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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 10855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10855 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9852/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
(C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Giuseppe Barile, giusta procura alle liti in atti, domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv. Domenico De Simone, in Roma alla via Bellini n. 20.,
Attrice
CONTRO
Controparte_1
domiciliata come in atti, rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso dall'avvocato CONGEDO ROSALBA che la rappresenta e difende giusta procura alle liti.
Convenuto
oggetto: vendita con riserva della proprietà
pagina1 di 9 Conclusioni per parte attrice: “a) dichiarare la nullità, annullabilità, inefficacia e/o inopponibilità del verbale di attestazione del 11/11/21, per notar di Roma (rep. 1576 racc. 1055) e di ogni atto presupposto e/o Per_1 conseguenziale;
b) dichiarare la nullità, annullabilità e/o invalidità ex art. 2652 n. 6 c.c. della annotazione effettuata, presso la Conservatoria di Potenza, con nota del 23.11.21 n. rg. 18208 e rp. 1772, a margine della trascrizione del
17/7/08 al n. rg 13607 e rp. 8895, relativamente ai seguenti beni, siti nel
Comune di Sant'Arcangelo, contrada Sant'Elia, con all'interno fabbricati rurali: al fg 24, p.lle 56 (ha 12.53.56), 57/AA (ha 07.00.00), 57/AB (ha 04.32.80),
58 (ha 16.54.04), 59 (ha 04.16.11), 66 (are 51.06), 128 (ha 03.02.79), 129 (ha
21.47.36), 130 (ha 07.61.02), 131 (ha 04.31.49), 144/AA (ha 05.00.00), 144/AB (ha
08.88.68); al fg 25, p.lle 19 (ha 02.79.23), 23 (ha 02.28.47), 24 (ha 11.68.87), 25
(are 35.93), 26 (are 20.37), 27 (are 03.92), 28 (ha 03.14.73), 29 (ha 03.89.32), 30
(ha 01.32.00), 50 (ha 01.22.59), 54/AA (ha 01.00.00), 54/AB (ha 01.49.33), 55 (are
31.28), 56/AA (ha 01.00.00), 56/AB (are 94.70), 57/AA (are 55.00), 57/AB (are
26.95), 58 (ha 04.06.40); al fg. 41, p.lla 1 (ha 01.15.41); c) disporre la cancellazione dei detti terreni dagli elenchi della Banca delle Terre Agricole, dichiarandone l'invendibilità al pubblico, per insussistenza del presupposto dell'accertamento giudiziale, in contraddittorio, dell'inadempimento, con i criteri di cui all'art. 4 del contratto di compravendita del 16/6/2008; d) dichiarare la conseguente inefficacia esecutiva, ai fini del rilascio, della predetta attestazione;
e) dichiarare l'inefficacia dell'acquisizione dei terreni stessi nel fascicolo aziendale dell' e disporne la cancellazione con CP_1 effetto ex tunc;
f) dichiarare e accertare la nullità/annullabilità/inefficacia del verbale di rilascio del fondo oggetto di causa, redatto in data 19/7/23 nonché di tutti gli altri verbali della stessa esecuzione;
g) dichiarare e accertare la nullità/annullabilità/inefficacia dell'atto di assegnazione a terzi del fondo stesso;
h) dichiarare e accertare la nullità/annullabilità/inefficacia di tutti gli atti presupposti, propedeutici, conseguenziali o comunque connessi. i) condannare al risarcimento dei danni patiti, a seguito della CP_1 perpetrazione delle condotte su contestate, con liquidazione da effettuarsi in separata sede. Vittoria per spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi al sottoscritto procuratore anticipatario.”
Conclusioni per parte convenuta: “1) rigettare in ogni punto le richieste così formulate da parte avversa in quanto tutte prive di fondamento giuridico così come esposto in tutti gli scritti difensivi;
2) ordinare la cancellazione, a cura e spese della GN , della trascrizione del 25/07/2022, Parte_1
pagina2 di 9 effettuata presso L'ufficio Provinciale di Potenza Territorio servizio di
Pubblicità Immobiliare, al numero di RG 11467 RP 9724, con cui parte avversa ha trascritto ) la domanda giudiziale del 20.07.2022 Tribunale di
GO numero di rep. 1009 (poi riassunta presso il Tribunale di Roma in ragione dell'eccezione di incompetenza territoriale sui beni così come catastalmente identificati: al foglio 24 plle 56(ha12.53.56), 57/AA (ha 07.00.00),
57/AB (ha 04.32.80) 58 (ha16.54.04) , 59(ha 04.16.11), 66 (ha are 51.06), 128 (ha
03.02.79), 129 (ha 21.47.36), 130 ( ha 07.61.02), 131 (ha 04.31.49), 144/AA (ha
05.00.00), 144/AB (ha 08.88.68); al foglio 25 , p.lle 19 (ha 02.79.23), 23 ( ha 02.28
.47), 24(ha 11.68.87), 25 (are 35.93), 26 ( are 20.37), 27( are 03.92) , 28( ha
03.14.73), 29 (ha 03.89.32), 30 (ha 01.32.00), 50 (ha 01.22.59), 54/AA (ha
01.00.00), 54/AB ( 01.49.33), 55 (are 31.28), 56/AA (ha 01.00.00), 56/AB ( are
94.70), 57/AA (are 00), 57/AB ( are 26.95), 58 ( ha 04.06.40), al fg 41 p.lla 1 ( ha
01.15.41) 3) con condanna di parte attrice alle spese e compensi di causa del presente giudizio.”
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 10.02.2023, a seguito dell'ordinanza del 21.11.2022 pronunciata dal Tribunale di GO (che dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore di questo Tribunale)
citava nel presente giudizio civile l' Parte_1 [...]
(già Controparte_2 Controparte_3
) al fine di sentir dichiarare l'invalidità dell'attestazione di
[...] inadempimento in relazione al contratto di compravendita con patto di riservato dominio del 16.06.2008, rilasciata dall' convenuto in data CP_1
11.11.2021 dinanzi al notaio di Roma (rep. 1576 e racc. 1055) ai sensi Per_1 dell'art. 13, comma 4-bis, D.L. n. 193 del 2016, conv. mod. L. n. 225 del 2016, con conseguente invalidità della relativa annotazione effettuata dal convenuto a margine della trascrizione dell'atto di vendita presso la
Conservatoria di Potenza il 23.11.21 (n. rg. 18208 e rp. 1772), e con ordine di disporre la cancellazione dei terreni dedotti in contratto dalla Banca delle terre agricole amministrata dall' nonché dal fascicolo aziendale CP_1 dell'Istituto. Chiedeva, altresì, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi in separata sede.
L'attrice esponeva in premessa di aver stipulato con l' il contratto CP_1 di compravendita con patto di riservato dominio del 16.06.2008 (racc. 2809, rep. 4346) avente ad oggetto il comprensorio di terreni siti nel Comune di
Sant'Arcangelo, contrada Sant'Elia, dell'estensione di ettari 133.13.41, con pagina3 di 9 all'interno fabbricati rurali, riportato in catasto terreno del Comune al fg. 24,
p.lle 56, 57/AA, 57/AB, 58, 59, 66, 128, 129, 130, 131, 144/AA, 144/AB, al fg. 25,
p.lle 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50, 54/AA, 54/AB, 55, 56/AA, 56/AB,
57/AA, 57/AB, 58, al fg. 41, p.lla 1, meglio descritti in citazione;
che nell'atto le parti stabilivano il prezzo della compravendita in € 414.100,30, da corrispondersi in rate semestrali costanti, successive e posticipate dell'importo di € 11.060,08 ciascuna;
che, in seguito alle difficoltà nelle quali era incorsa l'attrice a causa della crisi del settore agricolo, l' CP_1 convenuto, con nota del 07.02.2020, comunicava la volontà di risolvere il contratto;
che, su istanza dall'attrice, l'Istituto con nota del 29.09.2020 accordava la possibilità di estinguere l'esposizione debitoria mediante il pagamento, entro il 31.10.2020, della somma dovuta;
che l'attrice, con pec del
03.02.2021, chiedeva ulteriormente all di rateizzare il pagamento e di CP_1 essere ammessa a provvedere al versamento entro 45 giorni dall'accettazione; che l' comunicava che avrebbe calendarizzato la formalizzazione CP_1 dell'attestazione successivamente alla data del 31.03.2021 in modo da consentire all'attrice di provvedere al pagamento della somma dovuta;
che da detta nota non risultava l'indicazione della data entro cui procedere al pagamento;
che l'attrice, con comunicazione del 30.03.2021, chiedeva all' la concessione di un'ennesima proroga alla scadenza CP_1
“impegnandosi a pagare in tempi brevi il saldo della posizione in oggetto”; che l' , con nota del 01.04.2021, comunicava il rigetto dell'istanza e la CP_1 volontà di procedere ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, D.L. n. 193 del 2016, conv. mod. L. n. 225 del 2016.
Parte attrice eccepiva, in questa sede, l'invalidità dell'attestazione di inadempimento, e degli atti ad essa consequenziali, in quanto rilasciata ai sensi di una disposizione normativa entrata in vigore successivamente alla conclusione del contratto, che invece, ai sensi dell'art. 4, prevedeva la possibilità per l' di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto CP_1
e la disponibilità dei beni solo a seguito dell'esperimento di un'azione giudiziale.
Secondo l'attrice, il ricorso alla procedura avrebbe violato apertamente il principio di irretroattività della legge (art. 11 disposizioni sulla legge in generale); affermava inoltre la validità del contratto di compravendita evidenziando che il mancato pagamento delle rate non era ad essa imputabile, in quanto conseguente alla mancata apposizione da parte pagina4 di 9 dell' convenuto di un termine di pagamento. Rassegnava le CP_1 conclusioni trascritte in epigrafe.
Si costituiva in giudizio l' , che chiedeva il rigetto delle domande CP_1 attoree concludendo come indicato in epigrafe, evidenziando che l'attestazione notarile è titolo esecutivo ex lege (D.lgs. n. 193/2016) che spiega la propria efficacia anche in riferimento ai contratti di vendita con patto di riservato dominio stipulati antecedentemente alla entrata in vigore del richiamato dispositivo di legge. Nel caso in esame era stato rispettato il principio “tempus regit actum”, avendo azionato l'attestazione notarile CP_1 dopo l'entrata in vigore della normativa.
Precisate le conclusioni, il G.I. con provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare del 09.01.2025 tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
A tanto provvedevano le parti, che depositavano le proprie comparse conclusionali insistendo nelle proprie difese, a cui facevano seguito le repliche attoree.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice non è fondata e deve esser rigettata.
La domanda promossa dall'odierna attrice mira a sentir dichiarare l'invalidità dell'attestazione di inadempimento rilasciata dall'Istituto convenuto ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, D.L. n. 193 del 2016, conv. mod.
L. n. 225 del 2016, in forza della quale l' ha risolto il contratto di CP_1 compravendita con riservato dominio stipulato il 16.06.2008 e, nelle more del procedimento, ha eseguito l'escomio degli immobili per cui è causa provvedendo alla loro assegnazione a terzi.
Nella tesi della parte attrice, recentemente diffusasi tra i difensori degli acquirenti con patto di riservato dominio, la previsione contenuta nell'art. 13 cit. non sarebbe applicabile al caso di specie, in quanto entrata in vigore solo nel 2016, ovvero in un periodo successivo a quello della conclusione del contratto avvenuta nel 2008.
Ritiene, pertanto, di affermare la perdurante vigenza del contratto dedotto in giudizio.
Va precisato in primo luogo che la difesa della parte convenuta, non contesta il pagamento delle rate previste nel contratto di vendita, e quindi pagina5 di 9 attesta l'inadempimento, peraltro ammettendo di aver avuto già una prima proroga, (ovvero la possibilità di estinguere l'esposizione debitoria mediante il pagamento, entro il 31.10.2020, della somma dovuta).
Non bastando, la difesa di parte attrice ritiene evidentemente di aver diritto alla concessione di una seconda proroga ( su istanza inoltrata con PEC del 03.02.2021) laddove – pur non essendovi tenuta, in ragione dello spirare del termine previsto in contratto e di quello successivamente e generosamente concesso – replicava che avrebbe calendarizzato la CP_1 formalizzazione dell'attestazione di cui si sta discutendo, successivamente alla data del 31.03.2021 ( e quindi implicitamente rigettando l'istanza ) in modo da consentire all'attrice di provvedere al pagamento della somma dovuta.
Questo essendo il quadro di inadempimenti, si precisa che non si ravvisa alcuna violazione del principio di cui all'articolo 11 disp. att. c.p.c. in ragione dell'evidenza rappresentata dal fatto che l'attestazione notarile è titolo esecutivo ex lege (D.lgs. n. 193/2016) e che spiega la propria efficacia anche in riferimento ai contratti di vendita con patto di riservato dominio stipulati antecedentemente alla entrata in vigore del richiamato dispositivo di legge: nel caso in esame – invece - è stato rispettato il principio “tempus regit actum”, avendo azionato l'attestazione notarile dopo l'entrata in vigore CP_1 della normativa.
Si ritiene, inoltre, di dare seguito all'orientamento espresso dalla giurisprudenza prevalente in fattispecie analoghe, atteso che l'applicazione al contratto di riservato dominio stipulato tra le parti nel 2008 di una normativa entrata in vigore nel 2016 non conferisce alla legge un carattere – vietato – di irretroattività.
Ed in effetti, con l'entrata in vigore della novella il legislatore non incide sui diritti, obblighi o facoltà sostanziali originate dal contratto intercorso tra le parti sulla base di potestà introdotte da una norma entrata in vigore successivamente, ma attribuisce ad una attestazione di un pubblico ufficiale l'idoneità a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 608 c.p.c e 2655 c.c. in ragione di un comportamento manifestatosi in antecedenza.
Come tale, la novella ha evidente valenza processuale e rientra quindi nelle potestà del legislatore senza pregiudizio del privato legittimato – in ogni caso – ad interporre una reazione giurisdizionale al titolo esecutivo in tal modo formato in modo da salvaguardare i propri diritti ed interessi.
pagina6 di 9 Non diversamente, d'altronde, ha ragionato la Corte Suprema di
Cassazione nella pronuncia 28.02.2019 n. 5823 con riferimento alla disciplina di cui al D.L. 14.03.2005 n. 35 nella frazione in cui la novella ha attribuito forza esecutiva – con decorrenza dal 01.03.2016 – ad un tipo documentale che ne era privo, assicurandone l'idoneità ai sensi dell'articolo 474 c.p.c. Infatti, la
Corte Suprema ha statuito, in materia di esecuzione forzata, che le scritture private formate anteriormente al primo marzo 2006 – data di entrata in vigore della modifica dell'articolo 474 c.p.c. ad opera del D.L. 35/2005 – hanno efficacia di titolo esecutivo se poste in esecuzione successivamente a tale data, atteso che la novella legislativa, annoverandole tra i titoli esecutivi stragiudiziali, ha modificato la sola efficacia processuale, con la conseguenza che – in ossequio al principio tempus regit actum – ad esse si applica la legge processuale vigente al momento in cui vengono azionate. Ciò in quanto le parti stabiliscono, ed hanno pieno diritto di stabilire, l'assetto dei propri rapporti solo nell'ambito sostanziale mentre sfugge loro la possibilità di incidere – attribuendone valenza – sul regime dell'esecutività, effetto che rimane processuale e quindi di formazione strettamente legale attribuita al legislatore nella propria libera (politica) determinazione.
L'esecutività sopravviene per norma processuale e quindi, per sua natura, salve le note eccezioni, è sottratta alla censura di irretroattività.
Come in quel caso, anche in questo può sostenersi che la legge non ha modificato – che indirettamente ed a causa di un comportamento imputabile al contraente - i diritti e gli obblighi sostanziali intercorrenti tra le parti in ragione della previsione di una attestazione idonea ad esser trascritta da parte di un pubblico ufficiale, ma ne ha solo disciplinato gli effetti aggiungendone uno che prima non esisteva e garantendo in questa maniera a detta attestazione - e non al contratto in sé - l'efficacia utile all'annotazione.
La pretesa di postergare, in via giurisprudenziale, l'entrata in vigore della normativa, non può trovare riconoscimento.
Inconsistenti sul piano giuridico appaiono pertanto le deduzioni attoree dirette ad affermare l'irretroattività della previsione normativa in esame sulla base della sua incidenza sostanziale.
Ai sensi della novella legislativa, infatti, a fronte dell'inadempimento del pagamento delle rate da parte del compratore – nel caso di specie non smentito e, anzi, confermato dalla difesa attorea – l'art. 13 cit. si limita a introdurre indistintamente “con riferimento ai contratti stipulati dall' ai CP_1 sensi dell'articolo 1523 del codice civile” la possibilità per l'Istituto di rilasciare,
pagina7 di 9 in base alle risultanze delle scritture contabili, l'attestazione dell'inadempimento, la quale è considerata ex lege idonea ad integrare gli estremi della risoluzione di diritto dei contratti medesimi ed a costituire titolo esecutivo ai sensi di legge.
Detto altrimenti, la richiamata norma non introduce una nuova causa di risoluzione del contratto (disciplina sostanziale), ma attribuisce all'attestazione di inadempimento una determinata efficacia (esecutiva).
La conseguenza è quindi il rigetto delle domande proposte dalla attrice.
Ne viene assorbita ogni altra questione.
Sorge, inoltre, la necessità di affrontare richiesta avanzata da nelle CP_1 note di trattazione per l'udienza del 06.09.2023, nella quale si è richiesta l'emissione dell'ordine di cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione che incardinava il giudizio 1009/2022 dinanzi al Tribunale di
GO poi riassunto dinanzi a questo Tribunale.
Deve pertanto essere ordinata la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione presentata dall'attrice in data 25.07.2023, presso L'ufficio
Provinciale di Potenza – Territorio servizio di Pubblicità Immobiliare, al numero di R. G. 11467 RP 9724, relativa ai beni per cui è causa nei termini di cui in dispositivo essendo la pronuncia accessoria automatica e consequenziale ai sensi dell'articolo 2688 c.c.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo seguendo il DM 55/2014 sulla base del valore indeterminabile e complessità alta, nella misura media.
P.Q.M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato:
a) Rigetta le domande proposte dalla parte attrice.
b) Ordina al Conservatore dei RII – una volta passata in giudicato la presente sentenza - la cancellazione della domanda giudiziale del
20.07.2022 ( numero di repertorio 1009) Pubblico Ufficiale Tribunale di GO (giudizio poi riassunto presso il Tribunale di Roma) effettuata presso l'ufficio Provinciale di Potenza Territorio servizio di Pubblicità Immobiliare in data 25.07.2023 presso l'ufficio
Provinciale di Potenza, - Territorio servizio di Pubblicità
Immobiliare al numero di RG 11467, RP 9724, relativa ai beni di pagina8 di 9 proprietà con cui ha trascritto la domanda Parte_1
giudiziale di declaratoria di nullità della annotazione effettuata presso la Conservatoria di Potenza - a favore di Parte_1
e
contro
- sui beni siti nel Comune di Sant'Arcangelo (PZ) CP_1
così come catastalmente identificati: al foglio 24 p.lle 56 (ha12.53.56),
57/AA (ha 07.00.00), 57/AB (ha 04.32.80) 58 (ha16.54.04) , 59(ha
04.16.11), 66 (ha are 51.06), 128 (ha 03.02.79), 129 (ha 21.47.36), 130 ( ha 07.61.02), 131 (ha 04.31.49), 144/AA (ha 05.00.00), 144/AB (ha
08.88.68); al foglio 25 , p.lle 19 (ha 02.79.23), 23 ( ha 02.28 .47), 24(ha
11.68.87), 25 (are 35.93), 26 ( are 20.37), 27( are 03.92) , 28( ha
03.14.73), 29 (ha 03.89.32), 30 (ha 01.32.00), 50 (ha 01.22.59), 54/AA
(ha 01.00.00), 54/AB ( 01.49.33), 55 (are 31.28), 56/AA (ha 01.00.00),
56/AB ( are 94.70), 57/AA (are 00), 57/AB ( are 26.95), 58 ( ha
04.06.40), al fg. 41 p.lla 1 ( ha 01.15.41) (domanda poi riassunta dinanzi al Tribunale di Roma in ragione dell'eccezione di incompetenza territoriale).
c) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte convenuta che liquida nella misura di €
14.103,00 oltre rimborso forfettario spese generali, nonché Iva e
C.p.A.
Roma lì 16.07.2025. Il GIUDICE Dr. Claudio
Patruno.
firmato digitalmente.
pagina9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
(C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Giuseppe Barile, giusta procura alle liti in atti, domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv. Domenico De Simone, in Roma alla via Bellini n. 20.,
Attrice
CONTRO
Controparte_1
domiciliata come in atti, rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso dall'avvocato CONGEDO ROSALBA che la rappresenta e difende giusta procura alle liti.
Convenuto
oggetto: vendita con riserva della proprietà
pagina1 di 9 Conclusioni per parte attrice: “a) dichiarare la nullità, annullabilità, inefficacia e/o inopponibilità del verbale di attestazione del 11/11/21, per notar di Roma (rep. 1576 racc. 1055) e di ogni atto presupposto e/o Per_1 conseguenziale;
b) dichiarare la nullità, annullabilità e/o invalidità ex art. 2652 n. 6 c.c. della annotazione effettuata, presso la Conservatoria di Potenza, con nota del 23.11.21 n. rg. 18208 e rp. 1772, a margine della trascrizione del
17/7/08 al n. rg 13607 e rp. 8895, relativamente ai seguenti beni, siti nel
Comune di Sant'Arcangelo, contrada Sant'Elia, con all'interno fabbricati rurali: al fg 24, p.lle 56 (ha 12.53.56), 57/AA (ha 07.00.00), 57/AB (ha 04.32.80),
58 (ha 16.54.04), 59 (ha 04.16.11), 66 (are 51.06), 128 (ha 03.02.79), 129 (ha
21.47.36), 130 (ha 07.61.02), 131 (ha 04.31.49), 144/AA (ha 05.00.00), 144/AB (ha
08.88.68); al fg 25, p.lle 19 (ha 02.79.23), 23 (ha 02.28.47), 24 (ha 11.68.87), 25
(are 35.93), 26 (are 20.37), 27 (are 03.92), 28 (ha 03.14.73), 29 (ha 03.89.32), 30
(ha 01.32.00), 50 (ha 01.22.59), 54/AA (ha 01.00.00), 54/AB (ha 01.49.33), 55 (are
31.28), 56/AA (ha 01.00.00), 56/AB (are 94.70), 57/AA (are 55.00), 57/AB (are
26.95), 58 (ha 04.06.40); al fg. 41, p.lla 1 (ha 01.15.41); c) disporre la cancellazione dei detti terreni dagli elenchi della Banca delle Terre Agricole, dichiarandone l'invendibilità al pubblico, per insussistenza del presupposto dell'accertamento giudiziale, in contraddittorio, dell'inadempimento, con i criteri di cui all'art. 4 del contratto di compravendita del 16/6/2008; d) dichiarare la conseguente inefficacia esecutiva, ai fini del rilascio, della predetta attestazione;
e) dichiarare l'inefficacia dell'acquisizione dei terreni stessi nel fascicolo aziendale dell' e disporne la cancellazione con CP_1 effetto ex tunc;
f) dichiarare e accertare la nullità/annullabilità/inefficacia del verbale di rilascio del fondo oggetto di causa, redatto in data 19/7/23 nonché di tutti gli altri verbali della stessa esecuzione;
g) dichiarare e accertare la nullità/annullabilità/inefficacia dell'atto di assegnazione a terzi del fondo stesso;
h) dichiarare e accertare la nullità/annullabilità/inefficacia di tutti gli atti presupposti, propedeutici, conseguenziali o comunque connessi. i) condannare al risarcimento dei danni patiti, a seguito della CP_1 perpetrazione delle condotte su contestate, con liquidazione da effettuarsi in separata sede. Vittoria per spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi al sottoscritto procuratore anticipatario.”
Conclusioni per parte convenuta: “1) rigettare in ogni punto le richieste così formulate da parte avversa in quanto tutte prive di fondamento giuridico così come esposto in tutti gli scritti difensivi;
2) ordinare la cancellazione, a cura e spese della GN , della trascrizione del 25/07/2022, Parte_1
pagina2 di 9 effettuata presso L'ufficio Provinciale di Potenza Territorio servizio di
Pubblicità Immobiliare, al numero di RG 11467 RP 9724, con cui parte avversa ha trascritto ) la domanda giudiziale del 20.07.2022 Tribunale di
GO numero di rep. 1009 (poi riassunta presso il Tribunale di Roma in ragione dell'eccezione di incompetenza territoriale sui beni così come catastalmente identificati: al foglio 24 plle 56(ha12.53.56), 57/AA (ha 07.00.00),
57/AB (ha 04.32.80) 58 (ha16.54.04) , 59(ha 04.16.11), 66 (ha are 51.06), 128 (ha
03.02.79), 129 (ha 21.47.36), 130 ( ha 07.61.02), 131 (ha 04.31.49), 144/AA (ha
05.00.00), 144/AB (ha 08.88.68); al foglio 25 , p.lle 19 (ha 02.79.23), 23 ( ha 02.28
.47), 24(ha 11.68.87), 25 (are 35.93), 26 ( are 20.37), 27( are 03.92) , 28( ha
03.14.73), 29 (ha 03.89.32), 30 (ha 01.32.00), 50 (ha 01.22.59), 54/AA (ha
01.00.00), 54/AB ( 01.49.33), 55 (are 31.28), 56/AA (ha 01.00.00), 56/AB ( are
94.70), 57/AA (are 00), 57/AB ( are 26.95), 58 ( ha 04.06.40), al fg 41 p.lla 1 ( ha
01.15.41) 3) con condanna di parte attrice alle spese e compensi di causa del presente giudizio.”
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 10.02.2023, a seguito dell'ordinanza del 21.11.2022 pronunciata dal Tribunale di GO (che dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore di questo Tribunale)
citava nel presente giudizio civile l' Parte_1 [...]
(già Controparte_2 Controparte_3
) al fine di sentir dichiarare l'invalidità dell'attestazione di
[...] inadempimento in relazione al contratto di compravendita con patto di riservato dominio del 16.06.2008, rilasciata dall' convenuto in data CP_1
11.11.2021 dinanzi al notaio di Roma (rep. 1576 e racc. 1055) ai sensi Per_1 dell'art. 13, comma 4-bis, D.L. n. 193 del 2016, conv. mod. L. n. 225 del 2016, con conseguente invalidità della relativa annotazione effettuata dal convenuto a margine della trascrizione dell'atto di vendita presso la
Conservatoria di Potenza il 23.11.21 (n. rg. 18208 e rp. 1772), e con ordine di disporre la cancellazione dei terreni dedotti in contratto dalla Banca delle terre agricole amministrata dall' nonché dal fascicolo aziendale CP_1 dell'Istituto. Chiedeva, altresì, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi in separata sede.
L'attrice esponeva in premessa di aver stipulato con l' il contratto CP_1 di compravendita con patto di riservato dominio del 16.06.2008 (racc. 2809, rep. 4346) avente ad oggetto il comprensorio di terreni siti nel Comune di
Sant'Arcangelo, contrada Sant'Elia, dell'estensione di ettari 133.13.41, con pagina3 di 9 all'interno fabbricati rurali, riportato in catasto terreno del Comune al fg. 24,
p.lle 56, 57/AA, 57/AB, 58, 59, 66, 128, 129, 130, 131, 144/AA, 144/AB, al fg. 25,
p.lle 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50, 54/AA, 54/AB, 55, 56/AA, 56/AB,
57/AA, 57/AB, 58, al fg. 41, p.lla 1, meglio descritti in citazione;
che nell'atto le parti stabilivano il prezzo della compravendita in € 414.100,30, da corrispondersi in rate semestrali costanti, successive e posticipate dell'importo di € 11.060,08 ciascuna;
che, in seguito alle difficoltà nelle quali era incorsa l'attrice a causa della crisi del settore agricolo, l' CP_1 convenuto, con nota del 07.02.2020, comunicava la volontà di risolvere il contratto;
che, su istanza dall'attrice, l'Istituto con nota del 29.09.2020 accordava la possibilità di estinguere l'esposizione debitoria mediante il pagamento, entro il 31.10.2020, della somma dovuta;
che l'attrice, con pec del
03.02.2021, chiedeva ulteriormente all di rateizzare il pagamento e di CP_1 essere ammessa a provvedere al versamento entro 45 giorni dall'accettazione; che l' comunicava che avrebbe calendarizzato la formalizzazione CP_1 dell'attestazione successivamente alla data del 31.03.2021 in modo da consentire all'attrice di provvedere al pagamento della somma dovuta;
che da detta nota non risultava l'indicazione della data entro cui procedere al pagamento;
che l'attrice, con comunicazione del 30.03.2021, chiedeva all' la concessione di un'ennesima proroga alla scadenza CP_1
“impegnandosi a pagare in tempi brevi il saldo della posizione in oggetto”; che l' , con nota del 01.04.2021, comunicava il rigetto dell'istanza e la CP_1 volontà di procedere ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, D.L. n. 193 del 2016, conv. mod. L. n. 225 del 2016.
Parte attrice eccepiva, in questa sede, l'invalidità dell'attestazione di inadempimento, e degli atti ad essa consequenziali, in quanto rilasciata ai sensi di una disposizione normativa entrata in vigore successivamente alla conclusione del contratto, che invece, ai sensi dell'art. 4, prevedeva la possibilità per l' di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto CP_1
e la disponibilità dei beni solo a seguito dell'esperimento di un'azione giudiziale.
Secondo l'attrice, il ricorso alla procedura avrebbe violato apertamente il principio di irretroattività della legge (art. 11 disposizioni sulla legge in generale); affermava inoltre la validità del contratto di compravendita evidenziando che il mancato pagamento delle rate non era ad essa imputabile, in quanto conseguente alla mancata apposizione da parte pagina4 di 9 dell' convenuto di un termine di pagamento. Rassegnava le CP_1 conclusioni trascritte in epigrafe.
Si costituiva in giudizio l' , che chiedeva il rigetto delle domande CP_1 attoree concludendo come indicato in epigrafe, evidenziando che l'attestazione notarile è titolo esecutivo ex lege (D.lgs. n. 193/2016) che spiega la propria efficacia anche in riferimento ai contratti di vendita con patto di riservato dominio stipulati antecedentemente alla entrata in vigore del richiamato dispositivo di legge. Nel caso in esame era stato rispettato il principio “tempus regit actum”, avendo azionato l'attestazione notarile CP_1 dopo l'entrata in vigore della normativa.
Precisate le conclusioni, il G.I. con provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare del 09.01.2025 tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
A tanto provvedevano le parti, che depositavano le proprie comparse conclusionali insistendo nelle proprie difese, a cui facevano seguito le repliche attoree.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice non è fondata e deve esser rigettata.
La domanda promossa dall'odierna attrice mira a sentir dichiarare l'invalidità dell'attestazione di inadempimento rilasciata dall'Istituto convenuto ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, D.L. n. 193 del 2016, conv. mod.
L. n. 225 del 2016, in forza della quale l' ha risolto il contratto di CP_1 compravendita con riservato dominio stipulato il 16.06.2008 e, nelle more del procedimento, ha eseguito l'escomio degli immobili per cui è causa provvedendo alla loro assegnazione a terzi.
Nella tesi della parte attrice, recentemente diffusasi tra i difensori degli acquirenti con patto di riservato dominio, la previsione contenuta nell'art. 13 cit. non sarebbe applicabile al caso di specie, in quanto entrata in vigore solo nel 2016, ovvero in un periodo successivo a quello della conclusione del contratto avvenuta nel 2008.
Ritiene, pertanto, di affermare la perdurante vigenza del contratto dedotto in giudizio.
Va precisato in primo luogo che la difesa della parte convenuta, non contesta il pagamento delle rate previste nel contratto di vendita, e quindi pagina5 di 9 attesta l'inadempimento, peraltro ammettendo di aver avuto già una prima proroga, (ovvero la possibilità di estinguere l'esposizione debitoria mediante il pagamento, entro il 31.10.2020, della somma dovuta).
Non bastando, la difesa di parte attrice ritiene evidentemente di aver diritto alla concessione di una seconda proroga ( su istanza inoltrata con PEC del 03.02.2021) laddove – pur non essendovi tenuta, in ragione dello spirare del termine previsto in contratto e di quello successivamente e generosamente concesso – replicava che avrebbe calendarizzato la CP_1 formalizzazione dell'attestazione di cui si sta discutendo, successivamente alla data del 31.03.2021 ( e quindi implicitamente rigettando l'istanza ) in modo da consentire all'attrice di provvedere al pagamento della somma dovuta.
Questo essendo il quadro di inadempimenti, si precisa che non si ravvisa alcuna violazione del principio di cui all'articolo 11 disp. att. c.p.c. in ragione dell'evidenza rappresentata dal fatto che l'attestazione notarile è titolo esecutivo ex lege (D.lgs. n. 193/2016) e che spiega la propria efficacia anche in riferimento ai contratti di vendita con patto di riservato dominio stipulati antecedentemente alla entrata in vigore del richiamato dispositivo di legge: nel caso in esame – invece - è stato rispettato il principio “tempus regit actum”, avendo azionato l'attestazione notarile dopo l'entrata in vigore CP_1 della normativa.
Si ritiene, inoltre, di dare seguito all'orientamento espresso dalla giurisprudenza prevalente in fattispecie analoghe, atteso che l'applicazione al contratto di riservato dominio stipulato tra le parti nel 2008 di una normativa entrata in vigore nel 2016 non conferisce alla legge un carattere – vietato – di irretroattività.
Ed in effetti, con l'entrata in vigore della novella il legislatore non incide sui diritti, obblighi o facoltà sostanziali originate dal contratto intercorso tra le parti sulla base di potestà introdotte da una norma entrata in vigore successivamente, ma attribuisce ad una attestazione di un pubblico ufficiale l'idoneità a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 608 c.p.c e 2655 c.c. in ragione di un comportamento manifestatosi in antecedenza.
Come tale, la novella ha evidente valenza processuale e rientra quindi nelle potestà del legislatore senza pregiudizio del privato legittimato – in ogni caso – ad interporre una reazione giurisdizionale al titolo esecutivo in tal modo formato in modo da salvaguardare i propri diritti ed interessi.
pagina6 di 9 Non diversamente, d'altronde, ha ragionato la Corte Suprema di
Cassazione nella pronuncia 28.02.2019 n. 5823 con riferimento alla disciplina di cui al D.L. 14.03.2005 n. 35 nella frazione in cui la novella ha attribuito forza esecutiva – con decorrenza dal 01.03.2016 – ad un tipo documentale che ne era privo, assicurandone l'idoneità ai sensi dell'articolo 474 c.p.c. Infatti, la
Corte Suprema ha statuito, in materia di esecuzione forzata, che le scritture private formate anteriormente al primo marzo 2006 – data di entrata in vigore della modifica dell'articolo 474 c.p.c. ad opera del D.L. 35/2005 – hanno efficacia di titolo esecutivo se poste in esecuzione successivamente a tale data, atteso che la novella legislativa, annoverandole tra i titoli esecutivi stragiudiziali, ha modificato la sola efficacia processuale, con la conseguenza che – in ossequio al principio tempus regit actum – ad esse si applica la legge processuale vigente al momento in cui vengono azionate. Ciò in quanto le parti stabiliscono, ed hanno pieno diritto di stabilire, l'assetto dei propri rapporti solo nell'ambito sostanziale mentre sfugge loro la possibilità di incidere – attribuendone valenza – sul regime dell'esecutività, effetto che rimane processuale e quindi di formazione strettamente legale attribuita al legislatore nella propria libera (politica) determinazione.
L'esecutività sopravviene per norma processuale e quindi, per sua natura, salve le note eccezioni, è sottratta alla censura di irretroattività.
Come in quel caso, anche in questo può sostenersi che la legge non ha modificato – che indirettamente ed a causa di un comportamento imputabile al contraente - i diritti e gli obblighi sostanziali intercorrenti tra le parti in ragione della previsione di una attestazione idonea ad esser trascritta da parte di un pubblico ufficiale, ma ne ha solo disciplinato gli effetti aggiungendone uno che prima non esisteva e garantendo in questa maniera a detta attestazione - e non al contratto in sé - l'efficacia utile all'annotazione.
La pretesa di postergare, in via giurisprudenziale, l'entrata in vigore della normativa, non può trovare riconoscimento.
Inconsistenti sul piano giuridico appaiono pertanto le deduzioni attoree dirette ad affermare l'irretroattività della previsione normativa in esame sulla base della sua incidenza sostanziale.
Ai sensi della novella legislativa, infatti, a fronte dell'inadempimento del pagamento delle rate da parte del compratore – nel caso di specie non smentito e, anzi, confermato dalla difesa attorea – l'art. 13 cit. si limita a introdurre indistintamente “con riferimento ai contratti stipulati dall' ai CP_1 sensi dell'articolo 1523 del codice civile” la possibilità per l'Istituto di rilasciare,
pagina7 di 9 in base alle risultanze delle scritture contabili, l'attestazione dell'inadempimento, la quale è considerata ex lege idonea ad integrare gli estremi della risoluzione di diritto dei contratti medesimi ed a costituire titolo esecutivo ai sensi di legge.
Detto altrimenti, la richiamata norma non introduce una nuova causa di risoluzione del contratto (disciplina sostanziale), ma attribuisce all'attestazione di inadempimento una determinata efficacia (esecutiva).
La conseguenza è quindi il rigetto delle domande proposte dalla attrice.
Ne viene assorbita ogni altra questione.
Sorge, inoltre, la necessità di affrontare richiesta avanzata da nelle CP_1 note di trattazione per l'udienza del 06.09.2023, nella quale si è richiesta l'emissione dell'ordine di cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione che incardinava il giudizio 1009/2022 dinanzi al Tribunale di
GO poi riassunto dinanzi a questo Tribunale.
Deve pertanto essere ordinata la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione presentata dall'attrice in data 25.07.2023, presso L'ufficio
Provinciale di Potenza – Territorio servizio di Pubblicità Immobiliare, al numero di R. G. 11467 RP 9724, relativa ai beni per cui è causa nei termini di cui in dispositivo essendo la pronuncia accessoria automatica e consequenziale ai sensi dell'articolo 2688 c.c.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo seguendo il DM 55/2014 sulla base del valore indeterminabile e complessità alta, nella misura media.
P.Q.M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato:
a) Rigetta le domande proposte dalla parte attrice.
b) Ordina al Conservatore dei RII – una volta passata in giudicato la presente sentenza - la cancellazione della domanda giudiziale del
20.07.2022 ( numero di repertorio 1009) Pubblico Ufficiale Tribunale di GO (giudizio poi riassunto presso il Tribunale di Roma) effettuata presso l'ufficio Provinciale di Potenza Territorio servizio di Pubblicità Immobiliare in data 25.07.2023 presso l'ufficio
Provinciale di Potenza, - Territorio servizio di Pubblicità
Immobiliare al numero di RG 11467, RP 9724, relativa ai beni di pagina8 di 9 proprietà con cui ha trascritto la domanda Parte_1
giudiziale di declaratoria di nullità della annotazione effettuata presso la Conservatoria di Potenza - a favore di Parte_1
e
contro
- sui beni siti nel Comune di Sant'Arcangelo (PZ) CP_1
così come catastalmente identificati: al foglio 24 p.lle 56 (ha12.53.56),
57/AA (ha 07.00.00), 57/AB (ha 04.32.80) 58 (ha16.54.04) , 59(ha
04.16.11), 66 (ha are 51.06), 128 (ha 03.02.79), 129 (ha 21.47.36), 130 ( ha 07.61.02), 131 (ha 04.31.49), 144/AA (ha 05.00.00), 144/AB (ha
08.88.68); al foglio 25 , p.lle 19 (ha 02.79.23), 23 ( ha 02.28 .47), 24(ha
11.68.87), 25 (are 35.93), 26 ( are 20.37), 27( are 03.92) , 28( ha
03.14.73), 29 (ha 03.89.32), 30 (ha 01.32.00), 50 (ha 01.22.59), 54/AA
(ha 01.00.00), 54/AB ( 01.49.33), 55 (are 31.28), 56/AA (ha 01.00.00),
56/AB ( are 94.70), 57/AA (are 00), 57/AB ( are 26.95), 58 ( ha
04.06.40), al fg. 41 p.lla 1 ( ha 01.15.41) (domanda poi riassunta dinanzi al Tribunale di Roma in ragione dell'eccezione di incompetenza territoriale).
c) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte convenuta che liquida nella misura di €
14.103,00 oltre rimborso forfettario spese generali, nonché Iva e
C.p.A.
Roma lì 16.07.2025. Il GIUDICE Dr. Claudio
Patruno.
firmato digitalmente.
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