TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1999 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvana Littarru, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato presso lo studio dell'avv. Silvana Littarru, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 23/06/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cabras, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Le figlie minori saranno affidate ad entrambi i genitori che ne cureranno la crescita e l'educazione.
2) Il signor potrà tenere con se le figlie per 3/5 volte alla settimana, CP_1 compatibilmente con le esigenze delle minori, concordando preventivamente con la madre gli orari di visita quotidiani e nel rispetto anche dei turni di lavoro di entrambi.
Il signor potrà tenere con sé le bimbe per la notte, con accordo CP_1 preventivo con la madre.
Le modalità di visita delle bambine sono specificate nel piano genitoriale, depositato in causa.
3) La casa familiare, acquistata dalla coppia in regime di comunione legale, sita nel Comune di Ussana, nella via Londra n. 12, distinta al NCEU al F. 15 p. 786, rimarrà in comproprietà tra le parti.
Il pagamento dei due mutui accesi per l'acquisto della stessa verranno pagati con pari contribuzione dai signori e Pt_1 CP_1
Pag. 2 di 3 Pertanto, le parti si impegnano a tenere aperto il conto corrente, presso la Banca di Credito Sardo, dedicato al pagamento dei mutui fino all'estinzione degli stessi, con versamento della somma di pari contribuzione per il pagamento del debito fino all'estinzione.
4) Il sig. verserà alla signora a titolo di contributo per CP_1 Parte_1 il mantenimento delle figlie, la somma di € 800,00 (per entrambe le figlie), che sarà versata alla signora anticipatamente entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, a decorrere dalla separazione, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT sul costo della vita.
Il sig. riconosce per intero l'assegno unico, a capo della madre che CP_1 lo userà per le necessità delle bimbe.
5) Il sig. si obbliga a versare il 50% delle spese straordinarie delle CP_1 figlie, versandole, previo invio della documentazione, alla madre, comprendenti spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche, sportive e di svago, come da protocolli seguiti dal Tribunale di Cagliari, che si richiamano.
6) Non si riconosce alcun assegno di mantenimento a favore della signora la Pt_1 quale provvede al proprio mantenimento.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 10/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1999 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvana Littarru, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato presso lo studio dell'avv. Silvana Littarru, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 23/06/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cabras, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Le figlie minori saranno affidate ad entrambi i genitori che ne cureranno la crescita e l'educazione.
2) Il signor potrà tenere con se le figlie per 3/5 volte alla settimana, CP_1 compatibilmente con le esigenze delle minori, concordando preventivamente con la madre gli orari di visita quotidiani e nel rispetto anche dei turni di lavoro di entrambi.
Il signor potrà tenere con sé le bimbe per la notte, con accordo CP_1 preventivo con la madre.
Le modalità di visita delle bambine sono specificate nel piano genitoriale, depositato in causa.
3) La casa familiare, acquistata dalla coppia in regime di comunione legale, sita nel Comune di Ussana, nella via Londra n. 12, distinta al NCEU al F. 15 p. 786, rimarrà in comproprietà tra le parti.
Il pagamento dei due mutui accesi per l'acquisto della stessa verranno pagati con pari contribuzione dai signori e Pt_1 CP_1
Pag. 2 di 3 Pertanto, le parti si impegnano a tenere aperto il conto corrente, presso la Banca di Credito Sardo, dedicato al pagamento dei mutui fino all'estinzione degli stessi, con versamento della somma di pari contribuzione per il pagamento del debito fino all'estinzione.
4) Il sig. verserà alla signora a titolo di contributo per CP_1 Parte_1 il mantenimento delle figlie, la somma di € 800,00 (per entrambe le figlie), che sarà versata alla signora anticipatamente entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, a decorrere dalla separazione, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT sul costo della vita.
Il sig. riconosce per intero l'assegno unico, a capo della madre che CP_1 lo userà per le necessità delle bimbe.
5) Il sig. si obbliga a versare il 50% delle spese straordinarie delle CP_1 figlie, versandole, previo invio della documentazione, alla madre, comprendenti spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche, sportive e di svago, come da protocolli seguiti dal Tribunale di Cagliari, che si richiamano.
6) Non si riconosce alcun assegno di mantenimento a favore della signora la Pt_1 quale provvede al proprio mantenimento.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 10/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3