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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2774 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 31479/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SESTA SEZIONE
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al 31479 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa – giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti – gli Avv.ti Luca Zonetti e Monica Zappitelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Via Marziale, 27 00136 Roma
ATTORE
E
CF. ), elettivamente domiciliato in Roma in Via Angelo CP_1 C.F._2
Brofferio n. 3 presso lo studio degli avv.ti Massimiliano Migliorino e Benedetto Macrì, che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono per delega in atti
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 [...]
per sentire convalidare, giusta comunicazione di mancato rinnovo del 17/20 aprile CP_1
2023, lo sfratto per finita locazione alla scadenza naturale del 30 aprile 2024 del contratto ad uso abitativo sottoscritto il 27/02/1995 e regolarmente registrato, avente ad oggetto l'immobile sito in
Roma, Via Euclide Turba, n. 5, piano secondo (terzo catastale), scala unica, con condanna al rilascio immediato del bene.
L'intimato, ritualmente costituito, si è opposto alla convalida, eccependo l'improcedibilità– inammissibilità del procedimento, avendo il locatore adito la giustizia ordinaria senza previamente dare luogo alla procedura di conciliazione stabilita dall'art 14 del contratto.
Emessa l'ordinanza di rilascio per il giorno 1 ottobre 2024 e disposto il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c., esitata negativamente la mediazione obbligatoria ratione materiae, la causa è venuta per
1 R.G. 31479/2024
discussione all'udienza del 21 febbraio 2025, all'esito della cui camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo della presente sentenza.
***
In via preliminare, va dichiarata la procedibilità della domanda di risoluzione contrattuale proposta dall'attore, avendo lo stesso ritualmente proposto la procedura di mediazione obbligatoria ratione materiae.
Non può condividersi l'eccezione di improcedibilità spiegata dal convenuto in ragione del mancato rispetto del criterio di collegamento territoriale dell'organismo adito al giudice adito, essendosi l'attore rivolto ad un organismo avente la sede legale in provincia di Udine e non a Roma.
La disposizione del decreto legislativo n. 28/2010 che stabilisce la competenza territoriale dell'organismo di mediazione è il comma 1 dell'articolo 4, nel testo modificato dal decreto legge
69/2013 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n.98, il quale prevede che “la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”.
La norma nulla dice in merito alla possibilità di adire un organismo che, pur avendo sede legale extra districtum, disponga l'espletamento della procedura presso una delle proprie sedi secondarie, nel rispetto del criterio di collegamento territoriale, come di fatto avvenuto nel caso di specie, in cui gli incontri si sono svolti presso la sede di Roma.
Sul punto deve ritenersi condivisibile la circolare del Ministero della Giustizia del 27 novembre 2013, che ha chiarito che “la individuazione dell'organismo di mediazione competente a ricevere l'istanza va fatta tenuto conto del luogo ove lo stesso ha la sede principale o le sedi secondarie;
condizione necessaria è che le suddette sedi siano state regolarmente comunicate a questa amministrazione ed oggetto di provvedimento di iscrizione”. Tale interpretazione segue quella fornita dallo stesso dicastero con riferimento alla disciplina originaria del D. Lgs. 28/2010, a mente della quale «le domande di mediazione vanno presentate alla sede legale dell'organismo, gli incontri di mediazione invece si possono svolgere presso le sedi operative».
L'interpretazione ministeriale appare coerente con la ratio della norma, in quanto, indipendentemente dall'organismo scelto, consente comunque il rispetto del criterio di collegamento territoriale della mediazione al giudice naturale della controversia, il cui fine è di evitare che la scelta della parte proponente possa risultare penalizzante o eccessivamente gravosa per il chiamato in mediazione.
Ed appare anche l'unica interpretazione utile a risolvere l'empasse in cui il sistema si verrebbe a creare nel caso in cui, per avventura, la competenza territoriale di una causa avente ad oggetto una delle materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria si radicasse in un luogo in cui nessun organismo di mediazione ha la propria sede legale.
2 R.G. 31479/2024
Nel caso di specie, in cui, indipendentemente dall'ubicazione della sede legale dell'organismo, la procedura si è svolta presso la sede secondaria di Roma, anch'essa regolarmente accreditata presso il
, come da documentazione versata in atti, deve concludersi che la condizione Controparte_2
di procedibilità obbligatoria sia stata rispettata.
Anche l'eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità delle domande attoree per violazione dell'art. 14 del contratto, che espressamente richiama la Commissione di cui all'art. 6 del Decreto del
Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture emanato ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 431/98, non
è accoglibile.
L'art. 6 richiamato espressamente dispone che “per ogni controversia che sorga in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contratti di cui al presente decreto nonchè in ordine all'esatta applicazione degli accordi territoriali o integrativi, ciascuna parte può richiedere, prima di adire l'autorità giudiziaria, che sia nominata una Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale che deve, semprechè l'altra parte aderisca alla procedura, concludere il suo operato non oltre sessanta giorni dalla data della sua costituzione, secondo le modalità stabilite nel citato Allegato
E”.
Fermo restando l'innegabile carattere facoltativo della previa adizione della Commissione come prevista dal D.M., a mente del quale “ciascuna parte può richiedere”, il mero richiamo di cui alla clausola contrattuale alla sola composizione della Commissione, non è tale da determinare di per sé solo, come invece richiede il convenuto, che venga posta a carico delle parti una preliminare condizione di procedibilità/ammissibilità, incombente su qualsiasi controversia scaturente dall'applicazione del contratto.
A ciò osta, in particolare, la mancata espressa indicazione nell'art. 14 sia dell'ambito di efficacia del vincolo (ovvero il richiamo, id quod plerumque accidit, alla risoluzione di tutte le controversie scaturenti dal contratto), sia delle eventuali conseguenze del mancato rispetto della clausola stessa (id est, secondo la tesi del convenuto, l'espressa inammissibilità/improponibilità dell'eventuale azione direttamente in via ordinaria).
In particolare, l'assenza di una specifica disposizione che commini la sanzione dell'improcedibilità per l'ipotesi della mancata previa adizione della Commissione, porta a concludere che le parti, all'art. 14, non abbiano mai inteso derogare alla natura meramente facoltativa della procedura prevista dal richiamato Decreto.
E che, per l'effetto, la presente controversia possa essere scrutinata dal giudice ordinario anche in assenza della previa devoluzione della stessa alla Commissione.
Venendo, da ultimo, al merito della vicenda, la domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
3 R.G. 31479/2024
Parte attrice ha dato piena prova della propria legittimazione attiva e dell'interesse ad agire, avendo fornito prova tabulare sia del contratto di locazione per cui è causa, sia della ritualità della procura conferita al difensore costituito.
Non è contestato che le parti abbiano stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile per cui è causa e che le stesse ne abbiano inizialmente pattuito la durata iniziale di tre anni a far data dal 1 maggio 2015, con conseguente rinnovo biennale e successivi eventuali rinnovi di pari durata.
E' parimenti pacifico che l'attore, con comunicazione del 17/20 aprile 2023, abbia comunicato tempestivamente l'espressa intenzione di non rinnovare il vincolo alla scadenza del 30.04.2024, alla scadenza di uno dei rinnovi biennali conseguenti all'iniziale triennio.
Per l'effetto, la domanda di cessazione del contratto a tale data va accolta: per l'effetto, deve dichiararsi che il contratto è venuto a cessare il 30 aprile 2024, con conseguente conferma dell'ordinanza emessa il 25 luglio 2024, che ha fissato il rilascio per il 1 ottobre 2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in misura pari agli importi minimi riportati dal D.M. 147/2022 in relazione alle cause di importo fino a € 52.000,00, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di così decide: CP_1
a) dichiara che il contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto il 27/02/1995 e regolarmente registrato, avente ad oggetto l'immobile sito in Roma, Via Euclide Turba, n. 5, piano secondo (terzo catastale), scala unica;
b) per l'effetto, conferma l'ordinanza di rilascio emessa il 25 luglio 2024, che ha fissato il rilascio per il 1 ottobre 2024;
c) condanna rifondere a le spese processuali, CP_1 Parte_1 che liquida in € 1.700,00 per compensi di procuratore ed € 286,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Roma, lì 21/02/2025.
Il gop designato (Roberto Valentino)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SESTA SEZIONE
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al 31479 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa – giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti – gli Avv.ti Luca Zonetti e Monica Zappitelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Via Marziale, 27 00136 Roma
ATTORE
E
CF. ), elettivamente domiciliato in Roma in Via Angelo CP_1 C.F._2
Brofferio n. 3 presso lo studio degli avv.ti Massimiliano Migliorino e Benedetto Macrì, che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono per delega in atti
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1 [...]
per sentire convalidare, giusta comunicazione di mancato rinnovo del 17/20 aprile CP_1
2023, lo sfratto per finita locazione alla scadenza naturale del 30 aprile 2024 del contratto ad uso abitativo sottoscritto il 27/02/1995 e regolarmente registrato, avente ad oggetto l'immobile sito in
Roma, Via Euclide Turba, n. 5, piano secondo (terzo catastale), scala unica, con condanna al rilascio immediato del bene.
L'intimato, ritualmente costituito, si è opposto alla convalida, eccependo l'improcedibilità– inammissibilità del procedimento, avendo il locatore adito la giustizia ordinaria senza previamente dare luogo alla procedura di conciliazione stabilita dall'art 14 del contratto.
Emessa l'ordinanza di rilascio per il giorno 1 ottobre 2024 e disposto il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c., esitata negativamente la mediazione obbligatoria ratione materiae, la causa è venuta per
1 R.G. 31479/2024
discussione all'udienza del 21 febbraio 2025, all'esito della cui camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo della presente sentenza.
***
In via preliminare, va dichiarata la procedibilità della domanda di risoluzione contrattuale proposta dall'attore, avendo lo stesso ritualmente proposto la procedura di mediazione obbligatoria ratione materiae.
Non può condividersi l'eccezione di improcedibilità spiegata dal convenuto in ragione del mancato rispetto del criterio di collegamento territoriale dell'organismo adito al giudice adito, essendosi l'attore rivolto ad un organismo avente la sede legale in provincia di Udine e non a Roma.
La disposizione del decreto legislativo n. 28/2010 che stabilisce la competenza territoriale dell'organismo di mediazione è il comma 1 dell'articolo 4, nel testo modificato dal decreto legge
69/2013 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n.98, il quale prevede che “la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”.
La norma nulla dice in merito alla possibilità di adire un organismo che, pur avendo sede legale extra districtum, disponga l'espletamento della procedura presso una delle proprie sedi secondarie, nel rispetto del criterio di collegamento territoriale, come di fatto avvenuto nel caso di specie, in cui gli incontri si sono svolti presso la sede di Roma.
Sul punto deve ritenersi condivisibile la circolare del Ministero della Giustizia del 27 novembre 2013, che ha chiarito che “la individuazione dell'organismo di mediazione competente a ricevere l'istanza va fatta tenuto conto del luogo ove lo stesso ha la sede principale o le sedi secondarie;
condizione necessaria è che le suddette sedi siano state regolarmente comunicate a questa amministrazione ed oggetto di provvedimento di iscrizione”. Tale interpretazione segue quella fornita dallo stesso dicastero con riferimento alla disciplina originaria del D. Lgs. 28/2010, a mente della quale «le domande di mediazione vanno presentate alla sede legale dell'organismo, gli incontri di mediazione invece si possono svolgere presso le sedi operative».
L'interpretazione ministeriale appare coerente con la ratio della norma, in quanto, indipendentemente dall'organismo scelto, consente comunque il rispetto del criterio di collegamento territoriale della mediazione al giudice naturale della controversia, il cui fine è di evitare che la scelta della parte proponente possa risultare penalizzante o eccessivamente gravosa per il chiamato in mediazione.
Ed appare anche l'unica interpretazione utile a risolvere l'empasse in cui il sistema si verrebbe a creare nel caso in cui, per avventura, la competenza territoriale di una causa avente ad oggetto una delle materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria si radicasse in un luogo in cui nessun organismo di mediazione ha la propria sede legale.
2 R.G. 31479/2024
Nel caso di specie, in cui, indipendentemente dall'ubicazione della sede legale dell'organismo, la procedura si è svolta presso la sede secondaria di Roma, anch'essa regolarmente accreditata presso il
, come da documentazione versata in atti, deve concludersi che la condizione Controparte_2
di procedibilità obbligatoria sia stata rispettata.
Anche l'eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità delle domande attoree per violazione dell'art. 14 del contratto, che espressamente richiama la Commissione di cui all'art. 6 del Decreto del
Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture emanato ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 431/98, non
è accoglibile.
L'art. 6 richiamato espressamente dispone che “per ogni controversia che sorga in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contratti di cui al presente decreto nonchè in ordine all'esatta applicazione degli accordi territoriali o integrativi, ciascuna parte può richiedere, prima di adire l'autorità giudiziaria, che sia nominata una Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale che deve, semprechè l'altra parte aderisca alla procedura, concludere il suo operato non oltre sessanta giorni dalla data della sua costituzione, secondo le modalità stabilite nel citato Allegato
E”.
Fermo restando l'innegabile carattere facoltativo della previa adizione della Commissione come prevista dal D.M., a mente del quale “ciascuna parte può richiedere”, il mero richiamo di cui alla clausola contrattuale alla sola composizione della Commissione, non è tale da determinare di per sé solo, come invece richiede il convenuto, che venga posta a carico delle parti una preliminare condizione di procedibilità/ammissibilità, incombente su qualsiasi controversia scaturente dall'applicazione del contratto.
A ciò osta, in particolare, la mancata espressa indicazione nell'art. 14 sia dell'ambito di efficacia del vincolo (ovvero il richiamo, id quod plerumque accidit, alla risoluzione di tutte le controversie scaturenti dal contratto), sia delle eventuali conseguenze del mancato rispetto della clausola stessa (id est, secondo la tesi del convenuto, l'espressa inammissibilità/improponibilità dell'eventuale azione direttamente in via ordinaria).
In particolare, l'assenza di una specifica disposizione che commini la sanzione dell'improcedibilità per l'ipotesi della mancata previa adizione della Commissione, porta a concludere che le parti, all'art. 14, non abbiano mai inteso derogare alla natura meramente facoltativa della procedura prevista dal richiamato Decreto.
E che, per l'effetto, la presente controversia possa essere scrutinata dal giudice ordinario anche in assenza della previa devoluzione della stessa alla Commissione.
Venendo, da ultimo, al merito della vicenda, la domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
3 R.G. 31479/2024
Parte attrice ha dato piena prova della propria legittimazione attiva e dell'interesse ad agire, avendo fornito prova tabulare sia del contratto di locazione per cui è causa, sia della ritualità della procura conferita al difensore costituito.
Non è contestato che le parti abbiano stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile per cui è causa e che le stesse ne abbiano inizialmente pattuito la durata iniziale di tre anni a far data dal 1 maggio 2015, con conseguente rinnovo biennale e successivi eventuali rinnovi di pari durata.
E' parimenti pacifico che l'attore, con comunicazione del 17/20 aprile 2023, abbia comunicato tempestivamente l'espressa intenzione di non rinnovare il vincolo alla scadenza del 30.04.2024, alla scadenza di uno dei rinnovi biennali conseguenti all'iniziale triennio.
Per l'effetto, la domanda di cessazione del contratto a tale data va accolta: per l'effetto, deve dichiararsi che il contratto è venuto a cessare il 30 aprile 2024, con conseguente conferma dell'ordinanza emessa il 25 luglio 2024, che ha fissato il rilascio per il 1 ottobre 2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in misura pari agli importi minimi riportati dal D.M. 147/2022 in relazione alle cause di importo fino a € 52.000,00, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di così decide: CP_1
a) dichiara che il contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto il 27/02/1995 e regolarmente registrato, avente ad oggetto l'immobile sito in Roma, Via Euclide Turba, n. 5, piano secondo (terzo catastale), scala unica;
b) per l'effetto, conferma l'ordinanza di rilascio emessa il 25 luglio 2024, che ha fissato il rilascio per il 1 ottobre 2024;
c) condanna rifondere a le spese processuali, CP_1 Parte_1 che liquida in € 1.700,00 per compensi di procuratore ed € 286,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%), Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Roma, lì 21/02/2025.
Il gop designato (Roberto Valentino)
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