Ordinanza cautelare 28 maggio 2022
Sentenza 27 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 10 novembre 2022
Rigetto
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/12/2025, n. 9672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9672 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09672/2025REG.PROV.COLL.
N. 07629/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7629 del 2022, proposto dalla signora SI IA, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Lazar, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione di Comuni Lombarda Colline D'Oltrepò, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Cerbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Raffaella Chiummiento in Roma, via Salaria, 103;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sezione quarta) n. 1468/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Unione di Comuni Lombarda Colline D'Oltrepò;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° ottobre 2025 il Cons. EL SS e udito per la parte appellata l’avv. Paquale Cerbo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora SI IA chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso proposto avverso l’ordinanza n. 1 del 19 gennaio 2017 relativa alla demolizione del fabbricato sito a Pietra de' Giorgi in località Bosco Casella n°17.
2. In data 17 agosto 2008 e 8 luglio 2010 il sig. RO IA, all’epoca unico proprietario dell’immobile, presentò due DIA per la “ristrutturazione dell’edificio” mediante demolizione e ricostruzione.
3. Successivamente, con istanza del 29 agosto 2013 (prot. 2615), il sig. IA chiese un permesso di costruire in sanatoria, sostenendo di aver realizzato alcune opere in parziale difformità rispetto a quanto dichiarato nella DIA dell’8 luglio 2010. Sull’istanza si formò il silenzio diniego ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001.
4. Con ordinanza n. 1/2017 l’Unione dei comuni lombarda Colline d’Oltrepò ordinava la demolizione del manufatto in quanto, all’esito del sopralluogo del 27 luglio 2016 (svolto alla presenza sia del signor RO IA che del tecnico di quest’ultimo), era emerso che il fabbricato, originariamente costituito da un piano terra parzialmente sopraelevato, era stato demolito con successiva realizzazione di un’unità abitativa di maggiore volume, recante difformità sia interne che esterne rispetto a quanto rappresentato nella documentazione allegata alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria.
5. I signori RO IA e SI IA, quest’ultima divenuta proprietaria dell’immobile a seguito di donazione dal padre RO, impugnavano l’ordinanza di demolizione, deducendo l’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di sanatoria, la violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990 e il difetto di notifica del provvedimento al proprio legale di fiducia.
6. Il T.a.r. adito, con sentenza n. 1468 del 23 giugno 2022, dichiarava il ricorso in parte irricevibile per mancata tempestiva impugnazione del silenzio diniego e in parte infondato.
7. La signora SI IA ha interposto appello, notificato in data 2 settembre 2022 e depositato in data 6 ottobre 2022.
8. Si è costituita l’Unione lombarda Colline d’Oltrepò che ha resistito al gravame.
9. Con ordinanza n. 5260 del 10 novembre 2022 è stata respinta l’istanza di sospensione per difetto di fumus boni iuris .
10. In vista dell’udienza di trattazione, l’amministrazione appellata ha depositato la sentenza n. 2959/2024 del 30 ottobre 2024 con cui il T.a.r. Lombardia ha rigettato il ricorso proposto dalla signora IA avverso l’ordinanza dell’Unione di Comuni che, preso atto dell’inadempimento all’ordine di rimessione in pristino, ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile e dell’area di sedime. Tale sentenza non è stata appellata ed è passata in giudicato.
11. All’udienza di smaltimento del 1° ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
12. L’appello è infondato, circostanza che consente di prescindere dai plurimi profili di inammissibilità eccepiti dall’amministrazione appellata.
13. Con un unico motivo di appello l’appellante deduce l’erroneità della sentenza per “ eccesso di potere, nell’ispecie di travisamento di fatti e difetto di motivazione nonché da violazione di legge ” per le seguenti ragioni:
a) ha dichiarato l’irricevibilità del gravame per intervenuta formazione del silenzio rigetto, laddove con il ricorso introduttivo era stata impugnata l’ordinanza di demolizione;
b) ha escluso la formazione del silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria che, invece, si era formato ai sensi dell’art. 20 comma 8 d.P.R. 380/2001;
c) ha qualificato l’intervento come nuova costruzione, anziché come ristrutturazione edilizia;
d) ha escluso l’applicazione dell’art. 10 bis l. 241/1990;
e) è affetta da difetto di motivazione.
14. Le censure sono infondate.
15. Con riguardo alla doglianza sub a), è sufficiente osservare che, sia in primo grado che in appello, i ricorrenti hanno proposto censure specificatamente rivolte avverso il diniego di sanatoria del manufatto, deducendo l’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza presentata e la certa sanabilità dell’intervento, da qualificarsi come ristrutturazione edilizia.
16. Tali doglianze-che si appuntano avverso il diniego di sanatoria e non avverso l’ordinanza di demolizione come invece sostenuto dall’appellante- sono state correttamente dichiarate irricevibili dal T.a.r. in quanto tardivamente proposte rispetto all’intervenuta formazione del silenzio rigetto sull’istanza di sanatoria.
17. Per altro verso e anche a voler accedere alla tesi dei ricorrenti, le doglianze sarebbero comunque inammissibili poiché l’ingiunzione a demolire è inevitabile conseguenza della radicale insanabilità del manufatto, ormai non più suscettibile di essere posta in discussione, stante l’intervenuta formazione del silenzio rigetto, non impugnato e ormai inoppugnabile.
18. Quanto al profilo sub b), è pacifico che il silenzio della p.a. sull’istanza di accertamento di conformità ha un valore legale tipico di rigetto, integrando un’ipotesi di silenzio significativo al quale vengono collegati gli effetti di un provvedimento esplicito di diniego. Tale conclusione, oltre ad essere avvallata dall’univoca giurisprudenza (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, 29/01/2025, n. 688; sez. VI, 20/02/2024, n. 1705; id. 23/10/2023, n. 9148) ha un solido aggancio testuale nell’art. 36 comma 3 d.P.R 380/2001 il quale dispone che: “ Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata ”.
19. In presenza di una specifica disposizione che qualifica il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di sanatoria come diniego, è inapplicabile la previsione generale dell’art. 20, comma 8, del citato d.P.R. 380/2001 che riguarda la diversa fattispecie del permesso di costruire rilasciato in via ordinaria per opere ancora da edificare.
20. Destituito di fondamento è, inoltre, l’assunto per cui l’intervento in questione andrebbe qualificato come ristrutturazione edilizia anziché come nuova costruzione.
21. Come emerge dalla documentazione agli atti del fascicolo di primo grado, le opere abusivamente realizzate hanno esteso la sopraelevazione a tutta la pianta del piano terra (che la struttura originaria copriva soltanto per la metà), variando la volumetria dell’edificio, i prospetti e la distribuzione interna dei locali (cfr. la tavola con i rilievi dei tecnici dell’Unione, il prospetto ovest riportato nella tavola n. 2 allegata alla DIA del 2008 e quello riportato nella tavola n. 3 allegata all’istanza di permesso di costruire in sanatoria: doc. 6, 7 e 3 prodotti in primo grado dall’Unione).
22. L’intervento di demolizione e ricostruzione con contestuale sopraelevazione ed incremento di volumetria non rientra nel concetto di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett d) d.P.R 380/2001, costituendo, invece, una nuova costruzione ai sensi della lett. e) del medesimo articolo.
23. La ristrutturazione edilizia, infatti, sussiste solo quando viene modificato un immobile già esistente nel rispetto delle caratteristiche fondamentali dello stesso, mentre laddove esso sia trasformato, con conseguente creazione non solo di un apprezzabile aumento volumetrico, ma anche di un disegno sagomale con connotati diversi da quelli della struttura originaria l’intervento rientra nella nozione di nuova costruzione (Cons. Stato, sez. VII, 15/01/2024, n. 488).
24. L’incremento di cubatura e la modifica del prospetto, emergenti dal confronto degli stessi elaborati grafici prodotti dal privato in allegato alla DIA e all’istanza di sanatoria, non risulta smentita dalla relazione del tecnico di parte, richiamata anche in appello, ove nulla si deduce con riguardo all’accertata sopraelevazione (vi è solo un richiamo alla mera preesistenza di resti di pilastri e di murature in mattoni pieni).
25. Vanno, infine, respinte le censure sub d) ed e), formulate avverso l’ordinanza di demolizione. 26. Quest’ultima è stata adottata all’esito di un procedimento avviato d’ufficio, circostanza che esclude l’applicabilità al caso di specie dell’istituto del preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/1990. Per altro verso, l’art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 impone la notifica dell’ingiunzione a demolire al proprietario e al responsabile dell’abuso e non anche al difensore di fiducia dei medesimi, come sostenuto dall’appellante.
26. In conclusione l’appello deve essere respinto.
27. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la signora SI IA al pagamento a favore dell’Unione di Comuni Lombarda Colline d’Oltrepò delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
AN Di CA, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
EL SS, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL SS | AN Di CA |
IL SEGRETARIO