Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/03/2026, n. 7727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7727 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
Testo completo
AULA 'B'
Numero registro generale 6882/2019
Numero sezionale 356/2026
Numero di raccolta generale 7727/2026 Data pubblicazione 30/03/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Oggetto
Assegno ordinario Invalidità
R.G.N. 6882/2019
Cron
Rep.
Ud. 27/01/2026
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
PU
Dott. LUCIA ESPOSITO
-Presidente -
Dott. ROSSANA MANCINO
- Consigliere-
Dott. ATTILIO FRANCO ORIO
- Consigliere-
Dott. FABRIZIO GANDINI
2026
Dott. ALESSANDRO GNANI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 6882-2019 proposto da:
- Consigliere -
-Rel. Consigliere -
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN;
- ricorrente -
356
contro
ND GE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA MONTEMAGGI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 857/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/12/2018 R.G.N. 988/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2026 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
STEFANO VISONA' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
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Firmato Da: ALESSANDRO GNANI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial: 7246159e4da7c099ad7c8cb55f9c7fb- Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 47c03e6a599ess
Numero registro generale 6882/2019 Numero sezionale 356/2026
Numero di raccolta generale 7727/2026
Data pubblicazione 30/03/2026
udito l'avvocato ANTONELLA PATTERI.
FATTI DI CAUSA
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d'appello di Firenze riconosceva ad NG DE la riliquidazione dell'assegno ordinario di invalidità mediante integrazione al minimo dal gennaio 2016. Riteneva la Corte che, nonostante l'assegno fosse attratto al sistema contributivo, una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, co.16 I. n.335/95 conducesse al riconoscimento del diritto all'integrazione al minimo, nel rispetto del principio di adeguatezza di cui all'art.38, co.2 Cost. Avverso la sentenza, l'Inps ricorre per un motivo, illustrato da memoria.
NG DE resiste con controricorso. All'esito della udienza pubblica del 9.7.24, con l'ordinanza interlocutoria n.24712/24 questa Corte proponeva incidente di costituzionalità dell'art. 1, co. 16 l. n.335/95. La Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità della citata norma con sentenza n.94/25.
NG DE ha poi riassunto il giudizio.
L'Inps ha depositato memoria illustrativa a seguito della riassunzione.
L'ufficio della Procura Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. In camera di consiglio, il collegio riservava il termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento. MOTIVI DELLA DECISIONE
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Firmato Da: ALESSANDRO GNANI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial: 72486159e4da7c099ad7c8cb5519c7fb-Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 47c03e6a599ess
Numero registro generale 6882/2019 Numero sezionale 356/2026 Numero di raccolta generale 7727/2026 Data pubblicazione 30/03/2026
Con l'unico motivo di ricorso, l'Inps deduce violazione dell'art. 1, co.16 I. n.335/95, per avere la Corte d'appello riconosciuto l'integrazione al minimo contro il divieto della norma. Il motivo è da accogliere per quanto di ragione. Con l'ordinanza interlocutoria n.24712/24, questa Corte ha affermato il principio per cui, diversamente da quanto sostenuto dal controricorrente, all'assegno ordinario di invalidità si applica l'art. 1, co.16 I. n.335/95, essendo l'assegno ordinario di invalidità un trattamento pensionistico. Su tale premessa di rilevanza dell'art. 1, co.16 I. n.335/95 nella causa in questione, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 3 e 38 Cost. La Corte Costituzionale, con sentenza n.94/25, ha dichiarato l'illegittimità della citata norma, rilevando tra l'altro che: la ratio della generale soppressione dell'integrazione al minimo per i trattamenti pensionistici computati col metodo contributivo, ovvero la necessità di contenimento della spesa previdenziale, non può valere per l'assegno ordinario d'invalidità; l'esistenza di altre provvidenze assistenziali, di cui i titolari di pensioni interamente contributive potrebbero usufruire (tra cui, in primo luogo, l'assegno sociale), non vale quale argomento capace di evitare il vulnus di tutela in capo all'avente diritto all'assegno, che può aver bisogno della prestazione anche prima del raggiungimento dell'età prevista per poter godere dell'assegno sociale, erogato solo ai cittadini ultrasessantasettenni, laddove il soggetto in età attiva bisognoso dell'assegno ordinario
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Firmato Da: ALESSANDRO GNANI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial: 72486159e4da7c099ad7c8cb55f9c7fb- Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 47c03e6a599ess
Numero registro generale 6882/2019 Numero sezionale 356/2026 Numero di raccolta generale 7727/2026 Data pubblicazione 30/03/2026
d'invalidità, in ragione della significativa riduzione della sua capacità lavorativa, può essere esposto al rischio di rimanere, anche per lungo tempo, privo di qualsiasi ulteriore supporto economico;
l'esclusione dell'integrazione al minimo voluta rispetto al sistema contributivo è fondata sulla logica di disvalore espresso dall'ordinamento nei confronti della fuoriuscita anticipata dal mercato del lavoro del soggetto che, pur ancora in possesso di capacità lavorativa, non abbia tuttavia accumulato una provvista finanziaria idonea a garantirgli, in vecchiaia, un importo del trattamento pensionistico adeguato alla funzione previdenziale che quest'ultimo deve svolgere, ma tale logica non è coerente con il trattamento per l'invalidità, destinato a sopperire a situazioni in cui il lavoratore perde una rilevante percentuale della sua capacità lavorativa e, quindi, la possibilità di accumulare un montante contributivo adeguato. La citata sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, co.16 I. n.335/95 solo con efficacia ex nunc, ovvero a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè dal 10.7.2025. Poiché la sentenza impugnata ha invece applicato l'integrazione al minimo dal gennaio 2016, essa va cassata sul punto non spettando l'integrazione al minimo fino al 10.7.2025, e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Firenze per il relativo esame relativamente al periodo successivo al 10.7.2025. La Corte d'appello deciderà anche sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
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Firmato Da: ALESSANDRO GNANI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial: 72486159e4da7c099ad7c8cb5519c7fb-Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 47c03e6a599ess
P.q.m.
Numero registro generale 6882/2019 Numero sezionale 356/2026 Numero di raccolta generale 7727/2026 Data pubblicazione 30/03/2026
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente
giudizio di cassazione.
Roma, deciso alla camera di consiglio del 27.1.26
La Presidente
LU OS
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Il relatore
SA NI
Firmato Da: ALESSANDRO GNANI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial: 72486159e4da7c099ad7c8cb55f9c7fb- Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 47c03e6a599ess