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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 177/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCE ANTONIO, Presidente e Relatore
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 435/2023 depositato il 20/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lesina - Indirizzo_
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1140 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: si riportano agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in termini Ricorrente_1, proponeva ricorso nei confronti del Comune di Lesina, in persona del legale rappresentante, per chiedere l'annullamento dell'avviso di accertamento n.
1140 del 13 settembre 2022 per IMU relativa all'anno 2017, in data 14 novembre 2022.
Esponeva la ricorrente che tale atto era stato motivato dal Comune di LESINA, in quanto in possesso nell'anno di imposta 2017 della seguenti unità immobiliari:
-terreno individuato in catasto al Luogo_1, partita catastale 5815 della superficie di 1537 mq., ricadente in zona C1 del PRG. mesi di possesso 12;
-abitazione principale sita in Lesina, alla Indirizzo_1, descritta al Luogo_2, cat. A3, classe 02;
Per tali immobili veniva attribuito un valore al terreno di euro 105.284,50, in applicazione della delibera del
Consiglio Comunale n. 12 del 2017 nonché della aliquota del 1,06, come da delibera del Consiglio Comunale
n. 17 del 2015.
A sostegno del ricorso esponeva i seguenti motivi:
1) eccepiva in primo luogo la carenza di motivazione essendo obbligo del Comune rendere comprensibile la motivazione del provvedimento al fine di comprendere l'iter logico che aveva portato alla determinazione del provvedimento.
Il Comune aveva attribuito al suolo considerato edificabile un valore di 105.284,50 euro, senza giustificare il fondamento di tale richiesta.
L'atto pertanto andava annullato per violazione dell'art. 11 c. 2 L. 504/90 nonché per violazione dell'art. 6 c.
5 della L. 212/2000 , Statuto del contribuente ed in conformità alle disposizioni contenute nell'artt. 21 septies della L. 241/1990, per effetto della mancata instaurazione. del contraddittorio.
2) eccepiva inoltre l'illegittimità dell'atto impositivo posto che se l'inserimento di un terreno nel PRG doveva ritenersi sufficiente a far venir meno il rapporto tra reddito domenicale e valore del terreno, non poteva però ignorarsi il concreto utilizzo del fondo e questo perché non potevano essere qualificati come aree fabbricabili terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti a fini agricoli ed il fondo in oggetto doveva essere ritenuto rientrante nel regime agevolato avendo natura seminativa..
3) eccepiva inoltre l' erronea determinazione della base imponibile posto che da trent'anni nelle zone C del
Comune di Lesina era stato realizzato un unico intervento e che il terreno in oggetto non aveva in concreto alcuna possibilità di edificazione.
Tutto ciò risultava nella relazione di CTU dell'ing. Nominativo_1 , disposta dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari nel giudizio di appello rubricato al n. 6637/2014 pendente tra le stesse parti per accertamento Ici relativo allo stesso suolo.
Presisava la ricorrente che, oltre alla qualificazione di un terreno come area edificabile, per imporre una base imponibile la stessa andava determinata in concreto e quindi in considerazione della possibilità o meno di essere utilizzata a scopo edificatorio ed in realtà nessun suolo posto nelle zone C del Comune di Lesina poteva essere edificabile. Chiedeva pertanto, in via preliminare, che fosse annullato l'avviso di accertamento, ed ,in via subordinata e nel merito , fosse dichiarata l'infondatezza delle pretesa tributaria e sanzionatoria contenuta nell'atto impositivo, vinte le spese del giudizio.
Si costituiva nel giudizio il Comune di Lesina chiedendo il rigetto del ricorso proposto con vittoria delle spese del procedimento .
All'odiera udienza il ricorso veniva discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è infondato e pertanto va rigettato per quanto di ragione.
Osserva, infatti, questa Corte che in primo luogo va rigettata la sollevata eccezione di difetto di motivazione posto che l'attività di accertamento svolta dal Comune resistente è un'attività vincolata e non discrezionale derivando esclusivamente dalle norme di legge per cui, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, nel provvedimento vanno indicati i presupposti dell'I.M.U. non sussistendo alcuna discrezionalità da parte dell'Ente e qindi i requisiti integranti la motivazione sussistono nel provvedimento impugnato essendo indicati sia l'imposta richiesta , le relative annualità nonché la descrizione degli immobili tassati con l'indicazione dei metri quadrati nonché delle aliquote applicate secondo delibere del Consiglio Comunale.
Peraltro risulta nello stesso ricorso che la contribuente ha chiaramente identificati gli immobili cui fa riferimento l'avviso di accertamento.
Per quanto inerisce la determinazione dei valori i medesimi sono stati , come documentato, dal Comune applicando ai valori determinati per l'anno di imposta 2017 con la Delibera. n.12 del Consiglio Comunale del 30.03.2017 che non risulta mai impugnata.
Va inoltre rilevato che la CTU alla quale ha fatto riferimento parte ricorrente svolta tra le stesse odierne
Parti e con oggetto un accertamento ICI per gli anni 2003-2004, 2005 e 2006 è stata effettuata in riferimento a imposizioni di oltre 11 anni prima (ICI 2003-2006).
Per quanto riguarda infine la sollevata eccezione di mancanza del presupposto impositivo essendo il terreno oggetto di valutazione ad uso agricolo rileva questa Corte di giustizia tributaria che le aree rientranti in zone edificabili possono essere non soggette al pagamento dell'IMU solo allorquando sussistano i presupposti per i quali il proprietario deve essere un coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e di fatto il medesimo provveda alla conduzione diretta del fondo ma, nel caso di specie, tali presupposti non risultano in alcun modo provati dalla ricorrente.
In ordine alle spese della controversia in considerazione dell'entità della pretesa tributaria nonché della qualità delle parti appare eque dichiarare interamente compensate le stesse tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo grado di Foggia sez 1 così provvede:
Rigetta il ricorso .
Spese compensate
Così deciso in Foggia il 27 gennaio 2026.
Il Presidente rel
ON de CE
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCE ANTONIO, Presidente e Relatore
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 435/2023 depositato il 20/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lesina - Indirizzo_
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1140 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: si riportano agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in termini Ricorrente_1, proponeva ricorso nei confronti del Comune di Lesina, in persona del legale rappresentante, per chiedere l'annullamento dell'avviso di accertamento n.
1140 del 13 settembre 2022 per IMU relativa all'anno 2017, in data 14 novembre 2022.
Esponeva la ricorrente che tale atto era stato motivato dal Comune di LESINA, in quanto in possesso nell'anno di imposta 2017 della seguenti unità immobiliari:
-terreno individuato in catasto al Luogo_1, partita catastale 5815 della superficie di 1537 mq., ricadente in zona C1 del PRG. mesi di possesso 12;
-abitazione principale sita in Lesina, alla Indirizzo_1, descritta al Luogo_2, cat. A3, classe 02;
Per tali immobili veniva attribuito un valore al terreno di euro 105.284,50, in applicazione della delibera del
Consiglio Comunale n. 12 del 2017 nonché della aliquota del 1,06, come da delibera del Consiglio Comunale
n. 17 del 2015.
A sostegno del ricorso esponeva i seguenti motivi:
1) eccepiva in primo luogo la carenza di motivazione essendo obbligo del Comune rendere comprensibile la motivazione del provvedimento al fine di comprendere l'iter logico che aveva portato alla determinazione del provvedimento.
Il Comune aveva attribuito al suolo considerato edificabile un valore di 105.284,50 euro, senza giustificare il fondamento di tale richiesta.
L'atto pertanto andava annullato per violazione dell'art. 11 c. 2 L. 504/90 nonché per violazione dell'art. 6 c.
5 della L. 212/2000 , Statuto del contribuente ed in conformità alle disposizioni contenute nell'artt. 21 septies della L. 241/1990, per effetto della mancata instaurazione. del contraddittorio.
2) eccepiva inoltre l'illegittimità dell'atto impositivo posto che se l'inserimento di un terreno nel PRG doveva ritenersi sufficiente a far venir meno il rapporto tra reddito domenicale e valore del terreno, non poteva però ignorarsi il concreto utilizzo del fondo e questo perché non potevano essere qualificati come aree fabbricabili terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti a fini agricoli ed il fondo in oggetto doveva essere ritenuto rientrante nel regime agevolato avendo natura seminativa..
3) eccepiva inoltre l' erronea determinazione della base imponibile posto che da trent'anni nelle zone C del
Comune di Lesina era stato realizzato un unico intervento e che il terreno in oggetto non aveva in concreto alcuna possibilità di edificazione.
Tutto ciò risultava nella relazione di CTU dell'ing. Nominativo_1 , disposta dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari nel giudizio di appello rubricato al n. 6637/2014 pendente tra le stesse parti per accertamento Ici relativo allo stesso suolo.
Presisava la ricorrente che, oltre alla qualificazione di un terreno come area edificabile, per imporre una base imponibile la stessa andava determinata in concreto e quindi in considerazione della possibilità o meno di essere utilizzata a scopo edificatorio ed in realtà nessun suolo posto nelle zone C del Comune di Lesina poteva essere edificabile. Chiedeva pertanto, in via preliminare, che fosse annullato l'avviso di accertamento, ed ,in via subordinata e nel merito , fosse dichiarata l'infondatezza delle pretesa tributaria e sanzionatoria contenuta nell'atto impositivo, vinte le spese del giudizio.
Si costituiva nel giudizio il Comune di Lesina chiedendo il rigetto del ricorso proposto con vittoria delle spese del procedimento .
All'odiera udienza il ricorso veniva discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è infondato e pertanto va rigettato per quanto di ragione.
Osserva, infatti, questa Corte che in primo luogo va rigettata la sollevata eccezione di difetto di motivazione posto che l'attività di accertamento svolta dal Comune resistente è un'attività vincolata e non discrezionale derivando esclusivamente dalle norme di legge per cui, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, nel provvedimento vanno indicati i presupposti dell'I.M.U. non sussistendo alcuna discrezionalità da parte dell'Ente e qindi i requisiti integranti la motivazione sussistono nel provvedimento impugnato essendo indicati sia l'imposta richiesta , le relative annualità nonché la descrizione degli immobili tassati con l'indicazione dei metri quadrati nonché delle aliquote applicate secondo delibere del Consiglio Comunale.
Peraltro risulta nello stesso ricorso che la contribuente ha chiaramente identificati gli immobili cui fa riferimento l'avviso di accertamento.
Per quanto inerisce la determinazione dei valori i medesimi sono stati , come documentato, dal Comune applicando ai valori determinati per l'anno di imposta 2017 con la Delibera. n.12 del Consiglio Comunale del 30.03.2017 che non risulta mai impugnata.
Va inoltre rilevato che la CTU alla quale ha fatto riferimento parte ricorrente svolta tra le stesse odierne
Parti e con oggetto un accertamento ICI per gli anni 2003-2004, 2005 e 2006 è stata effettuata in riferimento a imposizioni di oltre 11 anni prima (ICI 2003-2006).
Per quanto riguarda infine la sollevata eccezione di mancanza del presupposto impositivo essendo il terreno oggetto di valutazione ad uso agricolo rileva questa Corte di giustizia tributaria che le aree rientranti in zone edificabili possono essere non soggette al pagamento dell'IMU solo allorquando sussistano i presupposti per i quali il proprietario deve essere un coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e di fatto il medesimo provveda alla conduzione diretta del fondo ma, nel caso di specie, tali presupposti non risultano in alcun modo provati dalla ricorrente.
In ordine alle spese della controversia in considerazione dell'entità della pretesa tributaria nonché della qualità delle parti appare eque dichiarare interamente compensate le stesse tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo grado di Foggia sez 1 così provvede:
Rigetta il ricorso .
Spese compensate
Così deciso in Foggia il 27 gennaio 2026.
Il Presidente rel
ON de CE