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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 01/07/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1262/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1262/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] in data [...]; Parte_1 C.F._1
e da c.f. nato a [...] in data [...]; Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Cecilio Scarpanti del Foro di Lodi.
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli: ato a Lodi il 16.07.2017, Persona_1 ata a Milano il 19.05.2023. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.05.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente tra loro, nel reciproco rispetto e nel comune intento educativo verso i figli minori;
2) I figli minori e rimarranno congiuntamente affidati ad entrambi i genitori;
Per_1 Persona_2
3) La casa coniugale è già stata dai coniugi consensualmente alienata a terzi con conseguente e reciproca tacitazione di qualsiasi ed eventuale loro pretesa, presente e futura, in merito alla stessa;
4) Le 120 rate mensili per euro 763,50, o ciò che ne risultasse in futuro su richiesta dell'ente finanziario “Agos”, relative al finanziamento in essere per euro 54.872,01 (doc. 05), dai coniugi ottenuto a nome della Signora
[...] per l'allora temporaneo impedimento del marito Signor verra Parte_1 Parte_2 quest'ultimo onorate stante un eventuale e volontario contributo offerto dalla moglie compatibilmente con le di lei risorse finanziarie;
5) I figli saranno collocati presso la madre, temporaneamente residente nell'abitazione dei nonni materni sita in Lodi, via Paolo Borsellino nr. 21, e ciò in ulteriore accordo col padre, come da di lui allegata dichiarazione, e in attesa di reperire una nuova abitazione ormai in itinere;
6) Il padre potrà incontrare i figli presso la residenza della madre nei fine settimana alternati, un giorno infrasettimanale a scelta dei genitori così come nelle festività natalizie e pasquali sempre ad anni alternati, e nel periodo feriale estivo, le cui date e modalità di incontro, verranno di volta in volta concordate tra i genitori, compatibilmente con le esigenze dei bimbi e loro genitori, segnatamente quelle dipendenti dalle turnazioni lavorative della madre;
7) A titolo di contributo per il mantenimento dei figli, il padre verserà alla madre un assegno mensile pari ad euro 300,00 (trecento euro): 150,00 euro per figlio oltre rivalutazione ISTAT: assegno che, una volta come sopra estinto dal marito il suddetto finanziamento, sarà pari ad euro 500,00 mensili (cinquecento euro) oltre ad ISTAT;
8) La Signora terrà a proprio carico la totalità delle spese straordinarie relative ai figli, secondo le Parte_1
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
9) I genitori dovranno prestare reciproco assenso all'iscrizione dei figli minori sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei minori, ovvero dovranno rilasciare qualsivoglia autorizzazione, dichiarazione richiesta dalla legge ratio temporis vigente e/o dalle autorità competenti per l'espatrio degli stessi con i minori;
10) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano inoltre a tutelare reciprocamente le figure paterna e materna, garantendo che per i figli l'altro genitore sia una figura certa.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 10.06.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Lodi in data 23.09.2017, trascri omune di Lodi al n. 40, Parte II, Serie A, Anno 2017;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese di lite;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 26 giugno 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1262/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] in data [...]; Parte_1 C.F._1
e da c.f. nato a [...] in data [...]; Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Cecilio Scarpanti del Foro di Lodi.
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli: ato a Lodi il 16.07.2017, Persona_1 ata a Milano il 19.05.2023. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.05.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente tra loro, nel reciproco rispetto e nel comune intento educativo verso i figli minori;
2) I figli minori e rimarranno congiuntamente affidati ad entrambi i genitori;
Per_1 Persona_2
3) La casa coniugale è già stata dai coniugi consensualmente alienata a terzi con conseguente e reciproca tacitazione di qualsiasi ed eventuale loro pretesa, presente e futura, in merito alla stessa;
4) Le 120 rate mensili per euro 763,50, o ciò che ne risultasse in futuro su richiesta dell'ente finanziario “Agos”, relative al finanziamento in essere per euro 54.872,01 (doc. 05), dai coniugi ottenuto a nome della Signora
[...] per l'allora temporaneo impedimento del marito Signor verra Parte_1 Parte_2 quest'ultimo onorate stante un eventuale e volontario contributo offerto dalla moglie compatibilmente con le di lei risorse finanziarie;
5) I figli saranno collocati presso la madre, temporaneamente residente nell'abitazione dei nonni materni sita in Lodi, via Paolo Borsellino nr. 21, e ciò in ulteriore accordo col padre, come da di lui allegata dichiarazione, e in attesa di reperire una nuova abitazione ormai in itinere;
6) Il padre potrà incontrare i figli presso la residenza della madre nei fine settimana alternati, un giorno infrasettimanale a scelta dei genitori così come nelle festività natalizie e pasquali sempre ad anni alternati, e nel periodo feriale estivo, le cui date e modalità di incontro, verranno di volta in volta concordate tra i genitori, compatibilmente con le esigenze dei bimbi e loro genitori, segnatamente quelle dipendenti dalle turnazioni lavorative della madre;
7) A titolo di contributo per il mantenimento dei figli, il padre verserà alla madre un assegno mensile pari ad euro 300,00 (trecento euro): 150,00 euro per figlio oltre rivalutazione ISTAT: assegno che, una volta come sopra estinto dal marito il suddetto finanziamento, sarà pari ad euro 500,00 mensili (cinquecento euro) oltre ad ISTAT;
8) La Signora terrà a proprio carico la totalità delle spese straordinarie relative ai figli, secondo le Parte_1
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
9) I genitori dovranno prestare reciproco assenso all'iscrizione dei figli minori sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei minori, ovvero dovranno rilasciare qualsivoglia autorizzazione, dichiarazione richiesta dalla legge ratio temporis vigente e/o dalle autorità competenti per l'espatrio degli stessi con i minori;
10) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano inoltre a tutelare reciprocamente le figure paterna e materna, garantendo che per i figli l'altro genitore sia una figura certa.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 10.06.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Lodi in data 23.09.2017, trascri omune di Lodi al n. 40, Parte II, Serie A, Anno 2017;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese di lite;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 26 giugno 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello