Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/03/2026, n. 7727
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Sentenza 30 marzo 2026

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    Interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, co.16 I. n.335/95

    La Corte Costituzionale, con sentenza n.94/25, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, co.16 I. n.335/95, rilevando che la ratio della generale soppressione dell'integrazione al minimo per i trattamenti pensionistici computati col metodo contributivo non può valere per l'assegno ordinario d'invalidità. Ha inoltre affermato che l'esistenza di altre provvidenze assistenziali non vale quale argomento capace di evitare il vulnus di tutela in capo all'avente diritto all'assegno, che può aver bisogno della prestazione anche prima del raggiungimento dell'età prevista per l'assegno sociale. Infine, ha ritenuto che la logica di disvalore nei confronti della fuoriuscita anticipata dal mercato del lavoro non è coerente con il trattamento per l'invalidità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/03/2026, n. 7727
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7727
    Data del deposito : 30 marzo 2026

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