3 favore dell'avv. Adriana Siclari, procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. che ne ha fatto
espressa richiesta.”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello deducendo: Parte_2
i) irregolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di - Parte_2
nullità della sentenza;
ii) incompetenza per materia del Giudice di Pace in favore del Tribunale Esecuzioni
del Tribunale di Reggio Calabria- nullità della sentenza;
iii) difetto di legittimazione attiva in capo ad Controparte_1
iv) assoluta legittimità della condotta del Concessionario della riscossione- legittimità
dell'atto di pignoramento.
Chiedeva, quindi, al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“Preliminarmente disporre la sospensione inaudita altera parte dell'esecutività della sentenza appellata, stante l'evidente fondatezza delle ragioni dell'appello e la sussistenza del pericolo cui potrebbe incorrere il Concessionario di non vedere più soddisfatto il proprio
credito una volta restituite le somme pignorate e ottenuta la declaratoria di nullità della
pronuncia. a) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza n.
1320/2015, in quanto resa in assenza di un regolare contraddittorio instaurato tra le parti
e, pertanto, con grave violazione del diritto di difesa dell'odierna appellante Parte_2
b) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della pronuncia con la
[...]
quale il Giudice di Pace ha sancito la nullità del pignoramento presso terzi notificato da
in quanto resa da un Giudice privo di competenza in materia e, per Parte_2
l'effetto, dichiarare la competenza funzionale del Giudice dell'Esecuzione di Reggio
Calabria; c) Senza alcuna rinuncia alle superiori preliminari eccezioni e nella denegata e
non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle stesse: c1) in via preliminare di merito,
accertare e dichiarare la nullità della sentenza con la quale è stata dichiarata la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi e con la quale il Concessionario è stato obbligato alla restituzione delle somme pignorate, in ragione dell'evidente carenza di legittimazione attiva in capo alla attrice, odierna appellata, sig.ra ; c2) nel merito, Controparte_1
accertare e dichiarare la correttezza dell'attività del concessionario, l'infondatezza delle
4 censure sollevate e, quindi, rigettare integralmente la domanda introduttiva del giudizio
spinta dalla sig.ra e confermare la piena validità ed efficacia del Controparte_1
pignoramento opposto e la nullità dell'ordine di restituzione disposto dal;
d) CP_3
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di ogni
superiore rilievo, disporre la riduzione del pignoramento nella misura del 50% delle somme
presenti all'interno del conto corrente Banco Posta intestato alla sig.ra Controparte_1
e .”.
[...] Parte_3
Con comparsa del 10.2.2017, si costituiva l'appellata la quale contestava il P_
dedotto avversario rappresentando di non aver mai agito in opposizione al pignoramento, ma che l'azione incardinata davanti al Giudice di Pace era finalizzata alla restituzione delle somme indebitamente percepite da e che è stata esperita successivamente Parte_2
alla procedura esecutiva e all'assegnazione delle somme, motivo per il quale l' non P_
avrebbe potuto agire ai sensi dell'art. 619 c.p.c. Rilevava, pertanto, l'infondatezza delle eccezioni preliminari di incompetenza del Giudice di Pace e di irregolarità del contraddittorio in quanto fondate sull'erroneo presupposto che l'azione intrapresa nel precedente grado sia un'opposizione di terzo. Nel merito, ribadiva la correttezza della sentenza appellata e reiterava le medesime difese svolte in primo grado. Chiedeva, quindi, il rigetto del gravame.
Acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio, in difetto di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano differimenti dovuti alla vacanza del Giudice togato nonché alla successiva sostituzione del Giudice titolare del ruolo.
All'udienza del 16.9.2024, prima udienza celebrata dalla scrivente, i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva assunta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma III, del D.L. n. 193 del 2016 “Al fine di garantire la
continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1° luglio
2017, un ente pubblico economico, denominato « », ente Controparte_4
strumentale dell sottoposto all'indirizzo operativo e al controllo della Parte_1
stessa , che ne monitora costantemente l'attività, secondo principi di Parte_1
5 trasparenza e pubblicità. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e
passivi, anche processuali, delle società del Gruppo di cui al comma 1 e assume la Parte_2
qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I,
capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali
delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle
società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-
ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate. L'ente
ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'ente il
direttore, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti, il cui presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti.”.
Come facilmente evincibile dalla lettera della legge e come statuito dalla Suprema
Corte “In tema di riscossione dei tributi, […] la successione "a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di alle società Controparte_4
del gruppo , prevista dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. Parte_2
225 del 2016, pur rappresentando una fattispecie estintiva riconducibile al subentro "in
universum ius", inerente al trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del
"munus publicum" riferito all'attività della riscossione, tale fenomeno non comporta la
necessità d'interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300
c.p.c.” (Cass. civ., SS UU n.15911/2021).
Applicato il suesposto e condiviso principio di diritto al caso di specie deve darsi atto della successione dell' nel rapporto giuridico processuale Controparte_5
originariamente incardinato con Parte_2
3. Tanto chiarito l'appello è fondato.
Con il primo motivo di gravame l' (già Parte_1 Parte_2
lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto correttamente integrato il contraddittorio nei confronti del Concessionario della
Riscossione.
6 A sostegno di tale censura, l'appellante muove dalla premessa che con la domanda svolta nel precedente grado di giudizio l'attrice - laddove ha contestato la legittimità del pignoramento “accelerato” eseguito da in quanto eseguito su un conto Parte_2
corrente cointestato - ha, in realtà, promosso una opposizione di terzo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 619 c.p.c.
Deduce, quindi, che dal momento che l'atto di pignoramento impugnato dall' reca espressamente l'elezione di domicilio del Concessionario della P_
Riscossione in Reggio Calabria presso la Via Domenico Tripepi - circostanza nota all'opponente- appellata avendo la stessa riportato nel corpo dell'atto di citazione l'intestazione del pignoramento – l'atto di citazione del precedente grado di giudizio andava notificato presso il domicilio eletto da nell'atto di pignoramento e, non già, Parte_2
come accaduto, presso la sede legale della società.
Contesta che tale circostanza ha gravemente compromesso il diritto di difesa di la quale, a causa del vizio di notifica, si è vista oggettivamente Parte_2
impossibilitata a costituirsi in giudizio ed a formulare la propria difesa.
Lamenta, quindi, che il Giudice di Prime cure avrebbe dovuto verificare la regolarità
della notifica dell'atto introduttivo del giudizio e, rilevata la nullità della medesima, in quanto eseguita presso la sede legale della società e non presso il domicilio eletto nell'atto di pignoramento, avrebbe dovuto disporne la rinnovazione.
3.1. Per tali ragioni, eccepisce la nullità della sentenza di primo grado attesa l'irregolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di Parte_2
La doglianza è fondata.
Occorre, anzitutto, premettere che con atto del 5.12.2013 ha notificato Parte_2
nei confronti di atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis del D.P.R. Parte_3
602/1973 per un credito di € 1.964.565,92 vantato nei confronti della predetta debitrice in ragione del mancato pagamento delle somme iscritte a ruolo portate dalle cartelle di pagamento sottese alla procedura esecutiva.
7 Terzo pignorato era ed oggetto di pignoramento era il conto Controparte_2
corrente accesso presso il Banco Posta di Fossato e cointestato a (debitrice Parte_3
esecutata) e alla di lei madre P_ P_
In virtù del predetto pignoramento, inviava a Controparte_2 Parte_2
la somma di € 3.775,90 tratta dal conto corrente cointestato.
L' quindi, nel precedente grado di giudizio, per come già sopra rilevato, P_
conveniva dinnanzi al Giudice di Pace deducendo: Parte_2
i) l'illegittimità del pignoramento in quanto alla stessa mai notificato sebbene cointestataria, unitamente alla debitrice esecutata, del conto corrente;
ii) che, nella specie, deve ritenersi superata la presunzione di contitolarità in quote uguali delle somme depositate nel conto cointestato (art. 1584 c.c.) giacché, per come comprovato dagli estratti conto, le somme sottoposte a pignoramento sono di esclusiva titolarità dell' in quanto provenienti per lo più dalla sua pensione e da piccoli P_
bonifici esteri sempre di pertinenza dell'attrice;
iii) che nel caso di conto corrente cointestato non può procedere Parte_2
nelle forme di cui all'art. 72 bis DPR 602/1973 atteso che tale norma si riferisce solo ai crediti
“del debitore” verso terzi e che, pertanto, il Concessionario avrebbe dovuto agire nelle forme esecutive ordinarie previste dal codice di rito;
iv) che, difatti, il conto corrente cointestato rientra nella nozione di “bene comune indiviso” per cui procedendo nelle forme speciali di cui al citato art. Parte_2
72 bis del D.P.R. 602/1973, ha pignorato l'intera somma depositata che, invece, è di proprietà
solo per il 50% della debitrice cointestataria, anzi, nella specie, è di esclusiva pertinenza dell'attrice (altra cointestataria) dal momento che il conto è stato alimentato esclusivamente tramite proventi dell' con la conseguenza che, di fatto, sono state pignorate somme P_
di titolarità esclusiva della cointestataria diversa dalla debitrice esecutata.
Chiedeva, quindi, la declaratoria di nullità/illegittimità del pignoramento con conseguente condanna di alla restituzione, in favore dell' Parte_2 P_
dell'intera somma di € 3.775,90 o, in estremo subordine, la restituzione del 50% della predetta
8 somma in ragione della riduzione della validità del pignoramento alla metà degli importi depositati.
Tanto ribadito, deve, anzitutto, rilevarsi che nella vicenda in esame Parte_2
ha eseguito un pignoramento presso terzi c.d. “accelerato” o “stragiudiziale” ordinando al terzo ( di prelevare le somme depositate sul conto corrente cointestato Controparte_2
alla debitrice esecutata, , e alla di lei madre Parte_3 Controparte_1
Come noto, l'art. 72 bis del d.P.R. n. 602/1973 disciplina il c.d. pignoramento diretto
di crediti. Trattasi, nello specifico, di strumento utilizzabile dall'esattore in alternativa al pignoramento presso terzi disciplinato dagli artt. 543 ss. c.p.c.
È infatti previsto – ad eccezione di talune tipologie di crediti, da lavoro e pensione –
che l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'agente della riscossione fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applica la disposizione di cui all'art. 72, comma 2 D.P.R. n. 602/1973, ossia si procede, previa citazione del terzo pignorato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, il pignoramento presso terzi “esattoriale”, previsto
dall'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, si svolge secondo un procedimento semplificato, interamente stragiudiziale, che inizia con la notificazione dell'ordine di pagamento diretto e si completa con il pagamento diretto da parte del terzo, sicché non deve essere iscritto a ruolo, in quanto non transita mai davanti all'ufficio giudiziario, neppure per l'assegnazione delle somme [….]” (Cass. civ. n. 26830/2017).
Nella medesima prospettiva, è stato statuito che “L'ordine di pagamento diretto rivolto
dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, è un provvedimento amministrativo che, però, dà l'avvio ad un'espropriazione forzata dei crediti
9 vantati dal debitore verso i terzi che si svolge secondo un procedimento semplificato,
concepito dal legislatore come procedimento speciale interamente stragiudiziale. Qualora
l'ordine di pagamento sia spontaneamente adempiuto dal terzo, i suoi effetti, sono equiparabili a quelli dell'ordinanza di assegnazione prevista – nella procedura ordinaria – dall'art. 553 cod. proc. civ. In particolare, il pagamento da parte del terzo pignorato completa la vicenda espropriativa, determinando non solo e non tanto
il trasferimento del diritto di credito dal debitore esecutato all'agente della riscossione procedente, con l'estinzione del credito del terzo pignorato nei confronti dell'esecutato, quanto piuttosto l'immediato effetto satisfattivo che consegue alla riscossione delle somme dovute (Sez. 3, Sentenza n. 2857 del 13/02/2015, in motivazione). Pertanto, mentre il
pignoramento presso terzi regolamentato dal codice di rito si configura come fattispecie a
formazione progressiva, che inizia con la notificazione dell'atto di cui all'art. 543 cod. proc.
civ. e si completa innanzi al giudice con la dichiarazione positiva di quantità ovvero con
l'accertamento dell'obbligo del terzo, il procedimento speciale previsto dall'art. 72- bis del
D.P.R. n. 602 del 1973 inizia con la notificazione dell'ordine di pagamento diretto e si
completa con il pagamento diretto da parte del terzo. In sostanza, il pignoramento presso terzi “esattoriale” non transita mai davanti all'ufficio giudiziario, neppure per
l'assegnazione delle somme, e quindi non deve essere iscritto a ruolo. Il precipitato di tali considerazioni è che l'art. 159-ter disp. att. cod. proc. civ. […]. Va quindi ribadito che
l'opposizione agli atti esecutivi avanzata dal debitore esecutato con pignoramento dei crediti verso terzi, ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, va qualificata
come opposizione proposta in pendenza di esecuzione, assoggettata, come tale, alla
disciplina di cui agli artt. 617, comma 2, e 618 cod. proc. civ., con l'obbligo del giudice, dopo
aver dato o negato i provvedimenti indilazionabili o la sospensione della esecuzione, di dar
corso al giudizio ordinario di cognizione, sicché, ove esso manchi, è nullo il provvedimento con cui sia stata definita l'opposizione (Cass. civ. sez. III, 21258/2016; in senso conforme, si v. Cass. civ., sez. III, 26830/2017.
10 In definitiva, l'intera procedura sottesa al pignoramento “esattoriale” non vede la partecipazione del Giudice dell'Esecuzione, il quale, però, potrà avere cognizione della causa in caso di opposizione.
Invero, la speciale forma di pignoramento prevista dall'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del
1973, pur svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà
comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di "ordinare" direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate;
a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo.
Tornando alla vicenda in esame, l' nel precedente grado di giudizio ha P_
lamentato: i) l'illegittimità del pignoramento in quanto alla stessa mai notificato pur essendo cointestataria del conto corrente;
ii) il superamento della presunzione della contitolarità in parti uguali delle somme depositate sul conto corrente cointestato in quanto di sua esclusiva pertinenza;
iii) illegittimità del pignoramento eseguito nelle forme di cui all'art. 72 bis DPR
602/1973 in luogo della procedura ordinaria con conseguente illegittima espropriazione anche della quota delle giacenze appartenente all' . P_
Orbene, sulla scorta delle superiori prospettazioni la domanda proposta dall' P_
nel precedente grado di giudizio (tenuto conto anche delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione con cui si chiede la declaratoria di nullità del pignoramento o riduzione del medesimo e conseguente restituzione dell'intera somma pignorata o della metà di essa) deve,
senz'altro, essere qualificata come opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c.
Milita a favore di tale conclusione non solo il petitum dell'azione - tenuto conto che l' conclude chiedendo in via principale la declaratoria “di nullità/illegittimità del P_
pignoramento impugnato” o, in subordine, “ridurre al 50% degli importi depositati la validità del pignoramento” ( e conseguente condanna alla restituzione della somma o del 50%) - ma ancora di più la causa petendi atteso che l'attrice contesta l'illegittimità della procedura esecutiva sull'assunto della proprietà esclusiva (o quantomeno nella misura del 50%) della somma pignorata.
11 Deve, invero, ribadirsi che la domanda dell' si fonda sull'asserita P_
illegittimità della procedura esecutiva speciale avviata da in quanto Parte_2
avente ad oggetto somme depositate su un conto corrente cointestato deducendo, in particolare, che l'Agente della Riscossione, procedendo ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R.
602/1973, ha pignorato l'intera provvista depositata sul conto corrente cointestato che solo per il 50% è di proprietà della debitrice esecutata ( ). Parte_3
Anzi, aggiunge l' nella specie, essendo il conto interamente alimentato P_
dalla medesima attrice (altra cointestataria), nemmeno il 50% è di proprietà della Pt_3
essendo le somme ivi depositate di proprietà esclusiva dell' P_
In definitiva, l'attrice – appellata contesta e lamenta che “non vi può essere alcun
dubbio che nel caso di specie le somme sottoposte a pignoramento sono di proprietà esclusiva della Sig.ra ” (cfr. p. 2 atto di citazione). Controparte_1
Così azionata la domanda di primo grado non può che qualificarsi alla stregua di un'opposizione di terzo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 619 c.p.c.
Tale disposizione normativa, difatti, disciplina l'opposizione che può essere proposta proprio da chi, come l' pretende di avere la proprietà (o altro diritto reale) sui beni P_
pignorati.
Al riguardo non convince la difesa dell'appellata in forza della quale l'azione intrapresa davanti al Giudice di Pace non può essere qualificata come opposizione di terzo in quanto successiva alla procedura esecutiva e all'assegnazione delle somme con la conseguenza che l' non avrebbe più potuto agire ex art. 619 c.p.c. P_
Al riguardo, si segnala che secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte, da cui non vi è motivo di discostarsi, non solo è ammissibile la proposizione di un'opposizione di terzo nel corso dell'esecuzione che si svolga con le forme del pignoramento presso terzi,
ma una tale proposizione è ammissibile anche in epoca successiva all'emanazione di un'ordinanza di assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione (Cass. civ. n. 10878/2012;
Cass. civ. n. 7413/1997, Cass. civ., n. 2664/1978).
Tale principio, statuito con riferimento al pignoramento presso terzi “ordinario”, deve ritersi a fortiori valido nel caso di pignoramento “stragiudiziale” di cui all'art. 72 bis del
12 D.P.R. 602/1973 nel quale, di fatto, manca l'ordinanza di assegnazione in quanto la fase espropriativa e quella satisfattiva non sono distinte, come nel procedimento ordinario, ma si sovrappongono.
La qualifica della domanda azionata dall' davanti al Giudice di Pace in P_
termini di opposizione di terzo, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., determina, anzitutto e con carattere assorbente rispetto all'eccepita incompetenza in favore del Tribunale in funzione del Giudice
dell'esecuzione, la nullità della notifica dell'atto di citazione del primo grado di giudizio eseguita nei confronti di Parte_2
Difatti, tenuto conto che con l'azione esperita in primo grado l' ha, di fatto, P_
proposto un'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., la notifica dell'atto di citazione andava eseguita presso il domicilio eletto dal nell'atto di Controparte_6
pignoramento opposto (Reggio Calabria via Demetrio Tripepi n, 92) e non, già, presso la sede legale della società (Roma Viale di Tor Marancia n. 4/6).
Invero, l'art. 543 c.p.c. - disposizione che può ritenersi compatibile con la procedura esecutiva speciale avviata da - prevede che l'atto di pignoramento deve Parte_2
contenere l'elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione.
In conformità alla predetta norma, nell'atto di pignoramento ha Parte_2
correttamente eletto il proprio domicilio a Reggio Calabria, ossia nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione (da individuarsi, trattandosi di pignoramento di crediti,
ex art. 26 bis c.p.c., nel luogo in cui ha la residenza, il domicilio o la dimora il debitore, e,
pertanto, nel caso di specie, nel Comune di Reggio Calabria tenuto conto che la debitrice all'epoca del pignoramento, era residente in [...]Parte_3
LL NI (RC).
Non vi è dubbio, quindi, che laddove l'attrice ha eccepito l'illegittimità dell'atto di pignoramento sull'assunto della titolarità esclusiva delle somme pignorate - e, quindi, si ribadisce formulando, di fatto, un'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c. - la relativa citazione andava notificata nel domicilio eletto nell'atto di pignoramento opposto, dovendosi nella specie ritenere applicabile in via analogica quanto previsto dall'art. 489 c.p.c. in materia
13 di precetto (“le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella
residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto”).
Invero, per come già detto, la speciale forma di pignoramento prevista dall'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, pur svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di "ordinare" direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate;
a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo (Cfr., ex multis, Cass. civ. sez. Sez. 6 - 3, ord. n.
26549 del 30.9.2021).
Tra l'alto, nella specie, l' era perfettamente a conoscenza dell'elezione di P_
domicilio di contenuta nell'atto di pignoramento, sebbene tale atto non Parte_2
sia stato alla stessa mai notificato.
Difatti, è la medesima attrice che nel corpo dell'atto di citazione espressamente deduce
“Con atto del 5.12.2013, fascicolo n. 94/2013/288443, codice identificativo della procedura esecutiva 09420130340000, L' – c.f. – Agente della Parte_2 P.IVA_2
Riscossione per la Provincia di Reggio Calabria Direzione e coordinamento di Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. con sede
[...] Parte_5
legale in Roma, Viale di Tor Marancia 4, rappresentata e difesa dal dipendente delegato sig.
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via Demetrio Parte_6
Tripepi 92, ha emesso nei confronti della sig.ra […] pignoramento di Parte_3
credito presso terzi ex art. 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.”
Per tutte le superiori ragioni, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare la nullità
della notifica dell'atto di citazione - in quanto, si ribadisce, eseguita presso la sede legale della società e non presso il domicilio eletto nell'atto di pignoramento- onerando, per l'effetto,
l'attrice a provvedere alla rinnovazione.
Non essendo ciò avvenuto, deve rilevarsi che nel precedente grado di giudizio non è
stato correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti di e, di Parte_2
14 conseguenza, la sentenza di primo grado va dichiarata nulla con rimessione della causa davanti al Giudice di primo grado ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354 c.p.c.
3.2. Ancora, dalla natura di opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) della domanda azionata in primo grado discende la nullità della sentenza appellata anche per difetto di integrazione del contraddittorio non essendo stati evocati nel precedente grado di giudizio né
il terzo - (destinatario dell'ordine impartito dall'agente della riscossione) Controparte_2
- né la debitrice esecutata ( ). Parte_3
Entrambi, invero, sono parti necessarie del giudizio di opposizione di terzo.
Granitico è al riguardo l'orientamento della Suprema Corte, indirizzo già esistente all'epoca dell'instaurazione del giudizio di primo grado e affermatosi, altresì, di recente proprio con preciso riferimento al pignoramento emesso nelle forme di cui all'art. 72 bis del
D.P.R. 602/1973 (sul punto si v. Cass. civ. sez. III, n. 7413/1997; Cass. civ., sez. III, 493/2003;
Cass. civ., sez. III, n. 9571/1997; con specifico riferimento al pignoramento stragiudiziale si v., ex multis, Cass. civ. , sez. III., n. 13533/2021; Cass. civ., sez. III, ord. n. 39973/2021, più
di recente Cass. civ., sez. III, ord. n. 16236/2022 “In tema di espropriazione presso terzi,
anche se compiuta con le forme del pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi dell'art. 72-
bis D.P.R. n. 602 del 1973, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore (l'agente della riscossione nell'esecuzione
“esattoriale”), il debitore ed il terzo pignorato (nella specie, il destinatario dell'ordine di pagamento diretto).
Come noto, la non integrità originaria del contraddittorio è rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di appello e determina il rinvio, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., al giudice di primo grado per provvedere all'integrazione del contraddittorio.
In definitiva, per tutte le ragioni sin qui rassegnate, l'azione promossa dall' P_
davanti Giudice di Pace va qualificata come opposizione di terzo, da ciò discende la nullità
della sentenza impugnata in ragione della nullità della notifica dell'atto di citazione eseguita nei confronti di e per difetto di integrazione del contraddittorio attesa Parte_2
l'omessa citazione nel precedente grado di giudizio di (terzo) e Controparte_2 [...]
(debitrice esecutata), entrambi, litisconsorti necessari. Parte_3
15 Gli altri motivi di gravame restano assorbiti.
4. Le spese e competenze di lite, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i valori minimi applicabili per le cause per le cause di valore fino ad €
5.200,00 (D.M. 55/2014 e succ. mod.) tenuto conto dell'entità della causa, della relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale svolta compresa la fase di trattazione pur non essendosi svolta attività istruttoria (Cfr. Cass. civ., sez. II, 9.7.2024
n18723; Cass. civ, sez. III, 13.10.2023, n. 28627).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Magda Irato, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della sentenza impugnata per la nullità della notifica dell'atto di citazione eseguita nei confronti di e per Parte_2 Parte_2
difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di e di Controparte_2 [...]
e, per l'effetto, rimette le parti dinnanzi al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. Parte_3
354 c.p.c.;
2. dichiara assorbita ogni altra domanda e questione;
3. condanna alla rifusione, in favore dell' Controparte_1 [...]
, delle spese del presente grado di giudizio che liquida Controparte_5
in € 1.278,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 17 marzo 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
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