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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza verbale di udienza del 14/1/2025
Alle ore 10:30 è presente per parte ricorrente l'avv. Vincenzina Salvatore che si riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento.
Chiede che la causa venga decisa. il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 14.01.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2880/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. SALVATORE VINCENZINA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo pec indicato;
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F.
[...]
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e P.IVA_1 difesi ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella Pagliuca, con domicilio eletto presso l' Controparte_2
sito in , alla via Giuseppe Marotta, (indirizzo di posta
[...] CP_1 elettronica certificata indicato: ; Email_2
RESISTENTE
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare in corso di causa la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, il hiedendo: “Reiectis adversis, in esercizio del CP_2
2 potere disapplicativo, inaudita altera parte ovvero, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, e previa eventuale disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento amministrativo illegittimo, PREVIO ACCERTAMENTO
DELL'ILLEGITTIMITÀ E CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, IN VIA CAUTELARE, VOGLIA
ACCERTARE E DICHIARARE, IL DIRITTO DELLA RICORRENTE ad ottenere il riconoscimento del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche pubbliche in qualità di Operatore Socio Assistenziale dall'a.s. 2002/2003 sino all'a.s. 2012/2013;
ACCERTARE E DICHIARARE, IL DIRITTO DELLA RICORRENTE
ALL'ATTRIBUZIONE di 10,50 punti per il servizio OSA e di 13 punti per il servizio CS in relazione alla prima fascia delle Graduatorie ATA a.s. 2024/2025;
CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE alle spese di giudizio della fase cautelare, con attribuzione al procuratore antistatario. NEL MERITO, VOGLIA
ACCERTARE E DICHIARARE, IL DIRITTO DELLA RICORRENTE ad ottenere il riconoscimento del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche pubbliche in qualità di Operatore Socio Assistenziale dall'a.s. 2002/2003 sino all'a.s. 2012/2013;
ACCERTARE E DICHIARARE, IL DIRITTO DELLA RICORRENTE
ALL'ATTRIBUZIONE di 10,50 punti per il servizio OSA e di 13 punti per il servizio CS in relazione alla prima fascia delle Graduatorie ATA a.s. 2024/2025;
CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE alle spese di giudizio della fase di merito, con attribuzione al procuratore antistatario. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis,
D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
A sostegno della domanda l'istante esponeva:
- di essere una collaboratrice scolastica;
- di aver prestato servizio in qualità di “Operatore Socio-Assistenziale” (O.S.A.) alle dipendenze di istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado delle province di
Avellino, per svolgere attività qualificata di assistenza all'handicap, dall'a.s.
2002/2003 all'a.s. 2012/2013;
- di aver presentato, a seguito della pubblicazione del Bando di Concorso per Titoli per l'accesso e l'aggiornamento del punteggio della Prima Fascia del personale ATA per il profilo professionale del Collaboratore Scolastico, domanda di inserimento, dichiarando il servizio svolto come CS per ventisei mesi, nonché il servizio svolto come
OSA per settanta mesi dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2012/2013, chiedendone il
3 riconoscimento in conformità a quanto previsto nella Tabella di Valutazione Titoli allegata al bando citato;
- che tuttavia l'Amministrazione, per un verso, non le riconosceva il punteggio per il servizio svolto in qualità di OSA dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2012/2013, omettendo la valutazione di 0,15 punti per ciascuno dei 70 mesi del servizio in questione e, per altro verso, le riconosceva per il servizio CS il punteggio di 12,50, in luogo di quello a lei spettante per i 26 mesi di servizio prestato come collaboratore scolastico, attribuendole complessivamente 16 punti (di cui punti 3,50 per il titolo di accesso e 12,50 per il titolo di servizio, ex punto B2 All. A/1), anziché 27 punti (di cui punti 3,50 per il titolo di accesso, punti 10,50 per il servizio OSA e punti 13 per il servizio specifico), collocandola nella graduatoria al 302° posto anziché al 124°.
Deduceva la violazione dell'allegato A/1, (contenente la tabella di valutazione dei titoli per il concorso al profilo professionale di collaboratore scolastico) al D.M. del
9/5/2024, che disciplina il concorso per l'aggiornamento e per l'accesso all'area dei collaboratori, profilo professionale collaboratore scolastico, nella parte in cui stabilisce che per i titoli di servizio deve essere valutato il “Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di collaboratore scolastico in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato: punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (punto B2 tabella all. A/1) e ogni “Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (2) (3) (4) (5): punti 0,15 per ogni mese di servizio
o frazione superiore a 15 gg.” (punto B3 all. A/1).
Sosteneva che il servizio prestato come O.S.A. originava da un atto deliberativo dell'Amministrazione Provinciale con il quale venivano stanziate le risorse finanziarie per il servizio di assistenza in favore degli alunni diversamente abili e pertanto, che l'attività lavorativa contestata dalle Amministrazioni Scolastiche veniva resa alle dirette dipendenze del Dirigente Scolastico che, a causa della patologica carenza di personale specializzato nel proprio organico, si era avvalso della figura dell'OSA per garantire un qualificato sostegno agli alunni colpiti da disabilità.
4 Lamentava, inoltre, la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro e dell'art. 3 L.
241/1990, il difetto assoluto di motivazione e la violazione e falsa applicazione del
CCNL comparto scuola personale ATA, rappresentando che il diniego di riconoscere alla lavoratrice il servizio svolto nelle scuole pubbliche come OSA non era sorretto da alcuna valida ragione, evidenziando sul punto che l'attività resa dalla ricorrente già a far data dall'anno scolastico 2002/2003 era perfettamente sovrapponibile a quella enunciata nel CCNL Comparto Scuola Personale ATA in relazione al profilo del
Collaboratore Scolastico, sicchè non vi era ragione per differenziare il trattamento tra figure professionali svolgenti le medesime mansioni sol perché svolte da esperti nell'ambito di progetti intesi a prestare assistenza agli alunni colpiti da disabilità e non da personale ATA nell'ambito di contratti di lavoro subordinato.
A corroborare la tesi difensiva rappresentata in ricorso, richiamava giurisprudenza di merito favorevole formatasi in fattispecie del tutto sovrapponibili a quella di causa.
Sulla scorta delle censure di cui innanzi, rassegnava le conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata in data 15.10.2024, si costituiva la parte resistente, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
Sosteneva che i rapporti intrattenuti dalla ricorrente con le scuole pubbliche erano espressamente qualificati nei singoli contratti come collaborazioni professionali
(co.co.co.), sicché il servizio non poteva intendersi svolto alle dirette dipendenze di
Amministrazioni statali o enti locali, come invece previsto dalla normativa secondaria applicabile.
Precisava che, nella fattispecie, si trattava di servizio prestato da lavoratrice iscritta in una apposita graduatoria tenuta dall'ente provinciale, formata per la realizzazione di specifici progetti scolastici, attività retribuita direttamente dall'ente locale.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Accolta con ordinanza resa nel contraddittorio delle parti l'istanza cautelare e fissata l'udienza di discussione nel merito, all'esito dell'istruttoria, prettamente documentale, la causa è stata decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti dei quali appresso si dirà e per le ragioni che di seguito si esporranno, anche avuto riguardo a precedenti pronunce del Tribunale (cfr. sentenza del giorno
8/10/2024, resa a definizione del procedimento n. 2486-1/2023 R.G.), che, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., testualmente si richiamano.
5 è una collaboratrice scolastica inserita nella prima fascia delle graduatorie Parte_1 permanenti per il personale ATA della Provincia di . CP_1
Dall'a.s. 2003/2004 all'a.s. 2012/2013 la ricorrente ha stipulato una pluralità di contratti per l'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione degli studenti diversamente abili.
Alla ricorrente, inserita nella prima fascia delle graduatorie permanenti per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS), non è stato riconosciuto il punteggio per il servizio prestato in qualità di Assistente agli alunni disabili in quanto non riconducibile a prestazioni lavorative alle dirette dipendenze degli stessi istituti scolastici o di altre amministrazioni statali.
Il non ha posto in dubbio il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle CP_1 graduatorie di cui si discute né l'effettività del servizio prestato come O.S.A., così come la sua entità e la sua durata, giacché l'Amministrazione non ha contestato né la sua estensione per complessivi 70 mesi, né la natura pubblica degli istituti presso i quali il servizio O.S.A. è stato espletato dalla ricorrente, controvertendosi unicamente della valutabilità del servizio prestato presso istituzioni scolastiche statali, pur se non alle dirette dipendenze di un ente pubblico.
Tuttavia la rivendicazione di parte ricorrente non riguarda il riconoscimento del punteggio per servizio alle dirette dipendenze di PP.AA. o enti locali, bensì di quello per altro servizio effettivo comunque prestato in scuole ed istituti statali.
Tale osservazione impone, come già osservato in sede cautelare, di fondata la domanda, giacchè l'attività prestata dalla al servizio dell'istituzione scolastica Pt_1 per l'assistenza agli alunni disabili durante l'attività didattica è sovrapponibile a qualunque altro servizio della stessa specie prestato mediante altre forme di Contr reclutamento;
né le linee guida relative alla valutazione dei titoli del , mancando totalmente di riferimenti normativi o argomentazioni giuridiche di sorta, appaiono idonee ad escludere tale attività dal computo del servizio utile al fine del punteggio.
Invero nella Tabella di valutazione Titoli allegata al D.M. del 9.5.2024 viene indicato come valutabile “Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole”, dicitura nella quale può senz'altro ricomprendersi anche il servizio in esame, stante la formulazione aperta ed elastica della disposizione, suscettibile di un'applicazione estensiva e non limitata ai soli rapporti subordinati.
Nel dettaglio, la tabella di valutazione dei titoli per il concorso al profilo professionale di Collaboratore scolastico Allegato A/1 allegata al D.M 26616 del 9.5.2024 prevede al
6 punto B3, relativo ai titoli di servizio, che sia valutabile “Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.”
Il successivo punto B4 prevede che sia valutabile il “Servizio effettivo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica: punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg”.
La circostanza che siano stati separatamente contemplati il servizio prestato in determinati istituti scolastici e quello alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali
è chiaro indice dell'intento di ritenere valutabile, quale titolo utile ai fini del punteggio da assegnarsi in graduatoria, anche l'attività lavorativa prestata all'interno degli istituti scolastici espressamente elencati, sebbene non alle dirette dipendenze delle Pubbliche
Amministrazioni.
Diversamente opinando, resterebbe priva di utilità la previsione del servizio in detti istituti scolastici, rientrando siffatto servizio sic et simpliciter nella categoria del lavoro espletato alle dipendenze di enti pubblici, statali o locali.
Nel caso di specie costituisce circostanza pacifica, oltre che documentale, che la ricorrente ha svolto un servizio nella scuola pubblica Statale consistente nel prestare ausilio materiale agli alunni portatori di handicap mediante assistenza e vigilanza degli allievi.
Trattasi di un servizio che, sebbene avente origine in un progetto portato avanti da Enti
Locali, non presenta alcuna differenziazione rispetto ad analoghe prestazioni rese da altro personale con mansioni di Collaboratore Scolastico, assunto in forza di contratti stipulati dal Dirigente Scolastico.
Diversamente non possono essere riconosciuti gli ulteriori punti 0,50 per il servizio prestato nel profilo CS, in quanto il servizio prestato dalla ricorrente come CS non è pari a 26 mesi come allegato in ricorso ma a 21 mesi e 122 giorni, sicchè, in applicazione del punto B2 dell'All. 1 al D.m. del 9.5.2024, non appare illegittimo il calcolo del punteggio come operato dall'Amministrazione.
4. In conclusione, per le ragioni esposte, complessivamente considerate, discende la decisione di cui in dispositivo.
7
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le oggettive incertezze interpretative in ordine alla normativa di legge applicabile, l'accoglimento non integrale delle domande, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2
c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura della metà sia della fase cautelare sia di quella di merito.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con aumento ex art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014 per utilizzo di tecniche informatiche che hanno agevolato la consultazione degli allegati nell'ambito del PCT e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara il diritto di al riconoscimento del servizio prestato, nelle scuole Parte_1 pubbliche, in qualità di Operatore Socio-Assistenziale, dall'a.s. 2002/2003 sino all'a.s.
2012/2013, per 70 mesi, e del relativo punteggio, pari a 0,15 punti per ciascun mese;
2) dichiara il diritto di all'attribuzione, nelle graduatorie di I fascia per il Parte_1 personale A.T.A. per l'anno scolastico 2024/2025, di complessivi punti 26,50, inclusivi del punteggio per il servizio O.S.A., pari ad 10,50 punti e del punteggio già assegnato dal resistente , pari a 16 punti;
CP_1
3) rigetta nel resto il ricorso;
4) compensa le spese di lite anche della fase cautelare in misura della metà e condanna il , in persona del al pagamento Controparte_1 CP_3 della residua parte, che liquida in € 4.795,50
(euroquattromilasettecentovantacinque/50), oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Avellino, alla udienza del 14/01/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
8
Settore lavoro e previdenza verbale di udienza del 14/1/2025
Alle ore 10:30 è presente per parte ricorrente l'avv. Vincenzina Salvatore che si riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento.
Chiede che la causa venga decisa. il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 14.01.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2880/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. SALVATORE VINCENZINA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo pec indicato;
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F.
[...]
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e P.IVA_1 difesi ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella Pagliuca, con domicilio eletto presso l' Controparte_2
sito in , alla via Giuseppe Marotta, (indirizzo di posta
[...] CP_1 elettronica certificata indicato: ; Email_2
RESISTENTE
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare in corso di causa la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, il hiedendo: “Reiectis adversis, in esercizio del CP_2
2 potere disapplicativo, inaudita altera parte ovvero, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, e previa eventuale disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento amministrativo illegittimo, PREVIO ACCERTAMENTO
DELL'ILLEGITTIMITÀ E CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, IN VIA CAUTELARE, VOGLIA
ACCERTARE E DICHIARARE, IL DIRITTO DELLA RICORRENTE ad ottenere il riconoscimento del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche pubbliche in qualità di Operatore Socio Assistenziale dall'a.s. 2002/2003 sino all'a.s. 2012/2013;
ACCERTARE E DICHIARARE, IL DIRITTO DELLA RICORRENTE
ALL'ATTRIBUZIONE di 10,50 punti per il servizio OSA e di 13 punti per il servizio CS in relazione alla prima fascia delle Graduatorie ATA a.s. 2024/2025;
CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE alle spese di giudizio della fase cautelare, con attribuzione al procuratore antistatario. NEL MERITO, VOGLIA
ACCERTARE E DICHIARARE, IL DIRITTO DELLA RICORRENTE ad ottenere il riconoscimento del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche pubbliche in qualità di Operatore Socio Assistenziale dall'a.s. 2002/2003 sino all'a.s. 2012/2013;
ACCERTARE E DICHIARARE, IL DIRITTO DELLA RICORRENTE
ALL'ATTRIBUZIONE di 10,50 punti per il servizio OSA e di 13 punti per il servizio CS in relazione alla prima fascia delle Graduatorie ATA a.s. 2024/2025;
CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE alle spese di giudizio della fase di merito, con attribuzione al procuratore antistatario. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis,
D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
A sostegno della domanda l'istante esponeva:
- di essere una collaboratrice scolastica;
- di aver prestato servizio in qualità di “Operatore Socio-Assistenziale” (O.S.A.) alle dipendenze di istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado delle province di
Avellino, per svolgere attività qualificata di assistenza all'handicap, dall'a.s.
2002/2003 all'a.s. 2012/2013;
- di aver presentato, a seguito della pubblicazione del Bando di Concorso per Titoli per l'accesso e l'aggiornamento del punteggio della Prima Fascia del personale ATA per il profilo professionale del Collaboratore Scolastico, domanda di inserimento, dichiarando il servizio svolto come CS per ventisei mesi, nonché il servizio svolto come
OSA per settanta mesi dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2012/2013, chiedendone il
3 riconoscimento in conformità a quanto previsto nella Tabella di Valutazione Titoli allegata al bando citato;
- che tuttavia l'Amministrazione, per un verso, non le riconosceva il punteggio per il servizio svolto in qualità di OSA dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2012/2013, omettendo la valutazione di 0,15 punti per ciascuno dei 70 mesi del servizio in questione e, per altro verso, le riconosceva per il servizio CS il punteggio di 12,50, in luogo di quello a lei spettante per i 26 mesi di servizio prestato come collaboratore scolastico, attribuendole complessivamente 16 punti (di cui punti 3,50 per il titolo di accesso e 12,50 per il titolo di servizio, ex punto B2 All. A/1), anziché 27 punti (di cui punti 3,50 per il titolo di accesso, punti 10,50 per il servizio OSA e punti 13 per il servizio specifico), collocandola nella graduatoria al 302° posto anziché al 124°.
Deduceva la violazione dell'allegato A/1, (contenente la tabella di valutazione dei titoli per il concorso al profilo professionale di collaboratore scolastico) al D.M. del
9/5/2024, che disciplina il concorso per l'aggiornamento e per l'accesso all'area dei collaboratori, profilo professionale collaboratore scolastico, nella parte in cui stabilisce che per i titoli di servizio deve essere valutato il “Servizio effettivo a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato in qualità di collaboratore scolastico in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato: punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (punto B2 tabella all. A/1) e ogni “Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (2) (3) (4) (5): punti 0,15 per ogni mese di servizio
o frazione superiore a 15 gg.” (punto B3 all. A/1).
Sosteneva che il servizio prestato come O.S.A. originava da un atto deliberativo dell'Amministrazione Provinciale con il quale venivano stanziate le risorse finanziarie per il servizio di assistenza in favore degli alunni diversamente abili e pertanto, che l'attività lavorativa contestata dalle Amministrazioni Scolastiche veniva resa alle dirette dipendenze del Dirigente Scolastico che, a causa della patologica carenza di personale specializzato nel proprio organico, si era avvalso della figura dell'OSA per garantire un qualificato sostegno agli alunni colpiti da disabilità.
4 Lamentava, inoltre, la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro e dell'art. 3 L.
241/1990, il difetto assoluto di motivazione e la violazione e falsa applicazione del
CCNL comparto scuola personale ATA, rappresentando che il diniego di riconoscere alla lavoratrice il servizio svolto nelle scuole pubbliche come OSA non era sorretto da alcuna valida ragione, evidenziando sul punto che l'attività resa dalla ricorrente già a far data dall'anno scolastico 2002/2003 era perfettamente sovrapponibile a quella enunciata nel CCNL Comparto Scuola Personale ATA in relazione al profilo del
Collaboratore Scolastico, sicchè non vi era ragione per differenziare il trattamento tra figure professionali svolgenti le medesime mansioni sol perché svolte da esperti nell'ambito di progetti intesi a prestare assistenza agli alunni colpiti da disabilità e non da personale ATA nell'ambito di contratti di lavoro subordinato.
A corroborare la tesi difensiva rappresentata in ricorso, richiamava giurisprudenza di merito favorevole formatasi in fattispecie del tutto sovrapponibili a quella di causa.
Sulla scorta delle censure di cui innanzi, rassegnava le conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata in data 15.10.2024, si costituiva la parte resistente, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
Sosteneva che i rapporti intrattenuti dalla ricorrente con le scuole pubbliche erano espressamente qualificati nei singoli contratti come collaborazioni professionali
(co.co.co.), sicché il servizio non poteva intendersi svolto alle dirette dipendenze di
Amministrazioni statali o enti locali, come invece previsto dalla normativa secondaria applicabile.
Precisava che, nella fattispecie, si trattava di servizio prestato da lavoratrice iscritta in una apposita graduatoria tenuta dall'ente provinciale, formata per la realizzazione di specifici progetti scolastici, attività retribuita direttamente dall'ente locale.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Accolta con ordinanza resa nel contraddittorio delle parti l'istanza cautelare e fissata l'udienza di discussione nel merito, all'esito dell'istruttoria, prettamente documentale, la causa è stata decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti dei quali appresso si dirà e per le ragioni che di seguito si esporranno, anche avuto riguardo a precedenti pronunce del Tribunale (cfr. sentenza del giorno
8/10/2024, resa a definizione del procedimento n. 2486-1/2023 R.G.), che, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., testualmente si richiamano.
5 è una collaboratrice scolastica inserita nella prima fascia delle graduatorie Parte_1 permanenti per il personale ATA della Provincia di . CP_1
Dall'a.s. 2003/2004 all'a.s. 2012/2013 la ricorrente ha stipulato una pluralità di contratti per l'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione degli studenti diversamente abili.
Alla ricorrente, inserita nella prima fascia delle graduatorie permanenti per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS), non è stato riconosciuto il punteggio per il servizio prestato in qualità di Assistente agli alunni disabili in quanto non riconducibile a prestazioni lavorative alle dirette dipendenze degli stessi istituti scolastici o di altre amministrazioni statali.
Il non ha posto in dubbio il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle CP_1 graduatorie di cui si discute né l'effettività del servizio prestato come O.S.A., così come la sua entità e la sua durata, giacché l'Amministrazione non ha contestato né la sua estensione per complessivi 70 mesi, né la natura pubblica degli istituti presso i quali il servizio O.S.A. è stato espletato dalla ricorrente, controvertendosi unicamente della valutabilità del servizio prestato presso istituzioni scolastiche statali, pur se non alle dirette dipendenze di un ente pubblico.
Tuttavia la rivendicazione di parte ricorrente non riguarda il riconoscimento del punteggio per servizio alle dirette dipendenze di PP.AA. o enti locali, bensì di quello per altro servizio effettivo comunque prestato in scuole ed istituti statali.
Tale osservazione impone, come già osservato in sede cautelare, di fondata la domanda, giacchè l'attività prestata dalla al servizio dell'istituzione scolastica Pt_1 per l'assistenza agli alunni disabili durante l'attività didattica è sovrapponibile a qualunque altro servizio della stessa specie prestato mediante altre forme di Contr reclutamento;
né le linee guida relative alla valutazione dei titoli del , mancando totalmente di riferimenti normativi o argomentazioni giuridiche di sorta, appaiono idonee ad escludere tale attività dal computo del servizio utile al fine del punteggio.
Invero nella Tabella di valutazione Titoli allegata al D.M. del 9.5.2024 viene indicato come valutabile “Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole”, dicitura nella quale può senz'altro ricomprendersi anche il servizio in esame, stante la formulazione aperta ed elastica della disposizione, suscettibile di un'applicazione estensiva e non limitata ai soli rapporti subordinati.
Nel dettaglio, la tabella di valutazione dei titoli per il concorso al profilo professionale di Collaboratore scolastico Allegato A/1 allegata al D.M 26616 del 9.5.2024 prevede al
6 punto B3, relativo ai titoli di servizio, che sia valutabile “Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.”
Il successivo punto B4 prevede che sia valutabile il “Servizio effettivo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica: punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg”.
La circostanza che siano stati separatamente contemplati il servizio prestato in determinati istituti scolastici e quello alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali
è chiaro indice dell'intento di ritenere valutabile, quale titolo utile ai fini del punteggio da assegnarsi in graduatoria, anche l'attività lavorativa prestata all'interno degli istituti scolastici espressamente elencati, sebbene non alle dirette dipendenze delle Pubbliche
Amministrazioni.
Diversamente opinando, resterebbe priva di utilità la previsione del servizio in detti istituti scolastici, rientrando siffatto servizio sic et simpliciter nella categoria del lavoro espletato alle dipendenze di enti pubblici, statali o locali.
Nel caso di specie costituisce circostanza pacifica, oltre che documentale, che la ricorrente ha svolto un servizio nella scuola pubblica Statale consistente nel prestare ausilio materiale agli alunni portatori di handicap mediante assistenza e vigilanza degli allievi.
Trattasi di un servizio che, sebbene avente origine in un progetto portato avanti da Enti
Locali, non presenta alcuna differenziazione rispetto ad analoghe prestazioni rese da altro personale con mansioni di Collaboratore Scolastico, assunto in forza di contratti stipulati dal Dirigente Scolastico.
Diversamente non possono essere riconosciuti gli ulteriori punti 0,50 per il servizio prestato nel profilo CS, in quanto il servizio prestato dalla ricorrente come CS non è pari a 26 mesi come allegato in ricorso ma a 21 mesi e 122 giorni, sicchè, in applicazione del punto B2 dell'All. 1 al D.m. del 9.5.2024, non appare illegittimo il calcolo del punteggio come operato dall'Amministrazione.
4. In conclusione, per le ragioni esposte, complessivamente considerate, discende la decisione di cui in dispositivo.
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5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le oggettive incertezze interpretative in ordine alla normativa di legge applicabile, l'accoglimento non integrale delle domande, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2
c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura della metà sia della fase cautelare sia di quella di merito.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con aumento ex art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014 per utilizzo di tecniche informatiche che hanno agevolato la consultazione degli allegati nell'ambito del PCT e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara il diritto di al riconoscimento del servizio prestato, nelle scuole Parte_1 pubbliche, in qualità di Operatore Socio-Assistenziale, dall'a.s. 2002/2003 sino all'a.s.
2012/2013, per 70 mesi, e del relativo punteggio, pari a 0,15 punti per ciascun mese;
2) dichiara il diritto di all'attribuzione, nelle graduatorie di I fascia per il Parte_1 personale A.T.A. per l'anno scolastico 2024/2025, di complessivi punti 26,50, inclusivi del punteggio per il servizio O.S.A., pari ad 10,50 punti e del punteggio già assegnato dal resistente , pari a 16 punti;
CP_1
3) rigetta nel resto il ricorso;
4) compensa le spese di lite anche della fase cautelare in misura della metà e condanna il , in persona del al pagamento Controparte_1 CP_3 della residua parte, che liquida in € 4.795,50
(euroquattromilasettecentovantacinque/50), oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Avellino, alla udienza del 14/01/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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