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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2143/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
La Corte, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente dott.ssa Valentina Paletto Consigliere rel. dott. Lucio Marcantonio Consigliere
ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2143/2024 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 02.05.2024, comunicata il 07.05.2024 tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1 Mileto (VV), via Napoli s.n.c., rappresentato e difeso dall' avv. Antonio Paolì del Foro di Vibo Valentia, presso il cui studio, sito in Paravati di Mileto (VV), via Vice Presidente Colloca n. 23, ha eletto domicilio APPELLANTE e (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Liguori, presso il cui studio, sito in Saronno (VA), via Don Silvio Marzorati n. 2, ha eletto domicilio APPELLATA
Con l'intervento del PG presso la Corte d'Appello di Milano, dott. ssa Simonetta Bellaviti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per parte appellante: “Voglia l'ECC.MA Corte di Appello di Milano adita, rigettata ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione, per tutti i motivi in narrativa esposti 1) IN VIA PRELIMINARE E PREGIUZIALE a norma dell'art. 283 c.p.c.
ritenuto che
nel caso in esame ricorrono i gravi ed irreparabili motivi in narrativa descritti, Voglia sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in precedenza descritta, emessa dal Tribunale Ordinario di Busto Arsizio Prima Sezione Civile;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Voglia Riformare totalmente la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale Ordinario di Busto Arsizio Prima Sezione Civile in premessa descritta, e conseguentemente Voglia accogliere totalmente l'appello proposto nel pagina 1 di 13 presente giudizio dal sig. e, per l'effetto, Voglia, 1) Dichiarare e Disporre l'affidamento Parte_1 condiviso dei figli minori e della madre con il sig. relativamente ad ogni R_ Per_2 Parte_1 scelta scolastica, ed al ril o nche validi per l'espatr padre d'incontrarli in spazio neutro con le tempistiche stabilite dai Servizi Sociali, previo adeguato accompagnamento dei minori, ivi compresa la regolamentazione dei contatti telefonici;
2) Porre interamente a carico della controparte sig.ra
il contributo al mantenimento dei figli minori e dell'importo mensile CP_1 R_ Per_2
€ 400, ammontante ad € 200, per ciascuno, oltre la zio STAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte d'Appello di Milano, in subordine nell'ipotesi in cui, la Corte d'Appello di Milano, non ritenga di accogliere la richiesta avanzata dall'odierno appellante sig. Parte_1 appena sopra descritta, si chiede di voler ridurre l'importo mensile complessivo posto a carico del sig.
[...]
con la sentenza impugnata in narrativa descritta a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 dei figli minori ad una somma nel suo ammontare mensile complessivo di € 400 ad una somma inferiore nel suo ammantare ritenuta più equa e di giustizia;
3) Revocare la condanna ex art. 96 c.p.c. inflitta con l'impugnata sentenza al sig. non sussistendone i presuposti giuridici né in fatto né in diritto;
4) Con Parte_1 condanna della pagamento di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si chiede che la Corte di Appello di Milano adita, voglia acquisire alla presente causa di appello il fascicolo relativo alla causa di primo grado avente R.G. N. 2507/2023 V.G. celebrata davanti al Tribunale Ordinario di Busto Arsizio Prima Sezione Civile”. Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, premessa ogni declatoria, provvidenza e statuizione del caso, contrariis reiectis, In via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza per tutti i motivi sopra esposti;
In via principale: a) rigettare tutte le richieste in fatto e in diritto dell'appellante e dichiarare la conferma integrale della sentenza n. 262/2024 del Parte_1 02/05/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, per tutti i motivi sopra esposti;
b) dichiarare la conferma della condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e disporre condanna ulteriore, per evidente temerarietà e manifesta infondatezza delle domande poste dall'appellante, quale aggravamento delle spese ex art. 96 co. 3 c.p.c.; In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari. In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. Riservata espressamente ogni più ampia precisazione dei fatti, produzione, deduzione e controdeduzione documentale e fatto salvo ogni ulteriore diritto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza pronunciata in data 02.05.2024, il Tribunale di Busto Arsizio - provvedendo sulla domanda promossa da volta ad ottenere l'affidamento super-esclusivo dei figli minori, CP_1 e , nati, rispettivamente il 7.3.2014 e il 17.4.2018 dalla relazione intrattenuta more R_ Per_2 uxorio con e la determinazione a carico dello stesso di un contributo al Parte_1 mantenimento dei figli nella misura di € 500 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie – ha affidato in via super esclusiva i minori e alla madre, cui ha conferito poteri di R_ Per_2 rappresentanza relativamente alle scelte scolastica, sanitarie, ludico-sportive ed al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio, con facoltà per il padre di incontrarli in spazio neutro, con le tempistiche stabilite dai Servizi sociali all'uopo incaricati;
ha posto a carico del resistente un contributo al mantenimento dei minori dell'importo mensile complessivo di € 400,00, oltre rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie;
ha attribuito alla il 100% CP_1 dell'assegno unico;
ha condannato il a rifondere le spese di lite sostenute dalla Pt_1 CP_1 nell'importo di € 3.600,00; ha condannato il a risarcire il danno subito dalla controparte ai Pt_1 sensi dell'art. 96 c.p.c. nell'importo di € 1.200,00, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria pagina 2 di 13 dalla data della sentenza al saldo;
ha, infine, condannato il a pagare la sanzione di € 500,00 in
Pt_1 favore della Cassa delle Ammende. Quanto al regime di affido, il Tribunale ha disposto l'affido super esclusivo dei minori alla madre, prevedendo la regolamentazione delle visite paterne in Spazio Neutro, sulla scorta degli approfondimenti effettuati dai Servizi territoriali – che avevano evidenziato vissuti di tristezza della primogenita rispetto al ricordo dei comportamenti violenti tenuti dal padre nel passato e R_ sentimenti di paura al pensiero di rivederlo – e della scarsa attenzione dimostrata dal per le
Pt_1 esigenze dei figli, anche sotto il profilo economico, non avendo il genitore mai versato alcun contributo per il loro mantenimento. Quanto agli aspetti economici, il Tribunale ha ritenuto congruo porre a carico del un
Pt_1 contributo al mantenimento di e di nella misura di € 200,00 mensili per ciascuno, R_ Per_2 oltre rivalutazione annua ISTAT e l'obbligo di rimborso del 50% delle spese straordinarie, tenuto conto della mancanza di frequentazione tra il padre e figli, della circostanza che il padre svolge attività lavorativa, seppur stagionale, della percezione, da parte del del reddito di inclusione
Pt_1 e dell'assenza di spese abitative da sostenere, vivendo, il con i propri genitori.
Pt_1 Infine, i giudici di prime cure hanno condannato il al risarcimento del danno subito dalla
Pt_1
ex art. 96 c.p.c., liquidandolo equitativamente nell'importo pari ad un terzo delle spese CP_1 processuali e aggiungendovi l'ammenda di € 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, in considerazione del comportamento processuale tenuto dal resistente, consistito nell'aver omesso di collaborare nella rappresentazione della sua effettiva condizione reddituale, nell'aver proposto un'eccezione di incompetenza per territorio del tutto avulsa dal quadro normativo di riferimento e nell'aver insistito su tesi e domande risultate prive di fondamento.
2.Avverso la predetta sentenza, con atto depositato in data 17.7.2024, ha proposto Parte_1 tempestivo appello ed ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, nel merito, in via principale, la riforma dello stesso in relazione al regime di affidamento dei figli minori, richiesto nella forma condivisa e alla determinazione del contributo al mantenimento dei figli e , da porre interamente a carico della , nella misura R_ Per_2 CP_1 di € 400,00 mensili, oltre rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie, in subordine, la riduzione dell'importo mensile complessivo posto a carico del sig. per il Pt_1 mantenimento dei figli minori ed infine, la revoca della condanna ex art. 96 c.p.c. e la condanna di controparte al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio. Con il primo motivo di appello, la difesa ha lamentato che la decisione di primo grado Pt_1 avente ad oggetto l'affidamento super esclusivo dei minori e alla madre sia priva R_ Per_2 di idonea motivazione – avendo il Tribunale omesso di motivare in ordine all' inidoneità educativa del – e sia basata solo sulle generiche affermazioni sfornite di prova di controparte, secondo Pt_1 le quali l'odierno appellante sarebbe dedito al gioco d'azzardo ed al consumo di alcool. Sullo specifico aspetto, la difesa di parte appellante ha rappresentato che durante la sua permanenza a Saronno, nel corso della convivenza con la presso l'abitazione dei genitori di quest'ultima, il CP_1
ha provveduto, per circa un anno, ad accudire la figlia primogenita in via esclusiva, Pt_1 essendo la impegnata tutto il giorno nella propria attività lavorativa;
che il non ha CP_1 Pt_1 mai tenuto comportamenti pregiudizievoli ai danni dei minori;
che durante la convivenza con la
, il è stato un padre esemplare, contribuendo alla cura dei propri figli fino alla CP_1 Pt_1 data del 17.5.2023, quando gli è stata notificata l'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla . CP_1 Con riferimento alla circostanza evidenziata dal Tribunale, secondo cui la figlia primogenita R_ ha manifestato tristezza al ricordo del comportamento violento tenuto dal padre nel passato e paura al pagina 3 di 13 pensiero di rivederlo, l'appellante ha eccepito che si è trattato di un episodio isolato, non idoneo ad incidere sulle proprie capacità genitoriali. Con il secondo motivo di appello, la difesa ha censurato la decisione di primo grado di porre Pt_1 a carico del padre l'obbligo di corrispondere complessivi € 400,00 mensili per il mantenimento dei figli (oltre rivalutazione annua ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie) ed ha chiesto di revocare il suddetto contributo e di porlo interamente a carico della controparte ed in subordine, di ridurlo nell'ammontare, non avendo il padre la possibilità economica di provvedere al pagamento della somma stabilita dal giudice di primo grado. A sostegno delle proprie ragioni, la difesa appellante ha rappresentato che la dispone di adeguati redditi propri, svolgendo attività lavorativa a tempo CP_1 indeterminato, che ha instaurato una relazione stabile con un nuovo compagno, che il padre, al contrario, è disoccupato, avendo svolto nell'estate 2023, presso un villaggio turistico sito in Parghelia (VV), un lavoro stagionale, per cui ha percepito un modesto stipendio, ammontante a circa 900.00 € mensili, che il dorme presso la casa dei propri genitori e che la sola entrata che possiede è Pt_1 costituita da un piccolo contributo datogli dai parenti, con il quale riesce a stento a soddisfare le proprie esigenze primarie vita ed infine, che l'uomo non ha mai percepito il reddito di cittadinanza, né il reddito di inclusione. Con il terzo motivo di appello, la difesa ha lamentato che la condanna ex art. 96 c.p.c. inflitta Pt_1 al proprio assistito dal Tribunale è stata disposta in assenza dei relativi presupposti giuridici, non avendo il violato il grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente Pt_1 l'inammissibilità o l'infondatezza della domanda. A tal proposito, la difesa ha evidenziato che la mala fede o la colpa grave sanzionata dall'art. 96 c.p.c. deve coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso e non, come avvenuto nel caso di specie, la singola eccezione (nello specifico eccezione di incompetenza per territorio) e/o la singola domanda proposta. Inoltre, parte appellante ha lamentato che la non ha assolto l'onere di CP_1 allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato. Quanto alla richiesta di sospensiva, la difesa appellante ha affermato che la sentenza impugnata determina un grave ed irreparabile pregiudizio economico a carico del proprio assistito, essendo il disoccupato e non potendo, di conseguenza, rifondere alla le spese di lite, Pt_1 CP_1 ammontanti ad € 3.600,00 oltre gli accessori di legge ed il contributo unificato, né corrispondere alla stessa l'importo di € 1.200,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., né pagare la sanzione di € 500,00 a favore della Cassa delle Ammende.
3.Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta dell'11.11.2024, CP_1 ha chiesto, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensiva e, nel merito, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, compensi ed onorari. La difesa di parte appellata ha, innanzi tutto, sottolineato la correttezza della decisione assunta dal Tribunale in punto affidamento super esclusivo dei minori alla madre, posto che il Pt_1 contrariamente a quanto da lui sostenuto, si è sempre disinteressato, anche durante la convivenza, della cura, dell'educazione e del mantenimento dei figli, sperperando i pochi soldi che guadagnava da lavori saltuari nel gioco e nell'alcool ed assumendo atteggiamenti aggressivi nei confronti della compagna di fronte ai minori. Ad ulteriore sostegno delle proprie ragioni, la difesa di parte appellata ha allegato la sentenza n. 833/2024, resa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 23.5.2024, passata in giudicato il 9.7.2024, con cui il è stato condannato alla pena di un anno di reclusione, per il reato di atti persecutori nei Pt_1 confronti della , fatti che si sarebbero verificati dopo la cessazione della convivenza e, il più CP_1 delle volte, di fronte ai figli ancora in tenera età; ha difesa ha, quindi, rappresentato che, quando il si è trasferito in Calabria, per diverso tempo si è reso irreperibile, abbandonando totalmente i Pt_1
pagina 4 di 13 figli e disinteressandosi completamente di loro e delle loro esigenze di crescita ed ha, inoltre, evidenziato come la madre sia sempre stata l'unica figura di riferimento dei due minori, occupandosi di loro, sia moralmente che economicamente e che la figlia ha difficoltà a R_ sostenere il rapporto con il padre (con riferimento alle videochiamate avviate dal Servizio sociale incaricato), avendo subìto maggiormente i comportamenti disfunzionali e violenti del genitore;
la difesa ha, quindi, riportato che, successivamente alla previsione dell'avvio dello Spazio Neutro da parte del Tribunale, il non ha mai partecipato agli incontri protetti proposti dai Servizi Pt_1 sociali di Saronno all'uopo incaricati. Quanto ai profili economici, la difesa di parte appellata ha sottolineato che il non ha mai Pt_1 versato alcun contributo per il mantenimento dei figli, pur percependo il reddito di inclusione e pur svolgendo lavori in nero. Sul punto, la difesa ha contestato quanto dedotto da controparte circa la nuova relazione sentimentale intrattenuta dall'appellata, evidenziando che tale circostanza non è idonea ad incidere sull'assegno di mantenimento dei figli, a cui il è obbligato in quanto padre Pt_1 dei minori ed affermando che la somma individuata dal Tribunale è esclusivamente destinata al mantenimento dei figli minori e non della , come erroneamente argomentato da controparte, CP_1 non sussistendo tra le parti alcun vincolo matrimoniale. La difesa ha, poi, affermato la correttezza della condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. inflitta dal giudice di prime cure al evidenziando il comportamento processuale poco Pt_1 trasparente e poco collaborativo di controparte, che non ha mai prodotto la documentazione attestante la sua situazione economica, nonostante le plurime richieste del Tribunale e che ha proposto eccezioni e richieste del tutto prive di fondamento. Infine, quanto all'istanza di sospensiva, parte appellata, chiedendone il rigetto, ha rimarcato la scorrettezza del comportamento di controparte, che ha continuato a non produrre alcun documento attestante la sua effettiva situazione reddituale, fingendo di essere disoccupato e di non percepire il reddito di inclusione.
4. Con provvedimento presidenziale del 24.07.2024, è stata fissata udienza al 12.12.2024 e disposta la sostituzione con il deposito di note scritte.
5. In data 13.11.2024, la difesa ha depositato il piano genitoriale ex art. 473 bis 12 c.p.c., Pt_1 contenente la richiesta di affido condiviso dei figli, la regolamentazione dei rapporti con i minori in autonomia e con modalità e la previsione di incontri dei minori con i nonni paterni.
6. Con memoria di replica del 02.12.2024, la difesa , richiamando i propri atti difensivi di cui CP_1 ha chiesto l'accoglimento, ha replicato alle prospettazioni e alle richieste contenute nel piano genitoriale depositato da controparte. In particolare, la difesa ha affermato che il padre era a conoscenza sia delle patologie della figlia sia del percorso di logopedia intrapreso dal figlio ed ha evidenziato che R_ Per_2 soffre delle suindicate patologie sin dalla nascita e che la madre dispone delle fatture del R_ percorso terapeutico avviato da , che controparte dovrebbe pagare al 50 % in quanto spese Per_2 straordinarie. La difesa ha, quindi, affermato che la domanda di affido condiviso non può essere inserita nel piano genitoriale e che il continua a non provvedere al mantenimento dei figli, in violazione Pt_1 delle statuizioni di primo grado, disinteressandosi di essi. A tale proposito, parte appellata ha rimarcato che il continua a non aderire agli incontri in Spazio Neutro proposti dai Servizi Pt_1 territoriali e che non sempre rispetta le videochiamate con i minori, che si tengono ogni 15 giorni in presenza della psicologa e dell'assistente sociale.
pagina 5 di 13 Da ultimo, la difesa ha rappresentato di essere disponibile all'effettuazione di incontri tra i CP_1 minori e i nonni paterni, nonostante il disinteresse da essi manifestato nei confronti dei bambini, evidenziando, tuttavia, la necessità di una regolamentazione da parte dei Servizi Sociali.
7. L'udienza del 12.12.2024 è stata celebrata con modalità cartolare, nell' assenza delle parti, come da provvedimento presidenziale del 24.7.2024. All'esito, la Corte, letti il parere del PG, che ha chiesto il rigetto dell'appello e le note scritte delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
8. Ritiene la Corte che i motivi di appello siano infondati e che, conseguentemente, la sentenza di primo grado debba essere integralmente confermata. Preliminarmente, preso atto della nota depositata dalla difesa in data 22.7.2024, occorre Pt_1 provvedere alla riqualificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio, erroneamente indicato come atto di citazione in appello e da qualificare come ricorso, ai sensi degli artt. 473bis. 30 e segg. c.p.c., pienamente applicabili al procedimento in esame, essendo il giudizio di primo grado stato instaurato successivamente alla data del 28.2.2023. Va, poi, rilevato che non può trovare accoglimento la richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato, venendo la relativa domanda assorbita nella valutazione del merito. Passando all'esame del primo motivo di appello, ritiene il Collegio che debba essere rigettata la domanda di parte appellante, volta ad ottenere la riforma della sentenza impugnata in relazione al regime di affido dei due minori, chiesto nella forma dell'affidamento condiviso, ritenendosi corretta la decisione del Tribunale che ha conferito alla madre pieni poteri di rappresentanza sui figli. A tale riguardo, giova evidenziare che l'art. 337 quater c.c. prevede che l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori possa essere disposto quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse preminente del minore, non riferito all'intuibile o comprensibile desiderio del bambino di mantenere la bigenitorialità, ma in funzione del soddisfacimento delle sue oggettive, fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, mantenimento, educazione, istruzione, assistenza morale, e della sua sana ed equilibrata crescita psicologica, morale e materiale” ( cfr. Cass. n. 18559/2016). Come correttamente evidenziato dai giudici di prime cure, la norma citata, non precisa, tuttavia, gli specifici casi in presenza dei quali il giudice può derogare al regime preferenziale voluto per legge, sicché la giurisprudenza di merito e di legittimità ha provveduto a fissare alcuni criteri che possono riassumersi nella inidoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore, resa manifesta da un conclamato disinteresse nei confronti del medesimo, o nel rifiuto del minore a rapportarsi con uno dei genitori, o nel mancato pagamento, da parte del genitore obbligato, del contributo di mantenimento a favore del figlio (rivelando la circostanza un atteggiamento incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione del minore), o nel comportamento del genitore che non rispetta il regime delle visite (venendo violato il primario diritto del figlio minore di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori), o nel comportamento del genitore assente, disinteressato alla vita del figlio minore talvolta, addirittura, irreperibile, o, ancora, nella irregolarità e non assiduità delle frequentazioni paterne. La Suprema Corte ha, altresì, evidenziato che l'affido esclusivo rafforzato della prole ad uno solo dei genitori può essere disposto se il giudice rileva difficoltà dell'altro genitore a sintonizzarsi con i figli, a comprendere i loro bisogni e a cogliere e riconoscere i propri errori (cfr. Cass.Civ. I sez. ordinanza 29999 del 31.12.2020), nonché in considerazione della gravità della conflittualità esistente tra le parti e dei reati commessi da un genitore in danno dell'altro, volti inevitabilmente a riflettersi negativamente anche su sentimenti ed equilibri affettivi, personali e familiari e sui rapporti interpersonali (cfr.Cass. n. 18559/2017).
pagina 6 di 13 Va, comunque, osservato che la Cassazione ha chiarito che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dei figli ad un genitore, deve essere sorretta da una motivazione, non solo in termini positivi sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in termini negativi sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr.Cass. n. 21425/2022). Nel caso in esame, va rilevato che il padre, trasferitosi a Mileto (VV) dai propri genitori verso la fine del 2022 ( come comprovato dalla richiesta di applicazione di misura cautelare della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio del 3.05.2023, depositata il 6.06.2023 dalla difesa
, nonché dal certificato storico di residenza, prodotto dalla difesa il 28.06.2023), non CP_1 Pt_1 ha incontrato i propri figli per molto tempo ed in particolare dal mese di maggio del 2023. Tale circostanza, non contestata dall'odierno appellante, è stata riportata dalla all'udienza CP_1 del 18.10.2023, risultando, altresì, confermata sia dal decreto del 14.2.2024, nel quale il giudice dava atto che non erano ancora stati avviati gli incontri tra padre e minori in Spazio Neutro, sia dalla relazione del Servizio sociale di Saronno del 29.03.2024, dalla quale emergeva che gli operatori socio sanitari avevano ritenuto opportuno disporre un calendario di videochiamate tra padre e figli in ragione del lungo periodo di interruzione dei rapporti, durante il quale i bambini non avevano più visto il Pt_1 Al riguardo, va rilevato che, nonostante l'odierno appellante nutra sentimenti d'affetto verso i propri figli e abbia affermato di voler essere un padre presente nella loro vita (cfr. relazione dei Servizi sociali di Mileto del 11.12.2023), tuttavia, dalle relazioni dei Servizi incaricati, non è emersa una decisa determinazione del ad attivarsi fattivamente per recuperare i rapporti con i minori, Pt_1 partecipando alle visite disposte in Spazio Neutro o attivandosi per aumentare le occasioni di incontro tramite videochiamate, sicché la dichiarata disponibilità, la mostrata flessibilità all'organizzazione del calendario delle videochiamate e l' affermazione di voler collaborare per ripristinare la relazione con i figli, non appaiono indicative di un serio e concreto impegno in tal senso, rimanendo mere enunciazioni di intenti. È, quindi, evidente che, se pur esistente, come rilevato anche dalla relazione del Servizio Sociale di Mileto del 29.04.2024, un sincero e reciproco legame affettivo tra il padre e i minori, l'odierno appellante non sia una figura presente nella vita dei figli e non abbia instaurato con loro un effettivo rapporto, risultando poco coinvolto nella loro quotidianità e non essendo, di conseguenza, in grado di rappresentarne e coltivarne le esigenze e i bisogni. La scarsa attitudine dell'odierno appellante ad avviare movimenti proattivi e fattivi rispetto al recupero della relazione con i propri figli e di reale cambiamento rispetto all'esercizio di una genitorialità responsabile e protettiva, si rileva, peraltro, anche sul piano economico, essendo circostanza pacifica che il non provveda al mantenimento di e di , Pt_1 R_ Per_2 nonostante vi sia stato giudizialmente obbligato, prima dal provvedimento provvisorio del Tribunale del 18.10.2023 e, successivamente, dalla sentenza definitiva resa in data 2.5.2024, oggi impugnata, che ha onerato il al pagamento della somma mensile di € 200,00 per il mantenimento di Pt_1 ciascun figlio. Va, al riguardo, rilevato che le argomentazioni poste dal a giustificazione del proprio Pt_1 inadempimento, con particolare riguardo al suo stato di disoccupazione che non gli consentirebbe di provvedere al pagamento della somma statuita dal Tribunale a titolo di mantenimento dei figli, appaiono prive di pregio. In particolare si rileva, infatti, che per giurisprudenza costante, anche il genitore disoccupato è obbligato a mantenere i figli, sussistendo il dovere di attivarsi e di impegnarsi nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità (cfr.Cass. n. 12283/2024).
pagina 7 di 13 Va, inoltre, rilevato che all'udienza del 18.10.2023 tenutasi in primo grado, il nel rifiutare la Pt_1 proposta del Giudice di pagare l'importo mensile complessivo di € 400,00 a titolo di mantenimento dei minori, si era offerto di pagare la minore somma di € 150,00 per ciascun figlio, sicché ben poteva, a riprova del suo interesse nei confronti dei figli, contribuire al sostentamento di e di R_
almeno con la somma da lui stesso indicata. Per_2 Da ultimo, ulteriori elementi preclusivi all'affido condiviso dei minori, attengono ai comportamenti minacciosi e ossessivi tenuti dal nei confronti della , comportamenti Pt_1 CP_1 che l'odierno appellante ha negato in primo grado, ma che sono stati accertati dalla sentenza n. 833/2024 pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio il 23.5.2024, passata in giudicato il 9.7.2024, che ha condannato il alla pena di un anno di reclusione per il reato di atti persecutori nei Pt_1 confronti dell'odierna appellata. Dalla lettura della sentenza penale prodotta dalla difesa , si evince che le condotte CP_1 persecutorie, consistite in pedinamenti, minacce, pubblicazioni su social network, non solo sono state consumate in un arco temporale particolarmente prolungato, intercorrente dal mese di maggio 2022 fino al mese di maggio 2023, cessando solo a seguito dell'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa (eseguita il 6.5.2023), ma si sono, altresì, realizzate anche alla presenza dei due minori. Tali condotte del hanno avuto l'effetto di inasprire e logorare i rapporti tra lo stesso e la ex Pt_1 compagna, determinando, da un lato, l'impossibilità di comunicare e di cooperare serenamente con la – con evidenti ricadute sulla possibilità di assumere decisioni condivise e centrate sui CP_1 bisogni dei figli e conseguente rischio di stalli decisionali – e dall'altro lato, importanti disagi per i due minori, i quali, nell'attualità, hanno espresso evidenti fatiche (soprattutto a relazionarsi R_ con il genitore in ragione delle esperienze traumatiche cui sono stati esposti. A tale proposito, osserva la Corte, che dalle relazioni dei Servizi sociali emerge che i comportamenti tenuti in passato dal e le dinamiche disfunzionali che hanno contraddistinto la relazione Pt_1 della coppia genitoriale, hanno avuto e continuano ad avere, effetti destabilizzanti sull'equilibrio psico emotivo dei minori. In particolare, con la relazione dell' 11.12.2023, il Servizio sociale di Saronno ha riportato che i minori avevano riferito di essersi sentirsi molto spaventati quando i genitori litigavano. Inoltre, la primogenita bambina ritenuta dal Servizio capace di comprendere la situazione familiare e R_ competente cognitivamente, aveva riportato vissuti di sofferenza rispetto ai comportamenti tenuti dal padre negli ultimi tempi e il conseguente timore che gli atteggiamenti aggressivi agiti dal genitore nei confronti della madre, potessero verificarsi nuovamente (a tale proposito la minore aveva raccontato agli operatori che, in una occasione, temendo che il padre potesse fare del male alla madre o al fratello, si era “messa in mezzo”, ricevendo dal una sberla). Pt_1 Tali comportamenti paterni hanno ingenerato nella minore vissuti di timore e di sofferenza tali da indurla a chiedere agli operatori di non incontrare più il padre in autonomia, portandola, altresì, ad esprimere sentimenti di tristezza, in quanto convinta che il genitore non volesse bene né a lei né al fratello, non essendosi adeguato alle indicazioni degli operatori e a quelle del Tribunale. Nella relazione di aggiornamento del Servizio sociale di Saronno depositata il 29.03.2024, gli operatori hanno dato atto delle perduranti difficoltà di rispetto all'incontro con il padre, indicativa R_ della grave esposizione della bambina a comportamenti disfunzionali paterni ed hanno riportato che, sebbene la prima videochiamata tra i minori e il avesse avuto esito positivo, essendo l'uomo Pt_1 riuscito ad aprire un dialogo emotivo con i figli, i quali gli avevano confidato i loro pensieri e le loro sensazioni, aveva, tuttavia, chiuso più volte il canale comunicativo con il R_ Pt_1 chiedendo di raggiungere la madre, riferendo successivamente agli operatori di continuare ad avere pensieri negativi verso il padre, che la mettevano in uno stato di agitazione.
pagina 8 di 13 Appaiono, pertanto, evidenti gli stati di timore ed il disagio che i comportamenti paterni hanno causato nei figli, specialmente nella primogenita tanto che gli stessi minori, come riferito R_ nella summenzionata relazione dei Servizi, nonostante si siano mostrati disponibili a fare delle videochiamate con il proprio padre, sono apparsi rassicurati dalla circostanza che, durante le stesse, sarebbe stato presente un operatore. Occorre, peraltro, rilevare che gli stati di malessere manifestati dai minori non sono pienamente compresi e riconosciuti dal come dimostrato dal tenore del presente ricorso in appello, nel Pt_1 quale l'appellante ha ricondotto le difficoltà espresse da nei suoi confronti ad un unico R_ episodio isolato e non abituale, sicché, a suo dire, tale circostanza .. non può incidere e non può influire, essendo irrilevante, sul giudizio di affidamento condiviso dei figli minori e … avendo si R_ Per_2 ribadisce il durante la convivenza con la sig.ra tenuto sempre un comportamento Pt_1 CP_1 esemplare sia nei confronti della sig.ra che nei confronti dei propri figli minori” (cfr. ricorso in CP_1 appello, pagg. 14-15). Non vi è dubbio, pertanto, che il ponendo in essere comportamenti disfunzionali e poco Pt_1 attagliati alle esigenze di tutela dei figli, non abbia saputo proteggere i due minori da esperienze dolorose e traumatiche, inducendo negli stessi vissuti di timore e di insicurezza, che, oltre a rendere, nell'attualità, difficoltosa la normalizzazione dei rapporti, sono indicativi di scarse attitudini genitoriali. A fronte di ciò, si osserva che è risultata pienamente idonea ad occuparsi della CP_1 gestione dei figli, rilevandosi che, dall'interruzione della convivenza con il avvenuta a metà Pt_1 dell'anno 2022, i minori hanno sempre abitato con la madre, la quale, come hanno evidenziato le relazioni del Servizio sociale di Saronno rispettivamente del 5.10.2023 e del 2.02.2024, ha dimostrato un'ottima capacità di accudire i due bambini, dimostrando di conoscerli a fondo, di comprendere e di sapere provvedere a pieno alle loro necessità di crescita, supportandoli nelle loro fragilità e nei loro bisogni. Nell'interazione con i figli, la donna ha, inoltre, sempre mostrato disponibilità e comprensione, riuscendo, nello stesso tempo, ad essere autorevole nel dare loro limiti e a farli rispettare, godendo, inoltre, di una buona rete di sostegno familiare (i genitori e il nuovo compagno), all'interno della quale i minori hanno mostrato di trovarsi pienamente a loro agio (cfr. relazione del 11.12.2023 Servizio sociale di Saronno). Alla luce di quanto sin qui argomentato, pur riconoscendosi il desiderio del di recuperare il Pt_1 rapporto con i propri figli e l'esistenza di autentici sentimenti di affetto verso i minori, ritiene la Corte corretta la decisione assunta dal Tribunale, che ha individuato nella madre la figura maggiormente in grado di occuparsi della quotidianità di e di , stante la non R_ Per_2 percorribilità, allo stato, di una gestione condivisa della genitorialità, che, ove disposta, rischierebbe di determinare stalli decisionali, con conseguente incremento della conflittualità della coppia genitoriale e pregiudizievoli ricadute sul percorso di crescita dei due bambini. Vista la complessità della situazione familiare, deve essere confermato l'incarico al Servizio sociale del Comune di residenza dei minori, anche in collaborazione con il Servizio sociale del Comune di residenza del padre, di mantenere un monitoraggio sulle condizioni di benessere di e di R_
e sulla situazione del nucleo familiare, proseguendo nel percorso di riavvicinamento al Per_2 padre, sia con l'effettuazione di video chiamate, sia con la previsione di incontri in presenza, da effettuare inizialmente con modalità protette ed osservate, all'intero dello Spazio Neutro, con possibilità, in caso di positivo andamento e tenuto conto delle condizioni psico emotive dei due minori, di graduale e progressiva liberalizzazione.
pagina 9 di 13 Deve, altresì, essere rigettato anche il secondo motivo di appello, avente ad oggetto la dedotta gravosità delle statuizioni di natura economica individuate dal Tribunale a titolo di contributo paterno al mantenimento dei figli minori . Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, in relazione al dovere dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli, la norma di riferimento non è l'art. 156 c.c., riguardante l'assegno di mantenimento al coniuge separato, bensì gli artt. 315 bis, 316 bis, 337 ter e 337 septies c.c., sicché, né la sussistenza di redditi propri in capo alla , né la relazione dell'appellata con un nuovo partner CP_1 (il quale non è gravato da alcun obbligo di mantenimento dei figli della compagna), sono elementi idonei ad elidere l'obbligo gravante sul padre di provvedere al mantenimento dei propri figli. Neanche il dedotto stato di disoccupazione del è circostanza atta ad escludere il suddetto Pt_1 obbligo di mantenimento. Come sopra ricordato, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che anche il genitore disoccupato è tenuto a mantenere i figli, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità (Cass. n. 12283/2024). In punto onere di mantenimento della prole, va, infatti, richiamato quanto la Corte di Cassazione va sostenendo ormai costantemente, ovvero che il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se disoccupato. O meglio, è tenuto a versarlo a meno che non provi davanti al giudice di essersi attivato per cercare lavoro e di non essere riuscito in alcun modo a recuperare i soldi necessari e al contempo di non avere altri redditi ( cfr. Cass. sent. n. 39411 del 24 agosto 2017) . In altri termini, anche in assenza di stabile occupazione, i genitori dotati di capacità lavorativa sono obbligati a partecipare al mantenimento della prole, al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada solo sul genitore convivente. Infatti, la natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo al mantenimento anche a carico di quel genitore che, per qualsiasi motivo non eserciti attività lavorativa, pur avendo capacità lavorativa generica.
Specularmente del resto, sul fronte penalistico, la Suprema Corte ha ritenuto che in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all'art. 570 c.p., incombe sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, tanto che la responsabilità penale del genitore non può essere esclusa in base alla generica indicazione dello stato di disoccupazione (cfr. Cass. pen. sent. n. 7273/2013). Nel caso in esame l'appellante, di anni 38, non ha allegato alcuno specifico impedimento al lavoro, non ha dimostrato gravi deficienze fisiche o psichiche, né tanto meno stati di morbilità, di tale natura invalidante da impedirgli di assumere impegni lavorativi, essendo pertanto, fino a prova contraria, nel caso di specie non data, dotato di capacità lavorativa che potrebbe mettere a frutto. Inoltre, il non ha dimostrato in alcun modo di essersi attivato fattivamente per la ricerca di Pt_1 un lavoro, non ha dimostrato l'invio di curriculum, essendosi limitato a produrre nel presente grado di giudizio, certificazione del centro per l'impiego di Vibo Valentia datata 21.6.2024, sicché vi è sullo specifico aspetto un vuoto probatorio, che porta la Corte ad affermare che l'appellante non abbia dimostrato l'esistenza di valide e consistenti motivazioni tali da elidere le obbligazioni su lui incombenti in relazione al mantenimento dei figli. Inoltre, deve evidenziarsi, quanto alla domanda proposta in via subordinata di riduzione del contributo disposto dal Tribunale, che – alla luce dell'assenza di oneri abitativi, vivendo, il Pt_1 con i propri genitori, dell'età dei minori (6 e 10 anni), della circostanza che essi convivono con la madre, sulla quale grava di conseguenza il maggior carico derivante dal soddisfacimento delle quotidiane necessità dei figli, della totale assenza di frequentazioni tra padre e figli e delle condizioni economiche della - la somma individuata dai giudici di prime cure quale contributo paterno CP_1
pagina 10 di 13 al mantenimento dei figli, sia del tutto congrua e non suscettibile di essere diminuita, tenuto conto anche del fatto che lo stesso che già affermava di essere disoccupato, all'udienza del Pt_1 18.10.2023, si era offerto di pagare l'importo mensile € 150,00 per il mantenimento di ciascun figlio, dimostrando, così, di disporre di introiti lavorativi verosimilmente non dichiarati. Quanto alle condizioni economiche di , va rilevato che la stessa, per l'anno di imposta CP_1 2023, ha dichiarato un reddito lordo annuo derivante dalla sua attività lavorativa svolta come commessa presso un supermercato, di circa 19.000,00 euro, che, detratti gli oneri fiscali, è pari ad un reddito netto mensile di circa 1.300,00 euro, somma con la quale la donna, benché anch'essa priva di oneri abitativi, vivendo presso i propri genitori, deve, tuttavia, fare fronte a tutte le esigenze di vita proprie e dei due figli minori ed al loro integrale mantenimento diretto. Deve, infine, essere rigettato anche il terzo motivo di appello, avente ad oggetto la revoca della condanna ex art. 96 c.p.c. inflitta al dal Tribunale di Busto Arsizio. Pt_1
Preliminarmente, deve osservarsi che il Tribunale, condannando l'odierno appellante al pagamento, ex art. 96 c.p.c. di € 1.200,00 in favore di , parametrando tale importo sulle spese CP_1 processuali, non ha applicato il primo comma della suddetta norma, che presuppone una domanda di parte volta a chiedere il risarcimento del danno subito per effetto del comportamento doloso o gravemente colposo della controparte, bensì il terzo comma della medesima norma, che prevede la possibilità per il giudice, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91 c.p.c., di condannare anche d'ufficio la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. Conseguentemente, per l'applicazione della sanzione processuale in esame, contrariamente a quanto lamentato dall'odierno appellante, non sono necessarie istanze, allegazioni, prove e, in generale, impulsi di parte, essendo essa collegata ad una iniziativa officiosa del giudice e rimessa alla sua discrezionalità. In particolare, quanto al terzo comma della suddetta norma, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico con finalità deflattive del contenzioso, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale e di quelle condotte che determinano una violazione delle regole del giusto processo e della sua ragionevole durata. La sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di «abuso del processo», quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass., n. 27623/2017; Cass. n. 20018/2020; Cass. n. 3830/2021). Tale interpretazione dell'istituto è stata fatta propria dalla Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 152 del 2016, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 96 c.p.c., comma 3, in relazione agli artt. 3,24 e 111 Cost., ha rilevato che la previsione di tale disposizione ha natura sanzionatoria delle condotte di tutti coloro che, abusando del diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, aggravando il volume del contenzioso, sicché il giudice, nell'applicare l'art. 96 co. 3 c.p.c., non è più tenuto a svolgere complessi, quanto delicati, apprezzamenti sulla colposa o negligente condotta della parte e del suo difensore, dovendo, invece, limitarsi a valutare "oggettivamente" la sussistenza di un "abuso del processo", quale emerge dagli atti processuali e dal loro contenuto. Incorrono, pertanto, in responsabilità per abuso del processo coloro che abbiano proposto domande od eccezioni o formulato difese macroscopicamente inammissibili o manifestamente infondate, vuoi sotto il profilo giuridico (in quanto proposte in totale ed evidente carenza dei presupposti previsti dalla legge), vuoi sotto il profilo fattuale (allegando, ad esempio, fatti di cui si accerti la manifesta falsità; cfr. Cass. n. 27623/2017).
pagina 11 di 13 Nel caso in esame, ritiene il Collegio, che il Tribunale abbia correttamente accertato la condotta di abuso del processo realizzata dal rilevandosi, in primo luogo, che l'eccezione di Pt_1 incompetenza territoriale proposta e reiterata in primo grado, con la quale il ricorrente sosteneva che il giudizio avrebbe dovuto incardinarsi nel luogo di residenza del convenuto, risultava del tutto priva di fondamento, in quanto apertamente contraria al dettato dell'art. 473 bis. 11 c.p.c., che prevede espressamente la competenza territoriale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale in relazione a tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano, come, evidentemente, quello in esame. In secondo luogo, come correttamente effettuato dai giudici di primo grado, deve essere valutata la scarsa collaborazione mostrata del nel rappresentare al Tribunale, la propria situazione Pt_1 reddituale e di quella dei suoi genitori, condotta che ha costretto il giudicante ad emettere più provvedimenti di sollecito e richieste di integrazione documentale, con evidenti ripercussioni sui tempi processuali. Al riguardo, si rileva che con decreto assunto all'udienza del 18.10.2023, il giudice di primo grado intimava al di depositare, entro il 30.11.2023, gli estratti conto del 2021 -2022 -2023, la Pt_1 documentazione relativa ai beni immobili e mobili registrati di cui avesse la titolarità o la disponibilità a qualsiasi titolo, le ultime tre dichiarazioni dei redditi e le buste paga del 2022 e 2023.In data 27.11.2023, il depositava solo un'autocertificazione, l'estratto conto previdenziale Pt_1
(dall'1.1.2015 al 3.6.2022), la carta di circolazione del proprio veicolo e le attestazioni ISEE rilasciate nel mese di ottobre 2022 e nel mese di gennaio 2023.A questo punto, il Tribunale, rilevato che la documentazione richiesta al non era quella da lui depositata, con successivo decreto del Parte_1
28.11.2023, intimava alla parte di depositare prova delle sue fonti di sostentamento entro il 7.12.2023. Con atto depositato il 4.12.2023, il non depositava alcuna documentazione, ma affermava Pt_1 semplicemente di essere disoccupato, dichiarando, inoltre “Per quanto riguarda le fonti di sostentamento il sig. attualmente mangia alcune volte dalle sorelle altre volte mangia dai genitori (i quali Parte_1 sono titolari di modeste pensioni di invalidità), presso i quali dorme e i quali provvedono a soddisfare le sue esigenze primarie di vita (alimenti, vestiario ecc.)”. Con decreto del 5.12.2023, il Tribunale invitava il ad allegare documentazione sui redditi dei genitori entro il 28.12.2023 e l'odierno appellante, Pt_1 in data 27.12.2023, depositava solo attestazione ISEE relativa al proprio nucleo familiare, rilasciata nel luglio 2023 e il prospetto riepilogativo della pensione per l'anno 2022 dei propri genitori. Vista, ancora una volta, l'incompletezza della produzione documentale depositata dal il Tribunale, con Pt_1 decreto del 28.12.2023, disponeva il deposito delle CU della pensione della madre del resistente relative agli anni 2021 e 2022 e richiedeva, altresì, chiarimenti in ordine alla situazione reddituale ed economica dei genitori. Solo con atto del 7.02.2024, il precisava, per la prima volta, che il Pt_1 proprio padre, fino al mese di dicembre 2023, aveva percepito il reddito di cittadinanza e, a decorrere dal mese di gennaio 2024, percepiva il reddito di inclusione, affermando, altresì, che entrambi i genitori percepivano mensilmente una pensione di invalidità. Con lo stesso atto, il allegava, Pt_1 per la prima volta, la CU 2023 relativa al padre e le CU 2022 e 2023 relative alla madre, nonché documentazione attestante movimentazione dal 1.1.2022 al 31.12.2023 del libretto di risparmio intestato alla madre e documentazione attestante movimentazione dal 1.1.2022 al 31.12.2023 del libretto di risparmio intestato ad entrambi i genitori. A fronte di ciò, il Tribunale, con ulteriore decreto del 14.02.2024, rilevava la mancanza degli estratti conto. Va, inoltre, rilevato che in data 27.11.2023, il depositava delibera del 6.11.2023, con cui il Consiglio dell'Ordine degli avvocati Pt_1 di Busto Arsizio lo ammetteva al patrocinio a spese dello Stato, ma nella comparsa conclusionale del 2.04.2024, l'odierno appellante, nel chiedere la condanna di controparte al pagamento di spese ed onorari di causa, ne domandava la distrazione in favore del proprio difensore. Il Tribunale, rilevata l'incompatibilità tra la domanda di distrazione delle spese processuali in favore del difensore e pagina 12 di 13 l'ottenuto beneficio al patrocinio a spese dello Stato, chiedeva, con decreto del 17.04.2024, di fornire chiarimenti in proposito. Tale richiesta di chiarimenti non veniva immediatamente evasa, sicché il Tribunale era costretto a reiterarla in data 29.04.2024. Solo con atto del 30.04.2024, il difensore dell'odierno appellante dichiarava di rinunciare alla distrazione delle spese a favore dell'ammissione al gratuito patrocinio. Alla luce di quanto sopra riportato, ritiene la Corte che la condotta processuale dilatoria e negligente del non sia conforme ai principi del giusto processo e dell'economia processuale, dovendo Pt_1 quindi essere sanzionata. Peraltro, anche nel presente grado di giudizio, la difesa del nel domandare la riforma del Pt_1 capo della sentenza impugnata relativo al contributo al mantenimento dei figli, ha richiamato del tutto impropriamente l'art. 156 c.c. e i presupposti relativi all'assegno di mantenimento per il coniuge separato, sostenendo una tesi del tutto priva di qualsiasi fondamento giuridico. Deve, quindi, reputarsi corretta la condanna del ex l'art. 96 co. 3 c.p.c., condividendosi, Pt_1 altresì, la determinazione quantitativa della sanzione operata dal giudice di prime cure, che, come chiarito dalla Suprema Corte, può essere calibrata sull'importo delle spese processuali, costituendo una frazione o un multiplo delle stesse (Cass. n. 27623/2017; Cass. n. 17902/2019). La totale soccombenza di parte appellante anche nel presente grado di giudizio, comporta la condanna della stessa alle spese di lite, come meglio specificate in parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Parte_1
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio in data 2.5.2024, così
[...] provvede
1) Rigetta i motivi di appello e per l'effetto conferma integralmente il provvedimento impugnato;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte, Parte_1
, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA. CP_1
Così deciso in Milano, il 12.12.2024
Il Consigliere est. Valentina Paletto Il Presidente Annamaria Pizzi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
La Corte, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente dott.ssa Valentina Paletto Consigliere rel. dott. Lucio Marcantonio Consigliere
ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2143/2024 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 02.05.2024, comunicata il 07.05.2024 tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1 Mileto (VV), via Napoli s.n.c., rappresentato e difeso dall' avv. Antonio Paolì del Foro di Vibo Valentia, presso il cui studio, sito in Paravati di Mileto (VV), via Vice Presidente Colloca n. 23, ha eletto domicilio APPELLANTE e (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Liguori, presso il cui studio, sito in Saronno (VA), via Don Silvio Marzorati n. 2, ha eletto domicilio APPELLATA
Con l'intervento del PG presso la Corte d'Appello di Milano, dott. ssa Simonetta Bellaviti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per parte appellante: “Voglia l'ECC.MA Corte di Appello di Milano adita, rigettata ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione, per tutti i motivi in narrativa esposti 1) IN VIA PRELIMINARE E PREGIUZIALE a norma dell'art. 283 c.p.c.
ritenuto che
nel caso in esame ricorrono i gravi ed irreparabili motivi in narrativa descritti, Voglia sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in precedenza descritta, emessa dal Tribunale Ordinario di Busto Arsizio Prima Sezione Civile;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Voglia Riformare totalmente la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale Ordinario di Busto Arsizio Prima Sezione Civile in premessa descritta, e conseguentemente Voglia accogliere totalmente l'appello proposto nel pagina 1 di 13 presente giudizio dal sig. e, per l'effetto, Voglia, 1) Dichiarare e Disporre l'affidamento Parte_1 condiviso dei figli minori e della madre con il sig. relativamente ad ogni R_ Per_2 Parte_1 scelta scolastica, ed al ril o nche validi per l'espatr padre d'incontrarli in spazio neutro con le tempistiche stabilite dai Servizi Sociali, previo adeguato accompagnamento dei minori, ivi compresa la regolamentazione dei contatti telefonici;
2) Porre interamente a carico della controparte sig.ra
il contributo al mantenimento dei figli minori e dell'importo mensile CP_1 R_ Per_2
€ 400, ammontante ad € 200, per ciascuno, oltre la zio STAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte d'Appello di Milano, in subordine nell'ipotesi in cui, la Corte d'Appello di Milano, non ritenga di accogliere la richiesta avanzata dall'odierno appellante sig. Parte_1 appena sopra descritta, si chiede di voler ridurre l'importo mensile complessivo posto a carico del sig.
[...]
con la sentenza impugnata in narrativa descritta a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 dei figli minori ad una somma nel suo ammontare mensile complessivo di € 400 ad una somma inferiore nel suo ammantare ritenuta più equa e di giustizia;
3) Revocare la condanna ex art. 96 c.p.c. inflitta con l'impugnata sentenza al sig. non sussistendone i presuposti giuridici né in fatto né in diritto;
4) Con Parte_1 condanna della pagamento di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si chiede che la Corte di Appello di Milano adita, voglia acquisire alla presente causa di appello il fascicolo relativo alla causa di primo grado avente R.G. N. 2507/2023 V.G. celebrata davanti al Tribunale Ordinario di Busto Arsizio Prima Sezione Civile”. Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, premessa ogni declatoria, provvidenza e statuizione del caso, contrariis reiectis, In via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza per tutti i motivi sopra esposti;
In via principale: a) rigettare tutte le richieste in fatto e in diritto dell'appellante e dichiarare la conferma integrale della sentenza n. 262/2024 del Parte_1 02/05/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, per tutti i motivi sopra esposti;
b) dichiarare la conferma della condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e disporre condanna ulteriore, per evidente temerarietà e manifesta infondatezza delle domande poste dall'appellante, quale aggravamento delle spese ex art. 96 co. 3 c.p.c.; In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari. In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. Riservata espressamente ogni più ampia precisazione dei fatti, produzione, deduzione e controdeduzione documentale e fatto salvo ogni ulteriore diritto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza pronunciata in data 02.05.2024, il Tribunale di Busto Arsizio - provvedendo sulla domanda promossa da volta ad ottenere l'affidamento super-esclusivo dei figli minori, CP_1 e , nati, rispettivamente il 7.3.2014 e il 17.4.2018 dalla relazione intrattenuta more R_ Per_2 uxorio con e la determinazione a carico dello stesso di un contributo al Parte_1 mantenimento dei figli nella misura di € 500 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie – ha affidato in via super esclusiva i minori e alla madre, cui ha conferito poteri di R_ Per_2 rappresentanza relativamente alle scelte scolastica, sanitarie, ludico-sportive ed al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio, con facoltà per il padre di incontrarli in spazio neutro, con le tempistiche stabilite dai Servizi sociali all'uopo incaricati;
ha posto a carico del resistente un contributo al mantenimento dei minori dell'importo mensile complessivo di € 400,00, oltre rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie;
ha attribuito alla il 100% CP_1 dell'assegno unico;
ha condannato il a rifondere le spese di lite sostenute dalla Pt_1 CP_1 nell'importo di € 3.600,00; ha condannato il a risarcire il danno subito dalla controparte ai Pt_1 sensi dell'art. 96 c.p.c. nell'importo di € 1.200,00, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria pagina 2 di 13 dalla data della sentenza al saldo;
ha, infine, condannato il a pagare la sanzione di € 500,00 in
Pt_1 favore della Cassa delle Ammende. Quanto al regime di affido, il Tribunale ha disposto l'affido super esclusivo dei minori alla madre, prevedendo la regolamentazione delle visite paterne in Spazio Neutro, sulla scorta degli approfondimenti effettuati dai Servizi territoriali – che avevano evidenziato vissuti di tristezza della primogenita rispetto al ricordo dei comportamenti violenti tenuti dal padre nel passato e R_ sentimenti di paura al pensiero di rivederlo – e della scarsa attenzione dimostrata dal per le
Pt_1 esigenze dei figli, anche sotto il profilo economico, non avendo il genitore mai versato alcun contributo per il loro mantenimento. Quanto agli aspetti economici, il Tribunale ha ritenuto congruo porre a carico del un
Pt_1 contributo al mantenimento di e di nella misura di € 200,00 mensili per ciascuno, R_ Per_2 oltre rivalutazione annua ISTAT e l'obbligo di rimborso del 50% delle spese straordinarie, tenuto conto della mancanza di frequentazione tra il padre e figli, della circostanza che il padre svolge attività lavorativa, seppur stagionale, della percezione, da parte del del reddito di inclusione
Pt_1 e dell'assenza di spese abitative da sostenere, vivendo, il con i propri genitori.
Pt_1 Infine, i giudici di prime cure hanno condannato il al risarcimento del danno subito dalla
Pt_1
ex art. 96 c.p.c., liquidandolo equitativamente nell'importo pari ad un terzo delle spese CP_1 processuali e aggiungendovi l'ammenda di € 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, in considerazione del comportamento processuale tenuto dal resistente, consistito nell'aver omesso di collaborare nella rappresentazione della sua effettiva condizione reddituale, nell'aver proposto un'eccezione di incompetenza per territorio del tutto avulsa dal quadro normativo di riferimento e nell'aver insistito su tesi e domande risultate prive di fondamento.
2.Avverso la predetta sentenza, con atto depositato in data 17.7.2024, ha proposto Parte_1 tempestivo appello ed ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, nel merito, in via principale, la riforma dello stesso in relazione al regime di affidamento dei figli minori, richiesto nella forma condivisa e alla determinazione del contributo al mantenimento dei figli e , da porre interamente a carico della , nella misura R_ Per_2 CP_1 di € 400,00 mensili, oltre rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie, in subordine, la riduzione dell'importo mensile complessivo posto a carico del sig. per il Pt_1 mantenimento dei figli minori ed infine, la revoca della condanna ex art. 96 c.p.c. e la condanna di controparte al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio. Con il primo motivo di appello, la difesa ha lamentato che la decisione di primo grado Pt_1 avente ad oggetto l'affidamento super esclusivo dei minori e alla madre sia priva R_ Per_2 di idonea motivazione – avendo il Tribunale omesso di motivare in ordine all' inidoneità educativa del – e sia basata solo sulle generiche affermazioni sfornite di prova di controparte, secondo Pt_1 le quali l'odierno appellante sarebbe dedito al gioco d'azzardo ed al consumo di alcool. Sullo specifico aspetto, la difesa di parte appellante ha rappresentato che durante la sua permanenza a Saronno, nel corso della convivenza con la presso l'abitazione dei genitori di quest'ultima, il CP_1
ha provveduto, per circa un anno, ad accudire la figlia primogenita in via esclusiva, Pt_1 essendo la impegnata tutto il giorno nella propria attività lavorativa;
che il non ha CP_1 Pt_1 mai tenuto comportamenti pregiudizievoli ai danni dei minori;
che durante la convivenza con la
, il è stato un padre esemplare, contribuendo alla cura dei propri figli fino alla CP_1 Pt_1 data del 17.5.2023, quando gli è stata notificata l'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla . CP_1 Con riferimento alla circostanza evidenziata dal Tribunale, secondo cui la figlia primogenita R_ ha manifestato tristezza al ricordo del comportamento violento tenuto dal padre nel passato e paura al pagina 3 di 13 pensiero di rivederlo, l'appellante ha eccepito che si è trattato di un episodio isolato, non idoneo ad incidere sulle proprie capacità genitoriali. Con il secondo motivo di appello, la difesa ha censurato la decisione di primo grado di porre Pt_1 a carico del padre l'obbligo di corrispondere complessivi € 400,00 mensili per il mantenimento dei figli (oltre rivalutazione annua ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie) ed ha chiesto di revocare il suddetto contributo e di porlo interamente a carico della controparte ed in subordine, di ridurlo nell'ammontare, non avendo il padre la possibilità economica di provvedere al pagamento della somma stabilita dal giudice di primo grado. A sostegno delle proprie ragioni, la difesa appellante ha rappresentato che la dispone di adeguati redditi propri, svolgendo attività lavorativa a tempo CP_1 indeterminato, che ha instaurato una relazione stabile con un nuovo compagno, che il padre, al contrario, è disoccupato, avendo svolto nell'estate 2023, presso un villaggio turistico sito in Parghelia (VV), un lavoro stagionale, per cui ha percepito un modesto stipendio, ammontante a circa 900.00 € mensili, che il dorme presso la casa dei propri genitori e che la sola entrata che possiede è Pt_1 costituita da un piccolo contributo datogli dai parenti, con il quale riesce a stento a soddisfare le proprie esigenze primarie vita ed infine, che l'uomo non ha mai percepito il reddito di cittadinanza, né il reddito di inclusione. Con il terzo motivo di appello, la difesa ha lamentato che la condanna ex art. 96 c.p.c. inflitta Pt_1 al proprio assistito dal Tribunale è stata disposta in assenza dei relativi presupposti giuridici, non avendo il violato il grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente Pt_1 l'inammissibilità o l'infondatezza della domanda. A tal proposito, la difesa ha evidenziato che la mala fede o la colpa grave sanzionata dall'art. 96 c.p.c. deve coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso e non, come avvenuto nel caso di specie, la singola eccezione (nello specifico eccezione di incompetenza per territorio) e/o la singola domanda proposta. Inoltre, parte appellante ha lamentato che la non ha assolto l'onere di CP_1 allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato. Quanto alla richiesta di sospensiva, la difesa appellante ha affermato che la sentenza impugnata determina un grave ed irreparabile pregiudizio economico a carico del proprio assistito, essendo il disoccupato e non potendo, di conseguenza, rifondere alla le spese di lite, Pt_1 CP_1 ammontanti ad € 3.600,00 oltre gli accessori di legge ed il contributo unificato, né corrispondere alla stessa l'importo di € 1.200,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., né pagare la sanzione di € 500,00 a favore della Cassa delle Ammende.
3.Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta dell'11.11.2024, CP_1 ha chiesto, in via preliminare, il rigetto dell'istanza di sospensiva e, nel merito, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, compensi ed onorari. La difesa di parte appellata ha, innanzi tutto, sottolineato la correttezza della decisione assunta dal Tribunale in punto affidamento super esclusivo dei minori alla madre, posto che il Pt_1 contrariamente a quanto da lui sostenuto, si è sempre disinteressato, anche durante la convivenza, della cura, dell'educazione e del mantenimento dei figli, sperperando i pochi soldi che guadagnava da lavori saltuari nel gioco e nell'alcool ed assumendo atteggiamenti aggressivi nei confronti della compagna di fronte ai minori. Ad ulteriore sostegno delle proprie ragioni, la difesa di parte appellata ha allegato la sentenza n. 833/2024, resa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 23.5.2024, passata in giudicato il 9.7.2024, con cui il è stato condannato alla pena di un anno di reclusione, per il reato di atti persecutori nei Pt_1 confronti della , fatti che si sarebbero verificati dopo la cessazione della convivenza e, il più CP_1 delle volte, di fronte ai figli ancora in tenera età; ha difesa ha, quindi, rappresentato che, quando il si è trasferito in Calabria, per diverso tempo si è reso irreperibile, abbandonando totalmente i Pt_1
pagina 4 di 13 figli e disinteressandosi completamente di loro e delle loro esigenze di crescita ed ha, inoltre, evidenziato come la madre sia sempre stata l'unica figura di riferimento dei due minori, occupandosi di loro, sia moralmente che economicamente e che la figlia ha difficoltà a R_ sostenere il rapporto con il padre (con riferimento alle videochiamate avviate dal Servizio sociale incaricato), avendo subìto maggiormente i comportamenti disfunzionali e violenti del genitore;
la difesa ha, quindi, riportato che, successivamente alla previsione dell'avvio dello Spazio Neutro da parte del Tribunale, il non ha mai partecipato agli incontri protetti proposti dai Servizi Pt_1 sociali di Saronno all'uopo incaricati. Quanto ai profili economici, la difesa di parte appellata ha sottolineato che il non ha mai Pt_1 versato alcun contributo per il mantenimento dei figli, pur percependo il reddito di inclusione e pur svolgendo lavori in nero. Sul punto, la difesa ha contestato quanto dedotto da controparte circa la nuova relazione sentimentale intrattenuta dall'appellata, evidenziando che tale circostanza non è idonea ad incidere sull'assegno di mantenimento dei figli, a cui il è obbligato in quanto padre Pt_1 dei minori ed affermando che la somma individuata dal Tribunale è esclusivamente destinata al mantenimento dei figli minori e non della , come erroneamente argomentato da controparte, CP_1 non sussistendo tra le parti alcun vincolo matrimoniale. La difesa ha, poi, affermato la correttezza della condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. inflitta dal giudice di prime cure al evidenziando il comportamento processuale poco Pt_1 trasparente e poco collaborativo di controparte, che non ha mai prodotto la documentazione attestante la sua situazione economica, nonostante le plurime richieste del Tribunale e che ha proposto eccezioni e richieste del tutto prive di fondamento. Infine, quanto all'istanza di sospensiva, parte appellata, chiedendone il rigetto, ha rimarcato la scorrettezza del comportamento di controparte, che ha continuato a non produrre alcun documento attestante la sua effettiva situazione reddituale, fingendo di essere disoccupato e di non percepire il reddito di inclusione.
4. Con provvedimento presidenziale del 24.07.2024, è stata fissata udienza al 12.12.2024 e disposta la sostituzione con il deposito di note scritte.
5. In data 13.11.2024, la difesa ha depositato il piano genitoriale ex art. 473 bis 12 c.p.c., Pt_1 contenente la richiesta di affido condiviso dei figli, la regolamentazione dei rapporti con i minori in autonomia e con modalità e la previsione di incontri dei minori con i nonni paterni.
6. Con memoria di replica del 02.12.2024, la difesa , richiamando i propri atti difensivi di cui CP_1 ha chiesto l'accoglimento, ha replicato alle prospettazioni e alle richieste contenute nel piano genitoriale depositato da controparte. In particolare, la difesa ha affermato che il padre era a conoscenza sia delle patologie della figlia sia del percorso di logopedia intrapreso dal figlio ed ha evidenziato che R_ Per_2 soffre delle suindicate patologie sin dalla nascita e che la madre dispone delle fatture del R_ percorso terapeutico avviato da , che controparte dovrebbe pagare al 50 % in quanto spese Per_2 straordinarie. La difesa ha, quindi, affermato che la domanda di affido condiviso non può essere inserita nel piano genitoriale e che il continua a non provvedere al mantenimento dei figli, in violazione Pt_1 delle statuizioni di primo grado, disinteressandosi di essi. A tale proposito, parte appellata ha rimarcato che il continua a non aderire agli incontri in Spazio Neutro proposti dai Servizi Pt_1 territoriali e che non sempre rispetta le videochiamate con i minori, che si tengono ogni 15 giorni in presenza della psicologa e dell'assistente sociale.
pagina 5 di 13 Da ultimo, la difesa ha rappresentato di essere disponibile all'effettuazione di incontri tra i CP_1 minori e i nonni paterni, nonostante il disinteresse da essi manifestato nei confronti dei bambini, evidenziando, tuttavia, la necessità di una regolamentazione da parte dei Servizi Sociali.
7. L'udienza del 12.12.2024 è stata celebrata con modalità cartolare, nell' assenza delle parti, come da provvedimento presidenziale del 24.7.2024. All'esito, la Corte, letti il parere del PG, che ha chiesto il rigetto dell'appello e le note scritte delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
8. Ritiene la Corte che i motivi di appello siano infondati e che, conseguentemente, la sentenza di primo grado debba essere integralmente confermata. Preliminarmente, preso atto della nota depositata dalla difesa in data 22.7.2024, occorre Pt_1 provvedere alla riqualificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio, erroneamente indicato come atto di citazione in appello e da qualificare come ricorso, ai sensi degli artt. 473bis. 30 e segg. c.p.c., pienamente applicabili al procedimento in esame, essendo il giudizio di primo grado stato instaurato successivamente alla data del 28.2.2023. Va, poi, rilevato che non può trovare accoglimento la richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato, venendo la relativa domanda assorbita nella valutazione del merito. Passando all'esame del primo motivo di appello, ritiene il Collegio che debba essere rigettata la domanda di parte appellante, volta ad ottenere la riforma della sentenza impugnata in relazione al regime di affido dei due minori, chiesto nella forma dell'affidamento condiviso, ritenendosi corretta la decisione del Tribunale che ha conferito alla madre pieni poteri di rappresentanza sui figli. A tale riguardo, giova evidenziare che l'art. 337 quater c.c. prevede che l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori possa essere disposto quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse preminente del minore, non riferito all'intuibile o comprensibile desiderio del bambino di mantenere la bigenitorialità, ma in funzione del soddisfacimento delle sue oggettive, fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, mantenimento, educazione, istruzione, assistenza morale, e della sua sana ed equilibrata crescita psicologica, morale e materiale” ( cfr. Cass. n. 18559/2016). Come correttamente evidenziato dai giudici di prime cure, la norma citata, non precisa, tuttavia, gli specifici casi in presenza dei quali il giudice può derogare al regime preferenziale voluto per legge, sicché la giurisprudenza di merito e di legittimità ha provveduto a fissare alcuni criteri che possono riassumersi nella inidoneità o incapacità di uno dei genitori a prendersi cura del minore, resa manifesta da un conclamato disinteresse nei confronti del medesimo, o nel rifiuto del minore a rapportarsi con uno dei genitori, o nel mancato pagamento, da parte del genitore obbligato, del contributo di mantenimento a favore del figlio (rivelando la circostanza un atteggiamento incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione del minore), o nel comportamento del genitore che non rispetta il regime delle visite (venendo violato il primario diritto del figlio minore di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori), o nel comportamento del genitore assente, disinteressato alla vita del figlio minore talvolta, addirittura, irreperibile, o, ancora, nella irregolarità e non assiduità delle frequentazioni paterne. La Suprema Corte ha, altresì, evidenziato che l'affido esclusivo rafforzato della prole ad uno solo dei genitori può essere disposto se il giudice rileva difficoltà dell'altro genitore a sintonizzarsi con i figli, a comprendere i loro bisogni e a cogliere e riconoscere i propri errori (cfr. Cass.Civ. I sez. ordinanza 29999 del 31.12.2020), nonché in considerazione della gravità della conflittualità esistente tra le parti e dei reati commessi da un genitore in danno dell'altro, volti inevitabilmente a riflettersi negativamente anche su sentimenti ed equilibri affettivi, personali e familiari e sui rapporti interpersonali (cfr.Cass. n. 18559/2017).
pagina 6 di 13 Va, comunque, osservato che la Cassazione ha chiarito che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dei figli ad un genitore, deve essere sorretta da una motivazione, non solo in termini positivi sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in termini negativi sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr.Cass. n. 21425/2022). Nel caso in esame, va rilevato che il padre, trasferitosi a Mileto (VV) dai propri genitori verso la fine del 2022 ( come comprovato dalla richiesta di applicazione di misura cautelare della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio del 3.05.2023, depositata il 6.06.2023 dalla difesa
, nonché dal certificato storico di residenza, prodotto dalla difesa il 28.06.2023), non CP_1 Pt_1 ha incontrato i propri figli per molto tempo ed in particolare dal mese di maggio del 2023. Tale circostanza, non contestata dall'odierno appellante, è stata riportata dalla all'udienza CP_1 del 18.10.2023, risultando, altresì, confermata sia dal decreto del 14.2.2024, nel quale il giudice dava atto che non erano ancora stati avviati gli incontri tra padre e minori in Spazio Neutro, sia dalla relazione del Servizio sociale di Saronno del 29.03.2024, dalla quale emergeva che gli operatori socio sanitari avevano ritenuto opportuno disporre un calendario di videochiamate tra padre e figli in ragione del lungo periodo di interruzione dei rapporti, durante il quale i bambini non avevano più visto il Pt_1 Al riguardo, va rilevato che, nonostante l'odierno appellante nutra sentimenti d'affetto verso i propri figli e abbia affermato di voler essere un padre presente nella loro vita (cfr. relazione dei Servizi sociali di Mileto del 11.12.2023), tuttavia, dalle relazioni dei Servizi incaricati, non è emersa una decisa determinazione del ad attivarsi fattivamente per recuperare i rapporti con i minori, Pt_1 partecipando alle visite disposte in Spazio Neutro o attivandosi per aumentare le occasioni di incontro tramite videochiamate, sicché la dichiarata disponibilità, la mostrata flessibilità all'organizzazione del calendario delle videochiamate e l' affermazione di voler collaborare per ripristinare la relazione con i figli, non appaiono indicative di un serio e concreto impegno in tal senso, rimanendo mere enunciazioni di intenti. È, quindi, evidente che, se pur esistente, come rilevato anche dalla relazione del Servizio Sociale di Mileto del 29.04.2024, un sincero e reciproco legame affettivo tra il padre e i minori, l'odierno appellante non sia una figura presente nella vita dei figli e non abbia instaurato con loro un effettivo rapporto, risultando poco coinvolto nella loro quotidianità e non essendo, di conseguenza, in grado di rappresentarne e coltivarne le esigenze e i bisogni. La scarsa attitudine dell'odierno appellante ad avviare movimenti proattivi e fattivi rispetto al recupero della relazione con i propri figli e di reale cambiamento rispetto all'esercizio di una genitorialità responsabile e protettiva, si rileva, peraltro, anche sul piano economico, essendo circostanza pacifica che il non provveda al mantenimento di e di , Pt_1 R_ Per_2 nonostante vi sia stato giudizialmente obbligato, prima dal provvedimento provvisorio del Tribunale del 18.10.2023 e, successivamente, dalla sentenza definitiva resa in data 2.5.2024, oggi impugnata, che ha onerato il al pagamento della somma mensile di € 200,00 per il mantenimento di Pt_1 ciascun figlio. Va, al riguardo, rilevato che le argomentazioni poste dal a giustificazione del proprio Pt_1 inadempimento, con particolare riguardo al suo stato di disoccupazione che non gli consentirebbe di provvedere al pagamento della somma statuita dal Tribunale a titolo di mantenimento dei figli, appaiono prive di pregio. In particolare si rileva, infatti, che per giurisprudenza costante, anche il genitore disoccupato è obbligato a mantenere i figli, sussistendo il dovere di attivarsi e di impegnarsi nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità (cfr.Cass. n. 12283/2024).
pagina 7 di 13 Va, inoltre, rilevato che all'udienza del 18.10.2023 tenutasi in primo grado, il nel rifiutare la Pt_1 proposta del Giudice di pagare l'importo mensile complessivo di € 400,00 a titolo di mantenimento dei minori, si era offerto di pagare la minore somma di € 150,00 per ciascun figlio, sicché ben poteva, a riprova del suo interesse nei confronti dei figli, contribuire al sostentamento di e di R_
almeno con la somma da lui stesso indicata. Per_2 Da ultimo, ulteriori elementi preclusivi all'affido condiviso dei minori, attengono ai comportamenti minacciosi e ossessivi tenuti dal nei confronti della , comportamenti Pt_1 CP_1 che l'odierno appellante ha negato in primo grado, ma che sono stati accertati dalla sentenza n. 833/2024 pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio il 23.5.2024, passata in giudicato il 9.7.2024, che ha condannato il alla pena di un anno di reclusione per il reato di atti persecutori nei Pt_1 confronti dell'odierna appellata. Dalla lettura della sentenza penale prodotta dalla difesa , si evince che le condotte CP_1 persecutorie, consistite in pedinamenti, minacce, pubblicazioni su social network, non solo sono state consumate in un arco temporale particolarmente prolungato, intercorrente dal mese di maggio 2022 fino al mese di maggio 2023, cessando solo a seguito dell'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa (eseguita il 6.5.2023), ma si sono, altresì, realizzate anche alla presenza dei due minori. Tali condotte del hanno avuto l'effetto di inasprire e logorare i rapporti tra lo stesso e la ex Pt_1 compagna, determinando, da un lato, l'impossibilità di comunicare e di cooperare serenamente con la – con evidenti ricadute sulla possibilità di assumere decisioni condivise e centrate sui CP_1 bisogni dei figli e conseguente rischio di stalli decisionali – e dall'altro lato, importanti disagi per i due minori, i quali, nell'attualità, hanno espresso evidenti fatiche (soprattutto a relazionarsi R_ con il genitore in ragione delle esperienze traumatiche cui sono stati esposti. A tale proposito, osserva la Corte, che dalle relazioni dei Servizi sociali emerge che i comportamenti tenuti in passato dal e le dinamiche disfunzionali che hanno contraddistinto la relazione Pt_1 della coppia genitoriale, hanno avuto e continuano ad avere, effetti destabilizzanti sull'equilibrio psico emotivo dei minori. In particolare, con la relazione dell' 11.12.2023, il Servizio sociale di Saronno ha riportato che i minori avevano riferito di essersi sentirsi molto spaventati quando i genitori litigavano. Inoltre, la primogenita bambina ritenuta dal Servizio capace di comprendere la situazione familiare e R_ competente cognitivamente, aveva riportato vissuti di sofferenza rispetto ai comportamenti tenuti dal padre negli ultimi tempi e il conseguente timore che gli atteggiamenti aggressivi agiti dal genitore nei confronti della madre, potessero verificarsi nuovamente (a tale proposito la minore aveva raccontato agli operatori che, in una occasione, temendo che il padre potesse fare del male alla madre o al fratello, si era “messa in mezzo”, ricevendo dal una sberla). Pt_1 Tali comportamenti paterni hanno ingenerato nella minore vissuti di timore e di sofferenza tali da indurla a chiedere agli operatori di non incontrare più il padre in autonomia, portandola, altresì, ad esprimere sentimenti di tristezza, in quanto convinta che il genitore non volesse bene né a lei né al fratello, non essendosi adeguato alle indicazioni degli operatori e a quelle del Tribunale. Nella relazione di aggiornamento del Servizio sociale di Saronno depositata il 29.03.2024, gli operatori hanno dato atto delle perduranti difficoltà di rispetto all'incontro con il padre, indicativa R_ della grave esposizione della bambina a comportamenti disfunzionali paterni ed hanno riportato che, sebbene la prima videochiamata tra i minori e il avesse avuto esito positivo, essendo l'uomo Pt_1 riuscito ad aprire un dialogo emotivo con i figli, i quali gli avevano confidato i loro pensieri e le loro sensazioni, aveva, tuttavia, chiuso più volte il canale comunicativo con il R_ Pt_1 chiedendo di raggiungere la madre, riferendo successivamente agli operatori di continuare ad avere pensieri negativi verso il padre, che la mettevano in uno stato di agitazione.
pagina 8 di 13 Appaiono, pertanto, evidenti gli stati di timore ed il disagio che i comportamenti paterni hanno causato nei figli, specialmente nella primogenita tanto che gli stessi minori, come riferito R_ nella summenzionata relazione dei Servizi, nonostante si siano mostrati disponibili a fare delle videochiamate con il proprio padre, sono apparsi rassicurati dalla circostanza che, durante le stesse, sarebbe stato presente un operatore. Occorre, peraltro, rilevare che gli stati di malessere manifestati dai minori non sono pienamente compresi e riconosciuti dal come dimostrato dal tenore del presente ricorso in appello, nel Pt_1 quale l'appellante ha ricondotto le difficoltà espresse da nei suoi confronti ad un unico R_ episodio isolato e non abituale, sicché, a suo dire, tale circostanza .. non può incidere e non può influire, essendo irrilevante, sul giudizio di affidamento condiviso dei figli minori e … avendo si R_ Per_2 ribadisce il durante la convivenza con la sig.ra tenuto sempre un comportamento Pt_1 CP_1 esemplare sia nei confronti della sig.ra che nei confronti dei propri figli minori” (cfr. ricorso in CP_1 appello, pagg. 14-15). Non vi è dubbio, pertanto, che il ponendo in essere comportamenti disfunzionali e poco Pt_1 attagliati alle esigenze di tutela dei figli, non abbia saputo proteggere i due minori da esperienze dolorose e traumatiche, inducendo negli stessi vissuti di timore e di insicurezza, che, oltre a rendere, nell'attualità, difficoltosa la normalizzazione dei rapporti, sono indicativi di scarse attitudini genitoriali. A fronte di ciò, si osserva che è risultata pienamente idonea ad occuparsi della CP_1 gestione dei figli, rilevandosi che, dall'interruzione della convivenza con il avvenuta a metà Pt_1 dell'anno 2022, i minori hanno sempre abitato con la madre, la quale, come hanno evidenziato le relazioni del Servizio sociale di Saronno rispettivamente del 5.10.2023 e del 2.02.2024, ha dimostrato un'ottima capacità di accudire i due bambini, dimostrando di conoscerli a fondo, di comprendere e di sapere provvedere a pieno alle loro necessità di crescita, supportandoli nelle loro fragilità e nei loro bisogni. Nell'interazione con i figli, la donna ha, inoltre, sempre mostrato disponibilità e comprensione, riuscendo, nello stesso tempo, ad essere autorevole nel dare loro limiti e a farli rispettare, godendo, inoltre, di una buona rete di sostegno familiare (i genitori e il nuovo compagno), all'interno della quale i minori hanno mostrato di trovarsi pienamente a loro agio (cfr. relazione del 11.12.2023 Servizio sociale di Saronno). Alla luce di quanto sin qui argomentato, pur riconoscendosi il desiderio del di recuperare il Pt_1 rapporto con i propri figli e l'esistenza di autentici sentimenti di affetto verso i minori, ritiene la Corte corretta la decisione assunta dal Tribunale, che ha individuato nella madre la figura maggiormente in grado di occuparsi della quotidianità di e di , stante la non R_ Per_2 percorribilità, allo stato, di una gestione condivisa della genitorialità, che, ove disposta, rischierebbe di determinare stalli decisionali, con conseguente incremento della conflittualità della coppia genitoriale e pregiudizievoli ricadute sul percorso di crescita dei due bambini. Vista la complessità della situazione familiare, deve essere confermato l'incarico al Servizio sociale del Comune di residenza dei minori, anche in collaborazione con il Servizio sociale del Comune di residenza del padre, di mantenere un monitoraggio sulle condizioni di benessere di e di R_
e sulla situazione del nucleo familiare, proseguendo nel percorso di riavvicinamento al Per_2 padre, sia con l'effettuazione di video chiamate, sia con la previsione di incontri in presenza, da effettuare inizialmente con modalità protette ed osservate, all'intero dello Spazio Neutro, con possibilità, in caso di positivo andamento e tenuto conto delle condizioni psico emotive dei due minori, di graduale e progressiva liberalizzazione.
pagina 9 di 13 Deve, altresì, essere rigettato anche il secondo motivo di appello, avente ad oggetto la dedotta gravosità delle statuizioni di natura economica individuate dal Tribunale a titolo di contributo paterno al mantenimento dei figli minori . Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, in relazione al dovere dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli, la norma di riferimento non è l'art. 156 c.c., riguardante l'assegno di mantenimento al coniuge separato, bensì gli artt. 315 bis, 316 bis, 337 ter e 337 septies c.c., sicché, né la sussistenza di redditi propri in capo alla , né la relazione dell'appellata con un nuovo partner CP_1 (il quale non è gravato da alcun obbligo di mantenimento dei figli della compagna), sono elementi idonei ad elidere l'obbligo gravante sul padre di provvedere al mantenimento dei propri figli. Neanche il dedotto stato di disoccupazione del è circostanza atta ad escludere il suddetto Pt_1 obbligo di mantenimento. Come sopra ricordato, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che anche il genitore disoccupato è tenuto a mantenere i figli, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità (Cass. n. 12283/2024). In punto onere di mantenimento della prole, va, infatti, richiamato quanto la Corte di Cassazione va sostenendo ormai costantemente, ovvero che il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se disoccupato. O meglio, è tenuto a versarlo a meno che non provi davanti al giudice di essersi attivato per cercare lavoro e di non essere riuscito in alcun modo a recuperare i soldi necessari e al contempo di non avere altri redditi ( cfr. Cass. sent. n. 39411 del 24 agosto 2017) . In altri termini, anche in assenza di stabile occupazione, i genitori dotati di capacità lavorativa sono obbligati a partecipare al mantenimento della prole, al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada solo sul genitore convivente. Infatti, la natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo al mantenimento anche a carico di quel genitore che, per qualsiasi motivo non eserciti attività lavorativa, pur avendo capacità lavorativa generica.
Specularmente del resto, sul fronte penalistico, la Suprema Corte ha ritenuto che in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all'art. 570 c.p., incombe sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, tanto che la responsabilità penale del genitore non può essere esclusa in base alla generica indicazione dello stato di disoccupazione (cfr. Cass. pen. sent. n. 7273/2013). Nel caso in esame l'appellante, di anni 38, non ha allegato alcuno specifico impedimento al lavoro, non ha dimostrato gravi deficienze fisiche o psichiche, né tanto meno stati di morbilità, di tale natura invalidante da impedirgli di assumere impegni lavorativi, essendo pertanto, fino a prova contraria, nel caso di specie non data, dotato di capacità lavorativa che potrebbe mettere a frutto. Inoltre, il non ha dimostrato in alcun modo di essersi attivato fattivamente per la ricerca di Pt_1 un lavoro, non ha dimostrato l'invio di curriculum, essendosi limitato a produrre nel presente grado di giudizio, certificazione del centro per l'impiego di Vibo Valentia datata 21.6.2024, sicché vi è sullo specifico aspetto un vuoto probatorio, che porta la Corte ad affermare che l'appellante non abbia dimostrato l'esistenza di valide e consistenti motivazioni tali da elidere le obbligazioni su lui incombenti in relazione al mantenimento dei figli. Inoltre, deve evidenziarsi, quanto alla domanda proposta in via subordinata di riduzione del contributo disposto dal Tribunale, che – alla luce dell'assenza di oneri abitativi, vivendo, il Pt_1 con i propri genitori, dell'età dei minori (6 e 10 anni), della circostanza che essi convivono con la madre, sulla quale grava di conseguenza il maggior carico derivante dal soddisfacimento delle quotidiane necessità dei figli, della totale assenza di frequentazioni tra padre e figli e delle condizioni economiche della - la somma individuata dai giudici di prime cure quale contributo paterno CP_1
pagina 10 di 13 al mantenimento dei figli, sia del tutto congrua e non suscettibile di essere diminuita, tenuto conto anche del fatto che lo stesso che già affermava di essere disoccupato, all'udienza del Pt_1 18.10.2023, si era offerto di pagare l'importo mensile € 150,00 per il mantenimento di ciascun figlio, dimostrando, così, di disporre di introiti lavorativi verosimilmente non dichiarati. Quanto alle condizioni economiche di , va rilevato che la stessa, per l'anno di imposta CP_1 2023, ha dichiarato un reddito lordo annuo derivante dalla sua attività lavorativa svolta come commessa presso un supermercato, di circa 19.000,00 euro, che, detratti gli oneri fiscali, è pari ad un reddito netto mensile di circa 1.300,00 euro, somma con la quale la donna, benché anch'essa priva di oneri abitativi, vivendo presso i propri genitori, deve, tuttavia, fare fronte a tutte le esigenze di vita proprie e dei due figli minori ed al loro integrale mantenimento diretto. Deve, infine, essere rigettato anche il terzo motivo di appello, avente ad oggetto la revoca della condanna ex art. 96 c.p.c. inflitta al dal Tribunale di Busto Arsizio. Pt_1
Preliminarmente, deve osservarsi che il Tribunale, condannando l'odierno appellante al pagamento, ex art. 96 c.p.c. di € 1.200,00 in favore di , parametrando tale importo sulle spese CP_1 processuali, non ha applicato il primo comma della suddetta norma, che presuppone una domanda di parte volta a chiedere il risarcimento del danno subito per effetto del comportamento doloso o gravemente colposo della controparte, bensì il terzo comma della medesima norma, che prevede la possibilità per il giudice, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91 c.p.c., di condannare anche d'ufficio la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. Conseguentemente, per l'applicazione della sanzione processuale in esame, contrariamente a quanto lamentato dall'odierno appellante, non sono necessarie istanze, allegazioni, prove e, in generale, impulsi di parte, essendo essa collegata ad una iniziativa officiosa del giudice e rimessa alla sua discrezionalità. In particolare, quanto al terzo comma della suddetta norma, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico con finalità deflattive del contenzioso, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale e di quelle condotte che determinano una violazione delle regole del giusto processo e della sua ragionevole durata. La sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di «abuso del processo», quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass., n. 27623/2017; Cass. n. 20018/2020; Cass. n. 3830/2021). Tale interpretazione dell'istituto è stata fatta propria dalla Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 152 del 2016, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 96 c.p.c., comma 3, in relazione agli artt. 3,24 e 111 Cost., ha rilevato che la previsione di tale disposizione ha natura sanzionatoria delle condotte di tutti coloro che, abusando del diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, aggravando il volume del contenzioso, sicché il giudice, nell'applicare l'art. 96 co. 3 c.p.c., non è più tenuto a svolgere complessi, quanto delicati, apprezzamenti sulla colposa o negligente condotta della parte e del suo difensore, dovendo, invece, limitarsi a valutare "oggettivamente" la sussistenza di un "abuso del processo", quale emerge dagli atti processuali e dal loro contenuto. Incorrono, pertanto, in responsabilità per abuso del processo coloro che abbiano proposto domande od eccezioni o formulato difese macroscopicamente inammissibili o manifestamente infondate, vuoi sotto il profilo giuridico (in quanto proposte in totale ed evidente carenza dei presupposti previsti dalla legge), vuoi sotto il profilo fattuale (allegando, ad esempio, fatti di cui si accerti la manifesta falsità; cfr. Cass. n. 27623/2017).
pagina 11 di 13 Nel caso in esame, ritiene il Collegio, che il Tribunale abbia correttamente accertato la condotta di abuso del processo realizzata dal rilevandosi, in primo luogo, che l'eccezione di Pt_1 incompetenza territoriale proposta e reiterata in primo grado, con la quale il ricorrente sosteneva che il giudizio avrebbe dovuto incardinarsi nel luogo di residenza del convenuto, risultava del tutto priva di fondamento, in quanto apertamente contraria al dettato dell'art. 473 bis. 11 c.p.c., che prevede espressamente la competenza territoriale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale in relazione a tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano, come, evidentemente, quello in esame. In secondo luogo, come correttamente effettuato dai giudici di primo grado, deve essere valutata la scarsa collaborazione mostrata del nel rappresentare al Tribunale, la propria situazione Pt_1 reddituale e di quella dei suoi genitori, condotta che ha costretto il giudicante ad emettere più provvedimenti di sollecito e richieste di integrazione documentale, con evidenti ripercussioni sui tempi processuali. Al riguardo, si rileva che con decreto assunto all'udienza del 18.10.2023, il giudice di primo grado intimava al di depositare, entro il 30.11.2023, gli estratti conto del 2021 -2022 -2023, la Pt_1 documentazione relativa ai beni immobili e mobili registrati di cui avesse la titolarità o la disponibilità a qualsiasi titolo, le ultime tre dichiarazioni dei redditi e le buste paga del 2022 e 2023.In data 27.11.2023, il depositava solo un'autocertificazione, l'estratto conto previdenziale Pt_1
(dall'1.1.2015 al 3.6.2022), la carta di circolazione del proprio veicolo e le attestazioni ISEE rilasciate nel mese di ottobre 2022 e nel mese di gennaio 2023.A questo punto, il Tribunale, rilevato che la documentazione richiesta al non era quella da lui depositata, con successivo decreto del Parte_1
28.11.2023, intimava alla parte di depositare prova delle sue fonti di sostentamento entro il 7.12.2023. Con atto depositato il 4.12.2023, il non depositava alcuna documentazione, ma affermava Pt_1 semplicemente di essere disoccupato, dichiarando, inoltre “Per quanto riguarda le fonti di sostentamento il sig. attualmente mangia alcune volte dalle sorelle altre volte mangia dai genitori (i quali Parte_1 sono titolari di modeste pensioni di invalidità), presso i quali dorme e i quali provvedono a soddisfare le sue esigenze primarie di vita (alimenti, vestiario ecc.)”. Con decreto del 5.12.2023, il Tribunale invitava il ad allegare documentazione sui redditi dei genitori entro il 28.12.2023 e l'odierno appellante, Pt_1 in data 27.12.2023, depositava solo attestazione ISEE relativa al proprio nucleo familiare, rilasciata nel luglio 2023 e il prospetto riepilogativo della pensione per l'anno 2022 dei propri genitori. Vista, ancora una volta, l'incompletezza della produzione documentale depositata dal il Tribunale, con Pt_1 decreto del 28.12.2023, disponeva il deposito delle CU della pensione della madre del resistente relative agli anni 2021 e 2022 e richiedeva, altresì, chiarimenti in ordine alla situazione reddituale ed economica dei genitori. Solo con atto del 7.02.2024, il precisava, per la prima volta, che il Pt_1 proprio padre, fino al mese di dicembre 2023, aveva percepito il reddito di cittadinanza e, a decorrere dal mese di gennaio 2024, percepiva il reddito di inclusione, affermando, altresì, che entrambi i genitori percepivano mensilmente una pensione di invalidità. Con lo stesso atto, il allegava, Pt_1 per la prima volta, la CU 2023 relativa al padre e le CU 2022 e 2023 relative alla madre, nonché documentazione attestante movimentazione dal 1.1.2022 al 31.12.2023 del libretto di risparmio intestato alla madre e documentazione attestante movimentazione dal 1.1.2022 al 31.12.2023 del libretto di risparmio intestato ad entrambi i genitori. A fronte di ciò, il Tribunale, con ulteriore decreto del 14.02.2024, rilevava la mancanza degli estratti conto. Va, inoltre, rilevato che in data 27.11.2023, il depositava delibera del 6.11.2023, con cui il Consiglio dell'Ordine degli avvocati Pt_1 di Busto Arsizio lo ammetteva al patrocinio a spese dello Stato, ma nella comparsa conclusionale del 2.04.2024, l'odierno appellante, nel chiedere la condanna di controparte al pagamento di spese ed onorari di causa, ne domandava la distrazione in favore del proprio difensore. Il Tribunale, rilevata l'incompatibilità tra la domanda di distrazione delle spese processuali in favore del difensore e pagina 12 di 13 l'ottenuto beneficio al patrocinio a spese dello Stato, chiedeva, con decreto del 17.04.2024, di fornire chiarimenti in proposito. Tale richiesta di chiarimenti non veniva immediatamente evasa, sicché il Tribunale era costretto a reiterarla in data 29.04.2024. Solo con atto del 30.04.2024, il difensore dell'odierno appellante dichiarava di rinunciare alla distrazione delle spese a favore dell'ammissione al gratuito patrocinio. Alla luce di quanto sopra riportato, ritiene la Corte che la condotta processuale dilatoria e negligente del non sia conforme ai principi del giusto processo e dell'economia processuale, dovendo Pt_1 quindi essere sanzionata. Peraltro, anche nel presente grado di giudizio, la difesa del nel domandare la riforma del Pt_1 capo della sentenza impugnata relativo al contributo al mantenimento dei figli, ha richiamato del tutto impropriamente l'art. 156 c.c. e i presupposti relativi all'assegno di mantenimento per il coniuge separato, sostenendo una tesi del tutto priva di qualsiasi fondamento giuridico. Deve, quindi, reputarsi corretta la condanna del ex l'art. 96 co. 3 c.p.c., condividendosi, Pt_1 altresì, la determinazione quantitativa della sanzione operata dal giudice di prime cure, che, come chiarito dalla Suprema Corte, può essere calibrata sull'importo delle spese processuali, costituendo una frazione o un multiplo delle stesse (Cass. n. 27623/2017; Cass. n. 17902/2019). La totale soccombenza di parte appellante anche nel presente grado di giudizio, comporta la condanna della stessa alle spese di lite, come meglio specificate in parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Parte_1
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio in data 2.5.2024, così
[...] provvede
1) Rigetta i motivi di appello e per l'effetto conferma integralmente il provvedimento impugnato;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte, Parte_1
, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA. CP_1
Così deciso in Milano, il 12.12.2024
Il Consigliere est. Valentina Paletto Il Presidente Annamaria Pizzi
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