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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/02/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6819/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6819/2024 promossa da:
(C.F. ), in proprio, elettivamente domiciliato in Milano, Parte_1 C.F._1
Corso Indipendenza n. 1, presso il proprio studio
ATTORE
contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e contro
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come segue:
Piaccia all'Ill.ma Sig.ra Giudice del Tribunale Ordinario di Milano, Dott.sa Simonetta Scirpo della V sezione civile, respinta ogni contraria istanza : Accertare e dichiarare l'inadempimento, anche con riferimento ai disposti degli articoli 1719 e 1720 del codice civile, del Dott. nato a CP_1
IA IN (EN) il 28 marzo 1948 e residente in [...] nonché della persona giuridica autonoma di diritto svizzero C.F. : Controparte_2
già con P.IVA_1 Controparte_3
sede in CH – 6830 Chiasso (TI) Svizzera Corso San Gottardo n.54 – Fondo Trustee e per P.IVA_2
pagina 1 di 7 esso il Trustee del fondo in persona del Dott. nato a [...] il 28 CP_1
Marzo 1948 e residente in [...], consistente nel mancato pagamento delle competenze professionali dovute al ricorrente Avv. a seguito della suindicata Parte_1
attività professionale svolta, documentata agli atti ed indicata in premessa Per l'effetto condannare, in solido, il Dott. nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
alla via Paolo da Cannobbio n.10 nonché la persona giuridica Controparte_2
autonoma di diritto svizzero C.F. : già P.IVA_1 Controparte_3
con sede in CH – 6830 Chiasso (TI) Svizzera Corso San Gottardo n.54
[...]
– Fondo Trustee e per esso il Trustee del fondo in persona del Dott. P.IVA_2 CP_1
nato a [...] il [...] e residente in [...], al pagamento in favore dell'attore Avvocato della somma di Euro 51.256 Parte_1
(cinquantunomiladuecentocinquantasei/00) oltre accessori come per legge, ovvero nella maggiore o minore somma che l'Autorità Giudiziaria adita riterrà di giustizia, a titolo di competenze professionali a tutt'oggi impagate e spettanti all'attore Avvocato , in virtù dell'attività legale svolta, Parte_1
documentata agli atti e citata in premessa Condannare, in solido, il Dott. nato a [...] CP_1
IN (EN) il 28 marzo 1948 e residente in [...] nonché la persona giuridica autonoma di diritto svizzero C.F. : Controparte_2 P.IVA_1
già con sede in CH – Controparte_3
6830 Chiasso (TI) Svizzera Corso San Gottardo n.54 – Fondo Trustee e per esso il P.IVA_2
Trustee del fondo in persona del Dott. nato a [...] il [...] CP_1
e residente in Milano alla via Paolo da Cannobio al pagamento delle spese legali di giudizio oltre accessori come per legge alle quali deve aggiungersi la somma di euro 44,00 occorsa per le notifiche dell'atto di citazione ai suddetti convenuti Condannare, in solido, il Dott. nato a CP_1
IA IN (EN) il 28 marzo 1948 e residente in [...] nonché la persona giuridica autonoma di diritto svizzero C.F. : Controparte_2 P.IVA_1
già con sede in CH – Controparte_3
6830 Chiasso (TI) Svizzera Corso San Gottardo n.54 – Fondo Trustee e per esso il P.IVA_2
Trustee del fondo in persona del Dott. nato a [...] il [...] CP_1
e residente in [...], al pagamento di una somma da quantificare ex art. 96 c.p.c. a seguito dell'evidente colpa grave e mala fede, nella quale sono incorsi i predetti, a seguito dell'instaurazione della presente lite temeraria, della contumacia degli stessi da dichiarare nel presente giudizio e dell'irreperibilità ed insolvenza fraudolenta perpetrata dai convenuti.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221
(comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il
5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con atto di citazione l'avv. conveniva in giudizio avanti questo Tribunale Parte_1 [...]
e l' (persona autonoma di diritto svizzero, già CP_1 Controparte_2 [...]
– Fondo Trustee 95130260136 e, Controparte_3
per esso, il Trustee del fondo, in persona del dott. , chiedendo di accertare e CP_1 dichiarare l'inadempimento, anche con riferimento al disposto degli artt. 1719 e 1720 c.c., delle parti convenute, consistente nel mancato pagamento delle competenze professionali dovute all'avv. Pt_1
a seguito dell'attività professionale svolta;
per l'effetto, chiedeva di condannare i convenuti, in
[...] via solidale tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 51.256,00, oltre accessori come per legge, ovvero della maggiore o minore somma che l'Autorità Giudiziaria adita ritenesse di giustizia, a titolo di competenze professionali a tutt'oggi impagate e spettanti all'attore in virtù dell'attività legale svolta;
chiedeva, inoltre, di condannare le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento di una somma da quantificare ex art. 96 c.p.c. a seguito dell'evidente colpa grave nella quale erano incorsi i predetti convenuti e a seguito dell'instaurazione della presente lite temeraria.
A sostegno delle domande formulate, parte attrice deduceva di aver ricevuto dalle odierne parti convenute i seguenti mandati professionali:
- Mandato ad litem per proporre un ricorso per la correzione degli errori materiali della sentenza n. 10697/2016, emessa in data 29.09.2016 dal Tribunale Ordinario di Milano, sezione XIII civile, nel procedimento R.G. n. 67136/2014;
pagina 3 di 7 - Mandato ad litem per proporre un atto di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di Milano, sezione XIII civile, procedimento R.G. n. 67136-
1/2014;
- Mandato ad litem per proporre un'opposizione all'esecuzione immobiliare n. 422/2015 innanzi al Tribunale Ordinario di Milano, sezione esecuzioni immobiliari;
- Mandato ad litem per proporre un'ulteriore opposizione all'esecuzione immobiliare n. 422/2015 innanzi al Tribunale Ordinario di Milano, sezione esecuzioni immobiliari.
L'attore affermava, inoltre, di aver svolto la relativa attività professionale, maturando un compenso totale pari a euro 51.256,00, di cui euro 22.457,00, oltre accessori, come per legge, relativamente alla difesa di cui al ricorso per la correzione degli errori materiali della suddetta sentenza e relativa udienza;
euro 22.457,00, oltre accessori, come per legge, relativamente alla difesa di cui al reclamo avverso la suindicata ordinanza e relativa udienza;
euro 3.171,00, oltre accessori, come per legge, relativamente al primo ricorso in opposizione all'esecuzione immobiliare;
euro 3.171,00, oltre accessori, come per legge, relativamente al secondo ricorso in opposizione all'esecuzione immobiliare.
Parte attrice sosteneva che gli odierni convenuti non provvedevano a pagare le indicate competenze professionali.
All'udienza del 1.10.2024 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e l'assegnazione dei termini.
Con ordinanza in data 10.12.2024 il Giudice, vista la precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale osserva
Va preliminarmente dichiarata la contumacia delle parti convenute.
L'odierno attore ha citato avanti al Tribunale di Milano gli odierni convenuti per l'udienza del
27.06.2024 con atto di citazione, che, in data 12.02.2024, veniva reso non notificato in quanto il destinatario risultava trasferito altrove.
Successivamente l'atto introduttivo veniva notificato ai destinatari, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in data
22.02.2024 e, nuovamente, con relata di notifica, sempre ex art. 143 c.p.c., in data 5.07.2024 e in data
18.07.2024, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza estratto dal fascicolo telematico.
Si deve pertanto preliminarmente rilevare che la notifica ex art. 143 c.p.c. effettuata in data 22.02.2024
è avvenuta nel rispetto dei termini a comparire ex art. 164 c.p.c., con la conseguenza che il giudizio deve ritenersi ritualmente instaurato.
Si osserva inoltre che, nella fattispecie di cui è causa, l'iscrizione a ruolo del procedimento risulta effettuata in data 21.02.2024, cioè prima dell'avvenuta notifica della citazione ex art. 143 c.p.c.
pagina 4 di 7 (22.02.2024), ma tale irregolarità non rende comunque improcedibile la domanda (cfr. Cass. civ., sez.
II, n. 28411 del 7.11.2018), con la conseguenza che il giudizio, anche sotto questo aspetto, deve ritenersi ritualmente instaurato.
Ne consegue la dichiarazione di contumacia delle parti convenute.
Nel merito, si rileva che l'avv. , a sostegno delle proprie domande, si è limitato a Parte_1
depositare nel presente giudizio la seguente documentazione:
- copia del ricorso per la correzione degli errori materiali della sentenza n. 10697/2016, emessa in data 29.09.2016 dal Tribunale Ordinario di Milano, sezione XIII civile, a definizione del procedimento R.G. n. 67136/2014, unitamente a copia del decreto di fissazione udienza ex art. 287 e 288 c.p.c. emesso dal Tribunale Ordinario di Milano, sezione XIII civile, in data
3.11.2023;
- copia del reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza emessa dal
Tribunale Ordinario di Milano, sezione XIII civile, nel procedimento R.G. n. 67136-1/2014;
- copia del ricorso, datato 23.10.2023, in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. c. 2 con istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. nell'ambito del procedimento R.G.E. n.
422/2015 innanzi al Tribunale Ordinario di Milano, sezione III civile, esecuzioni immobiliari;
- copia del ricorso, datato 5.01.2024, in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. c. 2 con istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. nell'ambito del procedimento R.G.E. n.
422/2015 innanzi al Tribunale Ordinario di Milano, sezione III civile, esecuzioni immobiliari;
- copia dei mandati ricevuti da quale persona fisica e per l' CP_1 [...]
e da (quest'ultimo estraneo al presente giudizio); Controparte_2 Controparte_4
- copia di una rinuncia ai suddetti mandati da parte dell'avv. priva di data e di prova Pt_1 dell'avvenuta notifica/comunicazione agli odierni convenuti.
Alla luce di tali allegazioni, stante il consolidato insegnamento del Supremo Collegio, secondo cui “Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso, nonché dell'entità delle prestazioni svolte” (Cass. civ., sez. II, n. 21522 del 20.08.2019), la domanda dell'odierno attore non risulta accoglibile nella misura pretesa.
Va richiamato l'art. 2233 c.c., non vi è prova di un accordo delle parti per la determinazione del compenso, ne consegue la liquidazione effettuata dal Giudice con applicazione del D.M. 55/14 e delle tabelle all'epoca vigenti (prima del 2022), nonché tenuto conto delle prescrizioni di cui all'art. 4 del medesimo D.M. 55/14,
pagina 5 di 7 Pertanto, per quanto attiene il ricorso per la correzione dell'errore materiale (R.G. n. 67136/2014-1) non vi è traccia di ulteriori attività svolte dall'attore, ad eccezione della redazione e del deposito del suddetto ricorso, mancando la prova della partecipazione ad udienza, e del provvedimento del
Tribunale; si rileva altresì che il valore della controversia appare – in mancanza di qualsivoglia documentazione sul punto e per sola affermazione ricavabile dall'atto introduttivo – di euro 8.779,45, rientrante quindi nello scaglione di valore da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, con la conseguenza che all'avv. facendo applicazione dei parametri medi, dovrà essere liquidata la somma di euro Pt_1
875,00 per lo studio ed euro 740,00 per la fase introduttiva, oltre iva cpa e spese generali al 15%.
Nessun documento è stato prodotto dall'attore a fondamento delle domande formulate in causa in relazione all'assunto successivo reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. ad eccezione della sola copia di un reclamo al Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c., che non risulta depositata e del cui esito successivo non vi è prova alcuna, va evidenziato che il reclamo sarebbe stato proposto in contestazione del provvedimento (non depositato) di rigetto dell'istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza;
reclamo palesemente inammissibile. Pertanto, tenuto conto dell'art. 4 del D.M. 55/14, osservato che non vi è prova del deposito del reclamo, si ritiene di non poter liquidare alcun importo.
Per quanto riguarda, infine, i due ricorsi in opposizione all'esecuzione immobiliare ex art. 615 c. 2
c.p.c. nel procedimento R.G.E. n. 422/2015, si osserva che parte attrice ha prodotto soltanto le copie dei due atti, rispettivamente del 23.10.2023 e del 5.01.2024: anche per queste attività è documentata esclusivamente la redazione dell'atto introduttivo, senza altra ulteriore attività; si rileva che non è indicato il valore, ai fini della determinazione dei compensi di avvocato, ad eccezione dell'univoco riferimento alla sentenza del Tribunale di Milano oggetto del predetto ricorso per correzione di errore materiale.
Si ritiene quindi di far riferimento al valore indicato per quel procedimento (scaglione da euro 5.201,00
a euro 26.000,00 in riferimento ai procedimenti cautelari tenuto conto della natura cautelare del ricorso in opposizione con istanza di sospensione nel corso della esecuzione immobiliare), con conseguente condanna dei convenuti, con applicazione dei parametri medi, al pagamento di euro 945,00 per la fase di studio ed euro 640 per la fase introduttiva, per ciascun procedimento di opposizione all'esecuzione, oltre iva cpa e spese generali al 15%
Tenuto conto della contumacia, non sussistono i presupposti per la richiesta di condanna dei convenuti ex art. 96 terzo comma c.p.c.
Pertanto, le parti convenute vanno condannate a pagare euro 875+740+945+640+945+640 per un totale di euro 4785,00 oltre iva cpa e spese generali al 15% e oltre interessi dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c.
pagina 6 di 7 Le spese di lite vengono liquidate a favore dell'attore tenuto conto dello, scaglione di riferimento tra
1101,00 ed euro 5200,00 ex DM 55/14 e succ. mod. in euro 2552,00 oltre iva cpa e spese general al
15%; importo così determinato con applicazione dei parametri medi
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, condanna in via solidale fra loro i convenuti, dott. e l' persona giuridica CP_1 Controparte_2
autonoma di diritto svizzero già n. e per essa il trustee Controparte_5 P.IVA_2 del fondo dott. al pagamento a favore dell'avv. della CP_1 Parte_1
complessiva somma di euro 4780,00, oltre IVA, cpa e spese generali al 15% più interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) condanna i convenuti, in via solidale tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
2552,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%
Milano, 12.2.25 il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6819/2024 promossa da:
(C.F. ), in proprio, elettivamente domiciliato in Milano, Parte_1 C.F._1
Corso Indipendenza n. 1, presso il proprio studio
ATTORE
contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e contro
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come segue:
Piaccia all'Ill.ma Sig.ra Giudice del Tribunale Ordinario di Milano, Dott.sa Simonetta Scirpo della V sezione civile, respinta ogni contraria istanza : Accertare e dichiarare l'inadempimento, anche con riferimento ai disposti degli articoli 1719 e 1720 del codice civile, del Dott. nato a CP_1
IA IN (EN) il 28 marzo 1948 e residente in [...] nonché della persona giuridica autonoma di diritto svizzero C.F. : Controparte_2
già con P.IVA_1 Controparte_3
sede in CH – 6830 Chiasso (TI) Svizzera Corso San Gottardo n.54 – Fondo Trustee e per P.IVA_2
pagina 1 di 7 esso il Trustee del fondo in persona del Dott. nato a [...] il 28 CP_1
Marzo 1948 e residente in [...], consistente nel mancato pagamento delle competenze professionali dovute al ricorrente Avv. a seguito della suindicata Parte_1
attività professionale svolta, documentata agli atti ed indicata in premessa Per l'effetto condannare, in solido, il Dott. nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1
alla via Paolo da Cannobbio n.10 nonché la persona giuridica Controparte_2
autonoma di diritto svizzero C.F. : già P.IVA_1 Controparte_3
con sede in CH – 6830 Chiasso (TI) Svizzera Corso San Gottardo n.54
[...]
– Fondo Trustee e per esso il Trustee del fondo in persona del Dott. P.IVA_2 CP_1
nato a [...] il [...] e residente in [...], al pagamento in favore dell'attore Avvocato della somma di Euro 51.256 Parte_1
(cinquantunomiladuecentocinquantasei/00) oltre accessori come per legge, ovvero nella maggiore o minore somma che l'Autorità Giudiziaria adita riterrà di giustizia, a titolo di competenze professionali a tutt'oggi impagate e spettanti all'attore Avvocato , in virtù dell'attività legale svolta, Parte_1
documentata agli atti e citata in premessa Condannare, in solido, il Dott. nato a [...] CP_1
IN (EN) il 28 marzo 1948 e residente in [...] nonché la persona giuridica autonoma di diritto svizzero C.F. : Controparte_2 P.IVA_1
già con sede in CH – Controparte_3
6830 Chiasso (TI) Svizzera Corso San Gottardo n.54 – Fondo Trustee e per esso il P.IVA_2
Trustee del fondo in persona del Dott. nato a [...] il [...] CP_1
e residente in Milano alla via Paolo da Cannobio al pagamento delle spese legali di giudizio oltre accessori come per legge alle quali deve aggiungersi la somma di euro 44,00 occorsa per le notifiche dell'atto di citazione ai suddetti convenuti Condannare, in solido, il Dott. nato a CP_1
IA IN (EN) il 28 marzo 1948 e residente in [...] nonché la persona giuridica autonoma di diritto svizzero C.F. : Controparte_2 P.IVA_1
già con sede in CH – Controparte_3
6830 Chiasso (TI) Svizzera Corso San Gottardo n.54 – Fondo Trustee e per esso il P.IVA_2
Trustee del fondo in persona del Dott. nato a [...] il [...] CP_1
e residente in [...], al pagamento di una somma da quantificare ex art. 96 c.p.c. a seguito dell'evidente colpa grave e mala fede, nella quale sono incorsi i predetti, a seguito dell'instaurazione della presente lite temeraria, della contumacia degli stessi da dichiarare nel presente giudizio e dell'irreperibilità ed insolvenza fraudolenta perpetrata dai convenuti.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221
(comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il
5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con atto di citazione l'avv. conveniva in giudizio avanti questo Tribunale Parte_1 [...]
e l' (persona autonoma di diritto svizzero, già CP_1 Controparte_2 [...]
– Fondo Trustee 95130260136 e, Controparte_3
per esso, il Trustee del fondo, in persona del dott. , chiedendo di accertare e CP_1 dichiarare l'inadempimento, anche con riferimento al disposto degli artt. 1719 e 1720 c.c., delle parti convenute, consistente nel mancato pagamento delle competenze professionali dovute all'avv. Pt_1
a seguito dell'attività professionale svolta;
per l'effetto, chiedeva di condannare i convenuti, in
[...] via solidale tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 51.256,00, oltre accessori come per legge, ovvero della maggiore o minore somma che l'Autorità Giudiziaria adita ritenesse di giustizia, a titolo di competenze professionali a tutt'oggi impagate e spettanti all'attore in virtù dell'attività legale svolta;
chiedeva, inoltre, di condannare le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento di una somma da quantificare ex art. 96 c.p.c. a seguito dell'evidente colpa grave nella quale erano incorsi i predetti convenuti e a seguito dell'instaurazione della presente lite temeraria.
A sostegno delle domande formulate, parte attrice deduceva di aver ricevuto dalle odierne parti convenute i seguenti mandati professionali:
- Mandato ad litem per proporre un ricorso per la correzione degli errori materiali della sentenza n. 10697/2016, emessa in data 29.09.2016 dal Tribunale Ordinario di Milano, sezione XIII civile, nel procedimento R.G. n. 67136/2014;
pagina 3 di 7 - Mandato ad litem per proporre un atto di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di Milano, sezione XIII civile, procedimento R.G. n. 67136-
1/2014;
- Mandato ad litem per proporre un'opposizione all'esecuzione immobiliare n. 422/2015 innanzi al Tribunale Ordinario di Milano, sezione esecuzioni immobiliari;
- Mandato ad litem per proporre un'ulteriore opposizione all'esecuzione immobiliare n. 422/2015 innanzi al Tribunale Ordinario di Milano, sezione esecuzioni immobiliari.
L'attore affermava, inoltre, di aver svolto la relativa attività professionale, maturando un compenso totale pari a euro 51.256,00, di cui euro 22.457,00, oltre accessori, come per legge, relativamente alla difesa di cui al ricorso per la correzione degli errori materiali della suddetta sentenza e relativa udienza;
euro 22.457,00, oltre accessori, come per legge, relativamente alla difesa di cui al reclamo avverso la suindicata ordinanza e relativa udienza;
euro 3.171,00, oltre accessori, come per legge, relativamente al primo ricorso in opposizione all'esecuzione immobiliare;
euro 3.171,00, oltre accessori, come per legge, relativamente al secondo ricorso in opposizione all'esecuzione immobiliare.
Parte attrice sosteneva che gli odierni convenuti non provvedevano a pagare le indicate competenze professionali.
All'udienza del 1.10.2024 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e l'assegnazione dei termini.
Con ordinanza in data 10.12.2024 il Giudice, vista la precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale osserva
Va preliminarmente dichiarata la contumacia delle parti convenute.
L'odierno attore ha citato avanti al Tribunale di Milano gli odierni convenuti per l'udienza del
27.06.2024 con atto di citazione, che, in data 12.02.2024, veniva reso non notificato in quanto il destinatario risultava trasferito altrove.
Successivamente l'atto introduttivo veniva notificato ai destinatari, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in data
22.02.2024 e, nuovamente, con relata di notifica, sempre ex art. 143 c.p.c., in data 5.07.2024 e in data
18.07.2024, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza estratto dal fascicolo telematico.
Si deve pertanto preliminarmente rilevare che la notifica ex art. 143 c.p.c. effettuata in data 22.02.2024
è avvenuta nel rispetto dei termini a comparire ex art. 164 c.p.c., con la conseguenza che il giudizio deve ritenersi ritualmente instaurato.
Si osserva inoltre che, nella fattispecie di cui è causa, l'iscrizione a ruolo del procedimento risulta effettuata in data 21.02.2024, cioè prima dell'avvenuta notifica della citazione ex art. 143 c.p.c.
pagina 4 di 7 (22.02.2024), ma tale irregolarità non rende comunque improcedibile la domanda (cfr. Cass. civ., sez.
II, n. 28411 del 7.11.2018), con la conseguenza che il giudizio, anche sotto questo aspetto, deve ritenersi ritualmente instaurato.
Ne consegue la dichiarazione di contumacia delle parti convenute.
Nel merito, si rileva che l'avv. , a sostegno delle proprie domande, si è limitato a Parte_1
depositare nel presente giudizio la seguente documentazione:
- copia del ricorso per la correzione degli errori materiali della sentenza n. 10697/2016, emessa in data 29.09.2016 dal Tribunale Ordinario di Milano, sezione XIII civile, a definizione del procedimento R.G. n. 67136/2014, unitamente a copia del decreto di fissazione udienza ex art. 287 e 288 c.p.c. emesso dal Tribunale Ordinario di Milano, sezione XIII civile, in data
3.11.2023;
- copia del reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza emessa dal
Tribunale Ordinario di Milano, sezione XIII civile, nel procedimento R.G. n. 67136-1/2014;
- copia del ricorso, datato 23.10.2023, in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. c. 2 con istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. nell'ambito del procedimento R.G.E. n.
422/2015 innanzi al Tribunale Ordinario di Milano, sezione III civile, esecuzioni immobiliari;
- copia del ricorso, datato 5.01.2024, in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. c. 2 con istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. nell'ambito del procedimento R.G.E. n.
422/2015 innanzi al Tribunale Ordinario di Milano, sezione III civile, esecuzioni immobiliari;
- copia dei mandati ricevuti da quale persona fisica e per l' CP_1 [...]
e da (quest'ultimo estraneo al presente giudizio); Controparte_2 Controparte_4
- copia di una rinuncia ai suddetti mandati da parte dell'avv. priva di data e di prova Pt_1 dell'avvenuta notifica/comunicazione agli odierni convenuti.
Alla luce di tali allegazioni, stante il consolidato insegnamento del Supremo Collegio, secondo cui “Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso, nonché dell'entità delle prestazioni svolte” (Cass. civ., sez. II, n. 21522 del 20.08.2019), la domanda dell'odierno attore non risulta accoglibile nella misura pretesa.
Va richiamato l'art. 2233 c.c., non vi è prova di un accordo delle parti per la determinazione del compenso, ne consegue la liquidazione effettuata dal Giudice con applicazione del D.M. 55/14 e delle tabelle all'epoca vigenti (prima del 2022), nonché tenuto conto delle prescrizioni di cui all'art. 4 del medesimo D.M. 55/14,
pagina 5 di 7 Pertanto, per quanto attiene il ricorso per la correzione dell'errore materiale (R.G. n. 67136/2014-1) non vi è traccia di ulteriori attività svolte dall'attore, ad eccezione della redazione e del deposito del suddetto ricorso, mancando la prova della partecipazione ad udienza, e del provvedimento del
Tribunale; si rileva altresì che il valore della controversia appare – in mancanza di qualsivoglia documentazione sul punto e per sola affermazione ricavabile dall'atto introduttivo – di euro 8.779,45, rientrante quindi nello scaglione di valore da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, con la conseguenza che all'avv. facendo applicazione dei parametri medi, dovrà essere liquidata la somma di euro Pt_1
875,00 per lo studio ed euro 740,00 per la fase introduttiva, oltre iva cpa e spese generali al 15%.
Nessun documento è stato prodotto dall'attore a fondamento delle domande formulate in causa in relazione all'assunto successivo reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. ad eccezione della sola copia di un reclamo al Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c., che non risulta depositata e del cui esito successivo non vi è prova alcuna, va evidenziato che il reclamo sarebbe stato proposto in contestazione del provvedimento (non depositato) di rigetto dell'istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza;
reclamo palesemente inammissibile. Pertanto, tenuto conto dell'art. 4 del D.M. 55/14, osservato che non vi è prova del deposito del reclamo, si ritiene di non poter liquidare alcun importo.
Per quanto riguarda, infine, i due ricorsi in opposizione all'esecuzione immobiliare ex art. 615 c. 2
c.p.c. nel procedimento R.G.E. n. 422/2015, si osserva che parte attrice ha prodotto soltanto le copie dei due atti, rispettivamente del 23.10.2023 e del 5.01.2024: anche per queste attività è documentata esclusivamente la redazione dell'atto introduttivo, senza altra ulteriore attività; si rileva che non è indicato il valore, ai fini della determinazione dei compensi di avvocato, ad eccezione dell'univoco riferimento alla sentenza del Tribunale di Milano oggetto del predetto ricorso per correzione di errore materiale.
Si ritiene quindi di far riferimento al valore indicato per quel procedimento (scaglione da euro 5.201,00
a euro 26.000,00 in riferimento ai procedimenti cautelari tenuto conto della natura cautelare del ricorso in opposizione con istanza di sospensione nel corso della esecuzione immobiliare), con conseguente condanna dei convenuti, con applicazione dei parametri medi, al pagamento di euro 945,00 per la fase di studio ed euro 640 per la fase introduttiva, per ciascun procedimento di opposizione all'esecuzione, oltre iva cpa e spese generali al 15%
Tenuto conto della contumacia, non sussistono i presupposti per la richiesta di condanna dei convenuti ex art. 96 terzo comma c.p.c.
Pertanto, le parti convenute vanno condannate a pagare euro 875+740+945+640+945+640 per un totale di euro 4785,00 oltre iva cpa e spese generali al 15% e oltre interessi dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c.
pagina 6 di 7 Le spese di lite vengono liquidate a favore dell'attore tenuto conto dello, scaglione di riferimento tra
1101,00 ed euro 5200,00 ex DM 55/14 e succ. mod. in euro 2552,00 oltre iva cpa e spese general al
15%; importo così determinato con applicazione dei parametri medi
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, condanna in via solidale fra loro i convenuti, dott. e l' persona giuridica CP_1 Controparte_2
autonoma di diritto svizzero già n. e per essa il trustee Controparte_5 P.IVA_2 del fondo dott. al pagamento a favore dell'avv. della CP_1 Parte_1
complessiva somma di euro 4780,00, oltre IVA, cpa e spese generali al 15% più interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) condanna i convenuti, in via solidale tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
2552,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%
Milano, 12.2.25 il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
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